Superamento delle tempistiche d'affidamento dell'appalto stabilite dal Decreto Semplificazioni e smi.
QUESITO
del 26/07/2022
Il primo Decreto Semplificazioni e s.m.i. ha introdotto dei termini perentori per la conclusione degli affidamenti sotto soglia comunitaria pari a 2 mesi per gli affidamenti diretti e 4 per le procedure negoziate senza bando. Cosa capita concretamente al RUP o al responsabile della fase di affidamento qualora si superino le predette tempistiche, in ragione di scelte discrezionali e non obbligatorie praticate dallo stesso? Ad esempio: per un appalto di lavori sotto soglia comunitaria, fino all’importo di € 5.382.000 + IVA, la L. 108/21 Semplificazioni bis prevede la possibilità di svolgere una procedura negoziata al prezzo più basso, in un arco temporale di 4 mesi, invitando un numero di operatori economici almeno pari a 5 o 10 in subordine all'importo posto a base di gara. Qualora il RUP/RP decida invece deliberatamente di svolgere la gara per mezzo di una procedura aperta ad evidenza pubblica coi crismi del sopra soglia comunitaria e relative pubblicazioni preliminari, utilizzando altresì il criterio di aggiudicazione OEPV e per concluderla anziché 4 di mesi ne impieghi 12, cosa accade concretamente? Di cosa lo stesso potrebbe essere accusato o sanzionato, da parte di chi, in che termini e con quali modalità? Tale aspetto dovrebbe essere maggiormente chiarito al fine di consentire ai responsabili di settore, di poter effettuare un oggettiva corretta valutazione in merito a quale procedura d’appalto adottare, al fine di non esporsi sotto il profilo di un’errata applicazione normativa. Ten. Col. Filippo STIVANI.
Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
Argomenti: