Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: punteggi

Dovendo predisporre CSA per procedura aperta per servizio di gestione sanzioni al codice della strada chiedesi se è corretto prevedere i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta economica: OFFERTA ECONOMICA fino a 30 punti Il punteggio da assegnare all’offerta economica verrà determinato dall’offerta presentata pari o in ribasso rispetto alla base di gara di cui all’art. 3 del CSA secondo i seguenti parametri: a)atto sanzionatorio trattato senza notifica (prezzo a base d’asta Euro 2,00 iva inclusa): punteggio massimo 4 b)atto sanzionatorio trattato con postalizzazione e notifica al trasgressore (presso a base d’asta Euro 8,00 iva inclusa) : punteggio massimo 10 c)procedura per la gestione del contenzioso delle violazioni amministrative in sede giudiziale (prezzo a base d’asta Euro 70,00 iva inclusa) : punteggio massimo 6 d) procedure di riscossone coattiva delle sanzioni (prezzo a base d’asta 27% del valore dell’importo da riscuotere comprensivo della sanzione e delle spese di notifica e del procedimento ) punteggio massimo 10 Per ogni parametro all’offerta migliore ( la più bassa) verrà attribuito il massimo del punteggio. Il punteggio per gli altri offerenti verrà calcolato proporzionalmente applicando la seguente for-mula: PUNTEGGIO = (migliore offerta presentata / offerta considerata) X punteggio massimo Il punteggio complessivo relativo all’offerta economica sarà determinato dalla somma dei singoli punteggi conseguiti dalle ditte partecipanti per ciascun parametro.

In un'RdO MEPA relativa ai servizi in oggetto per la fascia tra i 75.000 ed i 214.000 euro + IVA, occorre utilizzare il criterio di aggiudicazione con OEPV eventualmente anche semplificato tramite criteri di valutazione ON/OFF e/o valutazioni di punteggi aggiuntivi incrementali con gradazione a scalare dell'offerta tecnica. Tutto ciò premesso, nell'ambito della L. 120/20, come dev'essere ripartita in percentuale l'offerta tecnica rispetto a quella economica? È possibile arrivare ad impostare la gara con un 50% di ciascuna di esse? Quali sono i limiti massimi sui quali poter ragionare?

Nella Richiesta d’Offerta per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata” mediante ricorso a Guardie particolari giurate per un ufficio giudiziario tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica è stata prevista l’assegnazione di 2 punti su 70 per il possesso della certificazione UNI CEI EN 50518:2020 (concernente i centri di monitoraggio e di ricezione allarme).
Secondo la valutazione di questo ufficio il possesso di questa certificazione assicura che l’operatore dispone di infrastrutture più sicure nello svolgimento del servizio, rivolto ad un ufficio giudiziario che in quanto tale è considerato “obiettivo sensibile” in quanto tra quelli elencati all’art. 256-bis del R.D. 635/1940.
Un operatore economico ha obiettato che tale previsione lede la parità di trattamento imposta dal D. Lgs. 50/2016 in quanto avvantaggia gli istituti che operano in ambito territoriale estesi e/o di grandi dimensioni (gli unici obbligati per legge al possesso delle certificazione).
E’ un criterio eccessivo? E’ corretto modificare i criteri? Modificare tale criterio potrebbe ledere gli interessi degli altri operatori?

Buongiorno,
si chiede se in caso di aggiudicazione con il criterio dell'o.e.v. di cui all'art. 95 comma 7 (costo fisso, solo in base a criteri qualitativi) trova applicazione l'art. 97 comma 3 (congruità delle offerte i cui punteggi superano i quattro quinti dei corrispondenti punti attribuibili.

L’art. 95, c. 14-bis, D.Lgs. n. 50/2016 prescrive che “in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 (cioè con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta”.
A fronte di ciò si chiede se, secondo il Vs. spettabile parere, tale disposto normativo debba essere interpretato nel senso che il relativo divieto si estende sia all’assegnazione di punteggio ad ulteriori opere diverse da quelle previste nel progetto posto a base di gara che a maggiori quantità di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara oppure, come sostenuto dallo scrivente, nel senso che il medesimo divieto è limitato all’assegnazione di punteggio ad ulteriori opere diverse da quelle previste nel progetto posto a base di gara.

RingraziandoVi anticipatamente del tempo che vorrete dedicarci, rimango in attesa di cortese riscontro e porgo distinti saluti.

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