DISTINZIONE TRA PROROGA E RINNOVO AI FINI DELLA REVISIONE PREZZI (115)
Presupposto indefettibile per l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi è che vi sia stata una mera proroga, e non un rinnovo del rapporto contrattuale, in quanto solo la prima produce il solo effetto del differimento del termine finale di un rapporto che rimane per il resto regolato dall'atto originario.
"Per quanto riguarda la disponibilità del diritto alla revisione, come statuito dal Consiglio di Stato «se è vero che scopo della previsione obbligatoria del compenso revisionale ex art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis) è quello di tutelare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni (e sulla scorta di ciò ne è stato affermato il carattere di norma imperativa alla quale si applicano gli artt. 1339 e 1419 del codice civile), è pur indubitabile che si tratti di un diritto che, se e dopo la sua maturazione, nella fase esecutiva del rapporto è disponibile dall’imprenditore» (Consiglio di Stato sez. V, 17 luglio 2019, n. 5021).
Presupposto indefettibile per l’applicazione dell’istituto è, comunque, che vi sia stata una mera proroga, e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima «nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario», mentre il secondo scaturisce da «una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali» (Cons. Stato, n. 5021 del 2019, cit.; Cons. Stato, n. 2682 del 2012, cit.; cfr. anche Cons. Stato, IV, 1 giugno 2010 n. 3474; Id., III, 23 marzo 2012 n. 1687; cfr. anche Id., III, 27 agosto 2018, n. 5059). In altri termini, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 23; id., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id., 14 maggio 2010, n. 3019)."
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