• PROVVEDIMENTI ATTUATIVI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL CODICE APPALTI (D.LGS. 50/2016)
    Vedi elenco articoli


  • Art. 1 comma 7 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Decreto 2 novembre 2017 n. 192) APPALTI ALL'ESTERO

    «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

    (GU Serie Generale n.296 del 20-12-2017)

    In vigore dal 04/01/2018



    CAPO I - PRINCIPI GENERALI

    IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

    Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

    Vista la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante delega al Governo per il recepimento delle succitate direttive europee;

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 7;

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

    Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;

    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;;

    Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, recante regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

    Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare gli articoli 343 a 356;

    Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi 17 e seguenti;

    Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

    Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

    Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2017;

    Acquisito, in data 4 ottobre 2017, l'accordo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2017;

    Adotta il seguente regolamento:



    Art. 1 Ambito di applicazione, definizioni

    1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia é parte.

    2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

    a) «direttive europee»: direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;

    b) «codice»: codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

    c) «Ministro»: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);

    e) «AICS»: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

    f) «sede estera»: ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;

    g) «contratti»: contratti di appalto pubblico e contratti di concessione da svolgersi all'estero di cui all'articolo 1, comma 7, del codice;

    h) «RUP»: responsabile unico del procedimento;

    i) «CIG»: codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.



    Art. 2 Normativa applicabile

    1. Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

    2. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice, in particolare garantendo il rispetto dei principi di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice.

    3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilità con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all'Unione europea.

    4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui all'articolo 30, commi 4, 5 e 6, del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati.

    5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

    6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione é determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.



    Art. 3 Stazioni appaltanti all'estero

    1. Ciascuna sede estera é stazione appaltante. Il MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, può attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti.

    2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito dei Paesi di competenza. Le tipologie dei contratti oggetto di centralizzazione sono individuate dal Ministero.

    3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera può stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell'Unione europea o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture, servizi e lavori.



    CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

    Art. 4 Responsabile unico del procedimento e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali

    1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attività:

    a) formula proposte;

    b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento;

    c) vigila sull'esecuzione del contratto;

    d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi;

    e) svolge ogni altro adempimento non espressamente riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8.

    2. Il RUP é indicato nel bando, nell'avviso o nell'invito ed é scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS può altresì individuare il RUP tra gli esperti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 é subordinata alla comprovata indisponibilità in loco di personale di ruolo.

    3. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non é in servizio un tecnico con idonea professionalità, la sede estera può conferire, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

    4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attività di supporto, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione. Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonché ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi.

    5. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi.

    6. Per contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) e per le ulteriori categorie di contratti definite dall'ANAC nelle linee guida di cui all'articolo 31, comma 5, del codice, il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

    7. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera può stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

    8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera.



    Art. 5 Conflitti di interesse

    1. Si applica l'articolo 42 del codice. Per «personale della stazione appaltante o di un prestatore di servizi» si intende il personale di ruolo e a contratto dipendente della sede estera, i collaboratori o consulenti dell'amministrazione centrale o della sede estera, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione.



    Art. 6 Collaborazioni con i privati

    1. La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le convenzioni per la realizzazione all'estero di opere pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato di cui alla parte IV del codice si conformino agli indirizzi di politica estera italiana. In caso di non conformità, il capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio può opporsi in ogni momento alla stipula ed all'esecuzione dei contratti e convenzioni di cui al presente articolo. Ai contratti di sponsorizzazione si applica l'articolo 19 del codice.

    2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma 1 é inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese ed acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto o la convenzione non possono essere conclusi.



    Art. 7 Procedure di scelta del contraente

    1. Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nel primo atto di avvio del procedimento: il bando, l'avviso o l'invito.

    2. La sede estera può utilizzare le seguenti procedure semplificate:

    a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

    b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee;

    c) procedura negoziata senza previa pubblicazione per contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a un milione di euro.

    3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.

    4. La procedura ordinaria aperta o ristretta può essere utilizzata anche per contratti di importo inferiore alle soglie indicate al comma 3. Nell'ambito delle procedure di selezione del contraente previste dalle direttive europee e nel rispetto dei presupposti ivi previsti, la sede estera può scegliere una procedura diversa da quella di cui al comma 3. La sede estera motiva l'esercizio delle facoltà di cui al presente comma nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.

    5. Tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito della sede estera e sul sito della relativa amministrazione centrale. I bandi di gara relativi a contratti di lavori, forniture e servizi da eseguire in Stati membri dell'Unione europea e di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    6. La documentazione di gara é redatta nella lingua ufficiale o in quella veicolare in uso nel luogo dove é avviata la procedura di selezione del contraente oppure in italiano. Il capo della rappresentanza diplomatica individua tra le lingue di cui al primo periodo quella impiegata nei procedimenti di affidamento dei contratti nei Paesi di accreditamento. La sede estera può impiegare una lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.

    7. Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti in cui sia previsto per gli analoghi contratti stipulati nel territorio nazionale.



    Art. 8 Calcolo del valore stimato dei contratti

    1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la conversione in euro dell'importo posto a base di gara si usa il cambio applicato alla data del primo atto di gara risultante dal sito web della Banca d'Italia.

    2. Nei casi in cui il tasso di cambio di cui al comma 1 non corrisponda al reale valore internazionale della valuta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'applicazione di un diverso tasso di cambio, anche utilizzando quello determinato ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.



    Art. 9 Requisiti degli operatori economici

    1. Le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale.

    2. Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera fissa requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale.

    3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, costituiscono motivi di esclusione le situazioni previste dall'articolo 80 del codice e le situazioni equivalenti regolate dall'ordinamento locale. L'assenza di motivi di esclusione é comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione giurata innanzi alle competenti autorità locali, se riconosciuta dagli ordinamenti locali, corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorità competenti.



    Art. 10 Procedure negoziate senza previa pubblicazione

    1. Nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera invita almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto dell'articolo 9 e del principio di rotazione mediante indagini di mercato o mediante avvisi pubblicati sul profilo internet della sede estera per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

    2. Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano.

    3. Per i contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), nei casi di estrema urgenza previsti dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice la sede estera invita almeno tre operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Nei casi di somma urgenza previsti all'articolo 163 del codice, la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto. La scelta di una procedura di cui al presente comma può essere motivata con successivo provvedimento separato, se la motivazione contestuale risulta impossibile o estremamente difficile, per cause non dipendenti dalla sede estera.



    Art. 11 Ricorso al criterio del minor prezzo

    1. I contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera può ricorrere al criterio dei costi del ciclo di vita oppure al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6, del codice.



    Art. 12 Commissione giudicatrice

    1. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la sede estera nomina una commissione giudicatrice composta di non meno di tre e non più di cinque membri.

    2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera o in un altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese. In mancanza di idonee professionalità o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente può essere scelto tra professionisti locali esperti del settore.

    3. I commissari non devono aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e non possono svolgere funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente all'esecuzione ai contratti di cui all'articolo 7, comma 3. Il capo della sede estera stabilisce le funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale i commissari dovranno astenersi.

    4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.



    Art. 13 Offerte anormalmente basse

    1. La sede estera effettua i controlli di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE nei seguenti casi:

    a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, sulle offerte il cui prezzo é inferiore ai quattro quinti della base d'asta;

    b) se l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulle offerte i cui punteggi relativi al prezzo ed agli altri elementi oggetto di valutazione siano entrambi almeno pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile.

    2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la sede estera può verificare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

    3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e agli oneri di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento comunque conforme alla normativa applicabile nel Paese dove il contratto é eseguito.



    CAPO III - ESECUZIONE

    Art. 14 Subappalto

    1. Nell'invito o nel bando e nel conseguente contratto sono specificati i seguenti obblighi:

    a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera piena responsabilità per l'intero contratto;

    b) l'appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti;

    c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;

    d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto;

    e) l'appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione.

    2. Gli eventuali subappalti non possono complessivamente superare il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.



    Art. 15 Garanzie

    1. L'esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c) é garantita da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale.

    2. La sede estera può chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie:

    a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), per il 10 per cento dell'importo contrattuale;

    b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo a base di gara.

    3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

    4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b), é escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.

    5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare residuo é svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione.

    6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), prestate dall'affidatario sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; le garanzie fornite dai non aggiudicatari sono svincolate entro trenta giorni dall'aggiudicazione.



    Art. 16 Anticipazioni

    1. Dopo la stipulazione del contratto la sede estera può erogare anticipazioni del prezzo, non superiore al 20 per cento dell'importo del contratto.

    2. Anticipazioni superiori al limite di cui al comma 1 sono consentite in uno dei seguenti casi:

    a) se sono imposte da disposizioni inderogabili della normativa locale;

    b) quando, in base alla prassi locale, é altrimenti impossibile ottenere la prestazione;

    c) quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP.

    2. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui all'articolo 7, comma 3 sono garantite per l'intero importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo le modalità previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 15.



    Art. 17 Cause di risoluzione

    1. Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE e il grave inadempimento sono inserite nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.



    Art. 18 Tracciabilità dei pagamenti

    1. I pagamenti sono effettuati mediante modalità tracciabili, salvi casi di impossibilità o di estrema difficoltà individuati con le modalità di cui all'articolo 24.

    2. Nei contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) e comma 3, nei casi in cui é espressamente previsto per i contratti stipulati sul territorio nazionale, é inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto.



    Art. 19 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione

    1. La sede estera individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei lavori, che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei lavori da eseguire.

    2. Il direttore dei lavori é preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed agli standard normativi e tecnici applicabili.

    3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalità, il direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

    4. Per l'esecuzione di servizi e forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP.



    Art. 20 Collaudo e verifica di conformità

    1. L'esecuzione dei contratti é soggetta a collaudo o verifica di conformità della regolare esecuzione:

    a) per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, é svolta da una commissione composta da tre dipendenti della Sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbiano svolto altre attività nell'ambito del contratto oggetto di verifica;

    b) per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a un milione di euro e pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee é svolta da un dipendente della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbia svolto altre attività nell'ambito del contratto oggetto di verifica;

    c) per i contratti di lavori non inclusi nella lettera a), é svolta dal direttore dei lavori;

    d) per i contratti di servizi e forniture non inclusi nelle lettere a) e b), é svolta dal responsabile unico del procedimento.

    2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende, se necessario, anche il collaudo statico.

    3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalità, il collaudo o la verifica di conformità sono svolte da professionisti individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

    4. Si osservano i termini di cui all'articolo 102, comma 3, del codice.



    CAPO IV - CONTRATTI NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

    Art. 21 Contratti stipulati da una sede estera

    1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera é stazione appaltante, si applica la versione più aggiornata del «Procurement and Grants for European Union External Actions - A Practical Guide».

    2. La sede centrale dell'AICS può disporre che le proprie sedi all'estero applichino la «Practical Guide» di cui al comma 1 anche ai contratti stipulati per il funzionamento delle sedi stesse.

    3. Nei casi di cui al presente articolo si applicano comunque gli articoli 4, 5, 6, 8, nonché i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7.

    4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/24/UE, le attività realizzate dall'AICS mediante la concessione di contributi o l'affidamento di iniziative ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 restano disciplinate dagli articoli 18 e 19 dello statuto dell'AICS approvato con il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.



    Art. 22 Contratti stipulati dalle autorità dei Paesi partner

    1. Se gli accordi o le intese stipulati con il Paese partner prevedono che quest'ultimo svolga il compito di stazione appaltante, le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti seguono la normativa locale o quella applicata nel paese beneficiario dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia é parte. Gli accordi e le intese garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive europee, all'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilità dei flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano i controlli che, tenuto conto dei principi di cui al secondo periodo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo o una sede estera effettuano ai fini dell'autorizzazione a stipulare i contratti e a pagare i corrispettivi.

    2. Se il compito di stazione appaltante é svolto dal paese beneficiario le contestazioni in giudizio competono al foro locale.



    Art. 23 Progettazione di lavori riguardanti iniziative di cooperazione

    1. La stima e l'analisi dei costi dell'intervento é realizzata tenendo conto del mercato locale e dei prezzi del paese di esecuzione dello stesso.

    2. La valutazione dei prezzi delle componenti del progetto, che devono essere reperite su un mercato diverso da quello del paese beneficiario, va formulata in relazione al mercato in cui tali componenti sono reperibili.



    CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 24 Incompatibilità con l'ordinamento e le situazioni locali

    1. Con le modalità di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e dell'articolo 6

    del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, il capo della rappresentanza diplomatica individua le disposizioni del presente regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali.

    2. Le situazioni locali di cui al primo comma possono includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi turbamenti dell'ordine pubblico, circostanze particolari del contesto politico, economico e sociale, nonché ogni altra grave situazione di fatto, anche connessa con lo stato dei rapporti bilaterali.

    3. Per le verifiche sull'ordinamento e sulle situazioni locali volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la sede estera può ricorrere a servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.



    Art. 25 Abrogazioni

    1. Ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del codice, sono abrogati gli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 2 novembre 2017

    Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2017

    Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2385

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 21 commi 8 e 9 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Decreto 16 gennaio 2018 n. 14) PROGRAMMI ED ELENCHI ANNUALI

    «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.»

    (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018)

    [in vigore dal 24 marzo 2018]



    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici»;

    Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    Visto, in particolare, l’articolo 21, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto, le modalità di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

    Visto l’articolo 216, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;

    Visto il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»;

    Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

    Visto l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;

    Visto l’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

    Visto l’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

    Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;

    Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

    Visto l’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

    Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

    Visto l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

    Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

    Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

    Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

    Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»;

    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

    Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, recante «Regolamento recante le modalità di redazione dell’elenco – anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013;

    Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 recante «Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014;

    Acquisito il parere del CIPE reso nella seduta del 1° dicembre 2016, formalizzato con la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 24/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017;

    Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 settembre 2017;

    Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 00351/2017, espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 9 gennaio 2017 e n. 01806/2017, espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 6 luglio 2017;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. N. 45535 del 30 novembre 2017, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

    Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi prot. N. DAGL 0014257 P- del 29 dicembre 2017;

    Adotta il seguente regolamento:



    Art. 1 – Oggetto

    1. Il presente decreto reca la disciplina di attuazione dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di seguito «codice».



    Art. 2 – Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    a) «amministrazione» e «amministrazioni», l’amministrazione aggiudicatrice e le amministrazioni aggiudicatrici che adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi o il programma triennale dei lavori pubblici;

    b) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

    c) «CUP», il codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;

    d) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;

    e) «RUP», il responsabile unico del procedimento, di cui all’articolo 31 del codice;

    f) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;

    g) «AUSA», l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.



    Art. 3 – Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

    1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

    2. Gli schemi – tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:

    a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

    b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

    c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;

    d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

    e) E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

    f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 5.

    3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto.

    4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 191 del codice, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L’elenco dei beni immobili è indicato nell’apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito ai sensi dell’articolo 191, comma 2-bis del codice, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

    5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

    6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l’importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all’articolo 6. Nell’elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l’importo complessivo del relativo quadro economico.

    7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, primo periodo, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice.

    8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

    a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;

    b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma; c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo;

    d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

    9. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all’intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro.

    10. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro.

    11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato all’Allegato I – scheda D. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all’articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

    12. Nell’ambito dell’ordine di priorità di cui al comma 11, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.

    13. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell’elenco annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

    14. Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell’amministrazione.

    15. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.



    Art. 4 – Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali

    1. Per le finalità di cui all’articolo 3, commi 11 e 12, le amministrazioni, a prescindere dall’importo, inseriscono nella scheda di cui all’Allegato I, lettera B, le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l’ordine di classificazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al precedente periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d’uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell’articolo 191 del codice, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l’adozione di soluzioni alternative.

    2. Ai fini del completamento e della fruibilità dell’opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d’uso, le amministrazioni adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell’impatto e del costo dell’opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

    3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le amministrazioni promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 180 e seguenti del codice. A tal fine le amministrazioni pubblicano sul profilo del committente e sull’apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4 dell’articolo 29 del codice, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d’uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.

    4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le amministrazioni abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 ed abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell’elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D dell’Allegato I ovvero nell’elenco annuale di cui alla scheda E del medesimo Allegato se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità, ai sensi dell’articolo 3, commi 8, 9 e 10.

    5. Nel caso in cui l’amministrazione abbia ritenuto, con atto motivato, l’insussistenza dell’interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell’opera:

    a) riporta nell’elenco degli immobili di cui alla scheda C dell’Allegato I, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarità dell’opera ad altro ente pubblico o ad un soggetto esercente una funzione pubblica ovvero procedere alla vendita dell’opera sul mercato;

    b) riporta nell’elenco dei lavori di cui alle schede D ed E dell’Allegato I, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.

    6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell’ambito del programma triennale, sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell’opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.



    Art. 5 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

    1. Il programma di cui all’articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

    2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

    3. La scheda F di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’attuazione.

    4. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

    5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

    6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

    8. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

    9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

    a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;

    b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

    c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

    d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;

    e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

    10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.

    11. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

    Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

    12. Il CIPE, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle Amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.



    Art. 6 – Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

    1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

    2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’Allegato II sono costituiti dalle seguenti schede:

    a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

    b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto; c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo

    3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto.

    4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l’acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

    5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma biennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell’elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

    6. Il programma biennale contiene altresì i servizi di cui al comma 11 dell’articolo 23 del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell’importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda A dell’Allegato II.

    7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell’acquisizione al quale sono connessi.

    8. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l’annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell’attività degli stessi.

    9. Per l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento all’intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica.

    10. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l’ordine di priorità. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

    11. Le amministrazioni tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

    12. Ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del codice, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all’articolo 7, comma 5.

    13. Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all’articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all’articolo 3, comma 15.



    Art. 7 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità

    1. Il programma di cui all’articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati.

    2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

    3. La scheda C, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l’elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’acquisizione.

    4. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

    5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell’ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all’articolo 21, comma 7 e all’articolo 29, comma 4, del codice.

    6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.

    8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

    a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

    b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

    c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

    d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

    9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

    10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.



    Art. 8 – Modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

    1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l’obbligo, qualora sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l’espletamento della procedura di affidamento; a tal fine le amministrazioni consultano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

    2. Nei casi in cui l’amministrazione, in adempimento di quanto previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, l’elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell’AUSA nell’ambito della Banca Dati dei Contratti Pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.



    Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

    1. Il presente decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.

    2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l’articolo 216, comma 3 del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.



    Art. 10 – Clausola di invarianza finanziaria

    1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



    Art. 11 – Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 16 gennaio 2018

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio

    Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan



    ALLEGATO I – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

    SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

    SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

    SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

    SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

    SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

    SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

    Omissis vedi http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/09/18G00038/sg



    ALLEGATO II - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

    SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

    SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

    SCHEDA C: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI

    Omissis vedi http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/09/18G00038/sg

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 22 comma 2 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 MAGGIO 2018 N. 76 - SOGLIE DIBATTITO PUBBLICO

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 MAGGIO 2018 N. 76

    Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.

    (GU n.145 del 25-6-2018)

    In vigore dal: 24-8-2018



    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    Visto l'articolo 22, comma 2, del predetto codice che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;

    Considerato che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e che a tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata;

    Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 23;

    Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, ed in particolare l'articolo 8;

    Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nelle sedute del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017;

    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 7 febbraio 2018;

    Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

    Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso parere nel termine prescritto;

    Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

    Adotta il seguente regolamento:



    Art. 1 Oggetto

    1. I progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposti, nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico.



    Art. 2 Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    a) dibattito pubblico: il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all'Allegato 1;

    b) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici.



    Art. 3 Ambito di applicazione

    1. Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui all'Allegato 1.

    2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell'Allegato 1 sono ridotti del cinquanta per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:

    a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;

    b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell'UNESCO;

    c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.

    3. Per le opere di cui all'Allegato 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su richiesta:

    a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;

    b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;

    c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;

    d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;

    e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

    4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l'opportunità.

    5. Non si effettua il dibattito pubblico:

    a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;

    c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.



    Art. 4 Commissione nazionale per il dibattito pubblico

    1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata Commissione, così composta:

    a) due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    b) tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    c) cinque rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute;

    d) cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall'Unione delle Province d'Italia e due dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

    2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può nominare, su proposta della Commissione, sino a tre esperti competenti in materia di mediazione dei conflitti, progettazione partecipata e dibattito pubblico, che prendono parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto. La Commissione può avvalersi, senza alcun onere di qualsiasi natura, del supporto dei dipartimenti, della Struttura tecnica di missione e delle società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. L'incarico dei componenti della Commissione ha durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta e decade, comunque, decorso il quinto anno dal primo insediamento della Commissione medesima.

    4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del codice, per la partecipazione alle attività della Commissione, senza distinzione per provenienza dei partecipanti, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

    5. La Commissione, con proprio regolamento interno, stabilisce le proprie modalità di funzionamento, nonchè le modalità di collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 7 e 8, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della sua istituzione.

    6. La Commissione in particolare:

    a) monitora il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonchè la necessaria informazione durante la procedura;

    b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;

    c) garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed

    informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalità della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l'intervento oggetto del dibattito pubblico nonchè ai risultati delle consultazioni in corso o concluse;

    d) organizza le attività di cui alle lettere a) e c) a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla Commissione eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità locali;

    e) presenta al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonchè a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.

    7. Per le attività istruttorie, nel caso di opere di interesse nazionale o sovra regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo delle strutture dell'amministrazione centrale competente nella materia oggetto dell'intervento. Il personale coinvolto mantiene la dipendenza funzionale dall'amministrazione di appartenenza.

    8. Per le attività istruttorie, nel caso di opere di interesse regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo degli uffici regionali allo specifico scopo individuati.



    Art. 5 Indizione del dibattito pubblico

    1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

    Esso non può svolgersi, nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, oltre l'avvio della progettazione definitiva.

    2. Il dibattito pubblico ha una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Su proposta del coordinatore del dibattito pubblico, di cui all'articolo 6, il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne la durata di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità.

    3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a trasmettere alla Commissione una comunicazione, con allegato il progetto di fattibilità ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che:

    a) contiene l'intenzione di avviare la procedura, la descrizione degli obiettivi e le caratteristiche del progetto adottate in coerenza con le indicazioni delle linee guida per la valutazione degli investimenti pubblici emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dai Ministeri competenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

    b) indica uno o più soggetti che la rappresenti in tutte le fasi del procedimento di dibattito pubblico.

    4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunicano alla Commissione e alle amministrazioni territoriali interessate l'indizione del procedimento del dibattito pubblico per la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), nonchè sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.

    5. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, è tenuta a pubblicare, sui siti di cui al comma 4, il dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).



    Art. 6 Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti

    1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si avvale, per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico, della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico.

    2. Il coordinatore del dibattito pubblico svolge le attività affidategli con responsabilità e autonomia professionale.

    3. Il coordinatore del dibattito pubblico è individuato, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è un Ministero, il coordinatore è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al Ministero interessato. In assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al comma 4, il coordinatore può essere individuato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.

    4. Il coordinatore del dibattito pubblico è individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica.

    5. Non possono assumere l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una Provincia o di una Città metropolitana ove la stessa opera è localizzata.

    6. Il coordinatore del dibattito pubblico:

    a) progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed

    elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico;

    b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche al dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);

    c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e fa emergere le posizioni in campo, anche attraverso il contributo di esperti, evitando che ci siano posizioni non rappresentate;

    d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua il piano di comunicazione e informazione al pubblico ed è responsabile dell'organizzazione e degli aggiornamenti del sito internet del dibattito pubblico;

    e) segnala alla Commissione, di cui all'articolo 4, eventuali anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico e sensibilizza l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore al rispetto dei tempi di svolgimento della procedura;

    f) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 9, comma 1.



    Art. 7 Funzioni e compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore

    1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a:

    a) elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed

    economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228;

    b) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità;

    c) partecipare in modo attivo agli incontri e alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;

    d) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;

    e) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 23, comma 11, del codice.



    Art. 8 Svolgimento del dibattito pubblico

    1. Il dibattito pubblico si avvia con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore del dossier di progetto dell'opera, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Da tale momento decorrono i termini previsti dall'articolo 5, comma 2.

    L'avvio del dibattito pubblico è pubblicato contestualmente sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), sul sito del dibattito pubblico di cui all'articolo 6, comma 6, lettera d), nonchè sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.

    2. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.



    Art. 9 Conclusione del dibattito pubblico

    1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2, il coordinatore del dibattito pubblico presenta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, nonchè alla Commissione di cui all'articolo 4, una relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura che contiene:

    a) la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico, comprensiva delle indicazioni circa il numero degli incontri e dei partecipanti, le modalità di gestione e l'andamento degli incontri, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le statistiche di accesso e consultazione del sito internet del dibattito pubblico;

    b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;

    c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di prendere posizione nel dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

    2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, presenta il proprio dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), anche ai fini di cui all'articolo 22, comma 4, del codice. Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione del dossier conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

    3. La relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico è allegata al dossier conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore di cui costituisce parte integrante.

    4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono conto del dossier conclusivo nelle successive fasi e procedure di cui all'articolo 22, comma 4, del codice.

    5. I risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico sono pubblicati sul sito della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sul sito della Commissione di cui all'articolo 4, nonchè sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.

    6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i risultati di cui al comma 5 sono trasmessi dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorità competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale.



    Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

    1. Il presente decreto si applica alle opere di cui all'Allegato 1 per le quali il provvedimento, o la determina a contrarre, dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato adottato successivamente alla data della sua entrata in vigore. Se il provvedimento, o la determina a contrarre, sono adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita l'indizione volontaria del dibattito pubblico, di cui all'articolo 3, comma 4.

    2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità ovvero al progetto preliminare.

    3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'articolo 4, a seguito dell'attività di monitoraggio previste all'articolo 4, comma 6, lettere a) ed e), propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del presente decreto da adottarsi con le procedure previste dall'articolo 22, comma 2, del codice.



    Allegato 1 (articolo 1, comma 1)

    =====================================================================

    | TIPOLOGIE DI OPERE | SOGLIE DIMENSIONALI |

    +====================================+==============================+

    | | Opere che comportano una |

    | | lunghezza del tracciato |

    | Autostrade e strade extraurbane | superiore a 15 km e comunque |

    | principali. Strade extraurbane a |con un valore di investimento |

    |quattro o più corsie o adeguamento |pari o superiore a 500 milioni|

    | di strade extraurbane esistenti a | di euro al netto di IVA del |

    |due corsie per renderle a quattro o | complesso dei contratti |

    | più corsie. | previsti. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    | | Opere che comportano una |

    | | lunghezza del tracciato |

    | | superiore a 30 km e comunque |

    | |con un valore di investimento |

    | | superiore a 500 milioni di |

    | | euro al netto di IVA del |

    |Tronchi ferroviari per il traffico a| complesso dei contratti |

    | grande distanza. | previsti. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    | | Opere che riguardano nuovi |

    | |terminali passeggeri o merci, |

    | |o nuove piste di atterraggio e|

    | | decollo superiori ai 1.500 |

    | |metri di lunghezza e comunque |

    | |con un valore di investimento |

    | | complessivo superiore a 200 |

    | | milioni di euro al netto di |

    | | IVA del complesso dei |

    | Aeroporti. | contratti previsti. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    |Porti marittimi commerciali, nonchè| |

    | vie navigabili e porti per la | |

    | navigazione interna accessibili a | |

    | navi di stazza superiore a 1.350 | |

    |tonnellate. Terminali marittimi, da | |

    |intendersi quali moli, pontili, boe | Opere che comportano una |

    | galleggianti, isole a mare per il | superficie interessata |

    | carico e lo scarico dei prodotti | dall'intervento superiore a |

    | collegati con la terraferma e | 150 ha e comunque con un |

    | l'esterno dei porti, che possono | valore di investimento |

    |accogliere navi di stazza superiore | complessivo superiore a 200 |

    | a 1.350 tonnellate, comprese le | milioni di euro al netto di |

    | attrezzature e le opere | IVA del complesso dei |

    | funzionalmente connesse. | contratti previsti. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    | |Opere che comportano un valore|

    | | di investimento complessivo |

    | | superiore ai 50 milioni di |

    |Interventi per la difesa del mare e | euro del complesso dei |

    | delle coste. | contratti previsti. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    | |Opere off-shore che comportano|

    | | un valore di investimento |

    | | complessivo superiore ai 150 |

    |Piattaforme di lavaggio delle acque |milioni di euro del complesso |

    | di zavorra delle navi. | dei contratti previsti. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    |Interporti finalizzati al trasporto | |

    | merci e in favore | |

    | dell'intermodalità di cui alla | |

    | legge 4 agosto 1990, n. 240 e | |

    | successive modifiche, comunque | Opere che comportano costi |

    | comprendenti uno scalo ferroviario | degli stabilimenti e delle |

    | idoneo a formare o ricevere treni | infrastrutture superiori ai |

    | completi e in collegamento con | 300 milioni di euro al netto |

    | porti, aeroporti e viabilità di | di IVA del complesso dei |

    | grande comunicazione. | contratti previsti. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    | | Linee elettriche aeree di |

    | | tensione pari o superiore a |

    | | 380 kV e con tracciato di |

    | Elettrodotti aerei. | lunghezza superiore a 40 km. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    | |Impianti con altezza superiore|

    | Impianti destinati a trattenere, | a 30 metri o che determinano |

    | regolare o accumulare le acque in |un volume di invaso superiore |

    | modo durevole. | a 40 milioni di metri cubi. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    | Opere che prevedano o possano | |

    |prevedere trasferimento d'acqua tra | |

    |regioni diverse e ciò travalichi i | |

    | comprensori di riferimento dei | Opere che prevedono |

    |bacini idrografici istituiti a norma| trasferimenti di portata |

    |della legge 18 maggio 1989, n. 183. | uguale o superiore a 4 m³/s. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    | | Opere e infrastrutture che |

    | | comportano investimenti |

    | | complessivi superiori a 300 |

    | Infrastrutture ad uso sociale, | milioni di euro al netto di |

    | culturale, sportivo, scientifico o | IVA, del complesso dei |

    | turistico. | contratti previsti. |

    +------------------------------------+------------------------------+

    | | Opere che comportano |

    | | investimenti complessivi |

    | | superiori ai 300 milioni di |

    | | euro al netto di IVA del |

    |Impianti insediamenti industriali e | complesso dei contratti |

    | infrastrutture energetiche. | previsti. |

    +------------------------------------+------------------------------+

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 23 comma 3

    Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 23 comma 3-bis

    Disciplina una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro e individuazione delle modalità e dei criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 23 comma 13 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (Decreto 1 dicembre 2017 n. 560) - STRUMENTI ELETTRONICI DI MODELLAZIONE NELL'EDILIZIA (BIM)

    Cosiddetto “Decreto BIM” che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (titolo non ufficiale)

    (pubblicato sul sito ministeriale il 12/01/2018; in vigore dal 27/01/2018)



    VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante: "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'articolo 23;

    VISTO il comma 13, del citato articolo 23 del codice dei contratti pubblici, che, nel prevedere che le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, dispone, altresì, che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;

    VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

    VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2016 n. 242, con il quale è stata istituita la Commissione con il compito di individuare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà, presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;

    VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 agosto 2016 n. 297, con il quale la predetta Commissione è stata integrata con la partecipazione alla medesima di un rappresentante della rete nazionale delle professioni dell'area tecnico-scientifica;

    VISTA la proposta della Commissione sottoposta a consultazione pubblica;

    VISTI gli esiti della consultazione pubblica;

    VISTA la proposta della Commissione del 17 settembre 2017, a seguito della consultazione pubblica;

    VISTA la nota del Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici n.l 1719 del 19 ottobre 2017;

    VISTA la nota dell'Ufficio legislativo n.40694 del 25 ottobre 2017; 

    VISTA la nota del Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici n. 12377 del 6 novembre 2017;

    VISTA la proposta definitiva della Commissione di cui alla lettera n. 24894 del 23 novembre 2017, a seguito delle suddette note;

    DECRETA



    Art. 1 Finalità

    1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.



    Art. 2 Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un'opera e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;

    b) appalti pubblici di lavori, gli appalti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 11), del codice dei contratti pubblici;

    c) codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni;

    d) concessioni di lavori, le concessioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera uu), del codice dei contratti pubblici;

    e) lavori complessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma Inietterà oo), del codice dei contratti pubblici, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l'intero ciclo di vita dell'opera. Rientrano tra i lavori complessi, altresì, quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi è ritenuta fondamentale;

    f) stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) del codice dei contratti pubblici;

    g) piano di gestione informativa, il documento redatto dal candidato o dall'appaltatore ovvero dal concessionario al momento dell'offerta e dell'esecuzione del contratto che, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti.



    Art. 3 Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti

    1. L'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:

    a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi;

    b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;

    c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

    2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall'articolo 6, comma 1, in relazione all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.



    Art. 4 Interoperabilità

    1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi a modelli multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all'articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell'intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.

    2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all'interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.

    3. É fatto salvo quanto previsto all'articolo 58 del codice dei contratti pubblici.



    Art. 5 Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purché abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, possono richiedere l'uso dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti.



    Art. 6 Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture

    1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:

    a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 10 gennaio 2019;

    b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020;

    c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;

    d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

    e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1 ° gennaio 2023;

    f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.



    Art. 7 Capitolato

    1. Ai fini dell'introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori o della gestione delle opere, deve contenere :

    a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di appalto;

    b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.

    2. Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o gestione dell'opera, nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.

    3. La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato di cui al comma 1.

    4. In via transitoria, fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo elettronico per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici. La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche su supporto informatico, fermo restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ove necessario, dalla documentazione digitale.

    5. A decorrere dall'introduzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello elettronico, nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.



    Art. 8 Commissione di monitoraggio

    1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del presente decreto, nonché di individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente decreto.



    Art. 9 Entrata in vigore

    1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a opere la cui progettazione sia stata attivata successivamente alla data della sua entrata in vigore. É facoltà delle stazioni appaltanti utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici specifici alle varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

    2. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



    Roma, IL MINISTRO

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 24 co. 2 e 5; Art. 154 co. 3 - MINISTERO INFRASTRUTTURE (Decreto 2 dicembre 2016 n. 263) REQUISITI PROGETTISTI

    «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

    (GU n.36 del 13-2-2017)

    [in vigore dal 28-2-2017]



    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

    Visto l'articolo 3 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 1, lettera vvvv), definisce i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici quali servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

    Visto l'articolo 24, comma 2, del predetto codice dei contratti pubblici, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo codice e che, fino all'entrata in vigore del citato codice, si applica l'articolo 216, comma 5;

    Visto, altresì, l'articolo 24, comma 5, terzo periodo, del predetto codice dei contratti pubblici che stabilisce che con il decreto di cui al citato articolo 24, comma 2, sono individuati i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione;

    Visto l'articolo 46, del predetto codice dei contratti pubblici, che, al comma 1, individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

    Visto l'articolo 48 del predetto codice dei contratti pubblici, che, al comma 7, primo periodo, prevede il divieto per i concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

    Visto l'articolo 216 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 5, stabilisce che fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

    Visto l'articolo 217 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi del codice operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;

    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato articolo 24, comma 2, reso con nota prot. n. 134741 del 16 settembre 2016;

    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 42782 del 15 novembre 2016;

    Vista, altresì, la nota n. 11720 del 30 novembre 2016, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri prende atto della comunicazione effettuata;

    Adotta il seguente regolamento:



    Art. 1 Requisiti dei professionisti singoli o associati

    1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

    a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

    b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.



    Art. 2 Requisiti delle società di professionisti

    1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:

    a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

    1. i soci;

    2. gli amministratori;

    3. i dipendenti;

    4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

    b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.



    Art. 3 Requisiti delle società di ingegneria

    1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

    2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

    b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

    3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

    4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

    5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

    a) i soci;

    b) gli amministratori;

    c) i dipendenti;

    d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

    6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.



    Art. 4 Requisiti dei raggruppamenti temporanei

    1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

    2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

    a) un libero professionista singolo o associato;

    b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

    c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.



    Art. 5 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

    1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

    2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.



    Art. 6 Obblighi di comunicazione

    1. I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:

    a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;

    b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione;

    c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;

    d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.



    Art. 7 Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento

    1. I dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice.

    2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.



    Art. 8 Requisiti di regolarità contributiva

    1. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.



    Art. 9 Abrogazioni ed entrata in vigore

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

    2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



    Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 2 dicembre 2016

    Il Ministro: Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando

    Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 24 comma 8 - MINISTERO GIUSTIZIA (Decreto 17 giugno 2016) TABELLE CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE

    «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    (GU n.174 del 27-7-2016)

    [in vigore dal 27-07-2016]



    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

    Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

    Visto in particolare l'art. 24, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione;

    Decreta:



    Art. 1. Oggetto e finalità

    1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».

    2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

    3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

    4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



    Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

    1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

    a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

    b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

    c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

    d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.



    Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

    1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

    2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

    3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.

    4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

    P=0,03+10/V (elevato a 0,4)

    5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.



    Art. 4. Determinazione del compenso

    1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

    CP= ∑(V×G×Q×P)



    Art. 5. Spese e oneri accessori

    1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.



    Art. 6. Altre attività

    1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

    2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

    a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);

    b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);

    c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).



    Art. 7. Specificazione delle prestazioni

    1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

    a) pianificazione e programmazione;

    b) attività propedeutiche alla progettazione;

    c) progettazione;

    d) direzione dell'esecuzione;

    e) verifiche e collaudi;

    f) monitoraggi.

    2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

    a) edilizia;

    b) strutture;

    c) impianti;

    d) infrastrutture per la mobilità;

    e) idraulica;

    f) tecnologie della informazione e della comunicazione;

    g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;

    h) territorio e urbanistica.



    Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali

    1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.



    Art. 9. Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



    Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 17 giugno 2016

    Il Ministro della giustizia - Orlando

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Delrio



    TABELLE ALLEGATE omissis

    http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0539800100010110001&dgu=2016-07-27&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-27&art.codiceRedazionale=16A05398&art.num=1&art.tiposerie=SG

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 25 comma 2

    Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari.

    Disciplina i criteri per la tenuta dell'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per la raccolta della documentazione necessaria alla verifica archeologica preventiva, prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 25 comma 13

    Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    Individua procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 29 comma 4-bis

    Protocollo generale condiviso tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAC e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per definire le regole di interoperabilita' e le modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 31 comma 5 - ANAC LINEE GUIDA N. 3 (Determinazione 11 ottobre 2017 n. 1007) COMPITI DEL RUP

    «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».

    (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017)

    [in vigore dal 22-11-2017]



    [Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

    Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017]



    SOMMARIO

    I. Indicazioni di carattere generale

    1. Ambito di applicazione

    2. Nomina del responsabile del procedimento

    3. Compiti del RUP in generale

    II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

    4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori

    5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento

    5.1. Indicazioni generali

    5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP

    5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse

    6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione

    7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

    8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

    9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

    10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.

    11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

    12. Entrata in vigore



    I. Indicazioni di carattere generale

    1. Ambito di applicazione

    1.1. L’art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell’art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute.



    2. Nomina del responsabile del procedimento

    2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice.

    2.2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

    2.3. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, stante l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione.

    2.4. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice. Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

    Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.



    3. Compiti del RUP in generale

    3.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

    II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.



    4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori

    4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

    a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;

    b. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.

    Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

    4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

    a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 11, del codice.

    b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:

    1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

    2. laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;

    3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

    c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di:

    1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

    2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

    Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

    d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

    4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

    4.4. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

    Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Per appalti particolarmente complessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche adeguata formazione in materia di project management.



    5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento

    5.1. Indicazioni generali

    5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

    5.1.2. Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice.

    5.1.3. Nella fase di programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell’avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

    5.1.4. Il responsabile del procedimento:

    a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all’art. 23, comma 1, del Codice;

    b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

    c) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

    d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:

    1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

    2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

    3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

    4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

    5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;

    6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

    7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

    8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

    e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-quater, del codice e del capitolato prestazionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-decies;

    f) per la progettazione dei lavori di cui all’art. 23, comma 2, del codice verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l’utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;

    g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

    h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

    i) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;

    j) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

    k) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del Codice;

    l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;

    m) al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 51 del codice per la suddivisione dell’appalto in lotti, accerta e attesta:

    1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

    2. la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;

    n) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione;

    o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l’innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

    p) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all’A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Codice;

    q) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice;

    r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;

    s) provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG secondo le indicazioni fornite dall’Autorità.

    t) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice;

    u) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.;

    Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.

    5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP

    Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

    5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse

    Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

    Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

    Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice.



    6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione

    Il responsabile del procedimento:

    a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;

    b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

    c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

    d) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

    e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

    f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

    g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

    h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;

    i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;

    j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’art. 31, comma 12 del Codice;

    k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;

    l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

    m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

    n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del Codice;

    o) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

    p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;

    q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3 del Codice;

    r) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

    s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall’art. 113 bis del codice e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;

    t) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3, del codice;

    u) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;

    v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice;

    w) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:

    1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

    2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;

    3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;

    x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’A.N.AC;

    y) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice.

    Nella fase dell’esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.



    7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

    7.1. Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

    a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;

    b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

    7.2. Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

    7.3. Nello specifico:

    a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso, alternativamente, di:

    1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

    2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

    3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

    b) Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture

    4. Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della professione. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management ai sensi di quanto previsto al punto 4.3.

    Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare complessità il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, anche un’adeguata formazione in materia di project management.



    8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

    8.1 . Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

    a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:

    1. predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice;

    2. procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;

    3. monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

    4. esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

    b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al punto 9.1;

    c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all’articolo 31, comma 3, del codice:

    1. predispone o coordina la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

    2. coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;

    d) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

    e) svolge o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa nel rispetto di quanto indicato al punto 5.2;

    f) svolge la verifica di congruità delle offerte nel rispetto di quanto indicato al punto 5.3;

    g) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

    h) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;

    i) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

    j) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;

    k) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

    l) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:

    1. copia degli atti di gara;

    2. copia del contratto;

    3. documenti contabili;

    4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

    5. certificati delle eventuali prove effettuate;

    m) rilascia l’attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell’esecuzione qualora nominato;

    n) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

    8.2. Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2 e 5.3.

    Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.



    9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

    9.1 . Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

    a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta;

    b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento;

    c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.

    Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6, lett. d) del Codice. Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del codice, e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione.



    10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.

    10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.

    10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

    a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

    b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

    c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

    d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

    e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

    Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell’esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell’esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente documento.



    11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

    11.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori:

    a) nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto.

    Il RUP individuato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

    1. programmazione dei fabbisogni;

    2. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;

    3. esecuzione contrattuale;

    4. verifica della conformità delle prestazioni.

    I requisiti del RUP individuato dalla stazione appaltante sono fissati ai sensi della parte II. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

    Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

    1. programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;

    2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

    3. affidamento;

    4. esecuzione per quanto di competenza.

    b) nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

    c) in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;

    d) nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quando previsto dall’art. 37, comma 10 del Codice.

    In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.



    12. Entrata in vigore

    12.1 Le presenti Linee guida aggiornate al d.lgs. 56/2017 entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



    Il Presidente

    Raffaele Cantone

    Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza dell’11 ottobre 2017 con Deliberazione n. 1007

    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2017

    Il Segretario Maria Esposito

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 36 comma 7 - ANAC LINEE GUIDA N. 4 (delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016) PROCEDURE SOTTO SOGLIA

    «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»



    Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

    Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 mar-18

    Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.



    Sommario

    1. Oggetto e ambito di applicazione

    2. Il valore stimato dell’appalto

    3. Principi comuni

    4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

    4.1 L’avvio della procedura

    4.2 I requisiti generali e speciali

    4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione

    4.4 La stipula del contratto

    5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35

    5.1 L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici

    5.2 Il confronto competitivo

    5.3 La stipula del contratto

    6. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

    7. Entrata in vigore



    1. Oggetto e ambito di applicazione

    1.1 Le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici - (di seguito solo “Stazioni appaltanti”), che intendono affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici:

    a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;

    b) nei settori speciali, in quanto compatibili.

    1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.

    1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.

    1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

    1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. Tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, l’importo dell’appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell’appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, eventualmente, dell’esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Possono essere considerati, al riguardo, anche precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento. È necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo. Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato e in particolare il principi di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità oltreché l'obbligo di trasparenza che ne deriva.

    Le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici e le presenti Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti.

    Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE.

    Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

    Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle dell’articolo 36 Decreto Legislativo 50/2016.

    Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.



    2. Il valore stimato dell’appalto

    2.1 Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.

    2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato (articolo 28 bis d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o convenzione di lottizzazione (articolo 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150) o altri strumenti urbanistici attuativi. Quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 36, comma 4, Codice dei contratti pubblici si applica unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi dell’articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pubblici, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. Per l’effetto: se il valore complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo - qualunque esse siano - non raggiunge la soglia comunitaria, calcolata ai sensi dell’articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pubblici, il privato potrà avvalersi della deroga di cui all’articolo 16, comma 2 bis, d. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, esclusivamente per le opere funzionali; al contrario, qualora il valore complessivo di tutte le opere superi la soglia comunitaria, il privato sarà tenuto al rispetto delle regole di cui al Codice di contratti pubblici sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali. Per opere funzionali si intendono le opere di urbanizzazione primaria (ad es. fogne, strade, e tuti gli ulteriori interventi elencati in via esemplificativa dall’articolo 16, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) la cui realizzazione è diretta in via esclusiva al servizio della lottizzazione ovvero della realizzazione dell’opera edilizia di cui al titolo abilitativo a costruire e, comunque, quelle assegnate alla realizzazione a carico del destinatario del titolo abilitativo a costruire

    2.3 Si applica l’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici.

    Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Ciò vale anche per le opere a scomputo di cui all’articolo 36, comma 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente se si tratta di lavori di urbanizzazione primaria o secondaria, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.



    3. Principi comuni

    3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio.

    3.2 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

    a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

    b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

    c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

    d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

    e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

    f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

    g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

    h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

    i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

    j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

    k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

    3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

    3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

    3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”).

    3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

    3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

    L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

    Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

    È possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro.



    4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

    4.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice.

    4.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.



    4.1 L’avvio della procedura

    4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

    4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

    4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

    Le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori.



    4.2 I requisiti generali e speciali

    4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

    a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

    b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatane. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

    c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

    L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

    4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

    4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

    4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

    L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.



    4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione

    4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una bestpractice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di rotazione.

    4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato.

    4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

    La stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario e verifica il possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.

    La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 4.3.2.



    4.4 La stipula del contratto

    4.4.1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

    4.4.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto.

    La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.



    5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a

    40.0, 00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35

    5.1 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

    5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2.

    5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

    a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

    b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;

    c) stipulazione del contratto.



    5.1 L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici

    5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

    a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;

    b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

    c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

    5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

    5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

    5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

    5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

    5.1.6 La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

    5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

    5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

    5.1.9 La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata — ad esempio semestrale — o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

    La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

    5.1.10Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

    5.1.11 Gli elenchi di operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

    Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

    Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

    Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico proprio delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

    La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’indagine di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

    La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e seguenti delle presenti Linee guida.

    Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l’articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall’avviso. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.



    5.2 Il confronto competitivo

    5.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. Nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

    5.2.2 Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7.

    5.2.3 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione dell’elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformità a quanto previsto dal paragrafo

    5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

    5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

    5.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

    5.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

    a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

    b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;

    c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;

    d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

    e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

    f) la misura delle penali;

    g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

    h) l’eventuale richiesta di garanzie;

    i) il nominativo del RUP;

    j) per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo come identificato al punto 1.5, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

    k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia;

    l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

    m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

    5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

    5.2.8 Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall’articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

    La stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari ai minimi previsti dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente.

    La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle offerte.

    La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 5.2.6 delle presenti Linee guida.

    La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.



    5.3 La stipula del contratto

    5.3.1 Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

    5.3.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

    5.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

    La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.



    6. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

    6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Ai sensi dell’articolo. 1, comma 912, della legge n. 145/2018, fino al 31/12/2019, il numero minimo degli operatori da invitare è pari a dieci.

    6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici ed esplicitata al paragrafo 5 delle presenti linee guida, con l’estensione a quindici del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.

    6.3 Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

    6.4 Ai sensi dell’articolo articolo 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

    La procedura per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici è del tutto simile a quella di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo Codice, come esplicitata al paragrafo 5 delle presenti Linee guida.

    L’invito è rivolto ad almeno quindici operatori.

    I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.



    7. Entrata in vigore

    7.1 Le presenti Linee guida aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e modificate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 10 luglio entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



    Il Presidente Raffaele Cantone

    Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 10 luglio 2019 Depositate presso la segreteria del Consiglio in data 19 luglio 2019

    Il Segretario: Maria Esposito

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 37 comma 5

    Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

    Individua, garantendo i diritti delle minoranze linguistiche, gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione di centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 38 comma 2

    Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata.

    Definisce i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 38 commi 6 e 7 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 441 DEL 28 SETTEMBRE 2022 - LINEE GUIDA QUALIFICAZIONE PA

    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 441 DEL 28 SETTEMBRE 2022

    Oggetto: Approvazione delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».



    Riferimenti normativi: Articolo 38 del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici).

    Parole chiave: Linee guida qualificazione stazioni appaltanti

    Visto L’articolo 38 del codice dei contratti pubblici;

    Visto Il Protocollo d’intesa per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione, sottoscritto il 17 dicembre 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito PCM) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);

    Vista la Delibera n. 141 del 30 marzo 2022, con la quale sono state approvate le Linee guida – PRIMA FASE;

    Vista la relazione inviata alla Cabina di Regia in data 30 giugno 2022 nella quale sono state analizzate le osservazioni pervenute dal n. 80 Enti – Amministrazioni sulle Linee Guida – PRIMA FASE;

    Considerato che la Conferenza Unificata del 28 settembre 2022 ha rinviato l’espressione del parere, richiedendo di costituire un apposito tavolo tecnico per il monitoraggio sull’applicazione del testo, nonché i necessari miglioramenti e adeguamenti da apportare;

    Considerato altresì che i tempi per la adozione delle Linee guida previsti dal Protocollo di intesa PCM- ANAC sono fissati entro il 30 settembre 2022;

    Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 28 settembre 2022

    DELIBERA



    Articolo 1

    1. Sono approvate le Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

    2. Si procede alla emanazione delle stesse, dichiarando fin d’ora la piena disponibilità al tavolo tecnico finalizzato sia al monitoraggio che al miglioramento e adeguamento delle Linee guida, che pertanto sono suscettibili di eventuali modifiche o integrazioni, a seguito del tavolo tecnico e del parere che verrà espresso dalla Conferenza Unificata.

    Avv. Giuseppe Busia



    Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 settembre 2022 Per il Segretario verbalizzante Laura Mascali,

    Valentina Angelucci

    Atto firmato digitalmente



    LINEE GUIDA

    recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.»

    (approvate con la Delibera n. 441 del 28 settembre 2022)



    1. Finalità e ambito di applicazione

    1.1 Le presenti Linee guida individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni e per il funzionamento del sistema di qualificazione.

    1.2 La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

    1.3 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

    1.4 Le linee guida non si applicano agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice.

    1.5 Sono qualificati di diritto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., Agenzia del Demanio, Sport e salute Spa, nonché i soggetti aggregatori di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A tali soggetti non si applicano, quindi, le presenti Linee guida.

    1.6 Sono qualificate con riserva, con le modalità indicate all’articolo 12, le stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province.



    Parte I – Ambiti e livelli di qualificazione

    2. Ambiti relativi alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

    2.1 La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda i seguenti ambiti:

    a) capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;

    b) capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;

    c) capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui alle lettere a) e b).

    2.2 La qualificazione può riguardare:

    - i lavori;

    - i servizi e le forniture;

    - entrambe le tipologie contrattuali.

    3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento

    3.1 Per i lavori di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

    a) livello base (L3) per importi inferiori a 1.000.000 di euro;

    b) livello medio (L2) per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

    c) livello alto (L1) per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

    Per poter essere qualificati ai predetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 nonché un punteggio complessivo per i requisiti di cui al punto 5.2 pari o superiore a:

    - livello L3 30 punti

    - livello L2 40 punti

    - livello L1 50 punti

    La qualificazione ad un determinato livello consente di acquisire lavori nei livelli più bassi.

    Per il primo anno di qualificazione, la qualificazione ai livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello L3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello L3 e di 2 punti per gli altri due livelli. Si applica quanto previsto al punto 10.5.

    Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore a 139.000 euro, se sono in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi.

    Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di cinque anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

    3.2 Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

    a) livello base (SF3) per importi inferiori a 750.000 euro;

    b) livello medio (SF2) per importi pari o superiori a 750.000 euro e inferiori a 5.000.000 di euro;

    c) livello alto (SF1) per importi pari o superiori a 5 milioni di euro.

    Per poter essere qualificati ai predetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1 nonché un punteggio complessivo per i requisiti di cui al punto 6.2 pari o superiore a:

    - livello SF3 30 punti

    - livello SF2 40 punti

    - livello SF1 50 punti

    La qualificazione ad un determinato livello consente di acquisire servizi e forniture nei livelli più bassi.

    Per il primo anno di qualificazione, la qualificazione ai livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello L3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello L3 e di 2 punti per gli altri due livelli. Si applica quanto previsto al punto 10.5.

    Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di cinque anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

    4. Livelli di qualificazione per l’esecuzione

    4.1 La qualificazione per l’esecuzione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza avviene ad un unico livello sulla base dei criteri di cui all’articolo 8.



    Parte II – Requisiti per la qualificazione

    5. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

    5.1 Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    - iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

    - presenza nell'organigramma dell'Amministrazione di un Ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione a agli affidamenti di lavori;

    - disponibilità di piattaforme telematiche dedicate all’affidamento dei contratti.

    5.2 Oltre ai requisiti obbligatori di cui al punto 5.1, la stazione appaltante, in una prima fase sperimentale, ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei seguenti requisiti:

    Requisito Punteggio massimo ottenibile

    • presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze 20 punti

    • sistema di formazione e aggiornamento del personale 20 punti

    • numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione 40 punti

    • assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità 5 punti

    • assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti 5 punti

    • utilizzo di piattaforme telematiche 10 punti

    Le modalità di attribuzione dei punteggi sono indicate nella tabella 1, allegata.

    Ai fini della qualificazione per gli anni successivi, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano solo i bandi e gli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2023 che rispettano le previsioni in merito all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, secondo le indicazioni fornite dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 così come modificato dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 312.

    A regime, con l’obbligatorietà dello svolgimento di tutte le procedure di affidamento su piattaforme telematiche, l’ultimo requisito non sarà più considerato, mentre saranno valutate per la qualificazione solo le gare svolte su tali piattaforme. I punteggi attribuiti ai singoli requisiti saranno rivisti con le modalità indicate nel provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.



    6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

    6.1 Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    - iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

    - presenza nell'organigramma dell'Amministrazione di un Ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;

    - disponibilità di piattaforme telematiche dedicate all’affidamento dei contratti.

    6.2 Oltre ai requisiti obbligatori di cui al punto 6.1, la stazione appaltante, in una prima fase sperimentale, ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei seguenti requisiti:

    Requisito Punteggio massimo ottenibile

    • presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze 20 punti

    • sistema di formazione e aggiornamento del personale 20 punti

    • numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione 40 punti

    • assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità 10 punti

    • utilizzo di piattaforme telematiche 10 punti

    6.3 Le modalità di attribuzione dei punteggi sono descritte nella tabella 1, allegata.

    6.4 A regime, con l’obbligatorietà dello svolgimento di tutte le procedure di affidamento su piattaforme telematiche, l’ultimo requisito non sarà più considerato, mentre saranno valutate per la qualificazione solo le gare svolte su tali piattaforme. I punteggi attribuiti ai singoli requisiti saranno rivisti con le modalità indicate nel provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.



