Art. 115. Adeguamenti dei prezzi

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5. si veda anche quanto disposta dall’art. 1 comma 511 della Legge 208/2015 in vigore dal 01/01/2016

Relazione

Relazione all’articolo 115 Il comma 1 riproduce l’art. 6, comma 4 della l. l. 24 dicembre 1993 n. 537, che resta, in parte qua, conseguentemente abrogato. Adeguamento ai pareri Il comma 1 reca una ...
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Giurisprudenza e Prassi

CONSIP E REVISIONE PREZZI - ERRATA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Ritiene il Collegio che la revisione eseguita da Consip sia illegittima per non aver la stazione appaltante, anche in violazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, a tal fine condotto un’istruttoria adeguata, a garanzia del corretto funzionamento del meccanismo di revisione dei prezzi e del perseguimento dell’interesse generale posto a base dell’istituto in questione, valutando ogni circostanza del caso concreto e, segnatamente, l’effettiva incidenza sui rapporti disciplinati dalla Convenzione dello straordinario incremento del prezzo dell’approvvigionamento del gas naturale registratosi nel periodo di riferimento e, in tale contesto, delle misure di cui si discorre, con la precisazione che, come rilevato da un orientamento giurisprudenziale dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “la revisione non concede al contraente la possibilità di rinegoziare il corrispettivo per compensare gli aumenti dei costi a suo carico, ma solo di conseguire rimodulazioni agganciate alla rilevazione degli aumenti medi dei prezzi di beni e dei servizi, cosicché solo in via eccezionale è possibile il ricorso a differenti parametri, ma nella ricorrenza di evenienze impreviste e imprevedibili, insussistenti all’atto della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento” (in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1051/2016).

CALCOLO VARIAZIONE PREZZI - IN CASO DI ASSENZA INDICE ISTAT SI UTILIZZA INDICE FOI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il diritto alla revisione dei prezzi deve riconoscersi nella misura contenuta dal riferimento agli indici ISTAT, in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi che generalmente gli corrisponde, senza che a tal fine debba essere offerta la prova di particolari e notevoli squilibri.

Il meccanismo della revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 succitato opera, infatti, nel caso dei contratti di durata per adeguare il corrispettivo contrattualmente previsto all’andamento generale dei prezzi, al fine di salvaguardare, da un lato, l'equilibrio economico delle prestazioni a fronte di modifiche dei costi, durante l'arco temporale del rapporto, che potrebbero pregiudicare il livello qualitativo delle prestazioni o compromettere il regolare adempimento delle controprestazioni e, dall'altro, di tutelare la stazione appaltante da una lievitazione incontrollata dei corrispettivi tale da sconvolgere il quadro finanziario originario del contratto (cfr. per tutte Cons. Stato, V, 23 aprile 2014, n. 2052).

Riguardo alla misura del compenso revisionale, a fronte della mancata pubblicazione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica dei dati relativi ai beni e servizi acquisiti dalle stazioni appaltanti, la revisione dei prezzi deve essere calcolata utilizzando l'indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) pubblicato ogni mese dall’ISTAT medesimo, quale parametro generale a cui al momento si deve fare riferimento, atteso che l'appaltatore solo in casi eccezionali può affermare il suo diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti, ma in ogni caso sempre tale da non superare i valori che potrebbe conseguire utilizzando i suddetti parametri.

Tale indice costituisce, invero, il limite massimo oltre il quale l’operatore economico che ha eseguito il contratto non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dallo stesso.

Resta salva la verifica da condurre in concreto attraverso la specifica istruttoria di competenza, cui la singola amministrazione committente non può sottrarsi (cfr. Cons. Stato, V, 20 novembre 2015, n. 5291).

TRIBUNALE REGIONALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO 23 GENNAIO 2023 N. 14

TAR TRENTINO BZ SENTENZA 2023

La revisione dei prezzi disciplinata dal Codice degli appalti previgente, applicabile alla fattispecie ratione temporis, opera nell’ambito e nei limiti della clausola contrattuale che la deve prevedere.

Come sopra riportato, nel caso in esame il contratto dispone un adeguamento dei prezzi basato sull’indice F.O.I./ISTAT, clausola vincolante, in quanto accettata dal Consorzio ricorrente con la sottoscrizione del contratto, che non risulta essere mai stata contestata in sede di periodica revisione annuale dei prezzi, per tutta la durata del contratto, sia ordinaria, sia in proroga. Non giova pertanto al ricorrente appellarsi in questa sede all’indice provinciale ASTAT, la cui applicazione non è prevista nel contratto de quo.

Nella citata sentenza n. 141/2021 questo Tribunale ha già richiamato la giurisprudenza in tema adeguamento all’indice F.O.I./ISTAT, dalla quale non vi sono motivi per discostarsi: “Va in altre parole esclusa, nel caso specifico, la sussistenza di un obbligo per l’Amministrazione di riconoscere a C. maggiori compensi rispetto a quelli previsti nel contratto originario, se non attraverso lo strumento della revisione prezzi di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006, applicabile alla fattispecie ratione temporis…. Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che l’adeguamento all’indice FOI/ISTAT ‘costituisce per l’amministrazione il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (così la citata sentenza 9 giugno 2008, n. 2786). Questo criterio revisionale è stato in particolare ritenuto quello maggiormente coerente con la finalità della norma di legge finanziaria, consistente nel preservare il privato appaltatore o concessionario dalla svalutazione monetaria, a garanzia della corretta esecuzione del contratto d’appalto, in comparazione con le esigenze di prevenire un ingiustificato aumento della spesa pubblica. Sotto questo profilo, finirebbe per ‘premiare’ le imprese meno efficienti, le quali cioè non si rivelano in grado di reagire a rialzi dei propri costi attraverso le necessarie misure di razionalizzazione produttiva, in virtù della possibilità di traslare i relativi oneri a carico della controparte pubblica’ (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 novembre 2015, n. 5291).

A fronte del principio generale di immodificabilità del corrispettivo contrattuale offerto dall’impresa, l’adeguamento all’indice FOI/ISTAT è considerato dunque sufficiente, anche nei contratti di durata, per mitigare eventuali incrementi dei costi durante il periodo di esecuzione pluriennale del contratto.

Un aumento ulteriore del corrispettivo offerto rispetto all’adeguamento all’indice FOI/ISTAT (previsto nel caso specifico dal contratto del 2014) deve considerarsi del tutto eccezionale e va in ogni caso dimostrato da parte dell’operatore economico, nell’ambito del suddetto procedimento di revisione prezzi, attraverso ulteriori e soddisfacenti elementi, atti a comprovare l’entità del maggior danno rispetto a quello coperto con il ricorso all’indice FOI/ISTAT, escludendo quindi automatismi o presunzioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 aprile 2016, n. 1309)”.

E sull’onere della prova questo Giudice ha inoltre già chiarito che “non sarebbe in ogni caso possibile riconoscere un aggiuntivo aumento del corrispettivo contrattuale rispetto al già citato indice FOI/ISTAT, senza una specifica dimostrazione da parte di C. in ordine a un effettivo, dimostrato, aumento dei costi di esercizio. Spetta infatti all’appaltatore o al concessionario l’onere di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili ed eccezionali, che abbiano determinato aumenti nel costo del servizio. Come sottolineato dalla stessa giurisprudenza, ‘sarebbe ben singolare un’interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l’appaltatore dall’alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse provenienti dalla collettività… (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 2 maggio 2019, n. 2841)… Peraltro, il giudice amministrativo non potrebbe in ogni caso sostituirsi all’Amministrazione in tale compito, trattandosi di un potere amministrativo non ancora esercitato (cfr. art. 34, comma 2, c.p.a.)” (cfr. TRGA Bolzano, 12 maggio 2021, n. 141).

Si ribadisce che l’Amministrazione ha attuato, come previsto dalla clausola contrattuale, per ciascun anno scolastico relativo al contratto di cui si discute, a partire dal 2016 e per tutto il periodo di proroga, il procedimento di revisione dei prezzi mediante l’adeguamento F.O.I./ISTAT, senza che lo stesso fosse oggetto di contestazione o di ulteriori richieste ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fatte valere per la prima volta con l’istanza del 22 ottobre 2021.

Per quanto concerne il tema della dimostrazione delle circostanze eccezionali e imprevedibili relative all’aumento dei prezzi, tali da giustificare un adeguamento dei corrispettivi superiore all’indice F.O.I./ISTAT, ribadisce il Collegio che la prova di tali circostanze spetta esclusivamente al richiedente la revisione dei prezzi, così come pacificamente riconosciuto dalla sopra citata giurisprudenza.

RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO - DIFFERENZE

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2022

La giurisprudenza ha rilevato quanto segue:

- a) l’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 “… (che riprende la formulazione già contenuta nell'art. 6 della l. n. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2009 n. 4079; T.A.R. Campania, Napoli, 19 agosto 2019, n. 4362; T.A.R. Lazio, Roma, 4 settembre 2017, n. 9531)…” (T.A.R. Lazio, Roma, 9 novembre 2020, n. 11577);

- b) “… la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha, invece, come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20/01/2015, n. 159)” (T.A.R. Lazio, Latina, 24 dicembre 2021, n. 698).



CLAUSOLA REVISIONE PREZZI - OBBLIGO DELLA PA DI ATTIVARLA SU RICHIESTA DELL'IMPRESA (106)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2022

Alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato del tutto consolidata, si rileva che l'istituto della revisione prezzi consiste in procedimento finalizzato al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale nei confronti del privato contraente.

