Giurisprudenza e Prassi

INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (143.3)

T.A.R. LAZIO Ordinanza 2024

In base al combinato disposto dell'art. 143, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019 e dell'art. 79, comma 2, del CPA, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del ricorrente determina l'obbligatoria interruzione del giudizio amministrativo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto non decorre dal verificarsi dell'evento, bensì dalla data della comunicazione della segreteria dell'intervenuta pronuncia di interruzione o dalla conoscenza legale dell'evento da parte dei soggetti interessati.

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