Art. 38 commi 6 e 7 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 441 DEL 28 SETTEMBRE 2022 - LINEE GUIDA QUALIFICAZIONE PA

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 441 DEL 28 SETTEMBRE 2022

Oggetto: Approvazione delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».



Riferimenti normativi: Articolo 38 del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici).

Parole chiave: Linee guida qualificazione stazioni appaltanti

Visto L’articolo 38 del codice dei contratti pubblici;

Visto Il Protocollo d’intesa per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione, sottoscritto il 17 dicembre 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito PCM) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);

Vista la Delibera n. 141 del 30 marzo 2022, con la quale sono state approvate le Linee guida – PRIMA FASE;

Vista la relazione inviata alla Cabina di Regia in data 30 giugno 2022 nella quale sono state analizzate le osservazioni pervenute dal n. 80 Enti – Amministrazioni sulle Linee Guida – PRIMA FASE;

Considerato che la Conferenza Unificata del 28 settembre 2022 ha rinviato l’espressione del parere, richiedendo di costituire un apposito tavolo tecnico per il monitoraggio sull’applicazione del testo, nonché i necessari miglioramenti e adeguamenti da apportare;

Considerato altresì che i tempi per la adozione delle Linee guida previsti dal Protocollo di intesa PCM- ANAC sono fissati entro il 30 settembre 2022;

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 28 settembre 2022

DELIBERA



Articolo 1

1. Sono approvate le Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

2. Si procede alla emanazione delle stesse, dichiarando fin d’ora la piena disponibilità al tavolo tecnico finalizzato sia al monitoraggio che al miglioramento e adeguamento delle Linee guida, che pertanto sono suscettibili di eventuali modifiche o integrazioni, a seguito del tavolo tecnico e del parere che verrà espresso dalla Conferenza Unificata.

Avv. Giuseppe Busia



Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 settembre 2022 Per il Segretario verbalizzante Laura Mascali,

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente



LINEE GUIDA

recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.»

(approvate con la Delibera n. 441 del 28 settembre 2022)



1. Finalità e ambito di applicazione

1.1 Le presenti Linee guida individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni e per il funzionamento del sistema di qualificazione.

1.2 La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

1.3 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

1.4 Le linee guida non si applicano agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice.

1.5 Sono qualificati di diritto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., Agenzia del Demanio, Sport e salute Spa, nonché i soggetti aggregatori di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A tali soggetti non si applicano, quindi, le presenti Linee guida.

1.6 Sono qualificate con riserva, con le modalità indicate all’articolo 12, le stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province.



Parte I – Ambiti e livelli di qualificazione

2. Ambiti relativi alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

2.1 La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda i seguenti ambiti:

a) capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;

b) capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;

c) capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui alle lettere a) e b).

2.2 La qualificazione può riguardare:

- i lavori;

- i servizi e le forniture;

- entrambe le tipologie contrattuali.

3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento

3.1 Per i lavori di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) livello base (L3) per importi inferiori a 1.000.000 di euro;

b) livello medio (L2) per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

c) livello alto (L1) per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Per poter essere qualificati ai predetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 nonché un punteggio complessivo per i requisiti di cui al punto 5.2 pari o superiore a:

- livello L3 30 punti

- livello L2 40 punti

- livello L1 50 punti

La qualificazione ad un determinato livello consente di acquisire lavori nei livelli più bassi.

Per il primo anno di qualificazione, la qualificazione ai livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello L3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello L3 e di 2 punti per gli altri due livelli. Si applica quanto previsto al punto 10.5.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore a 139.000 euro, se sono in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi.

Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di cinque anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

3.2 Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) livello base (SF3) per importi inferiori a 750.000 euro;

b) livello medio (SF2) per importi pari o superiori a 750.000 euro e inferiori a 5.000.000 di euro;

c) livello alto (SF1) per importi pari o superiori a 5 milioni di euro.

Per poter essere qualificati ai predetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1 nonché un punteggio complessivo per i requisiti di cui al punto 6.2 pari o superiore a:

- livello SF3 30 punti

- livello SF2 40 punti

- livello SF1 50 punti

La qualificazione ad un determinato livello consente di acquisire servizi e forniture nei livelli più bassi.

