Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Procedura negoziata
un Ente Pubblico è proprietario di un fabbricato ad uso residenziale e commerciale, vincolato ai sensi della vigente normativa sui beni culturali, che si sviluppa in parte su due ed in parte su tre piani. L’ente ha affidato il progetto di restauro e ristrutturazione ad un professionista esterno. Il progetto, considerata la morfologia del fabbricato, è stato suddiviso in due stralci a cui fanno riferimento due incarichi distinti allo stesso professionista. Attualmente il professionista ha presentato il progetto preliminare complessivo e il progetto definitivo ed esecutivo del primo stralcio, per il quale è’ in corso di rilascio il permesso di costruire. Con la presente si chiede il vostro parere circa la possibilità di avvalendosi di quanto disposto all’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs.163/2006 e cioè: avvalersi nel bando di gara (sottosoglia) del primo stralcio la facoltà di affidare i lavori del 2° stralcio, che sarà cantierabile presumibilmente a fine 2007 e quindi prima dell’ultimazione dei lavori del primo stralcio, alla stessa ditta aggiudicataria del contratto iniziale (primo stralcio), a trattativa privata senza pubblicazione di bando e senza interpellare altre ditte. In proposito si fa presente quanto segue: § i due progetti, seppure attualmente pronti a livelli diversi, sono da considerare, appartenenti a un progetto di base unico (in nostro possesso sotto forma di progetto preliminare); § la somma degli importi dei lavori dei due stralci sarebbe comunque inferiore alla soglia comunitaria; § l’opzione prevista dal citato articolo del codice dei contratti pubblici si intende facoltativa nel senso che la Stazione Appaltante vi farebbe ricorso discrezionalmente, con adeguata motivazione. § I due stralci di lavori, come valori, sono equivalenti e risultano pari a circa 800.000€
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Nel settembre 2004 sono stati aggiudicati, a seguito pubblico incanto, i lavori di realizzazione del primo stralcio di un intervento di importo a base di gara pari a € 1.470.000,00. Poichè alla data odierna i lavori sono in fase di conclusione, è possibile sospesa l'efficacia degli artt. 56 e 57 del D. Lgs 163/2006, applicare la procedura negoziata dell'art. 33 1 comma lettera b L. R. 27/2003 per l'affidamento dei lavori del 2° stralcio di completamento di importo pari a € 630.000,00?
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Qualora si ricorra alla procedura negoziata ex art. 56, previa pubblicazione del bando, è obbligatoria la fase di preselezione (sul tipo delleprocedure ristrette) o è invece possibile richiedere direttamente ai conccorrenti di presentare l'offerta? L'articolo 70 prevede infatti un "termine per la ricezione delle domanda di partecipazione" anche nelle procedure negoziate con bando, ma non esplicita se tale fase - quella delle domande di partecipazione selezionate separatamente dalle offerte sia necessaria. Si tenga conto che la gara (forniture) andata deserta era del tipo procedura aperta, e il criteri di aggiudicaizone era quello del prezzo più basso.
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Il Sindaco concorda direttamente con ditta appaltatrice l'esecuzione di un lavoro pubblico e i tempi di inizio lavori. L'importo dei lavori può essere stimabile in circa 150.000,00. La spesa stimata è solo parzialmente coperta a bilancio (debito fuori bilancio ?). Non è stata effettuata gara di appalto. La ditta appaltarice non è qualificata ai sensi del DPR 34/2000. Il progetto non è completo di relazione di calcolo e disegni cementi armati. l'Ufficio tecnico, già oberato di numerosi incarichi precedentemente affidati, non è in grado di seguire adeguatamente l'iter tecnico/amministrativo dei lavori. Cosa fare ?
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E' possibile passare da una gara a procedura aperta ad una gara a procedura negoziata modificando l'importo a base d'asta? es.: la gara A a procedura aperta prevedeva un importo a base d'asta di 100, la gara è risultata deserta o le offerte non sono state congrue, si è deciso di passare a procedura negoziata con i soggetti aventi partecipato alla gara a procedura aperta.
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L'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, può avvenire direttamente trattando con una unica impresa? Dopo l'abrogazione dell'art. 78 del Regolamento approvato con DPR 554/99 e sm, nelle procedure negoziate precedute da gara informale il numero di soggetti da invitare può essere inferiore a cinque? Deve essere applicato l'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti, che prevede una selezione tra un numero minimo di tre operatori economici?
Quest'amministrazione deve affidare un incarico per trasferimento di alcune statue , gia' di proprieta' comunale, presso la pinacoteca con una collocazione di carattere architettonico. L'amministrazione desidfera affidare un incarico diretto al medesimo architetto, che in passato ha curato la realizzazione della pinacoteca in immobile storico, per un onorario complessivo di Euro 25.000. Si chiede se la procedura di affidamento diretto possa essere considerata legittima, tenuto conto che in ambito comunale , il professionista e' l'unico in possesso delle necessarie conoscenze storico bibliografiche avendo, tra l'altro, pubblicato uno specifico volume sul patrimonio storico culturale del Comune.
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La volontà di ricorrere alla procedura negoziata è da indicare nel programma triennale nella fase di approvazione del bilancio?. Ai fini pubblicitari è sufficiente la pubblicazione all'albo pretorio della delibera che approva il bilancio con allegato il programma triennale?. Art. 33, comma 3bis, Con quale criterio vengono scelti i concorrenti che hanno chiesto di essere invitati ?devono essere invitati tutti ? .Se per un determinato lavoro chiede di essere inviatato un solo concorrente , mentre la legge , in base ai casi prevede ,un minimo di tre o cinque, come ci si comporta ? la quota indicata dalla legge può essere raggiunta invitando altre ditte a scelta della stazione appaltante?
