Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA: I PRINCIPI DEL RISULTATO E DELLA FIDUCIA NON ESONERANO L'AMMINISTRAZIONE DALL'OBBLIGO DI CONDURRE UN'ISTRUTTORIA EFFETTIVA (110)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2026

Il giudizio di congruità di un'offerta sospetta di anomalia espresso dalla stazione appaltante è illegittimo per difetto di istruttoria e insufficienza motivazionale ove l'Amministrazione, in presenza di puntuali elementi dedotti in grado di far dubitare dell'attendibilità dell'offerta, ometta di esplicitare il proprio iter logico limitandosi a dichiarazioni di stile.

"[...] come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. Sez. II, 16 settembre 2025, n. 2670), “appare parimenti non condivisibile la tesi secondo cui, una volta richiamati i principi di risultato e di fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023, la discrezionalità amministrativa verrebbe ad ampliarsi sino a ricomprendere scelte non suffragate da un adeguato riscontro documentale. I principi indicati, infatti, non esonerano la stazione appaltante dall’obbligo di un’istruttoria effettiva e proporzionata…”.

[...]

Vengono, invece, in rilievo forniture o prestazioni accessorie (segnatamente, interventi elettrici ed idraulici sugli impianti) ed al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato che le prestazioni accessorie di cui si avvale l’aggiudicatario per eseguire il servizio oggetto del contratto principale non rientrano nell’ambito del subappalto, dovendo, quindi, escludersi la dedotta violazione della relativa disciplina (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 777 in data 17 settembre 2020, secondo cui “mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell’appaltatore (art. 1655 e ss., cc) a diretto beneficio del committente, il subfornitore si impegna a porre nella disponibilità dell’appaltatore un certo berne da inserire nella produzione dell’appaltatore, per cui il relativo rapporto rileva esclusivamente sotti il profilo privatistico dei rapporti bilaterali di carattere commerciale tra le aziende”)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)