Per cui la posizione di quest'ultimo si articola nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all'an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo solo con riguardo a questioni involgenti l'entità della pretesa, una volta risolto in senso positivo il riconoscimento della spettanza del compenso revisionale (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; sez. V, 3 agosto 2012, n. 4444; Corte di Cassazione, SS.UU., 30 ottobre 2014, n. 23067; 15 marzo 2011, n. 6016; 12 gennaio 2011, n. 511; 12 luglio 2010, n. 16285);

Lo schema procedimentale descritto comporta altresì che il privato contraente, in relazione all'esercizio di tale potere, potrà avvalersi unicamente dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo, e quindi con strumenti di carattere impugnatorio esperibili nei tradizionali termini decadenziali (Cons. Stato, sez. III, 18.12.2015, n. 5779; Id., sez. III, 9.1.2017, n. 25); quindi la domanda giudiziale avente ad oggetto la revisione dei prezzi deve essere definita, sul piano processuale, secondo un'indagine di tipo bifasico, volta dapprima all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale - aspetto per il quale è consentito il giudizio impugnatorio riferito all'atto autoritativo della P.A. e al suo surrogato costituito dal silenzio rifiuto; e solo in un momento successivo alla verifica del quantum debeatur, secondo meccanismi propri della tutela delle posizioni di diritto soggettivo;

Nel caso di spese si deve puntualizzare che la qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica dei presupposti per il riconoscimento della revisione prezzi comporta - in ipotesi di condotta inerte dell'amministrazione compulsata - la necessità di avvalersi dei rimedi previsti a tutela dell'interesse legittimo nella forma del silenzio - rifiuto conseguente ad istanza formale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24.1.2013, n. 465).

Per tali considerazioni il ricorso deve essere accolto e la ASL ……. è tenuta di conseguenza ad attivare il procedimento per il riconoscimento della revisione prezzi così come richiesto dalla b. S.r.l. nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza oppure dalla sua notifica a cura di parte, nominando sin da ora un commissario ad acta in caso di inerzia mantenuta.



REVISIONE PREZZI IN DIMUNIZIONE - AMMESSA (106)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Il primo motivo dell’odierno ricorso, occorre stabilire se possa ammettersi (o meno) una revisione in riduzione del corrispettivo contrattuale. Ad avviso di questo Collegio, la revisione in riduzione va certamente ammessa per due ordini di motivi, l’uno di carattere letterale e l’altro di carattere sostanziale.

Sotto il primo profilo, infatti, come anticipato, è incontestabile che la norma di riferimento applicabile ratione temporis (id est l’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006) – lungi dal prevedere un meccanismo esclusivamente rivalutativo del prezzo contrattuale – codifica invece un più generale meccanismo revisionale che (proprio perché revisionale) può rivedere il prezzo sia in senso rivalutativo che in senso svalutativo, in base al dato oggettivo delle fluttuazioni dell’indice ISTAT.

Sotto il secondo profilo, è altrettanto indubitabile che l’obbligo sancito direttamente dalla legge di inserire specifiche clausole di revisione periodica dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione continuata, è in prima battuta giustificato - come insegna la giurisprudenza testé citata - da motivi di interesse pubblico (rispetto ai quali le esigenze economiche degli operatori privati vengono in rilievo soltanto in un secondo momento).

Orbene, ad avviso del Collegio non può negarsi che tali motivi di interesse pubblico – che la pregressa giurisprudenza ha già nitidamente declinato per la revisione in aumento – siano parimenti riscontrabili per la revisione in riduzione, atteso che l’eventuale riduzione del prezzo entro i limiti della svalutazione monetaria (e dei conseguenti minori costi sostenuti dall’operatore economico per la remunerazione dei propri fattori produttivi, sì da non pregiudicare il suo margine di utile) risponde ad incontestabili esigenze di prudente gestione delle finanze pubbliche e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Ciò detto, resta inteso che anche la revisione in riduzione – al pari di quella in aumento – non è mai una conseguenza automatica della sopravvenuta variazione dell’indice ISTAT, bensì soltanto l’esito finale di un procedimento amministrativo nel corso del quale l’amministrazione deve compiere tutti i propri ineludibili apprezzamenti discrezionali circa l’opportunità (o meno) dell’eventuale riduzione del prezzo, operando il necessario bilanciamento tra l’interesse oppositivo dell’appaltatore e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa (bilanciamento che il Giudice Amministrativo potrà censurare soltanto per manifesta irragionevolezza o abnormità).

Le ragioni sopra esposte conducono, quindi, a respingere il primo motivo di gravame, non essendo meritevole di positiva valutazione l’affermazione (su cui poggia tale motivo) a mente della quale la revisione economica può operare soltanto in senso incrementale.

Né ha pregio affermare, in senso contrario, che nella specie la revisione in pejus sarebbe impedita dall’intesa negoziale raggiunta inter partes con l’art. 4 del Capitolato (il quale fa espressa menzione di un adeguamento di corrispettivo esclusivamente incrementale). L’obiezione non può essere accolta alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale (in parte già citato sopra) a rigore del quale alla norma dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 “è stata riconosciuta natura di norma imperativa, alla quale si applicano gli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 1419 (nullità parziale) del codice civile (cfr. Cons. Stato: Sez. V, 2 novembre 2009, n. 6709, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 21 luglio 2015, n. 3594; Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 504 e 9 maggio 2012, n. 2682); e, appunto in quanto norma imperativa, si inserisce automaticamente nel contratto e prevale sulla specifica diversa regolamentazione pattizia (a nulla rilevando che le parti abbiano o meno previsto il compenso revisionale)”. Tenuto conto, pertanto, della natura imperativa dell’istituto in esame, nonché degli interessi pubblici ad esso sottesi (riscontrabili sia in caso di revisione in aumento che in caso di revisione in riduzione), va da sé che eventuali pattuizioni contrattuali parzialmente difformi (come quella su cui fa leva la ricorrente) sono automaticamente completate – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 del Codice Civile – dalla disciplina di legge sul punto (che, come visto, legittima l’amministrazione ad intervenire in riduzione entro i limiti sopra enunciati).

Sotto il secondo profilo, è altrettanto indubitabile che l’obbligo sancito direttamente dalla legge di inserire specifiche clausole di revisione periodica dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione continuata, è in prima battuta giustificato – come insegna la giurisprudenza testé citata – da motivi di interesse pubblico (rispetto ai quali le esigenze economiche degli operatori privati vengono in rilievo soltanto in un secondo momento).

Orbene, ad avviso del Collegio non può negarsi che tali motivi di interesse pubblico – che la pregressa giurisprudenza ha già nitidamente declinato per la revisione in aumento – siano parimenti riscontrabili per la revisione in riduzione, atteso che l’eventuale riduzione del prezzo entro i limiti della svalutazione monetaria (e dei conseguenti minori costi sostenuti dall’operatore economico per la remunerazione dei propri fattori produttivi, sì da non pregiudicare il suo margine di utile) risponde ad incontestabili esigenze di prudente gestione delle finanze pubbliche e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Ciò detto, resta inteso che anche la revisione in riduzione – al pari di quella in aumento – non è mai una conseguenza automatica della sopravvenuta variazione dell’indice ISTAT, bensì soltanto l’esito finale di un procedimento amministrativo nel corso del quale l’amministrazione deve compiere tutti i propri ineludibili apprezzamenti discrezionali circa l’opportunità (o meno) dell’eventuale riduzione del prezzo, operando il necessario bilanciamento tra l’interesse oppositivo dell’appaltatore e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa (bilanciamento che il Giudice Amministrativo potrà censurare soltanto per manifesta irragionevolezza o abnormità).

Le ragioni sopra esposte conducono, quindi, a respingere il primo motivo di gravame, non essendo meritevole di positiva valutazione l’affermazione (su cui poggia tale motivo) a mente della quale la revisione economica può operare soltanto in senso incrementale.


REVISIONE PREZZI - APPALTO SERVIZI PLURIENNALE – NON PUÒ ESSERE DETERMINATA A CONSUNTIVO.

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2021

Il paradigma normativo di riferimento va individuato nell’art. 115 del D.lgs. 163/2006, trattandosi di appalto bandito e aggiudicato prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016.

8.3.10. La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che ai fini della quantificazione della somma dovuta dalla p.a. a titolo di revisione prezzi deve essere applicato in via suppletiva, ai sensi dell’art. 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, l’indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati su base semestrale; tale indice costituisce il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, essa non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (Cons. Stato sez. V, 20 novembre 2015, n. 5291).

Della sussistenza di tali eccezionali circostanze deve essere data una prova rigorosa.

La revisione prezzi deve consistere infatti in un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che si giunga ad una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura (Consiglio di Stato Sezione V, 17 febbraio 2010 n. 935).

Nella disciplina di diritto positivo dell’istituto non è affatto stabilito che la revisione prezzi abbia come obiettivo l’azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale normale riconducibile a sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi.

L’esistenza di circostanze eccezionali di cui si parla nella giurisprudenza richiamata va inoltre ricondotta non già ad aumenti di costi di fattori della produzione prevedibili – anche dal punto di vista della loro consistenza valoriale – nell’ambito del normale andamento dei mercati relativi, dovendo invece a tale fine farsi riferimento ad eventi eccezionali ed imprevedibili tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali (cfr. in tal senso T.A.R. Napoli sez. I, 24 aprile 2014, n. 2306).

In altri termini la prova che deve essere fornita non è relativa al maggior costo sostenuto rispetto a quello ipotizzato in sede di offerta, ma alla sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nei costi.

“Risulterebbe singolare un’interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l’appaltatore dall’alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie provenienti dalla collettività” (Cons. Stato Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1980).