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Per la redazione del PGT sono state inviate cinque lettere di invito a 5 professionisti diversi esperti in materia. La lettera prevedeva, ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 la possibilità per i concorrenti di partecipare anche in associazione. All'interno dell'ufficio ci sono pareri discordanti sul significato di tale articolo. Il quesito è il seguente: possono tre professionisti invitati separatamente presentare un'unica offerta associandosi tra loro? Io credo di no, ma non riesco a trovere un riferimento normativo esplicito in tal senso.
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Art. 13 D.Lgs. n. 163/2006 - Si chiede se l’elenco degli invitati (da approvare con apposita determina a contrarre) a presentare offerta in una procedura negoziata (ex trattativa privata o cottimo fiduciario) possa essere reso noto o meno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Una gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.57 - comma 2 - lettera c) del D.Lgs. n.163/06, non è stata aggiudicata in quanto delle n.4 ditte invitate, ha risposto una soltanto ma in modo errato e, quindi, difforme a quanto richiesto. Si chiede che procedurabisogna ora adottare ? E' possibile reinvitare la sola ditta che ha risposto in modo errato ? In caso affermativo è disciplinato da un articolo specifico del D.Lgs. n.163/06?
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Avendo il Comune appaltato in Global Service la gestione degli impianti di pubblica illuminazione (n 510 punti luce) per 10 anni (residui n. 6) con contratto che prevede nel caso di nuovi impianti (es impianti acquisiti da privati - lottizzazioni) l'affidamento degli stessi alla ditta appaltatrice agli stessi prezzi concordati, è legittimo l'affidamento diretto anche nel caso il quantitativo dei nuovi punti luce da gestire è tale da far lievitare sensibilmente gli importi di contrattuali sottoscritti (nuova lottizzazione con circa 200 pali) ovvero è giusto procedere con un nuovo affidamento limitatamente ai nuovi impianti? Il limite da rispettare è quello imposto dall'art. 57 c. 5 del D.Lvo 163/06? Ringrazio anticipatamente.
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Dovendo procedere all'afidamento di lavori ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.163/06, si chiede come si fa ad effettuare l'aggiudicazione previa verifica dei requisiti ai sensi del successivo comma 6, considerato che l'urgenza non consente tale verifica?
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La lettera b) del comma 5 dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006 prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Tra i requisiti previsti vi è quello che nel bando di gara originario deve essere stata indicata la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando. Nel nostro caso il bando di licitazione, emesso prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, non conteneva l'espressa previsione ma prevedeva la possibilità del rinnovo per ulteriori 2 anni. Vorrei sapere se anche in questo caso sia appllicabile la procedura negoziata senza bando.
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Dovendo procedere all'affidamento di un lavoro di importo inferiore ad € 100.000,00, si è stabilito di procedere ai sensi dell'art.122 - comma 7 - del D.Lgs. 163/06. Si chiede se è facoltativo adottare la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art.56) o senza pubblicazione di un bando di gara (art.57).
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Dovendo affidare i lavori di realizzazione di un parcheggio di importo a base d'asta di € 60.000, si richiede se è possibile applicare il comma 8 art. 125 del D.lgs 163/06 che indica che per "lavori" di importo superiore a 40 mila euro e fino 200 mila euro è possibile l'affidamento mediante cottimo fiduciario, o se detta previsione è risevata alle tipologie di "lavori in economia" indicate nel comma 6 dello stesso articolo alle lettere dalla a) alla f)
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Nel caso di procedura negoziata ex art. 122, comma 7 e nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 si deve procedere a seduta pubblica?Se si, è sufficiente la comunicazione agli operatori economici interpellati con la lettera d'invito o si deve dare pubblicità anche sul sito del Committente?
Con riferimento all'art. 122 in oggetto si rileva che il dettato del comma 7 consente di affidare con procedura negoziata i lavori di importo inferiore ad € 100.000,00. Non è indicata la modalità procedurale. Chiedo di sapere: - se è possibile procedere in tal senso ad attivare la procedura negoziata; - chiedo di sapere se è possibile applicare la procedura indicata dall'art.57 comma 6, ovvero lettera d'invito inviata ad almeno tre operatori economici individuati tra coloro che hanno le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, pur non rientrando nella casistica individuata dall'art. 57.
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il nostro quesito è il seguente : quali accertamenti dovrebbero essere svolti dalla P.a. per verificare che le condizioni di cui all'art. 57 c. 2 lett b del d.lgs.163/2006 siano soddifatte?
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La procedura negoziata di cui all'art.122 co.7 del D.Lgs.vo n.163/2006 deve essere preceduta dalla previa pubblicazione di un bando? Se si come di differenzia dalla procedura ristretta?
A seguito di inviti scaturenti da una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, è pervenuta anche l'offerta di un concorrente non invitato. Come dovrà comportarsi la stazione appaltante?
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E' possibile ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 163/2006 "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" comma 5 lettera a)affidare lavori complementari all'Impresa originariamente aggiudicataria, che rispettino i requisiti di cui alle successive lettere a1) e a2) i cui lavori principali siano stati formalmente conclusi e collaudati? In caso di risposta affermativa, esistono dei limiti temporali entro i quali sia necessario affidare il lavoro complementare?
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Dovendo procedere all'affidamento di un servizio con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. n.163/06 - si chiede, nel caso si adotti il criterio del prezzo più basso e si invitano più di 5 imprese, se è necessario o facoltativo l'individuazione delle offerte anormalmente basse e, quindi, l'esclusione del 10 per cento di quelle di maggior e minor ribasso.
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L'art. 122, comma 7-bis (di recente entrato in vigore)consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori di importo pari/superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, rinviando alla procedura dell'art. 57, comma 6 dello stesso decreto. Si chiede: 1)per rispettare i vari principi richiamati nei due articoli e commi citati, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare, occorre la previa pubblicazione di un "avviso" o si può effettivamente procedere senza alcuna pubblicità preventiva? 2) è prevista una pubblicità successiva dell'esito della procedura?
