Articolo 39. Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.

2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.

3. L’elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato “Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche” (DPIS), con l’indicazione:

a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;

b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;

c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;

d) del cronoprogramma di realizzazione.

comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

5. Per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell’articolo 38 sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili.

6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l’esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo.

7. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell’interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all’articolo 38, comma 3.

8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilità tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all’articolo 38, comma 10.

9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento presieduto da un Prefetto, istituito presso il Ministero dell’interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81. comma aggiunto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 39 – come chiarito al comma 1 – disciplina le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche, la cui realizzazione riveste caratte...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • Viene previsto il Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS), contenente l’elenco delle infrastrutture strategiche. • Viene demandato a un d...
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Giurisprudenza e Prassi

IMPEGNO A COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO FIRMATO DAL DIRETTORE TECNICO: E' VALIDO SE MUNITO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA RISULTANTI DALLA CCIAA (68)

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2026

È legittima la partecipazione alla gara del raggruppamento il cui atto di impegno sia stato sottoscritto dal Direttore Tecnico della società mandante, qualora lo statuto e la delibera di nomina prevedano espressamente poteri di rappresentanza per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

"In primo luogo, l’atto di impegno a costituire il Raggruppamento è stato sottoscritto, per quanto riguarda la C. S.r.l., dall'architetto G., in qualità di direttore tecnico della medesima al quale, in virtù della delibera assembleare del 18 giugno 2021, sono stati conferiti i necessari poter rappresentativi per quanto concerne la partecipazione alle pubbliche gare. Dal verbale della citata delibera emerge, infatti, che l'assemblea dei soci ha deliberato di assegnare l'incarico di Direttore tecnico all'architetto G.G. delegandogli “[…] la sottoscrizione di impegni per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica”. Tale delibera è stata regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di C., come risulta dalla visura camerale della società, nella quale, alla sezione “Titolari di altre cariche o qualifiche”, risulta: “Direttore Tecnico G.G. [...] carica: direttore tecnico Data nomina: 18/06/2021”. Inoltre, dallo statuto della C. S.r.l., depositato presso il Registro delle Imprese, all'art. 17 (“Rappresentanza della società”), risulta espressamente previsto: “La rappresentanza generale della società spetta: a) all'Amministratore Unico; [...] La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti in sede di nomina”. Ne consegue che l'arch. G., in qualità di direttore tecnico della C. S.r.l., è munito di poteri di rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti in sede di nomina, che, come sopra evidenziato, comprendono la sottoscrizione di impegni per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. Non si ravvisa, nel testo della delibera assembleare in esame, alcuna genericità o indeterminatezza dell’attribuzione del potere di rappresentanza in favore del direttore tecnico, come invece sostenuto dalla ricorrente.

In questo quadro, di per sé dirimente, si deve poi osservare che la volontà della C. S.r.l. di partecipare alla gara quale componente del raggruppamento temporaneo di professionisti risulta da ulteriore documentazione presentata in gara, in particolare dal DGUE della società C., firmato congiuntamente dal legale rappresentante (A.C.) e dal direttore tecnico (G. G.), nel quale la società dichiara di partecipare alla gara come ausiliario di E. e l'Allegato C, firmato dal legale rappresentante A. C., nel quale lo stesso dichiara espressamente di presentarsi quale componente di un raggruppamento temporaneo di professionisti, di conferire mandato all'Ing. T.R. quale mandatario del RTP e di indicare l'Ing. A.B. quale giovane professionista.

Nel descritto quadro, deve ritenersi del tutto infondato il [...] motivo di impugnazione."