Art. 194 comma 12

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

Stabilisce le modalità di operatività della garanzia per il finanziamento della quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni.
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