    7. Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza

    7.1 Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.

    7.2 Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui al punto 6.1.

    7.3 Nella fase sperimentale, i punteggi di cui al punto 5.2 per i lavori e al punto 6.2 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. Gli altri 20 punti sono attribuiti sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno 10 per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

    A regime, i punteggi attribuiti ai requisiti per la qualificazione delle centrali di committenza saranno rivisti con le modalità indicate nel provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.



    8. Requisiti per la qualificazione per l’esecuzione

    8.1 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate, in una prima fase sperimentale, anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali.

    A regime la possibilità di eseguire il contratto sarà valutata sulla base dei seguenti requisiti, secondo le modalità stabilite con il provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78:

    - contratti eseguiti nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione;

    - rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

    - assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità;

    - assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

    - utilizzo di piattaforme telematiche per l’esecuzione.

    8.2 Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, in una prima fase sperimentale, secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, eseguire i contratti se sono iscritte ad AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

    A regime la possibilità di eseguire il contratto sarà valutata sulla base dei seguenti requisiti, secondo le modalità stabilite con il provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78:

    - presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze

    - sistema di formazione e aggiornamento del personale

    - contratti eseguiti nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione;

    - rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

    - assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità;

    - assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

    - utilizzo di piattaforme telematiche per l’esecuzione.



    Parte III – Iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate

    9. La domanda di iscrizione

    9.1 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, incluse quelle qualificate con riserva, presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire da tre mesi prima della data indicata nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, accedendo all’apposita sezione di AUSA e inserendo le informazioni richieste. La mancata presentazione della domanda preclude la possibilità di essere qualificati.

    9.2 Sulla base delle informazioni dichiarate e dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o comunque acquisiti da ANAC, fermo restando la necessità di effettuare le verifiche sui dati dichiarati in sede di presentazione della domanda di qualificazione, ANAC attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di primo inquadramento.

    9.3 ANAC effettua a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza al fine del controllo della veridicità delle stesse e della conferma del livello di qualificazione.



    10. La revisione della qualificazione

    10.1 Il punteggio di qualificazione viene aggiornato annualmente e, a tal fine, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate e quelle non qualificate che intendono presentare una domanda di qualificazione, accedono ad AUSA, entro tre mesi dalla scadenza di ciascun anno a partire dall’entrata in vigore del sistema di qualificazione, e aggiornano/forniscono i dati necessari per la qualificazione. Per la qualificazione per gli anni successivi alla prima fase sperimentale si considerano anche i seguenti requisiti.

    10.2 Requisiti premianti:

    - la presenza dei dati relativi ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla Piattaforma predisposta da ANAC e la loro valutazione;

    - la presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara;

    - il livello di soccombenza nel contenzioso per quanto riguarda la fase di gara e la fase di esecuzione;

    - l’avere espletato procedimenti innovativi e flessibili, quali il dialogo competitivo, le procedure competitive con negoziazione, il partenariato per l’innovazione.

    10.3 Accanto ai requisiti di cui al punto precedente, possono essere considerati anche gli esiti degli affidamenti di importo superiore all’80% della soglia minima prevista per livello di qualificazione.

    10.4 I punteggi attribuiti per i requisiti di cui ai punti precedenti sono determinati con gli atti di aggiornamento delle presenti linee guida, predisposti secondo le modalità indicate nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.

    10.5 ANAC effettua a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza al fine del controllo della veridicità delle stesse e della conferma del livello di qualificazione. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è pari o superiore a quello necessario per la qualificazione di livello, ridotto del 5 per cento.



    11. Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere

    11.1 Qualora dagli accertamenti di cui al punto 9.3 e 10.5 o da altre notizie comunque ottenute, ANAC accerti violazioni alle disposizioni contenute nel Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, la stessa, con le modalità previste nei propri regolamenti, può attivare il potere sanzionatorio nei confronti del responsabile per l’anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) o, in caso di mancata o non corretta indicazione dello stesso in AUSA, nei confronti del responsabile legale pro-tempore, nei casi e nei termini previsti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.



    12. La qualificazione con riserva e il termine del periodo transitorio

    12.1 La qualificazione con riserva delle stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province copre il periodo transitorio o prima fase sperimentale delle Linee guida e garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. Al termine di detto periodo saranno analizzati i requisiti posseduti dalle stazioni uniche appaltanti ai fini della loro qualificazione definitiva.

    12.2 Il periodo transitorio termina, con il provvedimento individuato nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 decorsi due anni dall’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti o un diverso termine indicato nei decreti legislativi stessi, previa verifica di impatto della regolazione (VIR). Nella VIR, oltre ad indicare il numero e le caratteristiche delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, sono analizzati l’impatto sul mercato e le criticità riscontrate nella fase sperimentale, in relazione alle modalità e ai requisiti di qualificazione e alla possibilità di delegare la funzione di acquisto o di esecuzione ad altre amministrazioni.



    13. Entrata in vigore

    13.1 Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti entra in vigore dalla data indicata nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.

    13.2 ANAC, con apposito Comunicato, indica le modalità e la data dalla quale le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono simulare il proprio posizionamento per la qualificazione mediante un applicativo messo a disposizione dall’Autorità stessa, nonché gli effetti sul posizionamento di eventuali misure che intendono adottare.



    Il Presidente

    Avv. Giuseppe Busia



    Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 28 settembre 2022

    Depositate presso la Segreteria del Consiglio Per il Segretario Laura Mascali,

    Valentina Angelucci



    Allegati

    Tabella 1 - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi

    omissis

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 41 comma 1

    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A e dei soggetti aggregatori.

    Individua le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 44 comma 1 - DPCM, DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA (Decreto del 12 agosto 2021 n. 148) REGOLE TECNICHE PIATTAFORME TELEMATICHE

    «Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

    (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021)



    Capo I – Principi generali

    Articolo 1 – Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, di seguito «codice». Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) CAD: il Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

    b) regolamento eIDAS: il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

    c) Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): la Banca Dati Nazionale gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all’articolo 213 del codice, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite dalla stessa Autorità tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

    d) sistema telematico: il sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di affidamento disciplinate dal codice;

    e) utente: persona fisica, che agisce per sé o per un soggetto giuridico pubblico o privato, autorizzata dal responsabile del sistema telematico all’accesso e all’utilizzo del sistema telematico, identificata e autenticata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2;

    f) gestore del sistema telematico: soggetto pubblico o privato che garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza del sistema telematico, individuato con le procedure di affidamento disciplinate dal codice;

    g) responsabile del sistema telematico: persona individuata tra il personale della stazione appaltante provvisto di adeguata professionalità che si avvale del sistema telematico che assicura l’operatività del sistema medesimo, garantendone l’utilizzo da parte dei soggetti autenticati, in ragione delle regole di utilizzo definite dalla stazione appaltante;

    h) sistema di ripristino (disaster recovery): insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per assicurare il funzionamento del sistema, delle procedure e applicazioni informatiche, in siti alternativi a quelli primari ovvero di produzione, a fronte di eventi che provocano o possono provocare indisponibilità prolungate;

    i) gestione della continuità operativa (Business Impact Analysis – BIA): metodologia utilizzata per determinare le conseguenze di un evento e per valutarne l’impatto sull’operatività del sistema o dell’organizzazione;

    l) gestione della vulnerabilità: insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per la valutazione, la gestione e la prevenzione di eventi indesiderati che possono comportare danni o perdite per il sistema o per l’organizzazione;

    m) gestione degli aggiornamenti: processo di acquisizione, verifica, test e installazione degli aggiornamenti dei sistemi operativi e delle applicazioni informatiche finalizzato a risolverne le vulnerabilità eventualmente individuate e di mantenere la sicurezza e l’efficienza operativa del sistema;

    n) gestione degli incidenti di sicurezza (security incident management): insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per la prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatica;

    o) caratterizzazione: l’attribuzione all’utente di un profilo, da parte del responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni fornite, al termine della procedura di identificazione, coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura a cui sono legate specifiche autorizzazioni operative;

    p) Sistema pubblico d’identità digitale (SPID): l’insieme aperto di soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 64 del CAD che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l’accesso ai servizi in rete.



    Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 44, comma 1, del codice, definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del CAD.

    2. Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione di cui al comma 1, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, sono dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con apposite linee guida, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, tenendo conto delle regole e dei principi di cui all’articolo 29 del codice.



    Articolo 3 – Accesso digitale al sistema telematico e caratterizzazione dei profili

    1. L’accesso al sistema telematico da parte degli utenti avviene esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione che prevede l’identificazione dell’utente medesimo e il rilascio di un apposito codice alfanumerico.

    2. Ai fini dell’accesso al sistema telematico, l’identificazione avviene mediante SPID, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS.

    3. Una volta completata la procedura di identificazione, il responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni fornite, attribuisce all’utente un profilo, coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura, in base a quanto previsto dal codice, che ne consente la caratterizzazione.

    4. Ove previsto, il sistema telematico consente agli utenti di gestire le deleghe per ogni procedura di affidamento, mantenendone le informazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.

    5. Il sistema telematico supporta i diversi livelli di sicurezza di autenticazione informatica in relazione alla tipologia delle proprie funzionalità e al profilo dell’utente, secondo le modalità definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.



    Articolo 4 – Comunicazioni e scambi di informazioni in modalità digitale

    1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52 del codice.

    2. Se l’utente non è presente negli indici di cui al comma 1, il sistema telematico consente all’utente di eleggere domicilio digitale speciale presso il sistema stesso.

    3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni diversi da quelli di cui al comma 1, nonché le richieste di chiarimenti sul bando di gara, sono accessibili in sezioni apposite del sistema telematico. In tal caso, il sistema telematico può prevedere anche la generazione e l’invio automatico di una segnalazione agli operatori economici.



    Articolo 5 – Allineamento temporale

    1. Il sistema operativo del sistema telematico è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.



    Articolo 6 – Tracciabilità

    1. Il sistema telematico integra apposite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo anche automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni effettuate.

    2. Per le finalità del comma 1, il sistema telematico prevede la creazione di registri che riportano, per ciascuna operazione eseguita, i parametri utili alla ricerca, quali la tipologia, il soggetto che l’ha effettuata e la data e l’ora di esecuzione.

    3. I formati utilizzati per la creazione dei registri sono definiti nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.



    Articolo 7 – Gestione digitale e conservazione della documentazione di gara

    1. I dati, i documenti e le comunicazioni di cui all’articolo 4, redatti in un formato idoneo alla loro conservazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44 del CAD, sono raccolti in un fascicolo informatico gestito dal sistema telematico.

    2. Il fascicolo informatico di cui al comma 1 contiene anche l’impronta delle registrazioni cronologiche di cui all’articolo 6 calcolata al momento dell’invio del fascicolo stesso in conservazione.

    3. Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico di cui al comma 1 alla stazione appaltante, che provvede alla conservazione dello stesso secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di conservazione digitale dei documenti informatici.

    4. Il gestore del sistema telematico mette a disposizione delle stazioni appaltanti le registrazioni cronologiche di cui all’articolo 6 e provvede all’invio in conservazione delle stesse secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione.



    Articolo 8 – Accesso agli atti di gara

    1. Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requisiti ai sensi della normativa vigente.



    Articolo 9 – Sicurezza informatica e protezione dei dati personali

    1. Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati di cui all’articolo 3, la disponibilità dei dati e dei documenti gestiti, la cui integrità e segretezza è garantita anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la tracciabilità degli accessi secondo quanto previsto dall’articolo 6 e garantendo la terzietà del gestore del sistema telematico anche mediante l’impiego di tecnologie basate su registri distribuiti, come definite dall’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

    2. Il titolare e il responsabile del trattamento assicurano, mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e una procedura per testare, verificare e valutare l’efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto.

    3. Le informazioni gestite dal sistema telematico sono contenute in data center secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.



    Articolo 10 – Continuità operativa e disaster recovery

    1. Al fine di garantire la continuità operativa e il disaster recovery, il gestore del sistema telematico definisce e aggiorna periodicamente il documento di gestione della continuità operativa (Business Impact Analysis – BIA), nonché i piani di continuità operativa e disaster recovery redatti in conformità alle linee guida in materia emanate da AgID ai sensi dell’articolo 71 del CAD.



    Articolo 11 – Pagamenti telematici

    1. Il sistema telematico è integrato con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’articolo 5 del CAD.



    Capo II – Gestione digitale delle procedure di acquisto e di negoziazione

    Articolo 12 – Acquisizione del codice identificativo della gara

    1. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante l’acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell’ANAC.

    2. La richiesta del codice identificativo della gara di cui al comma 1 avviene attraverso il sistema telematico, sulla base dell’accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e dal gestore del sistema con ANAC.



    Articolo 13 – Determina a contrarre

    1. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante l’acquisizione della determina a contrarre tramite caricamento della stessa nel sistema, provvedendo altresì al successivo inserimento nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.

    2. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la redazione dello schema di determina a contrarre.



    Articolo 14 – Redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara

    1. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con le apposite piattaforme del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’ANAC, consente alla stazione appaltante di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi previsti dal codice, garantendo la gestione automatizzata delle relative notifiche, secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.

    2. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente alle stazioni appaltanti di predisporre gli schemi di documento di gara unico europeo in formato elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice.

    3. Il sistema telematico acquisisce la documentazione di gara e ne consente la redazione.

    4. Ove la procedura di affidamento lo preveda, il sistema telematico supporta la stazione appaltante nella redazione e nell’invio di inviti corredati dai necessari allegati.



    Articolo 15 – Partecipazione alla procedura di gara

    1. Il sistema telematico consente all’operatore economico di compilare e presentare l’offerta mediante interfaccia web, oppure tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati secondo le regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.

    2. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente agli operatori economici di compilare o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in formato elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice, nonché di inserire l’offerta tecnica con i relativi allegati e l’offerta economica.

    3. Il sistema telematico, al momento della ricezione dell’offerta, trasmette automaticamente all’operatore economico un messaggio di notifica dell’avvenuta ricezione della documentazione, indicando la data e l’ora di presentazione della stessa.

    4. Il sistema telematico effettua la verifica preliminare dell’avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l’integrale compilazione dei moduli on-line. In caso di esito negativo della verifica, il sistema telematico trasmette automaticamente all’operatore economico un messaggio di errore con l’indicazione delle criticità riscontrate.



    Articolo 16 – Commissione giudicatrice

    1. Il sistema telematico gestisce le comunicazioni eseguite dalla stazione appaltante ai fini della composizione della commissione giudicatrice.

    2. Il sistema telematico acquisisce dalla stazione appaltante i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice.

    3. Completata la composizione della commissione giudicatrice, il sistema telematico trasmette all’ANAC l’elenco dei commissari nominati



    Articolo 17 – Modalità telematica di svolgimento dell’attività della commissione giudicatrice

    1. Il sistema telematico consente ai componenti della commissione giudicatrice l’accesso alla documentazione di gara inserita nel sistema telematico dagli operatori economici. Il sistema telematico consente anche, previa autorizzazione della medesima commissione e nei limiti dell’autorizzazione concessa, lo svolgimento dell’attività istruttoria di competenza degli eventuali segretari responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara.

    2. Il sistema telematico consente la gestione telematica delle sedute collegiali della commissione giudicatrice verificando, ove necessario, l’accesso al sistema telematico di tutti i soggetti di cui al comma 1 e il loro collegamento nel corso dell’intera seduta. Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che non sono pubbliche, con le modalità definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.

    3. Il sistema telematico consente l’acquisizione dei verbali o la loro redazione e registra le sedute della commissione giudicatrice, anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non pubbliche.



    Articolo 18 – Sedute pubbliche

    1. Il sistema telematico consente la gestione delle sedute pubbliche in modalità telematica, permettendo l’accesso alle stesse con le modalità indicate all’articolo 3.



    Articolo 19 – Apertura e verifica della documentazione amministrativa

    1. Tramite il sistema telematico, agli operatori economici partecipanti sono comunicate la data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura della documentazione amministrativa.

    2. A partire dal momento dell’apertura della documentazione amministrativa e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 21 e 22, salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.

    3. Il sistema telematico permette alla stazione appaltante di consultare e verificare la documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara e di attivare il soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata. Il sistema telematico consente agli operatori economici partecipanti di accedere agli atti di gara ai sensi della normativa vigente.

    4. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la redazione, l’acquisizione e la notifica del provvedimento di ammissione o di esclusione degli operatori economici e lo inserisce nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.

    5. In caso di esclusione dalla gara di un partecipante, il sistema telematico, nel rispetto della normativa vigente, consente alla stazione appaltante la comunicazione del relativo provvedimento di esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all’articolo 213, comma 8, del codice, anche ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.

    6. Al termine della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, il sistema telematico conferma gli esiti delle verifiche di cui al comma 3, consentendo la prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.

    7. Ove ne ricorrano le condizioni, il sistema telematico consente alla stazione appaltante di modificare gli esiti delle verifiche, garantendo la tracciabilità delle modifiche apportate.

    8. La stazione appaltante provvede, tramite il sistema telematico, all’invio della notifica di ammissione o di esclusione agli operatori economici.



    Articolo 20 – Verifica dei requisiti di partecipazione

    1. La stazione appaltante, attraverso il sistema telematico, effettua la verifica dei requisiti di partecipazione tramite l’interazione con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e con le modalità previste dal provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del codice.



    Articolo 21 – Apertura e valutazione delle offerte tecniche

    1. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi dell’articolo 19, comma 6.

    2. Ultimata l’apertura delle offerte tecniche e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e 22, salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.

    3. Il sistema telematico consente alla commissione giudicatrice di consultare e valutare le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, registrando gli esiti della valutazione delle stesse.

    4. Il sistema telematico esegue il calcolo del punteggio tecnico totale assegnato a ciascun operatore economico e ne registra l’esito segnalando l’eventuale mancato superamento del valore soglia.

    5. In caso di esclusione, il sistema telematico consente alla stazione appaltante l’invio di notifica all’operatore economico escluso.

    6. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, la commissione, avvalendosi del sistema telematico conferma gli esiti e i punteggi assegnati ai sensi del comma 4, consentendo la prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.



    Articolo 22 – Apertura e valutazione delle offerte economiche

    1. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte economiche sono comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi dell’articolo 21, comma 6.

    2. La commissione giudicatrice consulta e valuta le offerte economiche degli operatori economici ammessi, tramite il sistema telematico, che ne registra gli esiti. Ultimata l’apertura delle offerte economiche e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e 20, salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.

    3. Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice calcola la soglia di anomalia avvalendosi del sistema telematico. Per le procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo più basso la commissione giudicatrice utilizza il sistema telematico per l’elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d’asta.

    4. Il sistema telematico consente di procedere al ricalcolo del punteggio assegnato qualora l’esclusione di un concorrente al momento della valutazione dell’offerta economica ne determini la necessità.

    5. Al fine di formare la graduatoria dei concorrenti, il sistema telematico procede, per ciascun operatore economico, al calcolo totale del punteggio relativo all’offerta tecnica e di quello relativo all’offerta economica e ne registra l’esito.



    Articolo 23 – Valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse

    1. Il sistema telematico consente di calcolare la soglia di anomalia nei casi e secondo i criteri previsti dall’articolo 97 del codice, segnalando la presenza di offerte che appaiano anormalmente basse.

    2. Il sistema telematico consente alle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici, la cui offerta appare anormalmente bassa, le relative giustificazioni.

    3. L’operatore economico, con le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 2, trasmette le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante tramite il sistema telematico.

    4. A seguito dell’accertamento dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante comunica, tramite il sistema telematico, l’eventuale esclusione dell’operatore economico che l’ha presentata.



    Articolo 24 – Formazione della graduatoria di gara

    1. Il sistema telematico predispone la graduatoria di gara e la rende disponibile secondo la normativa vigente.



    Articolo 25 – Aggiudicazione

    1. Il sistema telematico consente l’acquisizione del provvedimento di aggiudicazione e l’inserimento dello stesso nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.

    2. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante di inviare le comunicazioni relative all’esito della procedura di gara agli operatori economici e alla BDNCP.



    Articolo 26 – Avvisi successivi all’aggiudicazione

    1. Ai fini della successiva pubblicazione, il sistema telematico acquisisce la documentazione relativa all’esito della procedura di affidamento e ne supporta la redazione.

    2. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di pubblicazione dell’avviso sull’esito della procedura di affidamento.



    Articolo 27 – Acquisizione del contratto

    1. Il sistema telematico consente la redazione del contratto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, comma 14, del codice e, comunque, l’acquisizione del contratto e il suo inserimento nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.



    Articolo 28 – Migliori pratiche

    1. Al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione della stazione appaltante nello svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione, il sistema telematico è realizzato tenendo conto delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonché alle soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto, tra le quali:

    a) redazione in modalità informatica della documentazione utile nell’espletamento delle procedure di gara;

    b) integrazione con i sistemi di gestione dei documenti informatici e di conservazione degli archivi digitali dei fascicoli di gara;

    c) scambio di dati in interoperabilità sia con i sistemi contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rilevanti ai fini della semplificazione delle procedure per gli operatori economici;

    d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto degli obblighi e degli adempimenti normativi;

    e) adozione di strumenti innovativi per lo scambio di comunicazioni da e verso gli operatori economici;

    f) adozione di procedure di gestione della vulnerabilità e degli aggiornamenti, nonché di gestione degli incidenti di sicurezza (security incident management), formalizzati in conformità agli standard internazionali;

    g) integrazione degli strumenti per la pianificazione degli acquisti e la raccolta dei requisiti utili all’indizione delle gare.

    2. L’AgID, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, detta, con proprie linee guida, le regole tecniche per la definizione delle migliori pratiche di cui al comma 1.



    Capo III – Disposizioni finali

    Articolo 29 – Disposizioni finali

    1. Fatte salve le disposizioni transitorie previste dal codice, le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei mesi dall’adozione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2.



    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 12 agosto 2021

    Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia

    Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2021

    Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2461

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 58 comma 10 - AGID REGOLE TECNICHE (Circolare 6 dicembre 2016 n.3) REGOLE TECNICHE SISTEMI TELEMATICI

    «Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.»

    (G.U. n.304 del 30-12-2016 e sito internet AGID)

    [testo integrale reperibile da: http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare_n.3_del_6_dicembre_2016_-_regole_tecniche_colloquio_e_scambio_dati_piattaforme_e-procurement.pdf]



    Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Versione 1 - luglio 2016



    INDICE

    GLOSSARIO

    1 INTRODUZIONE

    2 OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

    3 AMBITO DI APPLICAZIONE

    4 SCENARIO

    4.1 SISTEMI TELEMATICI COINVOLTI

    4.2 FASI DEL PROCESSO

    4.3 MODELLO DI COOPERAZIONE

    5 INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI COINVOLTI

    5.1 INTERCONNESSIONE E COOPERAZIONE TRA I SISTEMI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE

    5.2 INTERCONNESSIONE E COOPERAZIONE TRA I SISTEMI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE E I SISTEMI TELEMATICI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

    5.3 INTERCONNESSIONE CON LE PIATTAFORME PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

    5.4 INTERCONNESSIONE TRA I SISTEMI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE E I REGISTRI PUBBLICI NAZIONALI

    5.5 INTERCONNESSIONE CON I SISTEMI DEI SOGGETTI AGGREGATORI DI DATI

    5.6 MODALITÀ DI INTERCONNESSIONE E COOPERAZIONE

    6 INTERSCAMBIO DEI DATI

    6.1 DATI DI PROCESSO E LORO RAGGRUPPAMENTO

    6.2 Uso DEI PROFILI PEPPOL, CEN BII, CEN/TC 440

    6.3 TRACCIATO DEI DATI

    7 INDIRIZZO E MONITORAGGIO

    APPENDICE - REQUISITI MINIMI DEI SISTEMI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE

    a. REQUISITI GENERALI

    b. REQUISITI DI SICUREZZA



    Glossario



    Amministrazione aggiudicatrice Amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

    ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione

    API Application Programming Interface: 'insieme di procedure e strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito, funzione all'interno di un certo programma

    API Gateway Filtro, inserito all'interno della pila protocollare del web per il richiamo di diverse declinazioni di API a seconda del contesto di utilizzo

    API Gateway Filtro, inserito all'interno della pila protocollare del web per il richiamo di diverse declinazioni di API a seconda del contesto di utilizzo

    Attività di Committenza Ausiliarie Insieme di attività di supporto alle funzioni di committenza nelle forme seguenti

    1) infrastrutture e /o piattaforme che consentono alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

    2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

    3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

    4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

    BDNOE Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

    CEF Connecting Europe Facility: fondo primario dell'Unione Europea per promuovere la crescita, il lavoro e la competitività attraverso specifici investimenti su infrastrutture a livello comunitario

    CEN Comitato Europeo per la Standardizzazione: associazione che raggruppa gli organi di standardizzazione Nazionali di 33 paesi Europei

    CEN BII Gruppo di lavoro del CEN su interfacce per l'interoperabilità degli acquisti pubblici - Business Interoperability Interfaces per il public procurement in Europa

    CEN/TC 440 Comitato del CEN dedito alla definizione di standard nell'ambito dell'Electronic Public Procurement

    Centrale di Committenza Amministrazione aggiudicatrice o Ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

    Centro di costo Il Centro di Costo (CdC) rappresenta l'unità previsionale di base in cui possono essere articolate le Stazioni Appaltanti A ciascuna Stazione Appaltante deve essere associato almeno un Cento di Costo che può coincidere con la SA di riferimento.

    Contratto Oltre alla definizione di Contratto di cui all'art. 1321 del Codice Civile, si intendono anche gli Ordinativi di Fornitura, che sono riferibili al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero alle convenzioni e accordi-quadro tra fornitori e Pubblica Amministrazione

    Cooperazione applicativa Parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (art. 72 CAD).

    DDT Documento di trasporto: documento di attestazione del passaggio di proprietà tra cedente e cessionario attraverso il trasporto

    DIGIT Direzione Generale dell'Informatica della Commissione Europea

    DSI Digital Service Infrastructure, è un progetto nell'ambito CEF per schierare servizi digitali, basati su tecnologie mature, a livello trans-europeo.

    eDelivery Progetto nell'ambito CEF che aiuta le Pubbliche Amministrazioni a scambiare dati e documenti in formato elettronico con le altre Amministrazioni, le imprese e i cittadini, in una modalità interoperabile, sicura, affidabile e fidata.

    eIDAS electronic Identification Authentication and Signature - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri.

    EIF European Interoperabilty Framework framework di interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni europee

    e-procurement iProcesso di "approvvigionamento elettronico", cioè di procacciamento e acquisizione di lavori, forniture o servizi attraverso strumenti elettronici e telematici di acquisto

    HTTPS HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer:protocollo per la comunicazione sicura attraverso internet

    ISO/IEC International Standard Organisation / International Electrotechnical Commission

    JSON JavaScript Object Notation: formato adatto per lo scambio dei dati in applicazioni client-server

    MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards - http://www.oasis-open.org

    OpenPEPPOL Associazione no-profit internazionale formata da membri sia pubblici che privati che si occupa dello sviluppo e della manutenzione delle specifiche PEPPOL, dei componenti base e dei suoi servizi e delle relative implementazioni in tutta Europa.

    Operatore Economico Persona fisica o giuridica, ente pubblico, raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

    Ordine Documento esecutivo del contratto nel quale il richiedente esplicita la natura e le quantità dei beni/servizi da fornire e le relative modalità di esecuzione

    OWASP Open Web Application Security Projects: comunità aperta attiva online nella pubblicazione di articoli, metodologie, documenti, strumenti e tecnologie nel campo della web application security

    PEPPOL Pan-European Public Procurement Online :progetto costituito dalla Commissione Europea con lo scopo di semplificare l'e- procurement attraverso i confine degli stati membri, tramite l'utilizzo di tecnologie standard che potessero essere adottate da tutti i governi Europei.

    Profilo d'implementazione Processo di business e relativa implementazione in uno scenario preciso mediante la specifica dettagliata degli attori, delle collaborazioni e delle transazioni di business necessarie. OpenPEPPOL offre profili della sintassi UBL conformi alla semantica CEN BII.

    Registri Nazionali (Base Registries) Fonti di informazioni certificate, sotto il controllo di una pubblica amministrazione o di un'organizzazione delegata per legge alla gestione del sistema.

    REST Representational State Transfer :insieme di principi architetturali utilizzati anche per la realizzazione di web service basati sulla considerazione che le risorse sul web sono al pari di una piattaforma distribuita.

    RESTful Termine utilizzato per indicare che la progettazione software segue i principi REST

    ROA resource-oriented architecture: architettura software per la progettazione e sviluppo di codice compatibile con le interfacce RESTful

    SICA Servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso. Insieme delle regole, dei servizi e delle infrastrutture condivise che abilitano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa fra le Amministrazioni e l'accesso ai servizi applicativi da queste sviluppati e resi disponibili sul SPC (art. 1 DPCM 1 aprile 2008 - Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività).

    SOA Service-oriented architecture: architettura software nella quale le componenti applicative provvedono dei servizi, via web, per colloquiare con altre componenti applicative

    SOAP Simple Object Access Protocol:protocollo per lo scambio di informazioni strutturate nell'implementazione di web service.

    Soggetto Aggregatore Centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

    SPC Sistema Pubblico di Connettività:'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di "federare" le infrastrutture ICT delle pubbliche amministrazioni, per realizzare servizi integrati mediante regole e servizi condivisi.

    SPCoop Sottosistema logico del SPC costituito dall'insieme delle regole e delle specifiche funzionali che definiscono il modello di cooperazione applicativa per il SPC (art. 1 DPCM 1 aprile 2008 - Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività).

    SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale http://www.spid.gov.it/

    Stazione Appaltante Amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), enti aggiudicatori di cui alla lettera e), soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f), e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'art.3 del D.Lgs 50/2016

    TED Tenders Electronic Daily,: versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei.

    UBL 2.1 OASIS UBL 2.1

    UNI Ente italiano di normazione

    UNINFO Ente di normazione federato all'UNI, per le Tecnologie informatiche e loro applicazioni

    W3C World Wide Web Consortium

    WADL Web Application Description Layer

    (https://www.w3.org/Submission/wadl/): XML descrittivo dei web service basati su HTTP

    Web Service Sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete ovvero in un contesto distribuito.

    XML eXtensible Markup Language: metalinguaggio per la definizione di linguaggi di markup, ovvero un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo

    XSD Schema XML è un linguaggio di descrizione del contenuto di un file XML



    1 Introduzione

    Il 18 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni) che regola i contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, riordinando la precedente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

    Nel definire il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione telematici il D.Lgs. 50/2016 ha previsto, al comma 10 dell'art. 58, l'emanazione di regole tecniche aggiuntive con l'obiettivo di garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra gli attori del processo.

    I soggetti destinatari delle presenti regole tecniche sono:

    - le stazioni appaltanti, le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e i prestatori di servizi di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs: 50/2016;

    - gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

    - i soggetti istituzionali che gestiscono servizi, piattaforme e banche dati coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

    - i Registri pubblici nazionali;

    - i soggetti che erogano servizi di aggregazione dei dati che possono essere coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione.



    2 Obiettivo del documento

    Il presente documento ha la finalità di individuare le regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.

    Quanto indicato nelle successive sezioni del presente documento completa le indicazioni già previste nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

    Lo scopo delle presenti regole è favorire l'interoperabilità dei sistemi e delle piattaforme informatiche coinvolte nel processo di acquisto e di negoziazione. L'interoperabilità è garantita mediante la definizione di un modello semantico dei dati e l'individuazione di protocolli standard per la predisposizione di canali informatici riconosciuti, sicuri e adeguati all'utilizzo delle tecnologie avanzate allo stato dell'arte.

    Nelle more della definizione del piano nazionale di e-procurement (di cui all'art. 212 del D.Lgs. 50/2016) e delle modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici (di cui all'art.44 del D.Lgs. 50/2016), nel rispetto di quanto previsto nella circolare AgID n. 2 del 24 giugno 2016 al punto 4.b), le presenti regole si collocano come basi del percorso evolutivo del sistema delle piattaforme negoziali per gli acquisti della PA ComproPA in corso di definizione



    3 Ambito di applicazione

    A decorrere dalla data di emanazione delle presenti regole tecniche, gli investimenti finalizzati allo sviluppo di nuovi sistemi telematici di acquisto e negoziazione sono vincolati alla realizzazione di sistemi che rispettino le presenti regole tecniche.

    Per le centrali di committenza e soggetti aggregatori che, alla stessa data, siano già in possesso di sistemi telematici di acquisto e negoziazione, e per tutti gli altri enti istituzionali coinvolti (vedi successivo paragrafo 4.1) è previsto il 18 aprile 2018 come termine ultimo per il recepimento delle presenti regole tecniche, anche in considerazione di quanto stabilito nell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016.



    4 Scenario

    Nell'ambito delle procedure svolte attraverso i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione, la definizione delle regole di interoperabilità e del modello dei dati scambiati è focalizzata, come previsto dall'Art. 58, sulle attività correlate alle fasi di acquisto e negoziazione. Il riferimento è al processo di acquisto e negoziazione che porta all'aggiudicazione, alla stipula di accordi quadro/convenzioni/contratti e alla conseguente fase di esecuzione con l'emissione di ordini e dei documenti di trasporto.

    L'automazione dello scambio dei dati tra i soggetti coinvolti distribuiti nei livelli Nazionale, Regionale, Locale, crea le condizioni per un aumento dell'affidabilità delle informazioni, un miglioramento dell'efficienza del processo, una riduzione degli errori e una conseguente riduzione dei costi, in una ottica di maggiore trasparenza della spesa pubblica.

    L'utilizzo di modelli dei dati condivisi consente inoltre di ridurre il carico amministrativo per i Cittadini, le Imprese e le Amministrazioni stesse secondo il principio del "soltanto una volta" (1) secondo il quale dati e documenti devono essere forniti alla Pubblica Amministrazione una sola volta e riutilizzati quando necessario.

    Tra i requisiti ai quali i nuovi sistemi di acquisto e negoziazione dovranno soddisfare si richiamano:

    - Semplicità (miglioramento procedure -> efficienza)

    - Standardizzazione (omogeneità di regole scambio dati -> comprensione)

    - Interoperabilità (protocolli comuni -> indipendenza dalla tecnologia)

    - Trasparenza (processi definiti -> tracciabilità)

    - Concorrenza (disponibilità delle informazioni -> pari opportunità di partecipazione)

    ___________

    (1) "once only principle"



    4.1 Sistemi telematici coinvolti

    I sistemi telematici coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 sono individuabili secondo le seguenti categorie:

    - Sistemi telematici di acquisto e negoziazione;

    - Sistemi degli operatori economici;

    - Servizi, piattaforme e banche dati pubbliche individuate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

    - Registri pubblici nazionali;

    A questi si aggiungono i soggetti Aggregatori di dati che potranno essere coinvolti nel processo di acquisizione e negoziazione ai fini della piena automazione del processo.

    Per quanto attiene ai dati personali richiesti nei processi di scambio delle informazioni tra i soggetti sopra elencati, è necessario che le modalità di trattamento siano coerenti con quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.



    4.1.1 Sistemi telematici di acquisto e negoziazione di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Il D.Lgs. 18 aprile 2016 prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici di acquisto e di negoziazione nel rispetto delle disposizioni dettate dal medesimo Codice.



    4.1.2 Sistemi telematici degli operatori economici.

    Ai fini della piena automazione del processo i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione possono essere interconnessi con i sistemi telematici degli operatori economici.



    4.1.3 Servizi, piattaforme e banche dati pubbliche individuate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

    Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 individua i seguenti sistemi informativi pubblici direttamente coinvolti nel processo di acquisizione e negoziazione:

    a. Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici presso ANAC, di seguito indicata come BDNCP, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 29 (trasparenza), art. 36 (contratti sotto soglia), art . 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione);

    b. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti e dei soggetti aggregatori presso ANAC, di seguito indicata come AUSA, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 213);

    c. Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici presso ANAC , di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 78;

    d. Banca dati nazionale degli operatori economici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito indicata come BDOE, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 81 (dati e documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione);

    e. Sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 29 (trasparenza);

    f. Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del committente, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 29 (trasparenza), art. 36 (contratti sotto soglia);

    g. Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, di cui al D.Lgs. 50 art. 73 (pubblicazione nazionale);

    h. Servizio di pubblicazione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (TED) e relativi eSender, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 72 e allegato V (pubblicazione dei bandi e degli avvisi) https://simap.ted.europa.eu/;

    i. Servizio europeo certificati ed attestati eCertis, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 85 (Documento di gara europeo) http://ec.europa.eu/markt/ecertis/.



    4.1.4 Registri pubblici nazionali

    Ai fini della piena automazione del processo di acquisto e negoziazione i sistemi informativi individuati al paragrafo 4.1 possono essere interconnessi mediante cooperazione applicativa, anche in relazione al sopraggiungere di ulteriori adempimenti normativi, con i seguenti registri pubblici nazionali, di cui si riporta a scopo esemplificativo un elenco non esaustivo:

    a. Anagrafica Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) presso il Ministero dell'Interno;

    b. Registro delle imprese presso Unioncamere;

    c. Casellario giudiziale presso il Ministero della Giustizia;

    d. Anagrafe tributaria presso Agenzia delle entrate;

    e. Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, di seguito indicata come INI-PEC, di cui al D.Lgs. 82/2005 (art. 6bis);

    f. Banche dati relative agli Operatori Economici per appalti e concessioni svolti in Italia contenenti informazioni di interesse per il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

    g. Indice delle pubbliche amministrazioni, di seguito indicata come IPA, presso AgID;

    h. Sistema di interscambio, di seguito indicato come SDI, presso Agenzia delle entrate;

    i. Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, di seguito indicato come SIOPE, presso Ministero delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

    j. Piattaforma di certificazione del credito, di seguito indicata come PCC, presso Ministero delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

    k. Sistema di Contabilità Generale dello Stato, di seguito indicato come SICOGE, presso Ministero delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

    l. Servizi di verifica della regolarità contributiva, di seguito indicato come DURC, presso le Casse di previdenza e assistenza sociale incluse nell'elenco ISTAT delle Pubbliche amministrazioni.

    Qualora la normativa vigente non definisca le modalità di fruizione dei dati relativi alle banche dati di cui sopra, è consentito definire tali modalità nell'ambito di un accordo tra i soggetti interessati.



    4.1.5 Aggregatori di dati

    Ai fini della piena automazione del processo di acquisto e negoziazione i sistemi informativi individuati al presente paragrafo 4.1 possono essere interconnessi con servizi, piattaforme e banche dati che forniscano un servizio di aggregazione del dato.



    4.2 Fasi del processo

    Il processo di acquisto e negoziazione è composto dalle seguenti Fasi/Attività:

    [segue immagine]



    Figura 1 : fasi del processo di public procurement



    Per la fase di Pubblicazione l’attività è:

    - Pubblicazione del bando di gara e degli Avvisi

    Per la fase di Gara le attività sono:

    - Partecipazione ed Invio dell’Offerta

    - Costituzione della Commissione

    - Valutazione delle offerte

    --- documenti amministrativi

    --- documenti tecnici

    --- documenti economici

    - Comunicazioni di gara

    Per la fase di Stipula l’attività è:

    - Stipula Accordo quadro/Convenzioni/Contratto.

    Oltre alle fasi precedentemente descritte che dovranno essere adottate ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si include la fase di Esecuzione del contratto che, ove regolata dai sistemi telematici di acquisto e negoziazione, è composta dalle seguenti attività:

    Per la fase di Esecuzione del contratto, le attività sono:

    - Emissione Ordine

    - Emissione Documento di Trasporto, di seguito indicato come DDT.



    4.3 Modello di cooperazione

    I soggetti individuati al paragrafo 4.1 ai fini dell'implementazione delle fasi del processo di acquisto, negoziazione ed esecuzione di cui al paragrafo 4.2 sono tenuti all'applicazione delle presenti Regole tecniche. In figura 2 è riportata a titolo esemplificativo e non esaustivo una rappresentazione dello scenario di cooperazione.

    [segue immagine]



    Figura 2 - modello di cooperazione di riferimento (2)

    _______

    (2) Con SA si intende “Stazione appaltante”, con OE si intende “Operatore Economico”.



    5 Interconnessione dei sistemi coinvolti

    In questa sezione sono individuati i requisiti tecnici per la costituzione del dominio di scambio di dati tra gli attori che interagiscono nelle fasi acquisto, negoziazione ed esecuzione di cui al paragrafo 4.2.

    La cooperazione e la connessione tra i sistemi coinvolti nel processo di acquisizione e negoziazione è consentita, con adeguate garanzie di sicurezza in termini di riservatezza, integrità e mutua autenticazione delle parti cooperanti e in conformità ai principi indicati negli articoli 3, 43 e 46 del regolamento elDAS (3) e alle linee di evoluzione del Sistema Pubblico di Connettività , con le seguenti modalità:

    a. eDelivery del programma Connecting European Facility, di seguito indicato come CEF;

    b. cooperazione applicativa tra sistemi della Pubblica amministrazione ai sensi del CAD, D.Lgs. N. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni, di seguito indicata come SPCoop;

    c. accordi di servizio bilaterali che prevedono l'utilizzo di web service SOAP e REST, di seguito indicati come WS-SOAP e WS-REST).

    _______

    (3) Gli articoli menzionati del regolamento eIDAS stabiliscono cosa si intende per “servizio elettronico di recapito certificato” (definizione 36 all’articolo 3), gli “effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato” (art. 43) e gli “effetti giuridici dei documenti elettronici” (art. 46); tali principi vanno rispettate nella realizzazione di sistemi telematici di acquisto e negoziazione.



    5.1 Interconnessione e cooperazione tra i sistemi telematici di acquisto e negoziazione

    La cooperazione e la connessione tra i sistemi telematici di acquisto e negoziazione è consentita secondo la modalità eDelivery del programma CEF e in cooperazione applicativa SPCoop ai sensi del CAD.

    La modalità di cooperazione applicativa tra sistemi della Pubblica Amministrazione ai sensi del CAD mediante l'utilizzo di Porte di Dominio secondo l'accordo SICA (4), è consentita solo per i sistemi in esercizio che già adottano tale modalità. Tale modalità è consentita solo in forma transitoria fino alla completa migrazione dei servizi verso la modalità eDelivery del programma CEF o cooperazione applicativa SPCoop in coerenza con l'evoluzione del Sistema Pubblico di Connettività.

    _____________

    (4) http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/sistema-pubblico-connettivita/cooperazione-applicativa



    5.2 Interconnessione e cooperazione tra i sistemi telematici di acquisto e negoziazione e i sistemi telematici degli operatori economici

    La cooperazione e la connessione tra i sistemi telematici di acquisto e negoziazione e i sistemi telematici degli operatori economici è consentita secondo le modalità eDelivery del programma CEF e secondo accordi di servizio bilaterali che prevedono l'utilizzo di WS- SOAP e WS-REST.



    5.3 Interconnessione con le piattaforme pubbliche di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    I sistemi telematici di acquisto e negoziazione devono garantire, direttamente o indirettamente, l'interconnessione mediante cooperazione applicativa con le piattaforme pubbliche previste ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, già introdotte al paragrafo 4.1.3, ai fini degli adempimenti previsti dal medesimo Codice.

    La cooperazione e la connessione tra tutti i sistemi telematici coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione e le piattaforme pubbliche previste ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è consentita secondo le modalità eDelivery del programma CEF, secondo accordi di servizio bilaterali che prevedono l'utilizzo di WS-SOAP e WS-REST, o nel caso di interconnessione tra sistemi della Pubblica Amministrazioni, in cooperazione applicativa SPCoop ai sensi del CAD.

    L'utilizzo dell'interconnessione con la piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC consente l'interconnessione indiretta con il servizio di pubblicazione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e con il servizio europeo certificati ed attestati eCertis.



    5.4 Interconnessione tra i sistemi telematici di acquisto e negoziazione e i registri pubblici nazionali

    I sistemi telematici di acquisto e negoziazione possono garantire l'interconnessione mediante cooperazione applicativa con i servizi per la fruizione dei registri pubblici nazionali già introdotti al paragrafo 4.1.4.

    La cooperazione e la connessione tra tutti i sistemi telematici coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione e i registri pubblici nazionali è consentita secondo le modalità eDelivery del programma CEF, secondo le modalità di cooperazione applicativa SPCoop ai sensi del CAD e secondo accordi di servizio bilaterali che prevedono l'utilizzo di WS- SOAP e WS-REST.

    Qualora la normativa vigente non definisca le modalità di fruizione dei dati relativi alle banche dati di cui sopra, è consentito definire tali modalità nell'ambito di un accordo tra i soggetti interessati.



    5.5 Interconnessione con i sistemi dei soggetti aggregatori di dati

    La cooperazione e la connessione tra tutti i sistemi telematici coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione e i sistemi di soggetti aggregatori di dati è consentita secondo le modalità eDelivery del programma CEF e secondo accordi di servizio bilaterali che prevedono l'utilizzo di WS-SOAP e WS-REST.



    5.6 Modalità di interconnessione e cooperazione

    5.6.1 eDelivery nell'ambito del programma CEF

    Il componente (building block) eDelivery implementa uno dei servizi essenziali della Infrastruttura dei Servizi Digitali (DSI) prevista dalla Unione Europea e finanziata con il programma CEF.

    L'utilizzo del eDelivery building block (5) consente lo scambio di dati e documenti tra le Pubbliche Amministrazioni e tra queste e le imprese e i cittadini, in una modalità interoperabile, sicura, affidabile e fidata. Mediante l'adozione di un eDelivery building block, ogni partecipante alla comunicazione diviene un nodo di una rete che utilizza protocolli di trasporto standard e policy di sicurezza predefinite. Il modello alla base di questa architettura è un modello distribuito che consente la comunicazione diretta tra i partecipanti senza la necessità di definire modalità di interconnessione bilaterali.

    I sistemi telematici di acquisto e negoziazione gestiscono le attività della fase di esecuzione indicate al paragrafo 4.2, ovvero l'emissione di ordini e documenti di trasporto, adottando le specifiche definite dalla Associazione OpenPEPPOL nell'ambito dell'accordo BIS (Business Interoperability Specifications). Le specifiche tecniche, operative ed organizzative per l'utilizzo di tale modalità di interconnessione e cooperazione sono pubblicate sul sito http://www.peppol.eu/ .

    Nell'ottica di predisporre l'integrazione dei sistemi telematici di acquisto e di negoziazione nazionali con quelli degli altri Paesi membri dell'Unione Europea, i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione che implementano le attività delle fasi di acquisto e negoziazione, indicate al paragrafo 4.2, possono scambiarsi dati e documenti utilizzando gli Access Point definiti in ambito CEF, inclusi gli Access Point PEPPOL.

    Le procedure necessarie all'accreditamento presso gli Access Point sono definite sul sito ufficiale della Associazione OpenPEPPOL.

    ________________

    (5) In particolare, l' eDelivery Building Block recepisce i principi fondamentali del regolamento elDAS. In particolare, la definizione 36 all'articolo 3, 43 e 46 del regolamento elDAS vanno menzionati come principi chiave alla base dell'eDelivery Building Block, ovvero la realizzazione di un servizio elettronico di recapito certificato per i quali sono stabiliti effetti giuridici e l'implementazione di misure che garantiscano gli effetti giuridici di un documento elettronico. Gli elementi fondamentali del eDelivery building block sono:

    - Scambio di Messaggi (Access Point (AP)) - gli AP implementano un protocollo standard di scambio dei messaggi che assicuri lo scambio di dati in maniera sicura e affidabile;

    - Accordo di fiducia (Certificati Digitali) - la fiducia tra i partecipanti è stabilita tramite l'utilizzo di certificati digitali, ovvero tramite la realizzazione di modelli PKI o di mutuo scambio di certificati;

    - Localizzazione Dinamica dei Servizi (Service Metadata Locator (SML)) - SML è utilizzato per aggiungere/aggiornare/cancellare le informazioni relative ai partecipanti (al pari di un Domain Name System (DNS)) ed è un elemento distribuito ;

    - Capability Lookup (Service Metadata Publisher (SMP)) - SMP è un registro che tiene conto di quali siano i possibili messaggi che si possono scambiare i partecipanti ed è un elemento distribuito;

    - Integrazione dei Backend (Connector) - i connettori, intesi come web service di connessione, con gli AP facilitano la comunicazione tra essi e I Backend dei sistemi dei partecipanti.



    5.6.2 Cooperazione applicativa tra sistemi della Pubblica amministrazione ai sensi del CAD

    La cooperazione applicativa SPCoop ai sensi del CAD deve essere conforme a quanto definito all'art. 73 del D.Lgs.. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

    La cooperazione applicativa conforme a quanto definito dai "servizi di infrastruttura per l'interoperabilità, la cooperazione applicativa e l'accesso" e dalle "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di Connettività", attraverso collegamenti internet sicuri su protocollo HTTPS è consentita per i soggetti attestati su rete SPC secondo quanto previsto dalle suddette regole tecniche e hanno sottoscritto lo specifico accordo di servizio SICA. Tale modalità è consentita solo in forma transitoria fino alla completa migrazione dei servizi verso la modalità eDelivery del programma CEF o cooperazione applicativa SPCoop in coerenza con l'evoluzione del Sistema Pubblico di Connettività.



    5.6.3 Web services SOAP e REST

    I servizi erogati in cooperazione applicativa, con questa modalità, devono fare riferimento ai paradigmi dei Web Service SOAP o REST (6).

    Considerati i principi basilari dei Web Service SOAP e REST è prescritto l'utilizzo dei WS- SOAP per le integrazioni tra back-end e back-end relativi a partecipanti ad uno stesso ecosistema e l'utilizzo dei WS-REST per le integrazioni tra back-end e front-end relativi a partecipanti ad uno stesso ecosistema.

    Nel caso di utilizzo di architetture ROA (Resource Oriented Architecture), è suggerita la descrizione dei Web Service mediante WADL(7) (Web Application Description Language).

    L'interconnessione e la cooperazione dei sistemi mediante WS-SOAP e WS-REST su rete pubblica, ovvero internet, dovrà essere conforme ai seguenti requisiti minimi:

    - cooperazione applicativa WS-SOAP su rete internet, previa sottoscrizione di un accordo di servizio bilaterale tra il soggetto erogatore e il soggetto fruitore del servizio, con le seguenti caratteristiche:

    --- trasporto su protocollo HTTPS;

    --- messaggi W3C SOAP, con riferimento a MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) per il trasferimento di allegati;

    --- riservatezza, integrità, mutua autenticazione delle parti cooperanti garantiti tramite OASIS WS-Security;

    --- è consentito l'uso dei meccanismi di trasporto previsti dal W3C WS- Addressing;

    --- descrizione dell'interfaccia pubblica dei Web Service mediante WSDL (Web Services Description Language).

    - cooperazione applicativa WS-REST su rete internet, previa sottoscrizione di un accordo di servizio bilaterale tra i soggetti erogatore e fruitore del servizio, con le seguenti caratteristiche:

    --- trasporto su protocollo HTTPS;

    --- riservatezza, integrità, mutua autenticazione delle parti cooperanti operate in riferimento alle indicazioni del REST Security Cheat Sheet redatto da OWASP.

    Nel caso dell'applicazione delle architetture ROA, è raccomandata l'adozione di piattaforme di API management che consentono di adottare "politiche di sicurezza" che consistono nel definire criteri di accesso per le singole API e quindi per le singole risorse informative esposte, con un livello di dettaglio tale da permettere il controllo puntuale del livello di accesso consentito per ciascuna risorsa. In questa ottica, l'utilizzo degli API Gateway verso l'esterno come unico punto di accesso ai servizi consente di centralizzare le attività di integrazione e sicurezza e diventa l'unico punto di accesso alle API per tutti gli utilizzatori. Gli API Gateway hanno soluzioni tecnologiche che assicurano la robustezza e la sicurezza della soluzione.

    Nell'ambito della realizzazione dei servizi che utilizzano la tecnologia WS-SOAP, devono essere previste le misure di sicurezza WS-Security come da standard OASIS. I diversi profili previsti nello standard WS-Security devono essere modulati in relazione alle funzioni o ai dati che devono essere resi accessibili, e quindi alle reali esigenze di sicurezza considerando gli aspetti di riservatezza ed integrità del dato, con particolare riguardo al trattamento di dati personali, così come gli aspetti di non ripudiabilità e la mutua identificazione nello scambio di messaggi.

    [segue immagine]





    Figura 3 - Declinazione italiana dell'infrastruttura eDelivery utilizzando PEPPOL (8)

    _________

    (6) SOAP fornisce i seguenti vantaggi rispetto a REST: indipendenza dal linguaggio, piattaforma e trasporto; è orientato agli ambienti enterprise distribuiti; standardizzato; possibilità di utilizzare dei pattern consolidati per la scrittura di nuovi scenari applicativi; gestione integrata degli errori.

    REST gode, invece, dei seguenti vantaggi: l’interazione con i Web Service non richiede componenti dedicate; efficiente (SOAP usa XML per l’invio di messaggi strutturati, mentre REST può adottare formati differenti e anche con overhead inferiore); non richiede processi specifici per l’interpretazione dei messaggi scambiati, al contrario di SOAP.

    (7) La descrizione provvista dal WADL modella le risorse utilizzabili tramite i servizi e fornisce anche la relazione tra esse al pari del WSDL per i SOAP. In tal modo viene facilitato il riutilizzo e l’interoperabilità anche nel contesto di utilizzo delle architetture ROA su HTTPS.

    (8) In figura 3 sono utilizzati i seguenti acronimi

    - WS-PDD, per indicare l’utilizzo di Web Service esposti tramite Porte di Dominio;

    - WS-SOAP per indicare l’utilizzo di Web Service in modalità SOAP;

    - WS-REST per indicare l’utilizo diWeb Service in modalità REST.



    6 interscambio dei dati

    Al fine di favorire l'interoperabilità semantica tra le banche dati, i registri nazionali ed i sistemi coinvolti, che scambiano dati e documenti nell'ambito delle fasi di acquisto, negoziazione ed esecuzione di cui al paragrafo 4.2, saranno messi a disposizione schemi di dati centrati sui fabbisogni informativi ed indipendenti dal formato di rappresentazione dei dati stessi.

    Tali schemi derivano dalla diretta applicazione della normativa Europea, come nel caso del Documento Unico di Gara, di seguito indicato DGUE (9), ovvero dall'attività di standardizzazione in materia di e-procurement nell'ambito del Comitato di standardizzazione Europeo con particolare riferimento al CEN BII (10) e al CEN TC 440 (11). Sulla base dell'analisi dei requisiti informativi contenuti nella normativa nazionale e regionale i suddetti schemi potranno essere estesi nelle modalità definite dall'organismo emittente.

    Saranno resi disponibili schemi dati specifici per i processi non definiti in ambito europeo perché strettamente connessi all'architettura del sistema di e-procurement nazionale, come per alcuni processi legati allo scambio di dati e documenti con i sistemi e le banche dati di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

    Un ulteriore ausilio al raccordo tra i dati utilizzati nei processi di acquisto e quelli utilizzati negli altri procedimenti amministrativi può venire dall'utilizzo dei Core Vocabularies promossi dalla Commissione Europea per la descrizione dei concetti comuni a più settori, come ad esempio Core Person Vocabulary, Core Public Organization Vocabulary, Core Criterion Core Evidence Vocabulary per la descrizione dei dati relativi ai criteri di selezione e Core Public Service Vocabulary per la descrizione dei servizi offerti.

