Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: progettista

L’art. 90, comma 8, del d.lgs. 163/2016 stabilisce che “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”, salvo che essi –a norma del comma 9- possano dimostrare che da ciò non hanno avuto alcun vantaggio tale da falsare la concorrenza. Si chiede se tale divieto si applichi anche ai soggetti indicati dal concorrente quali progettisti in un appalto integrato a norma dell’art. 53 comma 2 lettera b) e comma 3 del d.lgs.163/2006. A mio modesto parere tale divieto sussiste. Infatti, nel caso in cui alla gara per l’appalto integrato partecipi un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui un mandante si occuperà della progettazione dell’intervento, concludo che tale mandante poi non potrà essere subappaltatore nell’ambito del medesimo intervento in quanto affidatario dell’appalto. Analogamente, qualora alla medesima gara partecipi un concorrente singolo che si limiti ad INDICARE nella documentazione di gara il nominativo del soggetto che curerà la progettazione dell’intervento (anziché costituirsi in raggruppamento) non vedo perché quest’ultimo soggetto non debba versare nella stessa condizione di conflitto del progettista facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese. Ossia, a mio parere, in situazioni sostanzialmente uguali deve corrispondere un trattamento uguale; di conseguenza, al progettista dell’intervento (sia esso in raggruppamento che meramente indicato come tale nei documenti di gara) non è consentito essere poi subappaltatore nell’ambito del medesimo appalto.

L’art. 90, comma 8, del d.lgs. 163/2016 stabilisce che “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”, salvo che essi –a norma del comma 9- possano dimostrare che da ciò non hanno avuto alcun vantaggio tale da falsare la concorrenza. Si chiede se tale divieto si applichi anche ai soggetti indicati dal concorrente quali progettisti in un appalto integrato a norma dell’art. 53 comma 2 lettera b) e comma 3 del d.lgs.163/2006. A mio modesto parere tale divieto sussiste. Infatti, nel caso in cui alla gara per l’appalto integrato partecipi un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui un mandante si occuperà della progettazione dell’intervento, concludo che tale mandante poi non potrà essere subappaltatore nell’ambito del medesimo intervento in quanto affidatario dell’appalto. Analogamente, qualora alla medesima gara partecipi un concorrente singolo che si limiti ad INDICARE nella documentazione di gara il nominativo del soggetto che curerà la progettazione dell’intervento (anziché costituirsi in raggruppamento) non vedo perché quest’ultimo soggetto non debba versare nella stessa condizione di conflitto del progettista facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese. Ossia, a mio parere, in situazioni sostanzialmente uguali deve corrispondere un trattamento uguale; di conseguenza, al progettista dell’intervento (sia esso in raggruppamento che meramente indicato come tale nei documenti di gara) non è consentito essere poi subappaltatore nell’ambito del medesimo appalto.

Vorrei porre 2 quesiti relativi alla validazione. 1) Qualora il RUP coincida con il progettista e il Direttore dei Lavori (importo lavori inferiore ai 40.000,00 euro) bisogna procedere comunque alla validazione del progetto? Se si, in quali modalità visto che il soggetto è sempre lo stesso (controllato e controllore)? 2) Se nei lavori pubblici il progetto viene redatto all'interno della stazione appaltante e il RUP e il progettista non coincidono, l'attività di validazione va svolta sempre e comunque? Se si, va condotta in modo uguale allo svolgimento di una progettazione esterna o ci sono delle semplificazioni?

Il nuovo Bando Tipo ANAC n. 1 aggiornato con delibera 154 del 16 marzo 2022 prevede, tra l’altro, nell’ambito del paragrafo 5 dedicato ai requisiti generali quanto segue:

A) Sono esclusi “gli operatori economici” con oltre 50 dipendenti nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell’offerta, di copia dell’ultimo rapporto periodico ex art. 46 D.Lgs. 198/2006;
B) Il “concorrente” si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare la quota di occupazione giovanile/femminile prevista dalla stazione appaltante.

Si chiede:
1) nell’ipotesi di cui alla predetta lettera A l’espressione “gli operatori economici” va riferita anche alle consorziate esecutrici, anche all’ausiliaria, anche al cooptato 92, comma 5 DPR 207/2010, anche al progettista indicato in caso di appalto integrato e - in fase di rilascio dell’autorizzazione – anche al subappaltatore ?
2) nell’ipotesi di cui alla predetta lettera B l’espressione “il concorrente” va riferita anche alle consorziate esecutrici, anche all’ausiliaria, anche al cooptato 92, comma 5 DPR 207/2010, anche al progettista indicato in caso di appalto integrato e - in fase di rilascio dell’autorizzazione – anche al subappaltatore ?

GRAZIE