Giurisprudenza e Prassi
INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELLA SOCIETA' RICORRENTE (79.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2024
Ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., il giudice amministrativo deve dichiarare l'interruzione del processo qualora, nelle more dello stesso, intervenga la dichiarazione di fallimento della società ricorrente, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio della medesima.
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