Articolo 94. Cause di esclusione automatica.
1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all’articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima.
5. Sono altresì esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
6. È inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
7. L’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISTI DI PARTECIPAZIONE: E' NECESSARIO - LA PROCEDURA DI GARA NON PUO' RIMANERE SOSPESA PER CAUSA NON IMPUTABILE A NESSUNA DELLE PARTI
Per questo collegio, con riguardo al quarto motivo di ricorso va osservato che:
- le censure ivi dedotte sono logicamente conseguenti a quelle esposte nei primi due motivi, dolendosi omissis del fatto che la stazione appaltante ha comunque proceduto all’aggiudicazione senza avere ultimato le verifiche in merito al possesso da parte di omissis dei requisiti di partecipazione;
- in astratto, le censure in commento sarebbero fondate, visto che le pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e i principi generali che presidiano le procedure ad evidenza pubblica prevedono che l’aggiudicazione e la stipula del contratto siano subordinate alla verifica in capo all’aggiudicatario dell’originario (e perdurante) possesso dei requisiti di partecipazione;
- premesso tuttavia che tali principi non sono inderogabili (si veda al riguardo la disposizione di cui all’art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011), anche in questo caso si deve tenere conto delle circostanze concrete che hanno connotato la presente procedura, in particolare con riguardo all’acquisizione della certificazione di cui alla L. n. 68/1999.
In questo senso il Collegio ritiene corretto l’operato dell'omissis, non potendo una procedura di gara rimanere sospesa sine die per cause non imputabili né alla stazione appaltante né all’aggiudicatario (il quale ultimo, in caso di protrazione dei tempi di gara, sarebbe costretto a sostenere ulteriori costi, ad esempio per prorogare la validità della cauzione provvisoria).
Come emerge per tabulas, nel caso odierno a distanza di quasi nove mesi dalla richiesta e nonostante vari solleciti, neanche la stazione appaltante è ancora riuscita ad ottenere dalla Regione omissis l’attestazione della regolarità - o, eventualmente, della irregolarità - della posizione di omissis rispetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 (il che, fra l’altro, conferma quanto detto in sede di esame del secondo motivo, poiché non si vede come avrebbe potuto la controinteressata ottenere il rilascio del certificato in tempi più rapidi di quelli che solitamente connotano i rapporti fra amministrazioni pubbliche).
Che poi queste conclusioni si fondino sul principio del risultato oppure su altri principi generali dell’ordinamento è questione meramente terminologica che non scalfisce la sostanza delle cose. L’ordinamento prevede comunque istituti contrattuali adeguati ad evitare che l’amministrazione sia costretta a proseguire il rapporto contrattuale anche nel caso in cui dalle verifiche postume emergano a carico dell’appaltatore cause di esclusione, e nella specie la stazione appaltante si è avvalsa proprio di uno di tali istituti (ossia la clausola risolutiva espressa, ritenuta pienamente ammissibile dal giudice amministrativo - sul punto si veda la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 6332/2024, richiamata nel provvedimento impugnato). A questo proposito va solo sottolineato che, probabilmente per un mero errore materiale, nel documento istruttorio allegato alla determina di aggiudicazione è richiamato l’art. 1656 c.c., ma l’amministrazione intendeva riferirsi ovviamente all’art. 1456 c.c., il che si desume anche dal rimando alla prefata sentenza del T.A.R. omissis, nella quale è menzionato proprio l’istituto della clausola risolutiva espressa.
Il motivo è dunque infondato.
RAGGRUPPAMENTO - IRREGOLARITA' FISCALE - SELF-CLEANING: QUESTIONI RIMESSE ALLA C.G.U.E. (94.6)
Questo consiglio rimette alla decisione della C.G.U.E.:
a) se l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE e l’art. 80 della direttiva 2014/25/UE, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento che abbia commesso violazioni fiscali definitivamente accertate in epoca antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda; in particolare, mediante una previsione secondo cui, in ogni caso, l'estinzione, il pagamento o l'impegno devono essersi perfezionati anteriormente alla scadenza del predetto termine, pur essendo la causa di esclusione venuta meno nel corso della gara e prima dell’adozione del provvedimento di esclusione del raggruppamento;
b) in caso di risposta affermativa al quesito sub a), se le medesime norme e principi ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento indipendentemente dalla conoscenza effettiva della causa di esclusione della mandante da parte della mandataria;
c) in caso di risposta affermativa ai quesiti sub a) e sub b), se le medesime norme e principi ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante laddove la mandataria sia venuta a conoscenza della causa di esclusione della mandante soltanto a seguito della comunicazione degli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante.
IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA -ESCLUSIONE AUTOMATICA - LEGITTIMITA' DELLA NORMA
In questa sede di appello, la ricorrente con un primo motivo lamenta “l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per contrasto dell’art. 80, comma 4 del d.lgs. 80/2016 con i principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.”, oltre alla “contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza” della sentenza impugnata.
Richiamando argomenti svolti da questa Sezione con l’ordinanza n. 7518 del 2024 (veicolante la questione di costituzionalità della causa escludente conseguente a violazione fiscale ai sensi dell’art. 80 comma 4) e perorando la rimessione di una seconda questione incidentale di analogo tenore, la ricorrente svolge la tesi secondo cui sarebbe “incostituzionale una disciplina normativa che preveda un'automatica esclusione per il superamento di una minima soglia di valore (come nel caso in questione per -OMISSIS-) senza correlarla al valore dell'appalto” (p. 8 atto di appello).
Il TAR ha qualificato come “automatica” la causa escludente, ritenendola per un verso rigidamente “vincolata” alle risultanze insindacabili del Durc (che attestano la gravità dell’omissione contributiva eccedente la soglia massima di tolleranza) e, per altro verso, “definitivamente accertata”, poiché sanata dall’impresa con pagamento spontaneo non condizionato ad alcuna riserva di contestazione.
Avverso questa qualificazione della fattispecie nessun motivo di appello è stato dedotto, dal che consegue che:
i) la statuizione di automaticità dell’effetto escludente è coperta da giudicato, nelle sue premesse logiche e nei suoi addentellati argomentativi;
ii) la questione che viene posta in sede di appello si delinea come del tutto innovativa, poiché parte dal presupposto (inedito) della natura vincolata della esclusione e, sulla base di questa premessa - radicalmente confliggente con quella opposta argomentata in primo grado - pone la questione (coincidente con il motivo di appello) del carattere incostituzionale, in parte qua, dell’art. 80 comma 4.
E’ vero, peraltro, che le censure sviluppate nei due gradi di giudizio si riconducono, in sostanza, al fattor comune dell’asserita “sproporzione della sanzione espulsiva” adottata nei confronti di -OMISSIS-: tuttavia l’argomento, mentre in primo grado presupponeva il carattere discrezionale del potere valutativo e rimandava al suo asserito “non corretto esercizio”, in secondo grado viene del tutto riformulato nella sola ottica della pretesa incongruenza costituzionale del dispositivo normativo recante la sanzione espulsiva automatica.
In conclusione, essendo rimasta incontestata la statuizione reiettiva di primo grado, la censura originaria è di fatto stata abbandonata; mentre l’appello, lungi dal devolvere l’originaria censura alla cognizione del giudice di secondo grado, non fa che enucleare un nuovo motivo, fondato su presupposti (la natura automatica della causa escludente) e contenuti (l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 comma 4) inediti rispetto a quelli prospettati innanzi al TAR. Il Collegio ritiene, inoltre, che la censura di contrasto con la legge costituzionale sia, oltre che inedita e quindi inammissibile (poiché veicolata, come esposto, da un motivo nuovo) anche manifestamente infondata.
SENTENZA IRREVOCABILE DI PATTEGGIAMENTO: NE' CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA NE' CAUSA DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA
Osserva questo collegio che in sostanza il d.lgs. 36/2023 non considera espressamente la sentenza irrevocabile di patteggiamento (per uno dei reati di cui all’art. 94, 1° comma, commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 94, 3° comma), né tra le cause di esclusione automatica né tra quelle di esclusione non automatica. Occorre chiedersi pertanto quale rilevanza abbia una tale sentenza, dovendosi ovviamente escludere che non ne abbia alcuna, poiché, se rileva la sentenza non irrevocabile di patteggiamento (che è grave illecito professionale), a fortiori deve rilevare la sentenza irrevocabile.
Le alternative sono o che abbia la stessa rilevanza della sentenza non irrevocabile di patteggiamento, cioè quale grave illecito professionale, causa di esclusione non automatica, oppure che abbia la stessa rilevanza della sentenza irrevocabile di condanna, cioè quale causa di esclusione automatica.
La soluzione corretta è senz’altro la prima, per una molteplicità di ragioni.
In primo luogo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023, le cause di esclusione sono tassative, e con la seconda soluzione verrebbe invece estesa la portata delle cause di esclusione automatica di cui all’art. 94, comma 1, comprendendovi la sentenza irrevocabile di patteggiamento, che non è prevista dal testo della disposizione.
Inoltre, la prima soluzione evita antinomie tra la disciplina delle cause di esclusione e l’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., quale risultante dalla riforma di cui al d.lgs. 150/2022, poiché esclude che la sentenza irrevocabile di patteggiamento abbia un automatico effetto extrapenale sfavorevole per il condannato, in conformità alla regola generale sancita per l’appunto dalla suddetta disposizione del codice di procedura penale.
In terzo luogo, la soluzione qui accolta è coerente con la natura della sentenza di patteggiamento, che non implica ammissione di responsabilità penale, sicché la commissione di reati non viene accertata dalla sentenza con efficacia di giudicato (accertamento che costituisce il presupposto per l’operatività di una causa di esclusione automatica ex art. 94, 1° comma), ma resta meramente “contestata”, e dunque può essere discrezionalmente apprezzata dalla stazione appaltante quale grave illecito professionale (ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. c, nonché dell’art. 98, comma 3, lett. g, e comma 6, lett. g).
Venendo al caso di specie, e traendo le conseguenze di quanto detto, la sentenza irrevocabile di patteggiamento a carico dell’ex presidente del consiglio d’amministrazione della OMISSIS. La -OMISSIS- per uno dei reati di cui all’art. 94, comma 1, non era causa di esclusione automatica della società, perché tale non è una sentenza irrevocabile di patteggiamento.
MANCATO POSSESSO ISCRIZIONE WHITE LIST - APPALTO CON ATTIVITA' PARZIALMENTE SOTTOPOSTE AD INFILTRAZIONE - MOTIVO DI ESCLUSIONE (94.2)
L’art. 9 lett. a) del disciplinare prevedeva che i concorrenti dovessero essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo”, ivi compresa l’iscrizione alla white list, iscrizione di cui sono pacificamente prive le due partecipanti all’Ati, nonostante il servizio oggetto della procedura di affidamento di cui si tratta fosse comprensivo anche del servizio di preparazione/fornitura dei pasti e, quindi, almeno parzialmente riconducibile al novero delle attività c.d. sensibili di cui all’art. 1, comma 53, lett. i-ter) della legge n. 190 del 2012 (art. 3 del capitolato).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di questa Sezione, il possesso dell’iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara” (Cons. Stato, V, n. 1068 del 2024; Cons. Stato, V, n. 3266 del 2024). Né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice”. L’esclusione per mancata iscrizione alla white list è, infatti, ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall’art. 94, comma 2, cui espressamente la legge (i.e., art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit.) la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024).
Pertanto, preso atto della mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, “in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale connessi alla partecipazione di un operatore economico a una procedura di affidamento di contratti pubblici”, il giudice di primo grado ha condivisibilmente concluso per il rigetto del ricorso.
AMMINISTRAZIONE DI FATTO - COMPETE ALLA PA DEFINIRNE AMBITO APPLICATIVO (94.3.h)
Con riferimento alla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 94, comma 3, lett. h), del d.lgs. n. 36 del 2023, laddove demanda alla P.A. la valutazione della sussistenza della figura di un amministratore di fatto, eccepita da parte ricorrente, ritiene il Collegio che non sussistano dubbi di non manifesta infondatezza della stessa. La Stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara, è inevitabilmente tenuta ad effettuare valutazioni sia giuridiche che tecniche, che rientrano appieno nelle sue competenze e capacità. Peraltro, nel caso di specie, la fonte della valutazione dell’amministrazione è stata proprio un atto giurisdizionale, che la società ricorrente ha tentato di sconfessare.
Con riferimento all’istanza di rinvio pregiudiziale, in quanto mancherebbe “una legge nazionale che indichi in modo chiaro come si debba individuare la figura dell’amministratore di fatto”, osserva il Collegio che Direttiva 2014/24/UE prevede, all’art. 57, tra le cause di esclusione obbligatoria, la condanna definitiva per determinati reati da parte, tra l’altro, di colui ha, negli organi direttivi e di controllo della società, “poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo”, a prescindere dalla qualifica formalmente rivestita. Peraltro, per le ragioni sopra indicate, la circostanza che la Stazione appaltante, nello stabilire, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza penale, civile e amministrativa, se colui al quale il reato c.d. escludente è contestato sia un amministratore di fatto, è tenuta ad una valutazione discrezionale non implica una violazione del principio di legalità e proporzionalità.
