Art. 194 comma 12

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

Stabilisce le modalità di operatività della garanzia per il finanziamento della quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni.
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CONTRAENTE: Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria; 
CONTRAENTE: Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria; 
SOCIETÀ DI PROGETTO: L'aggiudicatario di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a res...