    ________

    (9) Documento Unico di Gara (DGUE) anche indicato come European Single Procurement Document (ESPD) http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/espd/

    (10) CEN BII Workshop on Business Interoperability Interfaces for public procurement in Europe http://www.cenbii.eu/

    (11) CEN TC 440 Technical Committee on electronic public procurement https://www.cen.eu/



    6.1 Dati di processo e loro raggruppamento

    La tabella di seguito riportata schematizza lo scambio di dati nelle fasi e nelle attività esposte nella sezione 4, individuando l'erogatore dell'informazione, il fruitore della stessa e le relative banche dati attualmente previste. Il soggetto indicato nella colonna "Fruitore" è da intendersi quale destinatario finale dell'informazione.

    [segue tabella formato grafico]







    Facendo riferimento alle fasi sono stati individuati i seguenti Gruppi/Famiglie di dati:

    Per il gruppo Stazione Appaltante/Centrale di Committenza:

    - Dati Enti Pubblici

    - Dati Soggetti (RUP e PO)

    - Dati Componenti della Commissione di gara

    Per il gruppo Operatore economico:

    - Dati Operatori Economici o Dati Partecipanti alla gara o Dati Soggetti Legali Rappresentanti

    Per il gruppo Appalto:

    - Dati di Gara o Dati di Lotto o Comunicazioni

    - Requisiti di partecipazione e DGUE o Dati economici

    Per il gruppo Accordo quadro/Convenzioni/Contratto:

    - Dati di Accordo quadro/Convenzioni/Contratto

    Per il gruppo Ordine e DDT:

    - Dati di Ordine; o Dati di DDT.

    Il dettaglio dei dati oggetto di interoperabilità, che compongono rispettivamente ciascuna famiglia, è il seguente:

    [segue tabella formato grafico]













    6.2 Uso dei profili PEPPOL, CEN BII, CEN/TC 440

    Le attività delle fasi di acquisto, negoziazione ed esecuzione di cui al paragrafo 4.2 sono state oggetto di normazione in ambito CEN BII e successivamente del CEN TC 440 con l'obiettivo di armonizzare l'e-procurement della Pubblica Amministrazione in Europa. Gli accordi (12) e gli standard emessi concorrono a definire un framework per l'interoperabilità delle transazioni elettroniche mediante un insieme di specifiche tecniche, identificate come "Profili".

    I Profili CEN BII sono "accordi" sul contenuto dei messaggi e sui processi (business process) e descrivono principalmente gli elementi informativi che costituiscono le componenti comuni e indispensabili nei processi di e-procurement in Europa. L'utilizzo dei profili consente la semplificazione degli accordi nelle parti che, per necessità di cooperazione, devono scambiare i dati, dal momento che rappresentano una base estendibile con un basso livello di dettaglio.

    Le fasi e i processi che avvengono nell'e-procurement della Pubblica Amministrazione Italiana, sono compatibili con i profili CEN BII, purché tutti i dati elencati nel paragrafo 6.1 vengono inclusi nello scambio di informazione.

    PEPPOL è una implementazione del CEN BII. Come prescritto al paragrafo 5.6.1 i sistemi di acquisto e negoziazione devono utilizzare i profili PEPPOL estesi per l'Italia, di seguito anche detti "nazionali", che garantiscono la compatibilità con i requisiti nazionali e che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AgID.

    Per i processi per i quali non è disponibile un profilo PEPPOL nazionale, i sistemi di acquisto e negoziazione possono adottare i profili PEPPOL riconosciuti a livello europeo eventualmente estendendoli secondo la metodologia prevista dal CEN BII (13).

    Per i processi per i quali non è disponibile un profilo PEPPOL né nazionale né europeo, i sistemi di acquisto e negoziazione possono definire un'implementazione dei profili CEN BII eventualmente estendendoli secondo la metodologia prevista nel CEN BII ed effettuandone l'implementazione con lo standard OASIS Universal Business Language Versione 2.1 (OASIS UBL 2.1).

    Nel caso residuo che per un processo non sia disponibile un profilo CEN BII i sistemi di acquisto e negoziazione possono definire un profilo "originale" purché conforme alla metodologia CEN BII, effettuandone l'implementazione con lo standard OASIS Universal Business Language Versione 2.1 (OASIS UBL 2.1).

    Considerato che il Comitato Tecnico CEN/TC 440 "on electronic public procurement" ha intrapreso il percorso per l'emanazione delle regole tecniche corrispondenti ai profili del CEN BII, gli standard emanati del CEN/TC 440 sostituiscono gli omologhi profili del CEN BII.

    Adeguata documentazione circa la mappatura dei processi con i relativi profili PEPPOL, CEN BII e CEN/TC 440 oltre al calendario con le date di pubblicazione dei relativi schemi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'AgID.

    Per i processi che non sono riconducibili ai profili CEN come quelli inerenti allo scambio di dati e documenti con i sistemi di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 presso ANAC e MIT , si rinvia alle specifiche dei servizi erogati da questi ultimi e che sono pubblicati e sul sito istituzionale dell'AgID e sui relativi portali istituzionali.

    __________

    (12) Il prodotti del CEN BII sono CWA CEN Workshop Agreement, ovvero accordi tra i partecipanti al workshop che non hanno forza di norma tecnica. Il CEN TC 440 ha intrapreso il percorso per la standardizzazione dei CWA pubblicati dal CEN BII.

    (13) Si veda il documento CWA 17025-101:2016, “Business Interoperability Interfaces for Public Procurement in Europe - Architecture - Part 101: Conformance and Customization Methodology guideline”.



    6.3 Tracciato dei dati

    Le regole di interoperabilità sintattica da adottare per lo scambio dei dati di cui al paragrafo 6.1, sono fornite tramite la pubblicazione di tracciati XML (obbligatorio), corredati di schema XSD, e JSON (facoltativo) sul sito istituzionale dell'AgID.



    7 Indirizzo e monitoraggio

    Le funzioni di indirizzo e monitoraggio delle modalità di interoperabilità e cooperazione descritte nelle presenti regole tecniche sono svolte da una specifica struttura deputata a questo ruolo in coordinamento con l'Authority PEPPOL secondo quanto sarà prescritto nel Piano nazionale dell'e-procurement di cui all' art. 212 del D.Lgs. 50/2016.

    Le specifiche tecniche, relative ai profili da utilizzare per l'interoperabilità dei dati e documenti relativi ai processi di e-procurement che sono scambiati in formato elettronico, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'AgID.



    APPENDICE - requisiti minimi dei sistemi telematici di acquisto e negoziazione

    Nelle more della definizione delle modalità di digitalizzazione di tutti i contratti pubblici, di cui al art. 44 del D.Lgs. 50/2016, sono di seguito individuati i requisiti minimi dei sistemi telematici di acquisto e negoziazione.



    A. Requisiti generali

    I sistemi telematici di acquisto e negoziazione devono garantire il colloquio tra di essi e con i sistemi e le piattaforme coinvolte nelle fasi del processo consentendo l'interoperabilità e lo scambio di dati, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e dalle presenti regole tecniche aggiuntive.

    Le informazioni ed i documenti, compresi quelle ricavabili dai pubblici registri, scambiati nel corso del processo di acquisto tra le amministrazioni e gli altri soggetti coinvolti, sono da ritenersi ufficiali e quindi lo scambio deve avvenire in maniera:

    - firmata e certificata: sia il mittente che il destinatario devono essere stati identificati ed autenticati attraverso meccanismi prestabiliti

    - cifrata: deve essere assicurata la riservatezza dei messaggi scambiati

    - tracciata in log: gli scambi vengono registrati ed archiviati in maniera da poter assicurare lo svolgimento di audit trails,

    Sulla base di tali requisiti, le piattaforme elettroniche di acquisto e negoziazione devono assicurare:

    a. l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per l'identificazione degli utenti della piattaforma;

    b. l'utilizzo del Sistema di Pagamento verso la Pubblica Amministrazione PagoPA per l'esecuzione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione previsti dalle procedure di acquisto e negoziazione;

    c. l'utilizzo dei servizi elettronici fiduciari conformi al regolamento eIDAS;

    d. l'utilizzo della posta elettronica certificata di cui al CAD (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni);

    e. l'interoperabilità con i sistemi di protocollo della Pubblica amministrazione (DPCM 3 dicembre 2013 sui sistemi di protocollo);

    f. la conservazione digitale dei log delle transazioni elettroniche effettuate dalle parti in conformità alla normativa vigente (DM 3 dicembre 2013 sui sistemi di conservazione);

    g. il rispetto delle regole tecniche sul documento informatico (DPCM 13 novembre 2014 sulla formazione del documento informatico);

    h. l'integrità e la riservatezza delle comunicazioni tra le piattaforme elettroniche di acquisto e negoziazione e tra queste e gli altri sistemi e piattaforme della pubblica amministrazione;

    i. Il rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    Vanno inoltre tenuti in considerazione, secondo quanto indicato nel framework europeo di interoperabilità (EIF):

    a. il rispetto della normativa in materia di accessibilità;

    b. l'utilizzo degli standard indicati dalla Commissione Europea.

    Inoltre, al fine di garantire che lo sviluppo dei sistemi sia continuo in linea con le evoluzioni tecnologiche e normative e che parallelamente venga garantita, monitorata a testate la disponibilità dei servizi esposti, in accordo con le specifiche, è raccomandato l'utilizzo di strumenti e pratiche di Continuous Integration, Continuous Delivery e Test Automation.



    B. Requisiti di sicurezza

    Attuazione e gestione della sicurezza

    I soggetti gestori delle piattaforme telematiche di acquisto e negoziazione, pubblici o privati prestatori di servizio, devono implementare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni basato, per tutti i processi che il sistema telematico gestisce, sulla versione corrente della norma ISO/IEC 27001. L'elenco di seguito riportato è da intendersi come documentazione minima che deve essere predisposta ed aggiornata:

    a. valutazione del rischio relativa alla sicurezza delle informazioni che identifica il campo di applicazione del sistema telematico di acquisto e negoziazione, individuando le conseguenze sulle attività nel caso di violazione della sicurezza delle informazioni;

    b. individuazione delle minacce e vulnerabilità del sistema telematico di acquisto e negoziazione, l'analisi dei rischi comprensiva delle contromisure per evitare tali minacce, e le misure correttive da adottare in caso di occorrenza della minaccia, un elenco gerarchico dei miglioramenti da apportare;

    c. individuazione dei rischi residui.

    Per tutti i processi che il sistema telematico gestisce devono essere previsti specifici audit interni di sicurezza del sistema, basati sulla norma ISO/IEC 27001.



    Gestione dei profili di accesso utenti e privilegi

    I sistemi telematici di acquisto e negoziazione devono prevedere differenti profili di utenza con adeguati privilegi, tra cui almeno i seguenti:

    a. amministratore della sicurezza;

    b. amministratore di sistema;

    c. operatore di sistema (utente);

    d. auditor di sistema.

    Tali sistemi devono essere in grado di associare e assegnare i profili definiti nel presente paragrafo agli utenti che vi devono accedere, con i seguenti vincoli:

    1. un utente con il profilo di "amministratore della sicurezza" non può assumere i privilegi del profilo di "auditor di sistema";

    2. un utente con il profilo "amministratore di sistema" non può assumere i privilegi del profilo "amministratore della sicurezza" o di "auditor di sistema".



    Autenticazione per l'utilizzo dei servizi

    I sistemi telematici di acquisto e negoziazione devono prevedere l'accesso a tutte le tipologie di servizio in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (CAD), ovvero tramite:

    a. carta d'identità elettronica;

    b. carta nazionale dei servizi

    c. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

    In ogni caso, le diverse modalità di autenticazione sopra elencate devono essere modulate in relazione alle funzioni o ai dati che devono essere resi accessibili.

    Se i soggetti cooperano all'interno del contesto SPC, l'autenticazione è effettuata attraverso il meccanismo previsto della gestione federata delle identità digitali.



    La continuità operativa

    La continuità operativa dei sistemi telematici di acquisto e negoziazione deve essere garantita nel rispetto del D.Lgs.. 82/2005 (CAD) e basata sulla norma ISO/IEC 27031.



    Sicurezza delle applicazioni

    Le applicazioni, incluse le applicazioni per dispositivi mobili e le applicazioni web, sviluppate per l'implementazione delle fasi e dei processi richiamati nella sezione 4 devono rispettare principi e regole di sicurezza stabilite e documentate dall'organizzazione per le attività di analisi, progettazione, sviluppo e codifica, anche in occasione di cambiamenti. Tali principi e regole si basano sulla norma ISO/IEC 27034 e sui documenti di OWASP (in particolare per quanto riguarda le applicazioni per dispositivi mobili, i controlli proattivi e i test). In particolare, le applicazioni web relative ai sistemi telematici per l'acquisto e negoziazione devono essere adeguatamente protette contro le vulnerabilità e gli attacchi, impedendo:

    a. Code injection, tramite le domande di SQL (Structured Query Language), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o Xpath (XML Path Language), comandi del sistema operativo (OS) e gli argomenti di program change;

    b. XSS (Cross-site scripting)

    Inoltre i sistemi devono avere un'autenticazione forte e gestione delle sessioni, garantendo almeno che:

    c. le credenziali siano sempre protette e conservate utilizzando sia tecniche di controllo dell'integrità dei dati (hashing) sia la crittografia dei dati;

    d. le credenziali non possano essere individuate o modificate da soggetti diversi dal titolare attraverso le funzioni di gestione account, in particolare attraverso la creazione di un account, la modifica della password, il recupero della password o di identificativi di sessione fragili;

    e. identificativi di sessione ed i dati di sessione non siano esposti nel Uniform resource Locator (URL);

    f. gli identificativi di sessione non siano vulnerabili ad attacchi di sessione;

    g. gli identificativi di sessione abbiano un limite di tempo di funzionamento, assicurando il rilascio della sessione dell'utente sul sistema;

    h. le password, gli identificativi di accesso e altre credenziali vengano inviate solo tramite TLS (Transport layer Security), che dovrà essere usato nell'ultima versione disponibile;

    Inoltre:

    i. tutti gli elementi software devono poter essere aggiornabili, nella misura necessaria a limitare eventuali vulnerabilità, tra cui Sistemi Operativi, server web e il server di applicazioni, il sistema di gestione di database (DBMS), le applicazioni e tutte le librerie di codice;

    j. I servizi e processi non necessari al funzionamento di OS, server web e Application server, devono essere disattivati, rimossi o non installati;

    k. Le password degli account di default devono esser modificate o disabilitate;



    Modello di qualità dei dati

    Ai fini di garantire la qualità dei dati oggetto di interscambio è necessario, per le modalità di creazione e aggiornamento, porre attenzione alle indicazioni di cui allo standard

    ISO/IEC 25012:2008, divenuto norma italiana nel 2014 con la sigla UNI ISO/IEC 25012 "Modello di qualità dei dati" (14) e di cui allo standard ISO/IEC 25024:2015 "Measurement of data quality". In particolare partendo dalle 15 caratteristiche di qualità dell'ISO/IEC 25012, si garantisca il rispetto della accuratezza, coerenza, completezza, attualità dei dati, come definito nella Determinazione Commissariale n. 68/2013 dell'AgID per le banche dati di interesse nazionale.

    Lo standard ISO/IEC 25024 estende l'ISO/IEC 25012 al campo della misurazione della qualità dei dati, definendo 63 misure applicabili alle caratteristiche di qualità dei dati. Lo standard contiene un insieme base di misure per ogni caratteristica, specificando le entità su cui si applicano le misure durante il ciclo di vita dei dati, e riportando funzioni di calcolo.

    __________

    (14) Il primo standard – ISO 25012 - definisce un modello concettuale di quindici caratteristiche del dato:

    - accuratezza: il dato risponde alla realtà;

    - attualità: il dato è aggiornato;

    - coerenza: il dato non è in contraddizione con altri dati;

    - completezza: il dato è completo in tutti i suoi attributi;

    - credibilità: il dato è credibile e validato.

    - accessibilità: il dato è accessibile da utenti autorizzati, anche disabili;

    - comprensibilità: il significato del dato (e del metadato) è chiaro e immediato;

    - conformità: il dato rispetta norme giuridiche e regolamentazioni, anche locali;

    - efficienza: il dato è gestito con risorse accettabili;

    - precisione: il dato possiede il livello di rappresentazione e di misura necessario;

    - riservatezza: il dato va preservato e può essere utilizzato solo da utenti autorizzati;

    - tracciabilità: gli accessi al dato sono registrati.

    - disponibilità: il dato è disponibile e interrogabile;

    - portabilità: il dato è gestibile e migrabile in diversi ambienti operativi;

    - ripristinabilità: il dato è salvato in ambienti sicuri ed è recuperabile.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 73 comma 4 - MINISTERO INFRASTRUTTURE (Decreto 2 dicembre 2016) PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI

    «Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. N. 50 del 2016.»

    (G.U. n. 20 del 25-01-2017)

    [in vigore dal 1-01-2017]



    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»;

    Visto, in particolare, l'art. 73 del predetto decreto legislativo, che disciplina la pubblicazione a livello nazionale degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127;

    Visto il comma 4 del medesimo art. 73 che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, siano definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;

    Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo, che prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni sono pubblicati e aggiornati, oltre che sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011, recante «Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci», adottato ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

    Considerato che il predetto decreto di cui all'art. 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici debba individuare la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;

    Ritenuto, pertanto, di dover definire gli indirizzi e le modalità applicative di cui sopra, in coerenza con la disciplina recata in materia dal codice;

    Vista la nota 17857 del 1° dicembre 2016 con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha espresso il proprio avviso, concordando sui contenuti del provvedimento;

    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

    Decreta:



    Art. 1. Oggetto e definizioni



    1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il decreto individua, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

    2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    b) avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice;

    c) piattaforma ANAC: la piattaforma di cui all'art. 73, comma 4, del codice.



    Art. 2. Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC

    1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e bandi di gara con le modalità di cui agli articoli 72 e 73 del codice. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorità e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

    2. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente, non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica.

    3. Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza.

    4. Ai sensi dell'art. 29 del codice, gli stessi sono altresì pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

    5. L'ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d'importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.

    6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.



    Art. 3. Pubblicazione sui quotidiani

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:

    a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

    b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

    2. Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice.



    Art. 4. Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione

    1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:

    a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98 del codice e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

    b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto;

    c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.



    Art. 5. Effetti giuridici e spese di pubblicazione

    1. Gli effetti giuridici che il presente decreto o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente decreto.

    2. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

    3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'ANAC e la Conferenza unificata sono definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9 del codice.



    Art. 6. Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 77 comma 10 - MINISTERO INFRASTRUTTURE (Decreto 12 febbraio 2018) TARIFFA E COMPENSO ALBO COMMISSARI

    «Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi.»

    (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018)

    [in vigore dal 01/05/2018]



    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    di concerto con

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici», di seguito codice;

    Visto l'art. 77, comma 8, del codice, che stabilisce che il presidente è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;

    Visto l'art. 77, comma 10, del codice, che prevede che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari», e che: «I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.»;

    Considerata la necessità di stabilire i compensi minimi e massimi spettanti a ciascun commissario in ragione dell'impegno svolto, dell'importo di gara e del ruolo affidato al presidente;

    Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato art. 77, comma 10, del codice, reso con nota prot. N. 0123216 del 2 novembre 2017;

    Decreta:



    Art. 1. Tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

    1. La tariffa di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del codice è stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha cadenza annuale con eventuale possibilità di rideterminazione del relativo importo a partire dal terzo anno, sulla base dell'effettivo numero di iscritti, dei sorteggi effettuati e dei costi indiretti effettivamente sostenuti.

    2. La tariffa di cui al comma 1 non è dovuta dai dipendenti pubblici qualora gli stessi richiedono di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza, fermo restando l'obbligo di corrispondere la stessa nei casi in cui gli stessi richiedono di svolgere tale funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza.

    3. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con proprio atto, le modalità di versamento della tariffa di cui al presente articolo.



    Art. 2. Compenso per i commissari delle commissioni giudicatrici

    1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso.

    3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice, è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari; di conseguenza il limite minimo e massimo di cui all'Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di presidente è aumentato del cinque per cento.

    4. Dal calcolo dei compensi di cui all'Allegato A restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante.



    Art. 3. Graduazione dei compensi all'interno dei limiti previsti

    1. Le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui all'Allegato A, a stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    a) il grado di complessità dell'affidamento;

    b) il numero dei lotti;

    c) il numero atteso dei partecipanti;

    d) il criterio di attribuzione di punteggi;

    e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.



    Art. 4. Entrata in vigore

    1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell'Albo di cui all'art. 78 del codice da parte dell'ANAC.

    2. Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



    Roma, 12 febbraio 2018

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Delrio

    Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan



    Allegato A

    APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI

    Importo a base di gara Compenso lordo minimo * Compenso lordo massimo *

    inferiore o pari a 20.000.000 € 3.000 € 8.000 €

    superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 € 6.000 € 15.000 €

    superiore a 100.000.000 € 12.000 € 30.000 €

    APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE

    Importo a base di gara Compenso lordo minimo * Compenso lordo massimo *

    inferiore o pari a 1.000.000 € 3.000 € 8.000 €

    superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 € 6.000 € 15.000 €

    superiore a 5.000.000 € 12.000 € 30.000 €

    APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

    Importo a base di gara Compenso lordo minimo * Compenso lordo massimo *

    inferiore o pari a 200.000 € 3.000 € 8.000 €

    superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 € 6.000 6.000 € 15.000 €

    superiore a 1.000.000 € 12.000 € 30.000 €

    * I compensi indicati comprendono tasse e contributi; restano invece esclusi dal calcolo dei compensi i rimborsi spese.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 78 comma 1 e 1-bis - ANAC LINEE GUIDA N.5 (Determinazione 10 gennaio 2018 n. 4) ISCRIZIONE ALBO COMMISSARI

    «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.»

    (GU Serie Generale n.28 del 03-02-2018)

    [in giore dal 18-2-2018]



    Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016

    Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018



    In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), con le presenti linee guida vengono definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Con successivo Regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo.

    Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice.



    Premessa

    1. Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all'albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.

    2. L'Albo è composto da:

    a) una sezione ordinaria contenente l'elenco degli esperti che possono essere selezionati dall'Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3;

    b) una sezione speciale, prevista dall'art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

    3. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

    4. Nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, in considerazione della specificità dei profili, la stazione appaltante, quando ritiene che ricorrano le ragioni di cui all'art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, invia entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta dell'elenco di candidati, una richiesta motivata all'Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante. Nella richiesta, la stazione appaltante deve indicare i motivi per cui ritiene che non si possa far ricorso a esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell'Albo. L'Autorità, può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l'Autorità non concordi su tutti o parte dei profili proposti procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta.

    5. L'elenco degli esperti iscritti all'Albo è pubblicato sul sito dell'Autorità. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l'Albo.



    1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici

    1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. La stazione appaltante deve indicare:

    1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5;

    2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere iscritti nelle sottosezioni che individuano le professionalità possedute. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione

    dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

    1) contratti misti di appalto;

    2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;

    3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.

    3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. Con l'eccezione degli affidamenti di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo di cui all'art. 77, c. 3, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, può essere effettuata solo quando nell'Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all'art. 77, comma 7 del Codice dei contratti pubblici) e della rotazione delle nomine (di cui all'art. 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all'albo, nei limiti delle disponibilità in organico.

    4) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni, l'art. 77 stabilisce che:

    a) l'Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante;

    b) la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;

    c) i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.

    Ferma restando la libertà della stazione appaltante di scegliere il momento d'invio della richiesta all'Autorità della lista di candidati, purché successiva al momento di presentazione delle offerte, è opportuno che questa avvenga in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte tecniche, almeno 15 giorni prima. Contestualmente all'invio della richiesta, la stazione appaltante rende nota la data e le modalità del sorteggio. Procedure analoghe devono essere seguite dalla stazione appaltante per la nomina dei componenti interni;

    5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. Il Codice dei contratti pubblici prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non

    possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;

    6) criteri per la scelta del Presidente. Tra i criteri possono essere previsti quello della competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio;

    7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la commissione e i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni;

    8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

    1.2 L'Autorità con ulteriori Linee Guida disciplina:

    a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;

    b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo;

    c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati;

    d) le comunicazioni che devono intercorrere tra l'Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;

    e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo.

    1.3 Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l'elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti. A tal fine esse dovranno indicare sul profilo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all'esercizio di altre funzioni, in cui svolgerà il sorteggio.

    1.4 Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui riceve l'elenco dei candidati, comunica a questi ultimi l'oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l'accettazione dell'incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, nonché, nel caso dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, attivare le procedure per la richiesta dell'autorizzazione di cui al punto 3.7. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell'autorizzazione, il candidato ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

    1.5 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per la procedura di nomina. La stazione appaltante dà comunicazione all'Autorità dell'avvenuta pubblicazione entro 3 giorni dalla stessa.

    1.6 Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti assicurano gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.

    1.7 Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

    1.8 In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti proposti dall'Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richiede all'Autorità un'integrazione alla lista dei candidati.



    2. Comprovata esperienza e professionalità

    Sezione ordinaria

    2.1 La sezione ordinaria dell'Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall'Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations - Isco08, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. L'elenco delle sottosezioni è contenuto nell'Allegato. L'Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell'Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:

    a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

    b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

    c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;

    d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

    2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

    a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;

    b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

    c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

    d) regolarità degli obblighi previdenziali;

    e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

    f) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

    2.4 I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

    a) eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;

    b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

    c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

    d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

    e) regolarità degli obblighi previdenziali;

    f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

    g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

    2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

    a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;

    b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;

    c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;

    d) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L'assenza di un'idonea copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all'esterno della propria amministrazione;

    e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

    2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4 o 2.5. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

    a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;

    b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;

    c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

    d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

    2.7 Il personale in quiescenza può essere iscritto all'Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 o 2.6, secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.

    2.8 In caso di passaggio tra le categorie di cui al punto 2.2, l'esperto per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti può cumulare i requisiti posseduti.

    2.9 Sono considerati di particolare complessità, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:

    a) procedure di project financing;

    b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;

    c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;

    d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)

    e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;

    f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;

    g) forniture di dispositivi medici.

    Sezione speciale

    2.10 Possono iscriversi nella Sezione speciale dell'Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, nonché gli esperti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni.

    2.11 Possono essere, altresì, iscritti alla Sezione speciale i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i primari ospedalieri e le posizioni assimilate.

    2.12 Per essere iscritti alla Sezione speciale i soggetti di cui ai punti 2.10 e 2.11 devono essere in possesso dei medesimi requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

    2.13 La Sezione speciale si articola nelle medesime sottosezioni di cui al punto 2.1.



    3. Requisiti di moralità e compatibilità

    Condizioni di iscrizione

    3.1 Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure

    come segretario o custode della documentazione di gara:

    a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

    b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

    c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,

    primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

    d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

    e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

    f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

    g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

    3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

    La riabilitazione

    3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

    3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

    La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione

    3.6 Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti

    pubblici e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:

    a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;

    b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

    c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.

    3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative previste dall'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.



    4. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo

    L'iscrizione all'Albo

    4.1 I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all'Albo, secondo le modalità e i tempi previsti dall'Autorità nel proprio regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avviene compilando formulari predisposti dall'Autorità.

    4.2 I candidati fanno domanda di iscrizione accedendo direttamente al sito dell'ANAC, all'indirizzo comunicato con successivo atto, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi e caricando la documentazione richiesta, inclusa copia di un documento di riconoscimento. Alla domanda deve essere allegato un indirizzo PEC per le successive comunicazioni.

    4.3 I candidati possono, in alternativa alla documentazione a comprova dei requisiti di esperienza e professionalità, presentare al momento della registrazione una certificazione del proprio stato rilasciata, su domanda, dall'ordine, collegio, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti di cui al punto 2. Tale certificazione rileva ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

    4.4 L'iscrizione all'Albo sarà possibile nelle date indicate dall'Autorità, con apposita comunicazione. A cadenze prestabilite sarà possibile procedere con nuove iscrizioni.

    4.5 Fino alla piena interazione dell'Albo con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, la verifica dei requisiti dei commissari estratti è effettuata con le modalità di cui all'art. 216, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Successivamente alla piena interazione le stazioni appaltanti verificano i requisiti di cui all'art. 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, mentre l'Autorità verifica gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 3.1.

    L'aggiornamento dell'Albo

    4.6 L'Autorità procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l'iscrizione, anche avvalendosi dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

    4.7 Periodicamente sono inviate richieste agli esperti presenti nell'elenco per verificare il permanere dei requisiti d'iscrizione. Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30 giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un modello predisposto dall'Autorità, del permanere dei requisiti.

    4.8 Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un'immediata segnalazione al fine dell'aggiornamento dell'Albo. Ciò per permettere al sistema di funzionare; si ricorda, ad esempio, che le comunicazioni con gli esperti avvengono esclusivamente via PEC.

    4.9 La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo 3, incidendo su un elemento fondamentale per svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità da parte del soggetto interessato e/o della stazione appaltante in sede di verifica del permanere dei requisiti del commissario. Le stazioni appaltanti devono comunicare, ai sensi degli artt. 216, comma 12 e 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati; le stazioni appaltanti segnalano, altresì, i casi in cui i commissari di gara, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno concorso all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.

    4.10 Determinano, altresì, il venir meno dei requisiti di moralità comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara, segnalate all'Autorità dalla stazione appaltante, nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell'attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

    4.11 A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall'Autorità che incidono sulla moralità dell'esperto, l'Autorità può procedere alla cancellazione dello stesso dall'Albo. A tal fine provvede all'invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Albo è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara.

    4.12L'esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l'impossibilità di iscrizione all'Albo), richiedere all'Autorità di rivedere i motivi di esclusione dall'Albo.

    Sanzioni

    4.13 La mancata dichiarazione dell'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, di cui ai punti 3.6 e 3.7, determina l'impossibilità di procedere alla nomina dell'esperto nella commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante. La reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la cancellazione dell'esperto dall'Albo da parte dell'Autorità. Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all'Albo.

    4.14 Al fine di tutelare la serietà dell'iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall'Albo quell'esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall'incompatibilità. Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può ripresentare una nuova domanda di iscrizione all'Albo.

    4.15 Il rifiuto o l'omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nelle presenti linee guida, nel regolamento di attuazione delle stesse o a seguito di specifiche richieste da parte dell'ANAC di informazioni comporta, le conseguenze di cui all'art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.

    4.16 Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità ai fini dell'iscrizione all'Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, di cui al punto 3.6, oltre alla sanzione di cui all'art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, nei casi di particolare gravità possono essere cancellati dall'Albo.



    5. Periodo transitorio

    5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno emanato entro tre mesi dalla pubblicazione del DM di cui al comma 10 dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici.

    5.2 Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.



    Approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 10 gennaio 2018 con Deliberazione n. 4

    Il Presidente Raffaele Cantone

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 gennaio 2018

    Il Segretario, Maria Esposito



    Allegato

    Elenco sottosezioni dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici

    A. Professioni tecniche [1]

    - Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)

    - Paesaggista (1, 7)

    - Architetto iunior (1, 2, 3, 4)

    - Conservatore (1)

    - Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8)

    - Ingegnere civile e ambientale iunior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

    - Ingegnere industriale (3*)

    - Ingegnere industriale iunior (3)

    - Ingegnere dell'informazione (3, 6*)

    - Ingegnere dell'informazione iunior (3, 6)

    - Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

    - Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)

    - Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

    - Agronomo e Forestale iunior (1, 3, 4, 5, 7, 8)

    - Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)

    - Chimico e chimico iunior (1, 3, 8)

    - Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

    - Geologo iunior (1, 2, 3, 4, 5, 8)

    - Perito Industriale (3, 5)

    - Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6)

    - Chimico (5)

    - Pianificatore territoriale e Urbanista (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)

    - Pianificatore iunior (8)

    - Tecnologo alimentare (3, 5, 7)

    - Agrotecnico e Agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8)

    Restauratore di Beni Culturali

    B. Settore sanitario

    Farmacista

    Medico chirurgo - specializzazioni:

    - chirurgia generale, plastica e toracica;

    - neurochirurgia, neurologia e neurofisiologia;

    - medicina interna;

    - urologia e nefrologia;

    - ortopedia;

    - ginecologia-ostetricia;

    - pediatria;

    - tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;

    - anatomia patologica;

    - neuropsichiatria, psichiatria e psichiatria infantile;

    - radioterapia;

    - anestesia e rianimazione;

    - oftalmologia/oculistica;

    - otorinolaringoiatria;

    - cardiologia, cardio-angio/chirurgia;

    - chirurgia dell'apparato digerente e gastroenterologia;

    - reumatologia;

    - radiodiagnostica, radiologia e medicina nucleare;

    - clinica biologica, biochimica e farmacologia;

    - microbiologia batteriologica;

    - medicina del lavoro;

    - dermatologia;

    - geriatria;

    - allergologia, immunologia e malattie infettive;

    - ematologia generale e biologica;

    - endocrinologia;

    - fisioterapia;

    - dermatologia e veneralogia;

    - infermieri.

    Tecnico di radiologia

    Odontoiatria

    Veterinario

    Psicologo

    Ingegnere biomedico e clinico

    Assistenti Sociali

    C. Altri servizi e forniture

    Fisici e astronomi Chimici Matematici Statistici

    Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate

    Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione

    Specialisti in pubblica sicurezza

    Specialisti in pubblico soccorso e difesa civile

    Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro

    Specialisti in contabilità

    Fiscalisti e tributaristi

    Specialisti in attività finanziarie

    Analisti di mercato

    Avvocato

    Esperti legali in enti pubblici

    Notai

    Specialisti in scienze economiche Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

    _______________________________

    [1] Il numero tra parentesi rappresenta la "Categoria di opera" di cui al D.M. 143/2013, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". L'asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all'ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono:

    2. Strutture

    3. Impianti

    4. Infrastrutture per la mobilità:

    5. Idraulica

    6. Tecnologia della informazione e della comunicazione

    7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste

    8. Territorio e Urbanistica

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 80 comma 13 - ANAC LINEE GUIDA N.6 (Determinazione 11 ottobre 2017 n. 1008) MEZZI DI PROVA ILLECITI PROFESSIONALI

    «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.»

    (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017)

    [in vigore dal 22-11-2017]



    [Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

    Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017]



    Sommario

    Premessa

    I. Ambito di applicazione

    II. Ambito oggettivo

    2.2.1 Significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto

    2.2.2 Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara

    2.2.3 Altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico

    III. Ambito soggettivo

    IV. I mezzi di prova adeguati

    V. Rilevanza temporale

    VI. I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali

    VII. Le misure di self-cleaning

    VIII. Entrata in vigore



    Premessa

    L’art. 80, comma 13, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 prevede che l’ANAC, con proprie linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, possa precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione in esame e individuare quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione. Sulla base di tale previsione, l’Autorità ha predisposto le linee guida recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».

    Al fine di pervenire all’individuazione dei mezzi di prova adeguati, l’Autorità intende fornire indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate in via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza. Ciò nell’ottica di assicurare l’adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici.

    Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle presenti Linee guida non dà luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nel presente documento. Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.



    I. Ambito di applicazione

    1.1 L’art. 80 del codice e, segnatamente, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lett. c) si applica agli appalti e alle concessioni nei settori ordinari sia sopra che sotto soglia (art. 36, comma 5) e, ai sensi dell’art. 136 del Codice, ai settori speciali quando l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice.

    1.2 Se l’ente aggiudicatore non è un’amministrazione aggiudicatrice, le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti in un sistema di qualificazione o che richiedono di partecipare alle procedure di selezione possono includere i motivi di esclusione di cui all’art. 80, alle condizioni stabilite nel richiamato art. 136.

    1.3 I motivi di esclusione individuati dall’art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo, comma 5, lett. c) sono presi in considerazione anche:

    a) ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84, comma 4);

    b) ai fini dell’affidamento dei contratti ai subappaltatori e della relativa stipula (art. 80, comma 14);

    c) in relazione all’impresa ausiliaria nei casi di avvalimento (art. 89, comma 3);

    d) ai fini della partecipazione alle gare del contraente generale (art. 198).

    1.4 Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lett. c) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, se verificatesi nel periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11).



    II. Ambito oggettivo

    2.1 Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito.

    2.2 In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla procedure di affidamento ai sensi dell’art. 80 del codice:

    a. abusivo esercizio di una professione;

    b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);

    c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio;

    d. reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

    e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

    Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b) del codice.

    2.2.1 Significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto

    2.2.1.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

    a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio;

    b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.

    2.2.1.2 Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

    2.2.1.3 In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:

    1. l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;

    2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;

    3. l’adozione di comportamenti scorretti;

    4. il ritardo nell’adempimento;

    5. l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione;

    6. l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa;

    7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06);

    8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 106 del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06).

    Nei casi più gravi, le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c). I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 1, lett. a) del codice.

    2.2.2 Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara

    2.1.2.1. Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente.

    2.1.2.2. Rilevano, a titolo esemplificativo:

    1. quanto all’ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

    1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

    1.2 all’adozione di provvedimenti di esclusione;

    1.3 all’attribuzione dei punteggi.

    2. quanto all’ipotesi legale del «tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio» i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:

    2.1 al nominativo degli altri concorrenti;

    2.2 al contenuto delle offerte presentate.

    Acquista, inoltre, rilevanza, al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

    2.1.2.3. Quanto alle ipotesi legali del «fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» e dell’«omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione», rilevano i comportamenti che integrino i presupposti di cui al punto 2.1 posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare, nell’amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Fermo restando che in caso di presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto si applica l’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice, rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:

    1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;

    2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;

    3. l’omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall’offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa.

    2.1.2.4. Assumono rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall’art. 93 del Codice.

    2.1.2.5. Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del c.p. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati. I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 1, lett. a) del codice.

    2.2.3 Altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico

    2.2.3.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente:

    1. i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

    2. i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario dell’Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall’Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.



    III. Ambito soggettivo

    3.1 I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice.

    Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante deve verificare l’assenza della causa ostativa prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo:

    - all’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;

    - ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

    - al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 6, del Codice.



    IV. I mezzi di prova adeguati

    4.1 Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Autorità, ai fini dell’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 213, comma 10, del codice:

    a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice;

    b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto non contestati in giudizio o confermati con sentenza esecutiva all’esito di un giudizio e i provvedimenti di escussione delle garanzie;

    c. i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto;

    d. i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e gli altri provvedimenti idonei a incidere sull’integrità e l’affidabilità dei concorrenti, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati.

    L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del codice.

    4.2 La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice.

    Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del codice:

    a) la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del codice;

    b) la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

    La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.

    La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine all’accertamento della veridicità dei fatti.

    4.3 Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno Stato membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o richiesta dei certificati equivalenti, contemplati dal sistema e-certis. Gli operatori non appartenenti a Stati membri devono produrre, su richiesta della stazione appaltante, la certificazione corrispondente o, in assenza, una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

    Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Autorità, ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull’integrità e l’affidabilità dei concorrenti.

    L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del Codice.

    Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.



    V. Rilevanza temporale

    5.1 La durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all’accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell’art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell’interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto individuata ai sensi delle presenti linee guida, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna. Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell’avviso o del bando e l’aggiudicazione.



    VI. I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali

    6.1 L’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.

    6.2 La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:

    1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;

    2. l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;

    3. l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

    6.3 Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato.

    6.4 La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto.

    6.5 Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.4.

    6.6 Gli organismi di attestazione, ai fini delle valutazioni di competenza ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a) del codice, accertano, mediante consultazione del casellario informatico, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa e valutano l’idoneità delle condotte ad incidere sull’integrità e/o sulla moralità della stessa in relazione alla qualificazione richiesta. Valutano, altresì, l’idoneità delle misure di self-cleaning eventualmente adottate dall’impresa a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante l’esistenza di una pertinente causa ostativa.



    VII. Le misure di self-cleaning

    7.1 Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l’operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

    7.2 L’adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione l’operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

    7.3 Possono essere considerati idonei a evitare l’esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall’illecito:

    1. l’adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;

    2. l’adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;

    3. la rinnovazione degli organi societari;

    4. l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’affidamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;

    5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

    7.4 Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l’operatore economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata.

    7.5 La stazione appaltante valuta con massimo rigore le misure di self-cleaning adottate nell’ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l’Amministrazione.



    VIII. Entrata in vigore

    8.1 Le presenti Linee guida, aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



    Il Presidente

    Raffaele Cantone

    Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza dell’11 ottobre 2017 con Deliberazione n. 1008

    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2017

    Il Segretario Maria Esposito

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 80 coma 4 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 28 SETTEMBRE 2022 - VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVE

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 28 SETTEMBRE 2022

    Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.

    (GU n.239 del 12-10-2022 – in vig)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 80, comma 4, quinto periodo, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), n. 2, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, il quale stabilisce che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali;

    Visto il medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 80, comma 4, settimo periodo, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), n. 2, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 che prevede che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro;

    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

    Acquisito il parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2022;

    Decreta:



    Art. 1 Oggetto

    1. Il presente decreto, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individua i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.



    Art. 2 Ambito di applicazione

    1. Ai fini del presente decreto, si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

    a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

    b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

    c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



    Art. 3 Soglia di gravità

    1. Ai fini del presente decreto, la violazione di cui all'art. 2 si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.



    Art. 4 Violazioni non definitivamente accertate

    1. Ai fini del presente decreto, la violazione grave di cui all'art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

    2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.



    Art. 5 Disposizioni transitorie e di coordinamento

    1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, comunque, dell'operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, si applicano le indicazioni operative contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorità nazionale anticorruzione e successivi aggiornamenti. L'Agenzia delle entrate, su richiesta della stazione appaltante, rilascia, relativamente ai tributi dalla stessa gestiti, la certificazione di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, le cui risultanze sono valutabili ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 28 settembre 2022 Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 81 co. 2 primo e secondo periodo

    Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID.

    Indica i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati degli operatori economici, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

    Definisce le modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 81 comma 2 terzo periodo

    Provvedimento Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC.

    Definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal Codice.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 83 co. 2; Art. 84 co. 2 e 8

    Linee guida ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

    Disciplinano per i lavori pubblici, nel rispetto dei principi e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.

    Individuano livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 83 comma 10

    Linee guida ANAC.

    Definiscono i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione. Determinano le misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contralti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 84 comma 3 - ANAC (UVSOA Fasc. 20 luglio 2016 n. 2153/2016) - RICOGNIZIONE REQUISITI SOCIETA ATTESTAZIONE

    «Ricognizione straordinaria di tutte le SOA ai sensi dell’art. 84, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.»

    (archivio telematico dell’ANAC)

    [NB la relazione contiene delle immagini che sono state omesse]



    Stralcio della ricognizione straordinaria sulle Società Organismi di Attestazione (S.O.A.)



    Premesse

    Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante nuovo «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 - supplemento ordinario n. 10.

    L'art. 84 di detto decreto legislativo riprende quanto già previsto dall'articolo 40 del d. lgs. 163/2006 e dispone che "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, di regola, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC".

    Quale elemento di novità rispetto al passato, l'articolo citato prevede l'effettuazione da parte dell'ANAC di una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso.

    Infatti, l'art. 84, comma 3 stabilisce che "3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestiamone, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificatone unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipatone pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione".

    Nell'adunanza del 27 aprile 2016 (verbale n. 13), in occasione dell'approvazione della pratica relativa al Casellario informatico delle imprese (fascicolo n. 1845/16), il Consiglio dell'Autorità chiariva che «..Rilevata l'entrata in vigore del d.lgs. N. 50 del 2016 ed evidenziato che il comma 3 dell'art. 84 prevede che l'ANAC, entro tre mesi, effettui una ricognizione straordinaria sul possesso dei requisiti delle SOA, dispone che il Dirigente dell'Ufficio UVSOA avvii la ricognizione, con priorità rispetto ad altre attività anche in corso, coordinandosi, se necessario, con il Segretario Generale per effettuare l'attività nei termini previsti».

    In via preliminare occorre chiarire che i principi, i requisiti in capo alle SOA e ai soggetti che per essa agiscono, al fine di assicurare l'indipendenza, l'imparzialità e la correttezza del proprio operato, e le modalità con cui deve svolgersi l'attività di attestazione sono compiutamente disciplinati dal d.P.R. 207/2010, a cui l'art. 40 dell'abrogato d.lgs. 163/2006, ora sostituito dall'art. 84 del d. lgs. 50/2016, faceva espresso rinvio.

    In virtù del richiamo dell'art. 216, comma 14 e dell'art. 217, comma 1, lett. u) del d.lgs. 50/2016, il d.P.R. 207/2010 è tuttora parzialmente in vigore.

    Infatti, l'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha abrogato, tra l'altro, il d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e alcune parti del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, del quale continuano invece ad applicarsi, per un anno, in attesa delle linee guida di cui all'art. 83 comma 2 d.lgs. Citato «in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

    L'accertamento del possesso, da parte delle SOA, dei requisiti richiesti dal dpr 207/2010 rientra nei compiti di ordinaria vigilanza che giornalmente l'ANAC effettua sul sistema di qualificazione dell'imprese che realizzano lavori pubblici fondato sulle SOA.

    Infatti, la vigilanza ordinaria posta in essere dall'ANAC si realizza sia con le verifiche semestrali, sia attraverso il rilascio del nulla osta al trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, delle azioni, ovvero alla cessione di ramo d'azienda tra SOA, sia attraverso il rilascio del nulla osta alla nomina dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, sia infine attraverso il rilascio del nulla osta all'assunzione dell'organico della SOA.

    Pertanto, la verifica straordinaria dei requisiti di esercizio dell'attività di attestazione da parte delle SOA che il Legislatore ha ora imposto all'Autorità con l'art. 84, comma 3 del d.lgs. 50/2016, dal punto di vista qualitativo, non differisce, se non per i tempi estremamente contingentati, dall'attività di vigilanza sul sistema di qualificazione che l'Autorità svolge quotidianamente.

    Pertanto le risultanze dell'odierna verifica straordinaria su tutte le venticinque SOA non saranno diverse, qualitativamente, dagli esiti delle verifiche effettuate dall'Ufficio sulle singole SOA e singolarmente portate all'attenzione del Consiglio.

    Va in ogni caso chiarito che l'Autorità effettua la propria vigilanza sugli organismi di attestazione sulla base dell'acquisizione di una serie di informazioni sulla SOA e sulle persone dei soci, amministratori sindaci dipendenti e loro familiari tratte principalmente da registri pubblici.

    Infatti la verifica di tali requisiti (morali, indipendenza….) viene normalmente effettuata sia attraverso informazioni tratte, tra l'altro, dal Casellario giudiziario, dal Registro delle imprese, dalla Prefettura sia attraverso l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

    Quest'ultima, tuttavia, nell'eseguire gli accertamenti richiesti, agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ed alle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 213, comma 5 del d.lgs. 50/2016 (già art. 6, comma 9 del d.lgs. 163/2006) e non anche con i poteri di polizia giudiziaria, ad essa delegabili soltanto dall'Autorità Giudiziaria.

    In ottemperanza al compito affidato dal Legislatore all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 84, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Ufficio ha preliminarmente ritenuto di individuare "i requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione" nel possesso da parte delle SOA e dei suoi soci, amministratori, sindaci e dipendenti, dei requisiti generali, di indipendenza e tecnici di cui agli artt. 64, 66 e 67 del d.p.r. 207/2010.

    L'Ufficio ha quindi provveduto a fare un esame di tutte le SOA per verificare quale di queste società fosse stata di recente oggetto delle ordinarie verifiche semestrali nelle quali i suddetti requisiti sono stati già verificati.

    Si è visto che alcune SOA sono state oggetto, recentemente, di approfondita verifica, che ha portato in alcuni casi all'imposizione di un divieto di attestazione, in altri casi all'avvio di procedimenti sanzionatori, in altri ancora alla revoca del nulla osta alla qualità di socio ed alla conseguente richiesta di nulla osta al trasferimento delle azioni in favore di un soggetto compatibile, inoltre alla rimozione delle criticità contestate ed infine all'avvio di procedimenti di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione. Di queste SOA, pertanto, si provvederà a dar conto nel prosieguo.

    Quanto alle altre SOA, l'Ufficio ha provveduto ad effettuare una ricognizione sulla base della più recente documentazione inviata dalle SOA per le verifiche semestrali di aprile 2016.

    Sulla base di tale documentazione è stato verificato il requisito morale e di indipendenza di cui all'art 64, comma 4 e 6 del dpr 207/2010 di soci, amministratori, sindaci e dipendenti e loro familiari ( questi ultimi solo con riferimento al requisito dell'indipendenza) dell'organico minimo, tra i quali i responsabili di area (Direttore Tecnico, Responsabile di area Tecnica, Economica e Legale), stante la rilevanza determinante di detti soggetti sulla gestione della SOA. L'Ufficio si riserva, al termine della verifica straordinaria, di esaminare anche i dipendenti extra organico minimo.

    E' stato altresì verificato in capo alla SOA la persistenza della regolarità fiscale, contributiva, e comunque l'assenza di situazioni che impediscano lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 64, comma 6, lett. a), b), c) del dpr 207/2010.

    Orbene, all'attualità le Società Organismo di Attestazione sono venticinque e di seguito si elencano



    1) ARGENTA - Il capitale sociale è suddiviso tra tre soci persone fisiche di cui uno al 52% e due al 24%;





    2) ATTESTA - Il capitale sociale è suddiviso tra sette soci persone fisiche ed una società in accomandita semplice al 18%. Poi tre soci rispettivamente al 36,50%, 20% e 13%; gli altri quattro con quote pari o inferiori al 5%;





    3) ATTICO - Il capitale sociale è suddiviso tra sette soci persone fisiche così ripartite: uno al 39,25%, poi gli altri 24,25%, 10,50%, 7,50%, 7%, 6,25% e 5,25%;





    4) AXSOA - Il capitale sociale è suddiviso tra quattro soci persone fisiche di cui uno al 51,04% e un altro al 46,96% poi due all'1%;





    5) BENTLEY - Il capitale sociale è suddiviso tra sette soci persone fisiche di cui uno con il 32,51% e gli altri con partecipazioni inferiori al 10%, inoltre una società a responsabilità limitata con il 45,95%;





    6) CONSULT - Il capitale sociale è suddiviso tra nove soci persone fisiche di cui una al 19,91%, due al 19,80%, una al 16,71%, poi altri cinque al di sotto dell'8%;





    7) CCOP - Il capitale sociale è suddiviso tra due soci persone fisiche di cui una al 45,535% e una al 1,635%), poi Ance 7,18%, Uncem 7,18%, Reale Mutua Assicurazioni 5,41% e azioni proprie della SOA 33,06%;





    8) DAP - Il capitale sociale è suddiviso tra due soci persone fisiche di cui una al 90% e una al 5% poi azioni proprie della SOA al 5%;





    9) EURO-SOA - Il capitale sociale è suddiviso tra otto soci persone fisiche di cui una al 19,19%, due al 17,12%, una al 14,56%, una al 12,21% e altri tre al di sotto del 6%; poi azioni proprie della SOA all'11%. Sono in corso cessioni di quote;





    10) HI QUALITY - Il capitale sociale è suddiviso tra sei soci persone fisiche di cui una al 36%, poi 27,435%, 13,458%, 10%, 7,567% e 5,54%;





    11) I.C. - Il capitale sociale è suddiviso tra tre soci persone fisiche di cui due al 43,50% e una al 13%;





    12) IMPRESOA - Il capitale sociale è suddiviso tra tre soci persone fisiche di cui una al 71,16%, una al 18,73% e una al 10,11%;





    13) ITALSOA - Il capitale sociale è suddiviso tra cinque soci persone fisiche di cui una al 66,66% una al 19,44% e altri tre al di sotto del 7%;





    14) LAGHI - Il capitale sociale è suddiviso tra otto soci persone fisiche di cui una al 69,15%, una al 12,83%, una al 7,19% e altri cinque con quote pari o al di sotto del 3%;





    15) LASOATECH - Il capitale sociale attualmente è suddiviso tra quattordici soci persone fisiche di cui uno possiede una quota di capitale pari al 11,88% e uno pari al 10,99% mentre gli altri dodici non superiore al 6%, poi tre società a responsabilità limitata di cui una all'11,88% e due al 10,99% oltre Ance e Anci al 2,43%. Sono in corso cessioni di quote;





    16) MEDITERRANEA - Il capitale sociale è suddiviso tra due soci persone fisiche di cui uno al 75% e uno al 25%;





    17) NORDALPI - Il capitale sociale è suddiviso tra 27 soci persone fisiche e azioni proprie di Soa Nord Alpi (3,8271%). I soci persone fisiche e la Soa hanno quasi tutti percentuali bassissime: solo tre superano il 10% (27,65%-17,06%-10,75%) e solo sette superano il 3%. I restanti diciassette soci posseggono frazioni di capitale sociale inferiore al 3%.





    18) NCS - Il capitale sociale è suddiviso tra quattro soci persone fisiche di cui una al 65,617% e altri tre con quote al di sotto del 5% ed una società a responsabilità limitata al 25%;





    19) PEGASO - Il capitale sociale è suddiviso tra tre soci persone fisiche di cui due al 49,50% e una all'1%;





    20) QLP - Il capitale sociale è suddiviso tra cinque soci persone fisiche di cui due al 30%, due al 15% e una al 10%; sono in corso cessioni di azioni;





    21) QUADRIFOGLIO - Il capitale sociale è suddiviso tra sei soci persone fisiche di cui una al 69,48%, una all'11,68% e altre quattro al di sotto del 6%;





    22) SOA RINA - Il capitale sociale è diviso tra due società per azioni, Rina S.p.A. al 99% e Rina Service S.p.A. all'1%. Rina S.p.A., con funzioni di holding di un gruppo con attività diversificate per tipologia e collocazione geografica, a sua volta è partecipata al 94,34% dal Registro Navale Italiano, (ente di diritto privato senza scopo di lucro, assoggettato alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del d. lgs. 14 giugno 2011 n. 104, i cui organi direttivi sono nominati da vari soggetti tra cui Ministero dei Trasporti, associazioni di categoria di armatori, assicurazioni navali, cantieri navali), allo 0,88% da Rina S.p.A., all'1,03% da Naus S.p.A. (società avente ad oggetto l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, è partecipata al 48,31% da Venice European Investment Capital Spa, al 48,31% da Melville Srl, al 2,9% da Venice Shipping and Logistics Spa ed all0 0,48% da Lorenzo Salieri) e per il restante 3,75% da 92 soci persone fisiche titolari di azioni di tipo B. Le azioni di tipo B) di cui all'art. 6 bis dello statuto sociale sono prive del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti sia in sede ordinaria che straordinaria nonché prive di qualsiasi altro diritto di natura amministrativa (salvo l'art. 2376 c.c.). Altresì non attribuiscono alcun diritto di percepire utili o riserve di utili di cui la società deliberi la distribuzione.





    23) SOA GROUP — Il capitale sociale è suddiviso tra cinque soci persone giuridiche; Soapart S.r.l. 77,30%, Assicurazioni Generali S.p.A. 10,06%, Unipolsai Finance S.p.A. 10,06%, Associazione Nazionale Costruttori d'Impianti - Assistal (1,29%), Unione Province d'Italia - U.P.I. (1,29%);





    24) SOATEAM - Il capitale sociale è suddiviso tra cinque soci persone fisiche di cui quattro al 22,38% e una al 10,48%







    Verifiche straordinarie tematiche

    A) Verifica straordinaria tematica: capitale sociale, attività esclusiva, figure esterne, manuale delle procedure (fasc. 2153/2016).

    Al fine di dare inizio alla verifica straordinaria, l'Ufficio, quanto alla verifica dei requisiti generali in capo alle SOA di cui all'art. 64, commi 2 e 3 nonché all'art. 70, comma 3 del d.p.r. 207/2010, ha ritenuto opportuno dar corso ad una verifica tematica inerente capitale sociale, attività esclusiva, figure esterne, manuale delle procedure (fasc. 2153/2016).

    A tal fine ha inviato a tutte le SOA la nota prot. 70421 del 3 maggio 2016, con cui ha chiesto la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del d.p.r. 445/2000, a firma del legale rappresentante, attestante: 1) la persistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 64, commi 2 e 3 nonché all'art.70, comma 3 del d.p.r. 207/2010; 2) la conformità del Manuale delle procedure adottato per l'esercizio dell'attività di attestazione al Manuale sull'attività di qualificazione entrato in vigore il 29 ottobre 2014.

    Tutte le SOA hanno risposto, dichiarando la persistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 64, commi 2 e 3 nonché all'art. 70, comma 3 del d.p.r. 207/2010 nonché la conformità del Manuale delle procedure adottato per l'esercizio dell'attività di attestazione al Manuale sull'attività di qualificazione entrato in vigore il 29 ottobre 2014 e dunque la persistenza del capitale sociale minimo pari almeno ad € 1.000.000 interamente versato, la congruità del patrimonio netto con il capitale sociale, la certificazione del bilancio da parte delle società di revisione, l'oggetto sociale esclusivo, l'assenza di figure esterne nello svolgimento delle attività di attestazione nonché la conformità del Manuale delle procedure adottato per l'esercizio dell'attività di attestazione al Manuale sull'attività di qualificazione entrato in vigore il 29 ottobre 2014, ai sensi all'art. 64, commi 2 e 3 nonché all'art.70, comma 3 del d.p.r. 207/2010.



    B) Verifica straordinaria tematica: produttività delle SOA

    L'Ufficio ha altresì ritenuto opportuno effettuare una valutazione della produttività delle SOA nel periodo dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016 al fine di verificare eventuali disomogeneità, possibili sintomi di esercizio non virtuoso dell'attività di una SOA.

    Di seguito la tabella che riporta i risultati di detta indagine



    TABELLA DI PRODUTTIVITÀ' DELLE SOA DAL 1/5/2015 AL 30/4/2016

    Numero e N. Attest. N. attestati

    anno di SOA Rilasciate dal Organico per ogni

    Autorizzazione 1.5.15 al 30.4.16 dipendente

    MEDITERRANEA 575 47,92

    EURO -SOA 944 36,31

    RINA 842 33,68

    ATTESTA 1136 31,56

    C.Q.O.P. 3815 50,87

    SOAGROUP 1367 35,05

    NORDALPI 1122 36,19

    LA SOATECH 1987 25,81

    ATT.I.CO 1093 39,04

    QLP 440 40,00

    UNISOA 382 38,20

    BENTLEY 1730 61,79

    AXSOA 570 47,50

    QUADRIFOGLIO 623 25,96

    DAP 193 17,55

    SOATEAM 381 27,21

    I.C. 197 14,07

    SOALAGHI 506 28,11

    ITALSOA 455 35,00

    HI-QUALITY 598 46,00

    CONSULT 436 31,14

    IMPRESOA 324 32,40

    ARGENTA 413 27,53

    PEGASO 271 24,64

    SOA N.C.S. 328 32,80

    20728 577 35,92

    Dalla predetta tabella si evince che il numero totale degli attestati emessi nel periodo di riferimento (1° maggio 2015-30 aprile 2016) è di 20.728 e che il numero totale dei dipendenti delle SOA è pari a 577.

    Volendo calcolare la produttività media annua di ogni SOA si vede come essa è pari a n. 829,12 (20.728:25 = 829,12 ) attestati.

    Pertanto il rapporto tra la produttività (attestati emessi) e la forza lavoro (numero dipendenti) è pari a 35,92 (20.728:577) attestati per ogni dipendente. Superano tale soglia media di 35,92 attestati annui otto SOA su venticinque.

    L'unico dato che emerge da tale analisi è dunque quello di una omogeneità nella produttività delle SOA, visto che solo alcune di queste hanno un rendimento annuo (numero di attestati per dipendente) superiore alla media.

    Per completezza, si evidenzia che, prima della pubblicazione del d.lgs. 50/2016, l'Ufficio aveva già avviato alcune verifiche tematiche sulle SOA i cui esiti sono stati di recente acquisiti e che qui di seguito vengono riportati:



    C) Verifica straordinaria tematica: polizze assicurative (fasc. li 1548/2015 - 2153/2016)

    A seguito della verifica d'ufficio straordinaria, avviata con nota prot. 36478 del 26 marzo 2015 (fasc. 1548/2015), circa la sussistenza e la congruità delle polizze assicurative stipulate con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume d'affari prescritte, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad attestare, dall'art. 68, comma 1, lett. g) del DPR 207/2010, è risultato che quasi tutte le SOA erano in regola, tranne due.

    Pertanto (appunto al Consiglio n. 10503 del 21 gennaio 2016, fasc. 1548/2015) nell'adunanza 3 febbraio 2016) il Consiglio deliberava di diffidare le due SOA "a provvedere entro il termine di quindici giorni, all'adeguamento ai valori di legge dei massimali assicurativi ex art. 68, comma 2, lett. g), del d.p.r. 207/2010, trasmettendo la documentazione atta a provare l'avvenuta regolarizzazione, pena l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 comma 2, lett. b) e 70, comma 1, lett. a) d.p.r. n. 207/2010".

    Con note prot. Nn. 26636 e 26647 del 16 febbraio 2016, l'Ufficio inviava la detta diffida alle due SOA, le quali hanno adeguato i massimali assicurativi al volume d'affari prodotto e dichiarato, facendo venir meno la riscontrata criticità (appunto al Consiglio prot. 50744 del 30 marzo 2016 - adunanza 6 aprile 2016).

    Inoltre, l'Ufficio - nell'ambito della ricognizione straordinaria in oggetto (fasc. 2153/2016) - ha recentemente proceduto ad una nuova verifica del requisito in esame, richiedendo alle SOA di trasmettere e/o integrare la documentazione relativa alle polizze assicurative stipulate, anche per l'anno in corso.

    In conclusione, ad oggi può affermarsi che tutte le SOA sono in regola rispetto al possesso del requisito di cui all'art. 68, comma 2, lett. g) dpr 207/2010.



    D) Verifica straordinaria tematica: manuali delle procedure di attestazione (fasc. 2718/2015)

    Con nota prot. N. 59569 del 13.5.2015, veniva costituito un gruppo di lavoro per lo svolgimento di una attività di verifica del manuale delle procedure utilizzate dalle Soa per l'esercizio dell'attività di attestazione.

    All'esito dei controlli effettuati sui Manuali delle procedure delle prime cinque SOA, nell'adunanza del 20 gennaio 2016 (verbale n. 3) il Consiglio dell'Autorità disponeva di:

    - avviare un procedimento sanzionatorio per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 73, comma 2, lettera b) in combinato disposto dell'art. 68, comma 2, lettera f) del D.P.R. 207/2010, nei confronti di una SOA, per la mancata predisposizione di un Manuale delle Procedure adeguato alle indicazioni fornite dall'Autorità;

    - comunicare alle altre quattro SOA l'esito delle verifiche effettuate sui rispettivi Manuali delle procedure, imponendo alle stesse la modifica degli elementi di non conformità riscontrati attraverso l'immediata revisione e aggiornamento degli stessi alle indicazioni contenute nel Manuale A.N.AC., assegnando il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di invio della predetta comunicazione.

    Entro il termine stabilito le suddette quattro SOA davano riscontro alla disposizione del Consiglio inviando la versione revisionata dei propri Manuali delle procedure, in linea con quanto descritto nella determinazione n. 4/2014 e nel Manuale della qualificazione A.N.AC.

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività di verifica dei Manuali è stata momentaneamente sospesa, in attesa del nuovo aggiornamento del manuale delle procedure da parte delle SOA che seguirà l'adozione delle Linee guida, che dovranno essere adottate dall'ANAC, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, ai sensi dell'art. 83, 2° comma del citato decreto legislativo.



    E) Verifica straordinaria tematica: promotori (fase. 828/2016)

    Con nota prot. ANAC n. 22892 del 10 febbraio 2016 (fasc. 828/2016) l'Ufficio ha chiesto a tutte le SOA di inviare l'elenco dei promotori e le imprese da essi segnalate e quelle attestate.

    A tale nota hanno dato seguito tutte le SOA inviando l'elenco dei promotori e le imprese da essi segnalate e quelle attestate.



    * * *

    A questo punto si procede con l'esame di ogni singola società Organismo di Attestazione al fine di accertare "il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso" ai sensi dell'art. 84, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.



    [FINE STRALCIO]



    Riporta gli esiti della ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. Fornisce elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 84 comma 12

    Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

    Individua modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'art. 38 del Codice, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (abolizione del sistema SOA).

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 89 comma 11 - MINISTERO INFRASTRUTTURE (Decreto 10 novembre 2016 n. 248) OPERE SUPERSPECIALISTICHE (CATEGORIE SIOS)

    «Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

    (G.U. n. 3 del 4-01-2017)

    [in vigore dal 19-01-2017]



    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», di seguito «codice dei contratti pubblici»;

    Visti gli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici che disciplinano, rispettivamente, i criteri di selezione e soccorso istruttorio e il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

    Visto l'articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici, che dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;

    Visto l'articolo 216, comma 15, del codice dei contratti pubblici, che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Ritenuto di confermare l'elenco delle strutture, impianti e opere contenuto nel citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, stante la specificità dei lavori riguardanti tali categorie, che suggeriscono di mantenere la previgente disciplina in quanto riguarda l'esecuzione di opere connotate da rilevante complessità tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico nell'ambito delle quali rientrano le categorie afferenti i beni culturali la sicurezza strutturale e infrastrutturale, impiantistica e nonché per il possibile impatto e la salute pubblica e la pubblica incolumità di talune realizzazioni rientranti nelle categorie in parola e di integrare, per le medesime motivazioni, tale elenco con le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno);

    Ritenuto, altresì, di prevedere un congruo periodo di monitoraggio al fine di valutare gli effetti prodotti dal presente decreto e procedere, a seguito della valutazione di tali effetti, all'aggiornamento delle disposizioni introdotte dal presente decreto;

    Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, con nota prot. 6635 del 14 luglio 2016, ha reso il proprio parere;

    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 2016;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 0010522 del 4 novembre 2016;

    Adotta il seguente regolamento:



    Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

    1. In attuazione dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente decreto definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

    2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

    3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.



    Art. 2. Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica

    1. Ai fini di cui all'articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:

    a) OG 11 Impianti tecnologici;

    b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

    c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

    d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;

    e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;

    f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;

    g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;

    h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;

    i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

    l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;

    m) OS 18-B Componenti per facciate continue;

    n) OS 21 Opere strutturali speciali;

    o) OS 25 Scavi archeologici;

    p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

    q) OS 32 Strutture in legno.



    Art. 3. Requisiti di specializzazione

    1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:

    a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

    b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;

    c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

    1) categoria OS 3: 40 per cento;

    2) categoria OS 28: 70 per cento;

    3) categoria OS 30: 70 per cento.

    2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.



    Art. 4. Disposizioni transitorie e finali

    1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

    2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio degli effetti dallo stesso prodotti, si procede all'aggiornamento dello stesso.



    Art. 5. Entrata in vigore

    1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



    Allegato A



    OG 11: Impianti tecnologici.

    Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera c), la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.



    OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico.

    Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.



    OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.

    Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.



    OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori.

    Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.



    OS 11: Apparecchiature strutturali speciali.

    Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari e i sistemi di precompressione a cavi post-tesi.



    OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza.

    Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.



    OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili.

    Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.



    OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato.

    Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.



    OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

    Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.



    OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio.

    Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.



    OS 18-B: Componenti per facciate continue.

    Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.



    OS 21: Opere strutturali speciali.

    Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

    Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.



    OS 25: Scavi archeologici.

    Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.



    OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.

    Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.



    OS 32: Strutture in legno.

    Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 102 commi 8 e 3

    Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC.

    Disciplina e definisce le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Individua i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine del collaudo finale può essere elevato sino ad un anno.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 103 co. 9; Art. 104 co. 9 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 16 SETTEMBRE 2022, N. 193 - SCHEMI TIPO DI FIDEIUSSIONI

    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 16 SETTEMBRE 2022, N. 193

    Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

    (GU n.291 del 14-12-2022 – in vigore dal 29/12/2022)



    IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni;

    Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera c);

    Visti gli articoli 103, commi 1, 6 e 9, e 104, commi 1 e 9, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

    Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori e servizi;

    Visti gli articoli 24, comma 4 e 103, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di polizze assicurative richieste in materia di lavori, servizi e forniture;

    Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, recante il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    Ritenuto di dover provvedere alla riunificazione della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in un unico provvedimento, nonché di estendere la fase di consultazione ad altri soggetti interessati;

    Viste le note dell'ANIA e dell'ABI, con cui è stato espresso l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di testo normativo;

    Sentiti l'ANAC, l'IVASS, la Banca d'Italia, l'ANCE ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi n. 1820/2021, nell'Adunanza del 9 novembre 2021;

    Visto il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, espresso con nota prot. n. 21283 del 17 giugno 2022;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 13312 del 21 giugno 2022;

    Adotta il seguente regolamento:



    Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

    1. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, sono conformi agli schemi tipo previsti nell'Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell'Allegato B. L'Allegato A e l'Allegato B costituiscono parte integrante del presente regolamento.

    2. Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.

    3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

    4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori ordinari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano altresì nei settori speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente regolamento.



    Art. 2 Monitoraggio

    1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, elabora una relazione avente ad oggetto lo stato di attuazione del presente regolamento sulla base dei dati e delle informazioni richiesti con cadenza annuale dalle associazioni degli operatori economici che partecipano alla procedura di affidamento e dalle associazioni delle imprese offerenti i nuovi contratti di garanzia e di assicurazione.

    2. Il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, può coinvolgere le altre Autorità di settore nello svolgimento dell'attività ricognitiva. Entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Cabina di regia istituita, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

    3. Per il primo anno, la relazione è elaborata entro il 31 dicembre 2023 ed è trasmessa alla Cabina di regia di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2024.



    Art. 3 Disposizioni transitorie

    1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.



    Art. 4 Abrogazioni

    1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, è abrogato.

    2. Resta abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.



    Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 16 settembre 2022

    Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti

    Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini Visto,

    il Guardasigilli: Cartabia

    Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022



    INDICE

    1. Definizioni

    SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE

    1. Normativa di riferimento

    2. Schemi tipo

    2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria

    2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti

    2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

    2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti

    2.5. Schema tipo 1.3 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione

    2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione costituita da più garanti

    2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

    2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti

    2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione

    2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da più garanti

    2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento

    2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da più garanti

    SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE

    1. Normativa di riferimento

    2. Schemi tipo

    2.1. Schema tipo 2.1 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori

    2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di ingegneria

    2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. _____) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione

    2.4. Schema tipo 2.4 (d.m. _____) Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale



    1. Definizioni

    1. Ai fini del presente Allegato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

    a) «Affidatario»: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;

    b) «Aggiudicatario»: l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione;

    c) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice;

    d) «Assicurato»: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo;

    e) «Assicurazione»: il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa;

    f) «Azioni di Terzi»: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

    g) «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

    h) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    i) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;

    l) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv), del Codice;

    m) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società;

    n) «Decreto»: il presente provvedimento;

    o) «Esecutore dei lavori»: gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori;

    p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;

    q) «Forza maggiore»: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili;

    r) «Franchigia»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente;

    s) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere g), v) e u), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;

    t) «Gravi difetti costruttivi»: difetti gravi che colpiscono le Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera stessa, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente;

    u) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione)

    di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

    v) «Intermediario finanziario»: società iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    z) «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

    aa) «Lavori»: le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;

    bb) «Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

    cc) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta;

    dd) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

    ee) «Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

    ff) «Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata»: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

    gg) «Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata»: le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili;

    hh) «Periodo di garanzia di manutenzione»: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice;

    ii) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione;

    ll) «Progettista dei lavori»: il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice;

    mm) «Quota di responsabilità»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;

    nn) «Responsabile del procedimento»: il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

    oo) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa;

    pp) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni;

    qq) «Scoperto»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente;

    rr) «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

    ss) «Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale»: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione;

    tt) «Società»: l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    uu) «Stazione appaltante o committente»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.



    SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE

    1. Normativa di riferimento

    1. Le garanzie fideiussorie di cui alla presente Sezione sono:

    =====================================================================

    | | Riferimenti | |

    | Titolo | normativi | Schema tipo |

    +==========================+==================+=====================+

    | |Decreto | |

    | |legislativo n. | |

    |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 93, | 1.1 singola 1.1.1 |

    |la cauzione provvisoria |comma 1 | piu' garanti |

    +--------------------------+------------------+---------------------+

    | |Decreto | |

    | |legislativo n. | |

    |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 103,| 1.2 singola 1.2.1 |

    |la cauzione definitiva |comma 1 | piu' garanti |

    +--------------------------+------------------+---------------------+

    | |Decreto | |

    | |legislativo n. | |

    |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 35, | 1.3 singola 1.3.1 |

    |l'anticipazione |comma 18 | piu' garanti |

    +--------------------------+------------------+---------------------+

    | |Decreto | |

    | |legislativo n. | |

    |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 103,| 1.4 singola 1.4.1 |

    |la rata di saldo |comma 6 | piu' garanti |

    +--------------------------+------------------+---------------------+

    | |Decreto | |

    | |legislativo n. | |

    |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 104,| 1.5 singola 1.5.1 |

    |la risoluzione |comma 1 | piu' garanti |

    +--------------------------+------------------+---------------------+

    | |Decreto | |

    | |legislativo n. | |

    |Garanzia fideiussoria di |50/2016, art. 104,| 1.6 singola 1.6.1 |

    |buon adempimento |comma 1 | piu' garanti |

    +--------------------------+------------------+---------------------+



    2. Schemi tipo

    2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria

    GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice.

    2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

    1. La garanzia:

    a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;

    b) ha validità di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;

    c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);

    d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

    2. Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

    3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    4. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Somma garantita

    1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2%

    dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.

    2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.

    3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

    2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 8.

    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..

    4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

    1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:

    a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

    2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, nè qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

    Art. 7. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 8. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 9. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 10. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti

    GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. Il Garante si impegna, nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice.

    2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

    1. La garanzia:

    a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;

    b) ha validità di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;

    c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro trenta giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);

    d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

    2. Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

    3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    4. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità

    1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.

    2. Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al primo comma è ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.

    3. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

    4. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

    5. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di responsabilità è indicato nella Scheda Tecnica.

    6. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

    2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 8.

    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

    4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

    1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:

    a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice, b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice, qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

    2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, nè qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati all'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice.

    Art. 7. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 8. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

    2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

    Art. 9. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 10. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

    GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:

    a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;

    b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

    c) rimborso:

    i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

    ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;

    iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

    3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

    4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10%

    della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

    Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

    1. L'efficacia della garanzia:

    a) decorre dalla data di stipula del contratto;

    b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.

    2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Somma garantita

    1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

    a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

    b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

    2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

    3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

    4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

    2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

    4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 7. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 8. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 9. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti

    GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla norma sopra richiamata.

    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:

    a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;

    b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

    c) rimborso:

    i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

    ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;

    iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

    3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

    4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.

    Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

    1. L'efficacia della garanzia:

    a) decorre dalla data di stipula del contratto;

    b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.

    2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità

    1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

    a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

    b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

    2. Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al primo comma è ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

    3. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

    4. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

    5. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

    6. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia definitiva e della quota di responsabilità è indicato nella Scheda Tecnica.

    7. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

    2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

    4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

    2. Parimenti, ogni comunicazione e notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

    Art. 8. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 9. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.5. Schema tipo 1.3 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione

    GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Prestazioni)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

    Art. 2. Durata della garanzia

    1. L'efficacia della garanzia:

    a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;

    b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

    2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Somma garantita

    1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

    2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

    3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

    2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

    3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

    4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 7. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 8. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 9. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione costituita da più garanti

    GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Prestazioni)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

    Art. 2. Durata della garanzia

    1. L'efficacia della garanzia:

    a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;

    b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

    2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità

    1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata così come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

    2. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

    3. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

    4. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

    5. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per l'anticipazione e della quota di responsabilità è indicato nella Scheda Tecnica.

    6. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

    2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

    3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

    4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

    2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

    Art. 8. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 9. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

    GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

    Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

    1. L'efficacia della garanzia:

    a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

    b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

    2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Somma garantita

    1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

    2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

    2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

    4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 7. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 8. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 9. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti

    GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

    Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

    1. L'efficacia della garanzia:

    a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

    b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

    2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla stazione appaltante.

    Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità

    1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata così come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (articoli 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

    2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

    3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

    4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per la rata di saldo e della quota di responsabilità è indicato nella Scheda Tecnica.

    5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata di saldo, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 1.

    2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

    4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

    2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

    Art. 8. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 9. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione

    GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. La garanzia è operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione.

    2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e, comunque, nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento.

    Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

    1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):

    a) decorre dalla data di stipula del contratto;

    b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori;

    c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;

    d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

    2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Somma Garantita

    1. La Somma Garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.

    2. L'ammontare della Somma Garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.

    2. Tale comunicazione dovrà contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:

    a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente;

    b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;

    c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;

    d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori;

    e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria.

    3. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di cui all'art.

    2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

    4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

    5. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 7. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Garante indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 8. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 9. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da più garanti

    GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. La garanzia è operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione.

    2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento.

    Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

    1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):

    a) decorre dalla data di stipula del contratto;

    b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori;

    c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;

    d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

    2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità

    1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.

    2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

    3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

    4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia per la risoluzione e della quota di responsabilità è indicato nella Scheda Tecnica.

    5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.

    2. Tale comunicazione dovrà contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:

    a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente;

    b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;

    c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;

    d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori;

    e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria.

    3. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di cui all'art.

    2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

    4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

    5. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

    6. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 7. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

    2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

    Art. 8. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 9. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento

    GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. Il Garante, in conformità agli articoli 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione».

    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso di:

    a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;

    b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

    c) rimborso:

    i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

    ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

    3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

    4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10%

    della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.

    Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

    1. L'efficacia della garanzia:

    a) decorre dalla data di stipula del contratto;

    b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.

    2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Somma garantita

    1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed

    è pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione.

    2. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).

    2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformità all'art. 7.

    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

    4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 7. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 8. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 9. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da più garanti

    GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)

    Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti)

    Art. 1. Oggetto della garanzia

    1. Il Garante, in conformità agli articoli 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione».

    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso di:

    a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;

    b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

    c) rimborso:

    i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

    ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

    3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

    4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.

    Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

    1. L'efficacia della garanzia:

    a) decorre dalla data di stipula del contratto;

    b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.

    2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

    Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità

    1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed è pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione.

    2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

    3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

    4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia di buon adempimento e della quota di responsabilità è indicato nella Scheda Tecnica.

    5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

    Art. 4. Escussione della garanzia

    1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).

    2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformità all'art. 7.

    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

    4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

    Art. 5. Surrogazione - Regresso

    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

    3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Art. 6. Sanzioni internazionali

    1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

    Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

    2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

    Art. 8. Foro competente

    1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 9. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



    SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE

    1. Normativa di riferimento

    1. Le polizze assicurative di cui alla presente Sezione sono:

    =====================================================================

    | Titolo | Riferimenti normativi | Schema tipo |

    +=============================+=======================+=============+

    |Copertura assicurativa della | | |

    |responsabilita' civile | | |

    |professionale del dipendente |Decreto legislativo n. | |

    |pubblico incaricato della |50/2016, art. 24, comma| |

    |progettazione dei lavori |4 | 2.1 |

    +-----------------------------+-----------------------+-------------+

    |Copertura assicurativa della | | |

    |responsabilita' civile | | |

    |professionale dei progettisti| | |

    |liberi professionisti o delle|Decreto legislativo n. | |

    |societa' di professionisti o |50/2016, art. 24, comma| |

    |delle societa' di ingegneria |4 | 2.2 |

    +-----------------------------+-----------------------+-------------+

    |Copertura assicurativa per | | |

    |danni di esecuzione, |Decreto legislativo n. | |

    |responsabilita' civile terzi |50/2016, art. 103, | |

    |e garanzia di manutenzione |comma 7 | 2.3 |

    +-----------------------------+-----------------------+-------------+

    |Copertura assicurativa | | |

    |indennitaria decennale e per |Decreto legislativo n. | |

    |responsabilita' civile |50/2016, art. 103, | |

    |decennale |comma 8 | 2.4 |

    +-----------------------------+-----------------------+-------------+



    2. Schemi tipo 2.1.

    Schema tipo 2.1 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori

    Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

    1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.

    Art. 2. Assicurato

    1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice.

    2. L'Assicurato può prestare previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al Contraente-terzo danneggiato (Stazione appaltante).

    Art. 3. Condizioni di validità dell'assicurazione

    1. La presente copertura opera esclusivamente per i maggiori costi di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli 15 e 19.

    2. La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

    a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere;

    b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

    3. Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

    Art. 4. Determinazione dell'indennizzo

    1. Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia incaricato l'Assicurato della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

    Art. 5. Rischi esclusi dall'assicurazione

    1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

    a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;

    b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;

    c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;

    d) relativi al danno erariale;

    e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;

    f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;

    g) conseguenti a:

    furto rapina incendio smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;

    h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;

    i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;

    l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;

    m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;

    n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;

    o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;

    p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

    Art. 6. Durata dell'assicurazione

    1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

    a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'art. 15, primo comma;

    b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data.

    2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

    Art. 7. Estensione territoriale

    1. L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

    Art. 8. Massimale di assicurazione

    1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.

    2. Detto massimale non può comunque essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

    3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

    Art. 9. Pluralità di assicurati

    1. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

    Art. 10. Vincolo di solidarietà

    1. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

    Art. 11. Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

    1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

    2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

    3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

    4. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

    Art. 12. Dichiarazioni

    1. L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.

    2. Il Contraente dichiara che:

    a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;

    b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

    c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice.

    3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

    Art. 13. Premio

    1. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del suddetto premio.

    2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

    3. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b).

    Art. 14. Modifiche dell'assicurazione

    1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

    Art. 15. Obblighi dell'Assicurato

    1. L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto.

    2. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

    3. In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

    Art. 16. Proroga dell'assicurazione

    1. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

    Art. 17. Oneri fiscali

    1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

    Art. 18. Rischio cyber

    1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

    1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;

    2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;

    3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);

    4) utilizzo di cripto valute;

    5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

    a) uso di Internet o intranet;

    b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;

    c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);

    d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;

    e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

    2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

    1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;

    2) «Violazione del Sistema Informatico».

    Art. 19. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

    Art. 20. Foro competente

    1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

    Art. 21. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.



    2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei soggetti di cui all'articolo 46 del Codice Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dei soggetti di cui all'articolo 46 del Codice

    Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

    1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per:

    a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e b) maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

    Art. 2. Assicurato e Contraente

    1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato e Contraente il soggetto di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d-bis), e), f), del Codice, che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto.

    2. Per l'onere di stipula vale quanto disposto dall'art. 24, comma 4, del Codice.

    3. È ammessa una deroga all'onere di stipula qualora il professionista sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nel presente Schema, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della presente copertura.

    Art. 3. Condizioni di validità dell'assicurazione

    1. La presente copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli 16 e 20.

    2. La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

    a) l'attività di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere;

    b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere;

    c) i lavori progettati siano eseguiti:

    dal Contraente e dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti; da soggetti di cui l'Assicurato e Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.

    3. Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà all'Assicurato e Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

    Nei casi di inefficacia della copertura per colpa imputabile alla Stazione appaltante, la stessa si farà carico delle imposte sulla copertura assicurativa che la Società non rimborsa all'Assicurato e Contraente.

    Art. 4. Determinazione dell'indennizzo

    1. Fermo il massimale indicato all'art. 8:

    a) le spese di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni e alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato e Contraente;

    b) i costi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

    Art. 5. Rischi esclusi dall'assicurazione

    1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

    a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;

    b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;

    c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;

    d) relativi al danno erariale;

    e) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e Contraente e non direttamente derivanti dalla legge;

    f) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;

    g) conseguenti a: furto rapina incendio smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato e Contraente;

    h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;

    i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato e Contraente;

    l) imputabili agli amministratori dell'Assicurato e Contraente;

    m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;

    n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato e Contraente, l'amministratore o i dipendenti di questo un'illegittima percezione di utilità;

    o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;

    p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

    Art. 6 Durata dell'assicurazione

    1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

    a) decorre dalla data di consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico;

    b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato e Contraente entro la predetta data.

    2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

    Art. 7. Estensione territoriale

    1. L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

    Art. 8. Massimale di assicurazione

    1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.

    2. Detto massimale non può comunque essere inferiore:

    a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo, iva esclusa, inferiore a 5.225.000 euro;

    b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro, per lavori di importo, iva esclusa, pari o superiore a 5.225.000 euro.

    3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

    Art. 9. Pluralità di assicurati

    1. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

    Art. 10. Vincolo di solidarietà

    1. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato e Contraente.

    Art. 11. Scoperto/franchigia in caso di sinistro

    1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

    Art. 12. Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

    1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e Contraente stesso.

    2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

    3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato e Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

    4. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e Contraente per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

    Art. 13. Dichiarazioni

    1. L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.

    2. Il Contraente dichiara che:

    a) l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale;

    b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato e Contraente;

    c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice;

    d) l'Assicurato e Contraente, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

    3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

    Art. 14. Premio

    1. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del suddetto premio.

    2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

    3. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b).

    Art. 15. Modifiche dell'assicurazione

    1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

    Art. 16. Obblighi dell'Assicurato e Contraente

    1. L'Assicurato e Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto.

    2. In caso di sinistro, l'Assicurato e Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

    3. In particolare l'Assicurato e Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

    Art. 17. Proroga dell'assicurazione

    1. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato e Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

    2. Qualora la proroga di cui al primo comma dipenda da causa non imputabile all'Assicurato e Contraente, la Società si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualità di Contraente.

    Art. 18. Oneri fiscali

    1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato e Contraente.

    Art. 19. Rischio cyber

    1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

    1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;

    2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;

    3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);

    4) utilizzo di cripto valute;

    5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

    a) uso di Internet o intranet;

    b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;

    c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);

    d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;

    e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

    2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

    1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;

    2) «Violazione del Sistema Informatico».

    Art. 20. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato e Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

    Art. 21. Foro competente

    1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

    Art. 22. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.



    2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. _____) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione Copertura assicurativa per danni di esecuzione, Responsabilità civile terzi e Garanzia di manutenzione

    Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

    Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

    1. La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa.

    2. L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

    Partita 1 - Opere il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate;

    Partita 2 - Opere preesistenti il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

    Partita 3 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

    Art. 2. Assicurato

    1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il Contraente.

    Art. 3. Condizioni di assicurazione

    1. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

    a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;

    b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice;

    c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;

    d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;

    e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

    2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

    3. Inoltre l'assicurazione è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate.

    Art. 4. Esclusioni specifiche della Sezione A

    1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, la Società non è obbligata ad indennizzare:

    a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;

    b) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;

    c) i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.;

    d) i danni da azioni di terzi;

    e) i danni da forza maggiore;

    f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante);

    g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;

    h) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

    2. La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

    i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:

    i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;

    i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;

    i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;

    i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;

    i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;

    l) nel caso di esecuzione di dighe:

    l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;

    l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;

    l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti;

    l.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;

    l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;

    l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;

    l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

    3. Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

    m) lavori su opere ed impianti preesistenti:

    m.1) i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera e solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;

    n) lavori su beni artistici:

    n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.

    4. Per la presente garanzia, per sinistro e per durata, valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.

    Art. 5. Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata

    1. La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di:

    a) lavori a corpo b) lavori a misura c) prestazioni a consuntivo d) lavori in economia e) ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

    2. La predetta somma può essere al massimo pari all'importo a base di gara.

    3. La somma assicurata per le Partite 2 e 3 è stabilita nel bando di gara.

    4. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

    5. Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante. La Società emetterà le relative appendici di polizza per la variazione.

    6. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

    Art. 6. Durata dell'assicurazione

    1. L'efficacia dell'assicurazione:

    a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori;

    b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice;

    c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate.

    2. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

    Art. 7. Garanzia di manutenzione

    1. Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni – ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

    2. Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 cod. civ.. La durata del periodo di manutenzione è indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i ventiquattro mesi.

    Art. 8. Interruzione o sospensione della costruzione

    1. In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto all'indennizzo.

    2. Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art.31.

    3. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

    Art. 9. Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

    1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

    2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.



    Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere

    Art. 10. Oggetto dell'assicurazione

    1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere assicurate alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi lavori, nel luogo di esecuzione delle opere indicato Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

    Art. 11. Assicurato

    1. Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

    Art. 12. Condizioni dell'assicurazione

    1. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

    a) il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;

    b) la Stazione Appaltante abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 101 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;

    c) i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

    2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

    Art. 13. Delimitazione dell'assicurazione

    1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

    a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

    b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);

    c) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti;

    d) le società le quali, rispetto alla Stazione Appaltante o il contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

    Art. 14. Esclusioni specifiche della Sezione B

    1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, l'assicurazione non comprende:

    a) i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;

    b) i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;

    c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;

    e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;

    f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;

    g) i danni derivanti da polvere;

    h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;

    i) i danni da furto;

    l) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;

    m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

    n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;

    o) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;

    p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;

    q) i danni da azioni di terzi;

    r) i danni da forza maggiore;

    s) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

    Art. 15. Durata dell'assicurazione

    1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

    2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

    Art. 16. Massimale per la responsabilità civile verso terzi

    1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del Codice, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi indicato nella Scheda Tecnica, per uno o più sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.



    Norme comuni per le Sezioni A e B

    Art. 17. Delimitazione dell'assicurazione

    1. La Società non è obbligata a indennizzare:

    a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

    b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;

    c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;

    d) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere;

    e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;

    f) i difetti di rendimento delle opere assicurate.

    2. La Società non è inoltre obbligata per:

    a) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

    b) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

    3. La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.

    Art. 18. Scoperto o franchigia in caso di sinistro

    1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

    Art. 19. Estensione territoriale

    1. L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.

    Art. 20. Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

    1. La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

    2. L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

    3. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ..

    4. I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

    Art. 21. Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

    1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

    a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società;

    b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;

    c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;

    d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;

    e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

    2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

    3. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 9, può prendere tutte le misure necessarie.

    4. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

    a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;

    b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;

    c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

    5. In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, relative alla Sezione A, e alle lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B.

    6. L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.

    Art. 22. Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

    1. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

    a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

    2. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

    a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;

    b) ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;

    c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;

    d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

    3. Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore alle operazioni peritali.

    4. L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del Codice.

    Art. 23. Mandato dei Periti (Sezione A)

    1. I Periti devono:

    a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’ art. 5;

    b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

    2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

    3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui alla presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

    4. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

    5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

    Art. 24. Premio

    1. Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

    2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella Scheda Tecnica e successive appendici di aggiornamento.

    3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

    4. L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella Scheda Tecnica di variazione.

    5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.

    6. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

    7. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista Scheda Tecnica.

    Art. 25. Assicurazione parziale - Regola proporzionale

    1. Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

    Art. 26. Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

    1. La somma assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e il massimale della Sezione B, indicati Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Società per uno o più sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

    2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio.

    3. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entità del premio iniziale relativa all'entità della somma assicurata o del massimale da reintegrare.

    4. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

    Art. 27. Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

    1. Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

    Art. 28. Pagamento dell'indennizzo

    1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente, entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento è eseguito dalla Società al terzo danneggiato.

    2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.

    Art. 29. Titolarità dei diritti

    1. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

    2. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

    3. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

    4. L'indennizzo o il risarcimento liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

    Art. 30. Gestione delle controversie - Spese di resistenza (Sezione B)

    1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

    2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

    3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

    4. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

    Art. 31. Proroga dell'assicurazione

    1. La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b).

    2. In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

    Art. 32. Oneri fiscali

    1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

    Art. 33. Rischio cyber

    1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

    1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;

    2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;

    3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);

    4) utilizzo di cripto valute;

    5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

    a) uso di Internet o intranet;

    b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;

    c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);

    d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;

    e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

    2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

    1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;

    2) «Violazione del Sistema Informatico».

    Art. 34. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

    Art. 35. Foro competente

    1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

    2. In caso di controversia tra la Società e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 36. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.



    2.4. Schema tipo 2.4 (d.m. _____) Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale

    COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE

    Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

    Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

    1. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e il Committente nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati alle opere eseguite e assicurate ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

    2. L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

    Partita 1 - Opere l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle opere assicurate da uno dei seguenti eventi:

    a) rovina totale o parziale dell'opera;

    b) gravi difetti costruttivi;

    purché l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata.

    Partita 2 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

    Art. 2. Condizioni di assicurazione

    1. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

    a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;

    b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;

    c) il Contraente abbia presentato, prima della decorrenza della copertura assicurativa, i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa:

    1) certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;

    2) certificati di qualità dell'opera e dei materiali eventualmente previsti per l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 8, del Codice e all'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti.

    2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

    Art. 3. Esclusioni specifiche per la Sezione A

    1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 la Società non è obbligata per:

    a) vizi palesi delle opere o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione;

    b) danni derivanti da modifiche delle opere, intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali;

    c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;

    d) danni da azioni di terzi;

    e) danni da forza maggiore;

    f) danni da normale assestamento;

    g) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;

    h) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;

    i) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;

    l) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto.

    2. Relativamente a ristrutturazioni, la Società non è inoltre obbligata per:

    a) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti;

    b) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.

    Art. 4. Somma assicurata

    1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area.

    2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.

    Art. 5. Durata dell'assicurazione

    1. L'assicurazione:

    a) decorre dalla data indicata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

    b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia, come indicato nella Scheda tecnica.

    Art. 6. Determinazione dei danni indennizzabili

    1. La determinazione dei danni avviene sulla base delle seguenti modalità:

    a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo delle opere realizzate oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dell'area;

    b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;

    c) stimando il valore ricavabile dai residui.

    2. L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui alla lettera b) del primo comma diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c) del medesimo comma, ma non potrà comunque essere superiore nè alla somma assicurata per le opere al momento del sinistro ai sensi dell'art. 4, una volta effettuata la stima di cui alla lettera a) del primo comma, nè al limite di indennizzo di cui al quarto comma.

    3. Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo delle opere, come stimato alla lettera a) del primo comma, la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera, ferma restando l'integrale applicazione dei limiti di indennizzo, degli scoperti, con il relativo minimo e massimo, e delle franchigie indicati nella Scheda tecnica.

    4. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, terzo periodo, del Codice, il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica per uno o più sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa non deve essere inferiore al 20% nè superiore al 40% della somma assicurata, 5. Una volta accertate la risarcibilità e l'entità del sinistro a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento dovrà essere effettuato a favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

    Art. 7. Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

    1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

    2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.



    Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi decennale postuma

    Art. 8. Oggetto dell'assicurazione

    1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A come danno materiale diretto.

    Art. 9. Delimitazione dell'assicurazione

    1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

    a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

    b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);

    c) le società le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

    Art. 10. Esclusioni specifiche per la Sezione B

    1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14, l'assicurazione non comprende:

    a) i danni ad opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;

    b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

    Art. 11. Durata dell'assicurazione

    1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

    2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

    Art. 12. Massimale per la responsabilità civile verso terzi

    1. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, ultimo periodo, del Codice, il massimale, indicato nella scheda tecnica, per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per uno o più sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa, deve essere pari al 5% del valore delle opere realizzate, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro.



    Norme comuni per le Sezioni A e B

    Art. 13. Assicurato

    1. Ai fini delle norme comuni delle sezioni A e B della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la Stazione Appaltante.

    Art. 14. Delimitazione dell'assicurazione

    1. Ai sensi art. 103, comma 8, del Codice, la presente copertura assicurativa è applicabile alle opere il cui costo di realizzazione è uguale o superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice.

    2. La Società non è obbligata a indennizzare:

    a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte delle opere assicurate, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

    b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;

    c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;

    d) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;

    e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;

    f) i difetti di rendimento delle opere assicurate.

    3. La Società non è inoltre obbligata per:

    g) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

    h) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

    4. La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.

    Art. 15. Scoperto o franchigia in caso di sinistro

    1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

    Art. 16. Estensione territoriale

    1. L'assicurazione vale per opere realizzate nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

    Art. 17. Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

    1. La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

    2. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della presente copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ..

    3. I rappresentanti della Società hanno libero accesso all'opera assicurata in momenti concordati con il Contraente, la Stazione Appaltante o l'Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

    Art. 18. Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

    1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, il Contraente o l'Assicurato deve:

    a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società;

    b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;

    c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;

    d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;

    e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

    2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 7, può prendere tutte le misure necessarie.

    3. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, il Contraente o l'Assicurato deve:

    a) farne denuncia entro le quarantotto ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;

    b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;

    c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

    4. In ogni caso il Contraente o l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma relative alla Sezione A ed alle lettere a) e b) del terzo comma relativi alla Sezione B.

    5. Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.

    Art. 19. Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

    1. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

    a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da questi designata oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

    2. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta all'Assicurato, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

    a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;

    b) ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;

    c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;

    d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

    Art. 20. Mandato dei Periti (Sezione A)

    1. I Periti devono:

    a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4.

    b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

    2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

    3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti della presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

    4. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

    5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

    Art. 21. Premio

    1. Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

    2. Il premio iniziale è riportato nella relativa Scheda Tecnica.

    3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli eventuali aggiornamenti.

    4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.

    5. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

    6. Il premio iniziale e quello relativo agli eventuali aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

    Art. 22. Assicurazione parziale - Regola proporzionale

    1. Al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

    Art. 23. Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

    1. La somma indicata per ciascuna Partita della Sezione A ai sensi dell'art. 6, quarto comma, e il massimale assicurato per la Sezione B ai sensi dell'art. 12, entrambi indicati nella Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

    2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio.

    3. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entità del premio iniziale relativa all'entità della somma assicurata o del massimale da reintegrare.

    4. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche qualora vi sia mancato reintegro.

    Art. 24. Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

    1. Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

    Art. 25. Pagamento dell'indennizzo

    1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente, entro trenta giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei Periti di parte concordi o del terzo Perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento è eseguito dalla Società direttamente al terzo danneggiato.

    2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.

    Art. 26. Clausola di revisione

    1. Qualora, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell'art. 4, è facoltà della Società richiedere un'integrazione del premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale.

    Art. 27. Titolarità dei diritti

    1. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

    2. È compito, in particolare, dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni da parte della Società.

    3. L'indennizzo o il risarcimento liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

    Art. 28. Gestione delle controversie - Spese di resistenza (Sezione B)

    1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

    2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

    3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

    4. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

    Art. 29. Oneri fiscali

    1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

    Art. 30. Rischio cyber

    1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

    1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;

    2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;

    3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);

    4) utilizzo di cripto valute;

    5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

    a) uso di Internet o intranet;

    b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;

    c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);

    d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;

    e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

    2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

    1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;

    2) «Violazione del Sistema Informatico».

    Art. 31. Forma delle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

    Art. 32. Foro competente

    1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

    2. In caso di controversia tra la Società e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 33. Rinvio alle norme di legge

    1. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.



    Allegato B

    Schede Tecniche (Art. 1, comma 1)

    omissis


  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 110 comma 5 lett. b)

    Linee guida ANAC.

    Individuano i requisiti aggiuntivi che deve possedere l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale per poter partecipare alle gare, subappalti e stipula contratti senza doversi avvalere di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 111 commi 1 e 2 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO DEL 7 MARZO 2018 N. 49 - DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

    «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

    (GU Serie Generale n.111 del 15-05-2018)

    [in vigore dal 30/05/2018]



    TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Art. 1 Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

    b) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

    c) «disposizioni di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;

    d) «ordini di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni;

    e) «RUP», il responsabile unico del procedimento;

    f) «programma di esecuzione dei lavori», il documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.



    TITOLO II - IL DIRETTORE DEI LAVORI

    CAPO I - PROFILI GENERALI

    Art. 2 Rapporti con altre figure

    1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori é tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

    2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

    3. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.



    Art. 3 Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

    1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15. L'esecutore é tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

    2. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).

    3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

    4. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.



    CAPO II - FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

    Art. 4 Attestazione dello stato dei luoghi

    1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

    a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

    b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

    2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.

    3. Tale attestazione é rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.



    Art. 5 La consegna dei lavori

    1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non é richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

    2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

    3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

    4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14.

    5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui é facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.

    6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

    7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.

    8. Il direttore dei lavori é responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

    a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

    b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

    c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori é libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

    9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore é tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge é quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

    10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

    11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo é valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

    12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

    a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

    b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

    c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

    13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

    14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, é inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo é formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

    15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.



    CAPO III - FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

    Art. 6 Accettazione dei materiali

    1. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

    2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto é trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

    3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto é trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

    4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

    5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

    6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.



    Art. 7 Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

    1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

    a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

    b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

    c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

    d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

    2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

    3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

    a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

    b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;

    c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

    d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6;

    e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11;

    f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

    1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

    2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

    3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

    4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

    5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

    4. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.



    Art. 8 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

    1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

    2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

    3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

    4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva é accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore é tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto é formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

    5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

    a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;

    b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

    6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

    7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

    8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.



    Art. 9 Contestazioni e riserve

    1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.



    Art. 10 Sospensione dei lavori

    1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

    2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

    a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

    b) la lesione dell'utile é riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

    c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

    d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

    3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

    4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, é condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

    5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

    6. Il direttore dei lavori é responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.



    Art. 11 Gestione dei sinistri

    1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

    a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

    b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

    2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

    a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

    b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

    c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

    d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

    e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

    Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.



    Art. 12 Funzioni e compiti al termine dei lavori

    1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

    2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

    a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

    b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

    c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

    3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.



    CAPO IV - CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

    Art. 13 Attività di controllo amministrativo contabile

    1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

    2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

    a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

    b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.



    Art. 14 I documenti contabili

    1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

    a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

    1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;

    2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

    3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;

    4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

    5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;

    6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

    7) le relazioni indirizzate al RUP;

    8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

    9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

    10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

    b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che é stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

    c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite é effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità é il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

    d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, é rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP é annotato nel registro di contabilità;

    e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

    2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

    3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

    4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

    5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

    a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

    b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

    c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

    d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

    e) gli ordini di servizio impartiti;

    f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

    g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

    h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

    i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

    l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;

    m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;

    n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

    6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

    7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

    8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.



    Art. 15 Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata

    OMISSIS



    TITOLO III - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE

    CAPO I - PROFILI GENERALI

    Art. 16 Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP

    1. L'incarico di direttore dell'esecuzione é, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.

    2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione é tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

    3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

    4. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis, e dell'articolo 111, comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26.



    Art. 17 Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

    1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21.

    2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 26, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'Autorità, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

    3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.



    CAPO II - FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

    Art. 18 L'attività di controllo

    1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

    2. In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

    a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;

    b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

    c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

    d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

    e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;

    f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

    Tale controllo é condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

    3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.



    Art. 19 Avvio dell'esecuzione del contratto

    1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto é divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

    a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;

    b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti é tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

    2. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

    3. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.



    Art. 20 Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

    1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

    a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

    b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

    c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

    d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

    2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.



    Art. 21 Contestazioni e riserve

    1. Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.



    Art. 22 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

    1. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.

    2. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

    3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

    4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed é tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto é formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

    5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

    a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

    b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

    Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

    6. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.



    Art. 23 Sospensione dell'esecuzione

    1. Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

    2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.

    3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.



    Art. 24 Gestione dei sinistri

    1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione é trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

    a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

    b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

    2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

    a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

    b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

    c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

    d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

    e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

    3. Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.



    Art. 25 Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto

    1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.



    Art. 26 Il controllo amministrativo-contabile

    1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento é comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

    2. La gestione della contabilità é effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.



    TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 27 Abrogazioni

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



    Art. 28 Clausola di invarianza finanziaria

    1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 111 commi 1-bis

    Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dovrà individuare i criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, inerenti alle attivita' di controllo tecnico, contabile e amministrativo.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 144 comma 2

    Decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

    Definiscono e aggiornano le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 144 comma 5 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (Decreto 7 giugno 2017 n. 122) - SERVIZI SOSTITUTIVI MENSA

    «Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

    (GU n.186 del 10-8-2017)

    [in vigore dal 9-11-2017]



    IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

    Visto l'articolo 144 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che disciplina i servizi di ristorazione;

    Visto l'allegato IX al citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che individua, tra i servizi di cui al citato articolo 144, i servizi di mensa;

    Visto l'articolo 144, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili»;

    Considerato l'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato in ultimo dai commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i quali stabiliscono che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione»;

    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

    Sentita l'ANAC che ha espresso il proprio parere con nota n. 171472 del 18 novembre 2016;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 5958 del 9 marzo 2017;

    Adotta il seguente regolamento:



    Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

    1. Con il presente decreto sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.



    Art. 2 Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto si intende:

    a) per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

    b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3;

    c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

    d) per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero dello sviluppo economico;

    e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

    f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);

    g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato ad utilizzarli;

    h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.



    Art. 3 Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa

    1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:

    a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;

    b) l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;

    c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

    d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

    e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;

    f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

    g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;

    h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

    2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.



    Art. 4 Caratteristiche dei buoni pasto

    1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

    a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

    b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

    c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

    d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;

    e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

    2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

    a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

    b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

    c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

    d) il termine temporale di utilizzo;

    e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

    f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

    3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

    a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;

    b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;

    c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;

    d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 è riportata elettronicamente.

    4. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.



    Art. 5 Contenuto degli accordi

    1. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

    a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

    b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

    c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;

    d) l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto al comma 6 del presente articolo;

    e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;

    f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.

    2. Gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto precede prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

    3. Gli accordi stipulati tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

    4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

    5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

    6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

    7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

    8. È vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

    9. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

    10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l'applicabilità, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.



    Art. 6 Disposizioni finali

    1. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

    2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente decreto al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.

    3. In relazione al monitoraggio da verificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



    Art. 7 Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 7 giugno 2017

    Il Ministro dello sviluppo economico Calenda

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio

    Visto, il Guardasigilli: Orlando

    Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017

    Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. N. 745

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 146  co. 4; Art. 147 co. 1 e 2; Art. 150 co. 2 - MINISTERO BENI CULTURALI (Decreto 22 agosto 2017 n. 154) - QUALIFICAZIONE LAVORI NEI BENI CULTURALI

    «Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.»

    (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017)

    [in vigore dal 11-11-2017]



    IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

    IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

    di concerto con

    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni;

    Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2015;

    Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016;

    Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

    Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006;

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni;

    Visto, in particolare, l'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione»;

    Visto l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori»;

    Visto l'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente»;

    Visto l'articolo 148, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che fino all'importo di trecentomila euro «l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4»;

    Visto l'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche»;

    Visto l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali»;

    Viste le disposizioni transitorie e di coordinamento del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare i commi 4 e 19 dell'articolo 216, nelle parti in cui dispongono, rispettivamente, che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» e «Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

    Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, si rende necessario disciplinare, con riferimento ai lavori riguardanti beni culturali, i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori di lavori, i livelli e i contenuti della progettazione, le attività di progettazione e di direzione lavori, i tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori di somma urgenza, nonché l'esecuzione e il collaudo dei lavori, anche tenendo conto degli effetti derivanti dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;

    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;

    Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota 12696 del 21 aprile 2017;

    ADOTTA il seguente regolamento:



    TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1. Ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

    2. I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle seguenti tipologie:

    a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;

    b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;

    c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

    3. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici».



    Art. 2. Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio

    1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell’uomo.

    2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all’articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.



    Art. 3. Specificità degli interventi

    1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all’articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.



    TITOLO II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

    CAPO I - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

    Art. 4. Qualificazione

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, il presente Capo individua, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all’articolo 1, comma 2.

    2. Per i lavori di cui all’articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall’articolo 12.

    3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all’allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all’articolo 1, comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

    4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.



    Art. 5. Requisiti generali

    1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa:

    a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;

    b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte;

    c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte;

    d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.



    Art. 6. Requisiti speciali

    1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1 sono:

    a) idoneità tecnica;

    b) idoneità organizzativa;

    c) adeguata capacità economica e finanziaria.



    Art. 7. Idoneità tecnica

    1. L’idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

    a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 13;

    b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all’articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

    2. L’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l’attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa.

    3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica maturati dall’impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell’organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.

    4. Ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».



    Art. 8. Idoneità organizzativa

    1. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l’idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l’impresa.

    2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneità è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l’idoneità organizzativa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

    3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneità è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell’organico complessivo dell’impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, l’idoneità organizzativa dell’impresa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall’articolo 28, comma 4, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dai precedenti periodi è effettuato con l’arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.

    4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l’idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell’organico complessivo, con arrotondamento all’unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l’idoneità organizzativa dell’impresa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.



    Art. 9. Capacità economica e finanziaria

    1. L’adeguata capacità economica e finanziaria dell’esecutore dei lavori è dimostrata dall’impresa esecutrice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice dei contratti pubblici.

    2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



    Art. 10. Modalità di verifica ai fini dell’attestazione

    1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto sono attestati dalle SOA nell’ambito della procedura di qualificazione delle imprese.



    Art. 11. Lavori utili per la qualificazione

    1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all’articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell’articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

    2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.

    3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

    4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all’articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

    5. Le stazioni appaltanti, dopo l’attestazione del buon esito di cui al comma successivo, aggiornano, entro i successivi trenta giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

    6. Al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 84, comma 7, lettera b) , del Codice dei contratti pubblici, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.



    Art. 12. Lavori di importo inferiore a 150.000 euro

    1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:

    a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a) ;

    b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa;

    c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.



    CAPO II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DIRETTORI TECNICI

    Art. 13. Direttore tecnico

    1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.

    2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell’impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato.

    3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata:

    a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa;

    b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all’articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;

    c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

    4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

    5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

    6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



    TITOLO III - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

    CAPO I - LIVELLI E CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE

    Art. 14. Attività di progettazione

    1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti sono quelli previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo. L’elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all’elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di lavori sui beni di cui all’articolo 1.

    2. La scheda tecnica di cui all’articolo 147, comma 2, del Codice dei contratti pubblici è finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni.

    3. L’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all’articolo 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo.

    4. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:

    a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;

    b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d’opera, disponga l’integrazione della progettazione in corso d’opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L’impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.

    5. Nei casi di cui al comma 4 l’affidamento dei lavori può avvenire sulla base del progetto definitivo.

    6. Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.



    Art. 15. Progetto di fattibilità tecnica ed economica

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilità tecnica ed economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.

    2. Sono documenti del progetto di fattibilità:

    a) la relazione generale;

    b) la relazione tecnica;

    c) le indagini e ricerche preliminari;

    d) la planimetria generale ed elaborati grafici;

    e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;

    f) la scheda tecnica di cui all’articolo 16;

    g) il calcolo sommario della spesa;

    h) il quadro economico di progetto;

    i) il crono programma dell’intervento;

    l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;

    m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.

    3. Il progetto di fattibilità comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell’intervento medesimo.

    4. Le indagini e ricerche di cui al comma 4 riguardano:

    a) l’analisi storico-critica;

    b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

    c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;

    d) la diagnostica;

    e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;

    f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

    5. In ragione della complessità dell’intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.



    Art. 16. Scheda tecnica

    1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

    2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale che interessa il bene oggetto dell’intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell’intervento.

    3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.

    4. Nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale che interessa il bene oggetto dell’intervento.



    Art. 17. Progetto definitivo

    1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, studia il bene con riferimento all’intero complesso e al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all’esigenza di tutela ed ai fattori di degrado.

    2. Sono documenti del progetto definitivo:

    a) la relazione generale;

    b) le relazioni tecniche e specialistiche;

    c) i rilievi e documentazione fotografica;

    d) gli elaborati grafici;

    e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

    f) l’elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

    g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;

    h) i piani di sicurezza e di coordinamento;

    i) il cronoprogramma;

    l) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

    m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo;

    n) il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.



    Art. 18. Progetto esecutivo

    1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall’unicità dell’intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

    2. Sono documenti del progetto esecutivo:

    a) la relazione generale;

    b) le relazioni specialistiche;

    c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;

    d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

    e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera e delle sue parti;

    f) il piano di sicurezza e di coordinamento;

    g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;

    h) il cronoprogramma;

    i) l’elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

    l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.



    Art. 19. Progettazione dello scavo archeologico

    1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l’impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell’esecuzione dell’attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

    2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell’intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

    3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

    4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:

    a) rilievo generale;

    b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;

    c) indagini complementari necessarie.

    5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, viene comunicato al Soprintendente competente.

    6. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.

    7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

    a) rilievi ed indagini;

    b) scavo;

    c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;

    d) restauro dei reperti mobili ed immobili;

    e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;

    f) studio e pubblicazione;

    g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;

    h) manutenzione programmata.

    8. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto definitivo viene comunicato al Soprintendente competente.

    9. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell’articolo 147 del Codice dei contratti pubblici, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.



    Art. 20. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza

    1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.



    Art. 21. Verifica dei progetti

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all’attività di verifica, avvalendosi altresì:

    a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico:

    1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;

    2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

    b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:

    1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;

    2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

    c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee:

    1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;

    2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

    2. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori.



    CAPO II - SOGGETTI INCARICATI DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

    Art. 22. Progettazione, direzione lavori e attività accessorie

    1. Secondo quanto disposto dall’articolo 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all’articolo 9 -bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l’intervento da attuare.

    2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all’articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un’esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

    3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

    4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all’intervento da attuare.



    TITOLO IV - SOMMA URGENZA

    Art. 23. Tipi di intervento per i quali è consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza

    1. L’esecuzione dei lavori di cui al presente decreto è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all’importo di trecentomila euro, secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 163 del Codice dei contratti pubblici.



    TITOLO V - ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

    Art. 24. Collaudo

    1. Per il collaudo in corso d’opera di cui all’articolo 150 del Codice dei contratti pubblici la composizione dell’organo che vi provvede è determinata dai commi successivi del presente articolo.

    2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

    3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento, nonché uno storico dell’arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento.

    4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l’organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

    5. Possono far parte dell’organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell’arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.



    Art. 25. Lavori di manutenzione

    1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l’elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

    a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;

    b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;

    c) il computo metrico-estimativo;

    d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;

    e) il quadro economico;

    f) il piano della sicurezza e coordinamento.



    Art. 26. Consuntivo scientifico e vigilanza sull’esecuzione dei lavori

    1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, i documenti previsti dall’articolo 102, comma 9, del Codice dei contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento nonché l’esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

    2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento.

    3. Nel corso dell’esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l’ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell’articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.



    TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 27. Abrogazioni

    1. Ai sensi dell’articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all’articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed è abrogato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.



    Art. 28. Disposizioni transitorie e finali

    1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

    2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

    3. I bandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.

    4. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e OS 24 di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto nel presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovunque ricorra, dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie indicate nel medesimo decreto.

    5. Per i lavori eseguiti all’estero si continua ad applicare la disciplina prevista dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

    6. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attività lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l’idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati.



    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 159 comma 4

    Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.

    Definisce le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

    Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 177 comma 3 - QUOTA ESECUZIONE CONCESSIONARI

    ANAC LINEE GUIDA N. 11 (Delibera 4 luglio 2018 n. 614) [ANNULLATE]

    «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea».

    (G.U. n. 178 del 2-8-2018)

    [in vigore dal 17-8-2018 - Annullate con decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 18/08/2022, n. 7256]



    Sommario

    Parte I

    1 Ambito di applicazione dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici

    2 I contratti assoggettati alle previsioni dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici

    3 Ambito temporale di applicazione dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici

    Parte II

    4 Situazione di squilibrio e quantificazione della penale

    5 Obblighi di pubblicazione

    6 Attività di verifica



    Premessa

    Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell’articolo 177, comma 3, del decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50. La parte I contiene indicazioni di natura interpretativa rese ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione della normativa e, come tali, sono da considerarsi non vincolanti. La parte II contiene indicazioni operative rese ai sensi dell’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, aventi carattere vincolante.



    Parte I

    1 - Ambito di applicazione dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici

    1.1 Nel silenzio della legge, la collocazione sistematica dell’articolo 177 nell’ambito della parte III del codice dei contratti pubblici depone per l’applicazione alle fattispecie in esso regolate delle disposizioni contenute in tale parte.

    1.2 L’articolo 177 si applica alle concessioni di lavori e di servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro individuate dall’articolo 164 del d.lgs. 50/2016, affidate in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 in difformità rispetto alle procedure di affidamento consentite.

    1.3 La norma in esame si applica alle concessioni di cui al comma 1 affidate nei settori ordinari e, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 2, lettera f), nei settori speciali.

    1.4 L’articolo 177 non si applica alle fattispecie escluse dall’applicazione della parte III del codice dei contratti pubblici, individuate dall’articolo 164, oltre che ai contratti esclusi ai sensi degli articoli 4-18 del codice dei contratti pubblici. L’articolo 177, non si applica, quindi:

    a. ai provvedimenti con cui le amministrazioni aggiudicatrici autorizzano l’esercizio di un’attività economica che può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici, incluse le concessioni demaniali;

    b. ai servizi non economici di interesse generale, riferiti ad attività connesse all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, quali ad esempio il servizio sanitario nazionale, le attività relative all’esercito e alla polizia, la sicurezza della navigazione aerea, il controllo della circolazione marittima e la sicurezza marittima, la gestione dei regimi di assicurazione obbligatoria finalizzati al perseguimento di un obiettivo esclusivamente sociale, le prestazioni di insegnamento pubblico;

    c. alle concessioni aggiudicate con le modalità previste dalla normativa in materia di affidamenti vigente al momento della sottoscrizione del contratto alle concessioni aggiudicate con la formula del project financing di cui all’articolo 183 del codice e con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, a condizione che l’affidamento sia avvenuto nel rispetto delle condizioni indicate all’articolo 183 del codice per la scelta del partner privato;

    d. alle concessioni affidate a organismi in house alle condizioni di cui agli articoli 5 e 192 del codice;

    e. alle concessioni aggiudicate ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture ai sensi dell’articolo 6 del codice;

    f. per effetto dell’articolo 7 del codice dei contratti pubblici - alle concessioni nei settori speciali aggiudicate a un’impresa collegata o a una joint-venture, alle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo;

    - agli appalti nei settori speciali che l’ente aggiudicatore titolare di una concessione assoggettata all’articolo 177 del codice dei contratti pubblici affida a un’impresa collegata o a una joint-venture per l’esecuzione della concessione medesima, alle condizioni previste all’articolo 7, comma 2 del codice dei contratti pubblici. La condizione qui descritta si realizza, ad esempio, nel caso in cui, nei settori speciali, un concessionario affida una concessione ad un soggetto terzo, riservandosi l’esecuzione di parte delle prestazioni e decide poi di appaltare a un’impresa collegata uno specifico contratto attuativo della concessione. In tal caso, sebbene la concessione sia assoggettata all’articolo 177, essendo carente il presupposto soggettivo della deroga prevista dall’articolo 7, i contratti attuativi affidati al ricorrere dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma citata sono esclusi dall’applicazione del regime speciale dettato dall’articolo 177 del codice dei contratti pubblici.

    g. per effetto dell’articolo 8 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza;

    h. per effetto dell’articolo 9, comma 2, del codice dei contratti pubblici, alle concessioni aggiudicate ai soggetti ivi indicati sulla base di un diritto esclusivo e, con riferimento agli operatori economici, per le attività individuate all’allegato II del codice dei contratti pubblici;

    i. per effetto dell’articolo 12 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni nel settore idrico aggiudicate per le finalità previste dalla norma citata;

    j. per effetto dell’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 o per l’esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione europea;

    k. per effetto dell’articolo 15 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche;

    l. per effetto dell’articolo 16 del codice dei contratti pubblici alle concessioni aggiudicate o organizzate in base a norme internazionali; m. alle concessioni aventi ad oggetto le fattispecie previste dall’articolo 17 del codice dei contratti pubblici; n. per effetto dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;

    o. alle concessioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) e c) del codice dei contratti pubblici;

    1.5 Al ricorrere dei presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici e fatte salve le esclusioni previste ai punti 1.2 e 1.3, l’articolo 177 si applica ai concessionari privati, anche se non tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici.

    1.6 La disposizione in esame si applica anche ai concessionari tenuti all’applicazione del codice, atteso che la stessa introduce un regime più restrittivo, applicabile alle sole concessioni già in essere, affidate senza gara in vigenza del decreto legislativo 163/06. Anche nel caso del concessionario tenuto all’applicazione del codice dei contratti pubblici permane l’esigenza di recuperare il difetto di concorrenza nell’affidamento della concessione con l’applicazione dei limiti percentuali previsti dalla norma.



    2 I contratti assoggettati alle previsioni dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici

    2.1 I contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali individuate dall’articolo 177 sono quelli che riguardano tutte le prestazioni oggetto della concessione e sono quindi necessarie per l’esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario.

    2.2 Non sono inseriti nella base di calcolo delle percentuali individuate dall’articolo 177 i contratti stipulati per la gestione dell’attività del concessionario nel suo complesso quali, ad esempio, i contratti per l’acquisto di buoni pasto per i dipendenti, per le utenze, per la manutenzione degli immobili, se utilizzati promiscuamente con altre attività svolte dal concessionario.

    2.3 I valori percentuali indicati all’articolo 177 si riferiscono al valore complessivo dei contratti di cui al punto 2.1 calcolato ai sensi dell’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.

    2.4 I contratti di durata pluriennale, o quelli che si riferiscono a più concessioni, contribuiscono al calcolo delle percentuali indicate dalla norma pro-quota. Anche per tale finalità, i concessionari tengono una contabilità separata per ciascuna concessione.



    3 Ambito temporale di applicazione dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici

    3.1 Il termine indicato dall’articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici rappresenta il termine finale entro cui i titolari di concessioni affidate senza gara prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 devono adeguare la percentuale degli affidamenti esterni alle indicazioni normative. L’adeguamento è effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza.

    3.2 Per i contratti affidati a partire dal 19/4/2016, i titolari di concessioni assoggettate alla deroga di cui all’articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 163/06 sono tenuti a rispettare le percentuali indicate all’articolo 177.

    3.3 Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici sono integrate con l’indicazione degli obblighi derivanti dall’articolo 177 del codice dei contratti pubblici e dalle presenti linee guida.



    Parte II

    4 Situazione di squilibrio e quantificazione della penale

    4.1 Le eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti percentuali indicati dall’articolo 177 del codice dei contratti pubblici sono riequilibrate entro l’anno successivo rispettando, nel contempo, le percentuali di affidamento di pertinenza dell’anno in corso e considerando il valore dei contratti che avrebbero dovuto essere affidati con procedura di evidenza pubblica per ciascun anno.

    4.2 Le situazioni di squilibrio sono sanate mediante:

    a. nuove esternalizzazioni;

    b. il rinnovo con procedure di evidenza pubblica delle esternalizzazioni già avvenute a mezzo di contratti, man mano che esse scadono;

    c. la cessazione degli affidamenti diretti a società in house o collegate, eventualmente previo recesso.

    4.3 Al fine del rispetto delle percentuali di legge possono essere considerate le procedure di affidamento avviate dal concessionario ma non ancora concluse. In tal caso, il concedente è tenuto ad accertare l’effettivo affidamento del contratto.

    4.4 La penale di cui all’articolo 177, comma 3, del codice dei contratti pubblici, è calcolata sull’importo complessivo dei contratti affidati senza gara oltre i limiti percentuali consentiti dalla norma nella misura in cui lo squilibrio non sia recuperato entro l’anno successivo.

    4.5 L’applicazione della penale avviene dopo una preventiva contestazione con la quale si assegna un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni, nel rispetto del principio della partecipazione e del diritto di difesa.



    5 Obblighi di pubblicazione

    5.1 Per le concessioni in essere assoggettate all’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, i soggetti concedenti pubblicano sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di gara e contratti», sezione «Concessioni assoggettate all’articolo 177 del decreto legislativo 50/2016», le seguenti informazioni:

    - data di sottoscrizione della concessione;

    - oggetto della concessione;

    - valore stimato della concessione;

    - stato della concessione, con indicazione delle attività svolte e delle attività residue;

    - dati del concessionario.

    5.2 I soggetti concedenti pubblicano i dati e le informazioni richiesti ai sensi dell’articolo 29 del codice dei contratti pubblici e all’articolo 37 del decreto legislativo 33/2013 riferiti alle concessioni in essere escluse dall’applicazione dell’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, sul profilo di committente nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di gara e contratti» sezione «Concessioni escluse dall’applicazione dell’articolo 177 del codice dei contratti pubblici», indicando altresì

    lo stato della concessione e i motivi che legittimano l’esclusione.

    5.3 I concessionari elaborano un programma annuale degli affidamenti, da trasmettere al concedente entro il 31 dicembre dell’anno precedente, contenente i lavori, servizi e forniture programmati nell’anno di riferimento, specificando, per ciascuno, la modalità di esecuzione e l’incidenza percentuale sul totale dei contratti da eseguire.

    5.4 I concessionari pubblicano sul profilo di committente nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di gara e contratti» sezione «Contratti riferiti a concessioni assoggettate all’applicazione dell’articolo 177 del codice dei contratti pubblici» i dati e le informazioni riferiti ai contratti affidati con procedura di evidenza pubblica richiesti ai sensi dell’articolo 29 del codice dei contratti pubblici e all’articolo 37 del decreto legislativo 33/2013, oltre alle seguenti informazioni:

    - programma annuale degli affidamenti;

    - incidenza percentuale dei contratti affidati con gara sul totale dei contratti relativi alla concessione;

    - entità delle eventuali situazioni di squilibrio e interventi proposti per il riequilibrio, con indicazione del relativo cronoprogramma.

    5.5 I concessionari pubblicano, inoltre, con le modalità di cui al punto precedente, le seguenti informazioni riferite ai contratti affidati senza gara:

    - contratti riferiti alla concessione realizzati da società in house, da società collegate/controllate o mediante operatori individuati con procedure di evidenza pubbliche anche semplificate, con indicazione del soggetto esecutore e, nel caso si tratti di operatori, della procedura utilizzata per l’affidamento, nonché dell’oggetto, del valore e della percentuale di incidenza sul totale dei contratti relativi alla concessione;

    5.6 Gli obblighi di pubblicazione di cui ai punti precedenti devono essere assolti, in prima applicazione, entro il 31/03/2019 con riferimento al periodo 19/4/2018 - 31/12/2019 e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente. con Comunicato ANAC del 8 maggio 2019 è stato segnalato un refuso: nel punto 5.6 è fissato il primo termine per la pubblicazione dei dati, relativi al periodo 19 aprile 2018 – 31 dicembre 2019, entro il 31 marzo 2019 anziché il 31 marzo 2020. Pertanto, il termine per la pubblicazione deve intendersi il 31 marzo 2020. Il DL 32/2019 ha modificato l’articolo 177, comma 2, del Codice dei contratti prevedendo che il periodo transitorio per l’adeguamento delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sia posticipato al 31 dicembre 2019 con conseguente slittamento del predetto termine – a norma vigente – al 31 marzo 2021 e con riferimento alle esternalizzazioni del 2020

    5.7 I dati e le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicati in formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici e restano accessibili per cinque anni dalla data della pubblicazione.

    5.8 La mancata pubblicazione dei dati indicati nel presente paragrafo è segnalata dal concedente all’ANAC.



    6 Attività di verifica

    6.1 La verifica delle quote degli affidamenti di cui all’articolo 177, commi 1 e 3, del codice dei contratti pubblici è effettuata dai soggetti concedenti secondo un calendario di controlli che preveda almeno un controllo annuale.

    6.2 Il concedente effettua le verifiche sulle attività del concessionario secondo le modalità di cui all’articolo 31, comma 12, del codice dei contratti pubblici.

    6.3 I concedenti verificano il rispetto delle quote percentuali indicate dall’articolo 177, comma 1, del codice dei contratti pubblici, secondo le indicazioni fornite nelle presenti linee guida. I dati necessari alla verifica sono acquisiti sia mediante attività di verifica presso le sedi dei concessionari, sia mediante accesso diretto al profilo di committente dei concessionari. I concedenti richiedono ai concessionari i dati e le informazioni ulteriori necessari allo svolgimento delle verifiche di competenza.

    6.4 L’esito delle verifiche effettuate dai concedenti è trasmesso all’ANAC senza ritardo unitamente ad una relazione sulle situazioni di squilibrio accertate e sulle ipotesi che hanno dato luogo all’applicazione delle penali, secondo modelli predisposti da ANAC.

    6.5 L’ANAC, oltre a operare controlli a campione sui concessionari, ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici, può in qualsiasi momento chiedere ai concedenti dati, informazioni e chiarimenti. In caso di reiterato e grave inadempimento o inescusabile inerzia di un concedente nelle verifiche di competenza, essa si sostituisce al medesimo, previa diffida, nell’esercizio dei compiti di cui al presente paragrafo.

    6.6 Ai sensi dell’articolo 213, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l’ANAC segnala agli organi competenti l’accertamento di irregolarità, inadempimenti o ritardi nello svolgimento delle verifiche di competenza da parte dei concedenti.



    Il Presidente Raffaele Cantone

    Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 4 luglio 2018

    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 20 luglio 2018

    Il Segretario Maria Esposito

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 181 comma 4 - ANAC LINEE GUIDA N. 9 (Delibera 28 marzo 2018 n. 318) - CONTRATTI DI PARTNEARIATO PUBBLICO PRIVATO

    «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato».

    (GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018)

    [in vigore dal 05/05/2018]



    Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

    Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018



    Sommario

    Premessa

    Parte I - Analisi e allocazione dei rischi

    1. Il trasferimento dei rischi all'operatore economico

    2. Le diverse tipologie di rischio

    3. La revisione del piano economico-finanziario

    Parte II - Il monitoraggio dell'attività dell'operatore economico

    4. La corretta definizione delle clausole contrattuali

    5. La matrice dei rischi

    6. Il flusso informativo per il monitoraggio sui rischi

    7. Resoconto economico-gestionale

    8. Entrata in vigore



    Premessa

    I contratti di partenariato pubblico privato (PPP), definiti all'articolo 3, lettera eee), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell'ambito della quale i rischi legati all'operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che - ai sensi dell'articolo 180, comma 3, del codice dei contratti pubblici - è necessario che sia trasferito in capo all'operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera. Per i contratti di concessione, che l'articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici ricomprende nel PPP, l'allocazione di tali rischi in capo all'operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del cd. rischio operativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), del codice dei contratti pubblici, cioè nella possibilità per l'operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l'operazione.

    Per quanto riguarda la contabilizzazione pubblica delle operazioni di PPP e il conseguente impatto su deficit e debito pubblico, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat (v. Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010 di Eurostat (ed. 2016), paragrafo VI.4, e ss.mm.ii.).

    In tale contesto, l'articolo 181, comma 4, del codice dei contratti pubblici attribuisce all'A.N.AC., sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di adottare Linee Guida che definiscano le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull'attività dell'operatore economico (partner privato in un contratto di PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti.

    A tal fine, le presenti Linee Guida si applicano ai contratti di PPP di cui all'articolo 3, lettera eee), del codice dei contratti pubblici, tra i quali rientrano i contratti indicati all'articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici e ogni altro contratto che presenti le caratteristiche individuate dal medesimo articolo 180.

    II PPP rappresenta un complesso fenomeno giuridico che si delinea come un genus contrattuale riferibile a più modelli specifici in cui risulta prevalente la natura economico-finanziaria. Da qui la necessità di un approccio multidisciplinare nella sua gestione con affiancamento di figure giuridiche, economiche e tecniche. Tale risultato può essere raggiunto, per quanto concerne il responsabile del procedimento (RUP), mediante il ricorso agli strumenti già individuati dal codice dei contratti pubblici o dagli atti a carattere generale dell'Autorità, quali la richiesta di una formazione in materia di project management oppure la costituzione di una struttura di supporto al RUP. Con riferimento al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione, la stazione appaltante dovrà individuare professionalità idonee a svolgere le attività richieste nella gestione degli specifici contratti, valutando, a tal fine, l'opportunità di istituire l'ufficio di direzione dei lavori. Dette indicazioni tengono conto della prossima introduzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti delineato all'art. 38 del codice dei contratti pubblici che richiede l'istituzione di strutture organizzative stabili deputate al processo di acquisizione di beni, servizi o lavori e la presenza, in tali strutture, di dipendenti aventi specifiche competenze.

    Per la predisposizione delle presenti linee guida sono stati acquisiti, oltre al parere obbligatorio del Ministero dell'economia e delle finanze, anche quelli del Consiglio di Stato, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

    In considerazione della rilevanza che la fase preliminare di impostazione ed elaborazione delle operazioni di PPP assume ai fini della buona riuscita delle stesse e dell'efficace controllo sulla corretta esecuzione dei contratti, la Parte I contiene indicazioni, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, per l'identificazione e l'accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l'indizione della procedura di gara. Nella Parte II sono riportate, invece, le prescrizioni sulle modalità di controllo dell'attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del citato articolo 181, comma 4, del codice dei contratti pubblici.



    PARTE I - ANALISI E ALLOCAZIONE DEI RISCHI

    1. Il trasferimento dei rischi all'operatore economico

    1.1 Le amministrazioni aggiudicatrici identificano e valutano gli specifici rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera o del servizio oggetto del contratto di PPP, ponendo gli stessi in capo al soggetto che presenta la maggiore capacità di controllo e gestione degli stessi.

    1.2 Ai fini della valutazione della capacità di gestione del singolo rischio occorre verificare la possibilità per ciascuno dei partner del progetto di adottare misure idonee a ridurre gli effetti negativi di tali eventi (ad es. attraverso polizze di assicurazione disponibili sul mercato).



    2. Le diverse tipologie di rischio.

    2.1 Il Rischio operativo è definito all'articolo 3, comma 1, lettera zz) del codice dei contratti pubblici. In tale categoria di rischio rientrano, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di domanda e/o il rischio di disponibilità, nonché altri rischi specifici descritti al punto 2.5. Il rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo delle parti, differenziandosi per tale aspetto da rischi come quelli legati a una cattiva gestione o a inadempimenti contrattuali da parte dell'operatore economico, che non sono determinanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto come concessione, dal momento che sono insiti anche nei contratti di appalto pubblico.

    2.2 Il Rischio di costruzione è definito all'articolo 3, comma 1, lettera aaa), del codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:

    a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;

    b) rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;

    c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;

    d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;

    e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;

    f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.

    2.3 Il Rischio di domanda è definito all'articolo 3, comma 1, lettera ccc), del codice dei contratti pubblici. Il Rischio di domanda, che può non dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dall'operatore economico, costituisce di regola un elemento del consueto "rischio economico" sopportato da ogni operatore in un'economia di mercato. In tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici:

    a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico;

    b) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.

    Il Rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l'utenza finale non abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali) e, pertanto, in tali casi, ai fini della qualificazione del contratto come PPP, è necessaria l'allocazione in capo all'operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità di cui al successivo punto 2.4. a)

    2.4 Il Rischio di disponibilità è definito all'articolo 3, comma 1, lettera bbb), del codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:

    a) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;

    b) rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator - KPI) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;

    c) rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.

    2.5 Con riferimento ai contratti di disponibilità si richiama l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici sul combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 188 del codice dei contratti pubblici, secondo cui salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore, ad eccezione del rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti che è, invece, a carico dell'operatore economico affidatario.

    2.6 Si rappresenta che non può considerarsi trasferito all'operatore economico:

    a) il rischio di costruzione, laddove l'amministrazione si obblighi a corrispondere allo stesso le somme stabilite dal contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l'opera è consegnata o nel caso in cui si obblighi a sopportare sistematicamente ogni eventuale costo aggiuntivo indipendentemente dalla relativa causa;

    b) il rischio di disponibilità, qualora il pagamento dei corrispettivi stabiliti contrattualmente non sia strettamente correlato al volume e alla qualità delle prestazioni erogate; il contratto non preveda un sistema automatico di penali in grado di incidere significativamente sui ricavi e profitti dell'operatore economico; il valore del canone di disponibilità risulti così sovrastimato da annullare l'assunzione del rischio;

    2.7 il rischio di domanda, laddove l'amministrazione si obblighi ad assicurare all'operatore economico determinati livelli di corrispettivo indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un'influenza marginale sui profitti dell'operatore economico. Il rischio di domanda è altresì annullato quando negli atti di programmazione o nel piano economico e finanziario la domanda finale è sottostimata e, quindi, le fluttuazioni della domanda effettiva non determinano mai una reale possibilità di incorrere in perdite. In ogni caso, è opportuna la previsione di idonee clausole contrattuali volte a scongiurare ipotesi di extra-redditività prevedendo rimedi quali una variazione della durata del contratto nel caso in cui sia dimostrato che l'operatore economico abbia conseguito più velocemente l'obiettivo del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, oppure la previsione di meccanismi di profit sharing che consentano la condivisione degli extra-profitti con l'amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere calde.Assumono rilevanza sostanziale ai fini dell'allocazione dei rischi anche i fattori relativi al finanziamento pubblico dei costi di investimento, alle misure agevolative previste a legislazione vigente (ad esempio articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183; articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221; articolo 11 del decreto legge 11 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), alla presenza di garanzie pubbliche, alle clausole di fine contratto e al valore di riscatto dell'asset a fine rapporto. Si richiama l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici sul limite all'eventuale riconoscimento del prezzo stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario fissato all'articolo 180, comma 6, del codice dei contratti pubblici e per i contratti di disponibilità sul limite all'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera fissato all'articolo 188, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici. Con riferimento al finanziamento pubblico, accanto alle più tradizionali forme di contribuzione pubblica devono essere considerate anche differenti forme, quali l'apporto di capitale di rischio (equity) o di capitale di credito (finanziamenti bancari).

    2.8 Altri rischi

    2.8.1 Accanto ai rischi generali di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di altri rischi che possono presentarsi sia nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del contratto, sia in quella successiva, ovvero, durante l'intero ciclo di vita del contratto di PPP. Tra questi, si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    a) rischio di commissionamento, ossia il rischio che l'opera non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti dell'opera da realizzare), con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell'affidamento;

    b) rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione;

    c) rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima;

    d) rischio ambientale e/o archeologico, ossia il rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica;

    e) rischio normativo-politico-regolamentare, derivante da modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento. Anche tale rischio può comportare, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento;

    f) rischio di finanziamento, ossia di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall'articolo 180, comma 7;

    g) rischio finanziario, che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione;

    h) rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti;

    i) rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi della consegna;

    j) rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese; k) rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti;

    l) rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.).

    2.8.2 In relazione al rischio finanziario di cui alla lettera g) che precede, le amministrazioni verificano che gli operatori economici abbiano formulato il piano economico finanziario (di seguito PEF) con valori di costo del capitale allineati al mercato, dal momento che l'effettiva sussistenza di tale rischio in capo all'operatore economico richiede che il costo del capitale non sia sovrastimato, ad esempio dalla previsione di un tasso di interesse eccessivamente prudenziale.

    2.8.3 L'amministrazione dovrà, di volta in volta, in relazione allo specifico progetto, individuare i rischi che possono essere ad esso connessi, ponendo attenzione, in particolare, a quei rischi che possono, con ragionevole certezza, ritenersi a carico del partner privato e che dovranno, quindi, essere allo stesso allocati.



    3. La revisione del piano economico-finanziario

    3.1 L'equilibrio economico e finanziario, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ff, del codice dei contratti pubblici, si realizza quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l'esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all'ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere definito congruo e quelli richiesti per versare le imposte. Detto equilibrio è rappresentato dai valori di specifici indicatori esposti nel PEF ed individuati in dipendenza della metodologia utilizzata per l'analisi di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto. Tra gli indicatori cui riferirsi, si annoverano:

    a) gli indicatori della capacità del progetto/investimento di generare ricchezza, quali il Tasso Interno di Rendimento (Internai Rate of Return - TIR) di Progetto, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel PEF e il Valore Attuale Netto (Net Present Value - VAN o NPV) di Progetto, che indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo del contratto di PPP;

    b) gli indicatori di riferimento per la redditività dell'operatore economico, quali il VAN dell'azionista che rappresenta, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo del contratto di PPP e il TIR dell'azionista, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel PEF;

    c) gli indicatori della sostenibilità finanziaria del progetto, quali il DSCR (Debt Service Cover Ratio) che rappresenta il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito - per capitale e interessi - per il medesimo periodo; il LLCR (Long Life Cover Ratio) che indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo.

    In generale e fermi i criteri e le buone pratiche definite dalle Autorità di regolazione competenti, l'equilibrio economico-finanziario è verificato quando, dato un tasso di congrua remunerazione del capitale investito, il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto (VAN del progetto) è pari a zero. Segnatamente, il PEF è in equilibrio quando il TIR dell'azionista è uguale al costo atteso del capitale investito; il TIR di progetto è uguale al Costo medio ponderato del capitale (WeightedAverage Cost of Capital - WACC); il VAN dell'azionista/di progetto è pari a zero. Se i valori di VAN e TIR di progetto non tendono all'equilibrio significa che il contratto contiene margini di extra-redditività per il partner privato che ne riducono il trasferimento del rischio operativo e, pertanto, queste situazioni devono essere attentamente valutate dalle amministrazioni. Dette verifiche sono svolte confrontando il TIR con opportuni benchmark rilevati, ad esempio, dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) o dalle Autorità di regolazione. Il WACC rappresenta una media ponderata tra il costo del debito al netto dell'imposizione fiscale e il costo del capitale proprio, pesati per la rispettiva percentuale di incidenza rispetto all'intera strutturale del capitale. Il WACC rappresenta il valore massimo del tasso da applicare al capitale investito netto al fine di determinare il costo di remunerazione del capitale da inserire nel PEF.

    3.2 La revisione del PEF di cui agli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori indicati dell'equilibrio economico e finanziario. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o compensazioni a carico della stessa. I valori degli indicatori economici e finanziari di progetto rappresentano un utile strumento di monitoraggio delle revisioni del piano. Le variazioni di detti valori, rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto potrebbero segnalare casi in cui la revisione del PEF ha modificato le condizioni di equilibrio iniziale a vantaggio della parte privata.

    3.3 L'articolo 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici si applica anche alla revisione del PEF nell'ambito di contratti di concessione prevista all'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il contratto di PPP riporta un elenco tassativo di casi di forza maggiore. A titolo esemplificativo, possono considerarsi eventi di forza maggiore:

    a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;

    b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

    c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

    d) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;

    e) epidemie e contagi;

    f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

    g) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.

    Per ogni operazione di PPP le amministrazioni aggiudicatrici svolgono, preliminarmente, l'analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera o del servizio oggetto del contratto di PPP, al fine di verificare la possibilità di trasferimento all'operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti di concessione, del rischio operativo. Il trasferimento di tali rischi è condizione necessaria per la qualificazione giuridica del contratto come PPP e per la conseguente possibilità di applicazione delle procedure speciali previste per questo istituto.

    La revisione del PEF di cui agli artt. 165, comma 6, e 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori indicati dell'equilibrio economico e finanziario. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o compensazioni a carico della stessa.



    PARTE II - IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

    4. La corretta definizione delle clausole contrattuali

    4.1 Il contratto di PPP stipulato tra l'amministrazione e l'operatore economico aggiudicatario è predisposto dal RUP e da questo proposto all'amministrazione con indicazione dello schema completo delle clausole contrattuali ritenute adeguate. Il contratto costituisce il principale strumento di garanzia per un'efficiente esecuzione del contratto, una corretta allocazione dei rischi tra le parti e per il mantenimento in capo all'operatore economico del rischio allo stesso trasferito, nonché per evitare possibili riclassificazioni finanziare ex post dell'operazione di partenariato da "fuori" a "dentro" il bilancio dell'amministrazione. A tal fine, le amministrazioni sono tenute a prestare particolare attenzione e cura nella redazione delle clausole contrattuali, affinché le stesse siano formulate in modo da assicurare il raggiungimento dei predetti obiettivi. In particolare, il trasferimento dei rischi al privato impone la presenza di adeguate previsioni contrattuali in tema di Service Level Agreement (SLA) e di penali basate su criteri di valutazione oggettivi e certi, mediante l'elaborazione preventiva di KPI determinati in relazione ai contenuti e alle caratteristiche dello specifico contratto o monitorati dalla regolazione di settore, con previsione di decurtazione automatica del canone.

    4.2 Alcuni elementi essenziali del contratto derivano dal contenuto dell'offerta selezionata come migliore. Per ogni strumento di PPP, in relazione a quanto previsto nel bando e alla tipologia e oggetto del contratto di PPP, al fine di realizzare un efficace monitoraggio sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, le amministrazioni devono prevedere il seguente contenuto minimo dell'offerta:

    a) il PEF redatto in formato elettronico con indicazione delle formule di calcolo e gli elaborati previsti nel bando;

    b) il prezzo richiesto dal concorrente per il contratto di PPP;

    c) l'importo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

    d) il canone che l'amministrazione aggiudicatrice deve corrispondere per la disponibilità ottimale dell'opera e/o per la prestazione di servizi per i quali va indicato il livello quantitativo e qualitativo;

    e) il meccanismo di variazione del canone commisurato alla ridotta o mancata disponibilità dell'opera e/o alla ridotta quantità e qualità dei servizi resi;

    f) il tempo di esecuzione della progettazione;

    g) il tempo di esecuzione dei lavori;

    h) la durata del contratto;

    i) i servizi che il concorrente richiede di sfruttare direttamente, indicando il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza e il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità per i servizi destinati agli utenti;

    j) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;

    k) la quota di lavori che il concorrente intende affidare a terzi;

    l) eventuali garanzie a favore della stazione appaltante a copertura dei rischi generati dal trasferimento da parte di quest'ultima di utilità economiche all'affidatario del contratto, a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi;

    m) la documentazione prevista dai provvedimenti di natura regolatoria adottati dalle Autorità di settore.

    4.3 Il contratto di PPP deve riportare in allegato l'offerta aggiudicata e la matrice dei rischi.

    4.4 Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere che il contratto di PPP abbia il contenuto individuato all'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici e che disciplini almeno i seguenti aspetti:

    a) le condizioni relative all'elaborazione da parte dell'operatore economico del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

    b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;

    c) l'obbligo per l'operatore economico di compiere tutte le attività previste per l'acquisizione delle approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;

    d) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori e sui servizi da parte dei soggetti competenti (responsabile del procedimento, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione);

    e) il flusso informativo relativo all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi e dei dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario che l'operatore economico deve garantire all'amministrazione per l'esercizio del monitoraggio sui rischi ai sensi del successivo paragrafo 7, le relative modalità di trasmissione, nonché le penali da applicare in caso di inadempimento di tale obbligo;

    f) il rispetto delle regole previste per il subappalto;

    g) le procedure di collaudo e di verifica di conformità;

    h) le modalità e i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo dell'amministrazione su tali attività;

    i) le penali per le inadempienze dell'operatore economico, le ipotesi di risoluzione contrattuale, nonché le relative procedure, con indicazione delle voci da computare ai fini della quantificazione delle somme dovute all'una o all'altra parte, laddove non espressamente già previste dal codice dei contratti pubblici;

    j) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;

    k) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che l'operatore economico potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;

    l) le modalità e i termini di adempimento da parte dell'operatore economico di eventuali oneri;

    m) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

    n) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice al termine del contratto; o) nel caso di cui all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici, le modalità per il trasferimento e l'eventuale immissione in possesso dell'immobile anteriormente all'ultimazione dei lavori; p) il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti nonché le cause e le modalità per la sua revisione; q) il corrispettivo per l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine del rapporto contrattuale, nonché le modalità e le tempistiche di pagamento di tale valore da parte del subentrante.

    Al fine di poter realizzare un corretto monitoraggio dell'attività dell'operatore economico è necessario che le clausole contenute nel contratto siano definite con rigore, nel rispetto dei contenuti minimi dell'offerta e del contratto elencati ai paragrafi 4.2 e 4.4, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna specifica tipologia di operazione di PPP posta in essere.

    Il contratto di PPP deve riportare in allegato l'offerta aggiudicata e la matrice dei rischi.



    5. La matrice dei rischi

    5.1 Al contratto di PPP o di concessione è allegata la "matrice dei rischi", che costituisce - parte integrante del contratto medesimo. Detto documento è elaborato dal RUP o da altro soggetto individuato in conformità al regolamento organizzativo dell'amministrazione ed è definito caso per caso sulla base delle caratteristiche specifiche della prestazione oggetto del contratto, con l'obiettivo di disciplinare ex-ante modalità e limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie poste a base del PEF e offerte in sede di gara.

    5.2 La matrice dei rischi è utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara, per la redazione del documento di fattibilità economica e finanziaria, per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale e per la corretta indizione della fase procedimentale. Ai sensi dell'articolo 181, comma 3, del codice dei contratti pubblici, infatti, la scelta di ricorre a forme di PPP deve essere preceduta da adeguata istruttoria con riferimento, inter alia, alla natura e all'intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione. L'analisi dei rischi conferisce, infatti, alle amministrazioni una maggiore consapevolezza delle criticità che potrebbero emergere nel corso dell'intervento e contribuisce a rafforzare il potere di contrattazione del soggetto pubblico con il partner privato.

    5.3 La matrice dei rischi è posta a base di gara e utilizzata come elemento di valutazione dell'offerta. Inoltre, detto documento è utilizzato in fase di esecuzione, dal momento che - essendo in esso rappresentata la ripartizione dei rischi tra le parti, così come definitivamente fissata nei documenti contrattuali - consente un agevole controllo sul mantenimento in capo al privato dei rischi allo stesso trasferiti. Più dettagliata è la matrice, minori sono le possibilità di trascurare aspetti rilevanti nella corretta allocazione dei rischi. Al fine della costruzione della matrice dei rischi, devono considerarsi i seguenti aspetti: r) identificazione del rischio, ovvero l'individuazione di tutti quegli eventi, la cui responsabilità non è necessariamente imputabile alle parti, che potrebbero influire sull'affidamento nella fase di progettazione, di costruzione dell'infrastruttura o di gestione del servizio (colonna 1); s) risk assessment, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio (se non si riesce a indicare un valore preciso si possono utilizzare indicazioni tipo minima, bassa, alta, etc.) e dei costi che ne possono derivare. Detti oneri devono essere efficientati, anche attivando idonei meccanismi di incentivo. È importante definire anche il momento in cui l'evento negativo si potrebbe verificare e valutarne gli effetti (colonne 2 e 3);

    t) risk management, ovvero individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento (colonna 4); u) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato. Nei casi in cui non si può pervenire a un'allocazione completa di un rischio in capo a una delle parti, vanno indicate nella matrice - in righe distinte - le circostanze per le quali il rischio è a carico del soggetto pubblico e quelle per cui è a carico del soggetto privato (colonne 5 e 6). Inoltre, dovrebbe essere prevista una circoscritta rinegoziazione del contratto quando le informazioni a disposizione dell'amministrazione non consentano l'idonea allocazione di alcuni rischi specifici ex-ante e per tutta la durata del contratto, anche al fine di evitare il rischio della interruzione/risoluzione del contratto. v) corrispondenza tra rischio e trattamento dello stesso all'interno del contratto di PPP, effettuata mediante l'individuazione dell'articolo che disciplina lo stesso (colonna 7).

    5.4 È possibile suddividere la matrice dei rischi in relazione alle diverse fasi del ciclo di vita del contratto, ripartendo, quindi, l'elenco dei rischi in relazione alla fase preliminare al bando/progettuale/di costruzione/gestione.

    5.5 Specie per i progetti di maggiore complessità, le amministrazioni aggiudicatrici svolgono consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell'articolo 66 del codice dei contratti pubblici, ovvero, consultazioni con gli operatori economici invitati a presentare offerte, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, del codice dei contratti pubblici, anche al fine di acquisire i dati e le informazioni necessarie a una compiuta identificazione e valutazione dei rischi che possono caratterizzare un determinato progetto. Alternativamente, ai sensi dell'articolo 181 del codice dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'opportunità di affidare il contratto di PPP mediante la procedura del dialogo competitivo.

    5.6 Le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli operatori economici di indicare nei rispettivi PEF le modalità di copertura o gestione dei rischi, riportandone anche i connessi costi. In tal caso, tali elementi sono oggetto di valutazione della proposta da parte delle amministrazioni.

    5.7 Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, un modello di matrice dei rischi. Si sottolinea che i rischi specifici inseriti nella matrice dei rischi variano in funzione dell'oggetto dell'affidamento e della natura del contratto di PPP sottoscritto.

    Esempio di matrice dei rischi

    Tipo di rischio Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) Maggiori costi (variazioni percentuali /valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.) Strumenti per la mitigazione del rischio Rischio a carico del pubblico (SI/NO) Rischio a carico del privato (SI/NO) Articolo contratto che identifica il rischio

    rischio di progettazione

    rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto

    rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto

    rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione

    rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori

    rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata

    rischio di contrazione della domanda di mercato

    rischio di contrazione della domanda specifica

    rischio di manutenzione straordinaria

    rischio di performance

    rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare

    rischio di commissionamento

    rischio amministrativo

    rischio espropri

    rischio ambientale/o archeologico

    rischio normativo- politico-regolamentare

    rischio finanziario

    rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti

    rischio delle relazioni

    industriali

    rischio di valore residuale

    rischio di obsolescenza tecnica

    rischio di interferenze

    5.8 Attraverso la matrice dei rischi, in cui sono richiamati i singoli articoli del contratto che definiscono il soggetto e le modalità di assunzione dei rischi, l'amministrazione effettua un controllo sulle principali clausole contrattuali, verificando se le stesse siano state formulate in modo da assicurare la corretta allocazione dei rischi. Pertanto, il RUP deve procedere all'elaborazione della matrice dei rischi, richiamando nella stessa i singoli articoli del contratto che definiscono il soggetto a carico del quale è posto un determinato rischio e le modalità di assunzione dello stesso. Una volta completata la matrice dei rischi le amministrazioni verificano se l'allocazione dei rischi ivi individuata è coerente con le prescrizioni del codice dei contratti pubblici per la qualificazione giuridica del contratto come PPP (ovvero, se sono stati trasferiti all'operatore economico, oltre il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, e per i contratti di concessione il rischio operativo), nonché con i criteri dettati da Eurostat per l'eventuale contabilizzazione dell'intervento al di fuori del bilancio pubblico.

    5.9 Ai fini della verifica della permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti allo stesso, ogniqualvolta le parti concordano una variazione contrattuale o la revisione del PEF, l'amministrazione accerta che tali modifiche lascino inalterata l'allocazione dei rischi così come definita nei documenti contrattuali e riportata nella matrice e che permanga, quindi, in capo all'operatore economico il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi. L'atto di modifica del contratto o di revisione del PEF dà conto della anzidetta valutazione.

    La matrice dei rischi individua e analizza i rischi connessi all'intervento da realizzare ed è utilizzata - in fase di programmazione - per la redazione del documento di fattibilità economica e finanziaria e per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale e - in fase di esecuzione - per il monitoraggio dei rischi.

    Le amministrazioni aggiudicatrici devono elaborare la matrice dei rischi e richiamare nella stessa i singoli articoli del contratto che definiscono il soggetto e le modalità di assunzione dei rischi. In caso di variazioni contrattuali o revisioni del PEF le amministrazioni aggiudicatrici devono accertare che le modifiche apportate non alterino l'allocazione dei rischi così come definita nella documentazione contrattuale e riportata nella matrice medesima. L'atto di modifica del contratto o di revisione del PEF deve dare conto della anzidetta valutazione.

    Le amministrazioni aggiudicatrici verificano la compatibilità dell'operazione posta in essere con i criteri dettati da Eurostat per l'eventuale contabilizzazione dell'intervento al di fuori del bilancio pubblico.



    6. Il flusso informativo per il monitoraggio sui rischi

    6.1 Ai fini del controllo sul mantenimento in capo al privato dei rischi allo stesso trasferiti, l'amministrazione aggiudicatrice deve disporre dei dati relativi alla gestione dei lavori e dei servizi e deve monitorarne periodicamente l'andamento. A tal fine, l'amministrazione individua i dati relativi alla gestione dei lavori o dei servizi rilevanti in relazione a ciascun rischio trasferito all'operatore economico, ricomprendendo tra di essi quelli utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario, come indicati al precedente paragrafo 3.1, in modo da poter rilevare gli scostamenti dai valori di equilibrio. In conformità a quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 4.4, nel contratto di PPP deve essere espressamente prevista, tra gli obblighi a carico dell'operatore economico, la trasmissione all'amministrazione aggiudicatrice di tale flusso informativo, con cadenza prefissata nella documentazione di gara, tenendo conto del valore, complessità e durata del contratto medesimo.

    6.2 Per le operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche, gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 prevedono che le amministrazioni trasmettano dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tali opere alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Il sistema, basato su un'applicazione web, prevede alcune funzioni di "alert" nel caso di criticità nell'impostazione e attuazione del contratto, consentendo alle amministrazioni di compiere un controllo costante sugli elementi fondanti il trasferimento dei rischi, dalla fase programmatoria alla conclusione del contratto. La BDAP, al contempo, permette la visione di insieme sui contratti di PPP - anche per le esigenze di tutela della finanza pubblica - per tutte le amministrazioni interessate al corretto utilizzo dello strumento. Il flusso informativo che le amministrazioni devono veicolare alla BDAP costituisce, di conseguenza, anche il contenuto informativo minimo della trasmissione dati che l'amministrazione deve richiedere all'operatore economico ai sensi del punto 6.1.

    6.3 Per acquisire dagli operatori economici i dati di cui al punto 6.1 le amministrazioni possono prevedere l'implementazione di una piattaforma informatica condivisa tra amministrazione e operatore economico, in cui possano essere inseriti, da entrambe le parti, i dati in questione non appena se ne abbia la disponibilità. Tale piattaforma deve essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti e può costituire elemento di valutazione dell'offerta. In mancanza di piattaforma, i dati devono essere comunque inviati in formato elettronico ed elaborabili, con strumenti che ne garantiscano l'autenticità, ad esempio mediante il sistema di posta elettronica certificata.

    L'amministrazione aggiudicatrice deve definire i dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi che l'operatore economico è tenuto a trasmettere con cadenza prefissata nella documentazione di gara tenendo conto del valore, complessità e durata del contratto. In tale flusso informativo sono compresi i dati utilizzati dall'amministrazione per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario e, per le operazioni di PPP che interessano la realizzazione di opere pubbliche, anche quelli che le amministrazioni sono tenute a trasmettere, ai sensi degli articoli 5 e 9 del Decreto legislativo n. 229/2011, alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 193/2009. Le amministrazioni aggiudicatrici definiscono, altresì, le modalità di acquisizione di tali dati da parte dell'operatore economico.



    7. Resoconto economico-gestionale

    7.1 Il trasferimento di rischi al privato impone la presenza di adeguate previsioni contrattuali in tema di Service Level Agreement (SLA), sistema di penali, decurtazione del canone. Tuttavia, perché tale assetto contrattuale possa raggiungere lo scopo di mantenere l'allocazione dei rischi in esso stabilita, è indispensabile che a tali clausole sia data tempestiva e puntuale applicazione e, quindi, che siano correttamente svolte le funzioni di direzione e di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.

    7.2 Al fine di monitorare che l'allocazione dei rischi permanga in virtù di una corretta gestione del contratto, l'amministrazione, per il tramite del Rup, coadiuvato dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, acquisisce un periodico resoconto economico-gestionale sull'esecuzione del contratto, nel quale è evidenziato l'andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, il rispetto degli SLA, l'esecuzione dei controlli previsti dal contratto, l'applicazione di eventuali penali o decurtazioni del canone e, in generale, ogni altro

    elemento di rilevanza contrattuale necessario per accertare la corretta gestione del contratto di PPP.

    Le amministrazioni aggiudicatrici, per il tramite del Rup, coadiuvato dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, devono acquisire un periodico resoconto economico-gestionale sull'esecuzione del contratto, nel quale sia evidenziato l'andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, il rispetto degli SLA, l'esecuzione dei controlli previsti dal contratto, l'applicazione di eventuali penali o decurtazioni del canone e, in generale, ogni altro elemento di rilevanza contrattuale necessario per accertare la corretta gestione del contratto di PPP.



    8. Entrata in vigore

    8.1 Le presenti linee guida entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    8.2 Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore delle stesse. I contratti già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida si adeguano progressivamente, secondo le previsioni del piano regolatorio.



    Il Presidente Raffaele Cantone

    Approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 28 marzo 2018.

    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 6 aprile 2018 Il Segretario Maria Esposito

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 185 comma 3

    Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

    Definisce le modalità con le quali le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 192 comma 1 - ANAC LINEE GUIDA N. 7 (Determinazione 20 settembre 2017 n. 951) ELENCO PA CHE OPERANO CON SOCIETA IN HOUSE

    «Istituzione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. »

    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2017)

    [in vigore dal 7-11-2017]



    [Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017

    Aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017]



    Sommario

    1. OGGETTO

    2. CONTENUTO DELL’ELENCO

    3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO

    4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

    5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AGLI ARTT. 4 E 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

    7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI

    8. LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

    9. ENTRATA IN VIGORE



    1. OGGETTO

    1.1 Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (di seguito “Codice dei contratti pubblici”) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del Codice dei contratti pubblici (di seguito, “Elenco”) e hanno carattere vincolante.



    2. CONTENUTO DELL’ELENCO

    2.1 L’Elenco contiene le seguenti informazioni:

    a) Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (controllante o controllanti)

    b) Codice fiscale

    c) Sede

    d) Organismo in house nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti:

    1. Denominazione

    2. Codice fiscale

    3. Atto deliberativo di costituzione/acquisto partecipazioni (data e tipologia di atto)

    4. Forma giuridica

    5. Stato dell’organismo in house (in attività, in liquidazione, etc.)

    6. Sede legale

    7. Oggetto sociale

    8. Settori di attività

    9. Detenzione di quote di partecipazione nell’organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso, indicazione della «società tramite»)

    10. Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge

    11. Indici della presenza del controllo analogo di cui all’ art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero all’art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica):

    - Presenza di rappresentanti negli organi di governo dell’organismo in house (nominativo – codice fiscale – inizio e fine incarico – compensi)

    - Clausole statutarie

    - Patti parasociali

    12. Clausola statutaria che impone che più dell’80% del fatturato sia svolto in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società partecipata.

    E) denominazione delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori che in presenza dei presupposti previsti dall’ art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, hanno manifestato l’intenzione di operare affidamenti diretti all’organismo in house controllato dal soggetto iscritto nell’Elenco, in forza di un controllo orizzontale, invertito o a cascata

    f) data di presentazione della domanda

    g) estremi del provvedimento di iscrizione nell’Elenco

    h) estremi del provvedimento di accertamento negativo

    i) estremi del provvedimento di cancellazione dall’Elenco.



    3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO

    3.1 Sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.

    3.2 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis.



    4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

    4.1 La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.

    4.2 Nel caso di controllo a cascata (art. 5, comma 2, del Codice dei contratti pubblici), invertito o orizzontale (art. 5, comma 3, del Codice dei contratti pubblici), la domanda di iscrizione dovrà contenere tutte le informazioni utili a dimostrare il controllo analogo sull’organismo in house.

    4.3 Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione.

    4.4 La domanda è presentata in modalità telematica accedendo al sito web dell’Autorità ed utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile on line.

    4.5 L’Autorità acquisisce d’ufficio le informazioni richieste nella domanda di cui al punto 4.4. già contenute nelle proprie banche dati o disponibili presso altre banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni. Le informazioni non disponibili attraverso l’accesso alle predette banche dati sono comunicate all’Autorità dai soggetti istanti mediante l’applicativo on line di cui al punto 4.4.

    4.6 Delle domande pervenute sarà data evidenza nell’Elenco con indicazione della data di presentazione.



    5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    5.1 I procedimenti per l’iscrizione nell’Elenco sono avviati secondo l’ordine di ricezione della domanda.

    5.2 Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall’avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l’applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell’Elenco.

    5.3 In fase di prima applicazione delle presenti linee guida, l’Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

    5.4 All’esito positivo delle verifiche, effettuate secondo le modalità e i criteri indicati nel punto 6, l’ufficio competente dispone l’iscrizione nell’Elenco dandone comunicazione al soggetto richiedente. A partire da tale data, i riferimenti relativi all’iscrizione nell’Elenco sono riportati negli atti di affidamento all’organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.).

    5.5 Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, l’Autorità comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all’iscrizione medesima nel termine massimo di 60 giorni dall’invio delle controdeduzioni. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni o per l’eliminazione della causa ostativa all’iscrizione. L’Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

    a) riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge e, per l’effetto, disporre l’iscrizione nell’Elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente;

    b) riscontrare l’assenza dei requisiti di legge e, per l’effetto, disporre il diniego di iscrizione nell’Elenco.

    5.6 Il provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l’iscrizione nell’Elenco è comunicato al soggetto istante e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Gli estremi del provvedimento di accertamento negativo sono pubblicati nell’Elenco.

    5.7 Il provvedimento di accertamento negativo comporta l’impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi ostativi che sono alla base del provvedimento medesimo.



    6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AGLI ARTT. 4 E 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

    6.1 L’Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore richiedente.

    6.2 L’Ufficio competente accerta, mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della società partecipata, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016.

    6.3 Ai fini della verifica dell’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l’Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.

    6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:

    a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:

    • la previsione, nel documento di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l’in house providing, anche mediante l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

    • la preventiva approvazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.

    B) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:

    • la richiesta di relazioni periodiche sull’andamento della gestione;

    • la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

    • la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell’organismo in house;

    • la previsione di controlli ispettivi;

    • il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l’utenza.

    C) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall’organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

    6.3.2 A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

    a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

    b) l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

    c) l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell’organigramma dell’organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale;

    d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;

    e) la disciplina precisa e puntuale dell’esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

    6.3.3 La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall’Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l’esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti. L’onere della prova è posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco o a richiesta dell’Autorità, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria.

    6.3.4 L’Autorità può richiedere ulteriore documentazione utile, quale - a titolo esemplificativo – delibere assembleari, determinazioni dell’organo amministrativo, contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza dell’istruttoria.

    6.3.5 Tenuto conto delle diverse forme di controllo analogo individuate dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici, l’Autorità esegue le seguenti verifiche:

    a) in caso di in house «a cascata», (l’amministrazione A controlla un soggetto in house B che a sua volta controlla l’organismo in house C – A concede affidamento diretto a C), l’Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C al fine di consentire l’iscrizione nell’Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti a C;

    b) in caso di in house «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un’amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad A), le verifiche da svolgere ai fini dell’iscrizione nell’Elenco sono le medesime previste per l’in house diretto;

    c) in caso di in house «orizzontale» (A controlla sia B che C – B concede un affidamento diretto a C), i requisiti dell’in house sono controllati sia con riferimento al rapporto tra A e B che al rapporto tra A e C.

    D) in caso di controllo congiunto, è verificata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

    6.4 L’Ufficio competente accerta, mediante l’esame dell’atto costitutivo dell’organismo partecipato, l’assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. In tali casi eccezionali, l’Autorità accerta che la partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di legge non comporti controllo, poteri di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sull’organismo in house, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo.

    6.5 L’Ufficio competente accerta che lo statuto dell’organismo partecipato preveda che oltre l’80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale dell’organismo in house.

    6.6 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l’accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco è effettuato tenuto conto delle particolari disposizioni normative applicabili al caso concreto.



    7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI

    7.1 L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore iscritto nell’Elenco deve tempestivamente comunicare all’Autorità, mediante l’applicativo on line, ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco. In caso di inerzia e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull’organismo in house.

    7.2 La corrispondenza tra l’Autorità e l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è effettuata esclusivamente tramite l’applicativo on line e, ove necessario, mediante posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.



    8. LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

    8.1 La conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell’Autorità, anche all’esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, comporta l’avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l’iscrizione.

    8.2 Il procedimento di cui al punto 8.1 è avviato anche laddove l’Autorità o gli altri enti preposti alla vigilanza sulle società a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli organismi in house nello svolgimento della propria attività, delle disposizioni contenute nell’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero negli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016.

    8.3 L’Autorità comunica all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore interessato l’avvio del procedimento di cancellazione, invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

    8.4 Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all’iscrizione nel termine massimo di 60 giorni dall’invio delle controdeduzioni.

    8.5 Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni. Tale termine è sospeso dall’invio della comunicazione di avvio fino alla scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle memorie e per l’eliminazione della causa ostativa. Il procedimento è sospeso, altresì, per una sola volta e al massimo per 30 giorni, in caso di approfondimenti istruttori o di richiesta di integrazione documentale.

    8.6 L’Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

    a) disporre il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco, dandone comunicazione al soggetto interessato;

    b) adottare il provvedimento finale di cancellazione.

    8.7 Il provvedimento finale di cancellazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione dello stesso innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Gli estremi del provvedimento di cancellazione sono pubblicati nell’Elenco.

    8.8 Dalla data di cancellazione dall’Elenco, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo in house oggetto di accertamento. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici.



    9. ENTRATA IN VIGORE

    9.1 Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    9.2 A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house. La mancata trasmissione all’Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l’applicativo on line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.

    9.3 Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici.



    Il Presidente Raffaele Cantone

    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 28 settembre 2017

    Il Segretario Maria Esposito

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 194 comma 12

    Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

    Stabilisce le modalità di operatività della garanzia per il finanziamento della quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 196 comma 2 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Decreto 7 dicembre 2017 n. 567) - SERVIZI DI SUPPORTO PER COLLAUDO GRANDI OPERE

    «Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.»

    (GU n.12 del 16-1-2018)

    [In vigore dal 31-1-2018]



    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

    Visto, in particolare, l'art. 196, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, di seguito «Codice», il quale dispone che per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi di servizi di supporto e di indagine da parte di soggetti specializzati nel settore i cui oneri sono posti a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore, con modalità e limiti di spesa stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    Acquisito il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. 4500 del 25 settembre 2017;

    Decreta:



    Art. 1 Modalità e limiti di spesa per l'affidamento di servizi di supporto e di indagine di cui all'art. 196, comma 2, del Codice

    1. Il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, sulla base di motivata richiesta della commissione di collaudo e prima dell'emissione del certificato di collaudo, può autorizzare la stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo di cui trattasi.

    2. I servizi di cui al comma 1 vengono affidati dal soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel settore d'interesse mediante le procedure di gara previste dal codice.

    3. I costi dei suddetti servizi sono inseriti nel quadro economico pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in questione con distinta evidenziazione, nel limite delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti, in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo quadro economico concernenti le spese per accertamenti di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali collaudi specialistici già previsti in contratto.

    4. La spesa complessiva per i servizi di supporto e di indagine di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo.



    Art. 2 Disposizioni transitorie

    1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.



    Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

    Roma, 7 dicembre 2017

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017

    Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 4641

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 196 comma 4

    Decreto inizialmente previsto dall'art. 196 comma 4, poi soppresso a seguito dell'abrogazione della citata disposizione operata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge.



    Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe dovuto disciplinare, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, le modalità di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore e di nomina, nonché i compensi da corrispondere.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 197 comma 3

    Provvedimento ANAC.

    Determina le classifiche di qualificazione per i contraenti generali.

    Tuttavia il Correttivo ha previsto un Decreto MIT per la disciplinare la qualificazione del contraente generale e non più Linee guida ANAC.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 197 comma 4

    Linee guida ANAC.

    Determinano gli ulteriori requisiti, per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, oltre il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale.

    Tuttavia il Correttivo ha previsto un Decreto MIT per la disciplinare la qualificazione del contraente generale e non più Linee guida ANAC.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 201 Comma 6

    Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    Approva il modello per la scheda di sintesi da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 202 comma 2

    Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

    Possono essere disposte variazioni compensative tra i due Fondi previsti all'art. 202, comma 1.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 202 comma 3

    Uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    Individuano le risorse assegnate ai fondi per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 202 comma 4

    Uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    Definiscono le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità e l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione delle opere e degli insediamenti prioritari ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 202 comma 5

    Uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    Provvedono al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 202 comma 6

    Una o più delibere del CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    Individuano, per la riprogrammazione della allocazione delle risorse, in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 228 e s.m.i., nonché per effetto delle attività di project review, i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 203 comma 1 - MINISTERO DELL’INTERNO (Decreto 21 marzo 2017) - LOTTA AI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NELLE GRANDI OPERE

    «Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento.»

    (GU n.81 del 6-4-2017)

    [in vigore dal 7-4-2018]



    IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visti gli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplinano la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese;

    Visto in particolare, l'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento;

    Visto l'art. 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

    Visto l'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

    Visto l'art. 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

    Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

    Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54;

    Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54, e successive modificazioni;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2015, n. 4;

    Ritenuto di dover individuare procedure di monitoraggio idonee ad assicurare il governo dei dati e delle informazioni in possesso dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 200 e seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in modo da garantire una visione unitaria e strategica;

    Ritenuto necessario procedere all'individuazione delle competenze e delle modalità di costituzione, di composizione e di funzionamento del predetto Comitato di coordinamento;

    Decreta:



    Art. 1 Oggetto del monitoraggio antimafia

    1. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosanelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui agli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:

    a) alle aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali;

    b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;

    c) alle procedure di affidamento delle opere e delle infrastrutture, adottate ai sensi dell'art. 200, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché ai loro affidatari e sub-affidatari e alle imprese terze interessate a qualunque titolo alla realizzazione dell'opera o dell'infrastruttura;

    d) agli assetti societari relativi ai soggetti di cui alla lettera c) e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione delle opere e delle infrastrutture;

    e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi ed agli accertamenti di cui all'art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    f) a ogni altro dato o informazione ritenuti rilevanti dal Comitato di cui all'art. 3.



    Art. 2 Rete di monitoraggio antimafia

    1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, all'interno della quale, informando la propria attività al principio di collaborazione reciproca, provvedono, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicati nell'art. 1:

    a) Ministero dell'interno;

    b) Ministero della giustizia;

    c) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    d) Ministero dell'economia e delle finanze;

    e) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura penale;

    f) Autorità nazionale anticorruzione;

    g) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    h) Prefetture-Uffici territoriali del Governo;

    i) Forze di polizia;

    l) Regioni, Province autonome, Città metropolitane, Province, Comuni ed altri Enti pubblici territoriali;

    m) Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;

    n) Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori, nonché soggetti affidatari della realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.



    Art. 3 Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari

    1. Presso il Ministero dell'interno opera il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), di seguito «Comitato», istituito ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il Comitato, in relazione alle finalità di cui all'art. 1, svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio di cui all'art. 2, nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o da disposizioni normative.

    2. In particolare, il Comitato:

    a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1;

    b) provvede alla predisposizione di linee-guida in materia di controlli antimafia sui contratti pubblici relativi alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché su ogni altra questione di carattere generale allorché sia necessario fornire chiarimenti o utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli;

    c) esprime, a richiesta di uffici del Ministero dell'interno o di altra Amministrazione statale, pareri in merito ai protocolli di legalità in materia di prevenzione antimafia e, specificamente, su quelli stipulati in attuazione dell'art. 194 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

    d) supporta, anche con attività di natura consultiva, le funzioni di monitoraggio antimafia affidate ai prefetti, anche ai fini dell'espletamento dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, esercitabili anche attraverso i Gruppi interforze di cui all'art. 7, comma 3; a tal fine il Comitato opera anche attraverso le Sezioni specializzate di cui all'art. 5;

    e) procede all'esame delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nel monitoraggio antimafia.

    3. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e speditezza, nonché delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.

    4. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.

    5. Il Comitato si riunisce di norma bimestralmente, ovvero, occorrendo, su iniziativa del presidente o su motivata richiesta di uno dei suoi componenti, che in tal caso invia al presidente una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali la seduta del Comitato viene richiesta.

    6. Il Comitato riferisce periodicamente sulle attività svolte ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.



    Art. 4 Composizione del Comitato

    1. Per l'espletamento delle funzioni individuate nell'art. 3, del Comitato fanno parte:

    a) un prefetto avente funzioni di presidente, il quale coordina le attività del Comitato e le raccorda con l'ufficio di Gabinetto e, ove necessario, con gli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno, anche ai fini del diretto supporto alle funzioni di controllo in materia di contratti pubblici affidate ai prefetti e alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2;

    b) due vicepresidenti, aventi uno la qualifica di viceprefetto e l'altro di dirigente superiore della Polizia di Stato, quest'ultimo scelto anche tra il personale posto in congedo da non oltre cinque anni, il quale svolge anche le funzioni indicate al comma 4 dell'art. 8;

    c) un componente in rappresentanza del Ministero della giustizia, individuato nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;

    d) tre componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    e) un componente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, individuato nell'articolazione del Dipartimento del tesoro competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;

    f) due componenti in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

    g) due componenti in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

    h) due componenti in rappresentanza dell'Autorità nazionale anticorruzione;

    i) due componenti in rappresentanza del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    l) tre componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui due, rispettivamente, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, e uno in servizio presso l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

    Il Comitato può inoltre avvalersi della consulenza di esperti nelle specifiche materie d'interesse.

    2. Alla nomina dei componenti del Comitato, nonché dei relativi supplenti, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli organismi di rispettiva appartenenza.

    3. Ai componenti del Comitato e ai loro supplenti, nonché ai soggetti di cui al comma 4 e a eventuali consulenti, non possono essere corrisposti a nessun titolo gettoni di presenza o altri emolumenti in qualunque modo denominati.

    4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, in relazione alle materie in trattazione, i prefetti delle province interessate, i competenti provveditori interregionali per le opere pubbliche, rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui all'art. 1, lettera a), nonché rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori e di associazioni dei datori di lavoro dei settori interessati. Alle riunioni del Comitato possono altresì essere chiamati a partecipare funzionari delle amministrazioni e degli altri soggetti istituzionali in esso rappresentati. Il Comitato può inoltre procedere all'audizione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera n).



    Art. 5 Sezioni specializzate del Comitato e del CCASGO

    1. Le Sezioni specializzate del Comitato, istituite ai sensi delle normative vigenti, supportano i prefetti nelle attività di monitoraggio antimafia, raccordandosi con il Comitato, che ne cura l'unità di indirizzo valutativo; a tal fine, le Sezioni specializzate informano periodicamente il Comitato sulle proprie attività.

    2. Le Sezioni specializzate del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), rispettivamente previste dall'art. 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dall'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e dall'art. 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in quanto, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il residuo periodo di attività, continuano a svolgere i loro compiti in raccordo con il Comitato e costituiscono Sezioni specializzate di quest'ultimo.

    3. Le Sezioni specializzate di cui al comma 1 e, nei limiti temporali di operatività ivi indicati, quelle di cui al comma 2, partecipano alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2.



    Art. 6 Procedure per il monitoraggio antimafia

    1. Le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si fondano in via prioritaria sulla stipula obbligatoria di appositi protocolli di legalità tra le stazioni appaltanti, i soggetti realizzatori, in qualunque forma di affidamento prevista dal predetto decreto legislativo, e le prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, al fine del monitoraggio antimafia, anche preventivo, di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.

    2. I contenuti dei Protocolli di cui al comma 1 sono definiti sulla base di linee-guida predisposte dal Comitato, le quali devono prescrivere l'adozione di specifiche clausole antimafia, ivi compreso l'obbligo di denuncia di eventuali tentativi di estorsione, che impegnino tutti i soggetti interessati a qualsiasi titolo alla realizzazione delle opere. Le linee-guida devono prevedere di poter valutare e sanzionare il comportamento delle imprese in caso di mancata osservanza di tali clausole.

    3. Le procedure per il monitoraggio antimafia di cui al comma 1 possono essere applicate anche in ogni altra circostanza, anche di natura emergenziale, per cui esse siano previste dalle vigenti normative.

    4. I protocolli di legalità e le linee-guida di cui ai commi 1 e 2 sono vincolanti per tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati alla realizzazione delle opere. Nei casi in cui contengano prescrizioni di carattere generale o schemi-tipo di protocolli di legalità, le linee-guida sono approvate e recepite in apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli schemi-tipo di protocolli di legalità sono adottati obbligatoriamente per la stipula di cui al comma 1, fatta salva diversa deliberazione del CIPE, su proposta del Comitato.

    5. Le misure per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, secondo le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



    Art. 7 Attività della Direzione investigativa antimafia, dei Gruppi interforze presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

    1. In considerazione della centralità del ruolo della Direzione investigativa antimafia nell'ambito della circolarità del flusso informativo in tema di lotta alla criminalità organizzata, sono a essa attribuite, a livello centrale, le attività di monitoraggio antimafia di competenza del Ministero dell'interno, concernenti le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La Direzione investigativa antimafia vi provvede operando in raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale.

    2. Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono effettuate dal Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002.

    3. A livello provinciale sono costituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo interessate territorialmente, Gruppi interforze coordinati da un dirigente degli stessi uffici e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro, nonché da un funzionario del Centro operativo della Direzione investigativa antimafia competente per territorio. I predetti Gruppi interforze operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia che, nel caso di opere che interessano il territorio di più province, assicura il raccordo delle attività dei Gruppi istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, nonché con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

    4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia, la Direzione investigativa antimafia predispone un apposito sistema informativo per la gestione dei dati e delle informazioni acquisite nel corso degli accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, disposti dai prefetti ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il predetto sistema è interconnesso con la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo le modalità procedurali di cui al regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193.

    5. Le attività di monitoraggio dei Gruppi interforze si avvalgono anche degli esiti degli accessi ispettivi nei cantieri per la verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, nonché delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori.

    6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione di uno specifico sistema di interconnessione informatica dei dati, da mettere a disposizione del Comitato, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle verifiche di efficienza e sicurezza nell'esecuzione dei lavori, nonché a quelli di tutela ambientale.



    Art. 8 Supporto tecnico-amministrativo e vicepresidenti del Comitato

    1. Il supporto tecnico-amministrativo e giuridico al Comitato è assicurato, nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno, da un contingente massimo di sei unità, anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dai Dipartimenti e dagli Uffici interessati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Un dirigente della carriera prefettizia, incluso nel predetto contingente, svolge le funzioni di Segretario del Comitato e coadiuva il presidente: nel raccordo con l'ufficio di Gabinetto e con gli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno; nelle attività istruttorie connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comitato; nelle attività di raccordo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), anche ai fini del supporto ai Prefetti.

    2. Il coordinamento delle attività del contingente di personale di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle direttive del presidente.

    3. I vicepresidenti del Comitato supportano direttamente le funzioni del presidente, partecipando, anche in sua rappresentanza, a tavoli di lavoro, tavoli tecnici e organismi deputati alla trattazione delle specifiche materie di interesse del Comitato.

    4. Il vicepresidente avente qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato provvede altresì a coadiuvare il Presidente: nelle relazioni con i rappresentanti delle forze dell'ordine in seno al Comitato e coi Gruppi interforze costituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli altri Gruppi costituiti per la realizzazione di interventi strategici, anche

    assicurando attività di supporto e di help desk su tematiche di carattere operativo;

    nell'elaborazione, in raccordo con i competenti uffici della Direzione investigativa antimafia e della Direzione centrale della polizia criminale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, di analisi d'interesse del Comitato relative alle fenomenologie criminose e alle metodologie di infiltrazione delle organizzazioni criminali;

    nella predisposizione di documentazione a supporto del Comitato inerente i fenomeni di infiltrazione criminale nei contratti pubblici e nei settori di interesse del Comitato;

    nelle collaborazioni finalizzate all'aggiornamento del quadro normativo di contrasto alle organizzazioni criminali.

    5. Il presidente del Comitato si avvale dei vicepresidenti e del contingente di personale di cui al comma 1 anche ai fini del raccordo del Comitato con gli organismi competenti al monitoraggio dei flussi finanziari, di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

    6. I vicepresidenti curano, con cadenza annuale, la redazione di apposite relazioni illustrative del complesso delle attività svolte e degli obiettivi conseguiti, in coerenza con le direttive rispettivamente ricevute.



    Art. 9 Oneri di funzionamento del Comitato

    1. L'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno assicura la messa a disposizione delle strutture logistiche e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato, nei limiti delle risorse economiche disponibili e senza ulteriori oneri di bilancio.

    2. Le spese per l'eventuale impiego fuori sede, per specifiche esigenze attinenti alle attività del Comitato, del presidente, dei vicepresidenti e del contingente di personale di cui all'art. 8 sono disposte, limitatamente agli appartenenti, anche in congedo, dalle Amministrazioni facenti capo al Ministero dell'interno, a carico dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno.



    Art. 10 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 4, comma 2, il Comitato risulta costituito in conformità al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 marzo 2003 e successive modificazioni.

    3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli affidamenti di opere adottati ai sensi dell'art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fino alla loro completa esecuzione.



    Roma, 21 marzo 2017

    Il Ministro dell'interno Minniti

    Il Ministro della giustizia Orlando

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 209 comma 16 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Decreto 31 gennaio 2018) - COMPENSO PER GLI ARBITRI

    «Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale.»

    (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018)

    [In vigore dal 01-05-2018]



    Premessa

    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni, di seguito «codice» e, in particolare, l'art. 209, comma 16, che prevede che «La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

    Considerato che, ai sensi del citato art. 209, comma 16, del codice, il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100.000 euro e che sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto;

    Visto l'art. 216, comma 22, del codice, il quale dispone che «Le procedure di arbitrato di cui all'art. 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo art. 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 209, comma 16, si applica l'art. 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.»;

    Vista la proposta della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, trasmessa con nota prot. N. 9870 del 22 settembre 2017;

    Vista la proposta della Direzione generale del personale e degli affari generali, trasmessa con nota prot. N. 4911 del 29 gennaio 2018, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto di definizione dei limiti dei compensi spettanti agli arbitri;

    Visto il parere dell'ANAC espresso con nota n. 5330 del 18 gennaio 2018;

    Decreta:



    Art. 1. Criteri di determinazione del compenso

    1. Il compenso spettante al collegio arbitrale, comprensivo del compenso del segretario nel caso di nomina, non può superare i limiti della tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, fissati in ragione del valore della controversia deferita in arbitrato.

    2. Il compenso spettante al collegio arbitrale è ripartito tra i componenti e il segretario, se nominato, del collegio secondo i seguenti criteri:

    a) al presidente del collegio spetta un compenso pari a quello spettante agli altri due componenti del medesimo collegio maggiorato di un importo non superiore al 20 percento del suddetto compenso;

    b) al segretario, in caso di nomina da parte del presidente del collegio, spetta un compenso non superiore al 5 per cento del compenso complessivo di cui al comma 1.

    3. Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'allegato A, per valore della controversia si intende la somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda.

    4. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il valore della controversia di cui alla tabella dell'allegato A è determinato con riferimento alla parte del contratto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti. Nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullità o di annullamento del contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto.

    5. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali. Non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

    6. Nel caso in cui l'arbitrato sia deciso con pronuncia di rito la misura dei compensi è sempre pari al minimo previsto dallo scaglione, aumentato al massimo di un importo pari al 0,05 per cento della differenza tra il valore della controversia e il minimo dello scaglione di riferimento, in presenza di elementi significativi di pregio.

    7. In caso di conciliazione è dovuto il compenso minimo indicato nella tabella di cui all'allegato A, ridotto della metà.

    8. Sono escluse dal compenso degli arbitri le spese per il funzionamento della camera arbitrale ai sensi dell'art. 209, comma 15, del Codice.



    Art. 2. Abrogazioni ed entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



    Roma, 31 gennaio 2018

    Il Ministro: Delrio



    Allegato A

    ===============================================================

    |Valore della controversia| Compenso minimo |Compenso massimo |

    +=========================+=================+=================+

    |1. da 0 pari a € 500.000 | € 5.000 | € 20.000 |

    +-------------------------+-----------------+-----------------+

    | 2. da € 500.001 a | | |

    | € 2.500.000 | € 20.000 | € 35.000 |

    +-------------------------+-----------------+-----------------+

    | 3. da € 2.500.001 a | | |

    | € 10.000.000 | € 35.000 | € 60.000 |

    +-------------------------+-----------------+-----------------+

    | 4. da € 10.000.001 a | | |

    | € 30.000.000 | € 60.000 | € 75.000 |

    +-------------------------+-----------------+-----------------+

    | 5. da € 30.000.001 > | € 75.000 | € 100.000 |

    +-------------------------+-----------------+-----------------+

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 212 comma 5 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Dpcm 10 agosto 2016) ISTITUZIONE CABINA DI REGIA

    «Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia.»

    (G.U. n.203 del 31-8-2016)



    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

    Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

    Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

    Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ed in particolare gli articoli 9, 16, 41, 52, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 97, 99 126, 138,139, 210 e 212;

    Considerata la necessità di dare attuazione al citato art. 212 del decreto legislativo n. 50 del 2016, disponendo, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia ivi prevista;

    Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

    Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 agosto 2016;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

    Di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    Adotta il seguente decreto:



    Art. 1 Oggetto

    1. Il presente decreto disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'art. 212, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, d'ora in avanti «codice».



    Art. 2 Composizione

    1. La Cabina di regia di cui all'art. 1 è composta:

    a) dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

    b) dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di Vice Presidente e presiede la Cabina di regia in caso di assenza o impedimento del Presidente;

    c) da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    d) da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

    e) da un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

    f) da tre rappresentanti delle regioni e province autonome;

    g) da tre rappresentanti delle autonomie locali;

    h) da un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID);

    i) da un rappresentante di CONSIP.

    2. Per la trattazione di questioni in materia di politiche di coesione e di investimenti finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, la composizione della Cabina di regia è integrata da un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale.

    3. Il Presidente della Cabina di regia può nominare fino a 10 esperti competenti in materia di appalti pubblici e concessioni, di procedure telematiche di acquisto, di bancabilità delle opere pubbliche. Il Presidente può invitare gli esperti a partecipare alle riunioni della Cabina di regia.

    4. Per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti alla Cabina di regia, alle riunioni della stessa possono partecipare, su invito del Presidente, rappresentanti di altri organismi pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni, nonché rappresentanti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    5. I rappresentanti effettivi delle regioni e province autonome e delle autonomie locali sono designati dalla Conferenza unificata e sono scelti tra persone con esperienza operativa nei settori della contrattualistica pubblica e della centralizzazione delle committenze.

    6. Ciascuna amministrazione indica, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione e di analoga qualifica del componente, un rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del componente. I rappresentanti supplenti delle regioni e province autonome e delle autonomie locali sono designati a norma del comma 5.



    Art. 3 Svolgimento dei compiti

    1. Con la periodicità stabilita dal Presidente, la Cabina di regia si riunisce:

    a) per la verifica degli adempimenti previsti dall'art. 212, comma 1, del codice, con particolare riferimento allo stato di attuazione dello stesso nonché per la predisposizione delle proposte di modifica e correttive al fine di garantire l'efficacia degli interventi normativi e regolatori nei settori degli appalti e delle concessioni;

    b) per la segnalazione all'ANAC prevista dall'art. 212, comma 2, del codice.

    2. In sede di prima applicazione, in una riunione da tenersi entro il 31 marzo 2017 e, successivamente, ogni tre anni, la Cabina di regia approva la relazione di controllo da inviare alla Commissione europea, come previsto dall'art. 212, comma 3, del codice.

    3. La Cabina di regia esamina, anche con l'ausilio degli esperti, le informazioni e i dati previsti nelle seguenti disposizioni del codice:

    a) art. 41, comma 3, anche per le finalità di cui all'art. 212, comma 1, lettera d);

    b) articoli 90, comma 2, 99, comma 5, 139, comma 4, e 210, comma 6, anche per le finalità di cui all'art. 212, comma 1, lettere a) e c).

    4. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 212, comma 4, del codice, la Cabina di regia provvede:

    a) alle comunicazioni con la Commissione europea previste dagli articoli 9, comma 3, 16, comma 4, 52, comma 8, lettera c), punto 1), e 138, comma 1, del codice;

    b) agli aggiornamenti previsti dagli articoli 85, comma 8, e 88, comma 1, del codice;

    c) su richiesta degli Stati membri, agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 82, comma 3, 85, comma 8, 86, comma 6, 87, comma 4, 97, comma 9, e 126, comma 4, del codice.

    5. La Cabina di regia può svolgere audizioni e consultazioni di soggetti pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di acquisire i dati e le informazioni necessarie.

    6. La Cabina di regia può stipulare convenzioni e protocolli con soggetti pubblici senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



    Art. 4 Modalità di funzionamento

    1. La Cabina di regia per lo svolgimento delle proprie funzioni si può avvalere delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e può richiedere la collaborazione delle amministrazioni competenti, di volta in volta interessate, per il tramite dei rappresentanti delle stesse nella Cabina di regia.

    2. La Cabina di regia effettua le comunicazioni alla Commissione europea per il tramite del Dipartimento per le politiche europee.

    3. Il supporto logistico, organizzativo ed informatico della Cabina di regia è assicurato da apposita segreteria istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale sono assegnate allo scopo non meno di 3 unità.

    4. La Cabina di regia si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

    5. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, almeno cinque giorni prima, salvo motivi di urgenza, con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

    6. Dell'esito delle riunioni viene redatto apposito verbale. Il verbale è approvato nel corso della riunione successiva.



    Art. 5 Oneri

    1. Ai componenti, ai rispettivi supplenti, agli esperti e ai partecipanti alla Cabina di regia non spetta alcun compenso. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

    2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri.



    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte degli organi di controllo.

    Roma, 10 agosto 2016

    p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 213 comma 3 lett. h-bis

    Linee Guida ANAC

    Provede all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale,

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 213 comma 8

    Provvedimento ANAC.

    Individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di banche dati esistenti, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva.

    L'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 214 comma 3

    Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    Istituisce la struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del Codice.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 214 comma 12

    Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le Commissioni parlamentari.

    Adotta linee guida interpretative e di indirizzo, per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al Codice.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 215 comma 2

    Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

    Attribuisce nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio dei ministri.

    Disciplina la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché disciplina la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

  • .



  • .



  • ALTRI PROVVEDIMENTI DI INTERESSE NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL CODICE


  • Art. 17 co. 1 - ANAC LINEE GUIDA N.12 (delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ) DISCIPLINA SERVIZI LEGALI

    «Affidamento dei servizi legali»

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2018



    Sommario

    PREMESSA

    1. I SERVIZI LEGALI EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    2. I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

    4. ENTRATA IN VIGORE



    PREMESSA

    Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Autorità ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”).

    L’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici - rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» - elenca alcune tipologie di servizi legali che esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.

    Tale articolo non e, tuttavia, l’unica disposizione del Codice dei contratti pubblici a far riferimento ai servizi legali. L’articolo 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d)». Il citato Allegato IX individua l’ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 140, ma anche di quelle contenute negli articoli 142, 143 e 144 che, dettando un regime “alleggerito”, complessivamente integrano la Parte II, Titolo VI, Capo II del Codice dei contratti pubblici, rubricato «Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari»».

    Il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere, quindi, che oltre ai servizi legali esclusi dall’ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici - puntualmente elencati all’articolo 17, comma 1, lettera d) - vi sono tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria di cui all’Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina codicistica, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità.

    A seguito delle perplessità manifestate dagli operatori del settore, l’Autorità ha ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi.

    Al riguardo, l’Autorità aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unita di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed e sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi).

    Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell’articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.

    Giova ricordare, peraltro, che, ai sensi degli articoli 1 e 5 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato e di quelle non statali autorizzate ai sensi dell’articolo 43 del citato regio decreto, spetta all’Avvocatura dello Stato ed e possibile richiedere l’assistenza di avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali (ad esempio, in caso di conflitto di interessi), previa in ogni caso l’acquisizione del parere dell’Avvocato generale dello Stato per le Amministrazioni statali (articolo 5 del regio decreto citato) o, per le amministrazioni non statali autorizzate al patrocinio, dell’organo di vigilanza in ipotesi diversa dal conflitto di interesse (ai sensi del citato articolo 43 del regio decreto n. 1611/1933). L’affidamento a terzi dei servizi legali e possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all’interno della stazione appaltante medesima. A tal fine, l’ente e tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilita, da parte del proprio personale, a svolgere l’incarico.



    1. I SERVIZI LEGALI EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    Possono essere ricondotti nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l’incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un’esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d’opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l’eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

    1.1 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2

    1.1.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e gia esistente lite.

    1.1.2 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attivita di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalita di «preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1» oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che puo consistere in un «un indizio concreto» o in «una probabilita elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

    1.1.2.1 Nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere gia individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l’amministrazione intende valutare l’attivazione o nel quale la stessa e stata convenuta. A titolo esemplificativo, cio ricorre allorquando l’amministrazione abbia necessita di un parere legale preventivo volto ad acquisire elementi necessari a valutare la possibilita di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al n. 1, della lettera d) dell’articolo 17 o per valutare l’eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti nell’ambito di uno dei procedimenti di cui al n. 1 e le possibili strategie difensive, ivi compresa l’opportunita di addivenire ad una conciliazione.

    1.1.2.2 La consulenza legale puo considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e cio ricorre quando, ad esempio, l’amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti.

    1.1.2.3 La probabilita elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione puo ritenersi sussistente, a titolo esemplificativo, nei casi in cui la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state gia oggetto di un pregresso contenzioso.

    1.1.3 I servizi legali di all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato in Italia e necessaria altresi l’iscrizione ad un albo circondariale.

    1.2 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) n. 3

    1.2.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 3 del Codice dei contratti pubblici i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti.

    1.2.2 L’attivita di certificazione attiene all’attestazione di fatti, stati o qualita mentre l’attivita di autenticazione puo riguardare l’autentica di firma (articolo 2703 c.c.), che consiste nell’attestazione da parte del notaio della provenienza di un atto da parte del soggetto che l’ha firmato, o l’autentica di fotografia, che consiste nell’attestazione da parte del notaio che la fotografia esibita e quella della persona interessata.

    1.2.3 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 3 i singoli incarichi riferiti ad un’attivita gia individuata.

    1.3 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 4

    1.3.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 4 del Codice dei contratti pubblici i servizi legali prestati, alternativamente, da:

    a) “fiduciari”;

    b) “tutori designati”;

    c) “fornitori di servizi legali designati da un organo giurisdizionale dello Stato”;

    d) “fornitori di servizi legali designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di organi giurisdizionali dello Stato”.

    1.3.2 Resta ferma l’applicazione di eventuali disposizioni speciali che disciplinano elenchi o albi per la designazione da parte di organi giurisdizionali dei soggetti indicati al punto

    1.3.1 deputati allo svolgimento di servizi legali.

    1.4 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) n. 5

    1.4.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 5 del Codice dei contratti pubblici i servizi legali strettamente legati all’esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell’esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico e esercitato. A titolo esemplificativo, puo considerarsi connesso all’esercizio di pubblici poteri l’affidamento del singolo incarico di collaborazione per la redazione di proposte di elaborati normativi, di natura legislativa e regolamentare.



    2. I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    2.1 Tra i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell’esecuzione, come nell’ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore.

    2.2 Ai sensi dell’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi elencati nell’Allegato IX e di € 750.000 nei settori ordinari e di €. 1.000.000 nei settori speciali.

    2.3 Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici, sia appalti di servizi legali di cui all’Allegato IX del medesimo Codice dei contratti pubblici, si applica l’articolo 28, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.



    3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

    3.1 L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici

    3.1.1 Ai sensi dell’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici sono esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, imparzialita, parita di trattamento, trasparenza, proporzionalita, pubblicita, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

    3.1.2 Ad esclusione dei principi di tutela dell’ambiente e di efficienza energetica, difficilmente riferibili a servizi di natura legale, i principi informatori degli affidamenti dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici possono essere declinati, con specifico riferimento ai servizi legali, nei termini che seguono:

    - Economicita: impone alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto, in virtu del quale le stesse, prima dell’affidamento dell’incarico, sono tenute ad accertare la congruita e l’equita del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell’importanza della qualita delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non e il criterio di guida nella scelta che deve compiere l’amministrazione; tuttavia, il richiamo all’economicita implica la necessita di tener conto dell’entita della spesa e di accertarne la congruita. A titolo meramente esemplificativo nella motivazione sull’affidamento dell’incarico si puo giustificare alternativamente la congruita del compenso pattuito sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, o con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi o, ancora, con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37, nonche di una valutazione comparativa di due o piu preventivi. In quest’ultimo caso, trattandosi di servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, l’amministrazione stabilisce discrezionalmente il numero di preventivi da confrontare, piu confacente alle proprie esigenze, tenendo conto anche del valore economico dell’affidamento.

    - Efficacia: richiede la congruita degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; con riferimento all’affidamento di servizi legali, tale principio va declinato tenendo conto che alcune di tali attivita si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato. Cionondimeno, nelle valutazioni che l’amministrazione e tenuta a effettuare per l’affidamento puo assumere rilevanza, ad esempio, la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si e concluso con esito positivo per l’amministrazione medesima.

    - Imparzialita: richiede una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e, quindi, l’assoluto divieto di favoritismi e di discriminazione; pertanto, tale principio impone che il contratto sia affidato conformemente alle regole procedurali fissate all’inizio e che la stazione appaltante maturi la sua decisione finale da una posizione di terzieta rispetto a tutti i concorrenti, senza essere indebitamente influenzata nelle sue decisioni da interessi di parte o di singole imprese o di singoli individui. Tale principio e posto a garanzia della parita di trattamento degli operatori economici.

    - Parita di trattamento: richiede che gli operatori economici si trovino in una situazione di “eguaglianza formale”, ossia di reciproca parita rispetto al modulo procedimentale seguito dalla stazione appaltante. Pertanto, e necessario che tutti i concorrenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto, che siano adeguati i termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un’offerta in maniera consapevole; i criteri di selezione non devono essere discriminatori e devono essere eliminati gli ostacoli o le restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.

    - Trasparenza: consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilita delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall’amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull’imparzialita della selezione. La consistenza della motivazione delle scelte compiute dall’amministrazione deve essere correlata al valore e all’importanza del contratto. L’obbligo di trasparenza non impedisce inoltre all’amministrazione di adottare misure per limitare il numero di candidati invitati a presentare un’offerta a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio, fornendo informazioni adeguate sui meccanismi di selezione dei candidati che saranno inseriti nell’elenco ristretto.

    - Proporzionalita: richiede l’adeguatezza e l’idoneita dell’azione amministrativa rispetto alle finalita e all’importo dell’affidamento. Tale principio impone, quindi, di formulare requisiti di partecipazione proporzionati all’oggetto e al valore dell’appalto, nonche di predisporre procedure la cui complessita sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare.

    - Pubblicita: richiede che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alla procedura prima che essa sia aggiudicata, in modo da consentire l’eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati. L’amministrazione deve scegliere il mezzo piu adeguato a garantire la pubblicita dei propri affidamenti ai sensi dell’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici avuto riguardo all’importanza dell’appalto per il mercato, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonche delle pratiche abituali nel settore interessato. Una forma di pubblicita adeguata e data da un avviso pubblico sul sito istituzionale della stazione appaltante, che si caratterizza per l’ampia disponibilita e facilita di utilizzo e per la convenienza sotto il profilo dei costi. Il mancato ricorso ad adeguate forme di pubblicita e giustificato negli stessi casi in cui il Codice dei contratti pubblici consente deroghe specifiche che autorizzano, a talune condizioni, procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate per una di tali deroghe. Il principio di pubblicita in esame richiede anche la pubblicazione dell’avviso sui risultati della selezione.

    3.1.3 Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l’amministrazione puo restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell’affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerita dell’azione amministrativa. Affinche la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici e necessario che l’amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti nell’elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco. Sarebbe auspicabile che la comunicazione della pubblicazione dell’avviso fosse trasmessa anche al Consiglio dell’Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l’amministrazione, al fine di rafforzare la pubblicita della notizia. L’iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base dei curricula o da sintetiche schede riepilogative della carriera professionale, deve essere consentita senza limitazioni ne temporali, ne quantitative. Allo scopo di contemperare i principi di efficacia ed economicita dell’azione amministrativa, la stazione appaltante puo prevedere che l’elenco sia ristretto e limitato ai professionisti che soddisfano al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalita e non discriminazione previsti nell’avviso, le esigenze dell’amministrazione. In ogni caso, l’elenco dovra favorire un effettivo confronto concorrenziale, essere pubblicato sul sito istituzionale e ammettere la possibilita di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni. La selezione dall’elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatory che tengano conto: a) dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;

    c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali. La stazione appaltante motiva la scelta del professionista inserito nell’elenco, esplicitando con chiarezza le ragioni sottese. La stazione appaltante garantisce altresi l’equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessita che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare. In relazione all’affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perche seriali o di importo contenuto, e possibile utilizzare il criterio della rotazione. In ogni caso, la stazione indica in modo chiaro nell’avviso pubblico per la costituzione degli elenchi i criteri di selezione, il relativo procedimento e gli eventuali limiti al numero di incarichi conferibili.

    3.1.4 L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici e possibile, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

    3.1.4.1 Nei casi di consequenzialita tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarieta con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l’affidamento diretto al medesimo professionista puo rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicita, tale opzione e indicata nel bando o nell’avviso relativo all’affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell’offerta anche per la prestazione opzionale.

    3.1.4.2 L’affidamento diretto puo ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarita della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novita del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

    3.1.5 Il possesso di inderogabili requisiti di moralita da parte dei soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di appalti pubblici rappresenta un fondamentale principio di ordine pubblico, che trova applicazione anche negli affidamenti riguardanti contratti in tutto o in parte esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici. Esso risponde, infatti, all’esigenza di assicurare l’affidabilita del soggetto che contratta con la pubblica amministrazione. Pertanto, per i servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante puo non esigere il medesimo rigore formale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e gli stessi vincoli procedurali ma ha comunque l’obbligo di verificare in concreto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti generali di cui al citato articolo 80. Nel caso in cui l’amministrazione abbia provveduto alla costituzione di un elenco di professionisti, tale verifica va effettuata in occasione delle specifiche procedure per cui i soggetti iscritti nell’elenco sono interpellati, ferma restando la facolta della stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80, autocertificati dall’interessato nell’istanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n.445, anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco.

    3.1.6 I conflitti di interesse nell’esecuzione dell’incarico conferito all’avvocato sono regolati dal Codice Deontologico Forense (si veda, in particolare, l’articolo 24). Ai sensi di tale disposizione, fra l’altro, l’avvocato deve astenersi dal prestare attivita professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. In caso di costituzione di un elenco di professionisti, la valutazione dell’assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista va effettuata al momento dell’affidamento del contratto, al fine di evitare una ingiustificata restrizione della liberta di iniziativa economica del professionista, il quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, a priori, a qualsiasi incarico di patrocinio legale contro la stessa amministrazione, per la mera aspettativa di un futuro incarico di difesa o di consulenza con la medesima amministrazione. Con riguardo alle situazioni di conflitto di interesse nella fase della selezione del contraente, da individuare e prevenire a cura della stazione appaltante, resta ferma la disciplina recata dall’articolo 80, comma 5, lettera d, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

    3.1.7 Anche nel caso di appalti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti hanno facolta di richiedere, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita, requisiti minimi di idoneita professionale, di capacita economica e finanziaria e di capacita tecniche e professionali. Sul punto, si rinvia alle indicazioni formulate nel paragrafo 3.2.4.

    3.1.8 Resta fermo che, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare un maggiore confronto concorrenziale, anche per i contratti “esclusi” le stazioni appaltanti, nell’esercizio della propria discrezionalita, possono ricorrere alle procedure ordinarie previste per gli appalti sopra soglia o a quelle semplificate per gli appalti sotto soglia.

    3.2 Le procedure di affidamento dei servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici.

    3.2.1 Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all’Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».

    3.2.2 Per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi e disciplinata dagli articoli 140, per i settori speciali, e 142 per i settori ordinari. Per i restanti aspetti della procedura trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

    3.2.3 In relazione ai requisiti di carattere generale si richiamano le indicazioni contenute al par. 3.1.6 in tema di conflitto di interessi. In caso di associazione di professionisti tali requisiti sono riferiti ai professionisti associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtu dell’articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. In caso di societa tra avvocati, detti requisiti sono riferiti ai professionisti soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtu dell’articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

    3.2.4 In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo piu con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneita professionale e i requisiti di capacita tecnica e professionale. Per i primi, la stazione appaltante dovra richiedere l’iscrizione in Albi o Elenchi laddove necessaria per l’espletamento del servizio legale oggetto di affidamento. Per la capacita tecnica e professionale, da individuare in relazione all’oggetto e all’importo dell’affidamento, le stazioni appaltanti potranno richiedere l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell’incarico. Ai fini della dimostrazione della capacita economica e finanziaria possono essere richiesti livelli minimi di fatturato globale, che devono comunque essere proporzionati al valore dell’affidamento. Anche per consentire la partecipazione alla selezione di giovani professionisti, in alternativa al fatturato, puo essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale una copertura assicurativa della responsabilita civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali delle polizze superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    3.2.5 I requisiti consistenti nell’esecuzione di servizi analoghi e nel possesso di un determinato fatturato sono riferiti, in caso di professionista singolo, alla persona fisica; in caso di associazioni di professionisti, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtu dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; in caso di societa tra avvocati, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtu dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Nel caso in cui un singolo professionista abbia maturato la propria esperienza in forma associata o presso una societa tra avvocati che, tuttavia, al momento della partecipazione alla procedura operi in proprio o in altra forma associata o presso altra societa tra avvocati, in ragione della personalita della prestazione, il servizio analogo e il fatturato specifico possono essere spesi dal professionista singolo o dal professionista che sia indicato quale esecutore delle prestazioni dall’operatore economico partecipante e non gia dall’associazione o dalla societa presso le quali egli ha maturato la propria esperienza in passato. Nel caso in cui le prestazioni siano state svolte in passato da piu professionisti congiuntamente e nell’atto di affidamento dell’incarico non sia contenuta alcuna distinzione delle attivita affidate a ciascun professionista e questi partecipino separatamente alla procedura di affidamento, entrambi potranno giovarsi dei servizi analoghi e del fatturato specifico per l’intero.

    3.2.6 In riferimento al criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b) sarebbe consentito anche l’utilizzo del criterio del minor prezzo solo per i contratti di valore inferiore a 40.000 euro. Tuttavia, la natura dei servizi in questione e l’importanza degli interessi coinvolti suggeriscono, anche per gli affidamenti di minor valore, l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita-prezzo, che consente di selezionare il contraente attraverso sub-criteri tali da valorizzare la qualita del professionista, sulla base di credenziali di esperienza e di competenza.

    3.2.7 Alla luce della disposizione del Codice dei contratti pubblici - secondo cui l’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all’oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualita del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell'appalto (articolo 95, comma 6) - i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:

    a) professionalita e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell’affidamento;

    b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dal progetto globale dei servizi offerti e dall’illustrazione delle modalita di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, in grado di soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante;

    c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica;

    d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare.

    3.2.8 Con riferimento ai sub-criteri e sub-pesi sulla base dei quali la commissione giudicatrice puo valutare la migliore offerta, si rappresenta, a titolo meramente esemplificativo, che:

    - per il criterio di valutazione individuato alla precedente lettera a) (professionalita e competenza) puo farsi riferimento al numero e al valore economico degli incarichi pregressi assunti dal concorrente;

    - per il criterio di valutazione individuato alla precedente lettera b) (caratteristiche metodologiche dell’offerta) puo farsi riferimento anche a proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara.

    A ciascun criterio di valutazione devono essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalita e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 95, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. Nell’ottica di garantire la qualita della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta.

    3.2.9 Per quanto riguarda l’offerta economica, fermo restando il rispetto del limite massimo del 30 per cento per il punteggio economico fissato all’articolo 95, comma 10-bis, del Codice dei contratti pubblici, non dovrebbe essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivano molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e, viceversa, non dovrebbe essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (formule concave, come quella cosiddetta bilineare). Al riguardo, si sottolinea che il vantaggio delle formule concave e quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiche ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Si rinvia, per approfondimenti in merito al criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, a quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.2.



    4. ENTRATA IN VIGORE

    4.1 Le presenti Linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



    Il Presidente Raffaele Cantone

    Approvate dal Consiglio dell’Autorita nell’adunanza del 24 ottobre 2018 con delibera n. 907

    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 5 novembre 2018

    Il Segretario Maria Esposito

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 23 co. 2 e 12; Art. 24 co. 4 e 8 - ANAC LINEE GUIDA N. 1 (Delibera 14 settembre 2016 n. 973) INDIRIZZI SERVIZI TECNICI

    «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.»

    (G.U. n. 228 del 29-09-2016)

    [Aggiornato con: rettifica del 16-11-2016; rettifica ANAC Delibera 18-01-2017 in GU n.38 del 15-2-2017]



    Sommario

    I. Inquadramento normativo

    II. Principi generali

    1. Modalità di affidamento

    2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

    3. Divieto subappalto relazione geologica

    4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative

    5. Distinzione progettazione ed esecuzione

    III. Indicazioni operative

    1. Operazioni preliminari

    2. Determinazione del Corrispettivo

    3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

    4. Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta

    5. Attività di supporto alla progettazione

    IV. Affidamenti

    1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000

    2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro

    2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria

    2.2. Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

    2.2.1 Riferimenti normativi

    2.2.2 Requisiti di partecipazione

    2.2.3 Raggruppamenti e Consorzi stabili

    V. Classi, categorie e tariffe professionali VI. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

    1. Elementi di valutazione

    2. Criteri motivazionali

    VII. Verifica e validazione della progettazione

    1. Contenuto e Soggetti

    2. Affidamento esterno e procedure



    I. Inquadramento normativo

    Il Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito Codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lett. vvvv) sono “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”.

    Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:

    art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici; art. 83, Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma 10 Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto; art. 157 – Altri incarichi di progettazione.

    Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale, rispetto al quale l’intervento dell’Autorità, con proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo Codice, ha lo scopo di garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (in conformità a quanto prevede l’art. 23, comma 1, lett. h) del nuovo Codice). Ciò che reca l’indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo, altresì, alla commissione di gara la possibilità di una valutazione più approfondita dell’offerta in fase di aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione dei lavori nonché un miglior controllo su quest’ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti.



    II. Principi generali

    1. Modalità di affidamento

    1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L’art. 157, comma 3 del Codice, vieta, infatti, «l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».



    2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

    2.1. Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori (art. 24, comma 7).

    2.2. Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell’appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo). A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato - mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile - nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all’appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell’autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione.

    2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. Se l’affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l’accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12).

    2.4. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.



    3. Divieto subappalto relazione geologica

    3.1. Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, co. 8 del Codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:

    a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata

    all’'individuazione degli altri progettisti; ovvero

    b) la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti

    oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

    Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista



    4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative

    4.1. Un quarto principio fondamentale, secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.



    5. Distinzione progettazione ed esecuzione

    5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità (art. 59, comma 1).

    5.2. Il divieto di cui all’art. 59 non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall’art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio. È da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato il relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.



    Box di sintesi

    Per il principio di continuità nella progettazione è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione, da parte del nuovo progettista dell’attività svolta in precedenza.

    Non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

    Per l’accesso alla gara la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

    A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo. Non è, di regola, consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale divieto non si estende ai settori speciali.



    III. Indicazioni operative

    1. Operazioni preliminari

    1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l’amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.

    1.2. In caso di assenza di idonee professionalità dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3).

    1.3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potra' essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. Delibera ANAC 18-01-2017 in vigore dal 15-2-2017

    1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:

    1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;

    2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;

    3. la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta.



    2. Determinazione del Corrispettivo

    2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sara' precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Cio' nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, cosi' come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012. (punto così sostituito dalla rettifica del 16/11/2016)

    2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.



    3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

    3.1. Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.



    4. Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta

    4.1. La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la definizione dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell’offerta. E ciò perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l’intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.



    5. Attività di supporto alla progettazione

    5.1. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.

    5.2. È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al RUP è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il RUP nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista.

    Box di sintesi

    Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, possono essere affidati all’esterno:

    1. Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto

    riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016;

    2. Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;

    3. Definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;

    4. specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – il contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza della medesima.

    Non è consentita la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche.

    È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione)



    IV. Affidamenti

    1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000

    1.1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b); l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2).

    1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.



    1.1 Disciplina dell’elenco

    1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

    • il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;

    • il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;

    • il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;

    • la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

    1.1.2. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull’istanza di iscrizione.



    1.2 Disciplina delle indagini di mercato

    1.2.1. Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell’elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.

    1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti − la dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. La scelta dell’affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo).



    1.3 Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro

    1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa.

    Box di sintesi

    Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata senza bando individuando gli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.

    L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso pubblico.

    Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione e sorteggio.

    Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta.



    2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro

    2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria

    2.1.1. Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo). La norma deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo che rende applicabile agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria la parte Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice, ne deriva che il riferimento all’importo superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000 e la soglia di rilevanza comunitaria, fissate in euro 135.000 e 209.000, rispettivamente per le autorità centrali e quelle sub-centrali (art. 35, comma 1, lettere b) e c), nei settori ordinari, e in euro 418.000 per i settori speciali (art. 35, comma 2, lett.b)), ai quali trovano applicazione le disposizioni dei settori ordinari nei limiti di quanto previsto dall’art. 114 del Codice.

    2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice che si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza – nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

    2.1.3. Quanto ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto dettagliato al seguente par. 2.2, della presente parte IV, con riferimento agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

    Box di sintesi

    Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo)

    I requisiti di partecipazione sono gli stessi indicati per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.



    2.2. Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

    2.2.1 Riferimenti normativi

    Per l’affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai servizi di ingegneria nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, rilevano le seguenti disposizioni.

    L’art. 157, comma 1, stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice. Inoltre, la norma prevede che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. La norma descrive un’eccezione e come tale dovrà essere adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive dell’affidamento mediante gara di entrambi i servizi.

    L’art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e finanziaria; le capacità tecniche e professionali. Tra i requisiti dell’art. 83, comma 4, è previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.83, comma 5, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.

    L’Allegato XVII, parte I, lett. c) del Codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico.

    Rileva, altresì, la disposizione di cui all’art. 86, comma 5, a tenore del quale: “Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”. Il citato allegato prevede, quale modalità di dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda i requisiti economicofinanziari, sono confermati i fatturati globale e specifico, per quanto riguarda la capacità tecnica, l’indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nonché dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico.



    2.2.2 Requisiti di partecipazione

    2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall’art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:

    a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).

    B) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

    c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

    d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio;

    e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non15 superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

    2.2.2.2. Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall’allegato XVII, relativamente all’importo del fatturato globale e specifico per l’affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai princìpi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”.

    2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”.

    2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.

    2.2.2.4. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazioneè riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

    2.2.2.5. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, della procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 91 del codice, si rinvia a quanto precisato al par. 2.1 della presente parte IV.



    2.2.3 Raggruppamenti e Consorzi stabili

    2.2.3.1. L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere da a) a d) ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

    2.2.3.2. Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte IV, non è frazionabile.

    2.2.3.3. La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale.

    2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) si ritiene opportuno, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della presente parte IV, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

    Box di sintesi

    Gli affidamenti degli incarichi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, avvengono secondo le procedure previste per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice (art. 157, comma 1).

    I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi cc.dd. Di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.

    In caso di Raggruppamenti o Consorzi stabili la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest’ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria.



    testo troppo lungo - continua sotto la voce "Relazione accompagnatoria"

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 23 comma 16 primo periodo - MINISTERO LAVORO (Decreti vari al 26-4-2018) TABELLE COSTO DEL LAVORO

    Tabelle del costo medio orario del lavoro disciplinate dall'art. 23, comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



    Secondo quanto disposto dalla normativa, gli elementi che devono essere presi in considerazione nella determinazione del costo del lavoro, oltre ai diversi settori merceologici, sono: i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi; le norme in materia previdenziale e assistenziale; le diverse aree territoriali. Ai fini dell'individuazione dei settori merceologici da prendere in considerazione, si è fatto riferimento alle categorie menzionate nell'allegato al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, concernente "Attuazione della Direttiva 92/50/ CEE in materia di appalti pubblici di servizi".



    (Fonte http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/- Ultima modifica: 17/04/2017)



    Elenco dei Decreti emanati per settore:



    Metalmeccanico - Industria

    D.D. n. 37 del 17 aprile 2018



    Lavanderia industriale

    D.D. 11 dicembre 2017



    Igiene ambientale

    D.M. del 21 maggio 2015



    Ristorazione collettiva

    D.M. del 24 settembre 2013



    Turismo - Comparto aziende alberghiere

    D.M. del 27 settembre 2013



    Socio-sanitario assistenziale educativo

    D.M. del 10 aprile 2013



    Strutture associative ANFASS ONLUS

    D.M. del 10 giugno 2013



    Pulizia e multiservizi

    D.M. del 13 febbraio 2014



    Imprese esercenti servizi postali in appalto

    D.M del 9 marzo 2016



    Operai addetti al carico e scarico presso l'Amministrazione della Difesa

    D.M. del 5 marzo 2010



    Distribuzione del recapito e dei servizi postal

    i D.M. del 13 gennaio 2016



    Vigilanza e servizi fiduciari

    D.M. del 21 marzo 2016



    Terziario della distribuzione e dei servizi

    D.M. del 19 maggio 2010



    Imprese edili ed affini

    D.D. n. 23 del 27 marzo 2018



    Settore servizi di call center tlc

    D.D. n. 123 del 29 dicembre 2017



    Soccorso alpino

    D.M. 20 giugno 2017

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 23 comma 16 terzo periodo - ENTI REGIONE (Provvedimenti vari al 26-4-2018) PREZZARI REGIONALI LAVORI

    Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 29 co. 1; Art. 36 co. 9; Art. 73 - ANAC LINEE GUIDA (Delibera 28 dicembre 2016 n.1310 - ESTRATTO) DATI DA PUBBLICARE DLGS 33-2013

    «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.»



    VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e traparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.».

    CONSIDERATO che a fronte delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (§ 7.1 Trasparenza) l'Autorità si è riservata di intervenire con apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

    VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 23 novembre 2016 con cui è stato approvato in via preliminare lo schema di Linee guida e disposta la consultazione pubblica per il periodo 25.11.2016 - 14.12.2016.

    VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti;

    IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ

    Nell'adunanza del 28 dicembre 2016 approva in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC.



    PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016



    Sommario

    Introduzione

    Parte prima

    1. Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013

    1.1. Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    1.2. Autorità portuali

    1.3. Autorità amministrative indipendenti

    1.4. Regioni a statuto speciale e Province autonome

    1.5. Organi costituzionali e Organi a rilevanza costituzionale

    2. La programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e un unico Responsabile

    3. Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

    Parte seconda

    4. Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)

    5. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività

    5.1. Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

    5.2. Art. 15-ter — Amministratori e esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi

    5.3. Art. 19 - Bandi di concorso

    5.4. Art. 22- Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

    5.5. Art. 23- Provvedimenti amministrativi

    5.6. Art. 24- Dati aggregati relativi all'attività amministrativa

    5.7. Art 26 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati - Art. 27 Elenco dei soggetti beneficiari

    6. Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

    6.1. Art. 4 bis Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

    6.2. Art. 29- Bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

    6.3. Art. 30- Beni immobili e gestione del patrimonio

    6.4. Art. 31- Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

    7. Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

    7.1. Art. 32- Dati sui servizi erogati

    7.2. Art. 33- Dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione

    7.3. Art. 35- Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

    8. Obblighi di pubblicazione in settori speciali

    8.1. Art. 37 - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

    8.2. Art. 38- Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

    8.3. Art. 39- Attività di pianificazione e governo del territorio

    8.4. Art. 41- Trasparenza del SSN

    Parte terza

    9. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati

    10. Decorrenza della nuova disciplina

    Allegato 1- SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE



    ESTRATTO



    7. Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

    7.1. Art. 32- Dati sui servizi erogati

    Le modifiche introdotte all'art. 32 dall'art. 28 del d.lgs. 97/2013 investono sia l'ambito soggettivo, estendendone l'applicazione, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai gestori di pubblici servizi, sia l'ambito oggettivo dell'obbligo semplificandone il contenuto.

    In particolare, al co. 1 è stabilito che oltre alle pubbliche amministrazioni l'obbligo viene esteso anche ai gestori di servizi pubblici. L'Autorità è dell'avviso che in tale categoria di soggetti siano da intendersi i gestori, che rientrino fra i soggetti indicati all'art. 2-bis del d.lgs. N. 33/2013, che effettivamente erogano i servizi pubblici, a prescindere dalla loro natura giuridica e dalle modalità organizzative, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici (direttiva P.CO.M. 27 gennaio 1994; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, art. 11; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 8).

    L'obbligo di pubblicazione concerne, ai sensi del co. 1, la carta dei servizi o un documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati.

    La modifica apportata al co. 2 è diretta a chiarire che i medesimi soggetti (pubbliche amministrazioni e gestori dei servizi pubblici), una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti sia finali sia intermedi, secondo quanto stabilito all'art. 10, co. 5, del d.lgs. 33/2013, sono tenuti a pubblicare i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo, obbligo già previsto nel testo previgente.

    In coerenza con l'esigenza di semplificazione di cui la norma è espressione, ai fini della pubblicazione di tali dati non è più necessario distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, come previsto nel testo previgente del co. 2, eliminandosi così un onere di raccolta ed elaborazione spesso complesso.

    L'ulteriore semplificazione introdotta al co. 2 fa venir meno l'obbligo di pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi riferiti all'esercizio finanziario precedente. Si evidenzia, infine, che l'art. 7 co. 3 del d.lgs. 82/2005 (CO.A.D.), recentemente modificato dal d.lgs. 179/2016, con riferimento ai servizi in rete, ha introdotto l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità del servizio reso, ivi incluse le statistiche di utilizzo. Si ritiene tali dati possano debbano essere pubblicati nella sotto-sezione di secondo livello "Servizi erogati / Servizi in rete".



    7.2. Art. 33- Dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione

    L'art. 29 del d.lgs. 97/2013, nell'integrare il disposto dell'art. 33, ha previsto che nel calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, le amministrazioni devono considerare, oltre gli acquisti di beni, servizi e forniture, anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, non indicati nella precedente formulazione. Viene in tal modo chiarito che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato dall'amministrazione/ente, ivi compresi quelli aventi a oggetto prestazioni professionali, affidati nel rispetto della disciplina vigente in materia. Il legislatore continua a prestare particolare attenzione al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità. Ai fini dell'attuazione di detto obbligo si richiamano gli artt. 9 e 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014 «Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni» e, per i Ministeri, la circolare n. 3 MEF - RGS - Prot. 2565 del 14/01/2015. Ulteriore novità riguarda la previsione della pubblicazione, con cadenza annuale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Le amministrazioni, pertanto, rendono disponibile nella sotto-sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione "Amministrazione trasparente", possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti.



    7.3. Art. 35- Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

    In merito agli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati, previsti dall'art. 35 del d.lgs 33/2013, sono intervenute alcune modifiche sempre nell'ottica della semplificazione. In particolare:

    a) è stato eliminato l'obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituito con la pubblicazione dell'ufficio responsabile (co.1, lett. c);

    b) è stato abrogato l'obbligo di pubblicare i risultati dell'indagine di customer satisfaction effettuata per verificare il livello di qualità dei servizi erogati, previsto alla lett. n), abrogata dall'art. 30 del d.lgs. 97/2016;

    c) è stato soppresso l'obbligo di pubblicare le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel CO.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni (co. 3, lett. b) e c).



    8. Obblighi di pubblicazione in settori speciali

    8.1. Art. 37 - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

    L'art. 37 è stato riformulato. Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 1, co. 32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

    Fermo restando quanto già previsto dall'Autorità con la delibera ANAC 39/2016 «Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'arti co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall'art. 8 co. 2 della legge 69/2015» a proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, l'Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sotto¬sezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

    Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.



    8.2. Art. 38- Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

    L'art. 38 è stato riformulato dal d.lgs. 97/2016 al fine di semplificare gli obblighi di trasparenza stabiliti nel testo previgente concernenti l'attività di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.

    Resta fermo al co. 1, per le amministrazioni centrali e le regioni, l'obbligo di pubblicare le informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che esse sono tenute a istituire al proprio interno, ai sensi dell'art. 1 della l. 144/1999. In particolare, le amministrazioni interessate sono tenute a pubblicare:

    a) le informazioni relative alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai nuclei di valutazione;

    b) le procedure e i criteri di valutazione dei componenti e i loro nominativi.

    Risultano invece soppressi, anche in coerenza con l'introduzione dell'accesso civico generalizzato e la prossima apertura delle banche dati, gli obblighi di pubblicazione dei documenti recanti le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali sullo stato di attuazione della pianificazione, ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazione ex ante.

    L'obbligo di pubblicare i documenti di programmazione delle opere pubbliche è contenuto al co. 2, anch'esso riformulato dal d.lgs. 97/2016. Tale obbligo attinente agli atti di programmazione delle opere pubbliche ribadisce quanto già previsto per il programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali sia all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 sia nella disciplina generale della trasparenza per i contratti pubblici, contenuta nell'art. 29 del codice (cui peraltro fa espresso rinvio l'art. 37 del d.lgs. 33/2013), ove si afferma nuovamente che «tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e ^forniture.. .devono essere pubblicati e aggiornati sulprofilo del committente… ».

    Ne consegue che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al co. 2 dell'art. 38, è necessario che le stazioni appaltanti procedano ad inserire, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Opere pubbliche" del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", ove risultano pubblicati i dati in questione.

    Si fa presente, inoltre, che per quanto riguarda le modalità da seguire per la pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, da effettuarsi ai sensi del citato art. 21, co. 7, del d.lgs. 50/2016, l'Autorità con comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ha precisato che «nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità al fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

    Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate, previsto nel testo previgente, l'obbligo è stato esteso anche alle opere pubbliche in corso. Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma.

    Infine il co. 2 bis dell'art. 38 chiarisce che per i Ministeri gli atti di programmazione delle opere pubbliche sono contenuti nel documento pluriennale di pianificazione previsto dalla sopra menzionata disciplina in materia di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 228, art. 2. L'obbligo di pubblicazione può, pertanto, considerarsi assolto anche attraverso un collegamento tramite link ad altra sotto-sezione del sito o alla banca dati.



    8.3. Art. 39- Attività di pianificazione e governo del territorio

    Gli obblighi di trasparenza relativi agli atti di governo del territorio di cui all'art. 39, sono stati semplificati dal d.lgs. 97/2016, anche in considerazione dell'introduzione dell'accesso civico generalizzato. Rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.

    L'Autorità ha già chiarito che tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. N. 33/2013 rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere).

    Si sottolinea che la pubblicità dei suddetti atti è condizione per l'acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dal co. 3 del medesimo art. 39.



    8.4. Art. 41- Trasparenza del SSN

    Il d.lgs. 97/2016 ha modificato l'art. 41 del d.lgs. 33/2013 con il quale si sottopongono all'obbligo di pubblicità e trasparenza tutte le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionale, delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere nonché di tutti gli enti, agenzie ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari.

    All'art. 41 è stato aggiunto il co. 1 -bis che dispone la pubblicazione dei dati relativi alle spese e ai pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio. Alla luce della nuova disposizione tutti i soggetti sopra indicati attivano nella propria sezione "Amministrazione Trasparente", anche in coerenza con quanto previsto dalle specifiche disposizioni di settore, una sotto-sezione relativa alle spese sostenute contenente i dati di cui al co.1-bis organizzati secondo le prescrizioni ivi contenute. In aggiunta a quanto già previsto nel co. 6, viene richiesta anche la pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa.

    Gli enti operanti nel servizio sanitario nazionale sono tenuti, altresì, al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, avendo riguardo anche alle disposizioni contenute in atti vincolanti o accordi, quale, ad esempio, l'Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, recante la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie. Con riferimento agli Enti del SSN e all'obbligo di cui al co. 2 dell'art. 4-bis, si rinvia a quanto precisato nel § 6.1.

    Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti sanitari si rinvia alle apposite Linee guida sull'art. 14 in corso di adozione.



    PARTE TERZA

    9. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati

    L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

    a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

    b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato"). Per quest'ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016, § 9).

    Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

    L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

    A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

    Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto¬sezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.



    10. Decorrenza della nuova disciplina

    Le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che tutti i soggetti a cui si applica il d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto correttivo - 23 dicembre 2016- con riferimento sia agli obblighi di trasparenza sia all'accesso civico generalizzato.

    Con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal d.lgs. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 14 (oggetto di specifiche Linee guida), i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016.

    Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, l'attività di vigilanza dell'Autorità sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica sarà svolta dal 31 gennaio 2017 in coincidenza con l'adozione dei PTPCT.



    Allegato 1- SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

    L'allegato alle presenti Linee guida sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013.

    La tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata "Amministrazione trasparente".

    Alla luce delle modifiche intervenute nella sezione per l'abrogazione di taluni obblighi, si ritiene che le amministrazioni debbano comunque garantire l'accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente. È auspicabile, ad esempio, che ciascuna amministrazione continui a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 97/2016, fino alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati all'art. 8 del d.lgs. 33/2013. A tal fine, nell'allegato 1 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello relative ai predetti dati.



    Il Presidente Raffaele Cantone

    Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data ….

    Il Segretario

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 34 comma 1 - MINISTERO AMBIENTE (Decreto 24 maggio 2016) CRITERI AMBIENTALI MNIMI

    Il Piano d’Azione Nazionale rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” per gli acquisti relativi a ciascuna delle seguenti “categorie merceologiche":

    (Fonte www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi - Ultima modifica: 1/1/2018)

    [rif: “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP) adottato con Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008 - Art. 34 D.Lgs. 50/2016]



    Struttura e procedura di definizione dei CAM

    I documenti di CAM, ognuno nella sua specificità, presentano una struttura di base simile.

    Nella Premessa, si riporta la normativa ambientale ed eventualmente sociale di riferimento, suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti per l’analisi dei fabbisogni, ulteriori indicazioni relative all’espletamento della relativa gara d’appalto e, laddove non è prevista la definizione di un documento di accompagnamento tecnico, l’approccio seguito per la definizione dei CAM

    L’Oggetto dell’appalto evidenzia la sostenibilità ambientale e, ove presente, la sostenibilità sociale, in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali nella procedura di gara. Le stazioni appaltanti dovrebbero indicare sempre nell’oggetto dell’appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

    I criteri ambientali minimi propriamente detti sono definiti per alcune o tutte le fasi di definizione della procedura di gara in particolare per:

    • Selezione dei candidati: sono requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l’appalto in modo da recare i minori danni possibili all’ambiente.

    • Specifiche tecniche: così come definite dall’art. 68 del D.lgs. 50/2016, “definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi”.

    • Criteri premianti: ovvero requisiti volti a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dalle specifiche tecniche, ai quali attribuire un punteggio tecnico ai fini dell’aggiudicazione secondo l’offerta al miglior rapporto qualità-prezzo.

    • Clausole contrattuali: forniscono indicazioni per dare esecuzione all’affidamento o alla fornitura nel modo migliore dal punto di vista ambientale.

    Ciascun criterio ambientale riporta inoltre, nella sezione Verifiche, i mezzi di prova per dimostrarne la conformità.

    Il PAN GPP specifica la procedura per la definizione dei CAM in grado di rispondere alle peculiarità del sistema produttivo nazionale, pur tenendo conto delle indicazioni della Commissione Europea.

    I criteri ambientali sono infatti individuati partendo da un’analisi di mercato del settore interessato e attingendo ad un ampia gamma di requisiti, tra i quali quelli proposti dalla Commissione europea nel toolkit europeo GPP o quelli in vigore relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali. Per la loro definizione si attinge anche dalle normative che impongono determinati standard ambientali, nonché dalle indicazioni che provengono dalle parti interessate, sia delle imprese e delle associazioni di categoria, che dei consumatori e utenti, nonché della stessa Pubblica amministrazione.

    La struttura e la procedura di definizione dei CAM facilita il compito delle stazioni appaltanti nell’adozione ed implementazione di una politica GPP.

    La definizione dei CAM rientra fra i compiti assegnati al Comitato di Gestione del GPP che si avvale, per la loro elaborazione, di Gruppi di lavoro tecnici composti, rappresentanti ed esperti della Pubblica amministrazione e delle centrali di committenza, di enti di ricerca, di università, nonché dei referenti delle associazioni di categoria degli operatori economici del settore di riferimento,

    I CAM così elaborati vengono successivamente condivisi nel Comitato di Gestione. ed inviati, in allegato al Decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia delle Finanze per acquisire eventuali osservazioni. Il documento definitivo viene adottato con Decreto del Ministro dell’ambiente e pubblicato in G.U.



    CAM in vigore

    1. Forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (Decreto 13 dicembre 2013 in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)

    2. Arredi per interni (DM 11 gennaio 2017 in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

    3. Acquisto di articoli per l’arredo urbano (Decreto 5 febbraio 2015 in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)

    4. Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (Decreto 6 giugno 2012 in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012)

    5. Forniture di ausili per l’incontinenza (Decreto 24 dicembre 2015 in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)

    6. Acquisto di carta per copia e carta grafica - (Decreto 4 aprile 2013 in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)

    7. Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (Decreto 13 febbraio 2014 in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)

    8. Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione (DM 11 ottobre 2017, in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)

    9. Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica. (DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)

    10. Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (DM 24 maggio 2012 in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)

    11. Servizio di gestione dei rifiuti urbani (Decreto 13 febbraio 2014 in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)

    12. Ristorazione collettiva e derrate alimentari (DM 25 luglio 2011 in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)

    13. Servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti (Decreto 18 ottobre 2016 in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)

    14. Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento (DM 07 marzo 2012 in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)

    15. Prodotti tessili (DM 11 gennaio 2017 in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

    16. Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (DM 8 maggio 2012 in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)

    17. Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - Acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Decreto 13 dicembre 2013 in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 42 - ANAC LINEE GUIDA n. 15 (Delibera del 5 giugno 2019 ) CONFLITTI DI INTERESSE

    «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.»



    (GU n.182 del 5-8-2019)



    Parte I - Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara

    1. Rapporto tra l'art. 42 del codice dei contratti pubblici e le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse.

    1.1 Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, l'art. 42 del codice dei contratti pubblici disciplina l'ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell'ambito di una procedura di gara.

    1.2 Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, le previsioni dell'art. 42 del codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.



    2. Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del codice dei contratti pubblici.

    2.1 Il conflitto di interesse individuato all'art. 42 del codice dei contratti pubblici é la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito é potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico.

    2.2 Oltre alle situazioni richiamate dall'art. 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi tipizzati dal legislatore nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ivi compresa l'ipotesi residuale, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza.

    2.3 Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto all'azione amministrativa.

    2.4 L'interesse personale dell'agente, che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all'astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

    2.5 Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell'agente o di un terzo senza compromissione dell'interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato é l'immagine imparziale della pubblica amministrazione. L'interesse economico finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di utente o di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico dell'agente con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.

    2.6 Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.



    3. Ambito oggettivo di applicazione dell'art. 42 del codice dei contratti pubblici.

    3.1 L'art. 42 del codice dei contratti pubblici si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia.

    3.2 La norma in esame si applica, altresì, agli appalti nei settori speciali e agli appalti assoggettati al regime particolare di cui alla parte II, titolo VI del codice dei contratti pubblici, in forza dell'art. 114, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

    3.3 L'art. 42 del codice dei contratti pubblici si applica ai contratti esclusi dall'applicazione del codice medesimo in quanto declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui all'art. 4 e in forza della disciplina dettata dalla legge n. 241/1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013.

    3.4 La norma in esame si applica, ai sensi del comma 4 dell'art. 42, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.



    4. Ambito soggettivo di applicazione dell'art. 42 del codice dei contratti pubblici.

    4.1 L'art. 42 del codice dei contratti pubblici offre una definizione di conflitto di interesse riferita al «personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi». Si tratta dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati e di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. Si fa riferimento, ad esempio, ai membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice, agli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione e agli organi di vigilanza esterni.

    4.2 Per espressa previsione dell'art. 77, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'art. 42 si applica ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dal citato art. 77.

    4.3 L'art. 42 si applica ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente.



    Parte II - Obblighi dichiarativi e di comunicazione

    5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/1990.

    5.1 All'atto dell'assegnazione all'ufficio, i dipendenti pubblici rendono la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a loro conoscenza.

    Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. Per quanto concerne i doveri d'ufficio dei dipendenti privati, analoghe previsioni si rinvengono nei modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché nei codici etici aziendali.

    5.2 La dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase dell'individuazione dei bisogni dell'amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti. A titolo esemplificativo si può far riferimento all'ipotesi in cui un funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle gare che la stazione appaltante deve bandire.

    5.3 La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.



    6. Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara.

    6.1 Ferme restando le disposizioni richiamate al paragrafo 5, i soggetti di cui al paragrafo 4 che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

    6.2 La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza La dichiarazione é rilasciata al responsabile del procedimento. Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico.

    6.3. Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina é subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato.

    6.4. L'amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura.

    6.5. Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate, ad esempio al verificarsi delle situazioni indicate nella tabella di cui al paragrafo 10 o in caso di segnalazione da parte di terzi. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante.

    6.6. I soggetti di cui a paragrafo 4 sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione di cui al punto 6.1. Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che l'ha nominato e al proprio superiore gerarchico. La comunicazione é resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.



    7. Conseguenze in caso di mancata dichiarazione.

    7.1. L'omissione delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 integra, per i dipendenti pubblici, un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, sanzionabile ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

    7.2. Allorquando le funzioni di stazione appaltante siano svolte da una società, analoga violazione sussiste per i dipendenti privati, tenuti all'osservanza del cosiddetto «Modello 231» nonché del codice etico aziendale.



    Parte III - Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente

    8. Obbligo di astensione e adozione delle conseguenti misure da parte dell'amministrazione.

    8.1 La sussistenza di un conflitto di interesse relativamente ad una procedura di gestione di un contratto pubblico comporta il dovere di astensione dalla partecipazione alla procedura.

    8.2 La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l'insorgere delle responsabilità, penali, amministrative e disciplinari, individuate all'art. 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

    8.3 Il responsabile dell'ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, é chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata ai sensi dei paragrafi 6 e 7 o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) o in altro atto organizzativo interno la stazione appaltante individua il titolare del potere sostitutivo che valuta l'esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente apicale.

    8.4 La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e ogni altro caso in cui sussistano i presupposti di cui al paragrafo 2. In particolare, occorre valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l'adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. La stazione appaltante deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli interessi personali dello stesso.

    8.5 Nel caso in cui il soggetto di cui al punto 8.3 accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell'amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso.

    Inoltre, tenuto conto della natura e dell'entità del conflitto di interesse, del ruolo svolto dal dipendente nell'ambito della specifica procedura e degli adempimenti posti a suo carico, può adottare ulteriori misure che possono consistere:

    1) nell'adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità;

    2) nell'intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo;

    3) nell'adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con riferimento alle scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità.

    8.6 I componenti degli organi politici delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano alla procedura di gara mediante l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o approvazione e versino in una situazione di conflitto di interessi si astengono dal partecipare alla decisione, nel rispetto della normativa vigente.



    9. Esclusione dalla gara del concorrente, annullamento dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto.

    9.1 L'esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici é disposta, come extrema ratio, quando sono assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice dei contratti pubblici.

    L'impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre l'avocazione o di ricorrere a formule alternative deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaustivamente motivata e dimostrata.

    9.2 Se le condizioni previste al punto precedente si verificano successivamente all'aggiudicazione, la stazione appaltante, previa idonea ponderazione degli interessi coinvolti, effettua le valutazioni di competenza in ordine all'annullamento dell'aggiudicazione o alla risoluzione del contratto.



    Parte IV - La prevenzione del rischio

    10. Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative misure di prevenzione.

    10.1 Le stazioni appaltanti individuano preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati. L'individuazione del rischio é particolarmente rilevante nei casi in cui maggiore é la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante.

    10.2 Per le stazioni appaltanti tenute al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 tale indicazione é data nel PTPC all'interno della mappatura dei processi nell'area di rischio «contratti pubblici». L'individuazione delle situazioni di rischio può essere effettuata sulla base delle indicazioni esemplificative contenute nella tabella di seguito riportata, riferite a ciascuna fase della procedura di gara. L'indicazione dei soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura é effettuata con finalità meramente orientative. Resta fermo che il conflitto di interessi rileva quando colpisca chiunque partecipi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mansione, alla procedura di gara. Tra le misure atte a prevenire il rischio di interferenza dovuto a conflitti di interesse meritano particolare attenzione quelle relative a obblighi di dichiarazione, di comunicazione e di astensione.

    10.3 Si raccomanda, inoltre, come ampiamente indicato da ANAC nei PNA, che il PTPC, nel prevedere adeguate misure di contrasto al rischio di conflitti di interessi, fornisca anche indicazioni sugli uffici e sui soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione di tali misure.

    10.4 In tal senso si raccomanda di indicare nel PTCP anche gli uffici, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, deputati ad effettuare un costante monitoraggio degli incarichi ricoperti dai soggetti chiamati ad intervenire nella procedura di gara, al fine di assicurare la conformità dei comportamenti assunti rispetto alle norme vigenti in materia.

    10.5 É poi utile chiarire nel medesimo PTPC che é cura del responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con il dirigente competente, monitorare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito é più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione anche in considerazione delle informazioni acquisite con le dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990.



    11. Protocolli di legalità e patti di integrità.

    11.1 Si raccomanda l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

    11.2 Si raccomanda di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione é posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.

    11.3 La Stazione appaltante valuta il comportamento del concorrente anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, tenuto conto anche della natura del conflitto non dichiarato e delle circostanze che hanno determinato l'omissione.



    12. Attività formative e di sensibilizzazione del personale.

    12.1 Si raccomanda alle stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa obbligatoria dei propri dipendenti, di intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

    12.2 L'azione di sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull'assenza di conflitti di interesse in capo ai dipendenti va svolta in particolare con riferimento ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento.

    12.3 L'attività formativa può essere prevista nell'ambito delle iniziative di formazione contemplate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Piano triennale della formazione.

    12.4 É necessario assicurare che i dipendenti abbiano piena contezza delle sanzioni applicabili per il caso di omessa/falsa dichiarazione sulla sussistenza delle situazioni di rischio, individuabili nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per i dipendenti pubblici e di cui ai codici etici per i dipendenti privati, oltre che nella responsabilità amministrativa e penale.

    12.5 É necessario indicare ai dipendenti anche gli effetti della violazione delle disposizioni sul conflitto di interessi sul procedimento amministrativo e sul provvedimento conclusivo dello stesso, con particolare riferimento alla possibile configurazione dell'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa, che può condurre all'annullamento d'ufficio del provvedimento adottato quando i relativi effetti contrastino con l'interesse pubblico specifico del procedimento, rinvenibile nella scelta del contraente più idoneo.

    12.6 Per esigenze di certezza del diritto e per responsabilizzare i soggetti coinvolti, vanno richiamate le sanzioni applicabili nel testo della dichiarazione sostitutiva sulle situazioni di conflitto di interesse di cui alla parte II delle presenti linee guida, oltre che nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nei patti di integrità/protocolli di legalità.

    12.7 Al fine di assicurare la piena conoscibilità delle conseguenze della violazione sulle disposizioni in materia di conflitto di interesse si raccomanda alle stazioni appaltanti di adottare adeguate forme di pubblicità nei luoghi di lavoro, quali l'affissione in bacheca di specifiche informazioni, comunicazioni mediante circolari, o altre modalità ritenute idonee.



    Roma, 5 giugno 2019

    Il Presidente: Cantone

    ------

    Approvate dal consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 5 giugno 2019.

    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 12 luglio 2019

    Il Segretario: Esposit

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 50 - ANAC LINEE GUIDA n. 13 (Delibera numero 114 del 13 febbraio 2019) DISCIPLINA CLAUSOLE SOCIALI

    «La disciplina delle clausole sociali.»



    Sommario



    Premessa



    Finalità e contesto normativo

    Ambito di applicazione

    L’applicazione delle clausole sociali

    Il rapporto con i contratti collettivi

    Conseguenze del mancato adempimento

    Premessa



    Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (cosiddetto decreto correttivo) e contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale, da considerare non vincolanti.



    Finalità e contesto normativo



    Ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara, comunque denominata, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.



    Ulteriori clausole sociali, diverse da quelle oggetto di queste Linee guida, sono consentite in base all’articolo 3, comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti pubblici.

    Ambito di applicazione



    La disciplina recata dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera. Per servizi di natura intellettuale, si intendono i servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il brokeraggio assicurativo e la consulenza. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche eventualmente in parallelo all’effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse. Il servizio, pertanto, non ha natura intellettuale per il solo fatto di essere prestato da personale soggetto all’obbligo di iscrizione in albi professionali.



    Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale):

    - degli appalti di fornitura;

    - degli appalti di natura occasionale.

    Laddove l’oggetto del contratto comprenda in modo scindibile sia prestazioni afferenti ad attività assoggettate all’obbligo di previsione della clausola sociale, sia prestazioni non soggette a tale obbligo, la clausola sociale si applica limitatamente alle attività ricadenti nell’obbligo di previsione della clausola sociale.

    Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di estendere l’applicazione della clausola sociale alle attività non assoggettate all’obbligo, purché non escluse ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti esplicitano i presupposti per l’applicazione della clausola sociale, nei casi in cui sussiste l’obbligo di previsione, ovvero motivano in ordine alla scelta effettuata negli altri casi.



    Ai sensi dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia.



    La disciplina delle clausole sociali è inoltre applicabile ai settori speciali, in considerazione del richiamo operato dall’articolo 114, comma 1, del Codice dei contratti pubblici alla disciplina contenuta negli articoli da 1 a 58

    La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.

    L’applicazione delle clausole sociali



    La stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, inserisce la clausola sociale all’interno della lex specialis di gara. L’operatore economico accetta espressamente la clausola sociale e l’obbligo è riportato nel contratto.



    L’obbligo richiede, in ogni caso, che siano rispettate le seguenti condizioni:

    - il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere. L’inserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non è legittimo qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di riferimento, ovvero il contratto in essere presenti un’oggettiva e rilevante incompatibilità rispetto a quello da attivare, L’incompatibilità è oggettiva quando pertiene alle prestazioni dedotte nel contratto e non deriva da valutazioni o profili meramente soggettivi attinenti agli operatori economici. Non sussiste di regola incompatibilità laddove il contratto di cui si tratta preveda prestazioni aggiuntive rispetto a quello precedente, salvo il caso in cui, per l’entità delle variazioni e per i conseguenti effetti sulle prestazioni dedotte, risulti complessivamente mutato l’oggetto dell’affidamento;



    - l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).



    Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.



    Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all’operatore uscente, prestando particolare attenzione all’anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti. Le stazioni appaltanti valutano inoltre la possibilità di inserire, negli schemi contrattuali, specifiche clausole che obbligano gli appaltatori a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell’esecuzione contrattuale.



    La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.

    Il rapporto con i contratti collettivi



    Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. L’operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico

    Conseguenze del mancato adempimento



    La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara.

    L’esclusione, viceversa, non è fondata nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3.

    L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

    Entrata in vigore



    Le presenti Linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



    Il Presidente

    Raffaele Cantone



    Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 13 febbraio 2019



    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 19 febbraio 2019

    Il Segretario Maria Esposito

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 63 co. 1; Art. 125 co. 1 - ANAC LINEE GUIDA N. 8 (Determinazione 13 settembre 2017 n. 950) BENI INFUNGIBILI

    «Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.»

    (GU n. 248 del 23-10-2017)

    [in vigore dal 24-10-2017]



    IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE



    Premessa

    Nell'ambito della propria attività istituzionale l'Autorità ha osservato come in diverse occasioni, per l'acquisizione di beni o servizi, le stazioni appaltanti ricorrano ad affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 (o all'art. 125 per i settori speciali) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), adducendo motivazioni legate all'esistenza di privative, all'infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, ecc. Si tratta di situazioni che caratterizzano diversi settori, tra cui, a titolo di esempio, il settore sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di manutenzione e gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari. Tale prassi determina inevitabilmente una restrizione della concorrenza, pertanto, l'Autorità ritiene necessario fornire indicazioni puntuali circa le modalità da seguire per accertare l'effettiva infungibilità di un bene o di un servizio: gli accorgimenti che le stazioni appaltanti dovrebbero adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (fenomeno cosiddetto del lock-in); le condizioni che devono verificarsi affinché si possa legittimamente ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in caso di infungibilità di beni e/o servizi. A tal fine l'Autorità ha redatto le presenti Linee guida ai sensi dell'art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, in virtù del quale l'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Le stesse non hanno perciò carattere vincolante.



    1. Le possibili cause dell'infungibilità delle forniture e dei servizi

    In via preliminare appare opportuno ricordare che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Naturalmente, trattandosi di una deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione.

    Un bene o un servizio possono essere infungibili perché, a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure a causa di decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti futuri o, infine, a seguito di decisioni strategiche da parte dell'operatore economico. Un operatore economico che offre un prodotto o un servizio infungibile potrà praticare un prezzo più elevato di quello che deriverebbe da un confronto concorrenziale, in quanto potrà sfruttare i vantaggi derivanti da una domanda inelastica, ovvero una domanda che reagisce poco a variazioni di prezzo.

    Poiché l'esclusiva si riferisce a un prodotto o a un processo, l'esistenza di un diritto esclusivo non implica che il bisogno del contraente non possa essere soddisfatto in modo adeguato anche ricorrendo ad altri prodotti o processi. Peraltro, anche in presenza di un diritto esclusivo potrebbero esistere distributori indipendenti o operatori economici che accedono al bene, che possono offrire, in concorrenza tra loro, un determinato prodotto o servizio.

    L'infungibilità che nasce a seguito di decisioni passate del contraente e/o di un comportamento strategico da parte dell'operatore economico è conosciuta nella letteratura economica e antitrust con il termine di lock-in.

    Si tratta di un fenomeno spesso associato al settore della Information and Communications Technology (ICT), ma che può presentarsi anche in altri settori. La Commissione europea ha recentemente fornito la seguente definizione di lock-in per gli appalti nel settore informatico: «Il lock-in si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente» (1) .

    Esempi nei quali il lock-in è l'effetto di un comportamento del consumatore/stazione appaltante sono quelli legati alla presenza di elevati costi di investimento (iniziale) non recuperabili (sunk costs), per effetto dei quali cambiare il fornitore determina la perdita degli stessi; alla presenza di lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto, che andrebbero persi in caso di cambio del fornitore; o alla presenza di esternalità e di economie di rete, per cui il valore del bene è legato al numero di altri utilizzatori del bene stesso (si pensi, ad esempio, ai social networks), in questo caso, se un cliente cambia singolarmente il fornitore, ne perde la sua utilità.

    Per quanto concerne i comportamenti del fornitore che possono condurre ad esiti di tipo lock-in, gli esempi tipici sono riconducibili al possesso di informazioni riservate, all'esclusiva di diritto o di fatto sui pezzi di ricambio o sui materiali di consumo (ad esempio, toner delle stampanti), alla conoscenza approfondita dei bisogni del cliente e/o alla cattura di fatto dello stesso.

    In tutti questi casi, il cliente incontra elevate difficoltà a cambiare gestore/fornitore. Ciò è vero, indipendentemente dal numero di concorrenti presenti sul mercato; anzi si può ritenere che le singole imprese tenderanno ad adottare comportamenti tanto più aggressivi quanto maggiore è il numero dei concorrenti.

    Un consumatore attento nelle proprie scelte di consumo, come devono essere le pubbliche amministrazioni stante la necessità di operare nel rispetto del fondamentale principio di buona amministrazione (art. 97 Cost), deve poter anticipare i maggiori oneri futuri determinati dalle proprie decisioni di acquisto attuali. Ne discende che per alcuni beni e servizi le decisioni di consumo si basano su un orizzonte pluriennale e richiedono un'adeguata ponderazione del rapporto costi-benefici in quanto il vincolarsi ad un determinato fornitore per un numero indefinito di anni implica spesso la rinuncia ai benefici, che possono derivare dal progresso tecnico e, quindi, dalla disponibilità di nuovi beni e servizi. D'altro canto l'emancipazione da un fornitore di un prodotto e/o servizio può comportare costi elevati, quali, a titolo esemplificativo: (a) i costi della migrazione di dati (e documenti) informatici, che, prima di essere trasferiti da un fornitore all'altro, devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione); (b) i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale.

    È stato sostenuto che, specie per le gare di appalto, una possibile soluzione per anticipare rischi di lock-in, soprattutto quando vi sono costi di apprendimento elevati, sta nell'affidare appalti cosiddetti multi-sourcing, ovvero con due o più vincitori. In questo caso, nelle gare a valle, la stazione appaltante potrà contare sulla partecipazione dei soggetti aggiudicatari della prima, i quali avranno acquisito quelle conoscenze specifiche sui bisogni della stessa, che gli permettono di formulare offerte competitive. A parte la difficoltà di congegnare una gara multi-sourcing, si osserva che questa può produrre risultati positivi di prevenzione del lock-in solo in un numero limitato di casi, non risolvendo i problemi di aftermarket, di esternalità ecc. Inoltre, potrebbe produrre risultati negativi (ad esempio in termini di prezzo) in presenza di elevati costi fissi (che dovrebbero essere duplicati) ovvero a causa del mancato sfruttamento di possibili economie di scala e/o di scopo. Peraltro, non si possono escludere rischi di collusione tra i partecipanti alle gare, i quali potrebbero non essere incentivati ad offerte aggressive, preferendo accordarsi per essere tra gli aggiudicatari.

    Un'ulteriore soluzione, ripresa recentemente con forza in sede europea (2) , valida per i sistemi ICT è quella del passaggio all'utilizzo di sistemi di telecomunicazione non più basato su tecnologie proprietarie ma su standard. Secondo la Commissione, se in Europa tutte le gare fossero svolte su standard si potrebbe ottenere un risparmio annuo sui costi degli affidamenti pari a 1,1 miliardi di euro (anche se ovviamente vi sarebbe un costo iniziale per il passaggio alle nuove dotazioni) e un miglioramento della qualità dei prodotti, dovuti alla maggiore concorrenza e partecipazione di imprese alle gare. In generale, un effetto lock-in può derivare da una pluralità di ragioni, che devono quindi essere analizzate caso per caso.

    Da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.

    L'infungibilità può essere dovuta all'esistenza di privative industriali ovvero essere la conseguenza di scelte razionali del cliente o dei comportamenti del fornitore; l'effetto finale è comunque un restringimento della concorrenza, con condizioni di acquisto meno favorevoli per l'utente.

    Non esiste una soluzione unica per prevenire e/o superare fenomeni di infungibilità, ma è necessario procedere caso per caso al fine di trovare soluzioni in grado di favorire la trasparenza, la non discriminazione e l'effettiva concorrenza nel mercato.



    2. L'affidamento di forniture e servizi infungibili

    2.1 La scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

    L'analisi delle cause per cui un bene può essere infungibile ha mostrato che esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni fomiti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (3) .

    Il primo passo, fondamentale, consiste nell'accertare in modo rigoroso l'infungibilità del bene. Al riguardo occorre ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di giustizia UE, «le deroghe alle norme miranti a garantire l'efficacia dei diritti conferiti dal Trattato nel settore degli appalti pubblici devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre, occorre ricordare che l'onere di dimostrare che sussistono effettivamente le circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intenda avvalersene» (4) .

    Sulla base delle indicazioni della Corte, confermate dalla giurisprudenza costante nazionale (5) , spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente l'esistenza dei presupposti che giustificano l'infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare. In altri termini, la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l'impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei (6) . Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l'infungibilità. Si tratta, infatti, di elementi che, da soli, non possono condurre al ricorso alla procedura negoziata senza bando precludendo, in tal modo, ad altri potenziali concorrenti di presentare offerte qualitativamente equipollenti se non superiori al presunto unico fornitore in grado di soddisfare certi standard. Ne consegue, pertanto, che qualora questi ultimi siano imposti da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali o da accordi internazionali e vi siano sul mercato più operatori economici capaci di fornire un prodotto o un servizio conforme ai predetti standard, le stazioni appaltanti non possono utilizzare la procedura di cui all'art. 63 decreto legislativo n. 50/2016, mancandone il presupposto (unicità dell'operatore economico), ma debbono far ricorso ad una delle procedure di cui all'art. 59 decreto legislativo n. 50/2016, osservando quanto disposto dall'art. 68, comma 6, decreto legislativo n. 50/2016 in merito alle specifiche tecniche da richiedere. Di contro, quando il rispetto di particolari vincoli imposti dal legislatore nazionale o comunitario o da accordi internazionale, determina l'impossibilità di rivolgersi a più fornitori, allora le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando, fermo restando l'obbligo di indicare le ragioni che giustificano tale scelta.

    Per la verifica rigorosa dei presupposti che possono condurre ad effettuare acquisti ricorrendo alle procedure derogatorie dell'evidenza pubblica di cui all'art. 63 è necessario che le stazioni appaltanti già nella fase di individuazione dei propri fabbisogni accertino le caratteristiche dei beni e servizi che intendono acquistare.



    2.2 La programmazione e la progettazione dell'acquisto di beni e servizi

    Al fine di una corretta gestione degli affidamenti pubblici e, in particolare, allo scopo di prevenire l'insorgere di forme di lock-in o di infungibilità di prodotti o processi, le amministrazioni devono compiere un'attenta programmazione dei propri fabbisogni. Quest'ultima costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa in quanto la stessa, da un lato, consente di prevenire situazioni di urgenza, che spesso costituiscono lo strumento utilizzato dall'amministrazione per giustificare il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando, e, dall'altro, permette l'ottimizzazione delle risorse, il controllo delle diverse fasi gestionali nonché la verifica della corretta esecuzione dell'affidamento. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza l'Autorità ha potuto verificare la profonda correlazione che intercorre tra le criticità riscontrabili nella fase esecutiva e le carenze riconducibili ad un'incompleta o imprecisa predisposizione, da parte delle stazioni appaltanti, della relativa documentazione di gara (bando di gara, disciplinare, contratto allegato, ecc.) e, prima ancora, all'assenza di un'adeguata fase di programmazione.

    Il decreto legislativo n. 163/2006 prevedeva l'obbligo di ricorrere alla preventiva programmazione dei fabbisogni soltanto per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro, ma non servizi e forniture. In assenza di previsione specifica, l'Autorità ha più volte sottolineato la centralità della programmazione anche per servizi e forniture, al fine di garantire l'apertura dei mercati e la prevenzione della corruzione (7) . L'importanza della programmazione per l'acquisizione di beni e servizi è stata definitivamente riconosciuta dal decreto legislativo n. 50/2016: le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare un programma biennale per l'acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ai 40.000 euro e procedere poi a successivi aggiornamenti annuali degli stessi. Nell'ambito di tale programma le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati (art. 21, commi 1 e 6). Grazie ad un'adeguata programmazione le stazioni appaltanti definiscono ex ante le proprie esigenze, individuano le conseguenti migliori soluzioni idonee a soddisfarle, evidenziando anche quali, tra le soluzioni percorribili possono comportare rischi di lock-in. In particolare si suggerisce alle stazioni appaltanti almeno di: (a) individuare gli effettivi fabbisogni, sulla base dell'analisi dei processi interni e degli obiettivi da perseguire; (b) identificare la soluzione che appare preferibile, valutandone la fattibilità, dal punto di vista tecnico, dei costi connessi alla realizzazione, dei benefici attesi, dei rischi e dei vincoli tecnologici, temporali e normativi.

    Accanto alla programmazione, il nuovo Codice detta ora indicazioni precise per la progettazione di beni e servizi. Si ritiene questa una fase fondamentale per prevenire i rischi di lock-in; il progetto non deve limitarsi a considerare solo l'immediata utilizzabilità di un prodotto o servizio, ma, specie per quelli che hanno una durata protratta nel tempo, deve guardare anche agli impegni che l'amministrazione dovrà sopportare in futuro e, in particolare, per quanto riguarda i rischi di infungibilità, aspetti legati a materiali di consumo, pezzi di ricambio e facilità di sostituire il fornitore. Tale soluzione eviterebbe il rischio che un operatore possa adottare strategie opportunistiche, presentando un'offerta particolarmente aggressiva, potendo contare sul successivo recupero di consistenti guadagni negli aftermarket a danno della stazione appaltante e dei concorrenti. È necessario, quindi, che le stazioni appaltanti considerino l'intero ciclo di vita del prodotto e/o del servizio richiesto, ponendolo ad oggetto del confronto competitivo.

    Grazie a tale analisi preventiva le stazioni appaltanti potrebbero prevenire fenomeni di lock-in in quanto verrebbero a conoscere ex ante sia la durata del prodotto sia i costi dello stesso e, conseguentemente, potrebbero programmare per tempo la sostituzione dello stesso mediante procedura concorrenziale. Il ciclo di vita comprende tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, smantellamento e fine del servizio (art. 3, lett. hhhh) del Codice).

    Nel considerare il ciclo di vita di una fornitura e/o di un servizio ICT le stazioni appaltanti tengono presente che l'evoluzione tecnologica è molto rapida, e pertanto prodotti inizialmente caratterizzati da un certo grado di infungibilità potrebbero a distanza di poco tempo diventare pienamente fungibili. In tale contesto dovrebbero essere valutati anche eventuali switching cost, sostenuti nel caso in cui venisse cambiato il fornitore. La fase di progettazione del servizio o del bene diviene allora fondamentale per verificare l'eventuale rilevanza dell'aftermarket sull'economia generale del contratto e la conseguente opportunità di stimolare la presentazione di offerte sull'intero ciclo di vita del prodotto o servizio. Laddove, invece, gli aftermarket e gli eventuali switching cost presentano un valore trascurabile nell'economia complessiva del contratto o non esistono vincoli tecnologici, economici o giuridici che impediscano all'amministrazione di rivolgersi ai fornitori universali di ricambi o servizi di manutenzione, potrebbe essere riconosciuta la possibilità di ricorrere ad affidamenti non integrati.

    Al fine di prevenire le conseguenze negative derivanti da acquisti effettuati per beni o servizi ritenuti infungibili e/o fenomeni di lock-in e al fine di una corretta gestione degli affidamenti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici devono procedere a un'attenta programmazione e progettazione dei propri fabbisogni.

    Nella fase di progettazione e nella predisposizione dei documenti di gara, le amministrazioni considerano, oltre ai costi immediati che devono sostenere, anche quelli futuri attualmente prevedibili legati a elementi quali gli acquisti di materiali di consumo e di parti di ricambio nonché i costi per il cambio di fornitore. Le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti considerando il costo del ciclo di vita del prodotto.



    2.3 Consultazioni preliminari di mercato

    Per una corretta progettazione e per un'efficiente predisposizione dei bandi di gara, nelle situazioni in cui la stazione appaltante ritiene che un certo fabbisogno possa essere soddisfatto unicamente mediante l'acquisto di beni o servizi infungibili o che possano condurre a situazioni di non reversibilità della scelta è necessario che la stazione appaltante acquisisca tutte le informazioni disponibili. Innanzitutto è opportuno che quest'ultima osservi il comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni, che hanno soddisfatto analoghi interessi pubblici, verificando, in particolare, se hanno svolto procedure a evidenza pubblica e i risultati ottenuti. Potrebbe essere utile in tale fase procedere anche alla consultazione dei cataloghi elettronici del mercato delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri di fornitori esistenti.

    Se tale analisi non è soddisfacente, è necessario rivolgersi al mercato, attraverso adeguate consultazioni preliminari, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse pubblico per il quale si procede. Le consultazioni sono preordinate a superare eventuali asimmetrie informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l'effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi in questione.

    In particolare l'art. 66 decreto legislativo n. 50/2016, prevede ora che prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi (art. 66, comma 1). Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal citato decreto o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto (art. 66, comma 2).

    In questi casi, la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato e la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa. L'avviso indica il fabbisogno che la stazione appaltante intende soddisfare, gli strumenti che quest'ultima ha individuato per farvi fronte e i costi attesi, la richiesta di indicare eventuali soluzioni alternative, la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando. La stazione appaltante, inoltre, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiederle nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

    Ciò consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento e di ridurre proprio quelle asimmetrie informative che creano ostacoli allo sviluppo della concorrenza. La consultazione, ad esempio, potrebbe svelare che i costi di passaggio ad altro produttore o tecnologia interoperabile rappresentano un'alternativa economicamente più vantaggiosa rispetto al proseguimento del contratto in essere e, quindi, indurre la stazione appaltante a bandire una procedura aperta o ristretta.

    Sotto un diverso profilo, occorre precisare che la stazione appaltante non può basare la motivazione della propria scelta di derogare all'evidenza pubblica sulla base dei risultati di consultazioni condotte in passato. Infatti, nel tempo le condizioni che hanno portato a riconoscere l'infungibilità della fornitura o del servizio possono variare. Peraltro, «in giurisprudenza è stato puntualizzato che la "unicità" dello "operatore economico determinato", id est del prodotto o del servizio, chiesta dalla norma in parola, non esprime un concetto astratto, essendo un rispettivo esempio ben difficilmente rinvenibile in rerum natura, bensì ne è ragionevole l'interpretazione secondo cui va considerato "unico" il prodotto che, anche in relazione al fattore temporale, "in quel momento, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti", pena altrimenti una lettura della norma stessa trasmodante in una interpretatio abrogans della medesima, non conforme al canone pur restrittivo individuato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria» (8) . In sostanza, la dimostrazione dell'infungibilità del servizio o della fornitura si deve basare su valutazioni attuali, non legate ai risultati di precedenti verifiche o a ipotesi circa futuri sviluppi nel mercato, che, pure, vanno presi in considerazione per la determinazione della durata dell'affidamento.

    Nella delibera o determina a contrarre la stazione appaltante dà puntuale riscontro degli esiti della consultazione preliminare di mercato e delle conclusioni che conducono a ritenere infungibile la fornitura o il servizio. Nello stesso atto vanno indicati il valore stimato dell'affidamento e la durata dello stesso. Si ricorda, infatti, che il valore stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 del codice, deve essere indicato all'avvio di ogni procedura di affidamento, indipendentemente dall'esistenza di un bando. Il prezzo pagato per la fornitura o l'affidamento deve essere calcolato secondo le procedure standard seguite dalla stazione appaltante, avendo a riferimento, ad esempio, anche il prezzo attualmente praticato alla stazione appaltante o, per affidamenti analoghi, ad altre stazioni appaltanti. La durata dell'affidamento dovrebbe essere calcolata tenendo conto, da un lato, delle esigenze di non gravare eccessivamente gli oneri per la stazione appaltante, dall'altro, del fatto che si tratta di una procedura in deroga ai principi di evidenza pubblica, circostanza che impone di limitare la durata dell'affidamento. Ciò specie se la stazione appaltante preveda ragionevolmente che potranno essere introdotti a breve nuovi servizi o forniture fungibili con quelli in esclusiva.

    Le consultazioni preliminari di mercato sono svolte in ossequio ai principi di trasparenza e massima partecipazione, al fine di non falsare la concorrenza.

    Le consultazioni preliminari di mercato sono volte a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell'art. 63, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ovvero individuare l'esistenza di soluzioni alternative. I risultati delle soluzioni individuate a seguito delle consultazioni preliminari di mercato sono riportati nella determina a contrarre.



    2.4 Come superare il rischio di lock-in

    Come ricordato la direttiva 2014/24/UE ha chiarito che è possibile ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando in casi eccezionali, quando vi è un unico fornitore, «se la situazione di esclusività non è stata creata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice in vista della futura gara di appalto».

    Questa circostanza negativa, però, si verifica spesso per numerosi affidamenti, talvolta anche in modo inconsapevole da parte della stessa stazione appaltante, la quale, nel predisporre il proprio capitolato speciale può non considerare con attenzione i rischi che a seguito del primo affidamento venga definito anche il nominativo del vincitore dei successivi affidamenti. Ciò si verifica soprattutto quando non vi è un'attenta programmazione dei fabbisogni e i documenti di gara sono predisposti a ridosso della scadenza dei contratti.

    Per quanto concerne il lock-in, la stazione appaltante può dover affrontare, nel tempo, due problemi distinti: a) produrre documentazione di gara che prevenga il rischio di rimanere legati ad un unico fornitore; b) verificare la possibilità e la praticabilità di uscire da situazioni di lock-in. In merito a quest'ultimo aspetto devono essere attentamente individuate le cause che impediscono o ostacolano il cambio di fornitore. Spesso le difficoltà e i costi di mutamento del fornitore possono essere sovrastimati, anche a causa dell'inerzia che caratterizza l'azione amministrativa. In generale, le difficoltà inerenti il cambio del fornitore devono essere confrontate con i risparmi di lungo periodo permessi da una maggiore concorrenza e dal poter accedere a soluzioni più efficienti.

    In ogni casi si rileva che, come già sottolineato, non esiste una regola generale per prevenire e superare il lock-in, ma occorre procedere caso per caso.

    Si è già indicato come una delle possibili soluzioni, suggerita nella letteratura e praticata per gli affidamenti in taluni settori, consiste nel prevedere che un singolo affidamento possa essere assegnato a due o più fornitori (multi-sourcing). Ciò può dare un certo potere contrattuale alla stazione appaltante negli affidamenti successivi, poiché potrà contare sull'esistenza di più imprese che hanno acquisito una conoscenza sulle caratteristiche e le necessità dell'amministrazione (riduzione dell'asimmetria informativa). Affidamenti multi-sourcing possono avvenire o prevedendo più aggiudicatari per la singola gara (o lotto), con l'assegnazione al concorrente primo qualificato di una quota predefinita del quantitativo massimo previsto per la gara e a scalare per i successivi; o dividendo la gara in due o più lotti e imponendo restrizioni sul numero massimo di lotti aggiudicabili. Il primo sistema appare più idoneo a sistemi basati su accordi quadro, il secondo sembra fornire maggiori garanzie alle imprese circa i quantitativi che possono essere ottenuti. Al riguardo va considerato, tuttavia, che i potenziali benefici del multi-sourcing potrebbero essere annullati dall'inevitabile duplicazione dei costi (fissi e di transazione), unita a possibili diseconomie di scala e agli inevitabili rischi di collusione). A tal fine, la previsione di lotti o quote disomogenee ma allo stesso tempo coerenti con la dimensione minima efficiente del mercato, preferibilmente aggiudicati con procedure distanziate nel tempo, potrebbe contribuire a massimizzare le potenzialità pro-competitive di tale modalità di affidamento.

    Come già rilevato, questo sistema non è in grado di fornire soluzioni valide per tutte le cause di lock-in e non dovrebbe essere utilizzato in settori esposti a rischio di collusione, in quanto le imprese potrebbero incontrare minori difficoltà a perseguire soluzioni collaborative di spartizione del mercato.

    Una seconda soluzione proposta dalla Commissione europea per il settore dell'ICT è quella di agire sulle specifiche tecniche, mediante gare su standard e non su sistemi prioritari. Secondo la Commissione, il ricorso a gare basate su standard permette (almeno nel lungo periodo), risparmi rilevanti sugli affidamenti, oltre a facilitare i contatti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, l'interoperabilità tra le diverse amministrazioni e le relative banche-dati, il riutilizzo delle informazioni e l'innovazione tecnologica (9) . I principali problemi per il passaggio a gare basate su standard sono legati ai costi che si devono sopportare, specie nel breve-medio periodo, per dismettere i sistemi esistenti e nella mancanza di competenze specifiche al riguardo. È evidente che per tale scelta le amministrazioni devono confrontare i costi per la dismissione del sistema esistente con i vantaggi che si determinano nel medio lungo periodo. Tra i costi devono essere inclusi anche quelli legati alla sicurezza dei sistemi software che potrebbero nascere nel passaggio da un sistema all'altro, mentre tra i vantaggi devono anche essere inclusi quelli derivanti da esternalità positive indotte da una maggiore concorrenza nel mercato. È innegabile che in particolari situazioni vi possano essere considerazioni sulla sicurezza dei sistemi informatici che impediscono una reale competizione nel mercato; in questi casi è compito dell'amministrazione chiarire in dettaglio al riguardo e motivare adeguatamente le ragioni per cui si ritiene di dover restringere la concorrenza per lo specifico affidamento.

    Nella comunicazione del 25 giugno 2013 e nelle linee guida allegate la Commissione fornisce raccomandazioni sui seguenti aspetti:

    a) i principi da seguire in un paese, regione o settore per garantire l'interoperabilità dei sistemi;

    b) la scelta degli standard, in modo corretto e trasparente, per evitare il lock-in e garantire che gli stessi vengano sostituiti quando diventano disponibili standard migliori; l'identificazione delle esigenze di un'amministrazione pubblica e l'individuazione dei sistemi in grado di soddisfare al meglio dette esigenze;

    c) la pianificazione del bilancio di lungo termine per superare i costi iniziali più alti imposti dal superamento delle situazioni di lock-in;

    d) la conduzione delle indagini di mercato;

    e) la predisposizione dei bandi di gara.

    In particolare, nelle linee guida la Commissione indica la necessità che, per superare i problemi relativi alla conoscenza e alla scelta degli standard, si sviluppi e si mantenga un'expertise al riguardo in strutture centrali, cui facilmente le stazioni appaltanti possano rivolgersi per l'individuazione dei propri fabbisogni e la definizione delle relative strategie (selezionare gli standard e le altre specificazioni tecniche idonee). Al riguardo occorre verificare quali standard sono forniti dal mercato, lavorare con il mercato per lo sviluppo di soluzioni sostenibili (10) , definire specifiche neutrali dal punto di vista tecnico (che non avvantaggino cioè alcun operatore sul mercato) e rivedere periodicamente gli standard adottati.

    Inoltre, con particolare riferimento alle gare, si devono predisporre liste di standard raccomandati, modelli e testi descrittivi degli stessi, modelli per il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale, effettuare formazione specifica per gli addetti alle gare e monitorare i bandi di gara per verificare i problemi ricorrenti e trovare soluzioni al riguardo (11) .

    Tra gli standard in questione si ricorda, a titolo esemplificativo il c.d. «Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models», ISO/IEC 25010:2011. Questo standard definisce un modello di qualità del prodotto software composto da: idoneità funzionale, efficienza, compatibilità, usabilità, affidabilità, sicurezza, manutenibilità, portabilità. In particolare la «manutenibilità» rappresenta il grado in cui un prodotto o sistema può essere modificato e migliorato, corretto o adattato ai cambiamenti dell'ambiente, compresi gli stessi requisiti, in termini di: modularità, riusabilità, analizzabilità, modificabilità, testabilità.

    Per l'individuazione dei propri fabbisogni si deve tener conto delle esigenze di interoperabilità, di uso dei dati generati o salvati dal nuovo acquisto, di accesso da parte di imprese e cittadini, di modifica del fornitore dei prodotti, nonchè dei vincoli generati da accordi successivi e delle necessità di superare il lock-in.

    Anche nelle linee guida della commissione si sottolinea come in questo settore sia necessaria un'attenta programmazione dei propri fabbisogni. Ridursi a bandire una nuova gara all'ultimo momento espone la stazione appaltante al rischio di dover rinnovare il contratto con l'attuale fornitore, fuori da un contesto concorrenziale e dalla considerazione di possibili alternative. Nel settore dell'ICT, come in molti altri settori strategici, la programmazione deve essere di lungo periodo e deve partire dalla corretta identificazione dei propri fabbisogni, verificando le soluzioni che possono essere offerte dal mercato e interagendo con le altre amministrazioni con cui è necessaria l'interoperabilità. Nella scelta delle possibili opzioni occorre privilegiare quelle che hanno una minore probabilità di legare l'acquirente al fornitore prescelto.

    Nella valutazione commerciale delle scelte occorre considerare non solo i costi immediati dell'acquisto, ma avere a riferimento l'intero ciclo di vita del prodotto, che include la manutenzione, l'aggiornamento, l'utilizzo e l'eventuale uscita, nel caso si renda necessario passare a un nuovo prodotto. I costi per il cambio di fornitore includono, non solo i costi vivi di acquisto di un nuovo prodotto, ma anche quelli relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale e al superamento dell'inerzia amministrativa. Inoltre, bisognerebbe tener conto dei rischi associati alla scelta (ad esempio quelli relativi all'affidabilità del fornitore) e comparare i costi con quelli sopportati da altre amministrazioni in condizioni simili.

    Nella predisposizione dei documenti di gara, occorre evitare di fare riferimento a marchi e altri elementi tecnici su cui esiste una privativa, nonchè invitare gli offerenti ad indicare i costi necessari per rendere i prodotti serviti aperti ad altri fornitori al termine del periodo di vigenza del contratto. Si suggerisce, inoltre, di richiedere agli aspiranti concorrenti un'espressa dichiarazione, in sede di presentazione dell'offerta, circa elementi che possano comportare lock-in o che richiedano utilizzo di licenze. Non è infrequente, infatti, che le amministrazioni si trovino di fronte a richieste di particolari licenze, soltanto successivamente all'aggiudicazione. Nelle linee guida della Commissione sono contenute possibili clausole standard da inserire nei bandi di gara.

    Anche l'esame della specifica disciplina nazionale suggerisce che promuovere l'utilizzo degli standard nelle procedure di affidamento nel settore ICT rappresenta una delle principali misure attraverso le quali prevenire fenomeni di lock-in. Il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., (codice dell'amministrazione digitale) prevede, infatti, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche (art. 12, comma 2), necessarie per assicurare la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime (art. 14, comma, 1) (12) . La lettura in combinato disposto delle predette disposizioni suggerisce che le stesse perseguono la finalità di assicurare l'apertura dei sistemi informativi e la circolazione dei dati fra gli stessi sistemi, da realizzare tramite l'emanazione di regole tecniche e di standard e, quindi, in evidente contrapposizione a situazioni che possano favorire fenomeni di lock-in. La promozione dell'uso degli standard nelle procedure ad evidenza pubblica nel settore ICT rappresenta una delle principali azioni attraverso le quali prevenire fenomeni di lock-in od uscirne in caso di forniture e servizi informatici. In tale contesto è opportuno che la valutazione dei suddetti standard e delle specifiche tecniche sia effettuata utilizzando apposite metodologie in grado di assicurare l'agevole condivisione degli stessi.

    Appare utile, inoltre, prevedere nella documentazione di gara specifiche clausole che, richiamando l'istituto del riuso delle soluzioni e gli standard aperti, valorizzino il ricorso, ove praticabile, a soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, resi disponibili nelle modalità stabilite dall'art. 69 decreto legislativo n. 82/2005 dalle pubbliche amministrazioni che ne sono titolari. È opportuno che queste ultime mantengano il controllo e, soprattutto, la proprietà, sui dati, partecipando, ove possibile, alla definizione della struttura di massima della base di dati o di altra soluzione di memorizzazione delle informazioni scelta e comunque assicurandosi che questa risulti essere facilmente replicabile con strumenti non proprietari. Inoltre i dati devono essere accessibili dal committente in qualunque momento e non solo a seguito di un'eventuale cessazione del contratto e dovrebbe essere richiesta al fornitore una documentazione adeguata della logica di business adottata, che sia in grado di spiegare il funzionamento dei moduli implementati, evidenziando le interfacce di ingresso e di uscita e l'algoritmo usato. Ulteriori misure per prevenire fenomeni di lock-in possono essere:

    a) prevedere, nel caso di contratti di outsourcing in cui l'infrastruttura sia messa a disposizione dal fornitore, una specifica clausola di riscatto tramite la quale l'amministrazione, a conclusione del periodo contrattuale, possa acquisire la proprietà dell'infrastruttura stessa. Ciò consentirebbe all'amministrazione sia di gestire tale infrastruttura con risorse proprie sia di metterla a disposizione in occasione di successive gare per l'aggiudicazione del servizio;

    b) prevedere la pianificazione, nell'ambito della documentazione di gara, di una strategia che, anche qualora, a seguito dell'individuazione delle esigenze e dell'analisi della situazione di mercato, risulti inevitabile incorrere in situazione di lock-in, consenta di prevedere un percorso di uscita da tale situazione, che deve intendersi come residuale e temporanea;

    c) seguire il principio di modularità del software nell'acquisizione delle soluzioni informatiche ovvero richiedere al produttore una descrizione dei moduli o componenti che costituiscono software, in modo tale che, per ciascun modulo, venga specificato il contenuto informativo richiesto in ingresso e quello atteso in uscita, non tralasciando le specifiche relative al tipo di tracciato di dati e ai tipi di formato utilizzati (13) .

    Non esiste una regola generale per prevenire e superare il lock-in, ma occorre procedere caso per caso. Una delle possibili soluzioni in taluni settori consiste nel prevedere che un singolo affidamento possa essere assegnato a due o più fornitori (multi-sourcing); un'altra soluzione proposta dalla Commissione europea per il settore dell'ICT è quella di agire sulle specifiche tecniche, mediante gare su standard e non su sistemi prioritari.



    Roma, 13 settembre 2017

    Il Presidente: Cantone

    Linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 13 settembre 2017 con deliberazione n. 950

    Depositate presso la segreteria del Consiglio in data 10 ottobre 2017

    Il segretario: Esposito



    Note ufficiali

    (1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli appalti pubblici, Com (2013) 455 final del 25 giugno 2013.

    (2) Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione citata alla nota 2.

    (3) L'Autorità si è occupata in diverse occasioni delle condizioni che si debbono verificare per poter ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando nei casi di infungibilità della fornitura o del servizio da acquistare; si veda, oltre alle determinazioni già richiamate in precedenza, da ultimo, la deliberazione del 6 giugno 2014, n. 22.

    (4) Cfr. per tutte la Sentenza della C. Giust. UE 8 aprile 2008, causa C-337/05 e la giurisprudenza della Corte ivi citata.

    (5) Ad esempio, è stato affermato che: «la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza» (Sentenza del Cons. St., sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26).

    (6) Ad esempio una stazione appaltante deve valutare se ricorrono i presupposti per l'utilizzo della procedura di cui all'art. 63 decreto legislativo n. 50/2016 nel caso in cui la stessa abbia già acquistato un'apparecchiatura - per la quale il produttore dichiara formalmente di essere l'unico ad effettuare l'assistenza tecnica - ma vi siano altri operatori economici che dimostrano di possedere i requisiti tecnici necessari per effettuare la medesima assistenza ovvero nel caso in cui possa utilizzare materiali di consumo «compatibili», se il produttore di questi ultimi certifica che sono utilizzabili sull'apparecchiatura in questione, ma il produttore dell'apparecchiatura dichiara nel manuale d'uso che la stessa deve essere utilizzata solo con materiali «originali». In tali ipotesi, infatti, sarebbe astrattamente possibile per l'amministrazione rivolgersi a più operatori economici, ma stante le dichiarazioni del produttore, non è detto che la stessa otterrebbe il medesimo grado di qualità delle prestazioni; tuttavia l'eventuale minor qualità potrebbe essere compensata da un costo più basso.

    (7) Si veda, ad esempio, la determinazione del 6 novembre 2013, n. 5, «Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture» e la determinazione 32 del 20 gennaio 2016 «Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali».

    (8) Cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 10 luglio 2015, n. 3488.

    (9) Al riguardo particolare attenzione è stata posta in ambito comunitario alla possibile correlazione tra eventuali obblighi legali di interoperabilità e fenomeni di lock-in, per il settore ICT. In termini generali si può ritenere che l'interoperabilità miri alla realizzazione di servizi transfrontalieri fra gli Stati membri, conseguentemente presuppone che vengano utilizzati standard condivisi, che consentono la massima apertura dei sistemi. Difatti, considerando, che i servizi pubblici europei sono svolti nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, centralità dell'utente, inclusione, accessibilità, sicurezza, trasparenza, efficacia ed efficienza, appare difficile conciliare il rispetto di questi ultimi con l'infungibilità dei prodotti e servizi informatici. Per tale ragione nelle raccomandazioni, poste in chiusura del documento denominato European Interoperability Framework, è precisato che le pubbliche amministrazioni si avvalgono di un approccio strutturato, trasparente e obiettivo per valutare e selezionare le specifiche formali (raccomandazione n. 21) e quando istituiscono servizi pubblici europei, prediligono le specifiche aperte, prendendo in considerazione le esigenze funzionali, il livello di maturità e il sostegno del mercato (raccomandazione n. 22). Ne consegue che eventuali obblighi di interoperabilità non possono di per sè essere utilizzati per giustificare situazioni di lock- in.

    (10) Si ricorda che per lo sviluppo di prodotti ICT non ancora presenti e in generale per gli appalti di R&S, le direttive comunitarie prevedono la possibilità di fare ricorso ai cosiddetti pre-commercial procurement o ai partenariati per l'innovazione.

    (11) In particolare, si sostiene che nei casi in cui il prodotto o servizio oggetto di gara deve essere utilizzato da altre amministrazioni o comunque redistribuito, nei documenti di gara dovrebbe essere presente una clausola che prevede il trasferimento dell'eventuale diritto di proprietà intellettuale.

    (12) Il codice dell'amministrazione digitale definisce l'interoperabilità come «la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi» (art. 1, comma 1, lett. dd).

    (13) Ciò permetterebbe di effettuare la modifica e revisione del software con un onere ridotto, poichè è solo il modulo che va collaudato e non l'intero software, motivo per il quale sarebbe possibile anche effettuare la sostituzione di un modulo con una componente software di altro produttore. Peraltro la numerosità dei moduli in cui è strutturato un software è direttamente legata alla complessità delle operazioni che devono essere eseguite.

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 66; Art. 67; - ANAC LINEE GUIDA N. 14 (Delibera numero 161 del 06 marzo 2019) CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

    «Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercatoi»



    (GU n.73 del 27-3-2019)



    IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE



    Premessa.

    Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito decreto correttivo) e contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui agli articoli 66 e 67 del Codice. Le presenti Linee guida sono da considerare non vincolanti.



    1. Finalità e contesto dell'istituto:

    1.1 prima dell'avvio di una procedura selettiva, le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni del mercato finalizzate alla predisposizione degli atti di gara, allo svolgimento della relativa procedura, nonché a fornire informazioni agli operatori circa le procedure programmate e i requisiti relativi alle stesse.

    Non é consentito l'uso delle consultazioni per finalità meramente divulgative;

    1.2 le consultazioni preliminari di mercato possono perseguire, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, servendosi dell'ausilio di soggetti qualificati;

    1.3 la stazione appaltante può effettuare una consultazione parziale, limitatamente agli aspetti da chiarire di un determinato contratto;

    1.4 la consultazione si svolge dopo la programmazione e prima dell'avvio del procedimento per la selezione del contraente;

    1.5 in considerazione delle finalità proprie dell'istituto, non é consentito lo svolgimento di consultazioni in merito a procedure selettive già avviate, anche se sospese;

    1.6 le consultazioni di mercato vanno preferite quando l'appalto presenta carattere di novità. É da escludersi l'applicazione dell'istituto nei casi di appalti di routine e appalti relativi a prestazioni standard.



    2. Ambito di applicazione:

    2.1 le consultazioni preliminari di mercato possono essere svolte per la predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 66, del Codice, indipendentemente dal valore della commessa, nonché delle concessioni, in considerazione del richiamo operato dall'art. 164 del Codice. La disciplina si applica anche agli appalti da affidare nei settori speciali, in forza del rinvio contenuto nell'art. 122 del Codice;

    2.2 le stazioni appaltanti procedenti curano, altresì, che la procedura di consultazione non si sovrapponga ai procedimenti di progettazione e ai concorsi di progettazione;

    2.3 la consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. Le stazioni appaltanti esplicitano, negli atti di avvio della consultazione preliminare, le precise e distinte finalità della stessa;

    2.4 alle stazioni appaltanti non é consentito in alcun modo, in corso di consultazione preliminare, mutare la natura del relativo procedimento;

    2.5 le stazioni appaltanti curano, in particolare, che le consultazioni preliminari di mercato siano tenute distinte dal dialogo competitivo che consiste in una vera e propria procedura di scelta del contraente, con cui la stazione appaltante instaura un dialogo con i partecipanti al fine di individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità;

    2.6 le stazioni appaltanti curano altresì che le consultazioni preliminari di mercato siano tenute distinte dalle indagini di mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo svolgimento delle procedure negoziate, nei casi previsti all'art. 63, comma 6, ovvero all'art. 36 del Codice, che costituiscono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara. Diversamente dalle procedure menzionate, la consultazione preliminare di mercato non può costituire condizione di accesso alla successiva gara;

    2.7 la stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.



    3. Il procedimento di consultazione:

    3.1 la procedura di consultazione preliminare di mercato si svolge nel rispetto degli articoli 66 e 67, nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza;

    3.2 le stazioni appaltanti pubblicano un avviso, denominato atto o avviso di consultazione preliminare di mercato, con il quale rendono manifesto al mercato l'avvio del procedimento di consultazione;

    3.3 l'avviso di consultazione é pubblicato nel profilo di committente, nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, secondo un criterio di proporzionalità;

    3.4 l'avviso contiene la corretta e adeguata esplicitazione dei presupposti e delle finalità che, in concreto, giustificano il ricorso alla consultazione preliminare. In particolare, la consultazione può riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che gli apporti informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche. In ogni caso i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione;

    3.5 la consultazione può altresì essere introdotta, in aggiunta o in alternativa all'avviso pubblico previsto ai §§ 3.2 e 3.3, mediante lettera di consultazione, nella misura in cui sia indirizzata ad autorità indipendenti. In casi eccezionali, dipendenti dalla particolarità del prodotto/servizio/opera, la stazione appaltante, in aggiunta all'avviso pubblico di cui ai §§ 3.2 e 3.3, può indirizzare la consultazione anche a soggetti determinati, nel rispetto comunque dei principi richiamati al § 3.1.

    In ogni caso, la stazione appaltante conserva sempre la facoltà, al di fuori del procedimento di consultazione preliminare di cui agli articoli 66 e 67 del Codice dei contratti pubblici, di interpellare soggetti pubblici, ad esempio per richiedere pareri normativi o tecnici;

    3.6 gli avvisi o le lettere di consultazione, comunque denominati, specificano le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante procedente, le tipologie di contributi richiesti, la forma di contributo ammissibile, i tempi previsti per la presentazione dei contributi e, ove possibile, quelli per la pubblicazione della procedura selettiva e per lo svolgimento del contratto, nonché gli effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione e le modalità di svolgimento della procedura;

    3.7 gli atti di consultazione, comunque denominati, chiariscono, in ogni caso, che il contributo é prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese;

    3.8 possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice, tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi;

    3.9 per la partecipazione alla consultazione, la stazione appaltante non richiede il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice, né procede alla relativa verifica;

    3.10 i soggetti che partecipano alla consultazione forniscono consulenze, relazioni, dati, informazioni e altri documenti tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo alla stazione appaltante procedente, relativamente all'individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate dalle stazioni appaltanti;

    3.11 i contributi si conformano ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza. La stazione può indirizzare la consultazione formulando domande o indicando questioni specifiche, anche attraverso la predisposizione di un questionario;

    3.12 i soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.



    4. Il procedimento selettivo a valle della consultazione:

    4.1 le stazioni appaltanti esaminano criticamente i contributi ricevuti, li valutano in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione, e li utilizzano ai fini dell'eventuale procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione;

    4.2 le stazioni appaltanti individuano misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente o di un'impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare;

    4.3 le misure adottate dalla stazione appaltante sono volte a evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite in consultazione, comportino una lesione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione;

    4.4 costituiscono misure adeguate minime, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice:

    - la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura;

    - la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte;

    4.5 costituiscono misure adeguate ulteriori:

    - la convocazione, adeguatamente pubblicizzata, di un evento pubblico ove svolgere una consultazione collettiva aperta;

    4.6 in attuazione di quanto previsto ai precedenti paragrafi, la stazione appaltante:

    a) rende disponibili, in tempo utile alla partecipazione al procedimento selettivo, a richiesta dei potenziali concorrenti, le informazioni acquisite o scambiate nel corso della consultazione da operatori economici o da imprese collegate agli stessi, ovvero da soggetti terzi che le abbiano fornite nell'interesse di specifici operatori economici. In ogni caso, la stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto al § 3.12, secondo periodo, può limitarsi a mettere a disposizione estratti, sunti o documenti che non contengano informazioni coperte da diritti di privativa, rivelatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in applicazione della pertinente normativa di riferimento;

    b) fissa congrui termini di ricezione delle offerte, che consentano agli operatori economici di esaminare il materiale acquisito ai sensi del punto precedente, di valutare le specifiche della documentazione di gara e di partecipare al procedimento selettivo.



    5. L'esclusione dal procedimento selettivo:

    5.1 ai fini della procedura selettiva, la stazione appaltante elabora, in conformità alle disposizioni dell'art. 68 del Codice, il contenuto di dati, documenti e informazioni ricevuti attraverso la consultazione preliminare;

    5.2 la stazione appaltante procede a escludere dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento;

    5.3 l'esclusione avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lettera e) del Codice, laddove le misure minime adottate dalla stazione appaltante non siano state in grado di eliminare il vantaggio competitivo derivante dalla partecipazione del concorrente alla consultazione preliminare;

    5.4 l'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e) può essere disposta ove sia dimostrato che questi abbia intenzionalmente influenzato l'esito dell'indagine di mercato. Non é imputabile all'operatore economico l'eventuale effetto distorsivo della concorrenza derivante da scelte errate della stazione appaltante;

    5.5 il provvedimento di esclusione fornisce le ragioni sottese, motivando espressamente sulle ragioni che non hanno consentito di garantire in altro modo il rispetto del principio di parità di trattamento.



    Roma, 6 marzo 2019

    Il Presidente: Cantone



    Approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 6 marzo 2019.

    Depositate presso la segreteria del Consiglio in data 14 marzo 2019.

    Il segretario: Esposito

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 85 comma 1 - MINISTERO INFRASTRUTTURE (Circolare 18 luglio 2016 n. 3) ISTRUZIONI E FORMULARIO DGUE

    «Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.»

    (G.U. n. 174 del 27-07-2016)



    1. Premesse

    In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito Codice).

    L'art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per brevità, DGUE).

    Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento de quo, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Il regolamento in parola è disponibile alla seguente pagina web: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007.

    Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato regolamento dalla Commissione europea.

    In seno alle Istruzioni poste a corredo del regolamento, è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.

    Nell'esercizio di tale facoltà, con le presenti Linee guida si intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice. Si evidenzia, peraltro, che sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa in subiecta materia al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, medio tempore, dovessero emergere, apportando, per l'effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al presente documento.

    Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all'uopo coinvolti, nonché previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. N. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. N. 27819 del 18 luglio 2016.



    2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE

    La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

    Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

    Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

    Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

    Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

    A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

    Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

    Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà, ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server…) dell'operatore economico procedente.

    Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

    Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.



    3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE

    Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

    - non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

    - soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

    - rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.



    Il DGUE è articolato in sei Parti.

    La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

    In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

    Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

    Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni:

    - codice fiscale della stazione appaltante;

    - CIG;

    - CUP (ove previsto);

    - codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

    LA PARTE II, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

    In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

    1) Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e art. 134 del Codice.

    In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

    gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

    gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

    gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

    Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione ut supra non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

    2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

    Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

    3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

    Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

    4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

    LA PARTE III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

    LA SEZIONE A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

    Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

    Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

    Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

    A tal fine, si è provveduto ad inserire in appositi campi dello schema di DGUE allegato alle presenti Linee giuda alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate.

    LA SEZIONE B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

    Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.

    Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

    LA SEZIONE C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

    Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell'art. 80.

    Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice.

    Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno all'unito schema di DGUE.

    Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma non contemplata nel Codice, vi è l'ipotesi di cui alla lettera e) disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, de iure condito, nell'ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l'ipotesi prevista sub lettera f) del prefato Modello di formulario annesso al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo contemplata nel Codice, va eliminata.

    Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice.

    Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.

    L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice.

    Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

    Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate.

    A tutte le fattispecie ut supra richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare - secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 - l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

    Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del self-cleaning, si è provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

    Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del self-cleaning alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), disciplinante gravi illeciti professionali, è opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

    In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi - specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

    Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate.

    LA SEZIONE D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

    In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si è provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida.

    Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

    Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning.

    Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

    Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

    LA PARTE IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87.

    Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

    L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore nell'avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di gara.

    In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

    LA PARTE V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

    Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

    LA PARTE VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

    Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

    Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE odiernamente esaminate, l'operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

    Inoltre, affinché le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGUE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l'indirizzo web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi.

    Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l'art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

    Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui al medesimo art. 212 sarà messo a disposizione ed aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri.



    ALLEGATO - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

    ndr modello disponibile nel sito web del Min. Infrstrutture alla pagina http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 95 comma 6 - ANAC LINEE GUIDA N. 2 (Delibera 2 maggio 2018 n. 424) OFFERTA PIU VANTAGGIOSA

    «Offerta economicamente più vantaggiosa.»

    (pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 120 del 25/05/2018)

    (Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2016 - Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del 25 maggio 2018)





    Sommario

    PREMESSA

    I. IL QUADRO NORMATIVO

    II. I CRITERI DI VALUTAZIONE

    III. LA PONDERAZIONE

    IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI

    V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI; I CRITERI MOTIVAZIONALI

    VI. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

    1. Il metodo aggregativo compensatore

    2. Il metodo Electre

    3. Il metodo Topsis



    PREMESSA

    Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), l'Autorità ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell'OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l'offerta e la successiva aggregazione dei punteggi. A seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto correttivo), l'ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l'ambito oggettivo di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Tali modifiche riguardano direttamente l'art. 95 del Codice, ma anche talune disposizioni specifiche novellate dal correttivo.

    Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell'affidamento, le disposizioni contenute nell'art. 95 del Codice. Si raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell'attività e la consapevolezza della partecipazione.

    Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.



    I. IL QUADRO NORMATIVO

    L'art. 95, comma 2, del Codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sulla base del criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

    Il comma 4, dell'art. 95, stabilisce che può - e non deve - essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

    a) fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'art. 97, commi 2 e 8;

    b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

    c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

    A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall'art. 148, comma 6, per quanto riguarda l'affidamento di appalti di lavori nel settore dei beni culturali.

    Per servizi e forniture "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato" devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

    I servizi e le forniture "caratterizzati da elevata ripetitività" soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

    In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all'importo del contratto). Ciò si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l'acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell'acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi.

    Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato.

    Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della norma generale di cui all'art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

    a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto - art. 50, comma 1, ult. per.), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);

    b) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

    Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel Codice, ipotesi speciali nelle quali è prescritto che l'aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in alcuni casi, si indicano ulteriori specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione. Tali ipotesi sono:

    a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);

    b) partenariato per l'innovazione (art. 65, comma 4);

    c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall'art. 142, commi 5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall'ipotesi sub 95, comma 3, lett. a);

    d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell'art. 144, comma 1;

    e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell'art. 144, comma 6;

    f) finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 4;

    g) locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 187, comma 2;

    h) contratto di disponibilità, ai sensi dell'art. 188, comma 3;

    i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell'art. 195, comma 4;

    L'art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al Codice, di cui al D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56, ha prescritto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Per espressa previsione della norma, tale misura è finalizzata ad assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

    La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l'attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell'appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara.

    Si raccomanda, pertanto:

    a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell'affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l'utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;

    b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;

    c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.



    II. I CRITERI DI VALUTAZIONE

    L'idea sottostante al nuovo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all'utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo e qualità e la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste due esigenze. Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale. Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara. Le presenti linee guida sono finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

    Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l'importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si traduce nell'individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l'impatto sociale e sull'ambiente, ecc. Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale.

    In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l'oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento è in grado di esprimere.

    L'art. 95, comma 6, del Codice prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quei criteri che:

    ■ riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale);

    ■ attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice.

    Sempre all'art. 95, comma 6, del Codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:

    a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);

    b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;

    c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

    d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

    e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

    f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

    g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

    I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).

    In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo — con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.

    Si deve anche considerare che con l'elenco di cui all'art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell'offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali.

    Al comma 13 dell'art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell'offerta criteri premiali legati al rating di legalità e di impresa dell'offerente, all'impatto sulla salute e sull'ambiente (ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero) e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Si ricorda che il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che, per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l'impiego delle misure previste per l'attribuzione del rating. In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità, la stazione appaltante potrebbe indicare gli elementi presenti nel rating di legalità (di cui alla Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 - Regolamento Rating di legalità "Regolamento di attuazione dell'art. 5- ter del dl 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del dl 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012" e successivi aggiornamenti), diversi da quelli già considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di "stellette" ritenuto idoneo.

    Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.

    Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto qualità/prezzo, il bando può prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalità ivi descritte.

    Tali varianti devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto, avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

    Ai sensi del comma 14-bis, in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell'offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale. Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell'ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell'offerente (sulla base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo.

    Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, tenuto conto della formulazione dell'art. 95, comma 7, si ritiene che, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui l'individuazione dell'OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), l'elemento economico può essere valutato in termini di prezzo o di costo.

    È opportuno ricordare che il Codice, recependo le indicazioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE, prevede che l'elemento costo nell'ambito dell'OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi. Ai sensi del Considerando 96 della citata Direttiva «il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali l'inquinamento causato dall'estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di vita.

    Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell'impatto economico degli stessi nonché a una valutazione dei costi che più direttamente ricadono sulla stazione appaltante (in ultima analisi sintetizzabili in un "prezzo"); il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo previsto nell'ambito dell'offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell'offerta;

    Mentre con la Direttiva 2004/18/CE e il d.lgs. 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la componente prezzo, attualmente tale possibilità è ammessa dall'art. 95, comma 7, del Codice, secondo il quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità.

    La norma lascia però aperta la definizione delle fattispecie per le quali è possibile annullare l'elemento costo nell'ambito dell'OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all'art. 95, comma 2, per l'individuazione dei casi in cui si può ricorrere al prezzo fisso: i casi in cui sono presenti «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici». Tale casistica però non è esaustiva, in considerazione della locuzione "anche" utilizzata per il suddetto rimando.

    L'indeterminatezza contenuta nel Codice sembra presente anche nella Direttiva 2014/24/UE, laddove all'art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi». Invero, al Considerando 92 è esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell'appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo Considerando 93 che nei casi in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni appaltanti devono valutare il rapporto qualità/prezzo per aggiudicare un appalto.

    Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell'affidamento per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese "corrette" o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.

    In sostanza, fuori dai casi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti se vogliono limitare o annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta e sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l'oggetto dell'acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un'esaustiva indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi già richiamati dalla normativa, l'osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti. Non si può ricorrere a un affidamento basato sul prezzo o costo fisso, anche quando le imprese praticano prezzi simili, se le soluzioni presenti sul mercato comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento diversificati o esternalità ambientali o sociali che le stazioni appaltanti sono tenute a prendere in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di vita.



    III. LA PONDERAZIONE

    I "pesi" o "punteggi" (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).

    La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

    Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

    In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante.

    Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione, la stazione appaltante deve altresì tener conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilità di svilupparla. Tali considerazioni consentono altresì la definizione dell'ordine di importanza dei criteri, laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile per ragioni oggettive.

    punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l'oggetto dell'affidamento; a tal proposito è opportuno:

    a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all'oggetto principale e agli oggetti secondari dell'affidamento.

    b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

    Sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto, ai sensi del comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi a lavori, servizi e forniture da fornire nell'ambito dell'appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita.

    La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

    Sulla base delle indicazioni contenute nel Codice, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 10-bis) e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13 che devono rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo, in modo da non modificare l'oggetto dell'affidamento).

    In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.

    Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente. Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per quelli relativi all'ingegneria e all'architettura in ordine ai quali è alta l'interrelazione tra la capacità dell'offerente e la qualità dell'offerta.

    Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell'offerta ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante può non aggiudicare la gara.

    Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.

    La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.

    In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall'offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al coefficiente. 

    Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

    La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.



    IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI

    Di regola l'offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti all'assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del rating di legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.

    Nelle presenti Linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli coefficienti e all'aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno pubblicato dall'Autorità nel dicembre 2011, denominato "Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

    Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo, (cfr. art. 59, comma 4, lett. c) del Codice) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto maggiore.

    Di seguito si riportano modalità di calcolo dei punteggi economici che rispettano i criteri suddetti, utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria è quello aggregativo compensatore. La scelta sull'utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 10/15 punti) non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.

    Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite un'interpolazione lineare.

    In simboli:

    Vai = Ra/Rmax

    dove:

    Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

    Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

    Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

    Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Va𝑖 assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

    Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive.

    In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare, specie per l’elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.

    Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

    Ci (per Ai <=Asoglia ) = X*Ai / Asoglia

    Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1,00-X)*[(Ai – Asoglia)/ (Amax – Asoglia)]

    dove

    Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

    Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

    Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

    X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)

    Amax= valore dell’offerta (ribasso più conveniente)

    È possibile utilizzare altresì formule non lineari quale:

    Vi = (Ri/Rmax)α

    dove

    Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo

    Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente

    α = coefficiente > 0

    È essenziale la scelta del coefficiente α, in relazione all’obiettivo perseguito:

    - per valori di α compresi tra 0 e 1, la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi più elevati;

    - per valori di α > 1 curve concave verso l’alto (o convesse), premiando i ribassi più alti e creando maggiore concorrenza sul prezzo;

    - la medesima formula con α = 1 restituisce i medesimi risultati di una formula lineare.

    Nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene più intuitiva, presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi “eccessivi”. Per ridurre questi rischi è necessario scegliere, nei bandi di gara, formule cui grafici giacciono al di sopra della retta relativa all’interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule non lineari con α < 1.

    Non rispondono al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente α > 1 e quella cosiddetta proporzionale inversa (che non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo in caso di assenza di ribassi sul premio a base di gara), in quanto — a causa dell’andamento convesso — premiano in misura maggiore rispetto all’interpolazione lineare i ribassi elevati.

    Sebbene sia la curva bilineare che quella quadratica attenuino i possibili rischi richiamati per il caso dell’interpolazione lineare, si deve evidenziare che la formula non lineare premia maggiormente piccoli scostamenti dei valori all’estremità della distribuzione, come dimostra il grafico seguente, nel quale si sono simulati gli effetti dei punteggi assegnati per una gara con uno sconto massimo del 20%, con una distribuzione uniforme degli sconti, valore del coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di α pari a 1/2 per la formula non lineare (quadratica).

    [segue grafico omissis]



    Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, è possibile utilizzare anche formule indipendenti (per le quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti). Tali formule hanno il pregio di consentire al concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio e di valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta.

    Come per il caso del prezzo fisso, l’adozione di formule indipendenti impone un’elevata conoscenza del mercato da parte della stazione appaltante Soprattutto, quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso sia sottratta al rischio di manipolazioni da parte del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la stazione appaltante e uno o più operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a favorire questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra, ribassi superiori a quelli del punto di flesso danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la conoscenza ex-ante del punto di flesso incentiva l’allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti è necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell’eventuale punto di flesso.

    Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio massimo alla migliore offerta, si pone i problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non è possibile il ricorso alla riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere, in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il punteggio massimo all’offerta economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta tecnica, non ponendosi la necessità di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti.

    Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore. Ad esempio, se per il rating di legalità sono previsti fino a tre punti, è attribuito il punteggio 0 a chi non ha il rating, il punteggio 1 a chi lo ha con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.

    Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di invito, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che non presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto più elevato)



    V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI; I CRITERI MOTIVAZIONALI

    Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.

    Come indicato al comma 8 dell’art. 95 del Codice, può essere opportuno, specie qualora il criterio sia caratterizzato da più aspetti da valutare separatamente l’uno dall’altro, che lo stesso sia diviso in più sub criteri, ciascuno con il proprio sub punteggio.

    La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi alternativi:

    a) l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;

    b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

    Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando.

    In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.

    Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

    Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

    Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 — preferenza media; 5 — preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

    Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

    B C D E F …….. N

    A

    B

    C

    D

    E

    ………

    N-1

    Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:

    1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;

    2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno;

    In alternativa si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie, modificando opportunamente la matrice sopra riportata, eventualmente utilizzando valori intermedi tra il punteggio 1 (parità) e il punteggio 2 (preferenza minima) della scala semantica, come suggerito da Saaty nell’utilizzo del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP), per tener conto di offerte che differiscono poco dal punto di vista qualitativo. Tale metodo consente il calcolo di un indice di coerenza attraverso il quale valutare la qualità dei punteggi attribuiti a ciascun criterio e risulta perciò preferibile.

    Il confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessità di attribuire più punteggi discrezionali (e relative motivazionali), tuttavia il numero di confronti da effettuare cresce notevolmente all’aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o sottocriterio) il numero di confronti da effettuare è pari a n*(n-1)/2, dove n è il numero di concorrenti. Ad esempio se si hanno 4 concorrenti occorre effettuare 6 confronti, se il numero cresce a 10 il numero di confronti è pari a 45, se si arrivasse a 100 concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950.



    VI. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

    Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.

    L’art. 95 prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatoci utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più vantaggiosa.

    A questo fine occorre fare riferimento a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla letteratura, quali l’aggregativo compensatore, l’Electre, il metodo AHP, il Topsis. Nessun metodo è in assoluto il migliore.

    La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:

    a) avere basi scientifiche;

    b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;

    c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente rispetto ad un’altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;

    d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.



    1. Il metodo aggregativo compensatore

    Il metodo aggregativo compensatore, semplice e intuitivo, è il più utilizzato dalle stazioni appaltanti; si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

    Pi = Σn [Wi * Vai]

    dove:

    P𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima

    n = numero totale dei requisiti

    W𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

    Va𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

    Il metodo aggregativo compensatore presenta l’inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi elementi e di colmare, nell’ambito del punteggio finale, eventuali profili carenti dell’offerta con quelli più completi. Tale metodo inoltre è particolarmente sensibile alle distorsioni descritte per i criteri economici, specie quando si utilizza l’interpolazione lineare. È evidente che questo problema viene meno quando si utilizza il criterio del prezzo o costo fisso, poiché non vi è più l’offerta economica da valutare.



    2. Il metodo Electre

    Il metodo Electre (Elimination and Choice Traslating Reality) consente di superare gli inconvenienti sopra evidenziati, in quanto, a differenza del metodo aggregativo compensatore, non permette la compensazione delle risposte carenti per determinati criteri di valutazione. Il metodo Electre è un metodo di aiuto alle decisioni fondato sul principio del surclassamento. In termini operativi, il principio del surclassamento prevede che, date due alternative A e B, si può affermare che A surclassa B qualora:

    a) esiste una sufficiente maggioranza di criteri di valutazione rispetto ai quali si può asserire che l’alternativa A è preferibile o indifferente rispetto alla alternativa B;

    b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa maggioranza di criteri, l’alternativa B risulta ampiamente preferibile all’alternativa A.

    Il primo passo consiste nell’individuare gli elementi di valutazione di ciascun offerente per ciascuna prestazione e calcolare gli scarti massimi per ciascuna di essa. Per queste finalità si utilizza la seguente notazione:

    𝑎𝑘𝑖 è il valore della prestazione dell’offerta i per il criterio k;

    𝑎𝑘𝑗 è il valore della prestazione dell’offerta j per il criterio k;

    𝑠𝑘 è il massimo scarto dell’intera gamma di valori per il criterio k;

    𝑝𝑘 è il peso attribuito al criterio k;

    n il numero degli elementi da valutare k;

    Il secondo passo consiste nel calcolo, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, degli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

    𝑓𝑘𝑖𝑗=𝑎𝑘𝑖−𝑎𝑘𝑗 per 𝑎𝑘𝑖>𝑎𝑘𝑗 nonché 𝑖≠𝑗

    𝑔𝑘𝑖𝑗=𝑎𝑘𝑗−𝑎𝑘𝑖 per 𝑎𝑘𝑗>𝑎𝑘𝑖 nonché 𝑖≠𝑗

    Occorre eliminare dalla valutazione quegli elementi per i quali non esiste variabilità tra i diversi concorrenti.

    Con il terzo passo si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

    cij = Σnk=1 (fkij / sk) *pk (indice di concordanza ) con i ≠ j;

    dij =Znk=1(gkij / sk) *pk (indice di discordanza ) con i ≠ j;

    qualora d𝑖𝑗 = 0 l’offerta i domina l’offerta 𝑗 in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell’offerta 𝑗.

    Con il quarto passo si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:

    qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza ) con i ≠ j;

    qij = 1 + (qij / qij max)* 99 (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con i ≠ j;

    Infine, con il quinto passo, si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:

    Pi = Σnk=1 qij

    Pi = Σnk=1 q*ij

    A differenza del metodo aggregativo compensatore, il metodo Electre, limitatamente alle offerte relative a criteri di valutazione di natura quantitativa o di natura qualitativa misurabili, può essere applicato anche senza procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori in coefficienti variabili tra zero ed uno, in quanto è sufficiente conoscere i valori assoluti delle offerte.

    Si precisa, poi, che la soglia di anomalia prevista dall’articolo 97, comma 3, del Codice non è in questo caso calcolabile, dal momento che la graduatoria delle offerte non è costruita sulla somma dei punteggi, ma sulla somma degli indici unici di dominanza; pertanto, ancorché non previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante può eventualmente applicare il comma 6 dell’articolo 97 del Codice.



    3. Il metodo Topsis

    Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni già vista nel metodo Electre.

    Ogni elemento di detta matrice viene normalizzato nel seguente modo:

    xij = aij / √ Σmt=1 a2tj

    Successivamente gli elementi di ogni colonna vengono moltiplicati per il peso assegnato all’elemento di valutazione:

    vik = xik * pk

    Si ottiene pertanto una matrice pesata e normalizzata delle soluzioni.

    Si individua poi la soluzione ideale scegliendo tra le diverse offerte i valori migliori degli elementi di valutazione; la soluzione non-ideale è invece quella con gli elementi peggiori. In altre parole la soluzione ideale è quella che si ottiene prendendo il valore più grande di ogni colonna della matrice v𝑖𝑘 mentre la soluzione non ideale è quella che si ottiene prendendo da ogni colonna di tale matrice il valore più piccolo.

    Soluzione ideale:

    v+k = max vik k = 1, 2, j

    Soluzione non ideale:

    v-k = min vik k = 1, 2, j

    La distanza euclidea di ogni alternativa rispetto alla soluzione ideale è data dalla seguente formula:

    d-i = √ Σjk=1 (vik – v-k)2

    La distanza euclidea di ogni alternativa rispetto alla soluzione non ideale è data dalla seguente formula:

    d+i = √ Σjk=1 (vik – v+k)2

    La vicinanza rispetto alla soluzione ideale di ogni alternativa è data dalla seguente equazione:

    vi = d-i / d+i + d-i

    L’offerta migliore è quella con il valore più grande di V.



    Delibera approvata dal Consiglio nell’adunanza 2 maggio 2018.

    Il Presidente

    Raffaele Cantone

    Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2018

    Il Segretario, Maria Esposito

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 211 comma 1 - ANAC (Regolamento 10 gennaio 2019) REGOLE E MODELLO ISTANZA PRECONTENZIOSO

    «Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

    (G.U. n. 22 del 26-1-2019)

    [in vigore dal 10-2-2019]

    In precedenza:

    Regolamento ANAC del 02-09-2014, in GURI n. 212 del 12/09/2014, in vigore dal 13/09/2014; poi modificato dalla Delibera ANAC del 27 maggio 2015 in G.U. n.147 del 27-6-2015, in vigore dal 28/06/2015; quindi Comunicato ANAC del 5 ottobre 2016.



    IL CONSIGLIO

    VISTO l’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

    VISTO l’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che trasferisce all’ANAC i compiti e le funzioni svolte dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

    VISTO l’art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

    VISTI i pareri della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1920 del 14 settembre 2016, n. 1632 del 26 giugno 2018 e n. 2781 del 28 novembre 2018;

    EMANA

    il seguente Regolamento:



    Art. 1 Definizioni

    1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

    a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

    b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

    c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità;

    d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;

    e) «Ufficio», l’ufficio competente in materia di pareri di precontenzioso;

    f) «Dirigente», il dirigente dell’ufficio;

    g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 3, co. 1, lettera o), del codice;



    Art. 2 Oggetto

    1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l’adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del codice.



    Art. 3 Soggetti richiedenti

    1. I soggetti di cui all’art. 211, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono rivolgere all’Autorità istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

    2. Sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche che esprimono all’esterno la volontà dei soggetti che possono richiedere il parere ai sensi dell’art. 211, comma 1, primo periodo, del codice.



    Art. 4 Modalità di presentazione dell’istanza singola

    1. Quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.

    2. La parte istante è tenuta a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa insorta e a fornirne la relativa prova all’Autorità. La parte istante allega alla comunicazione il modulo di cui al successivo comma 4. Nel caso in cui tale comunicazione risulti non completa, l’Autorità invita la parte istante ad integrarla entro il termine perentorio di 5 giorni, scaduto il quale l’istanza diventa improcedibile.

    3. Qualora l’istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell’istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito.

    4. L’istanza è presentata secondo il modulo allegato al presente Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile. L’istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell’atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.

    5. Nell’istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati.



    Art. 5 Modalità di presentazione dell’istanza congiunta

    1. Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito.

    2. Le parti istanti sono tenute a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa insorta e a fornirne la relativa prova all’Autorità. Le parti istanti allegano alla comunicazione il modulo di cui al successivo comma 4. Nel caso in cui tale comunicazione risulti non completa, l’Autorità invita le parti istanti ad integrarla entro il termine perentorio di 5 giorni, scaduto il quale l’istanza diventa improcedibile.

    3. Qualora gli istanti abbiano manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui l’istanza è comunicata ai sensi del comma 2 possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all’Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell’istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro confronti.

    4. L’istanza è presentata secondo il modulo allegato al presente Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, completa di eventuale memoria e documentazione ritenuta utile. L’istanza contiene una succinta indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell’atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere.

    5. Nell’istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati.

    6. L’istanza reca l’impegno della stazione appaltante a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.



    Art. 6 Ordine di trattazione delle istanze

    1. Nella trattazione delle istanze pervenute, salva diversa indicazione del Consiglio, viene data nell’ordine priorità:

    a) alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;

    b) alle istanze presentate dalla Stazione appaltante;

    c) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;

    d) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;

    e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.



    Art. 7 Inammissibilità e improcedibilità delle istanze

    1. Non sono ammissibili le istanze:

    a) in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate;

    b) non presentate dai soggetti indicati all’art. 3 del presente Regolamento;

    c) dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale;

    d) in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità.

    e) di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

    f) volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici;

    g) manifestamente mancanti dell’interesse concreto al conseguimento del parere.

    - Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale.

    - Le istanze sono improcedibili in caso di:

    a) mancata comunicazione dell’istanza, da parte dell’istante, a tutti i soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2;

    b) sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità;

    c) sopravvenuta carenza di interesse delle parti, anche desumibile da comportamenti concludenti;

    d) rinuncia al parere.

    4. In caso di mancata comunicazione della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale di cui al precedente comma 3, lettera b) si applica l’articolo 213, comma 13 del codice e a tal fine l’Ufficio trasmette gli atti all’Ufficio competente per l’applicazione delle sanzioni.

    5. L’Ufficio invia mensilmente al Consiglio per la decisione l’elenco delle istanze da dichiararsi inammissibili o improcedibili.

    6. L’inammissibilità o l’improcedibilità dell’istanza è comunicata alle parti interessate.



    Art. 8 Rapporti con altri procedimenti dell’Autorità

    1. Il procedimento di vigilanza in materia di contratti di lavori, servizi e forniture può non essere avviato in caso di pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, ovvero può essere sospeso in caso di sopravvenuta richiesta di parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto.

    2. In caso di procedimento per l’emissione di un parere di precontenzioso vincolante non si dà luogo all’esercizio dei poteri di all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del codice.



    Art. 9 Istruttoria

    1. L’Ufficio valuta l’ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e in caso di valutazione positiva, ad eccezione dei pareri con procedura semplificata di cui all’articolo 11, il Presidente assegna le istanze ai singoli Consiglieri relatori.

    2. Individuato il Consigliere relatore, l’Ufficio comunica alle parti l’avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti, ove mancanti.

    3. L’Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all’audizione delle parti interessate.

    4. A conclusione dell’istruttoria l’Ufficio, previo parere del Consigliere relatore, trasmette al Consiglio la bozza di parere per il definitivo esame e l’approvazione.



    Art. 10 Approvazione del parere

    1. Il Consiglio, previa relazione del Consigliere relatore, approva, anche con modifiche, il parere, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, come risultante dal protocollo dell’Autorità.

    2. Il termine è sospeso quando, anche su disposizione del Consiglio, è necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria, per il tempo necessario ad acquisire la documentazione mancante e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta.



    Art. 11 Parere in forma semplificata

    1. Il parere non vincolante può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull’argomento.

    2. In tali casi, in deroga all’art. 9, comma 4 e all’art. 10, comma 1, il parere è adottato, previo contraddittorio, direttamente dal Dirigente dell’Ufficio, con motivazione in forma semplificata, anche attraverso il richiamo a precedenti pareri dell’Autorità.

    3. Sono soggette a quanto previsto nel presente articolo, indipendentemente dalla soglia di valore, anche le istanze aventi ad oggetto le valutazioni che la stazione appaltante svolge nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, con specifico riferimento agli eventuali profili di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero di palese e manifesto travisamento dei fatti.

    4. Il Dirigente dell’Ufficio informa mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo mediante trasmissione dei relativi pareri.

    5. In caso di pareri non vincolanti in appalti sopra soglia e in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione ai sensi di cui al comma 1, l’Ufficio, in deroga all’articolo 9, comma 4, predispone direttamente una bozza di parere con una motivazione in forma semplificata anche attraverso il richiamo a precedenti pareri già adottati, che, previa valutazione del Presidente, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio.



    Art. 12 Comunicazioni e pubblicità

    1. Il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso all’Ufficio Comunicazione per la sua pubblicazione nel sito internet dell’Autorità.

    2. Le comunicazioni tra l’Autorità e le parti interessate sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.



    Art. 13 Adeguamento al parere

    1. Qualora l’Autorità adotti un parere vincolante, le parti sono tenute a comunicare all’Autorità – Ufficio Precontenzioso e Pareri – mediante PEC, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere.

    2. Qualora l’Autorità adotti un parere non vincolante, le parti interessate comunicano comunque, entro 60 giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate.

    3. Nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni di cui al presente articolo, si applica l’articolo 213, comma 13 del codice e a tal fine vengono trasmessi gli atti all’Ufficio competente per l’applicazione delle sanzioni.



    Art. 14 Disciplina transitoria

    1. Il presente Regolamento si applica alle istanze pervenute dopo la sua entrata in vigore.



    2. Il presente Regolamento si applica, altresì, alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.



    Art. 15 Entrata in vigore

    1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



    Firme e note

    Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.10 nell’adunanza del 9 gennaio 2019.

    Il Presidente Raffaele Cantone

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 gennaio 2019

    Il Segretario Maria Esposito



    All. 1: Modulo istanza di parere singola

    https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/mod_All.1%20Modulo_informatico_istanza_di_parere_singola_30_01_019.pdf



    All. 2: Modulo istanza di parere congiunta

    https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/mod_All.2%20Modulo_informatico_istanza_di_parere_congiunta_30.01.019.pdf



    Modulo di adesione all’istanza di parere

    https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/Mod_Adesione_30_01_019.pdf



    Modulo di adeguamento al parere

    https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/Mod_Adeguamento_30_01_019.pdf

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 213 comma 2 - ANAC (Regolamento 20 luglio 2016) FUNZIONE CONSULTIVA ANAC L. 190-2012

    «Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso».

    (G.U. n. 192 del 18 agosto 2016)

    [in vigore dal 18-08-2016]



    IL CONSIGLIO

    VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii;

    VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

    VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

    VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

    TENUTO CONTO che l’adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici richiesti dal mercato vigilato in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della normativa di settore, con riferimento a casi concreti – fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del richiamato d.lgs. n. 50/2016 – costituisce uno strumento di supporto alle stazioni appaltanti, volto a garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stesse, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche;

    TENUTO CONTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione svolge anche un’attività consultiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse e, in determinati casi, di soggetti privati con riferimento a problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai decreti attuativi con riguardo a fattispecie specifiche;

    RITENUTO che la funzione consultiva attribuita all’Autorità Nazionale Anticorruzione debba essere considerata strettamente connessa con le riconosciute funzioni di vigilanza, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l’attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza;

    RITENUTO opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sia in materia di prevenzione della corruzione sia di contratti pubblici;

    VISTA la deliberazione del Consiglio del 20 luglio 2016

    Emana il seguente Regolamento



    Articolo 1 – Oggetto

    L’Autorità svolge attività consultiva finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai suoi decreti attuativi, nonché indirizzi al mercato vigilato sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici con riferimento a fattispecie concrete ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016 e, comunque, al di fuori dei casi in cui è previsto il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 dello stesso decreto.

    L’attività consultiva è esercitata:

    quando la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità;

    quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi;

    quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità;

    quando la richiesta sottoposta all’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell’impatto socio-economico;

    quando i profili problematici individuati nella richiesta per l’esercizio dell’attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità, appaiono particolarmente significativi.



    Articolo 2 – Soggetti richiedenti

    Possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all’art. 1, comma 1:

    le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse nonché le stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 50/2016;

    i soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati destinatari di un eventuale provvedimento nell’ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse;

    gli operatori economici che partecipano a gare per l’affidamento di contratti pubblici;



    Articolo 3 – Modalità di presentazione della richiesta

    La richiesta di parere è trasmessa all’Autorità preferibilmente mediante utilizzo di posta elettronica unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare la questione giuridica sottoposta. A tal fine è possibile utilizzare il modulo allegato al presente Regolamento.

    La richiesta - sottoscritta dal legale rappresentante dell’amministrazione o dell’ente di diritto privato di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) ovvero dal Responsabile della corruzione e della trasparenza - deve contenere una sintetica ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere. Il quesito o i quesiti giuridici sottoposti all’Autorità devono essere preferibilmente articolati in punti.

    Nella richiesta di parere le parti segnalano i dati sensibili, che a loro giudizio devono essere sottratti alla pubblicazione.



    Articolo 4 – Inammissibilità della richiesta

    Non sono ritenute ammissibili le richieste che:

    non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 1, comma 2;

    non riguardano fattispecie specifiche;

    non sono sottoscritte dall’organo competente, ai sensi dell’art. 3, comma 2;

    sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati, e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità;

    hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità.

    hanno contenuto generico o contengono un mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa fra le parti.



    Articolo 5 – Archiviazione delle richieste

    L’Ufficio competente provvede alle archiviazioni delle richieste di parere ritenute inammissibili ai sensi dell’art. 4 e comunica al Consiglio, con cadenza mensile, l’elenco delle archiviazioni predisposte.

    I provvedimenti di archiviazione sono comunicati ai soggetti richiedenti preferibilmente mediante posta elettronica e se non disponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

    Qualora le richieste oggetto di archiviazione riguardino questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell’adozione di atti a carattere generale o per l’avvio di attività di vigilanza.



    Articolo 6 – Istruttoria e adozione del parere ordinario

    L’Ufficio esamina le richieste pervenute e, con riferimento a quelle ritenute ammissibili, redige, previa apposita istruttoria, una proposta di parere che sottopone al Consiglio per la successiva approvazione.

    Il parere ordinario approvato dal Consiglio è comunicato, a firma del Presidente dell’Autorità, alle parti interessate.

    Articolo 7 – Parere in forma breve

    Il parere può essere reso in forma breve nei casi in cui la questione giuridica oggetto della richiesta non necessita di uno specifico approfondimento istruttorio, perché di pacifica interpretazione ed in quanto oggetto di precedenti pronunce dell’Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati e già condivisi dalla stessa.

    Il dirigente dell’ufficio sottopone, cumulativamente e con cadenza settimanale, al Presidente i pareri redatti in forma breve per la successiva trasmissione ed approvazione da parte del Consiglio.

    Una volta approvato dal Consiglio, il parere è comunicato a firma del dirigente alle parti interessate.



    Articolo 8 – Comunicazioni e pubblicità

    I pareri adottati ai sensi dell’art. 6 sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità, tenendo conto dell’eventuale richiesta formulata dalle parti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 e comunque sottraendo dalla pubblicazione solo i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le deliberazioni dell’Autorità.



    Articolo 9 - Abrogazione

    Il presente Regolamento approvato dal Consiglio entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell’Autorità.



    A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 14 gennaio 2015.

    Roma, 20 luglio 2016

    Raffaele Cantone

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 2 agosto 2016

    Il Segretario, Maria Esposito





    Modulo Richiesta Parere OMISSIS

    http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/Modulo.Richiesta.Parere.docx

  • .



  • .



  • BANDI-TIPO ANAC


  • Art. 71 - Bando-Tipo n. 1 - ANAC (delibera n. 773 del 24 novembre 2021) SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA QUALITA'/PREZZO

    «Schema tipo di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.»

    (approvato inizialemente con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, in GURI n.298 del 22 dicembre 2017 in vigore dal 6-1-2018; successivamente sostituito con delibera n. 773 del 24 novembre 2021, pubblicato nella G.U. 24 dicembre 2021, n. 305 efficace dal 8-1-2022; quindi aggiornato con Delibera numero 154 del 16 marzo 2022; poi aggiornato con Delibera numero 332 del 20 luglio 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 181 del 4 agosto 2022)]



    omissis testo in formato grafico

    disponibile su:

    https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-332-del-20-luglio-2022

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 71 - Bando-Tipo n. 2 - ANAC (Delibera 10 gennaio 2018 n. 2) SERVIZI DI PULIZIA SOPRA SOGLIA QUALITA'/PREZZO

    «Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.»



    testo omissis per troppo esteso

    disponibile su:

    http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo/_bando2

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Art. 71 - Bando-Tipo n. 3 - ANAC (Delibera 31 luglio 2018 n. 723) SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOPRA € 100.000 CRITERIO QUALITA'/PREZZO

    «Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.»

    (GURI n. 186 del 11 agosto 2018)

    testo omissis per troppo esteso

    disponibile su:

    http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo/_bando3

  • .