Facendo applicazione al caso di specie di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la ricorrente non ha dato prova della sopravvenienza di circostanze eccezionali e imprevedibili.

Invero né vi ha fatto riferimento nell’istanza del ………… né nel corso del rapporto negoziale, pur prevedendo l’art. 6 del contratto che “L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto”.

Deve quindi ritenersi non sostenibile la pretesa che la revisione venga operata a consuntivo, sulla base dei prezzi praticati da soggetti terzi all’appaltatore; in tal modo infatti si traslerebbe sulla stazione appaltante il rischio di impresa dell’appaltatore.



REVISIONE PREZZI - APPALTO SERVIZI PLURIENNALE – NON PUÒ ESSERE DETERMINATA A CONSUNTIVO.

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2021

Il paradigma normativo di riferimento va individuato nell’art. 115 del D.lgs. 163/2006, trattandosi di appalto bandito e aggiudicato prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016.

8.3.10. La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che ai fini della quantificazione della somma dovuta dalla p.a. a titolo di revisione prezzi deve essere applicato in via suppletiva, ai sensi dell’art. 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, l’indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati su base semestrale; tale indice costituisce il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, essa non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (Cons. Stato sez. V, 20 novembre 2015, n. 5291).

Della sussistenza di tali eccezionali circostanze deve essere data una prova rigorosa.

La revisione prezzi deve consistere infatti in un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che si giunga ad una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura (Consiglio di Stato Sezione V, 17 febbraio 2010 n. 935).

Nella disciplina di diritto positivo dell’istituto non è affatto stabilito che la revisione prezzi abbia come obiettivo l’azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale normale riconducibile a sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi.

L’esistenza di circostanze eccezionali di cui si parla nella giurisprudenza richiamata va inoltre ricondotta non già ad aumenti di costi di fattori della produzione prevedibili – anche dal punto di vista della loro consistenza valoriale – nell’ambito del normale andamento dei mercati relativi, dovendo invece a tale fine farsi riferimento ad eventi eccezionali ed imprevedibili tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali (cfr. in tal senso T.A.R. Napoli sez. I, 24 aprile 2014, n. 2306).

In altri termini la prova che deve essere fornita non è relativa al maggior costo sostenuto rispetto a quello ipotizzato in sede di offerta, ma alla sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nei costi.

“Risulterebbe singolare un’interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l’appaltatore dall’alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie provenienti dalla collettività” (Cons. Stato Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1980).

Facendo applicazione al caso di specie di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la ricorrente non ha dato prova della sopravvenienza di circostanze eccezionali e imprevedibili.

Invero né vi ha fatto riferimento nell’istanza del ………… né nel corso del rapporto negoziale, pur prevedendo l’art. 6 del contratto che “L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto”.

Deve quindi ritenersi non sostenibile la pretesa che la revisione venga operata a consuntivo, sulla base dei prezzi praticati da soggetti terzi all’appaltatore; in tal modo infatti si traslerebbe sulla stazione appaltante il rischio di impresa dell’appaltatore.



REVISIONE PREZZI - APPLICAZIONE – SOLO IN CASO DI PROROGA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

L’istituto della revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta), e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994; Cons. di Stato, Sez. III, 20 agosto 2018, n. 4985); dall’altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2014 n. 2052; Sez. III 4 marzo 2015 n. 1074; Sez. V 19 giugno 2009 n. 4079). Al contempo essa è posta, a tutela dell’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1337; Consiglio di Stato, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; in termini: Consiglio di Stato, Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2010 n. 3019; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2010 n. 5954; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2007, n. 4679).

È stato anche chiarito che l’inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo (obbligatoria secondo la disciplina del tempo), sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell’amministrazione, non comporta anche il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti (Cons. di Stato, sez. III. 6 agosto 2018, n. 4827; Sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; 19 giugno 2018, n. 3768).

In tal senso si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza, rilevando altresì che la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria, poiché questa è correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (Cass. SS.UU. 31 ottobre 2008 n. 26298), che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.

La giurisprudenza ha inoltre affermato che l’istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’Amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con la prima solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa. Ne deriva che sarà sempre necessaria l’attivazione – su istanza di parte – di un procedimento amministrativo nel quale l’Amministrazione dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell’adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l’importo.

Tanto premesso in linea generale, è dirimente, come poc’anzi accennato, ai fini della presente decisione sul diritto del Consorzio ricorrente alla revisione dei prezzi, qualificare anzitutto i contratti sottoscritti e stipulati con il Comune di Pomezia come proroghe contrattuali o come rinnovi. Nel caso in cui l’appaltatore abbia espresso la propria volontà di rinnovare il rapporto contrattuale è in re ipsa che lo stesso accetti la nuova determinazione del prezzo e non avrà diritto alla sua revisione, che invece spetterà nel caso in cui si sia concordato il mero slittamento temporale del termine del servizio.

La revisione dei prezzi dei contratti si applica, infatti, solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso “a monte”, ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 209: in termini: Consiglio di Stato, Sez. III, 18 dicembre 2015, n. 5779; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 novembre 2015, n. 5356; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 luglio 2014, n. 3585).

Il criterio distintivo tra proroga e rinnovo va individuato, dunque, nell’elemento della novità: ricorre un’ipotesi di proroga solo allorquando vi sia integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario (cfr. in termini Cons. di Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2862; Cons. di Stato, III, 23 marzo 2012, n. 1687). Anche la sola modifica del prezzo comporta, invece, un’ipotesi di rinnovo, nella quale non ha luogo la revisione del prezzo (il cui scopo è già realizzato in virtù del suo adeguamento).

Insomma, se cambia la fonte del rapporto e sussistendo una nuova negoziazione, l’appaltatore non potrà invocare l’adeguamento dei prezzi, pur se la prestazione persiste nei termini precedenti.



REVISIONE PREZZI CONTRATTI DI DURATA - PRESUPPONE MERA PROROGA E NON RINNOVO - DIFFERENZE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Va ribadito (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 27 agosto 2018, n. 5059) che in materia di appalti pubblici, presupposto per l'applicazione della norma di cui all' art. 115 cit. - secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo - è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali, essendo in questo caso intervenuti tra le parti atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo.

REVISIONE DEI PREZZI – CONTRATTI IN PROROGA E NON IN RINNOVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

In materia di appalti pubblici, presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 115 cit. - secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo - è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali, essendo in questo caso intervenuti tra le parti atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo.

REVISIONE PREZZI - FINALITÀ - DETERMINAZIONE - PROVVEDIMENTO AUTORITATIVO IMPUGNABILE NEI TERMINI DI LEGGE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La determinazione della revisione prezzi viene effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi, secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell'amministrazione nei confronti del privato contraente (cfr. al riguardo Consiglio di Stato, Sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25).

Da ciò consegue che la prevista periodicità non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l'alea sottesa a tutti i contratti di durata, che impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, e che risulterebbe ben singolare un’interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l’appaltatore dall’alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie provenienti dalla collettività.

Allo stesso modo, alla luce della descritta finalità di contenimento delle conseguenze economiche derivanti dall’alea gravante su entrambe le parti dell’appalto pubblico in caso di variazione dei prezzi, a tutela del loro reciproco affidamento, non apparirebbe conforme né ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, né ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall’ordinamento nazionale e comunitario, un’interpretazione che, una volta riconosciuta la revisione dei prezzi, dovesse parametrare i conseguenti effetti economici al dato del tutto astratto e teorico dell’aumento del prezzo delle materie prime, anziché al dato concreto e puntuale della spesa oggettivamente sostenuta per il loro acquisto nel periodo di riferimento, quali risultanti dalla relativa fatturazione del produttore o dell’intermediario, opportunamente rilevata come carente dal Giudice di prime cure.

I risultati del procedimento di revisione dei prezzi sono dunque espressione di una facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge (Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2015, n. 5375; Sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; id., 3 agosto 2012 n. 4444; Corte di Cassazione, SS.UU. 30 ottobre 2014, n. 23067). La stazione appaltante, cioè, deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'aggiudicatario alla revisione e l'interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato. Ciò in quanto «la finalità dell'istituto è da un lato quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994), dall'altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto» (ancora Cons. Stato, n. 25/ 2017).

REVISIONE PREZZI – INDICE FOI QUALE PARAMETRO MASSIMO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La disciplina della revisione del prezzo dei contratti pubblici di appalto di fornitura di beni e di servizi come prevista dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 (applicabile pro tempore alla fattispecie) prevede l'obbligo di introdurre nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo, da attivare a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura pubblicati annualmente a cura dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

In mancanza della pubblicazione dei costi standardizzati di cui all'art. 115, si è poi ritenuto che la revisione di cui all'art. 115 possa ragionevolmente essere ancora effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT, che viene però considerato (salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa) come un limite massimo posto a tutela degli equilibri finanziari della pubblica amministrazione, e che pertanto non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale.

I risultati del procedimento di revisione prezzi sono quindi espressione di una facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge (Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2015 n. 5375, Consiglio di Stato sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; sez. V, 3 agosto 2012 n. 4444; Corte di Cassazione, SS.UU. 30 ottobre 2014, n. 23067; 15 marzo 2011, n. 6016; 12 gennaio 2011, n. 511; 12 luglio 2010, n. 16285).

Dunque, la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013 n. 465), in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (Cass. SS.UU. 31 ottobre 2008, n. 26298), che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.