MANCATA ISCRIZIONE WHITE LIST - INAMMISSIBILITA' DELL'IMPRESA E SUA ESCLUSIONE ANCHE IN MANCANZA DI PREVISIONE NELLA LEX SPECIALIS (94)
Il requisito dell'iscrizione nelle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l'inammissibilità dell'impresa e la sua esclusione dalla gara; nel caso in cui la legge di gara non preveda espressamente tale iscrizione si verifica un meccanismo di eterointegrazione (TAR Piemonte, sez. II, 22.03.2024, n. 299; Cons. Stato, sez. III, 14.12.2022, n. 10935; Cons. Stato, sez. V, 06.10.2022, n. 8558; Id., sez. III, 24.10.2017, n. 4903);
il criterio prescelto dal legislatore per l'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione nelle white list è quello della tipologia di attività esercitata;
le vigenti disposizioni non operano alcun distinguo tra le attività principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese, né istituiscono un regime differenziato in ragione della natura dell'impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell'attività; prevedono, piuttosto, che laddove l'operatore economico operi in uno dei settori ritenuti particolarmente sensibili, sia tenuto a richiedere l'iscrizione alle white list della Prefettura territorialmente competente;
l'operatore economico che partecipa in forma singola ad una procedura di gara per l'affidamento di un complesso di servizi, parzialmente riconducibili all'elenco di attività cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, è tenuto al possesso del requisito dell'iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente, anche quando l'attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa sia da questi svolta in via secondaria o strumentale rispetto all'attività principale;
per la medesima ragione, quando il bando di gara preveda l'esecuzione di servizi, anche solo parzialmente rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l'impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirla risulti iscritta nella white list (cfr. delibera ANAC n. 5 del 22.02.2023);
nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list (Delibera ANAC n. 29 del 17.01.2024);
l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012.
COMUNICAZIONE TARDIVA DI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE - LEGITTIMA ESCLUSIONE ( 96.3)
Il tema preliminare da affrontare è dunque quello relativo alla sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito di partecipazione alla data di presentazione dell’offerta (9 gennaio 2024).
Nel caso specifico emerge che l’assunzione del lavoratore, avvenuta in data 25 gennaio 2024, è tardiva rispetto alla data di presentazione dell’offerta.
Non si comprende inoltre in che modo tale assunzione possa “supplire” all’inserimento lavorativo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023, previsto dalla convenzione con l’Agenzia Spazio Lavoro.
Quest’ultima, invero, stabiliva che «Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui alla L. 68/99, in caso di contratto a tempo determinato, lo stesso dovrà avere durata superiore a 6 mesi», mentre il lavoratore assunto in data 25 gennaio 2024 ha stipulato un contratto della durata di soli 6 mesi.
Alla data del 9 gennaio 2024, dunque, non vi è alcun dubbio che la ricorrente fosse già inadempiente rispetto alla convenzione con l’Agenzia Spazio Lavoro e, dunque, priva in radice del requisito di partecipazione.
La circostanza che l’Agenzia non abbia diffidato la ricorrente, condizione prodromica alla risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 4, non assume alcuna rilevanza ai fini del rispetto degli obblighi assunzionali di cui alla l. 68/99, trattandosi di disposizione pattizia che regola i soli rapporti tra le parti.
Il successivo art. 10 della convenzione, del resto, stabilisce che il differimento dei termini di assunzione è ammissibile per una sola volta ed in casi eccezionali, solo ove sussistano giustificati motivi documentabili ed imprevedibili, con onere a carico del datore di lavoro di informare preventivamente l’Agenzia.
Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non si è avvalsa della proroga dei termini per le assunzioni e, dunque, il mancato adempimento degli obblighi assunzionali ex l. 68/99, alla data del 9 gennaio 2024, è un dato incontrovertibile e prescinde dalla mancata diffida ad adempiere da parte dell’Agenzia (cfr. in tal senso, TAR Lazio, sez. III ter, 9 marzo 2017, n. 3310, secondo il quale “non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge di assunzione di personale disabile, la mera stipulazione di convenzioni laddove di fatto inadempiute. È, infatti, evidente che la ratio della norma a tutela dei disabili è quella di funzionalizzare gli appalti pubblici ad esigenze sociali che non possono dirsi realizzate con la semplice stipula della convenzione con cui un datore di lavoro/operatore economico si impegni sic et simpliciter all’assunzione dei disabili oggetto di convenzione, necessitandosi anche l’effettivo adempimento alla predetta obbligazione”).
12.3. Ritenuto pertanto corretta la valutazione della stazione appaltante in merito alla carenza del requisito di cui si discute al momento di presentazione dell’offerta, va affermata l’infondatezza delle doglianze con cui la ricorrente sostiene il mancato rispetto della disciplina di cui all’art. 96, del d.lgs. 36/2023.
Ed invero, rileva nella fattispecie il comma 3 dell’art. 96, ai sensi del quale «Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico, contestualmente all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente: a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; b) comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4», e non il successivo comma 4, invocato dalla ricorrente, che disciplina la differente ipotesi in cui la causa di esclusione sia sopravvenuta.
Nel caso in esame, incero, la ricorrente non ha comunicato alla stazione appaltante la causa di esclusione, data dal mancato adempimento della convenzione con l’Agenzia Spazio Lavoro, e si è attivata soltanto dopo aver ricevuto la richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, il cui operato è pertanto immune da censure.
COMUNICAZIONE TARDIVA DI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE - LEGITTIMA ESCLUSIONE ( 96.3)
Il tema preliminare da affrontare è dunque quello relativo alla sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito di partecipazione alla data di presentazione dell’offerta (9 gennaio 2024).
Nel caso specifico emerge che l’assunzione del lavoratore, avvenuta in data 25 gennaio 2024, è tardiva rispetto alla data di presentazione dell’offerta.
Non si comprende inoltre in che modo tale assunzione possa “supplire” all’inserimento lavorativo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023, previsto dalla convenzione con l’Agenzia Spazio Lavoro.
Quest’ultima, invero, stabiliva che «Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui alla L. 68/99, in caso di contratto a tempo determinato, lo stesso dovrà avere durata superiore a 6 mesi», mentre il lavoratore assunto in data 25 gennaio 2024 ha stipulato un contratto della durata di soli 6 mesi.
Alla data del 9 gennaio 2024, dunque, non vi è alcun dubbio che la ricorrente fosse già inadempiente rispetto alla convenzione con l’Agenzia Spazio Lavoro e, dunque, priva in radice del requisito di partecipazione.
La circostanza che l’Agenzia non abbia diffidato la ricorrente, condizione prodromica alla risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 4, non assume alcuna rilevanza ai fini del rispetto degli obblighi assunzionali di cui alla l. 68/99, trattandosi di disposizione pattizia che regola i soli rapporti tra le parti.
Il successivo art. 10 della convenzione, del resto, stabilisce che il differimento dei termini di assunzione è ammissibile per una sola volta ed in casi eccezionali, solo ove sussistano giustificati motivi documentabili ed imprevedibili, con onere a carico del datore di lavoro di informare preventivamente l’Agenzia.
Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non si è avvalsa della proroga dei termini per le assunzioni e, dunque, il mancato adempimento degli obblighi assunzionali ex l. 68/99, alla data del 9 gennaio 2024, è un dato incontrovertibile e prescinde dalla mancata diffida ad adempiere da parte dell’Agenzia (cfr. in tal senso, TAR Lazio, sez. III ter, 9 marzo 2017, n. 3310, secondo il quale “non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge di assunzione di personale disabile, la mera stipulazione di convenzioni laddove di fatto inadempiute. È, infatti, evidente che la ratio della norma a tutela dei disabili è quella di funzionalizzare gli appalti pubblici ad esigenze sociali che non possono dirsi realizzate con la semplice stipula della convenzione con cui un datore di lavoro/operatore economico si impegni sic et simpliciter all’assunzione dei disabili oggetto di convenzione, necessitandosi anche l’effettivo adempimento alla predetta obbligazione”).
12.3. Ritenuto pertanto corretta la valutazione della stazione appaltante in merito alla carenza del requisito di cui si discute al momento di presentazione dell’offerta, va affermata l’infondatezza delle doglianze con cui la ricorrente sostiene il mancato rispetto della disciplina di cui all’art. 96, del d.lgs. 36/2023.
Ed invero, rileva nella fattispecie il comma 3 dell’art. 96, ai sensi del quale «Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico, contestualmente all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente: a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; b) comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4», e non il successivo comma 4, invocato dalla ricorrente, che disciplina la differente ipotesi in cui la causa di esclusione sia sopravvenuta.
Nel caso in esame, incero, la ricorrente non ha comunicato alla stazione appaltante la causa di esclusione, data dal mancato adempimento della convenzione con l’Agenzia Spazio Lavoro, e si è attivata soltanto dopo aver ricevuto la richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, il cui operato è pertanto immune da censure.
COMUNICAZIONE TARDIVA DI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE - LEGITTIMA ESCLUSIONE ( 96.3)
Il tema preliminare da affrontare è dunque quello relativo alla sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito di partecipazione alla data di presentazione dell’offerta (9 gennaio 2024).
Nel caso specifico emerge che l’assunzione del lavoratore, avvenuta in data 25 gennaio 2024, è tardiva rispetto alla data di presentazione dell’offerta.
Non si comprende inoltre in che modo tale assunzione possa “supplire” all’inserimento lavorativo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023, previsto dalla convenzione con l’Agenzia Spazio Lavoro.
Quest’ultima, invero, stabiliva che «Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui alla L. 68/99, in caso di contratto a tempo determinato, lo stesso dovrà avere durata superiore a 6 mesi», mentre il lavoratore assunto in data 25 gennaio 2024 ha stipulato un contratto della durata di soli 6 mesi.
Alla data del 9 gennaio 2024, dunque, non vi è alcun dubbio che la ricorrente fosse già inadempiente rispetto alla convenzione con l’Agenzia Spazio Lavoro e, dunque, priva in radice del requisito di partecipazione.
La circostanza che l’Agenzia non abbia diffidato la ricorrente, condizione prodromica alla risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 4, non assume alcuna rilevanza ai fini del rispetto degli obblighi assunzionali di cui alla l. 68/99, trattandosi di disposizione pattizia che regola i soli rapporti tra le parti.
Il successivo art. 10 della convenzione, del resto, stabilisce che il differimento dei termini di assunzione è ammissibile per una sola volta ed in casi eccezionali, solo ove sussistano giustificati motivi documentabili ed imprevedibili, con onere a carico del datore di lavoro di informare preventivamente l’Agenzia.
Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non si è avvalsa della proroga dei termini per le assunzioni e, dunque, il mancato adempimento degli obblighi assunzionali ex l. 68/99, alla data del 9 gennaio 2024, è un dato incontrovertibile e prescinde dalla mancata diffida ad adempiere da parte dell’Agenzia (cfr. in tal senso, TAR Lazio, sez. III ter, 9 marzo 2017, n. 3310, secondo il quale “non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge di assunzione di personale disabile, la mera stipulazione di convenzioni laddove di fatto inadempiute. È, infatti, evidente che la ratio della norma a tutela dei disabili è quella di funzionalizzare gli appalti pubblici ad esigenze sociali che non possono dirsi realizzate con la semplice stipula della convenzione con cui un datore di lavoro/operatore economico si impegni sic et simpliciter all’assunzione dei disabili oggetto di convenzione, necessitandosi anche l’effettivo adempimento alla predetta obbligazione”).
12.3. Ritenuto pertanto corretta la valutazione della stazione appaltante in merito alla carenza del requisito di cui si discute al momento di presentazione dell’offerta, va affermata l’infondatezza delle doglianze con cui la ricorrente sostiene il mancato rispetto della disciplina di cui all’art. 96, del d.lgs. 36/2023.
Ed invero, rileva nella fattispecie il comma 3 dell’art. 96, ai sensi del quale «Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico, contestualmente all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente: a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; b) comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4», e non il successivo comma 4, invocato dalla ricorrente, che disciplina la differente ipotesi in cui la causa di esclusione sia sopravvenuta.
Nel caso in esame, incero, la ricorrente non ha comunicato alla stazione appaltante la causa di esclusione, data dal mancato adempimento della convenzione con l’Agenzia Spazio Lavoro, e si è attivata soltanto dopo aver ricevuto la richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, il cui operato è pertanto immune da censure.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA CONCEDENTE CAUSA DI ESCLUSIONE DELL’AFFITTUARIA SOLO SE CONTINUITÀ SOSTANZIALE (94.5.d)
Per la fattispecie come quella in esame, in cui l’affitto di azienda è successivo al fallimento e risulta concesso dagli organi fallimentari, va escluso che, in caso di liquidazione giudiziale della concedente il ramo d’azienda, possa trovare applicazione il principio del contagio , rilevando che: “Né la mancanza di una disposizione ad hoc che contempli espressamente tale effetto escludente potrebbe essere colmata dando applicazione al principio di ordine generale compendiato nel brocardo «ubi commoda ibi incommoda», come articolato e sviluppato dal nutrito indirizzo giurisprudenziale, evocato dal ricorrente nei propri scritti difensivi, che si è occupato della fattispecie della cessione di azienda, con argomentazioni considerate valide anche per l’ipotesi (sostanzialmente affine) di affitto di essa o di un suo ramo (cfr. segnatamente Ad. Plen. n. 10/2012 e giurisprudenza successiva menzionata dalla parte, tra cui in particolare il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6706).
