Parere tratto da fonti ufficiali

Variazioni in corso d’opera
QUESITO del 18/09/2025

Con riferimento all'art 120 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 5 dell’allegato II.14 dello stesso che prevede tra l'altro: "Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto (...) sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP (...)", si chiede se tale onere di trasmissione documentale ad ANAC, sia circoscritto alle sole varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. c) eccedenti il 10% dell'importo originario del contratto oppure riguardi anche le varianti in corso d'opera di cui alla lett. c) di importo inferiore al 10% oltre che tutte le modifiche contrattuali non costituenti varianti in corso d'opera ai sensi della lettera c) di cui sopra, tra le quali le modifiche contrattuali approvate ex art. 120, co. 1, lett. a) e b) di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto. In ogni caso si chiede se tale obbligo è assolto esclusivamente tramite SICOPAT.


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