Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Sottoscrizione

Si chiede se la garanzia fideiussoria di cui all'art. 93, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, da inserire nella Busta Amministrativa di una gara telematica, debba essere firmata digitalmente sia dall'operatore economico che dal rappresentante della compagnia assicurativa e, in caso affermativo, se la mancanza di una o di entrambe le firme digitali possa essere sanata tramite il Soccorso Istruttorio.

L'art. 100 del R.D. n. 827 del 23/05/1924 ha statuito l'obbligatorietà di tenuta del repertorio dei contratti da parte dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante (SA), secondo le modalità stabilite dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 131/1986. La corretta gestione di tale scrittura contabile prevede che, la stessa, sia: vidimata dal responsabile di ogni SA, custodita e regolarmente aggiornata per essere presentata all'Agenzia delle Entrate (AdE) territorialmente competente, con cadenza quadrimestrale, per il prescritto visto periodico. Il documento in parola, allo stato pratico attuale, permane da tempo privo di aggiornamenti, costituendo un aggravio burocratico per la P.A. nonché causa di possibili ammende a carico del responsabile, in caso di sua tardiva consegna all'AdE. Per quanto precede si chiede se, in ragione delle più recenti norme che impongono la digitalizzazione delle procedure contrattuali, quali il D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il repertorio in questione possa essere ritenuto anacronistico e quindi definitivamente chiuso da parte della SA, col solo obbligo di conservazione cartacea perpetua in archivio. Il predetto ragionamento parrebbe trovare riscontro nel D.Lgs. 50/2016 art. 32 comma 14 e successivo D.Lgs. 56/2017 di correzione che lasciano a ciascuna SA, sia sopra che sotto soglia comunitaria, la discrezionalità di individuare la forma di contratto più adatta alle singole esigenze, potendo scegliere indistintamente tra: atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa e scrittura privata tutte da redigersi secondo modalità elettroniche (vedasi anche gli attinenti pareri MIMS n. 74, 274, 711, 850 e 887). In sintesi la più moderna scrittura privata in modalità elettronica, adottata con la formula di registrazione presso l'AdE solo "in caso d'uso" oppure le ancor più snelle e funzionali stipule MEPA di RdO e TD, parrebbero superare l'utilità dello strumento in oggetto. Si chiede un autorevole parere in merito alla possibile applicabilità del ragionamento esposto. Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 100 del R.D. n. 827 del 23/05/1924 ha introdotto la tenuta del repertorio dei contratti da parte dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante (SA), secondo le modalità stabilite dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 131/1986. La corretta gestione di tale scrittura contabile prevederebbe che, la stessa, sia: vidimata dal responsabile di ogni SA, custodita e regolarmente aggiornata per essere presentata all'AdE territorialmente competente, con cadenza quadrimestrale, per il prescritto visto periodico. Il documento in parola, allo stato pratico attuale, permane da tempo privo di aggiornamenti, costituendo un aggravio burocratico sia per l’SA che per l’AdE nonché causa di possibili ammende a carico del responsabile, in caso di sua tardiva periodica vidimazione. Per quanto precede si chiede se, in ragione delle più recenti norme quali il D.Lgs. 82/2005 CAD che hanno imposto la digitalizzazione delle procedure contrattuali, il repertorio possa essere definitivamente chiuso da parte della SA in quanto ritenuto anacronistico e di utilità superata, col solo obbligo di conservazione cartacea perpetua in archivio. Il predetto ragionamento parrebbe trovare riscontro nel D.Lgs. 50/2016 art. 32 comma 14 e successivo D.Lgs. 56/2017 di correzione che lasciano a ciascuna SA, sia sopra che sotto soglia comunitaria, la discrezionalità di individuare la forma di contratto più adatta alle singole esigenze, potendo scegliere indistintamente tra: atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa e scrittura privata tutte da redigersi secondo modalità elettroniche (vedasi anche gli attinenti pareri MIMS n. 74, 274, 711, 850 e 887), quali le più immediate e funzionali stipule MEPA di RdO e TD. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Costituzione RTP fra professionisti
QUESITO del 18/05/2022

In un RTP il mandato di cui all'art. 48 del D.Lgs.vo 50/2022 (12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. ) è da intendersi scrittura privata sottoscritta in digitale dai professionisti oppure Procura Speciale Registrata ed autenticata nella firma da un Notaio?
Grazie e cordiali saluti Maura Galli

L'articolo in oggetto indica che, la stipula del contratto per le procedure diverse dalle negoziate ed affidamenti diretti, può avvenire tramite scrittura privata in modalità elettronica. Si ritiene che, a livello operativo, la sottoscrizione di tale atto negoziale possa avvenire con scambio a mezzo PEC, del medesimo documento in formato pdf, finalizzato all’acquisizione della firma digitale dei due contraenti sull’unico file. A seguito di tale procedura, potrebbero quindi verificarsi le seguenti tre situazioni: 1 - il documento risulterà firmato in CADES ossia in p7m. Tale formato non genera alcuna stampigliatura quindi, lo stesso, apparirà visivamente “vuoto” ossia privo di firme poiché riscontrabili solo tramite l'utilizzo del programma “kit firma digitale”; 2 – l’atto negoziale risulterà firmato in PADES, modalità che rilascia le stampigliature "digitalmente firmato" con nominativo del firmatario, data e ora, tutte verificabili in modo visivo; 3 – la scrittura privata viene firmata analogicamente dall’operatore economico (OE), scansionata in pdf ed inoltrata tramite PEC alla Stazione Appaltante (SA). Quest’ultima, una volta stampato e controfirmato il documento sempre in modalità analogica, provvederà ad effettuarne la definitiva scansione per il successivo invio, sempre a mezzo PEC, all’OE. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma poiché, in ciascuno di essi, si verificano integralmente le prescrizioni per una corretta stipula contrattuale, indicate dall'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b). Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata e di chiarire se, le date delle firme digitali dei due contraenti, possano eventualmente non coincidere con quella della scrittura privata stipulata (Es.: scrittura privata n. 10 del 24/07/2023, digitalmente firmata dalla SA in data 25/07/2023 e controfirmata dall’OE in data 26/07/2023).