Va rilevato che tale indirizzo non è pertinente ai fini dell’odierna controversia. La sentenza n. 10/2012 dell’Adunanza Plenaria afferisce ad una fattispecie in cui erano ravvisabili, dagli atti di causa, concreti e specifici profili di «continuità sostanziale» tra l’impresa cedente del ramo d’azienda e la cessionaria (la quale ultima aveva preso parte alla gara d’appalto), essendo emersi «sufficienti elementi per affermare che il concorrente […] è la mera continuazione della stessa <<azienda>> ceduta» (cfr. in particolare punti 4 e ss. della pronuncia), attribuendo così rilievo dirimente al «profilo della sostanziale continuità del soggetto imprenditoriale a cui si riferiscono (le cause di esclusione, n.d.r.), sicché il soggetto cessato dalla carica sia identificabile come interno al concorrente», e ciò al fine di evitare elusioni della norma e «impedire anche solo la possibilità di inquinamento dei pubblici appalti di lavori, servizi e forniture derivante dalla partecipazione alle relative procedure di affidamento di soggetti di cui sia accertata la mancanza di rigore comportamentale con riguardo a circostanze gravemente incidenti sull’affidabilità morale e professionale», ciò costituendo «lo scopo stesso della preclusione di legge» (Tar Lazio Roma, sez. Seconda Quater, 29 luglio 2024, n. 15416).
Quindi, la giurisprudenza richiamata è pervenuta alla conclusione che: “il fallimento (ora liquidazione giudiziale) della società affittante/concedente il ramo di azienda non comporta, di per sé e in via di automatismo, l’esclusione dell’affittuaria dalla gara per assenza dei requisiti (del resto, la stessa sentenza n. 6706/2021 esclude una preclusione generalizzata, come espressamente afferma il passaggio motivazionale sopra riportato), imponendo solo un approfondimento istruttorio da parte della stazione appaltante qualora emergano indizi di continuità sostanziale tra le due imprese, al fine di appurare se vi sia o meno una <<cesura>> tra le due gestioni”.
Alla luce di ciò, risulta evidente il difetto di motivazione in cui è incorsa la stazione appaltante laddove ha comminato l’esclusione per il sol fatto che la F., da cui la ricorrente ha mutuato (in parte) i requisiti di capacità economico finanziaria, sia stata sottoposta a procedura di fallimento.
Invero, la liquidazione giudiziale della concedente il ramo d’azienda può essere causa di esclusione dell’affittuaria dalla gara solo qualora la stazione appaltante riscontri elementi di continuità sostanziale tra le parti del contratto di affitto di ramo d’azienda e, a seguito degli approfondimenti istruttori disposti dalla s.a., l’affittuaria partecipante alla gara non fornisca prova della completa censura tra le due gestioni necessaria per evitare che le vicende negative occorse all’affittante si ripercuotano a suo carico.
SANZIONI INTERDITTIVE EX D.GLS. 231/01 - PER L'ESCLUSIONE AUTOMATICA E' NECESSARIA UNA CONDANNA DEFINITIVA (94.5)
Ai fini dell'effetto automaticamente escludente, di cui all'art. 94, comma 5, lett. a) del codice, la sanzione interdittiva, dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001, deve essere esecutiva, pertanto, nel caso in cui venga irrogata con sentenza è necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva. Tale presupposto si desume in via sistematica dall'art. 650 c.p.p., dall'art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, dall'art. 96, comma 8, del codice, nonché dai principi di tassatività (sia in tema di sanzioni che di cause di esclusione) e di colpevolezza (applicabile anche alle persone giuridiche).
In caso di sentenza di condanna non definitiva, la stazione appaltante deve valutare il reato- presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell'ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a carico dell'operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata o accertata commissione dei reati- presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, indipendentemente dall'applicazione di sanzioni interdittive.
PATTEGGIAMENTO: NON EQUIPARABILE A CAUSA DI ESCLUSIONE PER O.E.
Secondo questo collegio risulta del tutto priva di fondamento l’affermazione di parte ricorrente in base alla quale la sentenza di patteggiamento subita dall’aggiudicataria sarebbe equiparata a una sentenza di condanna definitiva e, pertanto, causa di esclusione automatica dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs n. 36/2023.
Invero, dalla dichiarazione resa dall’odierna controinteressata, in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo alla stessa società, emerge che, ancorchè in seguito al patteggiamento siano state applicate delle pene accessorie, tra cui la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni e servizi per la durata di mesi otto, la predetta ha provveduto spontaneamente a dare esecuzione alla misura interdittiva. A seguito di ciò la Procura della Repubblica di P. ha disposto l’archiviazione per non luogo a procedere ad ulteriori provvedimenti esecutivi. Deve, dunque, ritenersi applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 445 c.p.p. secondo cui “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna”.
Alla luce delle circostanze dichiarate in sede di gara e documentate in giudizio, deve ritenersi che nella fattispecie il provvedimento di patteggiamento non è idoneo a produrre alcun effetto nella procedura di gara oggetto del presente giudizio e, pertanto, non può ritenersi configurata alcuna causa automatica di esclusione ex art. 94 del D.Lgs 36/2023. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 36/2023, le cause di esclusione non possono essere interpretate estensivamente.
RUOLI APICALI AZIENDA - AMMINISTRATORE DI FATTO - PRINCIPIO DEL CONTAGIO - MINA AFFIDABILITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO (94.3)
In punto di diritto si rileva come l’accertamento di un’amministrazione di fatto sia più rigoroso ai fini della responsabilità penale, e comunque la Corte di Cassazione (Cass. Penale, Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 16414 che ribadisce principi consolidati in materia) ha precisato che, ai fini del riconoscimento della qualifica in discorso, “la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”.
Ai fini della responsabilità civile la giurisprudenza ritiene inquadrabile come amministratore di fatto un soggetto “non formalmente investito della carica, che si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori «di diritto». Sicché è amministratore di fatto chi, senza titolo — per esempio per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri — gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. XVI. 14 febbraio 2022). Ancora, una recente pronuncia del Tribunale di Napoli (Sez. Impresa, 20 dicembre 2023) rammenta che “l'estensione della qualifica soggettiva di amministratore a soggetti estranei agli organi di amministrazione presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici degli amministratori di diritto, senza che la «significatività e continuità» debbano necessariamente comportare l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, pur richiedendo in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale”.
In ogni caso, ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto nell’ambito del procedimento amministrativo, non è richiesto necessariamente lo stesso rigore probatorio preteso in sede penale e civile (TAR Valle d’Aosta, 6.6.2024, n. 26, le cui considerazioni valgono anche per il regime previgente al d.lgs. n. 36/2023).
Di tali principi hanno tenuto conto i provvedimenti di esclusione impugnati, ove il Comune di Torino, con una valutazione che non appare illogica né affetta da vizi di contraddittorietà, ha valorizzato circostanze fattuali ripetute, non occasionali né episodiche, che consentono di inquadrare il sig. Bernardi quale amministratore di fatto, che in modo continuativo e significativo, ancorché non esclusivo, ha partecipato all’attività gestoria dell’Associazione Enzo B.
La giurisprudenza amministrativa, del resto, in materia di gravi illeciti professionali - attraverso l’applicazione del principio già definito del “contagio” - consente di avere riguardo a tutti coloro che sono in grado di orientare le scelte del concorrente, prescindendo da una formale investitura: “Secondo siffatta impostazione, se la persona fisica che nella compagine sociale riveste un ruolo influente per le scelte della società, anche al di là di un’investitura formale e, dunque, anche se in via di fatto, è giudicata inaffidabile per aver commesso un illecito nella pregressa attività professionale, inaffidabile può essere considerata – in virtù appunto del suo potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione – anche la società che dirige o è in grado di orientare con le sue indicazioni” (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3507).
L’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, infatti, rimette alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possano integrare un “grave illecito professionale”, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità.
Le stesse ipotesi, elencate nel medesimo articolo, sono interpretate come ipotesi che hanno carattere meramente esemplificativo, consentendo all’Amministrazione di desumere il compimento di “gravi illeciti” da ogni vicenda pregressa dell’attività professionale dell’operatore economico, dei suoi rappresentanti, soci, amministratori o soggetti che comunque siano in grado di influenzarne la gestione (intendendosi per operatore economico, l’operatore complessivamente inteso) di cui sia accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2020, n. 5967; 14 aprile 2020, n. 2389).
In ragione di quanto esposto le determine di esclusione dei raggruppamenti di E. (rispetto ai quali il signor Bernardi assume ora la carica di legale rappresentante formale, per l’aggregato di cui al ricorso n. 974/23, ora l’incarico di persona con “potere decisionale in rappresentanza dell’aggregato di E.” per l’aggregato di cui al ricorsi n. 973/23 ) non risultano affette dal difetto di motivazione censurato dalle ricorrenti, avendo fatto corretta applicazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e c ter), né risultano viziate per eccesso di potere per illogicità, sproporzione, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento.
Parimenti la decisione di escludere i raggruppamenti di E. perché ritenuti inaffidabili non viola il principio di massima partecipazione, che non può essere interpretato fino al punto di ammettere la partecipazione di operatori ritenuti carenti dei requisiti di moralità ed affidabilità.
ILLECITO PROFESSIONALE E AMMINISTRATORE DI FATTO - NATURA E LIMITI DI TALE CARICA ( 94.3)
Nella specie, l’Autorità dello Stretto ha rappresentato alla mandataria dell’RTI aggiudicatario di valutare la possibilità di evitare la revoca in danno con l’estromissione della mandante, facendo riferimento alle seguenti circostanze: “-OMISSIS- ha attivamente partecipato negli ultimi mesi alle fasi propedeutiche all’avvio del cantiere, partecipando a riunioni e sopralluoghi tenutisi presso questa AdSP, dimostrando di fatto un ruolo attivo, operativo e decisionale nella gestione dell’ATI aggiudicataria dei lavori di che trattasi”; “il nominato, da notizie, è stato recentemente colpito da misura interdittiva della capacità di contrarre con la P.A.”; “la qualifica di “amministratore di fatto” è rilevante ai fini legali”.
In estrema sintesi la stazione appaltante ha sviluppato il seguente ragionamento: -OMISSIS- è l’amministratore di fatto del raggruppamento aggiudicatario, in quanto ha partecipato attivamente alle fasi propedeutiche all’avvio del cantiere; la sopravvenienza della sua incapacità di contrarre con la P.A. integra i presupposti dell’esclusione per illecito professionale; la mandataria può mantenere ferma l’aggiudicazione estromettendo la mandante di cui questi è stato dipendente.
A ben vedere, la stazione appaltante, ponendo la mandataria di fronte all’alternativa tra l’estromissione della mandante e la revoca dell’aggiudicazione, ha di fatto esercitato un potere di esclusione dalla gara, cosicché deve verificarsi la correttezza del suo esercizio.
Osserva il Collegio come la motivazione sia alquanto scarna in quanto incentrata sulla non meglio precisata partecipazione attiva alle fasi propedeutiche all’avvio del cantiere e alla partecipazione a riunioni e sopralluoghi.
Tale circostanza è stata contestata, nel corso del contraddittorio procedimentale, dalla ricorrente la quale ha rappresentato, senza ricevere repliche puntuali, che -OMISSIS-, prima di dare le dimissioni, aveva partecipato solo a una riunione informale, presso la sede dell’Autorità, finalizzata a valutare la consegna anticipata dei lavori, unitamente al RUP, a un dirigente tecnico della mandataria (Ing. -OMISSIS-) e a un dirigente tecnico della cooptata -OMISSIS-.
Ne deriva che è rimasta priva di prova (anche nel presente giudizio) la circostanza della partecipazione attiva alle fasi propedeutiche all’avvio del cantiere, la quale, peraltro, in assenza dell’indicazione di ulteriori circostanziati elementi, non consentiva di qualificare il soggetto in questione quale amministratore di fatto del RTI.
Come condivisibilmente rilevato da parte ricorrente si trattava di elementi di fatto determinanti su cui l’Amministrazione aveva espresso un giudizio di rilevanza della posizione del soggetto in questione all’interno del Consorzio stabile progettisti, cosicché andava dimostrato, ad esempio con la produzione dei relativi verbali, che quelle “riunioni” e quei “sopralluoghi” si erano effettivamente svolti, dove e alla presenza di chi e, soprattutto, a quali scopi e con quali conseguenze pratiche e/o operative sull’appalto de quo.
La prova gravava sulla stazione appaltante, non potendosi pretendere dal Consorzio ricorrente più di quanto fatto in assenza della puntuale indicazione delle circostanze in fatto da confutare.
Per completezza va rilevato che a diversa conclusione non può giungersi sulla base del riferimento fatto da-OMISSIS- all’avvenuto conferimento di procure, in quanto le stesse erano riferite alla gestione di alcune determinate commesse puntualmente individuate e non afferivano alla gara in questione.
La fondatezza della doglianza riferita all’insussistenza dei presupposti della revoca in danno consente al Collegio di assorbire il profilo di censura riferito all’omessa valutazione delle misure di self cleaning adottate dalla mandante.
VIOLAZIONI FISCALI GRAVI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE - OBBLIGATORIA L'ESCLUSIONE (94.6)
In caso di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate è obbligatoria l'esclusione dell'operatore economico dalla gara in quanto, al ricorrere di entrambi i presupposti della gravità della violazione e della definitività dell'accertamento, la fattispecie è sussumibile tra le cause di esclusione automatica ai sensi dell'art.94 comma 6 D.lgs.36/2023.
Il limite dei € 5.000 di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è da riferirsi all'importo complessivo delle violazioni accertate dall'Agenzia delle Entrate e la somma va considerata comprensiva di interessi, sanzioni e altri oneri.
Nel caso delle irregolarità fiscali di cui all'art. 94 co.6 il meccanismo escludente possiede natura vincolata e quindi non è consentita alcuna valutazione in ordine all'incidenza delle violazioni riscontrate sull'affidabilità dell'operatore economico.
