Giurisprudenza e Prassi

Esclusione per irregolarità fiscale grave non definitiva e soccorso istruttorio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2026

Il pagamento di una sola frazione del debito tributario accertato, effettuato per adempiere agli obblighi di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, non estingue l'obbligazione fiscale né sana la posizione di irregolarità ai fini della partecipazione alle gare pubbliche. Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023, l'onere di comprovare l'estromissione o la sostituzione del partecipante privo dei requisiti spetta al raggruppamento senza necessità di un previo invito formale della stazione appaltante.

Condividi questo contenuto: