Parere tratto da fonti ufficiali

Superamento delle tempistiche d'affidamento dell'appalto stabilite dal Decreto Semplificazioni e smi.
QUESITO del 26/07/2022

Il primo Decreto Semplificazioni e s.m.i. ha introdotto dei termini perentori per la conclusione degli affidamenti sotto soglia comunitaria pari a 2 mesi per gli affidamenti diretti e 4 per le procedure negoziate senza bando. Cosa capita concretamente al RUP o al responsabile della fase di affidamento qualora si superino le predette tempistiche, in ragione di scelte discrezionali e non obbligatorie praticate dallo stesso? Ad esempio: per un appalto di lavori sotto soglia comunitaria, fino all’importo di € 5.382.000 + IVA, la L. 108/21 Semplificazioni bis prevede la possibilità di svolgere una procedura negoziata al prezzo più basso, in un arco temporale di 4 mesi, invitando un numero di operatori economici almeno pari a 5 o 10 in subordine all'importo posto a base di gara. Qualora il RUP/RP decida invece deliberatamente di svolgere la gara per mezzo di una procedura aperta ad evidenza pubblica coi crismi del sopra soglia comunitaria e relative pubblicazioni preliminari, utilizzando altresì il criterio di aggiudicazione OEPV e per concluderla anziché 4 di mesi ne impieghi 12, cosa accade concretamente? Di cosa lo stesso potrebbe essere accusato o sanzionato, da parte di chi, in che termini e con quali modalità? Tale aspetto dovrebbe essere maggiormente chiarito al fine di consentire ai responsabili di settore, di poter effettuare un oggettiva corretta valutazione in merito a quale procedura d’appalto adottare, al fine di non esporsi sotto il profilo di un’errata applicazione normativa. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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