L'iscrizione interdittiva nel Casellario ANAC nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a causa della dichiarazione non veritiera in ordine ad una violazione fiscale grave e definitivamente accertata vengono stabilite tenendo conto dei presupposti del dolo e della colpa grave di cui all'art. 18 e dei parametri di cui all'art. 21 del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio di cui alla Delibera m. 271 del 20 giugno 2023.
FIRMA DIGITALE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE HA UN DOVERE DI VIGILANZA SULL'UTILIZZO DELLA STESSA
Per questo collegio, l’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 risulta chiaramente applicabile alla fattispecie.
Infondato è il secondo motivo, con cui la ricorrente sostiene che non potrebbe esserle imputato il falso in quanto deriverebbe da un fatto illecito di un terzo e che in ogni caso sarebbe “significativo l’animus soggettivo” dell’interessato.
Sul punto risulta del tutto condivisibile quanto rilevato nel provvedimento di esclusione: la legale rappresentante di Green Service, quale titolare della firma digitale apposta sulle dichiarazioni e sul certificato contestato, aveva “quantomeno un dovere di vigilanza” sugli atti presentati in gara, e pertanto in ogni caso deve ritenersi responsabile della condotta contestata per “negligenza”.
A ciò si aggiunga che la ricorrente dovrebbe in ogni caso rispondere dell’operato del suo dipendente, quale datrice di lavoro dello stesso.
ILLECITO PROFESSIONALE: PER IL NUOVO CODICE I SOGGETTI COINVOLTI SONO SOLO QUELLI IN CARICA (98)
Osserva questo collegio che, sotto distinto e concorrente profilo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), 98, comma 3, lett. g), 94, commi 1, 3 D. Lgs. n. 36/2023 le cause rilevanti ai fini dell’esclusione di un operatore economico per gravi illeciti professionali sembrano involgere, sul piano soggettivo, i soli soggetti in carica nella compagine societaria, non essendo più rinvenibile alcun riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, così come previsto nel previgente regime giuridico di cui all’art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016.
RTI: IN CASO DI VIZIO PENDENTE SU UNO DEI PARTECIPANTI SI PUO' ESTROMETTERE O SOSTIRUIRE (97.1)
L’art. 63, paragrafo 1, comma 2 della Direttiva CEE 24/2014 dispone che l’Amministrazione aggiudicatrice:
- “impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione”;
- “può imporre o essere obbligata dallo Stato membro ad imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione”.
Con la legge n. 78/2022, di delega per la riforma del codice dei contratti pubblici, il Parlamento ha demandato al Governo il compito di adottare, col nuovo codice, il menzionato art. 63, paragrafo 1, comma 2, della Direttiva 24/2014 e di uniformarsi all’interpretazione che di essa è stata resa dalla Corte di Giustizia, Sezione IX, 3 giugno 2021, in causa C-210/20. La Corte aveva chiarito che: “osta a una normativa nazionale in forza della quale l’Amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penale passate in giudicato, senza poter imporre o quanto meno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto”.
Su queste premesse, l’art. 97, comma 2, d. lgs 36/2023 statuisce che: “… se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95 …, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”.
Anche la relazione illustrativa rammenta, per l’appunto, che l’art. 97 del codice intende attuare la previsione contenuta nel menzionato art. 63 della Direttiva UE n. 24/2014, alla luce dell’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia.
Per questo aspetto, dunque, l’art. 97 conferma ed amplia la disciplina già individuabile nel precedente codice degli appalti, il d. lgs 50/2016.
Da un lato, infatti, l’art. 97 d. lgs 36/2023 conferma gli orientamenti ai quali era pervenuta la giurisprudenza formatisi nella vigenza del precedente codice, laddove, in materia di “estromissione”, ammette la modifica del raggruppamento cosiddetto “per riduzione”.
Dall’altro, l’art. 97 d. lgs 36/2023 amplia le possibilità di modifica dei concorrenti a struttura plurisoggettiva, laddove, nell’introdurre la nozione di “sostituzione”, ammette la modifica del raggruppamento anche in via “aggiuntiva”.
Il legislatore ha consentito ai raggruppamenti, afflitti da vicende inerenti uno dei suoi componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali non hanno potere di controllo, di prevedere, oltre alla misura dell’estromissione, anche quella della sostituzione
L’art. 97 supera pertanto le restrizioni presenti all’art. 48, commi 17 e 18, d. lgs. 50/2016, prevedendo due possibili misure volte a superare il vizio pendente a carico di uno dei partecipanti al RTI.
La prima misura è l’estromissione, con conseguente riduzione soggettiva dell’ATI e ridistribuzione interna tra i superstiti dei compiti.
La seconda misura è la sostituzione. Con tutta evidenza questa interviene nel caso in cui, in conseguenza dell’estromissione di uno dei componenti, vengano meno i requisiti di partecipazione. Per ovviare a simile inconveniente, l’operatore economico può provvedere a sostituire il partecipante del raggruppamento allo scopo di mantenere i requisiti, senza alterare la divisione dei compiti e fermo rimanendo il rispetto del principio di non modificabilità dell’offerta.
Si osserva al riguardo che l’espressione utilizzata dall’art. 97 d.l.gs. 36/2023 è identica a quella che si rinviene, con riguardo all’avvalimento, nell’art. 104, laddove si parla di “sostituzione”, ossia il subentro di un nuovo soggetto in conseguenza della fuoriuscita di quello precedente.
Il legislatore ha quindi spostato l’attenzione dal soggetto, il partecipante, all’oggetto della gara: in base al principio della par condicio, l’offerta già presentata non può in alcun modo subire modifiche rispetto al contenuto prospettato all’atto della domanda, mentre è consentito la modifica soggettiva, a condizione del rispetto dei requisiti di qualificazione.
Si registra sul punto un deciso orientamento della più recente giurisprudenza, in particolare:
- TAR Sicilia, Palermo sez. III, 22 gennaio 2024, n. 218 secondo cui, ai sensi del citato art. 97 d.lgs. 36/23, è ammessa la sostituzione di una consorziata designata, priva di un requisito generale di partecipazione, con altra consorziata;
- TAR Campania, Salerno, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541 riguardo alla possibilità di sostituire il progettista già designato.
SOGLIA FISSA DI 5.000€ PER VIOLAZIONE TRIBUTARIA DEFINITIVAMENTE ACCERTATA - RIMESSA ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA QUESTIONE DELLA SUA LEGITTIMITA' (80.4)
E' rilevante la questione che punta i riflettori sulla qualificazione di gravità della violazione tributaria al mero superamento della soglia fissa e predeterminata di cinquemila euro, in forza della relatio all’art. 48-bis d.P.R. 602 del 1973, per tacciarla di contrasto con l’art. 3 Cost., sub specie di contrasto coi principi di ragionevolezza e proporzionalità, cardinale e ordinale in rapporto al tertium comparationis rappresentato dal più temperato meccanismo di commisurazione della soglia di gravità per le violazioni non definitivamente accertate di cui al settimo periodo del medesimo comma 4 dell’art. 80.
Si profila, dunque, all’orizzonte applicativo della vertenza una fattispecie di vero e proprio automatismo escludente che non consente graduazioni rispetto all’intrinseco disvalore della violazione, né parametrizzazioni con il valore della commessa pubblica per cui si compete, con il risultato che, come stigmatizza la controinteressata, “la sanzione espulsiva da un appalto di circa 10 milioni di Euro, troverebbe fondamento nel mancato, o meglio ritardato, pagamento di Euro 18.000”.
Tornando, dunque, al fulcro della questione di legittimità costituzionale che qui occupa il Collegio, ciò di cui fondamentalmente si dubita è la proporzionalità sub specie di necessità della misura adottata dal legislatore per “tarare” l’automatismo escludente previsto per le fattispecie di irregolarità fiscali definitive.
L’intervento correttivo che si profila necessario per ricondurre l’automatismo legale a effetto escludente di cui all’art. 80, co. 4 primo e secondo periodo nei binari dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza consiste, a parere del Collegio, nell’inserzione di una chiara previsione di principio che àncori la determinazione della soglia escludente al valore dell’appalto, sulla falsariga del congegno divisato dal settimo periodo e inverato, infine, dal D.M. 28 settembre 2022.
In altre parole, il Collegio rimettente reputerebbe bastevole ad elidere i rilevati profili di contrasto un intervento additivo di principio del giudice delle leggi secondo cui costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che, in ogni caso, sono correlate al valore dell'appalto.
Conclusivamente, si ritiene, per le su esposte ragioni, di sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 80, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che costituiscono gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, in ogni caso, correlato al valore dell’appalto.
ISCRIZIONE WHITE LIST - REQUISITO OBBLIGATORIO ANCHE SE NON PREVISTO NELLA LEGGE DI GARA (94.2)
Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico di cui all’ 94, comma 2, del nuovo Codice che – ancora più chiaramente rispetto al D.lgs. n. 50/2016 – stabilisce che costituisce motivo di esclusione la sussistenza (a carico dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3) di tentativi di infiltrazione mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l’iscrizione nelle white list. Tale requisito va posseduto dagli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, anche se non espressamente previsto nella legge di gara.
La ristorazione socioassistenziale, che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all’interno di una casa di riposo comunale o di una RSA (residenza sanitaria assistita), rientra nell’alveo dei servizi di ristorazione di cui alla lett- i-ter) del comma 1 della L. n. 190/2012. In caso di ricorso al subappalto, è, pertanto, necessario il possesso dell’iscrizione nella white list per erogare tale servizio in capo al subappaltatore.
Il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all’ammissibilità del subappalto, va risolto in favore del bando di gara (nel caso in esame, peraltro, il bando prevedeva espressamente la prevalenza delle sue clausole rispetto agli atti di gara e richiamava la disciplina sul subappalto dell’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, che non contiene più limiti quantitativi al subappalto).
Il deposito temporaneo dei rifiuti, prima della raccolta, di cui all’art. 185-bis del Codice dell’Ambiente è attività estranea al perimetro della gestione dei rifiuti in senso tecnico e non rientra nell’alveo della nozione di “servizi ambientali” di cui alla lett. i-quater) del comma 1 della L. n. 190/2012, per cui non è richiesta l’iscrizione nella white list ai fini del suo espletamento. Tale iscrizione è, invece, necessaria ex lege laddove agli operatori economici competano anche l’attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA, che rientrano nell’alveo dei servizi ambientali.
Il requisito dell’iscrizione nelle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara.
REGOLARITA' FISCALE - SUSSISTE IN CASO DI RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE FORMALMENTE ACCOLTA (94)
La violazione in materia fiscale si considera non definitivamente accertata ai fini dell’esclusione solo dopo la scadenza del termine decorrente dalla notificazione della cartella e sempreché quest’ultima risulti impugnata, condizione, quest’ultima, che segna la distinzione dai casi di esclusione automatica, allorché il contribuente non abbia invece proposto l’impugnazione. In entrambi i casi, è comunque sufficiente che l'operatore economico "si impegni in modo vincolante a pagare" le imposte dovute per escludere la rilevanza del debito: tale impegno vincolante certamente si concretizza là dove intervenga un accordo di ristrutturazione o una rateizzazione.
Ne discende che continua ad avere piena validità l’orientamento giurisprudenziale, formatosi sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici, che afferma la novazione del debito tributario a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente con riferimento ad un carico tributario portato in un atto impositivo divenuto definitivo per omessa impugnazione. L'Adunanza Plenaria, con sentenza n. 15 del 2013, ha precisato che «la rateizzazione si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo - costitutivo che dà luogo a una novazione dell'obbligazione originaria. L'ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l'esigibilità, implica quindi la sostituzione dell'originaria obbligazione a seguito dell'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli articoli 1230 e seguenti del codice civile. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate». La rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l'esigibilità, cancella l'originario inadempimento dei destinatari degli atti impositivi e consente a questi ultimi di presentarsi alle procedure di evidenza pubblica gravati di un nuovo debito tributario non ancora scaduto ed esigibile, sfuggendo alla causa di esclusione automatica di cui all'articolo 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, riportata nel nuovo articolo 94. Pertanto, va rammentato il principio più volte ribadito dal Consiglio di Stato, secondo cui: «Nelle gare pubbliche, il requisito di regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l'istanza di rateazione sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo, proprio in ragione del fatto che la rateizzazione del debito tributario del partecipante alla procedura selettiva si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, con novazione dell'obbligazione originaria e la nascita di una nuova obbligazione tributaria» (Consiglio di Stato, n. 4374 del 2023; Cons. Stato n. 6001 del 2018; Cons. Stato, n. 4382 del 2014).
COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E PREGIUDIZIEVOLE CONSORZIATA ESECUTRICE - INCIDE SUL CONSORZIO STABILE PER LE GARE FUTURE
Il consorzio ricorrente ritiene che la stazione appaltante avrebbe omesso di considerare che le vicende pregresse dallo stesso dichiarate siano state cagionate dalla condotta di consorziate, per giunta diverse da quelle indicate quali esecutrici nella gara in questione.
L’assunto non è condivisibile.
Se è vero che le condotte pregiudizievoli a carico di una consorziata, designata quale esecutrice di un precedente affidamento, di per sé non rilevano automaticamente ai fini dei requisiti partecipativi ad una diversa gara da parte del consorzio stabile, ciò non significa che quelle condotte siano prive di conseguenze sul consorzio stesso in occasione della partecipazione ad una diversa e successiva procedura di gara, in linea con l’espressione di un sindacato discrezionale che la stazione appaltante può legittimamente condurre.