A tale riguardo, questa Sezione ha chiarito (Cons. Stato, Sez. III, 9/01/2017, n. 25) che "la finalità dell'istituto è da un lato quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994), dall'altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto” (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, Sez. V. 23 aprile 2014, n. 2052; Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4079; Sez. III, 9 maggio 2012, n.2682).

"Va, pertanto, ribadito come lo scopo principale dell'istituto sia e resti quello di tutelare l'interesse pubblico ad acquisire prestazioni di servizi qualitativamente adeguate; solo in via mediata e indiretta la disciplina realizza anche l'interesse dell'impresa, a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verificano durante l'arco del rapporto” (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 4362 del 19-07-2011; conforme Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275; id., 24 gennaio 2013 n. 465)".

REVISIONE PERIODOCA PREZZI - RIDUZIONE 5% SERVIZI E FORNITURE A FAVORE DELLE ASL

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

É opportuno richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza della Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 gennaio 2017 n. 25), secondo cui:

- l'art. 6, comma 4, della L. n. 537 del 1993, come novellato dall' art. 44 della L. n. 724 del 1994, prevede che tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito;

- tale disposizione, ora recepita nell'art. 115 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) per quanto riguarda gli appalti di servizi o forniture, costituisce norma imperativa non suscettibile di essere derogata in via pattizia, ed è integratrice della volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell'inserzione automatica;

- la finalità dell’istituto è da un lato quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994), dall’altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2014 n. 2052; Sez. III 4 marzo 2015 n. 1074; Sez. V 19 giugno 2009 n. 4079).

2. L’art. 15, comma 13, del D.L. n. 95/2012 prevede che: “gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e forniture di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento [….] per tutta la durata dei contratti medesimi”.

Il Ministero della Salute, con circolare n. 106719 del 27 febbraio 2013 ha chiarito che “la norma è da interpretarsi nel senso che la prevista riduzione del 5 per cento degli importi dei contratti, per la fornitura di beni e l’appalto di servizi a favore degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, è da conseguirsi attraverso una corrispondente diminuzione del volume delle prestazioni contrattuali, cioè dei beni forniti o dei servizi resi da parte delle ditte titolari dei singoli contratti di fornitura o appalto”.

La disposizione, quindi, non impone la riduzione del corrispettivo tout court, a parità di prestazioni, ma impone la rinegoziazione dei contratti con possibilità di recesso da parte della stazione appaltante qualora il soggetto non sia disponibile alla rinegoziazione.

REVISIONE CORRISPETTIVO - NUOVO CODICE - NON É PIÙ OBBLIGATORIA - OPERA SOLO SE PREVISTA NEI DOCUMENTI DI GARA (106.1.A)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

Nel nuovo codice degli appalti, la revisione non è obbligatoria per legge come nella previgente disciplina, ma opera solo se prevista dai documenti di gara. Ciò comporta l’inapplicabilità della giurisprudenza, già richiamata, sulla natura imperativa e sull’inserimento automatico delle clausole relative alla revisione prezzi e alla loro sostituzione delle clausole contrattuali difformi; ulteriore differenza tra la disciplina recata tra i due codici si rinviene in ordine all’applicabilità della revisione prezzi anche ai “settori speciali”, che era esclusa nel regime recato dal D.Lgs. n. 163/06 ed è invece ora ammessa dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non essendo prevista per gli appalti relativi ai servizi di cui all’Allegato II B una espressa previsione di applicabilità delle norme del codice degli appalti, come nel caso dei contratti relativi ai servizi di cui all’Allegato II A, né essendo rinvenibile nel D.Lgs. n. 163/06 un’altra disposizione che estenda anche a questa tipologia di appalti di servizi la norma recata dall’art. 115, legittimamente l’Amministrazione nega la revisione dei prezzi, tenuto conto che non sussiste un obbligo di legge di riconoscerla

PROCEDURE DI APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI DI ACQUA E DI ENERGIA, DEGLI ENTI CHE FORNISCONO SERVIZI DI TRASPORTO E SERVIZI POSTALI – DIRETTIVA 2004/17/CE – MANCANZA OBBLIGO DI REVISIONE DEL PREZZO DOPO L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

CORTE GIUST EU SENTENZA 2018

La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, e i principi generali ad essa sottesi devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a norme di diritto nazionale, come quelle di cui al procedimento principale, che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva.

REVISIONE PREZZI – AZIONE SUL SILENZIO - GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITÀ’ AZIONE INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2017

Deve ritenersi ammissibile anche l’azione sul silenzio, non discendendo il diritto soggettivo alla revisione dei prezzi direttamente dalla legge, ma dovendo lo stesso trovare riconoscimento in un procedimento amministrativo, vertendosi in un’area di rapporti in cui la p.a. agisce esercitando il suo potere autoritativo, come del resto palesato dalla circostanza che l’art. 115 del Codice dei contratti innanzi richiamato rinvia ad un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi e pertanto ad un’attività procedimentalizzata, avviabile ad impulso della parte.

CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO - CLAUSOLE DIFFORMI - EFFETTI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2016

Ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lett. c, e comma 5”.

La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell'affermazione secondo cui l'art. 115 citato (che riprende la formulazione già contenuta nell'art. 6 della l. n. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, n. 2461/2002; n. 916/2003; n. 3373/2003; n. 3994/2008): ciò, in quanto la clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere i servizi o ad eseguire le forniture a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici.

GIURISDIZIONE REVISONE DEI PREZZI

TAR LAZIO RM DECRETO 2016

Sussiste la giurisdizione esclusiva di questo giudice amministrativo in materia, ai sensi del disposto dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.pr.amm. e, ancora, di quanto riportato agli artt. 115 e 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, tenuto conto che si tratta di pretese creditorie legate alla “revisione prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica” o comunque di pretese conseguenti a detta revisione per gli anni di riferimento o sui quali ricadono gli effetti della revisione stessa; (..) ritenuto, peraltro, che l’accoglimento, da disporsi in questa sede, debba riguardare la sola sorte capitale richiesta e non anche la richiesta di “corresponsione degli interessi”, posto che ogni questione legata ai ritardi nel provvedere va delibata nella sede dell’ordinario giudizio di cognizione (sempre innanzi a questo giudice amministrativo) e, dunque, che difetta il presupposto della liquidità del credito di cui all'art 633 c.p.c. (cfr., in tal senso, TAR Campania, Sez. I, decreto n. 797 del 2015”).

REVISIONE DEI PREZZI - DEROGA INDICE FOI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

L’istituto della revisione è preordinato, nell’attuale disciplina, alla tutela dell’esigenza, propria dell’Amministrazione, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (Cons. St., sez. V, 23.4.2014, n. 2052).

Solo in via mediata l’istituto in esame tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni.

Laddove, pertanto, l’impresa dimostri, durante l’istruttoria, l’esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la deroga all’indice FOI, la quantificazione del compenso revisionale potra' effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17.2.2010, n. 935; Cons. St., sez. V, 1.10.2010, n. 7254).

LA REVISIONE CONTRATTUALE OPERA SOLO IN CASO DI PROROGA DEL CONTRATTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

L’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e il cui comma 2 è stato modificato dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, poi abrogato dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006), nel vietare il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, comminandone la nullita', e nel consentirne (fino alla modificazione introdotta dalla cit. l. n. 62 del 2005) la rinnovazione espressa in presenza di ragioni di pubblico interesse (v. comma 2), stabiliva che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6 (v. comma 4); va rammentato in termini generali che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito al riguardo: a) che (la norma di cui all’art. 6 della l. n. 537 del 1993) ha natura imperativa, per cui si inserisce automaticamente e prevale addirittura sulla regolamentazione pattizia, cosicche' “nessuna preclusione è configurabile in ordine al diritto che trova titolo e disciplina nella legge” (Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682; cfr. anche Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 504, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275); b) che il presupposto per la sua applicazione è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima “nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario” mentre il secondo scaturisce da “una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che puo' concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non piu' attuali” (Sez. III, n. 2682 del 2012, cit.), essendo in questo caso intervenuti tra le parti “atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volonta', sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorche' di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo.”(Sez. III, 11 luglio 2014, n. 3585)… (cosi', ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 2295 del 2015).

REVISIONE DEI PREZZI NEI RINNOVI CONTRATTUALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

La revisione dei prezzi di cui all'art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537 e all’art. 115 del codice dei contratti si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso “a monte” ( proroghe, nella specie, non previste da Capitolato), ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo, che pure la parte privata era libera di formulare (Consiglio di Stato, sez. III, 11/07/2014, n. 3585).

La proroga del termine finale di un appalto, infatti, comporta il solo differimento del termine di scadenza del rapporto (il quale resta regolato dalla sua fonte originaria), mentre il rinnovo del contratto costituisce una nuova negoziazione con la controparte, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale attraverso cui vengono liberamente pattuite le condizioni del rapporto.

REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO - APPLICAZIONE INDICE FOI

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2015

Con la previsione dell’obbligo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica, il legislatore ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti, in quanto incidente sull’equilibrio contrattuale. Da un lato l’appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea propria dei contratti di durata, dall’altro la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento della qualità o quantità di una prestazione, divenuta per l’appaltatore eccessivamente onerosa o, comunque, non remunerativa (Consiglio di Stato, III, 4 marzo 2015, n. 1074; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 16 ottobre 2015, n. 2202; 22 giugno 2015, n. 1433).

Il riferimento normativo alla clausola revisionale, avente carattere di norma imperativa e al quale si applicano gli artt. 1339 e 1419 c.c., non attribuisce alle parti ampi margini di libertà negoziale, ma impone di tradurre sul piano contrattuale l’obbligo legale, definendo anche i criteri e gli essenziali momenti procedimentali per il corretto adeguamento del corrispettivo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 22 giugno 2015, n. 1433; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 5 febbraio 2015, n. 887).

Avuto riguardo alle finalità dell’istituto della revisione prezzi, appare condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il sottotipo di indice F.O.I. che più si avvicina alla fornitura specifica, oggetto dell’appalto, risulta essere il più adeguato a “cogliere, certamente più dell’indice generale, le reali oscillazioni, nel tempo, della peculiare fenomenologia economica presa in considerazione, aderendo alla sua concreta realtà effettuale” (Consiglio di Stato, III, 4 marzo 2015, n. 1074; sull’argomento anche T.A.R. Puglia, Lecce, 22 luglio 2014, n. 1929; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 14 giugno 2013, n. 673; in senso contrario, ovvero che ritiene applicabile soltanto l’indice medio del paniere, T.A.R. Campania, Napoli, 12 giugno 2015, n. 3199).

RINNOVO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI ALLA REVISIONE DEI PREZZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Con le manifestazioni negoziali di procedere al rinnovo del contrato, anche se con contenuto analogo alle condizioni precedenti, si da' luogo a nuovi e distinti rapporti giuridici, in discontinuita' con l’originario contratto, che non puo' essere assunto a parametro di raffronto per la maggiorazione dei corrispettivi a mezzo del procedimento di revisione (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 2682 del 9 maggio 2012).

L'ART. 115 HA CARATTERE IMPERATIVO

ITALIA SENTENZA 2015

Si tratta (..) di materia che, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, riceve regolamentazione cogente dall’art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, ora art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, a tutela non solo della parte privata, ma dello stesso buon fine delle prestazioni nell’interesse pubblico, in un contesto economico che si caratterizza per la fluttuazione dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta. Il carattere imperativo della norma non puo', quindi, ricevere deroga in base a successive e diverse convenzioni contrattuali fra l’affidatario del servizio e l’Amministrazione, cui non possa ricondursi, come nel caso di specie, alcuna volonta' concludente di rinunzia al benefizio revisionale.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ED INVARIABILITA' PREZZO - LIMITI

ANAC PARERE 2015

La clausola di salvaguardia del personale va sempre applicata previa valutazione della compatibilita' con l’organizzazione dell’impresa nel (ex multis AG 15/2015).

E’ illegittima la previsione nel bando dell’immodificabilita' del corrispettivo dell’appalto, pur avendo lo stesso una durata di ventiquattro mesi.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A S.r.l./Ministero delle Infrastrutture Provveditorato per le O.O.P.P.A.F.C. interregionale Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di servizi di pulizia ordinaria, giornaliera e periodica della durata di ventiquattro mesi presso i locali della B a C. Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso Importo a base di gara: euro 775.000,00.

INDICE PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE OPERAI E IMPIEGATI - SETTEMBRE 2015

ISTAT COMUNICATO 2015

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di settembre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art.81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A08040)

INDICE PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE OPERAI E IMPIEGATI

ISTAT COMUNICATO 2015

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di agosto 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A07215)

ADEGUAMENTO PREZZI SECONDO L'INDICE ISTAT

ANAC PARERE 2015

In materia di adeguamento del prezzo contrattuale, l’amministrazione deve tener conto del contenuto precettivo della clausola contrattuale, nonche' di tutti i principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza in materia di adeguamento dei prezzi, al fine di scongiurare uno svilimento della ratio stessa dell’istituto, ovvero il rischio che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario su cui è avvenuta la stipula del contratto e il rischio per l’impresa di subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino nell’arco dell’esecuzione, che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata congiuntamente dal Comune di A e dal RTI B SpA – C SpA - “Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta” - Importo a base di gara: euro 4.400.000,00 – S.A.: Comune di A

INDICE PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE OPERAI E IMPIEGATI

ISTAT COMUNICATO 2015

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di luglio 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A06629)

RISARCIMENTO DANNI DA RITARDO PAGAMENTI - STRUMENTI DI TUTELA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2015

Come affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis CS, sez.V. n.2059/2015) ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione delle parti, bensi' il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, cioè dell'intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione.

Come ben evidenziato da entrambe le parti resistenti la societa' ricorrente ha invocato l'art. 115 del d.lgvo n.163/2006 al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del ritardo della stazione appaltante nell'effettuare i dovuti pagamenti delle prestazioni effettuate; trattandosi, quindi, di una mera pretesa risarcitoria, basata su un inadempimento contrattuale e per la quale la disciplina contrattuale ha previsto dei rimedi specifici individuabili nel riconoscimento di interessi moratori, la stessa non è, pertanto, in alcun modo ricollegabile all'alveo applicativo del richiamato articolo 115.

REVISIONE PREZZI - GIURISDIZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2015

Con la previsione dell’obbligo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica il legislatore ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un "nuovo" corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti, in quanto incidente sull’equilibrio contrattuale. Da un lato l’appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea propria dei contratti di durata, dall’altro la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento della qualita' o quantita' di una prestazione, divenuta per l’appaltatore eccessivamente onerosa o, comunque, non remunerativa (cfr., Tar Lazio – Roma sez. III quater 18 marzo 2014 n. 2953).

Rispetto invece alla richiesta di revisione dei prezzi per i periodi di proroga, è necessario dapprima qualificare i contratti sottoscritti e qualificati come contratti di proroga.

Infatti la revisione dei prezzi dei contratti della PA si applica soltanto alle proroghe contrattuali non anche ai rinnovi.

Si intendono come rinnovi quei contratti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volonta', è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorche' di contenuto analogo a quello originario.

Il criterio distintivo tra rinnovo e proroga è indicato nell’elemento della novita': si puo' parlare di proroga solo nel caso in cui vi sia l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non piu' attuali, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario.

Anche la sola modifica del prezzo pone il contratto nella categoria del rinnovo.

In questa ipotesi, (e in particolare quando il contratto rinnovato ha effettuato l’adeguamento del prezzo), non vi puo' essere spazio per la revisione del prezzo, perche' con l’adeguamento del prezzo gia' si attua lo scopo della revisione prezzi.

REVISIONE PREZZI NON APPLICABILE AI RINNOVI

TAR LAZIO SENTENZA 2015

La revisione dei prezzi dei contratti della PA si applica soltanto alle proroghe contrattuali non anche ai rinnovi.

Si intendono come rinnovi quei contratti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volonta', è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorche' di contenuto analogo a quello originario.

Il criterio distintivo tra rinnovo e proroga è indicato nell’elemento della novita': si puo' parlare di proroga solo nel caso in cui vi sia l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non piu' attuali, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario.

Anche la sola modifica del prezzo pone il contratto nella categoria del rinnovo.

In questa ipotesi, (e in particolare quando il contratto rinnovato ha effettuato l’adeguamento del prezzo), non vi puo' essere spazio per la revisione del prezzo, perche' con l’adeguamento del prezzo gia' si attua lo scopo della revisione prezzi.

In definitiva, se la fonte del rapporto cambia, per rinnovo o altro, l’appaltatore non potra' piu' invocare l’adeguamento dei prezzi, pur se la prestazione persiste nei termini precedenti: insomma, il rinnovo “comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che puo' concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non piu' attuali … la proroga, invece, consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario (cosi', ex pluribus, C.d.S., III, 9 maggio 2012, n. 2682).

REVISIONE PREZZI - ETEROINTEGRAZIONE AUTOMATICA EX ART. 1339 C.C

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L'art. 6 della L. n. 537-93 detta una disciplina speciale circa il riconoscimento della revisione dei prezzi nei contratti stipulati dalla P.A.

Poiche' questa è una previsione che prevale su quella generale di cui all’art. 1664 c.c., attribuendo direttamente alle imprese il diritto alla revisione dei prezzi, essa ha natura imperativa e si impone, come contenuto integrativo ope legis, nelle pattuizioni private, modificando e sostituendo la volonta' delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo introdotto dall’art. 1339 c.c.

La sua finalita' primaria, infatti, è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosita' sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacita' del fornitore di farvi compiutamente fronte.

Ne consegue che le disposizioni negoziali contrastanti con tale disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullita' ex art. 1419 cc, ma sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina imperativa di legge (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 28 agosto 2008, n. 3994 e 9 giugno 2008, n. 2786).

CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO - INSERIMENTO OBBLIGATORIO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2015

La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell'affermazione secondo cui l'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 (che riprende la formulazione già contenuta nell 'art. 6 della L. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994, V Sezione, 16 giugno 2003 n. 3373; 8 maggio 2002 n. 2461; 19 febbraio 2003 n. 916): ciò in quanto la clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici. (…..) Per evitare tali inconvenienti, il legislatore ha quindi disposto l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi ed ha contemporaneamente delineato il procedimento istruttorio attraverso cui la stazione appaltante deve determinare l'entità del compenso revisionale. (..) Peraltro, è noto che le disposizioni dell'art. 6 della L. 24 Dicembre 1993 n. 537 non sono state completamente attuate, visto che, ad esempio, non ha mai concretamente funzionato il meccanismo di rilevazione del costo dei beni e servizi, per cui si applica normalmente il c.d. indice FOI fissato dall'ISTAT (cfr. Consiglio di Stato n. 3373/2003, 2461/2002, 4801/2002). (..) Può pertanto affermarsi che, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa - relativi a servizi e forniture - stipulati da amministrazioni pubbliche, la regola ordinaria è quella per cui la revisione prezzi spetta senza alcun margine di alea a danno dell'appaltatore.

