Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO L'INTERRUZIONE PROCESSUALE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - LATINA Decreto
2026
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio amministrativo per mancata riassunzione qualora, a seguito dell'interruzione del processo disposta ai sensi dell'art. 79 c.p.a., nessuna delle parti proceda alla riattivazione della sequenza procedimentale entro i termini di legge tramite il deposito di una nuova istanza di fissazione di udienza o l'atto di riassunzione.
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