Art. 44 comma 1 - DPCM, DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA (Decreto del 12 agosto 2021 n. 148) REGOLE TECNICHE PIATTAFORME TELEMATICHE

«Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

(Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021)



Capo I – Principi generali

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, di seguito «codice». Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) CAD: il Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) regolamento eIDAS: il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

c) Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): la Banca Dati Nazionale gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all’articolo 213 del codice, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite dalla stessa Autorità tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

d) sistema telematico: il sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di affidamento disciplinate dal codice;

e) utente: persona fisica, che agisce per sé o per un soggetto giuridico pubblico o privato, autorizzata dal responsabile del sistema telematico all’accesso e all’utilizzo del sistema telematico, identificata e autenticata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2;

f) gestore del sistema telematico: soggetto pubblico o privato che garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza del sistema telematico, individuato con le procedure di affidamento disciplinate dal codice;

g) responsabile del sistema telematico: persona individuata tra il personale della stazione appaltante provvisto di adeguata professionalità che si avvale del sistema telematico che assicura l’operatività del sistema medesimo, garantendone l’utilizzo da parte dei soggetti autenticati, in ragione delle regole di utilizzo definite dalla stazione appaltante;

h) sistema di ripristino (disaster recovery): insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per assicurare il funzionamento del sistema, delle procedure e applicazioni informatiche, in siti alternativi a quelli primari ovvero di produzione, a fronte di eventi che provocano o possono provocare indisponibilità prolungate;

i) gestione della continuità operativa (Business Impact Analysis – BIA): metodologia utilizzata per determinare le conseguenze di un evento e per valutarne l’impatto sull’operatività del sistema o dell’organizzazione;

l) gestione della vulnerabilità: insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per la valutazione, la gestione e la prevenzione di eventi indesiderati che possono comportare danni o perdite per il sistema o per l’organizzazione;

m) gestione degli aggiornamenti: processo di acquisizione, verifica, test e installazione degli aggiornamenti dei sistemi operativi e delle applicazioni informatiche finalizzato a risolverne le vulnerabilità eventualmente individuate e di mantenere la sicurezza e l’efficienza operativa del sistema;

n) gestione degli incidenti di sicurezza (security incident management): insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per la prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatica;

o) caratterizzazione: l’attribuzione all’utente di un profilo, da parte del responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni fornite, al termine della procedura di identificazione, coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura a cui sono legate specifiche autorizzazioni operative;

p) Sistema pubblico d’identità digitale (SPID): l’insieme aperto di soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 64 del CAD che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l’accesso ai servizi in rete.



Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 44, comma 1, del codice, definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del CAD.

2. Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione di cui al comma 1, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, sono dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con apposite linee guida, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, tenendo conto delle regole e dei principi di cui all’articolo 29 del codice.



Articolo 3 – Accesso digitale al sistema telematico e caratterizzazione dei profili

1. L’accesso al sistema telematico da parte degli utenti avviene esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione che prevede l’identificazione dell’utente medesimo e il rilascio di un apposito codice alfanumerico.

2. Ai fini dell’accesso al sistema telematico, l’identificazione avviene mediante SPID, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS.

3. Una volta completata la procedura di identificazione, il responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni fornite, attribuisce all’utente un profilo, coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura, in base a quanto previsto dal codice, che ne consente la caratterizzazione.

4. Ove previsto, il sistema telematico consente agli utenti di gestire le deleghe per ogni procedura di affidamento, mantenendone le informazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.

5. Il sistema telematico supporta i diversi livelli di sicurezza di autenticazione informatica in relazione alla tipologia delle proprie funzionalità e al profilo dell’utente, secondo le modalità definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.



Articolo 4 – Comunicazioni e scambi di informazioni in modalità digitale

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52 del codice.

2. Se l’utente non è presente negli indici di cui al comma 1, il sistema telematico consente all’utente di eleggere domicilio digitale speciale presso il sistema stesso.

3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni diversi da quelli di cui al comma 1, nonché le richieste di chiarimenti sul bando di gara, sono accessibili in sezioni apposite del sistema telematico. In tal caso, il sistema telematico può prevedere anche la generazione e l’invio automatico di una segnalazione agli operatori economici.