INDICE PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE OPERAI E IMPIEGATI

ISTAT COMUNICATO 2015

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di maggio 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A04725)

CONTRATTI DI DURATA - REVISIONE DEI PREZZI

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2015

Se la ratio dell’istituto della revisione - dal punto di vista dell’appaltatore - è quello di “tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici” (T.A.R.. Campania - Napoli sez. VIII 5 febbraio 2015 n. 887) deve ritenersi che la revisione dei prezzi sia giustificata solo in relazione allo squilibrio (effettivamente determinatosi) dei costi (concretamente sostenuti) che incidono sull’utile di impresa.

CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA - REVISIONE PREZZI - ISTRUTTORIA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2015

L’art. 115 codice appalti stabilisce che tutti i contratti devono contenere una clausola di revisione prezzi, ma non stabilisce (salvo che per i profili relativi all’istruttoria) quali contenuti debba avere tale clausola e quindi demanda la relativa disciplina alle parti che, nell’ambito dell’autonomia negoziale espressione del piu' generale principio di autoderminazione contrattuale, possono pertanto inserire clausole contrattuali (ad esempio di decadenza) che impongono specifici termini in ordine all’esercizio del diritto alla revisione.

Le clausole di decadenza inserite nel contratto, quindi, sono del tutto coerenti con i principi generali che regolano i contratti in generale, quali il principio di correttezza che caratterizza l’intera dinamica contrattuale, dalle trattative (art. 1337 c.c.) a tutta l’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), risultando infatti del tutto ragionevole e conforme a buona fede pretendere che il creditore (nel caso in esame il concessionario), nel rivendicare i propri diritti verso il debitore, lo faccia con modalita' (tra cui la tempestivita' nella richiesta), tali da non aggravare la posizione della controparte.

Tuttavia quanto all’aspetto della documentazione della richiesta da parte dell’impresa, deve rilevarsi che l’art 115 codice appalti prevede che: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”.

Da tale disposizione si evincono due principi fondamentali in materia di revisione e cioè che ogni contratto ad esecuzione periodica o continuativa deve obbligatoriamente contenere una clausola di revisione periodica del prezzo e che l’istruttoria per determinare l’ammontare della revisione spetta all’amministrazione, sicchè l’ente non potra' demandare all’impresa concessionaria di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della revisione, spettando ad esso il compito di compiere gli accertamenti a tal fine necessari, compresa l’acquisizione dei relativi documenti, pena la nullita' per contrarieta' con l’art. 115 codice appalti di tutte quelle clausole contrattuali che impongano oneri di produzione documentale in capo all’impresa per dimostrare il suo diritto alla revisione, non richiesti dalla legge.

L’art. 115 del Codice degli Appalto cosi' recita: “la revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 cod. app.”.

L’art. 7 comma 4 lettera c) cod. app. prevede “la sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture deve determinare annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita' prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488”.

L’art. 7 comma 5° cod. app. dispone, infine: “Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre”.

Tuttavia, la disciplina dettata dalla normativa appena citata non ha ancora avuto attuazione per la parte in cui prevede l'elaborazione, da parte dell'Istat, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, sicche' la lacuna va colmata mediante il ricorso all'indice F.O.I., con la precisazione, in ogni caso, che l'utilizzo di tale parametro non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non puo' spingersi nella determinazione del compenso revisionale (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2002 n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2002 n. 4801; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373).

INDICI PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

ISTAT COMUNICATO 2015

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di aprile 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A03927)

CONTRATTI DI DURATA - REVISIONE CORRISPETTIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L’art. 115 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che “1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all' articolo 7 , comma 4, lettera c) e comma 5.”” (la norma ripropone sostanzialmente l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed il cui comma 2 era stato modificato dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, poi abrogato dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006).

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito al riguardo: a) che la normativa in questione ha natura imperativa, per cui si inserisce automaticamente e prevale addirittura sulla regolamentazione pattizia, cosicche' “nessuna preclusione è configurabile in ordine al diritto che trova titolo e disciplina nella legge” (Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682; cfr. anche Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 504, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275); b) che il presupposto per la sua applicazione è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima “nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario” mentre il secondo scaturisce da “una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che puo' concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non piu' attuali” (Sez. III, n. 2682 del 2012, cit.), essendo in questo caso intervenuti tra le parti “atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volonta', sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorche' di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo.”(Sez. III, 11 luglio 2014, n. 3585).

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

ISTAT COMUNICATO 2015

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di marzo 2015, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani ), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ). (15A02947)

CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA PREZZO - NATURA IMPERATIVA E INDEROGABILE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2015

L’indisponibilita' dei costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell’art 7, IV comma, lett. c), e V comma del Codice (le cui prescrizioni sono richiamate dal successivo art. 115) non impedisce di riconoscere la revisione prezzi. I due periodi dell’art.115 del DLgs n. 163/2006 enunciano, infatti, altrettanti principi: il primo impone la revisione periodica del prezzo di tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica e continuativa, il secondo stabilisce che l’entita' di tale revisione deve scaturire dagli esiti di un’apposita istruttoria condotta dall’amministrazione. È vero che l’ultimo periodo individua alcuni parametri statistici ai quali ancorare le valutazioni in materia, ma siffatto “modello istruttorio” appare meramente orientativo dell’operato della parte pubblica, con la conseguenza che la carenza delle rilevazioni statistiche semestrali ivi contemplate non impedisce l’applicazione della norma precedente, rimanendo inalterato il potere-dovere dell’Amministrazione di svolgere comunque un’istruttoria che, anche in assenza dei criteri predeterminati, deve comunque svolgersi nel rispetto del generale limite interno di ragionevolezza (cfr. CdS, V, 14.2.2006 n. 7461 in relazione all’analogo art. 6, IV e VI comma della legge n. 537/1993). L' esatto ammontare della revisione prezzi deve essere determinato mediante un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi (cfr., da ultimo, TAR Napoli, VIII, 11.2.2015 n. 1017). Con riferimento all’indice che dovrebbe fungere nella specie da base del computo revisionale, alla luce della giurisprudenza (cfr., ex pluribus, CdS, V, 23.4.2014 n. 2052), deve farsi applicazione dell’indice F.O.I. Resta fermo che, laddove, l’impresa dimostri, durante l’istruttoria, l’esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la deroga all’indice F.O.I., la quantificazione del compenso revisionale potra' effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici.

REVISIONE PREZZI - APPLICAZIONE ALLE PROROGHE E NON AI RINNOVI

TAR PIEMONTE SENTENZA 2015

La revisione dei prezzi dei contratti della p.a. si applica soltanto alle proroghe contrattuali non anche ai rinnovi, intendendosi come rinnovi quei contratti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volonta', è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorche' di contenuto analogo a quello originario.

Il criterio distintivo tra rinnovo e proroga è indicato nell’elemento della novita': si puo' parlare di proroga solo nel caso in cui vi sia l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non piu' attuali, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario.

Anche la sola modifica del prezzo pone il contratto nella categoria del rinnovo.

In questa ipotesi, (e in particolare quando il contratto rinnovato ha effettuato l’adeguamento del prezzo, come nel caso di specie), non vi puo' essere spazio per la revisione del prezzo, perche' con l’adeguamento del prezzo gia' si attua lo scopo della revisione prezzi.

REVISIONE PREZZO - CONTRATTO PRIVO DI CLAUSOLA REVISIONALE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2015

Laddove il contratto d’appalto non contempla alcuna clausola di revisione periodica del prezzo, a tanto consegue che deve applicarsi la clausola revisionale prevista dall'art. 115 del Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Con riferimento al quantum revisionale, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall'I.S.T.A.T. sull'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti, ma l'insegnamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che - a fronte della mancata pubblicazione da parte dell'Istituto nazionale di statistica di tali dati - la revisione prezzi debba essere calcolata utilizzando l'indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T. (ex plurimis: Consiglio di Stato, V Sezione, 8 maggio 2002 n. 2461).

POTESTÀ DISCREZIONALE AMMINISTRAZIONE DI CONCEDERE O NEGARE LA REVISIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2015

In tema di revisione prezzi, l'Amministrazione ha la potesta' discrezionale di concedere o negare la revisione, sicche' l'appaltatore è titolare, a fronte dell'esercizio del potere autoritativo, di un interesse legittimo affinche' la sua richiesta alla revisione prezzi venga presa in considerazione ed accolta. Piu' dettagliatamente, applicando condivisibili principi espressi dalla Giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 3.8.2012, n. 4444), <<nelle controversie in materia di revisione prezzi, un vero e proprio diritto alla revisione è configurabile solo ove l'Amministrazione lo abbia formalmente e positivamente riconosciuto e, quindi, si controverta unicamente in relazione al quantum delle somme dovute>> Viceversa, laddove la pretesa abbia ad oggetto la stessa spettanza della revisione prezzi, il suo riconoscimento costituisce facolta' discrezionale dell'Amministrazione, sicche' la situazione vantata dal privato non puo' che avere consistenza di interesse legittimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2191; Sez. V, 16 novembre 2007 n. 5831; Cassazione, Sez. Unite, 13 settembre 2005, n. 18126 e 24 aprile 2002, n. 6034). Tale impostazione si colloca nell'ambito del tradizionale orientamento per il quale la posizione soggettiva dell'appaltatore rispetto alla facolta' dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi ha consistenza di interesse legittimo quando attenga all'an della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni attinenti a preminenti interessi pubblicistici, mentre acquista natura e consistenza di diritto soggettivo quando l'Amministrazione abbia gia' esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, cosi' che la controversia riguardi soltanto il quantum della stessa (ex multis, cfr. Cass.Civ., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18126).

Ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. e), n. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo ed al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 133 , c. 3 e 4 dello stesso decreto”. Pertanto, alla luce del chiaro disposto normativo di cui sopra, la controversia relativa alla clausola di revisione e/o adeguamento dei prezzi del contratto d’appalto pubblico rientra, in punto astratto di diritto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando siano fatte valere in giudizio posizioni di diritto soggettivo perfetto (id est, contestazioni in ordine al quantum debeatur).

L’art. 6, co. 2, della legge n. 205 del 2000, ora recepito nell’art. 12 c.p.a., fa, dunque, salva la possibilita' di risolvere mediante arbitrato rituale di diritto le controversie concernenti diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.Ne consegue che – dovendosi escludere la competenza arbitrale solo nel caso di contestazioni riguardanti interessi legittimi (posizioni soggettive indisponibili) e, quindi, anche nel caso in cui la domanda giudiziale avente ad oggetto la revisione prezzi sia proposta prima di una determinazione provvedimentale da parte della stazione appaltante sull’ an della spettanza del compenso revisionale (cfr. Cass., ss. uu., 14/11/2005, n. 22903) – la clausola compromissoria concordata nel caso di specie tra le parti impone la devoluzione in arbitri dell’odierna controversia, recando questa ad oggetto la composizione della contestazione insorta successivamente alla determinazione autoritativa di riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi contrattuali, in cui oggetto del contendere investe il quantum debeatur ed il suo pagamento (ovvero, posizioni soggettive afferenti diritti patrimoniali disponibili, di cui si lamenta la lesione a cagione del contestato criterio utilizzato dal Comune a base del calcolo revisionale). In una sola parola, la clausola compromissoria, per quanto sin qui argomentato, è valida ed efficace in quanto espressione, normativamente riconosciuta e tutelata (art. 6, L. n. 205 del 2000; oggi, art. 12, D.Lgs n. 104 del 2010), della liberta' negoziale, modificabile solo per mutuo dissenso, di risolvere la questione dibattuta (altrimenti di competenza esclusiva del giudice amministrativo) mediante arbitrato rituale di diritto.

REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO - DETERMINAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

Come correttamente evidenziato dallo stesso giudice di primo grado, questo giudice ha piu' volte affermato che la disciplina legale dettata dall’art. 6 commi 4 e 6, della L. 537 del 1993 – ora trasfusa, come si è detto innanzi, nell’art. 115 del D.L.vo 163 del 2006 - non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l’elaborazione, da parte dell'I.S.T.A.T., di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, e che tale lacuna puo' essere colmata mediante il ricorso all'indice F.O.I. con la precisazione che tale ultimo parametro segna il limite massimo che, salve circostanze eccezionali da provarsi da parte dell’impresa, la P.A. non puo' violare nella determinazione del compenso revisionale nei contratti di appalto di servizi a esecuzione periodica o continuativa di cui è parte, atteso che l’istituto della revisione è preordinato alla tutela dell’esigenza primaria dell’amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è intervenuta la stipulazione del contratto, e solo in via mediata alla tutela dell’interesse dell'impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto (cosi', ad es., Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2009 n. 4079).

Inoltre, Cons. Stato, Sez. III, 1 febbraio 2012 n. 504 ha rimarcato espressamente la natura imperativa della disciplina contenuta attualmente nell’anzidetto art. 115 del D.L.vo 163 del 2006, tale da sovrapporsi a qualsivoglia clausola contrattuale ad essa difforme.

CLAUSOLA PERIODICA DI REVISIONE DEI PREZZI - LIMITI ALLA SUA APPLICAZIONE

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2014

Come affermato da recente e consolidata giurisprudenza, l’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 è una norma imperativa che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, configurandosi pertanto come norma inderogabile da parte della stazione appaltante (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, n. 4759 del 2014; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 3 giugno 2013, n. 1293; Sez. III, 25 ottobre 2012, n.1944).

La previsione di un meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica è la riprova che la legge ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti, all’occorrenza e sussistendo i richiesti presupposti, la definizione di un “nuovo” corrispettivo, per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti.

Come chiarito, dalla sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2052 del 2014, il legislatore ha imposto una sequenza che rende obbligatori non soltanto l’inserzione automatica nel contratto della clausola di revisione, ma anche il suo concreto svolgimento sul piano procedimentale. Non avrebbe avuto senso imporre per legge una norma integrativa del contratto, non dispositiva ma cogente, per poi consentire che la stessa restasse disapplicata - perche' ad es. alla prefissata scadenza, non veniva attivata la prevista procedura revisionale - vanificando cosi' l’effettivita' dell’inserzione automatica della clausola.

Una volta attivato il procedimento, questo puo' concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso, di contenuto sia positivo che negativo, ampiamente motivato e soprattutto fondato su dati accertati, documentati e, quindi, non obiettivamente contestabili. Invero, l’istruttoria puo' concludersi anche con l’invarianza dei prezzi contrattuali (cfr. Cons. St., Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465).

Segue da cio' che la procedura revisionale non è discrezionale ne' nell’an, ne' tanto meno nel quantum, costituendo quest’ultimo il risultato di una ricognizione di dati (in particolare, gli indici I.S.T.A.T.) che, per la loro obiettivita' e per la fonte da cui pervengono, s’impongono sia alla stazione appaltante che all’appaltatore (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, n. 2953 del 2014; Cons. St., Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2461; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 9 febbraio 2012, n. 262).

La clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha quindi lo scopo di tenere indenni i fornitori di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, nell’incidere sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione di chiari interessi pubblici (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 14 maggio 2014, n. 2673; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 13 settembre 2013, n. 1926; Cons. St., Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362).

Deve, tuttavia, adeguatamente evidenziarsi che la fattispecie della revisione di cui qui si discetta trova il suo campo di applicazione alle sole proroghe contrattuali, non anche ai c.d. rinnovi contrattuali.

SERVIZI ALL. IIB - REVISIONE PREZZI - NON E' AUTOMATICA

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2014

Il servizio di cui si controverte nel caso di specie appartiene alla categoria dei servizi di assistenza sanitaria – sociale di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006, svolgendo in se' e per se' un evidente ruolo di primario interesse pubblicistico volto al contenimento e alla razionalizzazione delle situazioni emergenziali correlate all’immigrazione clandestina.

L’art. 115, pertanto, non trova applicazione alla convenzione per cui è causa, in quanto, in considerazione del peculiare rilievo pubblicistico del servizio dato in appalto, è consentito all’Amministrazione resistente escludere l’operativita' del meccanismo automatico della revisione prezzi.

A tal riguardo, è opportuno richiamare quanto gia' affermato dal Giudice Amministrativo in fattispecie del tutto assimilabili (cfr., inter alia, T.A.R. Lazio, sez. II, 13 aprile 2010 n. 6655; T.A.R. Sardegna, Sez. I, sent. n. 433/2014), ove si è sostanzialmente messo in evidenza che in presenza di enti aggiudicatori che operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi o a tutela di peculiari ipotesi di rafforzato interesse pubblicistico la norma sulla revisione prezzi di cui all’art. 115 d.lgs. 163/2006 risulta comunque derogabile dalla volonta' delle parti che la eliminino dalla pattuizione o che inseriscano nel contratto una apposita clausola che ne limiti o ne escluda l’operativita'.

COMPENSO REVISIONALE CONTRATTI DI DURATA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2014

Il subprocedimento di accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale nei contratti di servizi e forniture di cui all'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si risolve in una funzione di accertamento, in cui si svolgono compiti di natura tecnico-discrezionale; è altrettanto incontestabile che i parametri di riferimento richiamati dall'art. 115 all'art. 7 del d.lgs. 12 aprile 2006 non risultano tuttora applicabili, dal momento che l'ISTAT non ha proceduto al compimento delle necessarie rilevazioni al riguardo. Tuttavia, attesa l'indefettibilita' dell'istituto, come meccanismo perequativo di salvaguardia del sinallagma funzionale contenuto gia' nell'idea primigenia espressa nell'art. 6 della legge n. 537/93, la giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto legittimo l'utilizzo, in sostituzione, degli indici FOI, notoriamente costituiti da valori dell'inflazione ritraibili dal costo medio, nell'unita' di tempo considerata, di beni contenuti in un paniere che si relaziona con il consumo di essi da parte di famiglie di operai ed impiegati (Consiglio Stato sez. VI 15 maggio 2009 n. 3003 Consiglio di Stato Sezione V, 20 agosto 2008 n. 3994).

La giurisprudenza ha piu' volte rilevato che tale deve essere il parametro generale a cui doversi far riferimento, potendo solo in casi eccezionali l'appaltatore dimostrare il diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti, tal da non superare mai, comunque, i valori ottenibili con i predetti parametri (T.A.R. Bari Puglia sez. II 11 luglio 2013 n. 1141; T.A.R. Bari Puglia sez. I 5 settembre 2012 n. 1634; T.A.R. Lecce Puglia sez. II 9 febbraio 2012 n. 262).

