Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: termini
i richiede gentilmente il seguente chiarimento: i termini per l'emissione del certificato di regolare esecuzione (art.237 comma 3 DPR 207/2010) decorrono dalla ultimazione dei lavori. Nell'ipotesi di cui all'art. 199 comma 2 del DPR 207/2010, in caso di assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, i termini vengono posticipati o fa fede la data del certificato di ultimazione lavori ?
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Le pubbliche amministrazioni hanno termini perentori per rispondere alle richieste inviate da un altro ente pubblico per la verifica di autocertificazioni presentate dalle ditte in sede di partecipazione alle gare di appalto? Vale la regola del silenzio assenso dopo 30 giorni dalla ricezione, vista anche la recente riforma Madia, oppure la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquisisce efficacia fintanto che non riceviamo risposta? E nel caso passino inutilmente 30 giorni,dobbiamo sollecitare la risposta?
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Il primo Decreto Semplificazioni e s.m.i. ha introdotto dei termini perentori per la conclusione degli affidamenti sotto soglia comunitaria pari a 2 mesi per gli affidamenti diretti e 4 per le procedure negoziate senza bando. Cosa capita concretamente al RUP o al responsabile della fase di affidamento qualora si superino le predette tempistiche, in ragione di scelte discrezionali e non obbligatorie praticate dallo stesso? Ad esempio: per un appalto di lavori sotto soglia comunitaria, fino all’importo di € 5.382.000 + IVA, la L. 108/21 Semplificazioni bis prevede la possibilità di svolgere una procedura negoziata al prezzo più basso, in un arco temporale di 4 mesi, invitando un numero di operatori economici almeno pari a 5 o 10 in subordine all'importo posto a base di gara. Qualora il RUP/RP decida invece deliberatamente di svolgere la gara per mezzo di una procedura aperta ad evidenza pubblica coi crismi del sopra soglia comunitaria e relative pubblicazioni preliminari, utilizzando altresì il criterio di aggiudicazione OEPV e per concluderla anziché 4 di mesi ne impieghi 12, cosa accade concretamente? Di cosa lo stesso potrebbe essere accusato o sanzionato, da parte di chi, in che termini e con quali modalità? Tale aspetto dovrebbe essere maggiormente chiarito al fine di consentire ai responsabili di settore, di poter effettuare un oggettiva corretta valutazione in merito a quale procedura d’appalto adottare, al fine di non esporsi sotto il profilo di un’errata applicazione normativa. Ten. Col. Filippo STIVANI.
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L’allegato I.3 stabilisce i termini massimi entro i quali, le procedure d’appalto, devono concludersi. Si chiede di chiarire quanto segue: 1 – nelle procedure negoziate sotto soglia, da quando parte ad essere conteggiato l’arco temporale indicato nel predetto allegato? All’atto dell’adozione della decisione a contrarre (nuovo termine che identifica la ex determina a contrarre)? oppure in un momento successivo, ossia dall’invio della richiesta d’offerta? ovvero dall’eventuale pubblicazione dell’avviso d’indagine di mercato sul profilo del committente? 2 – Quando avviene precisamente la conclusione della procedura? All’atto dell’adozione dell’aggiudicazione, termine a seguire del quale iniziano ad essere calcolati i 30 oppure i 60 giorni per divenire a stipula, a seconda che si tratti di una procedura sotto o sopra soglia? 3 – Nel caso in cui la Stazione Appaltante (SA) superi i termini di cui all’allegato I.3, fatte salve le possibili deroghe temporali qualora attuabili, in cosa si concretizzerebbero il “silenzio inadempimento” e la “verifica del rispetto del dovere di buona fede”? In una sanzione amministrativa a carico del dirigente responsabile? La procedura d’appalto, dovrebbe essere annullata e ripetuta? L’ipotesi di danno erariale, vigente nel periodo emergenziale nel caso di superamento delle tempistiche imposte, potrebbe ancora sussistere o è stata totalmente sostituita dalle due predette nuove mancanze? Ad avviso di questa SA il danno erariale potrebbe ancora configurarsi, in aggiunta alle altre due infrazioni, qualora il responsabile per la fase di affidamento oppure il RUP, decidano deliberatamente di utilizzare una procedura di livello superiore rispetto all’importo da dover gestire (Es.: qualora, per lavori d’importo pari ad € 900.000 + IVA, venga svolta una procedura aperta anziché una negoziata, con conseguente presentazione di un elevato numero di offerte, per gestire le quali si è generato il ritardo). Ten. Col. Filippo STIVANI.
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