Articolo 5 – Allineamento temporale

1. Il sistema operativo del sistema telematico è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.



Articolo 6 – Tracciabilità

1. Il sistema telematico integra apposite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo anche automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni effettuate.

2. Per le finalità del comma 1, il sistema telematico prevede la creazione di registri che riportano, per ciascuna operazione eseguita, i parametri utili alla ricerca, quali la tipologia, il soggetto che l’ha effettuata e la data e l’ora di esecuzione.

3. I formati utilizzati per la creazione dei registri sono definiti nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.



Articolo 7 – Gestione digitale e conservazione della documentazione di gara

1. I dati, i documenti e le comunicazioni di cui all’articolo 4, redatti in un formato idoneo alla loro conservazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44 del CAD, sono raccolti in un fascicolo informatico gestito dal sistema telematico.

2. Il fascicolo informatico di cui al comma 1 contiene anche l’impronta delle registrazioni cronologiche di cui all’articolo 6 calcolata al momento dell’invio del fascicolo stesso in conservazione.

3. Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico di cui al comma 1 alla stazione appaltante, che provvede alla conservazione dello stesso secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di conservazione digitale dei documenti informatici.

4. Il gestore del sistema telematico mette a disposizione delle stazioni appaltanti le registrazioni cronologiche di cui all’articolo 6 e provvede all’invio in conservazione delle stesse secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione.



Articolo 8 – Accesso agli atti di gara

1. Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requisiti ai sensi della normativa vigente.



Articolo 9 – Sicurezza informatica e protezione dei dati personali

1. Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati di cui all’articolo 3, la disponibilità dei dati e dei documenti gestiti, la cui integrità e segretezza è garantita anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la tracciabilità degli accessi secondo quanto previsto dall’articolo 6 e garantendo la terzietà del gestore del sistema telematico anche mediante l’impiego di tecnologie basate su registri distribuiti, come definite dall’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Il titolare e il responsabile del trattamento assicurano, mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e una procedura per testare, verificare e valutare l’efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto.

3. Le informazioni gestite dal sistema telematico sono contenute in data center secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.



Articolo 10 – Continuità operativa e disaster recovery

1. Al fine di garantire la continuità operativa e il disaster recovery, il gestore del sistema telematico definisce e aggiorna periodicamente il documento di gestione della continuità operativa (Business Impact Analysis – BIA), nonché i piani di continuità operativa e disaster recovery redatti in conformità alle linee guida in materia emanate da AgID ai sensi dell’articolo 71 del CAD.



Articolo 11 – Pagamenti telematici

1. Il sistema telematico è integrato con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’articolo 5 del CAD.



Capo II – Gestione digitale delle procedure di acquisto e di negoziazione

Articolo 12 – Acquisizione del codice identificativo della gara

1. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante l’acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell’ANAC.

2. La richiesta del codice identificativo della gara di cui al comma 1 avviene attraverso il sistema telematico, sulla base dell’accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e dal gestore del sistema con ANAC.



Articolo 13 – Determina a contrarre

1. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante l’acquisizione della determina a contrarre tramite caricamento della stessa nel sistema, provvedendo altresì al successivo inserimento nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.

2. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la redazione dello schema di determina a contrarre.



Articolo 14 – Redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara

1. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con le apposite piattaforme del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’ANAC, consente alla stazione appaltante di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi previsti dal codice, garantendo la gestione automatizzata delle relative notifiche, secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente alle stazioni appaltanti di predisporre gli schemi di documento di gara unico europeo in formato elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice.

3. Il sistema telematico acquisisce la documentazione di gara e ne consente la redazione.

4. Ove la procedura di affidamento lo preveda, il sistema telematico supporta la stazione appaltante nella redazione e nell’invio di inviti corredati dai necessari allegati.



Articolo 15 – Partecipazione alla procedura di gara

1. Il sistema telematico consente all’operatore economico di compilare e presentare l’offerta mediante interfaccia web, oppure tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati secondo le regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente agli operatori economici di compilare o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in formato elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice, nonché di inserire l’offerta tecnica con i relativi allegati e l’offerta economica.

3. Il sistema telematico, al momento della ricezione dell’offerta, trasmette automaticamente all’operatore economico un messaggio di notifica dell’avvenuta ricezione della documentazione, indicando la data e l’ora di presentazione della stessa.

4. Il sistema telematico effettua la verifica preliminare dell’avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l’integrale compilazione dei moduli on-line. In caso di esito negativo della verifica, il sistema telematico trasmette automaticamente all’operatore economico un messaggio di errore con l’indicazione delle criticità riscontrate.



Articolo 16 – Commissione giudicatrice

1. Il sistema telematico gestisce le comunicazioni eseguite dalla stazione appaltante ai fini della composizione della commissione giudicatrice.

2. Il sistema telematico acquisisce dalla stazione appaltante i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice.

3. Completata la composizione della commissione giudicatrice, il sistema telematico trasmette all’ANAC l’elenco dei commissari nominati



Articolo 17 – Modalità telematica di svolgimento dell’attività della commissione giudicatrice

1. Il sistema telematico consente ai componenti della commissione giudicatrice l’accesso alla documentazione di gara inserita nel sistema telematico dagli operatori economici. Il sistema telematico consente anche, previa autorizzazione della medesima commissione e nei limiti dell’autorizzazione concessa, lo svolgimento dell’attività istruttoria di competenza degli eventuali segretari responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara.

2. Il sistema telematico consente la gestione telematica delle sedute collegiali della commissione giudicatrice verificando, ove necessario, l’accesso al sistema telematico di tutti i soggetti di cui al comma 1 e il loro collegamento nel corso dell’intera seduta. Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che non sono pubbliche, con le modalità definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.

3. Il sistema telematico consente l’acquisizione dei verbali o la loro redazione e registra le sedute della commissione giudicatrice, anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non pubbliche.



Articolo 18 – Sedute pubbliche

1. Il sistema telematico consente la gestione delle sedute pubbliche in modalità telematica, permettendo l’accesso alle stesse con le modalità indicate all’articolo 3.



Articolo 19 – Apertura e verifica della documentazione amministrativa

1. Tramite il sistema telematico, agli operatori economici partecipanti sono comunicate la data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura della documentazione amministrativa.

2. A partire dal momento dell’apertura della documentazione amministrativa e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 21 e 22, salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.

3. Il sistema telematico permette alla stazione appaltante di consultare e verificare la documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara e di attivare il soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata. Il sistema telematico consente agli operatori economici partecipanti di accedere agli atti di gara ai sensi della normativa vigente.

4. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la redazione, l’acquisizione e la notifica del provvedimento di ammissione o di esclusione degli operatori economici e lo inserisce nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.

5. In caso di esclusione dalla gara di un partecipante, il sistema telematico, nel rispetto della normativa vigente, consente alla stazione appaltante la comunicazione del relativo provvedimento di esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all’articolo 213, comma 8, del codice, anche ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.

6. Al termine della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, il sistema telematico conferma gli esiti delle verifiche di cui al comma 3, consentendo la prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.

7. Ove ne ricorrano le condizioni, il sistema telematico consente alla stazione appaltante di modificare gli esiti delle verifiche, garantendo la tracciabilità delle modifiche apportate.

8. La stazione appaltante provvede, tramite il sistema telematico, all’invio della notifica di ammissione o di esclusione agli operatori economici.



Articolo 20 – Verifica dei requisiti di partecipazione

1. La stazione appaltante, attraverso il sistema telematico, effettua la verifica dei requisiti di partecipazione tramite l’interazione con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e con le modalità previste dal provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del codice.



Articolo 21 – Apertura e valutazione delle offerte tecniche

1. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi dell’articolo 19, comma 6.

2. Ultimata l’apertura delle offerte tecniche e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e 22, salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.

3. Il sistema telematico consente alla commissione giudicatrice di consultare e valutare le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, registrando gli esiti della valutazione delle stesse.

4. Il sistema telematico esegue il calcolo del punteggio tecnico totale assegnato a ciascun operatore economico e ne registra l’esito segnalando l’eventuale mancato superamento del valore soglia.

