Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Scelta contraente

D8. Quali sono i criteri di selezione degli operatori economici?

Il Comune di Valle Aurina intende indire un concorso di progettazione ai sensi dell'art. 99 comma 2 lett. a) Dlgs. 163/2006, mediante procedura ristretta. Si tratta di una gara europea articolata nel seguente modo: nella prima fase i concorrenti presentano un loro progetto già realizzato. La commission sceglierà tra questi candidati i migliori 10 che poi verrano invitati a presentare un progetto preliminare. Al vincitore verrà affidata anche la progettazione esecutiva e, ai sensi dell’art. 91, co. 6 Dlgs. 163/2006, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza. Il bando richiede i requisiti di cui all’art. 38 e gli ulteriori requisiti per l'affidamento del progetto definitivo ed esecutivo a pena di esclusione dei candidati. Il Consiglio dell’ordine degli archittetti di Bolzano contesta il bando nel punto in cui si richiedono anche i requisiti per l’affidamento degli ulteriori livelli di progettazione a pena di esclusione. Un simile bando è sbagliato? Se fosse sbagliato, possono essere richiesti i requisiti per gli ulteriori livelli di progettazione solamente ai 10 candidati selezionati a pena di esclusione? Se i requisiti per l’affidamento degli ulteriori livelli di progettazione non possono essere richiesti a pena di esclusione quali altre possibilità ci sono affinchè al vincitore possano essere affidati gli ulteriori servizi tecnici mediante procedura negoziata diretta?

IN UN APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DI IMPORTO € 195.463,20 (ONERI DI SICUREZZA INCLUSI, IVA ESCLUSA) A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO HA PRESENTATO CANDIDATURA UN SOLO RAGGRUPPAMENTO CHIEDO SE E' POSSIBILE PROCEDERE CON RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA INVITANDO L'UNICO CANDIDATO OPPURE SE E' NECESSARIO CMQ INDIVIDUARE ALMENO N. 5 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B

Criterio scelta del contraente
QUESITO del 16/01/2021

La mia stazione appaltante deve affidare i servizi manutentivi per la conduzione degli impianti termici, per gli impianti antincendio, per gli impianti di refrigerazione dell’aria e per gli ascensori, tutti di importo superiore a € 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria. Secondo il responsabile della fase di progettazione gli stessi sono servizi che per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate e per cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo. Il dubbio invece è quello che invece si ricadrebbe nell’ipotesi in cui sia un servizio ad alta intensità di manodopera e quindi da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Servizi di architettura e ingegneria
QUESITO del 02/11/2021

Relativamente agli affidamenti diretti di cui dell’art. 51, della legge n. 108 del 29/07/2021 di modifica delle procedure di affidamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1 comma 2 della legge n. 120 del 1/09/2020, con particolare riferimento alle procedure riguardanti i servizi di architettura e ingegneria, qualora la stazione appaltante decida di non procedere ad un affidamento diretto tout court ma volesse procedere alla richiesta di 3 preventivi, si chiede quali regole occorre seguire nella scelta degli operatori da invitare.

Il primo Decreto Semplificazioni e s.m.i. ha introdotto dei termini perentori per la conclusione degli affidamenti sotto soglia comunitaria pari a 2 mesi per gli affidamenti diretti e 4 per le procedure negoziate senza bando. Cosa capita concretamente al RUP o al responsabile della fase di affidamento qualora si superino le predette tempistiche, in ragione di scelte discrezionali e non obbligatorie praticate dallo stesso? Ad esempio: per un appalto di lavori sotto soglia comunitaria, fino all’importo di € 5.382.000 + IVA, la L. 108/21 Semplificazioni bis prevede la possibilità di svolgere una procedura negoziata al prezzo più basso, in un arco temporale di 4 mesi, invitando un numero di operatori economici almeno pari a 5 o 10 in subordine all'importo posto a base di gara. Qualora il RUP/RP decida invece deliberatamente di svolgere la gara per mezzo di una procedura aperta ad evidenza pubblica coi crismi del sopra soglia comunitaria e relative pubblicazioni preliminari, utilizzando altresì il criterio di aggiudicazione OEPV e per concluderla anziché 4 di mesi ne impieghi 12, cosa accade concretamente? Di cosa lo stesso potrebbe essere accusato o sanzionato, da parte di chi, in che termini e con quali modalità? Tale aspetto dovrebbe essere maggiormente chiarito al fine di consentire ai responsabili di settore, di poter effettuare un oggettiva corretta valutazione in merito a quale procedura d’appalto adottare, al fine di non esporsi sotto il profilo di un’errata applicazione normativa. Ten. Col. Filippo STIVANI.