Per il primo anno di qualificazione, la qualificazione ai livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello L3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello L3 e di 2 punti per gli altri due livelli. Si applica quanto previsto al punto 10.5.

Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di cinque anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

4. Livelli di qualificazione per l’esecuzione

4.1 La qualificazione per l’esecuzione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza avviene ad un unico livello sulla base dei criteri di cui all’articolo 8.



Parte II – Requisiti per la qualificazione

5. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

5.1 Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

- presenza nell'organigramma dell'Amministrazione di un Ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione a agli affidamenti di lavori;

- disponibilità di piattaforme telematiche dedicate all’affidamento dei contratti.

5.2 Oltre ai requisiti obbligatori di cui al punto 5.1, la stazione appaltante, in una prima fase sperimentale, ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei seguenti requisiti:

Requisito Punteggio massimo ottenibile

• presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze 20 punti

• sistema di formazione e aggiornamento del personale 20 punti

• numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione 40 punti

• assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità 5 punti

• assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti 5 punti

• utilizzo di piattaforme telematiche 10 punti

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono indicate nella tabella 1, allegata.

Ai fini della qualificazione per gli anni successivi, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano solo i bandi e gli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2023 che rispettano le previsioni in merito all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, secondo le indicazioni fornite dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 così come modificato dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 312.

A regime, con l’obbligatorietà dello svolgimento di tutte le procedure di affidamento su piattaforme telematiche, l’ultimo requisito non sarà più considerato, mentre saranno valutate per la qualificazione solo le gare svolte su tali piattaforme. I punteggi attribuiti ai singoli requisiti saranno rivisti con le modalità indicate nel provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.



6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

6.1 Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

- presenza nell'organigramma dell'Amministrazione di un Ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;

- disponibilità di piattaforme telematiche dedicate all’affidamento dei contratti.

6.2 Oltre ai requisiti obbligatori di cui al punto 6.1, la stazione appaltante, in una prima fase sperimentale, ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei seguenti requisiti:

Requisito Punteggio massimo ottenibile

• presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze 20 punti

• sistema di formazione e aggiornamento del personale 20 punti

• numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione 40 punti

• assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità 10 punti

• utilizzo di piattaforme telematiche 10 punti

6.3 Le modalità di attribuzione dei punteggi sono descritte nella tabella 1, allegata.

6.4 A regime, con l’obbligatorietà dello svolgimento di tutte le procedure di affidamento su piattaforme telematiche, l’ultimo requisito non sarà più considerato, mentre saranno valutate per la qualificazione solo le gare svolte su tali piattaforme. I punteggi attribuiti ai singoli requisiti saranno rivisti con le modalità indicate nel provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.



7. Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza

7.1 Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.

7.2 Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui al punto 6.1.

7.3 Nella fase sperimentale, i punteggi di cui al punto 5.2 per i lavori e al punto 6.2 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. Gli altri 20 punti sono attribuiti sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno 10 per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

A regime, i punteggi attribuiti ai requisiti per la qualificazione delle centrali di committenza saranno rivisti con le modalità indicate nel provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.



8. Requisiti per la qualificazione per l’esecuzione

8.1 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate, in una prima fase sperimentale, anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali.

A regime la possibilità di eseguire il contratto sarà valutata sulla base dei seguenti requisiti, secondo le modalità stabilite con il provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78:

- contratti eseguiti nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione;

- rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

- assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità;

- assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

- utilizzo di piattaforme telematiche per l’esecuzione.

8.2 Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, in una prima fase sperimentale, secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, eseguire i contratti se sono iscritte ad AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

A regime la possibilità di eseguire il contratto sarà valutata sulla base dei seguenti requisiti, secondo le modalità stabilite con il provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78:

- presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze

- sistema di formazione e aggiornamento del personale

- contratti eseguiti nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione;

- rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

- assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità;

- assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

- utilizzo di piattaforme telematiche per l’esecuzione.