Ed invero, la valutazione relativa al propagarsi a carico del consorzio di condotte pregiudizievoli compiute dalle consorziate attiene ad un apprezzamento di merito circa l’affidabilità e l’integrità dell’operatore, a seconda del tipo di illecito pregresso e delle sue connotazioni materiali (Cons. Stato n. 2532 del 2021, cit.). Poiché il concorrente in gara è il consorzio stabile, se a carico di una consorziata risulta una situazione pregiudizievole ai fini del possesso dei requisiti di affidabilità, la stessa può essere apprezzata dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice coinvolta (ed eventualmente colpita, insieme al Consorzio, dai provvedimenti espulsivi dell’amministrazione) non sia tra quelle designate nella nuova procedura di gara (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022, n. 3453).
Il ricorrente invoca la giurisprudenza secondo cui l’estensione ad un Consorzio stabile della responsabilità per fatti della consorziata si tradurrebbe in uno strumento penalizzante, sul piano dell’affidabilità professionale, nei confronti di soggetti incolpevoli che sarebbero esclusi dalle gare d’appalto a causa delle mancanze commesse da altre imprese appartenenti allo stesso consorzio.
Sennonché, il menzionato indirizzo è stato superato da altro orientamento - che il Collegio ritiene condivisibile in quanto più aderente alle caratteristiche proprie ed alla natura del rapporto consortile – secondo cui “il concorrente in gara è il consorzio stabile, così come lo stesso consorzio è il titolare del contratto con l’amministrazione (cfr., Cons. Stato, V, 2 febbraio 2021, n. 964; in termini generali, Cons. Stato, Ad. plen., 13 marzo 2021, n. 5, in ordine alla configurazione strutturale propria dei consorzi stabili - diversa da quella dei consorzi ordinari - caratterizzati da una “stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio”). Alla luce di ciò, se personalmente a carico del consorzio stabile risulta un pregiudizio, lo stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta (ed eventualmente colpita, insieme al consorzio, dai provvedimenti pregiudizievoli dell’amministrazione) sia diversa da quella designata nella nuova procedura di gara. Quest’ultima circostanza potrà essere infatti eventualmente valutata, insieme con tutti gli altri elementi, ai fini del merito dell’apprezzamento circa la (ritenuta) significatività del pregresso illecito; ma non può per converso ritenersi ex lege non riferibile al consorzio stabile un pregiudizio risultante in capo allo stesso solo perché altra era la consorziata esecutrice designata (e anch’essa sanzionata) nell’ambito dell’affidamento in cui l’illecito è maturato (cfr., in questa prospettiva, anche Cons. Stato, n. 964 del 2021, cit., che valorizza l’unità del consorzio stabile quale “operatore economico unitario” espressiva della sua autonomia soggettiva, ben rilevante - così come ai fini dell’estromissione dai diversi lotti di una stessa gara in caso di rilevata sussistenza di causa escludente in uno degli stessi - a fronte di pregiudizi riscontrabili in capo al consorzio stabile in sé). In questo contesto, la stazione appaltante può ben apprezzare la rilevanza del pregresso illecito professionale risultante a carico del consorzio stabile, anche alla luce - tra gli altri elementi - della consistenza del fatto, e se del caso dei profili di imputabilità sostanziale (e in che misura) della condotta illecita allo stesso consorzio stabile ovvero alla consorziata esecutrice a suo tempo designata” (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022, n. 3453, p. 2.1.2; Idem, 25 marzo 2021, n. 2532).
ELEMENTI ECONOMICI NELLA DOMANDA DI PARTEPAZIONE - LEGITTIMA CLAUSOLA CHE PREVEDE L'ESCLUSIONE DELL'OE (10.2)
Con il ricorso in appello il Consorzio Stabile ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha annullato l’esclusione di …., adottata in ragione dell’”inserimento del ribasso offerto nella domanda di partecipazione”.
L’appellante ha, in particolare, censurato la decisione in quanto l’inserimento nella busta “economica” del ribasso offerto viola la legge di gara, che non è nulla sul punto in quanto non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, è in contrasto con il principio di autoresponsabilità e viola il principio di segretezza.
Con l’art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023 si dispone che:
- “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice” (comma 1);
- “Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte” (comma 2);
- “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese” (comma 3).
La disposizione non stabilisce che i partecipanti alla gara possono essere esclusi solo in ragione delle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, riguardanti le cause di esclusione automatica e non automatica per mancanza dei requisiti generali, nel senso che queste esauriscono il novero delle possibili cause di esclusione.
Ma la tassatività dettata nel comma 2 con riferimento alle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 05 del d. lgs. n. 36 del 2023 non ha impedito al legislatore di prevedere, nell’ultimo comma dell’art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023, la facoltà della stazione appaltante di “introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto”, sicché la tassatività elle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale.
Atteso che le previsioni della legge di gara che vengono qui in evidenza non attengono ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 57 della direttiva n. 2014/24/UE, così come attuata dagli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, esse non possono essere ritenuto invalide per violazione della regola di tassatività dettata dall’art. 10 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023.
Del resto, per quanto di interesse in questa sede, l’art. 107 del d. lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che gli appalti sono aggiudicati previa verifica, fra l’altro, che “l’offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara” (comma 1 lett. a).
Tanto basta per riformare sul punto la sentenza impugnata, con la quale il Tar ha accolto il ricorso ritenendo che le “clausole della lex specialis di gara secondo cui «l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta economica”, costituisce causa di esclusione» e «nel caso vi sia all’interno della Busta Amministrativa, elementi o riferimenti ad aspetti economici riguardante l’offerta, gli operatori economici verranno esclusi dalla procedura di gara», non trovando riscontro negli art. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, devono ritenersi affette da nullità” per violazione del principio di tassatività di cui all’art. 10 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023, e in ogni caso, “essendo state, come sopra rilevato, ritualmente impugnate da parte ricorrente, devono ritenersi illegittime perché contrastanti con la disposizione richiamata”. In presenza di una siffatta legge di gara non è invece necessario giustificare la sanzione espulsiva facendo riferimento a principi generali come quello di fiducia, del risultato e di segretezza (che quindi non necessitano di essere spesi a tal fine e approfonditi), soccorrendo sul punto specifiche disposizioni del disciplinare.
Le clausole da ultimo richiamate, che comminano l’esclusione per l’inserimento di elementi dell’offerta economica nella “busta amministrativa”, costituiscono quindi parametro per valutare la legittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione.
PARITA' DI GENERE - PUBBLICATE NUOVE DISPOSIZIONI SUI TEMPI DI PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
RTI - CONCORDATO PREVENTIVO - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Venendo al merito il terzo motivo di gravame, per quanto argomentato, non merita condivisione.
Ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett b) del d.lgs. n. 50/ 2016 “pro tempore” applicabile “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni” …omissis….. ” l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dall'articolo 110”.
La suindicata norma va dunque coordinata con il richiamato art. 110 del Codice del 2016 ai sensi del quale l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale su autorizzazione del giudice delegato anche senza la necessità di avvalersi di requisiti di altro soggetto può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori forniture e servizi. Va poi evidenziato che il concordato con continuità aziendale introdotto dall’art. 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267 diversamente da quello “ordinario” prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore e la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento in una o più società (Anac Determinazione 23 aprile 2014, n. 3; Cassazione civile sez. I, 16 giugno 2023, n.17273).
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di pubbliche commesse, l'impresa che si trovi in concordato preventivo con continuità aziendale, necessita di autorizzazione del giudice per tutto il periodo compreso tra la presentazione della domanda di accesso al concordato e fino all'omologazione del concordato medesimo, ma non successivamente all'intervenuta omologa: dopo di essa infatti, salvo che non intervengano la risoluzione o l'annullamento del concordato, viene meno l'esigenza dell'autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, così come non occorre che la partecipazione sia accompagnata dal deposito della relazione di un professionista indipendente attestante la capacità dell'impresa di adempiere al contratto (T.A.R. Toscana sez. III, 20 marzo 2023, n.286).
Una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale - che come chiarito dall’Adunanza Plenaria può intervenire per quanto riguarda le procedure di affidamento soggette all’applicazione del d.lgs. 50/2016 anche successivamente all’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto ove la stazione appaltante dia conto in motivazione delle ragioni di pubblico interesse - la perdurante pendenza della procedura di concordato non è motivo di esclusione contemplato dall’art. 80 co. 5 lett. b) del citato decreto.
Come noto per giurisprudenza pacifica le cause di esclusione devono ritenersi di stretta interpretazione e l'eventuale incertezza interpretativa va risolta nel senso di assicurare la più ampia partecipazione dei concorrenti, in omaggio al principio eurounitario del "favor partecipationis"(ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1015; id., sez. V, 17 marzo 2015, n. 1375.)
Nel caso di specie le ricorrenti come visto individuano quale causa di esclusione l’art.80 co. 5 lett. b) d.lgs. 50/2016 requisito di cui la mandante R.C. del RTI aggiudicatario sarebbe privo.
Ma diversamente da quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente non risulta provata l’apertura di un procedimento di liquidazione a carico della mandante R. C non essendo sufficiente in tal senso la nota depositata e firmata dalla stessa (doc. n.2) tenuto sempre conto la mera pendenza di una istanza di fallimento o di liquidazione giudiziale non è causa di esclusione dalla gara (C.G.A.S. 24 aprile 2015, n. 363).
Giova invece rilevare come ai sensi dell’art. 94 co. 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 - non applicabile “ratione temporis” alla procedura di che trattasi - costituisce causa di esclusione automatica la sottoposizione dell’operatore economico a procedura di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo in difetto di autorizzazione preventiva “entro la data dell’aggiudicazione” e sempre che “non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali”.
Non ignora il Collegio come in tale ambito le perplessità avanzate dalle ricorrenti in merito alla concreta possibilità per il raggruppamento aggiudicatario di procedere all’esecuzione dei lavori contrattuali possano avere consistenza, venendo però in rilievo una ragione valevole sul piano dell’opportunità, non sindacabile dall’adito Tribunale al di fuori delle tassative fattispecie di giurisdizione estesa al merito, e non su quello della legittimità in assenza di una corrispondente causa di esclusione tra quelle delineate dalla fonte normativa primaria ratione temporis applicabile alla fattispecie.
Nel concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis L.F. d’altronde diversamente dal concordato “ordinario” l’obiettivo legislativo del recupero della stabilità aziendale può essere perseguito proprio con la cessione dell’azienda in esercizio (ex multis Cassazione civile sez. I, 5 aprile 2022, n.10988).
Infine non da ultimo trascura parte ricorrente che l’esecuzione del contratto potrebbe essere pur sempre assicurata, se del caso, anche con modifiche meramente interne al raggruppamento ovvero tramite l’apporto della mandataria Devi Impianti (ex multis Consiglio di Stato Ad. plen., 27 maggio 2021, n.9).
PAGAMENTO INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ESCLUSIONE (94.6)
L’ultimo motivo di esclusione consiste nel fatto che «dal controllo veridicità dichiarazioni sostitutive della Consorziata esecutrice OMISSIS (…) risultano le seguenti violazioni: Ruoli / Carichi – DEFINITIVAMENTE ACCERTATI Identificativo atto – Anno imposta 2020 – identificativo atto 09720230220512941 data notifica 11/12/2023 € 758,36 Ruoli / Carichi – DEFINITIVAMENTE ACCERTATI Identificativo atto – Anno imposta 2019 – identificativo atto T2012062030516064700000017/D data notifica 05/10/2022 € 27.435,98 non dichiarate in sede di gara, rilevanti quali causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 D.lgs. 36/2023».
– Parte ricorrente contesta tale motivo di esclusione, evidenziando che i carichi tributari sono stati integralmente estinti e che, in ogni caso, sarebbe stata possibile la sostituzione del consorziato ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 36 del 2023.
– Sotto il primo profilo, rileva il Tribunale che l’art. 94, comma 6 d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che l’esclusione per violazioni tributarie non opera «quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta».
Nel caso di specie, però, l’adempimento è successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ragion per cui non vale ad escludere la causa di esclusione.
CAUSE DI ESCLUSIONE - VIOLAZIONI RITRENUTE GRAVI (95.2)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, del codice, la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
PANTOUFLAGE - SONO ESCLUSI GLI INCARICHI DI NATURA OCCASIONALE (94)
Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l’occasionalità dell’incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di “attività professionale” richiesto dalla norma, che si caratterizza per l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata”. Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l’incarico di consulente tecnico di parte nominato da un soggetto ricorrente in una singola causa per l’accertamento della responsabilità civile costituisca un incarico a carattere occasionale e, pertanto, non configuri un’ipotesi di incompatibilità successiva. Dello stesso tenore la delibera A.N.AC. n. 537 del 5 giugno 2019, nella quale si afferma che “gli incarichi caratterizzati da episodicità e privi di stabilità, anche sotto il profilo dell’impegno economico, non possono rientrare nella definizione di “attività lavorativa o professionale” utilizzata dal legislatore all’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001”.
I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEVONO SUSSISTERE PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA E SINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’art. 85, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 dispone che il concorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, autodichiari, attraverso il documento di gara unico europeo (DGUE), l’assenza di cause di esclusione di cui al precedente art. 80.
Pur se l’art. 85 non prevede espressamente il dovere di comunicare alla stazione appaltante le eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, il relativo onere dichiarativo deve ricollegarsi, alla necessità, sancita dall’art. 1, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione (siano) improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”.
Tale disposizione, infatti, ha posto un principio generale sull’attività amministrativa e si estende indubbiamente anche allo specifico settore dei contratti pubblici (Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1591; Sez. V, 16 agosto 2021, n. 5882).
Poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo
A tal fine, con specifico riguardo al requisito concernente l’assenza di debiti tributari, la certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi), ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, deve coprire l’intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto.
Va, infine, puntualizzato che, indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l’aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara.