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Procedura negoziata in materia di lavori art.li 57 e 122 commi 7 e 7bis del D.lgs. 163/06. Si chiedono chiarimenti sull' iter più idoneo da seguire relativamente alla procedura negoziata ex. art. 57 del D.lgs 163/2006. L'art. 57, infatti, al comma 6 stabilisce :” Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finananziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussisono un tale numero di soggetti idonei (......).” Il comma in questione sembrerebbe riferirsi alla necessità di effettuare una indagine di mercato per individuare idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata, a riguardo si chiede: se l'avviso relativo all'indagine di mercato deve essere approvato con la determina a contrattare insieme allo schema di lettera di invito a gara o se tale avviso può essere anticipatamente pubblicato indipendentemente dalla determina a contrattare che verrà successivamente predisposta; quali forme di pubblicità devono essere adottate per l'avviso di indagine di mercato e se le stesse devono essere adottate anche per gli esiti di gara; per quanti giorni deve essere pubblicato l'avviso; una volta ricevute le richieste da parte degli operatori economici interessati all'indagine di mercato, quale è il criterio più idoneo da seguire per selezionare i 3 (o 5 con riferimento all'art. 122 comma 7bis del D.lgs. 163/06) operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione; se il criterio individuato per la selezione degli operatori economici dovesse essere quello dell'estrazione a sorte dall'elenco formato sulla base dell'indagine di mercato, si chiede come rispettare il principio della rotazione.
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Nell'ipotesi che si volesse attivare una procedura negoziata senza bando in materia di beni culturali, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 163/2006, come avviene la pubblicità prevista al 1° comma del predetto articolo per la lettera di invito e per l'elenco degli operatori invitati? Ovvero, come e quando va trasmessa la lettera di invito (senza i nominativi degli operatori da invitare anche se già individuati dalla stazione appaltante mediante mera indagine di mercato, fermo restando che, trattandosi di procedura negoziata senza bando, la pubblicazione della lettera di invito non dovrebbe avere lo scopo di individuare gli operatori da invitare)? Inoltre, come e quando va trasmesso l'elenco degli operatori invitati?
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Devo effettuare dei lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale che a seguito di una circostanza imprevedibile sono divenuti necessari ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. L’importo dei lavori complementari supera l’importo che rimane a disposizione nel quadro economico dell’opera principale (ribasso d’asta e somme a disposizione). Per poter eseguire i lavori devo necessariamente non superare l’importo a disposizione nel quadro economico, oppure posso superarlo impegnando la differenza dell’importo su fondi di bilancio a disposizione dell’Amministrazione e diversi dall’impegno iniziale dell’opera?I lavori si riferiscono ad asfaltature strade, importo Complessivo € 148.305,72. Importo a base d'asta € 110.359,91, oneri per la sicurezza € 2207,20; somme a disposizione € 35.738,62. Importo aggiudicazione lavoro iniziale 91.943,05 compresi oneri per la sicurezza
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In relazione all'affidamento di lavori complementari e in considerazione che trattasi di lavori di natura extracontrattuale non compresi nel progetto iniziale, necessari a seguito di circostanze impreviste e indispensabili per la completezza tecnica e funzionale dell'opera si chiede se nell'ambito della gestione ed esecuzione di tali lavori siano da ricomprendere nel contratto pricipale o debbano essere trattati ex novo rispetto allo stesso(affidamento - realizzazione - contabilità - collaudo tecnico amministrativo. Si ravvisa inoltre una certa sovrapposizione tra quanto previsto dall'art. 57 comma 5 lettera a) (lavori complementari) e dall'art. 132 comma 1 lett. b), differenze?
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Oggetto: Codice dei Contratti: Specifiche tecniche ex art. 68 e procedura negoziata ex art. 57. Quesito. Nel caso la Stazione Appaltante abbia necessità di acquistare un automezzo di una specifica marca in quanto ritenuto particolarmente adatto per l'attività istituzionale cui sarà adibito poiché in possesso di caratteristiche peculiari non presenti in automezzi di marche diverse, è legittimo individuare il contraente mediante procedura negoziata ex art. 57 D.Lgs. 163/06, previa gara informale tra i concessionari della provincia della S.A. se di numero pari o superiore a 3, ovvero interessando le province limitrofe fino al raggiungimento del predetto numero minino di 3? Nel caso di fornitura di valore pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario è consentito dare corso alla gara ad evidenza pubblica tra i concessionari della marca scelta per i motivi sopra citati?
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si chiede di conoscere se il ricorso alla procedura negoziata prevista dall'art. 122, comma 7 e 7bis, del codice dei contratti,debba essere necessariamente motivato da esigenze particolari (urgenza, eventi imprevedibili, ecc.) da specificare nella determina a contrarre o basta solo il presupposto del valore dell'appalto, importo inferiore a 500.000,00 euro?
