Giurisprudenza e Prassi

FINANZA DI PROGETTO PROPOSITIVA: NESSUNA IMMEDIATA UTILITA' PER IL PROMOTORE

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2024

Quanto alla invocata violazione del legittimo affidamento, sarà sufficiente richiamare il monolitico orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In tema di finanza di progetto c.d. propositiva, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata dal soggetto promotore non consente di configurare in capo a questo un diritto all’espletamento della conseguente gara per l’affidamento della concessione, bensì una mera aspettativa, condizionata dalla valutazione di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in ordine all’opportunità di contrattare sulla base della medesima proposta. In ragione di ciò, qualora sia trascorso un ampio lasso di tempo dalla dichiarazione di pubblica utilità senza che l’amministrazione si sia determinata ad indire la gara, questa può del tutto legittimamente revocare detta dichiarazione e al promotore non spetta alcun indennizzo” (Consiglio di Stato sez. V, 21/06/2016, n.2719).

Ancora, “La dichiarazione di pubblico interesse della proposta di progetto di finanza pubblica seppure differenzia la posizione giuridica del proponente, riconoscendogli un'aspettativa e una posizione tutelata nei confronti di altri operatori o di proposte concorrenti, assume maggiore consistenza giuridica dando luogo al diritto di prelazione e ai correlati diritti patrimoniali, ove il procedimento si sviluppi nella fase della indizione della gara per l'affidamento della concessione, sicché al di fuori di tale evenienza la revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto e, quindi, l'abbandono del progetto da parte dell'Amministrazione non integra in capo al proponente, tanto più quando, come nel caso di specie, la proposta di progetto sia ad iniziativa privata, alcuna forma risarcitoria e nemmeno indennitaria. È indubbio, infatti, che la selezione del promotore, cui è assimilabile la dichiarazione di pubblico interesse nel caso di proposta ad iniziativa privata, non assicura al promotore alcuna diretta ed immediata utilità, ma solo l'aspettativa a che l'Amministrazione dia corso alla procedura di gara, sicché non è ravvisabile a fronte della revoca della dichiarazione di interesse il pregiudizio in danno dell'interessato, cui è correlata ai sensi dell'articolo 21-quinquies la corresponsione di un indennizzo” (T.A.R. Lazio, (Roma) sez. IV, 14/11/2023, n.16995).

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PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
DIRITTO DI PRELAZIONE: Nell'ambito dei contratti di concessione affidati mediante finanza di progetto, ai sensi del comma 15 art. 183 del Codice, se il promotore non risulta aggiudicatario, può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conve...