IMPEGNO A COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO FIRMATO DAL DIRETTORE TECNICO: E' VALIDO SE MUNITO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA RISULTANTI DALLA CCIAA (68)
È legittima la partecipazione alla gara del raggruppamento il cui atto di impegno sia stato sottoscritto dal Direttore Tecnico della società mandante, qualora lo statuto e la delibera di nomina prevedano espressamente poteri di rappresentanza per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.
"In primo luogo, l’atto di impegno a costituire il Raggruppamento è stato sottoscritto, per quanto riguarda la C. S.r.l., dall'architetto G., in qualità di direttore tecnico della medesima al quale, in virtù della delibera assembleare del 18 giugno 2021, sono stati conferiti i necessari poter rappresentativi per quanto concerne la partecipazione alle pubbliche gare. Dal verbale della citata delibera emerge, infatti, che l'assemblea dei soci ha deliberato di assegnare l'incarico di Direttore tecnico all'architetto G.G. delegandogli “[…] la sottoscrizione di impegni per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica”. Tale delibera è stata regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di C., come risulta dalla visura camerale della società, nella quale, alla sezione “Titolari di altre cariche o qualifiche”, risulta: “Direttore Tecnico G.G. [...] carica: direttore tecnico Data nomina: 18/06/2021”. Inoltre, dallo statuto della C. S.r.l., depositato presso il Registro delle Imprese, all'art. 17 (“Rappresentanza della società”), risulta espressamente previsto: “La rappresentanza generale della società spetta: a) all'Amministratore Unico; [...] La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti in sede di nomina”. Ne consegue che l'arch. G., in qualità di direttore tecnico della C. S.r.l., è munito di poteri di rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti in sede di nomina, che, come sopra evidenziato, comprendono la sottoscrizione di impegni per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. Non si ravvisa, nel testo della delibera assembleare in esame, alcuna genericità o indeterminatezza dell’attribuzione del potere di rappresentanza in favore del direttore tecnico, come invece sostenuto dalla ricorrente.
In questo quadro, di per sé dirimente, si deve poi osservare che la volontà della C. S.r.l. di partecipare alla gara quale componente del raggruppamento temporaneo di professionisti risulta da ulteriore documentazione presentata in gara, in particolare dal DGUE della società C., firmato congiuntamente dal legale rappresentante (A.C.) e dal direttore tecnico (G. G.), nel quale la società dichiara di partecipare alla gara come ausiliario di E. e l'Allegato C, firmato dal legale rappresentante A. C., nel quale lo stesso dichiara espressamente di presentarsi quale componente di un raggruppamento temporaneo di professionisti, di conferire mandato all'Ing. T.R. quale mandatario del RTP e di indicare l'Ing. A.B. quale giovane professionista.
Nel descritto quadro, deve ritenersi del tutto infondato il [...] motivo di impugnazione."
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