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VERIFICA CORRETTA APPLICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 158/1995 ART. 13 COMMA 1 LETTERA e) a contratto stipulato in data 28 luglio 2006 prima entrata in vigore codice appalti. Nel contratto del 14 febbraio 2006 tra la F S.p.A. e la A S.p.A. , tra le premesse viene riportato quanto segue: “(....) ricorrono le condizioni di cui all’art. 13 del comma 1 del D.Lgs. 158/1995 e s.m.i. per procedere a un affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara, in favore di ALSTOM Ferroviaria S.p.A. quale soggetto aggiudicatario della precedente fornitura (….)”.L CONTRATTO ORIGINARIO DEL 2002 PREVEDEVA LA FORNITURA DI N. 4 TRENI CON PREVISIONE DI ACQUISTARNE ALTRI 2. CON CONTRATTO DEL 14/02/2006 VENGONO ACQUISTATI ALTRI 6 TRENI, La fornitura è stata affidata alla ALSTOM Ferroviaria vista “l’oggettiva impossibilità a reperire sul mercato elettrotreni aventi caratteristiche compatibili con la linea ferroviaria, considerando che le UdT di produzione dell’ALSTOM Ferroviaria erano state appositamente progettate e realizzate per soddisfare le esigenze tecniche della predetta linea ferroviaria”. In sostanza, si richiama la possibilità prevista dall’art. 13, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 158/1995 di effettuare l’affidamento attraverso procedura negoziata per specifiche tecniche derivate dalla peculiare situazione della rete gestita dalla Ferrotramviaria. Esiste casistica, ovvero giurisprudenza circa applicazione della norma . 158/1995 ART. 13 COMMA 1 LETTERA e).
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Non è un quesito afferente ad un caso specifico; si richiede un parere in merito al rapporto che deve intendersi tra l'art. 204 comma 1 (procedura negoziata con almeno 15 concorrenti) e l'art. 122 comma 7bis (procedura negoziata con almeno 5 concorrenti, come introdotto dal D.L. 23.10.2008 n. 163, convertito in legge 22.12.2008 n. 201 art. 1. Cioè, nella scelta tra le due procedure, deve comunque farsi riferimento ai principi generali dell'ordinamento, per i quali la norma "speciale" (beni culturali), prevale su quella "generale" o è indifferente il ricorso all'una o all'altra previsione?
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Gentili esperti, nella stazione appaltante presso la quale sono funzionario, stiamo procedendo all'affidamento di un servizio di natura complementare ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett.a. La stazione appaltante è tenuta in questa particolare ipotesi ad effettuare le comunicazioni dell'affidamento ulteriore alle società che abbiano partecipato alla gara relativa al servizio oggetto del contratto principale ( quello cui questo secondo servizio è complementare) in applicazione dell'art. 79 d.lgs.163/2006? A quale regime di pubblicità è sottoposto l'affidamento di cui si tratta ? Ovvero siamo tenuti alla comunicazione al Ministero delle infrastrutture al sito informatico dell'Oserrvatorio e ad altre forme di pubblicazione, tenuto conto che si tratta di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando? Grazie
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in caso di affidamento di servizi complementari la stazione appaltante deve chiedere una cauzione aggiuntiva?
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La Regione ha indetto una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta di un partner privato che: 1)acquisti n. 1.700.000 azioni, corrispondenti al 51% del capitale di società di proprietà dell'Ente; 2) garantisca, per il tramite della medesima società, l’esecuzione del servizio di collegamento marittimo. Il prezzo a base di gara per l’acquisto delle azioni è pari ad € 4.335.000,00 di cui, € 1.700.000,00 corrispondenti al valore nominale dei titoli e € 2.635.000,00 quale sovrapprezzo. Non sono pervenute offerte. Si chiede se per il prosieguo sia possibile ricorrere all'art. 57, c. 2 lett. a) del Dlgs 163/2006, atteso che le limitazioni quantitative di € 1.000.000,00 si riferiscono ai lavori.
Argomenti:
Si devono affidare i lavori di manutenzione strade comunali (lavori di asfaltatura) per un importo complessivo di € 400.000,00 + IVA. Posso adottare una procedura negoziata, ai sensi dell'art.122 comma 7-bis del D.Lgs.163/06 e s.m.i., invitando almeno cinque "soggetti"? Per adottare questa procedura di gara sono necessarie motivazioni particolari o è solo a discrezione del RUP? Può essere invitata l'impresa che ha eseguito lavori analoghi nell'anno 2009? Può essere invitata la ditta che attualmente esegue gli interventi di manutenzione ordinaria ed urgenti sulle vie comunali? Anche se i"soggetti" vengono invitati dalla Stazione Appaltante sono necessarie procedure minime per la pubblicizzazione dei lavori? E' possibile indicare nel CSA che i pagamenti avranno scadenza a marzo 2011?
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Stando all’art. 122 comma 7, è possibile, per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro, ricorrere alla procedura negoziata, come descritto negli articoli 56 e 57 del Codice stesso. Il comma 7bis amplia l’ambito di validità della procedura negoziata anche ai lavori di importo complessivo compreso tra 100.000 e 500.000 euro, fa riferimento al solo articolo 57 comma 6 e precisa che l’invito va rivolto ad almeno 5 soggetti. Questo significa che l’ultima prescrizione non si applica nel caso di importi inferiori a 100.000 euro (si possono quindi invitare almeno 3 soggetti)? Il comma 7bis è quindi più restrittivo? Per importi compresi tra 100.000 e 500.000 euro è necessaria un’indagine di mercato? L’unica differenza per l’applicazione del comma 7 o 7bis è nell’importo dei lavori o ci sono altre condizioni sotto le quali si può applicare l’uno o l’altro?
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D25. Nel caso di procedura negoziata conseguente a gara risultata deserta è obbligatorio chiedere un nuovo CIG e procedere al pagamento del contributo nuovamente?
B1. Qual’è la data da cui far decorrere il termine di 30 giorni per l'invio della scheda di aggiudicazione?
B6. Quali sono le corrette modalità di compilazione della sezione “Prestazioni progettuali” presente nella scheda “Fase di aggiudicazione e di definizione della procedura negoziata”?
