Limiti temporali alla sostituzione del componente del raggruppamento temporaneo
Ai fini dell'operatività della sostituzione procedimentalizzata di cui all'art. 97 del d.lgs. 36/2023, il raggruppamento ha l'onere di comunicare la sopravvenuta causa di esclusione e di proporre le misure di riorganizzazione, quali la sostituzione o l'estromissione, prima dell'aggiudicazione definitiva. La mancata attivazione tempestiva del procedimento, specialmente a fronte di esplicite sollecitazioni istruttorie della stazione appaltante sulla sussistenza di cause ostative, preclude la possibilità di invocare la modifica soggettiva successivamente alla conclusione della procedura di gara.
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