Il contributo unificato va ascritto alla categoria delle entrate tributarie, delle quali condivide tutte le caratteristiche essenziali, “quali la doverosità della prestazione e il collegamento della stessa ad una pubblica spesa, cioè quella per il servizio giudiziario, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante”. Identica natura fiscale va riconosciuta alle sanzioni pecuniarie conseguenti al mancato o al ritardato pagamento del contributo unificato, trattandosi di obbligazioni accessorie che hanno fondamento in un rapporto di tipo tributario (si veda l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, infatti, attribuisce la giurisdizione sulle sanzioni in parola al Giudice Tributario). Il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata.
L’art. 5 della delibera n. 111 del 2012 [che regolamenta l'AVCPASS], che elenca gli enti certificanti tenuti a mettere a disposizione la documentazione e i dati in proprio possesso, relativi ai requisiti di carattere generale per la partecipazione alle gare, non individua, tra di essi, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, per cui, l’esistenza dei eventuali debiti fiscali nei confronti di quest’ultimo non emerge dal documento rilasciato dall’ANAC.
CLAUSOLA DEL BANDO CHE PREVEDE ESCLUSIONE DELL'O.E. PER MANCATA ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST: PIENAMENTE VALIDA (94.2)
Secondo questo collegio non può considerarsi nulla la clausola del bando di gara che prevedeva l’esclusione dell’operatore economico per mancata iscrizione nella white list. In merito, va rilevato come la lex specialis sul punto sia pienamente conforme alle disposizioni dettate in tema di contratti pubblici, non ravvisandosi alcuna violazione degli artt. 10 o 94 d.lgs. 36/2023. Difatti, la disposizione del bando che impone l’iscrizione nell’elenco tenuto dalla Prefettura costituisce un requisito di ordine generale (v. Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1068), atteso che il richiamo (operato dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 36/2023) alla disciplina delle informative prefettizie antimafia (previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) va inteso come integrato dalle previsioni di cui all’art. 1, comma 52, l. 190/2012 (in termini, Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10935). Contrariamente alla prospettazione di parte ricorrente, la stazione appaltante non ha dunque individuato una causa di esclusione estranea alla disciplina di fonte primaria, bensí ha tratto le corrette conclusioni dal mancato possesso, da parte del consorzio esponente, del requisito morale: difatti, risulta pacifico in giurisprudenza che l’omessa iscrizione nella white list, ove necessaria per l’esecuzione di lavorazioni sensibili (come nel caso in esame), determini l’esclusione dalla gara (in termini, Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9284).
SELF-CLEANING - CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICHE E NON AUTOMATICHE - NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (94)
Il nuovo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) distingue tra: I) cause automatiche di esclusione ex art. 94, tra cui alla lett. ‘b’ del primo comma, eventuali sentenze di condanna definitiva o decreti penali irrevocabili di condanna in riferimento ai delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonché all'art. 2635 del c.c. riportati da soggetti di cui al comma 3 (es. titolare, socio, etc.); II) causa non automatiche di esclusione (art. 95);
- in tale ultima previsione rientra alla lett. e) l’ipotesi dell’l'offerente che “abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”;
- tra i gravi illeciti professionali indicati in modo tassativo dall’art. 98, comma 3, rientra alla lett. g), per quanto rileva nel presente giudizio, la “contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94”, norma quest’ultima che richiama i reati contro la P.A. sopra riportati;
- ancora, l’art. 98 indica al comma 6 i mezzi di prova adeguati in relazione al comma 3, tra cui in riferimento alla lett. g) del comma 3 (disposizione che, come si è visto, rinvia alle fattispecie di reato di cui all’art. 94, comma 1), il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale;
- in altri termini, sulla base delle citate previsioni può ritenersi che l’adozione del decreto che dispone il giudizio per le fattispecie di reato di cui all’art. 94, comma 1, lett. ‘b’ integri una causa di esclusione non automatica;
- orbene, ai sensi dell’art. 96, comma 2, l’esclusione di un operatore economico in ragione di una fattispecie “non automatica” di cui all’art. 95 (con l’eccezione del comma 2 che attiene alla diversa ipotesi di violazioni tributarie e previdenziali) non può essere disposta se si verificano le seguenti condizioni cumulative:
I) il concorrente abbia adottato misure di self – cleaning sufficienti a dimostrare la propria affidabilità secondo le indicazioni contenute nel comma 6 dell’art. 96 (aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito; aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative; aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti); tali misure devono essere adeguatamente valutate dall’amministrazione appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione, potendo prospettarsi uno degli epiloghi di seguito indicati: a) se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, l’operatore non è escluso dalla procedura d'appalto; b) se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico;
II) l’operatore abbia assolto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo, cioè: 1) nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell’offerta, abbia indicato eventuali misure di self – cleaning, ovvero la impossibilità di tale tempestiva adozione ma vi provveda in seguito; 2) qualora la causa di esclusione si verifichi successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore adotti tali misure di self - cleaning;
- dal descritto quadro normativo si desume che l’eventuale esclusione, in presenza di cause “non automatiche” ex art. 95, nei confronti di un operatore che – come nel caso in esame – abbia puntualmente indicato le vicende ostative ed indicato le misure di self – cleaning ex art. 96, avrebbe dovuto essere preceduta da motivata valutazione: in prima battuta, l’amministrazione avrebbe dovuto vagliare “in astratto” l’attitudine dei fatti storici e delle imputazioni come potenziali elementi di rottura del rapporto fiduciario, verificando in concreto che i procedimenti pendenti incidano in senso negativo, alla stregua di un giudizio prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione, a tal fine valutando ogni circostanza del caso (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4669/2023; T.A.R. Piemonte n. 932/2023), inoltre avrebbe dovuto valutare le predette misure self -cleaning, con specifico riferimento alla tempestività della loro assunzione e la loro sufficienza a ristabilire la fiducia (art. 96, comma 6);
- nel caso in esame la stazione appaltante si è discostata dalle precitate previsioni; difatti, dal verbale di gara del 20.12.2023 emerge che le valutazioni di cui sopra non sono state svolte, essendo stata disposta in via automatica l’esclusione in dipendenza della pendenza dei procedimenti penali dichiarati dalla partecipante, senza ulteriori approfondimenti;
- la scrutinata illegittimità non può ritenersi emendata sotto il profilo motivazionale dalle ragioni articolate in giudizio dalla difesa della parte resistente in quanto, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, si palesa inammissibile una integrazione postuma della motivazione, rispetto a quanto riportato nel contenuto dei provvedimenti impugnati, resa nel corso del giudizio e contenuta negli scritti difensivi dell’amministrazione.
CONSORZIO STABILE - PRECEDENTI CARENZE ESECUTIVE DI CONSORZIATE DIVERSE DALLE ESECUTRICI: POSSONO ESSERE RILEVANTI (67)
Alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, il Collegio ritiene che la struttura giuridica del Consorzio stabile comporta, quale corollario, che il pregiudizio a carico dello stesso vada valutato e apprezzato dalla S.A. a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice coinvolta nella pregressa commessa sia diversa da quella designata nella nuova procedura (Cons. Stato sez. V, 3 maggio 2022, n. 3543; id. 25 marzo 2021, n. 2352; TAR Sicilia, Catania, 31 maggio 2023, n. 1763).
Più precisamente occorre, in primo luogo che le imprese indicate come esecutrici siano esse stesse in possesso dei requisiti generali, non potendosi esse avvantaggiare dello “schermo di copertura” ritraibile dal consorzio (cfr. Cons. Stato, V, n. 3543/2022 cit. ; id. 9 ottobre 2020, n. 6008; 30 settembre 2020, n. 5742; 5 maggio 2020, n. 2849; 5 giugno 2018, n. 3384 e 3385; 26 aprile 2018, n. 2537).
Ciò implica, in effetti, che il pregiudizio a carico di una data consorziata (anche laddove maturato quale esecutrice di precedente affidamento a beneficio del consorzio) non rilevi di per sé ai fini dei requisiti partecipativi a una diversa gara in cui sia designata dal consorzio stabile una distinta consorziata esecutrice (Cons. Stato, n. 2387 del 2020, cit.).
Ma ciò non vuol dire (anche) che il pregiudizio maturato (e risultante) a carico dello stesso consorzio stabile su un precedente affidamento non rilevi ai fini di una successiva procedura solo perché risultava ivi designata una diversa consorziata esecutrice.
I requisiti generali vanno infatti accertati sì in capo alle consorziate esecutrici, ma anche nei confronti del consorzio in sé (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8, relativa a un consorzio di produzione e lavoro, con principio ben riferibile anche ai consorzi stabili: “il possesso dei requisiti generali e morali […] deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate”; Cons. Stato, V, 25 marzo 2021, n. 2532).
Per questo, “la circostanza che il fatto della consorziata esecutrice in un pregresso affidamento non valga a comprovare la carenza dei requisiti nell’ambito di una gara con altra esecutrice designata non consente sic et simpliciter di obliterare o ritenere superato un pregiudizio che risulti a carico (anche) del consorzio stesso.
Una siffatta valutazione attiene infatti, eventualmente, all’apprezzamento di merito circa l’affidabilità e integrità dell’operatore, a seconda del tipo di illecito pregresso e delle sue connotazioni materiali (cfr. Cons. Stato, n. 2532 del 2021, cit.), nonché del giudizio discrezionale rimesso alla stazione appaltante in caso di illeciti non comportanti l’automatica esclusione dell’impresa.
Come correttamente dedotto dall’appellante, infatti, il concorrente in gara è il consorzio stabile, così come lo stesso consorzio è il titolare del contratto con l’amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 2021, n. 964; cfr. peraltro anche, in termini generali, Cons. Stato, Ad. plen., 13 marzo 2021, n. 5, in ordine alla configurazione strutturale propria dei consorzi stabili – diversa da quella dei consorzi ordinari – caratterizzati da una “stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio”).
Alla luce di ciò, se personalmente a carico del consorzio stabile risulta un pregiudizio, lo stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta (ed eventualmente colpita, insieme al consorzio, dai provvedimenti pregiudizievoli dell’amministrazione) sia diversa da quella designata nella nuova procedura di gara.” (Cons. Stato n. 3453/2022).
Ne consegue che le pregresse vicende in esame, poiché hanno riguardato (oltre alle consorziate “diverse” da quelle designate nelle specie) lo stesso Consorzio …….- nei confronti del quale le rescissioni e le contestazioni sono state formalmente dichiarate (e il Consorzio ha assunto altresì veste attorea nei conseguenti contenziosi instaurati) – sono state giustamente considerate dalla S.A., ai fini del loro apprezzamento in funzione della verifica di affidabilità del RTI concorrente.
Gli argomenti appena esposti – conducendo alla necessità che siano valutate, ai fini dell’accertamento in capo al Consorzio del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del previgente codice dei contratti pubblici, anche precedenti carenze esecutive e inadempienze contrattuali imputabili a consorziate diverse dalle due imprese designate per l’esecuzione dei lavori per cui è causa – impongono ora al Collegio di esaminare la prima censura (punto 1a) che attiene, come detto, alle modalità in cui la S.A. ha valutato e motivato tali evenienze negative, pervenendo all’annullamento dell’aggiudicazione già deliberata.
I
RAPPORTI COMMERCIALI TRA IMPRESE - RISCHIO DI INFLUENZA CRIMINALE - VA VERIFICATO IN CONCRETO (94.2)
Come ha avuto modo di evidenziare questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2023, n. 7674, 23 marzo 2023, n. 2953, 26 maggio 2016, n. 2232) in tema di interdittive “a cascata” l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una informativa sempre che possa presumersi il contagio alla seconda impresa della “mafiosità” della prima.
In concreto, è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società.
Per desumere plausibili conseguenze circa la condizione di partecipazione o quantomeno di soggezione dell’impresa che sia entrata in contatto con quella controindicata all’influenza della criminalità organizzata, e quindi al fine di attribuire al rapporto contrattuale tra le stesse intercorso una valenza travalicante il piano della mera e sporadica collaborazione imprenditoriale, occorre, tuttavia, che i legami tra le stesse assumano una veste di stabilità, pregnanza e consistenza, tale che anche l’impresa formalmente “estranea” ai circuiti criminali possa ritenersi esposta al pericolo di condizionamento da parte degli stessi.
ANNOTAZIONI ANAC - UTILITA' DELLA NOTIZIA - AFFIDABILITA' DELL'OE
In ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza amministrativa ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione, e in particolare:
– ha precisato che «in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)» e che «la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)» (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107);
– ha evidenziato che l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta «a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione» (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318);
– ha affermato che un siffatto obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito solo nelle ipotesi in cui vengono in considerazione «fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (cfr. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021 e più di recente Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032) e che tuttavia anche in relazione a tali ipotesi l’Autorità «non può esimersi dal considerare se la stessa è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico di cui alla citata disposizione», non annotando quelle notizie che – in concreto – non appaiono utili a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’operatore economico (v. Tar Lazio, I-quater, 5 ottobre 2022, n. 12637).
