Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Varianti in corso d'opera
voglio cortesemente chiedere se rimane nella discrezionalità del D.L. disporre all' impresa l' aumento della quantità di ferro da introdurre nei c.a. superando in tal modo quanto previsto dal computo metrico oppure se è necessario procedere ad una variante in corso d' opera ? Segnalo che non si va a modificare alcuna Voce del prezziario (Acciaio per ca) ma esclusivamente ad auamentare modestamente la quantità
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Come Amministrazione Pubblica e stazione appaltante volevamo informazioni riguardo al seguente quesito: in caso di variante in corso d'opera in cui si ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, come citato all'art.132 del Dl.gs. n.163/2006, ma non si rientri nel caso previsto al comma 1, lettera e) è ammesso affidare all’appaltatore altri lavori non previsti in progetto, applicando quanto previsto dall’art 10 del Decreto del 19/04/2000 n.145 (capitolato generale d'appalto) comma 3? Inoltre, si specifica, che tali lavori aggiuntivi comporteranno il superamento delle somme a disposizione e conseguente nuovo provvedimento di approvazione con copertura finanziaria da parte dell’Amministrazione.
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Il D.L. 13 maggio 2011 n° 70 ha apportato delle modifiche all’art. 132 “Varianti in corso d’opera” del D.Lgs. n° 163, aggiungendo all’ultimo capoverso la seguente frase “al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti”. Tale modifica si applica dall’entrata in vigore del decreto Legge. Si chiede se tale modifica sia applicabile a tutti i lavori in corso oppure solo per quei lavori per i quali sia stato approvato il progetto successivamente all’entrata in vigore del citato Decreto?
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Buongiorno, svolgo il ruolo di RUP per un intervento di opere di urbanizzazione realizzate da un soggetto privato a scomputo degli oneri iniziate nel dicembre 2011, quindi ancora soggetto alle disposizioni del D. Lgs 163/2006. Dato che nei lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (D. Lgs 163/2006 art. 32 comma 1 lettera g), in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo (D. Lgs 163/2006 art. 32 comma 2). Ne deduco che la variante in corso d’opera – rientrando nella fase di esecuzione del contratto - non è soggetta alla disciplina degli appalti pubblici. Vorrei sapere se questa mia lettura della norma è corretta. Grazie.
L’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 prevede che siano comunicate all’Osservatorio di cui all’art. 213, tramite le sezioni regionali, le varianti in corso d’opera dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché quelle di importo inferiore/pari al 10% dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari/superiore alla soglia comunitaria. L’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici - Lombardia afferma di non poter di fatto ricevere le suddette comunicazioni per problemi tecnico/organizzativi, invitando a comunicare anche tali varianti all’ANAC, come avviene per le varianti relative ai contratti di importo superiore alla soglia comunitaria e al 10% dell’importo contrattuale. Ciò premesso, si richiede quanto segue: 1) confermate che anche le varianti sopra citate devono essere comunicate all’ANAC? 2) per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, si devono comunicare TUTTE le varianti INDIPENDENTEMENTE DAL LORO IMPORTO, quindi anche se inferiori al 10% dell’importo contrattuale?
Buongiorno, chiedo gentilmente un’interpretazione della disciplina delle varianti contenuta nell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare sono a richiedere: nel caso in cui la S.A. utilizzi l’ipotesi di variante di cui al comma 1 , lett. c) dell’art. 106 per un contratto il cui importo originario è sotto soglia UE e l’importo della variante sia comunque nei limiti del comma 7 (entro il 50% del contratto iniziale), qualora il CIG (ordinario) sia stato acquisito per un importo che ricomprende la somma dell’importo iniziale + la variante in corso d’opera nei termini sopra descritti, è possibile per la medesima S.A. procedere alla variante senza dover necessariamente acquisire un nuovo CIG e quindi dover avviare una procedura contrattuale ex novo? Se la risposta è affermativa quali sono gli obblighi di comunicazione/pubblicità conseguenti? E con quale modalità occorre trasmettere all’ANAC la variante? Esiste un apposito modulo sul sito anac? Nel caso sopra descritto, il limite per il quale posso non acquisire un nuovo CIG è il 10% dell’importo contrattuale iniziale? Qualora invece l’importo per il quale inizialmente è stato preso il CIG non fosse “capiente”, ossia la somma dell’importo originario + l’importo di variante in aumento supera l’importo del CIG, devo necessariamente acquisirne uno nuovo? In questo caso quale sono gli obblighi comunicativi conseguenti? Grazie
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ho un'opera pubblica il cui progetto definitivo è stato approvato nel 2010; alla data odierna (7 maggio 2018) il D.LL. sta predisponendo una variante in corso d'opera ove sono comprese lavorazioni diverse da quelle del progetto originario; premesso che la Regione xx ha approvato un prezziario nel 2010 e l'ultimo, tutt'ora vigente, nell'anno 2012, si chiede di sapere se oggi, per le lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi del progetto definitivo approvato nel 2010 (dopo l'approvazione del prezziario 2010) debba essere utilizzato il prezziario 2010 o quello del 2012
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Le spese di pubblicazione di un avviso di Variante ex art. 106 co. 2 lett. c) del D.lgs.vo 50/2016 sono rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante? Oppure sono a carico della Stazione Appaltante?
Grazie e cordiali saluti
Maura
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Lo scorso anno si è proceduto ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, per un servizio intellettuale di importo pari a € 29.000,00. L'affidamento è stato pubblicato in Bollettino ufficiale regionale, nei siti internet della Regione del Veneto (profilo committente e portale Amministrazione trasparente) e del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 29 del Codice e ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.
Ora stiamo procedendo per il medesimo servizio con una variante in corso d'opera nei limiti del quinto d'obbligo per un importo di 5.800 €.
A tale proposito l'art. 106, c. 5. del Codice prevede che:"le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale".
Ciò premesso, come deve essere intesa la nozione di "pubblicità in ambito nazionale" della variante in esame pari a 5.800 €?
In particolare, si chiede se la pubblicità in ambito nazionale deve essere garantita necessariamente con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e come può essere attuata la disposizione di cui all'art. 106 c.5 considerando che l'atto di affidamento iniziale non è stato pubblicato in GURI.
Il ns. orientamento sarebbe di pubblicare il provvedimento di autorizzazione della variante sul sito internet Contratti Pubblici, sul portale della Regione del Veneto (profilo committente e "Amministrazione trasparente"), sul BUR e dare comunicazione all'Osservatorio regionale appalti.
Sono consentite le varianti in corso d'opera per progetti di Rigenerazione Urbana PNRR- M5C2 inv 2.1?
Devono essere approvate dal Ministero oppure dalla stazione appaltante?
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