Giurisprudenza e Prassi

INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER SOPRAVVENUTA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (79.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Ordinanza 2025

Ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con la disciplina sulla crisi d'impresa, lo stato di liquidazione giudiziale di una parte processuale comporta l'interruzione automatica del giudizio. L'effetto interruttivo non dipende dalla dichiarazione resa dal difensore, ma dalla conoscenza dell'evento comunque acquisita dal giudice, rendendo necessaria la dichiarazione di interruzione per consentire la successiva riassunzione da parte della procedura concorsuale.

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