A24. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche alle fattispecie delle forniture, lavori o servizi complementari disciplinati, rispettivamente, dall’art. 57, comma 3, lettera b) e comma 5, lettere a1) e a2) del decreto legislativo n. 163/2006?
si ringrazia per il parere n. 3621 del 16.12.2010. Relativamente all’argomento trattato, vale a dire indizione di gara con procedura negoziata ex art. 56 del Codice degli Appalti, a seguito di gara europea con procedura aperta nella quale le imprese partecipanti sono state tutte escluse per vizi formali, si pongono altri 2 requisiti: 1. poiché si tratta di pubblicare un bando di gara e non di procedere direttamente con la lettera di invito, nel bando si può chiedere che i concorrenti presentino le loro offerte entro un termine fissato (alla maniera della procedura aperta) oppure si deve richiedere che i concorrenti inviino la loro richiesta di essere invitati e poi l’Ente invita a presentare offerta coloro che possiedono i requisiti richiesti (alla maniera della procedura ristretta) ? I dubbi sorgono alla lettura dell’art. 67 e dell’art. 124, co. 6 (anche se quest’ultimo vale per gli appalti sotto soglia) del D.Lgs. 163/06 e s.m. 2. il bando può essere pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet dell’Ente e sui siti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio Regionale (forme snelle e più economiche) oppure deve essere di nuovo pubblicato sulla GURI e sulla GUCE ?
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Si richiede di conoscere, se sia stato introdotto nell'art.122 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i., il comma 7.ter relativo alla facoltà per i piccoli comuni di affidare, senza gara, appalti di lavori fino ad 1 milione di euro. Argomento di cui si è parlato sin dal mese di luglio 2010.
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Il nostro Comune ha indetto una gara europea d'appalto per il servizio di copertura assicurativa con procedura aperta. Alla gara hanno concorso due Compagnie Assicurative, che sono state escluse per vizi di forma nella predisposizione dei plichi contenenti l'offerta. Nella fattispecie il plico di una non è stato firmato su tutti i lembi di chiusura e il plico dell'altra non è stato firmato dal legale rappresentante (così come invece richiedeva, espressamente a pena di esclusione, il bando e il disciplinare di gara). A questo punto il Dirigente competente indirà la gara con procedura negoziata, alla quale è intenzione del Comune invitare altre Compagnie, oltre a quelle già partecipanti alla gara pubblica ed ovviamente mantendo inalterato l'importo a base d'asta e le condizioni di esecuzione del sevizio. Il quesito é: 1) La gara con procedura negoziata, in questo caso, deve essere indetta ai sensi dell'art. 56 o 57 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.
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vorrei sapere se il termine "nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale" previsto per la ripetizione del contratto prevista dall'articolo 57, comma 5, lett. b del 163/2006, ha carattere perentorio, o meglio se signifca che, in presenza di un contratto stipulato in data - supponiamo - 1 giugno 2008, io posso procedere alla ripetizione (sempre ove ve ne siano i preseupposti)entro e non oltre il 31 maggio 2011 o posso far partire la procedura di ripetizione anche dopo la scadenza "precisa" del contratto ma comunque entro un termine congruo, entro 1/2 mesi dalla scadenza e comunque entro il 2011?
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Ad una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione autoveicoli hanno partecipato 2 operatori economici entrambi esclusi durante la prima fase della procedura al momento dell'apertura dei plichi e della verifica della documentazione amministrativa: uno infatti aveva omesso di indicare sulle buste inserite nel plico il loro contenuto e quindi non era possibile stabilire quale conteneva la documentazione amministrativa e quale l'offerta economica, l'altro invece perché aveva omesso di presentare le referenze bancarie richieste in sede di offerta ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 163/2006 senza presentare alcuna giustificazione e/o documenti sostitutivi. E' possibile adesso espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara? In caso affermativo, si applica l'art. 56 comma 1 lettera a) secondo periodo ("le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando se invitano alla proceduratutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli artt. da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima") oppure si applica l'art. 57 comma 2 lettera a)?
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Una gara d'appalto di lavori - importo base d'asta € 86.000,00 - per la quale è stata adottata la procedura negoziata ai sensi dell'art.122 - comma 7 - del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. con invito rivolto a 6 operatori economici, è andata deserta. Come deve e/o può procedere l'amministrazione al fine di far eseguire i lavori ?
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Facendo riferimento al Vs. quesito n. 3230, inerente l’applicazione della procedura di gara per importi fino a 500.000,00 euro applicando il comma 7 dell’art. 122 del D.lgs. 163/2006, e facendo riferimento anche alla sentenza del TAR Lazio n. 1656 del 18/02/2010, e considerando anche un quesito presente nella banca dati del sito supporto giuridico del servizioancirisponde.ancitel.it , proposto da questo Comune, e che qui di seguito si riporta integralmente: Domanda L’ esecuzione di un lavori pubblico inerente la ristrutturazione di strade comunali, categoria unica e prevalente OG3, per l’importo di €. 300.000,00 a base di gara, possono essere affidate da responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 57 comma 6 del d.lgs n. 163 2006 e ss.mm.ii., (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), invitando solo n. 3 (tre) operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.= Risposta L’art. 57, comma6, Codice dei contratti pubblici stabilisce che: “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”. Pertanto la risposta al quesito è affermativa, Tutto ciò premesso e considerato si chiede: 1. L’applicazione del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. di cui agli articoli n. 122 comma 7 e n. 57 comma 6, viene tassativamente esclusa, qualora non si ottemperi all’applicazione dello stesso articolo 57 comma 2, lettere a), b) e c), e quindi il Comune dovrà procedere obbligatoriamente a procedura aperta o ristretta, escludendo totalmente la procedura negoziata.=
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Visto che, questo Comune deve a breve espletare delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, invitando n. 5 ditte idonee presenti sul territorio comunale; Visto che sono pervenute e stanno tuttora pervenendo numerose richieste di ditte presenti sul territorio provinciale, che vogliono essere invitati alle procedure negoziate che questo Ente abbia qualora intenzione di attivare. Tutto ciò premesso si chiede; Il RUP è obbligato ad invitare tutte le ditte che ne facciano richiesta o ha potere discrezionale, e quindi può scegliere sole le n. 5 ditte che ritiene opportuno invitare che, abbiano i requisiti tecnici ed amministrativi atti all’esecuzione dei lavori, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
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Un'amministrazione, deve procedere all'affidamento di lavori complementari ai sensi dell'art.57 - comme 5 - del D.Lgs. n.163/06. Ai sensi del medesimo comma, tali lavori vanno affidati alla ditta che ha eseguito l'opera principale. Si richiede se relativamente ai lavori complementari va richiesto un nuovo CIG e, quindi, va versata una nuova contribuzione a favore dell'A.V.C.P.. In caso affermativo entro quando va versato tale importo da parte della ditta affidataria ? Si richiede, inoltre, qual'è dovrà essere l'importo netto di affidamento dei lavori complementari. E' giusto applicare il ribasso offerto per la gara principale ovverobisognerà richiedere una nuova offerta ? In tal caso, però, la ditta essendo unico concorrente potrebbe offrire qualsiasi ribasso.
