Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: finanza di progetto
PROJECT FINANCING - LA PROPOSTA DEVE CONTENERE UNA BOZZA DI CONVENZIONE E LA SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE (183.15)
Un profilo di illegittimità della procedura in esame è costituito dall'assenza, nella proposta presentata dalla società D. e, conseguentemente, nella documentazione di gara, di una "bozza di convenzione" e della "specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", come invece previsto dall'art. 183, comma 15 del Codice, considerato che trattasi di do (...)
INDICAZIONI SULLA TRASPARENZA PER LA FINANZA DI PROGETTO (193.2)
L'art. 193, comma 2 del d.lgs. 36/2023, a differenza di quanto previsto nel previgente codice dei contratti, pone espressamente a carico dell'ente concedente l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i provvedimenti conclusivi della procedura di valutazione della proposta per la realizzazione della finanza di progetto.<p style="text-alig (...)
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FINANZA DI PROGETTO E NORME APPLICABILI RATIONE TEMPORIS: LA SOLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA NON RILEVA (226.2)
Tenuto conto delle novità recate dal nuovo Codice alla finanza di progetto, ricondotta nella generale disciplina delle concessioni e del regime transitorio previsto dall'art. 226 del d.lgs. 36/2023, le disposizioni dettate da tale decreto legislativo, trovano applicazione per tutte le procedure di affidamento, inclusa la finanza di progetto, indette successivamente al 1° luglio 2023. (...)
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FINANZA DI PROGETTO E NORMATIVA APPLICABILE RATIONE TEMPORIS: NON RILEVA LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA (226.2 - 229)
Tenuto conto delle novità recate dal nuovo Codice alla finanza di progetto, ricondotta nella generale disciplina delle concessioni (nel senso sopra indicato) e del regime transitorio previsto dall'art. 226 del d.lgs. 36/2023, le disposizioni dettate da tale decreto legislativo, trovan (...)
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DIRITTO DI PRELAZIONE - FINANZA DI PROGETTO - PARTECIPAZIONE A GARA PUBBLICA (193.8)
Secondo questo collegio, la logica della prelazione non è incompatibile con quella della gara pubblica, basti pensare alla previsione di cui al comma 8 dell’art. 193 codice contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 2023 che, in tema di finanza di progetto, attribuisce un diritto di prelazione al promotore in danno dell’aggiudicatario. Istituto quest’ultimo, ch (...)
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FINANZA DI PROGETTO PROPOSITIVA: NESSUNA IMMEDIATA UTILITA' PER IL PROMOTORE
Quanto alla invocata violazione del legittimo affidamento, sarà sufficiente richiamare il monolitico orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In tema di finanza di progetto c.d. propositiva, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata dal soggetto promotore non consente di configurare in capo a questo un diritto all’espletamento della co (...)
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PROJECT FINANCING: DALLA DATA DI PRESENTAZIONE SI DESUME LA DISCIPLINA APPLICABILE
Osserva questo collegio che, il progetto presentato da OMISSIS si trova, in primo luogo, nella prima fase della procedura di cui all’art. 183, comma 15 del d.lgs. 50 del 2016 (disposizione applicabile ratione temporis), non essendo ancora intervenuta alcuna espressa determinazione dell’omissis circa la fattibilità e la rispondenza all’interesse pubblico del progetto (...)
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PROGETTO DI FINANZA: PROCEDURA BIFASICA, SI PUO' APPLICARE UNA DISCIPLINA DIVERSA ALLA SECONDA PARTE
Tale premessa è necessaria anche al fine di comprendere l’applicazione dell’art. 226 del d.lgs. n. 36/2023 nella parte in cui “2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2 [1° luglio 2023], le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (...)
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE NEL PORGETTO DI FINANZA: CREA UNA MERA ASPETATTIVA NEL PRIVATO PRIVA DI UTILITA' DIRETTA
Per questo collegio, l’Amministrazione è senz’altro onerata di comunicare l’avvio del procedimento in presenza di atti di autotutela - nel cui paradigma è in astratto inquadrabile un provvedimento di revoca- ma si dubita che la delibera impugnata costituisca atto di revoca in senso sostanziale, perché la precedente delibera non ha attribuito alcun vantaggio economic (...)