5. In caso di esclusione, il sistema telematico consente alla stazione appaltante l’invio di notifica all’operatore economico escluso.

6. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, la commissione, avvalendosi del sistema telematico conferma gli esiti e i punteggi assegnati ai sensi del comma 4, consentendo la prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.



Articolo 22 – Apertura e valutazione delle offerte economiche

1. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte economiche sono comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi dell’articolo 21, comma 6.

2. La commissione giudicatrice consulta e valuta le offerte economiche degli operatori economici ammessi, tramite il sistema telematico, che ne registra gli esiti. Ultimata l’apertura delle offerte economiche e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e 20, salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.

3. Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice calcola la soglia di anomalia avvalendosi del sistema telematico. Per le procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo più basso la commissione giudicatrice utilizza il sistema telematico per l’elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d’asta.

4. Il sistema telematico consente di procedere al ricalcolo del punteggio assegnato qualora l’esclusione di un concorrente al momento della valutazione dell’offerta economica ne determini la necessità.

5. Al fine di formare la graduatoria dei concorrenti, il sistema telematico procede, per ciascun operatore economico, al calcolo totale del punteggio relativo all’offerta tecnica e di quello relativo all’offerta economica e ne registra l’esito.



Articolo 23 – Valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse

1. Il sistema telematico consente di calcolare la soglia di anomalia nei casi e secondo i criteri previsti dall’articolo 97 del codice, segnalando la presenza di offerte che appaiano anormalmente basse.

2. Il sistema telematico consente alle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici, la cui offerta appare anormalmente bassa, le relative giustificazioni.

3. L’operatore economico, con le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 2, trasmette le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante tramite il sistema telematico.

4. A seguito dell’accertamento dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante comunica, tramite il sistema telematico, l’eventuale esclusione dell’operatore economico che l’ha presentata.



Articolo 24 – Formazione della graduatoria di gara

1. Il sistema telematico predispone la graduatoria di gara e la rende disponibile secondo la normativa vigente.



Articolo 25 – Aggiudicazione

1. Il sistema telematico consente l’acquisizione del provvedimento di aggiudicazione e l’inserimento dello stesso nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.

2. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante di inviare le comunicazioni relative all’esito della procedura di gara agli operatori economici e alla BDNCP.



Articolo 26 – Avvisi successivi all’aggiudicazione

1. Ai fini della successiva pubblicazione, il sistema telematico acquisisce la documentazione relativa all’esito della procedura di affidamento e ne supporta la redazione.

2. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di pubblicazione dell’avviso sull’esito della procedura di affidamento.



Articolo 27 – Acquisizione del contratto

1. Il sistema telematico consente la redazione del contratto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, comma 14, del codice e, comunque, l’acquisizione del contratto e il suo inserimento nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.



Articolo 28 – Migliori pratiche

1. Al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione della stazione appaltante nello svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione, il sistema telematico è realizzato tenendo conto delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonché alle soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto, tra le quali:

a) redazione in modalità informatica della documentazione utile nell’espletamento delle procedure di gara;

b) integrazione con i sistemi di gestione dei documenti informatici e di conservazione degli archivi digitali dei fascicoli di gara;

c) scambio di dati in interoperabilità sia con i sistemi contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rilevanti ai fini della semplificazione delle procedure per gli operatori economici;

d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto degli obblighi e degli adempimenti normativi;

e) adozione di strumenti innovativi per lo scambio di comunicazioni da e verso gli operatori economici;

f) adozione di procedure di gestione della vulnerabilità e degli aggiornamenti, nonché di gestione degli incidenti di sicurezza (security incident management), formalizzati in conformità agli standard internazionali;

g) integrazione degli strumenti per la pianificazione degli acquisti e la raccolta dei requisiti utili all’indizione delle gare.

2. L’AgID, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, detta, con proprie linee guida, le regole tecniche per la definizione delle migliori pratiche di cui al comma 1.



Capo III – Disposizioni finali

Articolo 29 – Disposizioni finali

1. Fatte salve le disposizioni transitorie previste dal codice, le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei mesi dall’adozione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 agosto 2021

Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2461

Commento

Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'AGID nonché dell'Autorità garante della privacy p...
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