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E’ stato da poco ottenuto un ulteriore finanziamento regionale per il completamento di un asilo nido, al momento in fase di realizzazione fino al rustico, che prevede, pena la sua revoca, tempistiche molto ristrette di spesa; in particolare che l’opera debba essere ultimata entro il 30/06 p.v. ed in utilizzo entro il 30/09 p.v.. Tali lavori sono > 50% di quelli in corso. L’art.57 c.5 del D.Lgs n.163/06 dice che se nei presupposti di quanto stabilito alla lett. a) condizioni a.1) ed a.2), possano essere affidati alla stessa ditta i lavori complementari, non compresi nel contratto iniziale. Si ritiene che in tale caso ricorrerebbero le condizioni di cui alla lettera a.1), ma non quelle di cui alla lettera a.2) del citato art.. Però, l'art. 57 al c.2, prevede che la procedura in esame può essere utilizzata in generale nei casi in cui ricorre quanto dettato dalle lett. b) e c) dello stesso. Esse, si ritiene, possano comunque essere adeguatamente giustificate nel caso in esame, per i seguenti aspetti: - I termini di spesa del nuovo finanziamento non consentono di utilizzare procedure di affidamento più onerose dal punto di vista temporale; - la ditta già presente in cantiere potrebbe già nel breve periodo dare corso, congiuntamente a quelli in essere, ai lavori dell’ulteriore contratto, al fine di ultimare tutto entro la data del 30/06 p.v. e tale circostanza sarebbe riconducibile soltanto alla ditta medesima già operante sul cantiere; - un’unica ditta nel cantiere eviterebbe possibili interferenze con riduzione sia dei potenziali rischi presenti nell’area che ritardi nella esecuzione delle singole lavorazioni; - la perdita dell’ulteriore finanziamento per questo ente comporterebbe, stante l’impossibilità di fronteggiare la spesa con fondi propri, anche un’esposizione nei confronti dell’eventuale ulteriore operatore economico individuato. Si chiede quindi si possono affidare tali lavori alla ditta già presente
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invitati n. 10 operatori ad una procedura negoziata - Una ditta individuale invitata chiede se può partecipare alla gara in A.T.I. da costituire.
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2. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte?
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Nell’ambito di una procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici, per l’affidamento di una concessione di servizi sociali (gestione centro disabili), di importo > di € 40.000 ed < ad € 5.250.000, nel caso in cui il numero degli operatori economici che hanno chiesto di essere invitati alla gara all’esito della pubblicazione dell’avviso conforme al § 4.1 delle LG ANAC n.4, risulti inferiore a 5 (nella fattispecie sono 4) la stazione appaltante deve integrare l’elenco dei soggetti da invitare acché sia raggiunto il numero minimo previsto dalla norma o è tenuta ad invitare solo i soggetti richiedenti prequalificati in base ai requisiti stabiliti nell’avviso citato ?
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Con riferimento alla MEPA per il servizio di “Gestione Post-operativa discarica comunale – 2017” per un importo di € 205.800,00, gara a procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, si sottopone a codesto ufficio il seguente quesito: la stipula del contratto telematico sul portale MEPA è sufficiente a formalizzare il rapporto o è necessario procedere all’ordinaria stipula con il concorrente aggiudicatario, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata? Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti
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Si chiede se sia possibile indire una procedura negoziata sotto soglia comunitaria - ex art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. – tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante di un avviso di selezione operatori economici, con richiesta quindi di presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti morali oltre che economico-finanziari e tecnico-organizzativi – e contestuale richiesta di presentazione dell'offerta. Questa forma di pubblicazione di avvio di una procedura negoziata consentirebbe, oltre al rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, un'azione efficace ed efficiente dell'azione della p.a. che vedrebbe ridursi i termini della procedura medesima (da ca. 15 giorni di pubblicazione dell'avviso sul sito + almeno altri 15 giorni dalla richiesta di offerta contro ca. 15/20 giorni di qualificazione, valutazione requisiti, valutazione offerte pervenute).
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E' possibile espletare una procedura negoziata,in seguito ad avviso pubblico per manifestazione di interesse,se rispondono un numero di operatori inferiore a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b?
L'art. 1, comma 1, della Legge delega n. 11 del 28.1.2016, lettera ddd, fa riferimento, tra l'altro, nell'ambito della valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibiltà ambientale, agli aspetti della territorialità e della filiera corta. Si chiede se detta indicazione può essere interpretata come possibilità, da parte della Stazione appaltante, di riservare, tra gli operatori economici da invitare, una prefissata percentuale (ad es, il 50%) per gli operatori che hanno la sede operativa nella Provincia e/o nella Regione dove è previsto l'intervento.
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La circolare in oggetto stabilisce che il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento, tranne quelle di cui all'art. 36 comma 1 lettera a) del d. lgs 50/2016, salva diversa valutazione della stazione appaltante. Esso è utilizzato anche nelle procedure negoziate di cui all'art. 63 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, sempre salvo diversa valutazione della stazione appalante. A mio parere è inequivocabile che il DGUE vada utilizzato anche nelle procedure di affidamento di cui all'art. 36 comma 1 lettera b), c) e d) del d.lgs. 50/2016, alla luce del fatto che la circolare lo esclude solo per quelle di cui alla lettera a) del medesimo articolo. Alcuni, però, sostengono che non essendo espressamente previsto, dalla circolare, per le procedure negoziate di cui all'art. 36 del d. lgs., non vi è obbligo di utilizzo. Si chiede un vostro parere al riguardo.
Si chiede se ai sensi dell'art. 73 del Codice, che richiama gli artt. 70,71 e 98, vi è obbligo, relativamente alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di cui all'art. 36, comma 2 lettere b) e c), di pubblicare sulla GURI e sui quotidiani locali e nazionali, rispettivamente: l'avviso per manifestazione di interesse; l'avviso di indizione della gara (procedura negoziata a inviti); l'avviso di esito della gara. In particolare, il testo letterale dell'art. 98 pare configurare un obbligo generalizzato a pubblicare l'avviso d'esito di ogni appalto aggiudicato.
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Quesito 1) Una stazione appaltante dovendo affidare, mediante procedura negoziata ai sensi del art. 36 coma 2 lettera B), il servizio di sgombero neve e fornitura di sale per disgelo, deve obbligatoriamente procedere sul Mercato elettronico del pubblica amministrazione (MEPA)? Quesito 2) i servizi di ingegneria e architettura con procedura negoziata art 36 comma 2 lettera a e B) devono essere affidati mediante MEPA?
In merito ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento di un servizio di ingegneria e architettura, nella quale sono stati invitati 5 concorrenti (rispettando il principio di rotazione), si chiede su quesito posto da uno dei partecipanti, se sia possibile che l'offerta venga formulata in modo congiunto da due di essi in forma associata. Oltre alla presentazione congiunta dell'offerta da parte dei due invitati, a parere dello scrivente bisognerebbe anche considerare che a seguito di eventuale risposta positiva al quesito posto, il numero massimo di offerte che potrebbero pervenire sarebbe al massimo di 4 (quattro), in numero quindi inferiore al minimo di partecipanti che il Codice prevede per la procedura negoziata su citata (almeno 5 concorrenti).
Nell'impostare una gara sotto soglia comunitaria tramite RdO MEPA ai sensi della L.120/20 Semplificazioni e s.m.i. come sarebbe più corretto indicare la stessa nella documentazione amministrativa? Come procedura negoziata senza pubblicazione di bando oppure come procedura negoziata? Ad avviso di questa Stazione Appaltante, pur avvalendosi della legge in parola e non pubblicando quest'ultima materialmente alcun bando specifico, la gara sarebbe da inquadrare come procedura negoziata poiché il MEPA, prevede l'iscrizione a bandi di qualificazione suddivisi in specifiche sotto-categorie alle quali, gli OE, devono obbligatoriamente aderire per poter essere invitati (Es. Bando beni veicoli per la mobilità suddiviso in veicoli speciali, imbarcazioni, biciclette, veicoli ad alimentazione ordinaria etc.). È corretto il ragionamento?
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La pratica di cui al parere n. 980 prosegue con la pubblicazione di un'RdO MEPA APERTA, anch'essa impostata su un unico lotto che, comunque, va deserta: sarebbe ora possibile effettuare una procedura negoziata senza bando con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera. a) del D.Lgs. 50/16? In caso di risposta negativa, prima di procedere col rivedere tutte le prestazioni richieste e relativa stima della documentazione tecnica, l'SA valuterebbe la possibilità di tentare un'ultima procedura: individuare tre distinti lotti, rispettivamente riferiti alle prestazioni omogenee OG1, OS3 e OS30 e lanciare un'RdO MEPA multibando conforme ai pareri n. 758, 816, 819 e 820 con restrizione degli inviti nei comuni e/o province limitrofe al cantiere, sempre comunque in aderenza al principio di cui al parere n. 790. Qualora al termine di tale procedura negoziata, espletata ai sensi della L. 108/21, venga aggiudicato il solo lotto d'importo più rilevante e la sommatoria dei due deserti sia al di sotto della soglia di € 150.000 + IVA, sarebbe possibile procedere con l'assegnare entrambi tramite uno o eventualmente due distinti affidamenti diretti (entrambi i lotti ad un unico OE oppure due lotti a due distinti OE), formalizzati tramite TD MEPA, previa acquisizione e valutazione di uno o più preventivi? Sarebbe possibile chiedere un preventivo anche all'aggiudicatario dell'unico lotto dell'RdO affidato, seppur non offerente per gli altri? L'essersi aggiudicato il lotto più consistente, potrebbe infatti aver cambiato la sua strategia di mercato rispetto ai due non assegnati, in ragione di possibili economie di scala connesse alla manodopera già presente in cantiere, supportata anche dall'ausilio di un eventuale avvalimento. Ten. Col. Filippo STIVANI.