Parte III – Iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate

9. La domanda di iscrizione

9.1 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, incluse quelle qualificate con riserva, presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire da tre mesi prima della data indicata nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, accedendo all’apposita sezione di AUSA e inserendo le informazioni richieste. La mancata presentazione della domanda preclude la possibilità di essere qualificati.

9.2 Sulla base delle informazioni dichiarate e dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o comunque acquisiti da ANAC, fermo restando la necessità di effettuare le verifiche sui dati dichiarati in sede di presentazione della domanda di qualificazione, ANAC attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di primo inquadramento.

9.3 ANAC effettua a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza al fine del controllo della veridicità delle stesse e della conferma del livello di qualificazione.



10. La revisione della qualificazione

10.1 Il punteggio di qualificazione viene aggiornato annualmente e, a tal fine, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate e quelle non qualificate che intendono presentare una domanda di qualificazione, accedono ad AUSA, entro tre mesi dalla scadenza di ciascun anno a partire dall’entrata in vigore del sistema di qualificazione, e aggiornano/forniscono i dati necessari per la qualificazione. Per la qualificazione per gli anni successivi alla prima fase sperimentale si considerano anche i seguenti requisiti.

10.2 Requisiti premianti:

- la presenza dei dati relativi ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla Piattaforma predisposta da ANAC e la loro valutazione;

- la presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara;

- il livello di soccombenza nel contenzioso per quanto riguarda la fase di gara e la fase di esecuzione;

- l’avere espletato procedimenti innovativi e flessibili, quali il dialogo competitivo, le procedure competitive con negoziazione, il partenariato per l’innovazione.

10.3 Accanto ai requisiti di cui al punto precedente, possono essere considerati anche gli esiti degli affidamenti di importo superiore all’80% della soglia minima prevista per livello di qualificazione.

10.4 I punteggi attribuiti per i requisiti di cui ai punti precedenti sono determinati con gli atti di aggiornamento delle presenti linee guida, predisposti secondo le modalità indicate nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.

10.5 ANAC effettua a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza al fine del controllo della veridicità delle stesse e della conferma del livello di qualificazione. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è pari o superiore a quello necessario per la qualificazione di livello, ridotto del 5 per cento.



11. Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere

11.1 Qualora dagli accertamenti di cui al punto 9.3 e 10.5 o da altre notizie comunque ottenute, ANAC accerti violazioni alle disposizioni contenute nel Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, la stessa, con le modalità previste nei propri regolamenti, può attivare il potere sanzionatorio nei confronti del responsabile per l’anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) o, in caso di mancata o non corretta indicazione dello stesso in AUSA, nei confronti del responsabile legale pro-tempore, nei casi e nei termini previsti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.



12. La qualificazione con riserva e il termine del periodo transitorio

12.1 La qualificazione con riserva delle stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province copre il periodo transitorio o prima fase sperimentale delle Linee guida e garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. Al termine di detto periodo saranno analizzati i requisiti posseduti dalle stazioni uniche appaltanti ai fini della loro qualificazione definitiva.

12.2 Il periodo transitorio termina, con il provvedimento individuato nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 decorsi due anni dall’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti o un diverso termine indicato nei decreti legislativi stessi, previa verifica di impatto della regolazione (VIR). Nella VIR, oltre ad indicare il numero e le caratteristiche delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, sono analizzati l’impatto sul mercato e le criticità riscontrate nella fase sperimentale, in relazione alle modalità e ai requisiti di qualificazione e alla possibilità di delegare la funzione di acquisto o di esecuzione ad altre amministrazioni.



13. Entrata in vigore

13.1 Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti entra in vigore dalla data indicata nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.

13.2 ANAC, con apposito Comunicato, indica le modalità e la data dalla quale le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono simulare il proprio posizionamento per la qualificazione mediante un applicativo messo a disposizione dall’Autorità stessa, nonché gli effetti sul posizionamento di eventuali misure che intendono adottare.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia



Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 28 settembre 2022

Depositate presso la Segreteria del Consiglio Per il Segretario Laura Mascali,

Valentina Angelucci



Allegati

Tabella 1 - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi

omissis
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