DURC NEGATIVO - IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA - REGOLARIZZAZIONE POSTUMA - LEGITTIMA REVOCA AGGIUDICAZIONE (80.4)
Nel respingere il ricorso avverso la decisione di non rendere efficace l’aggiudicazione definitiva, il Tar Piemonte ribadisce i consolidati principi della giurisprudenza. L’amministrazione ha infatti acquisito d’ufficio un documento unico di regolarità contributiva, risultato negativo in data 23.09.2022 per il rilevante importo di 154.363,10 “per irregolarità nel versamento di contributi e accessori” (doc. 6 del Comune), con conseguente necessità di esclusione dalla gara dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 80, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016. Come noto, l’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 àncora il requisito di gravità dell’illecito alla sussistenza di ragioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (“Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”), tanto che la mancanza di tale documento comporta una presunzione legale assoluta di gravità dell’illecito. L’attestata gravità (abbinata alla definitività dell’accertamento) obbliga la stazione appaltante a estromettere il concorrente dalla procedura di gara, senza alcun sindacato in merito, essendo la relativa valutazione rimessa esclusivamente all’ente previdenziale (cfr., ex multis, TAR Lombardia – Milano, 20 giugno 2022, n. 1433; TAR Campania, Napoli, sezione IV, 3 ottobre 2022, n. 6064; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141; Cons. Stato, A.P., 8 maggio 2012 n. 8).
Quanto al necessario carattere di definitività dell’accertamento della violazione dell’obbligo di regolarità contributiva richiamato dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, questi è valutato esclusivamente dall’ente previdenziale, che ne certifica l’esito nel documento di verifica di regolarità contributiva: la mancanza di un DURC regolare vincola l’amministrazione appaltante a escludere dalla gara l’impresa interessata, senza che residui una facoltà di apprezzamento dell’amministrazione stessa in ordine alla gravità dell’inadempienza contributiva e alla definitività dell’accertamento previdenziale (ex multis: TAR Lombardia, Milano, I, 20.6.2022, n. 1433; TAR Campania, Napoli, V, 3.10.2022, n. 6064).
Resta salva la possibilità del ricorrente di contestare il documento negativo di regolarità contributiva dimostrandone l’erroneità, contestazione che non è stata avanzata nel caso di specie, atteso che la ricorrente si è limitata a affermare che – in data 24 ottobre 2022 – l’amministrazione aveva acquisito d’ufficio un ulteriore documento unico di regolarità contributiva, risultato positivo (e avente validità sino al 21 febbraio 2023, doc. 25 di parte ricorrente) e che il Comune aveva comunque concesso alla società un termine sino al 15 novembre 2022 per la regolarizzazione della situazione debitoria.
Orbene, il Collegio evidenzia che è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche l’eventuale regolarizzazione postuma, in presenza di un DURC negativo, non sana la situazione di irregolarità accertata in via definitiva dall’ente previdenziale. La previsione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 opera soltanto in presenza di istanze di rateizzazione presentate prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma non rileva per morosità o inadempienze verificatesi successivamente a tale momento (T.A.R. Milano, sez. I, 20 giugno 2022, n. 1433; T.A.R. Milano, sez. IV 16 marzo 2020, n. 486; A.P. 5 -6 /2016). In altre parole, l’istanza di rateizzazione dei contributi previdenziali, presentata prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in forza dell’art. 80, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, vale a certificare e cristallizzare il possesso del requisito a tale momento, ma non può supplire all’emissione di un DURC certificante l’irregolarità contributiva in una data successiva alla suddetta scadenza. Nemmeno può supplirvi un successivo DURC positivo, stante il principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti sancito dall’art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Il requisito della regolarità contributiva deve infatti sussistere non solo al momento della presentazione delle offerte (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, sent., 03/10/2018, n. 9708), ma deve anche perdurare per tutto il corso della procedura di affidamento.
Invero, il DURC negativo attesta che, alla data della sua emissione, la società oggetto di controllo è irregolare nel versamento degli oneri contributivi e, come tale, deve essere esclusa dalla procedura, essendo venuto meno uno dei requisiti generali per la sua partecipazione o per la sua permanenza in gara. È dunque onere di ciascun concorrente consultare, in ogni momento e anche online, la propria situazione di regolarità contributiva, per ovviare a eventuali ritardi nei versamenti, senza attendere l’invito alla regolarizzazione da parte dell’ente previdenziale, in virtù del principio di buona fede in senso soggettivo.
Risulta dunque in via documentale che alla data del 23 settembre 2022 e, quindi, successivamente all’espletamento della gara e all’aggiudicazione provvisoria, che la società non possedesse i requisiti richiesti dalla legge a pena di esclusione, da cui la legittimità della decisione dell’amministrazione di non procedere all’aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto e, successivamente, all’esclusione della ricorrente dalla gara.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA - LA VALUTAZIONE DEL PREFETTO E' AUTONOMA RISPETTO AL GIUDIZIO PENALE (94.2)
In proposito, è noto che la funzione di “difesa sociale anticipata” che contraddistingue, sul piano finalistico, il potere interdittivo consente di fondarne l’esercizio su dati probatori di carattere eminentemente indiziario, i quali, complessivamente (e non atomisticamente) considerati, legittimo la formulazione di una prognosi di condizionamento mafioso non irragionevole né inverosimile: prognosi che non può ritenersi preclusa dall’esito (anche eventualmente assolutorio) dei procedimenti penali che abbiano interessato gli esponenti dell’impresa interessata o i soggetti ad essi collegati, laddove permanga, anche a valle dello stesso, un sufficiente quadro indiziario, non neutralizzato dalle conclusioni del giudice penale in tema di responsabilità per i reati contestati, anche in correlazione con gli ulteriori elementi istruttori acquisiti autonomamente dall’Amministrazione.
Come recentemente ribadito da Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8738, infatti, “la valutazione prefettizia mantiene una sua autonomia rispetto all’eventuale assoluzione in sede penale, sicché gli elementi posti a base dell’informativa, oltre a potere essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione”.
E’ altresì noto che anche i rapporti parentali – tra l’imprenditore e soggetti controindicati - possono assumere rilievo ai fini della formulazione di una accettabile prognosi interdittiva, quando tuttavia le concrete circostanze accertate dall’Amministrazione depongano nel senso che quei rapporti possano effettivamente fungere da veicolo dell’influenza criminale: come ritenuto da Consiglio di Stato, Sez. III, 18 settembre 2023, n. 8395, infatti, rilevano ai fini antimafia anche “i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica””.
Né minore rilievo, ai fini della emersione del pericolo infiltrativo, possono assumere i collegamenti tra l’impresa interdetta ed altra più pesantemente gravata da una situazione di controindicazione, laddove gli stessi non abbiano rivestito carattere meramente marginale o episodico, ma siano indicativi della appartenenza di entrambe ad un circuito economico-criminale sottoposto ad una direzione unitaria o comunque coordinata: è stato infatti chiarito che “l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una “informativa a cascata””, tuttavia precisando che perché possa presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima è necessario che “la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici; viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 agosto 2023, n. 7674).
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - NON SUFFICIENTE PER DECRETARE INAFFIDABILITA' DELL'OE
La questione si incentra sull’esistenza di pendenze penali, che hanno dato causa a un decreto di citazione diretta a giudizio e a richieste di rinvio a giudizio e di emissione di decreto penale di condanna, per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per € 360mila ed € 120mila, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto negli anni d’imposta 2013 e 2014, oltre ad omissioni nei versamenti relativi a prestazioni previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell’anno 2017.
In ordine ad essi, il responsabile comunale ha ritenuto ininfluente la richiesta di rinvio a giudizio (peraltro, non ancora oggetto di decisione da parte del GUP), così come la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, con pena non detentiva per reati non gravi.
Tanto considerato, va premesso che la valutazione della stazione appaltante, proprio perché frutto di una discrezionalità ad essa rimessa, non può essere sconfessata se non nei casi in cui si palesi assente un’apposita valutazione dei fatti, essendo di contro sufficiente che l’Amministrazione abbia motivatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a determinarsi in un determinato senso (cfr. TAR Sicilia – sede di Catania, sez. III, 14/4/2023 n. 1263: “Va, sotto tale profilo, richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle fattispecie in cui vengono in considerazione fatti oggetto di verifica in sede penale, “è necessario e sufficiente che l’Amministrazione dia adeguato conto: a) di aver effettuato una autonoma valutazione delle idonee fonti di prova; b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all’apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente” (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424)”).
Nella fattispecie all’esame, la valutazione effettuata non può essere considerata viziata (meramente ritenendola non condivisibile), se non rappresentandone in concreto l’erroneità.
In altri termini, non è sufficiente addurre l’esistenza di una richiesta di rinvio a giudizio (o di un decreto di citazione diretta a giudizio), qualora non emergano elementi che riportino quei fatti al contesto nel quale sono suscettibili di essere discrezionalmente valutati quali indici di inaffidabilità professionale del concorrente (cfr. Cons. Stato – sez. V, 22/4/2022 n. 3107: “il decreto di rinvio a giudizio (cui va equiparato il caso di citazione a giudizio) rileva ai fini dell’esclusione discrezionale a condizione che sia relativo a condotte tenute nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto, di modo che essa costituisca “vicenda professionale” suscettibile di essere qualificata come “grave illecito professionale” e purché sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 2021, n. 3772 e 29 ottobre 2020, n. 6615)”).
Nel caso di specie, la natura delle condotte non appare automaticamente riconducibile a situazioni configurabili un illecito professionale in cui sia incorso l’operatore economico in precedenti contratti; correlativamente, non rileva l’omessa dichiarazione dell’operatore economico, stante l’impossibilità di riconnettervi un automatico effetto espulsivo (cfr. TAR Sicilia, cit.: “l’omessa dichiarazione di informazioni rilevanti può costituire un grave illecito professionale, che conduce all’espulsione del concorrente, solo se la stazione appaltante – e non altri – lo reputi idoneo a compromettere l’affidabilità e l’integrità dell’operatore”).
CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO O CON RISERVA - NON E' CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (94.5.d)
Le riferite statuizioni dell’Adunanza Plenaria del 27 maggio 2021, n. 9 hanno trovato ora esplicito riconoscimento normativo nell’ambito dell’art. 94, comma 5, lett. d) del nuovo Codice dei contratti pubblici, a mente del quale le Stazioni appaltanti possono escludere: “d) l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali”.
Questo Consiglio di Stato nella parte della relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici riferita a detto disposto, ha evidenziato che, in adesione ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria, “l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale”.
Il principio di diritto affermato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria deve intendersi diritto vivente applicabile anche alla fattispecie de qua, come poi palesato dalla circostanza che, in termini di continuità, lo stesso principio è stato poi positivizzato dal legislatore in sede di stesura del Nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023), che, sebbene non applicabile al presente giudizio, può essere utilizzato in via interpretativa, corroborando ulteriormente, semmai ve ne fosse bisogno, l’opzione ermeneutica seguita dall’Adunanza Plenaria con l’indicata pronuncia.
POSSESSO REQUISITI DI AMMISSIONE - DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO
Con riferimento all’assenza del requisito di carattere speciale, è condivisibile il rilievo secondo cui la mera partecipazione al “Workshop” risultante dal documento allegato sub doc. 8 non può essere considerata equiparabile al possesso del requisito relativo all’abilitazione derivante dalla partecipazione a un “corso di formazione di livello avanzato sul riconoscimento dei rispettivi EQB presso enti/associazioni/società riconosciute”. Come si desume dalla stessa documentazione versata in atti, invero, si tratta soltanto di un workshop finale nell’ambito di un “Circuito di interconfronto sulla tassonomia delle diatomee bentoniche”, che, già su un piano definitorio, va nettamente distinto da un corso specialistico di livello avanzato organizzato da una struttura che abbia uno specifico riconoscimento nel campo scientifico di cui si tratta e, inoltre, dalla mera partecipazione a tale workshop in qualità di uditore non è consentito desumere la titolarità di alcuna abilitazione, come espressamente richiesto, invece, dal disciplinare.
Sul punto, va rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati di una gara pubblica per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto e che la loro assenza o il loro venir meno impone l’esclusione dell’operatore economico dalla gara (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 17/04/2020, n. 2443).
Conseguentemente, l’assenza del requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’abilitazione derivante dalla partecipazione al menzionato corso di livello avanzato doveva imporre l’esclusione del RTI OMISSIS dalla gara.
TIPOLOGIE DI DATI DA INSERIRE NEL FASCICOLO VIRTUALE DELL’OE
Tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico
DEBITI VERSO LA PA PER 5.000 EURO - IMPRESE ESCLUSE DALLA GARA (30.5 - 80.4)
Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti ggiuntivi. (18A02545)
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Buongiorno, vorrei porre alla Vs. attenzione il seguente quesito: H. Srl, per la quale mi occupo di gare, ha come socio unico persona giuridica una società che ne detiene il 100% delle quote. Questa società ha un consiglio di amministrazione costituito dal presidente del CdA, da nr. 1 consigliere e da nr. 1 sindaco. Nei confronti del consigliere è stata emessa una sentenza (che esula sia da H. Srl, sia dalla società che detiene il 100% delle quote) di applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e 445 del c.p.p. in data 31 marzo 2023 dal G.I.P. del Tribunale di Roma, irrevocabile dal 20 aprile 2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 2 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463. Nel Casellario Giudiziario non è riportata alcuna sentenza. Ora, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle dichiarazioni relative all'art. 80 del vecchio codice appalti e agli artt. 94 e 95 del nuovo codice appalti, tale sentenza è ostativa nei confronti di H. ai fini della partecipazione a gare di appalto? Resto in attesa di riscontro in merito ed ovviamente del preventivo di spesa. Grazie.
RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 47, COMMA 3 DEL DL 77/2021, SI PONE IL SEGUENTE QUESITO: AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI GENERE SU PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE, IL NUMERO DEI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15, DEVE ESSERE PRESENTE AL MOMENTO IN CUI SI RENDONO LE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, O AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO? RELATIVAMENTE ALLE DIVERSE FORME DI PARTECIPAZIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI, NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN CONSORZIO STABILE E DI UNA IMPRESA DESIGNATA CHE HANNO ALLE PROPRIE DIPENDENZE UN NUMERO PARI O SUPERIORI A 15, GLI IMPEGNI ALLA CONSEGNA DELLA RELAZIONE DI GENERE SONO DOVUTI DA ENTRAMBI, OPPURE SOLO DAL CONSORZIO STABILE? NEL CASO DI UN RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO DI IMPRESE OGNUNA CON NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15, NEL CASO IN CUI LA RELAZIONE NON VIENE PRESENTATA DA UNA O PIU’ COMPONENTI L’R.T.I., LE SANZIONI PREVISTE VENGONO APPLICATE A TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I., SOLO A QUELLA INADEMPIENTE O SOLO ALLA CAPOGRUPPO MANDATARIA?
BUONGIORNO, CON LA PRESENTE SIAMO A CHIEDERE CHIARIMENTI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 94 COMMA 6 E 95 COMMA 2 DEL D. LGS 36/2023. RIGUARDO AL PRIMO PUNTO, SI CONSIDERANO GRAVI VIOLAZIONI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE QUELLE CHE COMPORTANO UN OMESSO PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE SUPERIORE ALL’IMPORTO DI € 5.000,00? DETTO IMPORTO FA RIFERIMENTO AD UNA SOLA CARTELLA DI PAGAMENTO, OPPURE ALLA SOMMATORIA DI PIU’ CARTELLE DI PAGAMENTO? INOLTRE SE SONO PRESENTI CARTELLE DI PAGAMENTO PER UN IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00 DEVONO ESSERE INDICATE DALL’OPERATORE ECONOMICO NEGLI ATTI DI GARA? RIGUARDO AL SECONDO PUNTO, SI CONSIDERANO GRAVI VIOLAZIONI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE QUELLE CHE COMPORTANO UN OMESSO PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE PER UN IMPORTO PARI O SUPERIORE AL 10% DEL VALORE DELL’APPALTO E SUPERIORE ALL’IMPORTO DI € 35.000,00? QUESTI DUE ELEMENTI DEVONO COESISTERE PER TROVARSI IN QUESTA FATTISPECIE DI VIOLAZIONE? E SE SONO PRESENTI OMESSI PAGAMENTI INFERIORI ALL’IMPORTO DI € 35.000,00 E AL 10% DEL VALORE DELL’APPALTO, QUESTI DEVONO ESSERE INDICATI DALL’OPERATORE ECONOMICO NEGLI ATTI DI GARA?
Buongiorno, con riferimento a quanto previsto dall’art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n. 159/2011, le PP.AA., anche costituite in stazioni uniche appaltanti, devono acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche” (non sussistendo, perciò, alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera aggiudicazione); per altro verso, opera l’art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione antimafia. Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 2 ottobre 2020, n. 5777 ha affermato che la stazione appaltante non ha alcun obbligo di attendere la risposta espressa in ordine alle informazioni antimafia richieste alla Prefettura competente relativamente al soggetto aggiudicatario, visto che, decorsi inutilmente 30 giorni della richiesta, si è di fronte ad una ipotesi di silenzio-assenso. ANAC con un doppio parere di funzione consultiva (n. 57/2023 e n. 57-bis/2023) si è espressa affermando che in relazione alla verifica dei requisiti in capo all’offerente, la stazione appaltante non può avvalersi del silenzio-assenso e dare per acquisite le verifiche una volta trascorsi 30 giorni dalla relativa richiesta. Tanto premesso, chiediamo, in riferimento a quanto ora previsto dall’art. 17, co. 5, del d.lgs. 36/2023: 1. se in relazione alle verifiche antimafia valga sempre il principio espresso dalla normativa antimafia, ovvero che non sussiste alcun obbligo ex lege di anticipare l’acquisizione della certificazione ai fini della mera aggiudicazione; 2. se, la non applicabilità del silenzio-assenso indicata da ANAC, imponga, diversamente da quanto enunciato dal Consiglio di Stato, che il provvedimento di aggiudicazione definitiva debba essere adottato solo a seguito dell’acquisizione di tutta la documentazione, comprese le certificazioni antimafia. Evidenziamo, come l’acquisizione delle certificazioni antimafia tramite la BDNA richieda spesso molti mesi. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.
i controlli antimafia convolgono anche il socio unico del socio unico dell'o.e., a matriosca o ci si ferma ai soggetti del socio unico dell'O.E.? c'è un riferimento normativo o dottrina che chiarisce fino a quando si deve scendere. grazie
Nell’ambito delle spese economali che, come noto, non sono contratti d’appalto o accordi quadro e non richiedono l’acquisizione del CIG, si chiede se gli operatori economici siano esonerati dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale. In caso di esonero, si chiede se sia comunque necessario verificare l’iscrizione alla White List provinciali qualora si tratti di una attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione alle White List provinciali ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, poiché ricadente tra quelle indicate al co.53 art.1 L.190/2012 come novellato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 140 del 2020 "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", ad esempio in caso di spese economali per l’acquisto di servizi di ristorazione / catering.
Come noto, l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 esclude espressamente dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti: - i contratti esclusi, - i contratti attivi, - i contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno, anche indiretto”. Il comma 5 della medesima disposizione impone, poi, che tali contratti siano, comunque, affidati in applicazione dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, rispettivamente declinati dagli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti. In merito alla disciplina dell’affidamento dei contratti a titolo gratuito, il Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 (affidamento contratti gratuito) ha fornito linee guida alle S.A. e ha specificato che la previsione di esclusione dall’ambito di applicazione codicistico degli affidamenti dei contratti a titolo gratuito non può dirsi incondizionata, dovendo trovare, comunque, applicazione i principi generali, anche di matrice europea, che regolano l’operato delle S.A. nel settore dell’evidenza pubblica e dell’utilizzo di risorse pubbliche. Devono, altresì, trovare applicazione sia i principi di legalità, trasparenza, e concorrenza, sia i principi generali regolatori dell’attività amministrativa – previsti dalla legge n. 241/1990 – ivi compreso l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti stessi. Atteso che la decisione a contrarre semplificata ex co 2 art 17 del D.Lgs. 36/2023 e la proposta di aggiudicazione ex co 5 art. 17 del medesimo decreto, devono dare atto del possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero le informazioni minime sull’affidamento (l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta), si chiede conferma del fatto che in tali situazioni (contratti a titolo gratuito) il contraente sia esonerato dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale, oppure se costituisce una buona prassi la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al contraente, incluso l’adempimento in materia di antimafia che prevede la Comunicazione antimafia per i contratti da 150.000 € e sino alla soglia comunitaria e l’Informazione antimafia per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria.
Come noto, l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 esclude espressamente dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti: - i contratti esclusi, - i contratti attivi, - i contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno, anche indiretto”. Nel caso di alienazione a titolo oneroso di un proprio bene ad una Società privata tramite procedura ad evidenza pubblica per la vendita, atteso che la decisione a contrarre semplificata ex co 2 art 17 e la proposta di aggiudicazione ex co 5 art. 17 devono motivare anche in ragione al possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero le informazioni minime sull’affidamento (l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta), si chiede conferma del fatto che in tali situazioni (contratti attivi che comportano un’entrata economica per l’Ente) il contraente sia esonerato dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale, oppure se costituisce una buona prassi la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al contraente, incluso l’adempimento in materia di antimafia che prevede la Comunicazione antimafia per i contratti da 150.000 € e sino alla soglia comunitaria e l’Informazione antimafia per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Il D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) art. 83 comma 1 prevede che le stazioni appaltanti prima di stipulare contratti devono richiedere la documentazione antimafia. Il comma 3 alla lettera e) indica che per i contratti non superiori a 150.000 euro la documentazione antimafia non deve essere richiesta. Il D.Lgs. 36/2023 (codice degli appalti), successivo al decreto precedente, distingue solo tra affidamenti sotto i 40.000 (controlli a campione con regolamento) e sopra, "puntuale controllo di tutti i requisiti". Per la verifica dei requisiti per gli affidamenti tra 40.000 e 150.000 bisogna effettuare anche la verifica antimafia? Per la verifica dei requisiti per gli affidamenti da 0 a 40.000 nel campione bisogna effettuare anche la verifica antimafia?
E' stata aggiudicata una gara per lavori pubblici sotto la soglia comunitaria, con trattativa negoziata senza bando. Nel corso delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario eseguite affidandosi al FVOE 2.0, si stanno riscontrando ritardi nell'acquisire la certificazione antimafia. Al fine di non rallentare ulteriormente la procedura amministrativa, è possibile stipulare il contratto con riserva di legge?
Nell'ambito di una procedura di affidamento, l'operatore economico (società per azioni) che indica come revisore legale una società di revisione, dunque persona giuridica, è tenuto a fornire la dichiarazione del revisore relativamente al possesso dei requisiti ex art.94 D. lgs 36/2023 coma 3 lett. f)- soggetti con poteri di controllo? Più precisamente. Posto che il revisore legale persona fisica è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, nel caso in esame essendo il revisore legale una persona giuridica (esterna all'operatore economico), la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti deve essere resa dal revisore legale persona fisica incaricata dalla società di revisione che si assume la responsabilità del controllo oppure deve essere resa dall'amministratore della società di revisione? Oppure la società di revisione legale in quanto persona giuridica non è tenuta a rendere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 94 D.lgs 36/2023?
In merito all'oggetto si rivolge il seguente quesito: se le Stazioni Appaltanti, nell'aderire ad un accordo quadro CONSIP, mediante ordine diretto di acquisto, siano tenute preliminarmente a compiere la verifica dei requisiti generali dell'operatore economico individuato da CONSIP. A parere del richiedente, nel caso di strumenti Consip, quali le Convenzioni e gli Accordi Quadro, che non richiedono riapertura di un confronto competitivo, poichè è Consip che seleziona il Fornitore Aggiudicatario (stipulando con esso un contratto) e procede a tutte le verifiche del caso, sono di conseguenza esonerate le Stazioni Appaltanti aderenti che stipulano con il Fornitore un contratto meramente esecutivo. Il quesito riveste carattere di generalità ed è di primaria importanza.
In sede di controlli in una procedura negoziata, è emerso che il legale rappresentante della ditta partecipante ha una condanna definitiva ad 1 anno e 2 mesi di reclusione per un reato tributario con pena accessoria di divieto di stipulare con le PPAA, sospesa condizionalmente. Il reato e la pena, dunque, non risultano estinte ma sospese. Non sono trascorsi i 5 anni di sospensione della pena che potrebbero determinare l'estinzione del reato. L'O.E. è da escludere per presenza causa di esclusione automatica (pena accessoria divieto di contrattare) o, in quanto la pena è sospesa, la stessa non riverbera effetti sulla procedura di gara?
Si può richiedere il casellario giudiziale e l'antimafia al personale dipendente di un aggiudicatario del servizio di ristorazione ospedaliera con la riserva da parte della stazione appaltante di chiedere la sostituzione dei dipendenti che riportino precedenti per reati che la stazione appaltante ritiene (a suo giudizio o secondo eventuale normativa vigente) incompatibili con l'esecuzione dell'appalto? Esiste normativa e/o giurisprudenza a riguardo?
<p>Il nuovo Codice, all’art. 94 co. 5 lett. b), indica testualmente che è escluso “… l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/99, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito”. Tale certificazione non è reperibile tramite FVOE pertanto, la Stazione Appaltante, può solamente acquisire la dichiarazione sostitutiva indicata dalla norma. Sarebbe possibile interpretare il predetto articolo nel senso che, a differenza degli altri requisiti (Casellario Giudiziale, regolarità fiscale, Casellario ANAC etc.), per i quali occorre conseguire l’effettiva documentazione a comprova tramite FVOE, per quello relativo alla L. n. 68/99 è sufficiente acquisire agli atti la dichiarazione da parte del legale rappresentante ai sensi dell’art. 17 della medesima disposizione? La problematica si traduce in una rilevante criticità operativa: se per la documentazione reperita tramite FVOE, le tempistiche di ricezione sono relativamente brevi, per ottenere quella relativa alla L. n. 68/99 è molto più complicato. Ogni Provincia o Città Metropolitana, utilizza infatti un sistema diverso: alcune hanno una propria piattaforma, altre impongono comunicazioni tramite PEC ma, soprattutto, spesso i tempi di risposta superano il mese con necessità, a volte, di effettuare solleciti. In conseguenza di ciò le procedure d’acquisto, vengono spesso bloccate o di molto ritardate nell’aggiudicazione, poiché l’istruttoria relativa alla L. n. 68/99, permane sempre l’ultima a concludersi. Si chiede un autorevole parere in merito alla fattibilità di quanto proposto. </p>
<p>E' stata indetta una procedura destinata a soddisfare anche interventi a valere su fondi PNRR (M6 C1-1.2.2) E PNC. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, nel disciplinare di gara è stata richiesta una dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi assunzionali (30% donne - 30% giovani), che in caso di mancata presentazione comporta l'esclusione e non è sanabile con il soccorso istruttorio. In fase di verifica della documentazione amministrativa un operatore economico ha presentato una dichiarazione nella quale si precisa che "occupando MENO DI 15 DIPENDENTI non è tenuta al rispetto di quanto prescritto ai sensi dell'art. 47 comma 2 e 3 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021". In base alla verifica sulla normativa in essere per PNRR/PNC sembra non vi siano deroghe per PMI in relazione agli obblighi assunzionali indicati negli atti di gara, pertanto si chiede se l'operatore economico debba essere escluso dalla procedura in argomento. </p>