Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO L'INTERRUZIONE PROCESSUALE (80.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2025
Qualora il giudizio amministrativo venga interrotto a causa della liquidazione giudiziale del ricorrente, la prosecuzione del processo è subordinata alla tempestiva riassunzione o presentazione dell'istanza di fissazione udienza; l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 80 c.p.a. determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 35 e 85 del medesimo Codice.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