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Le Linee Guida ITACA al Decreto Semplificazioni, ai paragrafi 4.2 e 4.3, indicano gli elementi che deve contenere l'avviso di avvio della procedura negoziata, da pubblicare sul profilo del committente ai fini di una corretta trasparenza amministrativa. Le stesse, evidenziano altresì che è vietato indicare l'elenco degli operatori economici (OE) invitati poiché, tale informazione, dev'essere contenuta solo nell'avviso di termine procedura. Tutto ciò premesso, al fine di chiarire come meglio elaborare il predetto documento, si chiede se sia più corretto in esso indicare il numero preciso di OE invitati senza però citarne le ragioni sociali oppure riportare genericamente che si è proceduto ad invitarne almeno il numero minimo previsto da norma (Es.: n. 10 per i lavori compresi nella fascia da € 1 milione + IVA alla soglia comunitaria + IVA) ma senza specificarne la quantità effettiva. Ten. Col. Filippo STIVANI.
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Buongiorno, in caso di appalto lavori di importo di €600.000,00 è possibile scegliere la ditta aggiudicataria mediante procedura aperta invece che a mezzo di procedura negoziata ex art. 1 D.L. 76/2020? In pratica l'art. 36 co. 9 per appalti sotto soglia comunitaria è ad oggi vigente e non sospeso dal D.L. 76/2020 ? Nel caso quindi di procedura aperta per appalto lavori sotto soglia, l'esclusione automatica delle offerte anomale va applicata solo in presenza di n. ditte pari o superiore a 10?
Grazie e cordiali saluti Maura
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Buonasera,
abbiamo indetto procedura negoziata ex art. 1 co. 2 lett. b) DL 76/2020 coordinato con le Modifiche L. 120/20 e 108/21 per appalto lavori di importo pari ad €550.000 oltre IVA di legge.
L'avviso di aggiudicazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana?
Grazie e cordiali saluti
Maura Galli
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Il principio della diversa dislocazione territoriale degli inviti di cui al parere n. 790, è possibile applicarlo oltre che ai lavori anche alle procedure negoziate sotto soglia per tutti i servizi, compresi quelli per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice, il cui limite di soglia è ad oggi individuato in € 750.000 + IVA? Ten. Col. Filippo STIVANI.
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La Stazione appaltante, mediante un avviso esplorativo, ha sorteggiato 10 Imprese tra le numerose che hanno manifestato interesse per invito a procedura negoziata senza Bando, ed alle 10 sorteggiate ha inoltrato Lettera di Invito fissando nel contempo la scadenza della presentazione dell’Offerta.
Al momento della scadenza dell’Offerta, in sede di apertura della seduta, si riscontra che le offerte sono in numero inferiore ai 10 invitati.
Si chiede se sia conforme al Codice Appalti ed alle Linee Guida ANAC, la possibilità per la Stazione Appaltante di sospendere l’esame delle offerte, riaprire i termini di offerta, ed inoltrare la Lettera di Invito ad altri soggetti che, comunque hanno manifestato interesse all’avviso esplorativo in prima fase, ma non sono stati sorteggiati, sino al numero 10 che era stato prestabilito.
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Nel caso di affidamento di interventi PNRR sotto soglia, l’art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 stabilisce che le stazioni appaltanti in caso di estrema urgenza possono ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art.63 del D.Lgs. n.50/2016 e che, al solo scopo di assicurare la trasparenza, danno evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante i rispettivi siti internet istituzionali precisando che tale pubblicazione, ferma restando la possibilità per gli operatori economici di manifestare interesse a essere invitati alla procedura stessa, non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.
Si chiede di capire se anche in tal caso vi è l’obbligo della preventiva indagine di mercato o costituzione di elenchi come da Linee Guida ANAC n. 4 per l'individuazione degli operatori economici da invitare e quindi senza alcuna ulteriore semplificazione rispetto all’art.1, comma 2, lett.b), del D.L. n.76/2020 .
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La norma in oggetto vieta, per l’individuazione degli OE nelle procedure negoziate, di utilizzare il sorteggio o altro metodo d'estrazione casuale, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. Il legislatore in sintesi, non vuole che le SA scelgano gli OE partecipanti alle procedure di cui all’art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e), senza applicare un ragionamento selettivo. Qualora si utilizzi l’RdO MEPA il sistema, consente però all’SA di convogliare gli OE da essa selezionati, in una specifica “LISTA MEPA” creata all’occorrenza per l’esigenza da soddisfare. L’applicativo consente d'effettuare, dal predetto bacino, un sorteggio delle ditte da invitare alla ricerca di mercato. Tale metodo d'estrazione, non può in realtà definirsi casuale, in ragione della preliminare selezione effettuata: l’operazione, potrebbe più propriamente definirsi una riduzione del numero di OE, risultati in possesso delle caratteristiche ricercate dall'SA per lo svolgimento della prestazione richiesta. In tale contesto, motivando dettagliatamente negli atti amministrativi tutti i passaggi delle operazioni svolte (Es.: “si è provveduto a selezionare n. 20 OE dal bando lavori edili OG1, in possesso della IV classifica SOA e della certificazione ISO 9001, convogliandoli in una specifica “LISTA MEPA” denominata “LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA SERVIZI IGIENICI” procedendo infine a ridurne il numerico a 10, per mezzo di estrazione attuata dalla stessa piattaforma di e-procurement”), sarebbe invece possibile utilizzare il sorteggio?
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Dovendo affidare il servizio di gestione del patrimonio immobiliare (servizio di amministratore condominio ERP) abbiamo fatto una manifestazione d'interesse aperta a tutti gli operatori economici, pubblicata sul portale di Regione Lombardia Aria S.p.A., al quale hanno risposto diversi operatori economici. In seguito alla suddetta manifestazione d'interesse è corretto fare una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 36/2023 , invitando gli operatori che hanno manifestato interesse o si prefigura più come una procedura ristretta ai sensi dell'art 72 del D.Lgs36/2023? Il costo stimato dell'appalto comprensivo di ogni opzioni di eventuale rinnovo o ripetizione ecc. è € 164.400,00.
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