Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIATTIVAZIONE DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO (35.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2026
In tema di processo amministrativo, l'estinzione del giudizio per inattività delle parti deve essere dichiarata qualora, intervenuta l'interruzione del processo, non venga depositata l'istanza di prosecuzione o di riassunzione entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 85, comma 1, del c.p.a., determinando così il consolidamento degli atti amministrativi impugnati.
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