Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Interruzione processo
Interruzione automatica del processo amministrativo per decesso del ricorrente
La morte della parte, comunicata formalmente dal difensore nel corso del giudizio, produce l’interruzione automatica del processo amministrativo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., precludendo ogni ulteriore attività processuale dalla data in cui il difensore ha reso la relativa dichiarazione. (...)
INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (143.3)
In base al combinato disposto dell'art. 143, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019 e dell'art. 79, comma 2, del CPA, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del ricorrente determina l'obbligatoria interruzione del giudizio amministrativo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto non decorre dal verificarsi dell'evento, bensì dalla data della comunicazione della segreteria del (...)
MORTE DEL RAPPRESENTANTE ORGANICO E IMPROCEDIBILITÀ PER NUOVE GARE LCN
L'assegnazione di nuove numerazioni televisive (LCN) mediante procedure di gara definitive determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio relativo a precedenti provvedimenti di assegnazione temporanea, poiché il nuovo titolo giuridico sostituisce integralmente il precedente e rende la pronuncia del giudice inidonea a produrre utilità concrete per le parti. (...)
INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER DECESSO DELL'UNICO DIFENSORE COSTITUITO (79.2)
Il decesso dell'unico procuratore costituito determina l'automatica interruzione del processo amministrativo ai sensi dell'art. 301 c.p.c. e dell'art. 79, comma 2, c.p.a.; l'ordinanza collegiale che dichiara tale interruzione deve essere notificata alla parte personalmente, al fine di evitare che la stessa resti ignara dell'evento e possa tempestivamente provvedere alla nomina di un nuovo difensor (...)
Argomenti:
INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELLA SOCIETA' RICORRENTE (79.2)
Ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., il giudice amministrativo deve dichiarare l'interruzione del processo qualora, nelle more dello stesso, intervenga la dichiarazione di fallimento della società ricorrente, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio della medesima. (...)
INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE
Il processo amministrativo deve essere interrotto in presenza della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, applicando il combinato disposto dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., al fine di consentire la corretta prosecuzione del giudizio da parte degli organi della procedura concorsuale. (...)
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DETERMINA L'INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO (79.2)
In materia di appalti pubblici, qualora nelle more del giudizio di impugnazione degli atti di gara venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un operatore economico parte del processo, si verifica l'interruzione automatica del giudizio. Tale effetto è disciplinato dall'art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile e trova spec (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO L'INTERRUZIONE PROCESSUALE (80.3)
Qualora il giudizio amministrativo venga interrotto a causa della liquidazione giudiziale del ricorrente, la prosecuzione del processo è subordinata alla tempestiva riassunzione o presentazione dell'istanza di fissazione udienza; l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 80 c.p.a. determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 35 e 85 del medesimo Codice. (...)
INTERRUZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RICORRENTE (79.2)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione di fallimento dell'operatore economico ricorrente, comunicata formalmente al giudice, integra un evento interruttivo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., imponendo l'onere della riassunzione del giudizio per evitarne l'estinzione definitiva. (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIATTIVAZIONE DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO (35.1)
In tema di processo amministrativo, l'estinzione del giudizio per inattività delle parti deve essere dichiarata qualora, intervenuta l'interruzione del processo, non venga depositata l'istanza di prosecuzione o di riassunzione entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 85, comma 1, del c.p.a., determinando così il consolidamento degli atti amministrativi impugnati. (...)
INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DELL'AVVOCATO PUBBLICO DIPENDENTE
Nel processo amministrativo, la cessazione del rapporto di impiego di un avvocato dipendente di un ente pubblico, iscritto nell'albo speciale, comporta la perdita della legittimazione processuale (jus postulandi) per le cause proprie dell'ente. Tale fattispecie è equiparabile alle ipotesi di cui all'art. 301 c.p.c. e determina l'interruzione automatica del processo ai sensi dell'art. 79 c.p.a., re (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO INTERRUZIONE PROCESSUALE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio amministrativo per inattività qualora la parte ricorrente, a seguito dell'interruzione del processo dovuta alla perdita dello ius postulandi del proprio difensore, non proceda alla riassunzione del ricorso entro i termini previsti dall'ordinamento processuale. (...)
CESSAZIONE SERVIZIO AVVOCATO PUBBLICO DETERMINA INTERRUZIONE DEL PROCESSO
In tema di rappresentanza in giudizio degli enti pubblici, la cessazione dal servizio per pensionamento dell'avvocato dipendente che patrocini l'amministrazione di appartenenza comporta la perdita dello jus postulandi e il venir meno del rapporto di rappresentanza, rendendo necessaria l'interruzione del processo senza che operi la regola della persistenza degli effetti della procura fino alla nomi (...)
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L'INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO PER CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEL DIFENSORE COSTITUITO (79.2)
La cancellazione dall'albo professionale del difensore di una parte costituita, sia essa avvenuta per via volontaria o autoritativa, determina l'automatica interruzione del processo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 301, comma 1, c.p.c.; l'evento interruttivo opera ex lege e la sua mancata rilevazione comporta la nullità di ogni attività processuale c (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO
Il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto per inattività delle parti qualora, a seguito dell'interruzione del processo dovuta alla morte del difensore, la parte ricorrente non provveda alla riassunzione del giudizio nei termini di legge. (...)
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L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DETERMINA L'INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (143.3)
Nel processo amministrativo, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente opera come causa di interruzione automatica del giudizio. Ai sensi dell'art. 143, comma 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, spetta al giudice dichiarare formalmente l'interruzione del processo, momento dal quale decorre il termine di legge per la successiva riassunzione della causa ad ope (...)
INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER DECESSO DEL TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE (79.2)
Ai sensi dell'art. 79, co. 2, c.p.a. e degli artt. 299 e ss. c.p.c., il decesso del ricorrente, titolare di ditta individuale, dichiarato dal difensore in udienza pubblica, comporta l'interruzione del giudizio, con decorrenza dalla data della dichiarazione resa a verbale, onde permettere l'eventuale riassunzione della causa da parte dei successori. (...)
INTERRUZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER DECESSO DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE
Il decesso del difensore costituito della parte ricorrente determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., decorrendo da tale evento il termine perentorio per la riassunzione del giudizio ad opera della parte più diligente, pena l'estinzione del medesimo. (...)
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ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO L'INTERRUZIONE PROCESSUALE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio amministrativo per mancata riassunzione qualora, a seguito dell'interruzione del processo disposta ai sensi dell'art. 79 c.p.a., nessuna delle parti proceda alla riattivazione della sequenza procedimentale entro i termini di legge tramite il deposito di una nuova istanza di fissazione di udienza o l'atto di riassunzione. (...)
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ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER MANCATA RIASSUNZIONE DELLA CURATELA FALLIMENTARE
In caso di fallimento della società ricorrente, il processo amministrativo è interrotto e la capacità di stare in giudizio spetta esclusivamente alla curatela fallimentare; il termine perentorio per la riassunzione, pari a novanta giorni, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento, in quanto momento di acquisizione della conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte del (...)
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INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE
Ai sensi dell'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti comporta l'interruzione del processo; il termine per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dal momento in cui tale interruzione viene formalmente dichiarata dal giudice amministrativo. (...)
INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER SOPRAVVENUTA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (79.2)
Ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con la disciplina sulla crisi d'impresa, lo stato di liquidazione giudiziale di una parte processuale comporta l'interruzione automatica del giudizio. L'effetto interruttivo non dipende dalla dichiarazione resa dal difensore, ma dalla conoscenza dell'evento comunque acquisita dal giudice, rendendo necessaria la dichiarazione di interruz (...)

