Parere tratto da fonti ufficiali

Esenzione del deposito cauzionale definitivo per casistiche diverse dall'affidamento diretto.
QUESITO del 02/08/2022

Relativamente all’argomento in oggetto si chiede di chiarire: 1 - se nei casi di contratti d' importo inferiore ad € 139.000 + IVA per quanto riguarda beni e servizi ed € 150.000 + IVA per i lavori, assegnati ad operatori economici “generici” (ossia rispetto ai quali non risulti oggettiva e certa la comprovata solidità) mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, quali ad esempio le procedure negoziate effettuate tramite RdO MEPA, la Stazione Appaltante sia tenuta a chiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11 del Codice, come sembrerebbe evincersi dall’ultimo punto della Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2022, non potendo quindi applicare l'istituto del suo esonero; 2 - se quanto precede non si applichi invece qualora si sia in presenza di "...appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati", rispetto ai quali risulta sempre possibile concedere l'esenzione al versamento del deposito cauzionale definitivo, previa adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, a prescindere sia dall’importo (quindi per acquisti effettuati sia sotto ma anche sopra soglia comunitaria) e sia dalla procedura d'affidamento adottata (Es.: affidamento diretto, negoziata, ristretta, aperta etc.); 3 – quando sia oggettivamente possibile e certo definire un operatore economico “di comprovata solidità” al fine dell’applicazione dell’istituto dell’esonero al versamento della cauzione definitiva di cui al precedente punto 2. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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