REVISIONE PREZZI - PROVVEDIMENTO - COMPETENZA PA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2014

L'attivazione del procedimento di verifica e lo svolgimento della necessaria istruttoria costituiscono un preciso e inderogabile dovere per la stazione appaltante, che non le è consentito eludere con espedienti diversi, dietro i quali trincerarsi per prendere tempo e sostanzialmente, in una fase di grave crisi economica che ha colpito anche gli enti erogatori di servizi pubblici, per evitare ulteriori esborsi di danaro, disattendendo la disamina delle richieste di revisione prezzi della ditta esecutrice dell'appalto. L'art. 115, d.lgs. n. 163 del 2006, per il suo carattere di norma imperativa (Tar Lecce, sez. II, 3 giugno 2013, n. 1293; sez. III, 25 ottobre 2012, n.1944), non puo' essere infatti derogato dalla stazione appaltante, la quale è dunque tenuta ex lege ad effettuare, alle singole scadenze prescritte, la verifica dell'eventuale mutamento dei prezzi dei materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto. In doverosa applicazione della norma primaria (art. 115, d.lgs. n. 163 del 2006, che peraltro riproduce l'art. 6, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537) e del disciplinare di gara (art. 12) la stazione appaltante era obbligata a verificare puntualmente la necessita' di procedere alla revisione prezzi e, in caso affermativo, alla sua liquidazione.

INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO

ISTAT COMUNICATO 2014

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2013, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (14A00351)

IL DIRITTO DI CHIEDERE LA REVISIONE DEL PREZZO SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Come ha osservato la Sezione in un precedente analogo (Cons. Stato, Sezione III° n.4362/2011) il diritto alla revisione non è altro “..che il diritto ad un diverso e piu' vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio. Pertanto il diritto alla revisione si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non venisse pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo venisse pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto. E poiche' il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione.”

CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, la previsione di cui all'articolo 115 del d.lgs. n. 163/2006 (obbligatorieta' della revisione periodica del prezzo), riguarda esclusivamente il contratto di appalto e non il contratto accessivo ad una concessione di pubblico servizio, per il quale vige l'opposto principio della normale invariabilita' del canone concessorio (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3335; 3 febbraio 2006, n. 388).

Infatti, le concessioni di servizi sono soggette alla normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006 solo negli stretti limiti da essa specificati (si veda in particolare l’art. 30), con esclusione, quindi, dell'invocato istituto previsionale.

Tale preclusione, nella specie, appare viepiu' ragionevole ove si consideri il particolare e persistente favor di cui gode la ricorrente, non soltanto concessionaria monopolistica non selezionata attraverso un procedimento di evidenza pubblica, ma anche impresa assistita per il tramite di stabili ausili pubblici e ricorrenti misure di ripiano dei disavanzi di gestione.

Ne' a diversa conclusione, puo' indurre l'invocata decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5954/2010. Anche tale pronuncia, infatti, tiene ferma la distinzione tra concessione e contratto, pervenendo al riconoscimento del diritto dell'impresa ricorrente ad ottenere la revisione inflattiva, proprio sul presupposto che nella specie il contratto stipulato con l'amministrazione non abbia “la finalita' di regolamentare un rapporto concessorio, ma….. il contenuto di un vero e proprio rapporto contrattuale che, prescindendo dalla concessione preesistente, costituisce l'unica fonte giuridica di regolamentazione dei rapporti…”.

REVISIONE PREZZI - NATURA DEL DEBITO REVISIONALE

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2013

Secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza la parte interessata ha l'onere di attivarsi per ottenere il compenso revisionale entro un tempo ragionevole per provocare una decisione dell'Amministrazione e tale termine non puo' essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito; in particolare, considerata la natura indisponibile del diritto in parola, nonche' la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto puo' essere fatto valere, la richiesta deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4, cod. civ. (Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682, 1 febbraio 2012, n. 504, 19 luglio 2011, n. 4362).

REVISIONE PREZZI - TEMPESTIVITA' DELLA DOMANDA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2012

Quanto alla tempestivita' della domanda, la giurisprudenza prevalente, muovendo dalle premesse che la legge non ha provveduto a stabilire espressamente un periodo massimo oltre il quale non sia piu' possibile richiedere di procedere alla revisione del prezzo, ha concluso che la stessa richiesta possa essere effettuata “entro il termine di prescrizione stabilito per le prestazioni che devono essere rese in modo periodico, e quindi nel termine di prescrizione quinquennale dettato dall’art. 2948 n. 4) del c.c..” (cosi' Cons. di St., sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362; nello stesso senso, in pratica, anche III, 1° febbraio 2012, n. 504, secondo la quale “.. la parte interessata a ottenere il compenso revisionale ha l’onere di attivarsi entro un tempo ragionevole, per provocare una decisione dell’Amministrazione. Tale termine non puo' essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito” (Cons. di St., sez. V, 10 settembre 2012, n. 4783).

CONTRATTI AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATIVA - REVISIONE PREZZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L'istruttoria alla base del procedimento con cui "viene operata" la revisione è a sua volta basata, per lo stesso art. 115, direttamente e soltanto sui dati di cui all'art. 7, per cui, in conclusione: l'inserzione automatica della clausola contrattuale di revisione del prezzo comporta la sua necessaria applicazione; questa deve essere basata sulla detta istruttoria, che deve percio' essere stata eseguita; cio' richiede l'altresi' necessaria attuazione del presupposto dell'istruttoria consistente nella determinazione annuale dei costi standardizzati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), commi 5, 5-bis e 6;

- ne', essendo questa sequenza prescritta per legge, vi si possono opporre la pur indubbia complessita' della sua attuazione amministrativa, volta presumibilmente ad assicurare, nell'intento del legislatore, la piu' compiuta ponderazione di una complessa rilevazione di dati, ovvero la sua sostituibilita' con l'applicazione di un diverso indice, che, seppure utile in via surrogatoria nelle more dell'attuazione del procedimento di legge, non è stato dalla legge stessa evidentemente ritenuto adeguato per la regolazione della fattispecie;

- cio' in quanto "La previsione di un meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica dimostra, quindi, che la legge ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un "nuovo" corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto riferito alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale di riferimento, con beneficio di entrambi i contraenti, poiche' l'appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l'alea propria dei contratti di durata, e la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento di una prestazione divenuta onerosa" (Cons. Stato, III, 19 luglio 2011, n. 4362);

-dovendosi concludere in questo quadro che: il provvedimento di applicazione della clausola di revisione non è discrezionale e, in quanto incidente sull'equilibrio contrattuale, è di interesse della ricorrente; per l'emanazione di tale atto non discrezionale, anche se porti a non variare i prezzi contrattuali, si deve disporre della determinazione dei costi standardizzati che, in quanto base necessaria per l'istruttoria strumentale all'applicazione della revisione nell'esecuzione contrattuale, afferisce altresi' al detto interesse del privato pur trattandosi di atto generale; potendo l'inerzia nella detta determinazione dei costi, che la legge stabilisce annuale, essere di conseguenza oggetto del rimedio di cui all'art. 31 del Cod. proc.amm.

CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI - NORMA IMPERATIVA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Secondo l’art. 6, comma 4, della L. n. 537/93: "tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6".

La disposizione normativa, poi ripresa in maniera pressoche' identica, dall'art. 115 D. Lgs. n. 163/06, è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa quale norma imperativa che, come tale, è destinata ad operare anche in assenza di specifica previsione tra le parti ovvero in presenza di previsioni contrastanti.

In particolare, la giurisprudenza della Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha gia' avuto modo di precisare che il predetto art. 6 della L. 537/93 detta una disciplina speciale circa il riconoscimento della revisione dei prezzi nei contratti stipulati dalla P.A.

Poiche' questa è previsione che prevale su quella generale di cui all'art. 1664 c.c., attribuendo direttamente alle imprese il diritto alla revisione dei prezzi, essa ha natura imperativa e si impone, come contenuto integrativo “ope legis”, nelle pattuizioni private, modificando e sostituendo la volonta' delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo introdotto dall'art. 1339 cc.

CONTRATTI AD ESECUZIONE PERIODICA – ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA GA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Essendo oggetto dell’impugnativa una deliberazione regionale che riconosce ad un gestore di un pubblico servizio un adeguamento dei corrispettivi, il Collegio osserva come alla stregua del consolidato insegnamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, da cui non vi è motivo di discostarsi, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa della pubblica Amministrazione, le controversie relative a tali determinazioni appartengano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Inoltre, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la delibera regionale impugnata dispone un vero e proprio finanziamento pubblico, talchè costituisce in ogni caso “esercizio di un ampio potere dell’Amministrazione a fronte del quale le posizioni soggettive dei soggetti beneficiari (o esclusi dal beneficio) indubbiamente si qualificano come interessi legittimi”.

Non vi è alcun dubbio, quindi, che nel caso di specie sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.

REVISIONE PREZZI NON CONSENTITA SE VI E' STATA RINEGOZIAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Non spetta, l’invocata revisione prezzi in relazione ai servizi erogati dalla Societa' ricorrente negli anni 2004, 2007 e 2008, in ragione dell’avvenuta rinegoziazione dei prezzi del contratto di appalto dei servizi di vigilanza tra le parti in causa (implicante un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi).

Che poi all’esito della trattativa siano rimaste in vigore le tariffe degli anni precedenti, non è sembrata ai due Collegi (di primo e di secondo grado) una ragione sufficiente per escludere che tali tariffe, giungendo all’esito di una rinegoziazione, siano sottratte all’istituto della revisione dei prezzi

REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE - TERMINE PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

La giurisprudenza, in fattispecie analoga, muovendo dalle premesse che la legge non ha provveduto a stabilire espressamente un periodo massimo oltre il quale non sia piu' possibile richiedere di procedere alla revisione del prezzo, e che, nella relativa fattispecie concreta, nemmeno il contratto sottoscritto fra le parti indicava un termine (decadenziale) entro il quale la richiesta dovesse essere fatta valere, ha concluso che la stessa richiesta potesse essere effettuata "entro il termine di prescrizione stabilito per le prestazioni che devono essere rese in modo periodico, e quindi nel termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4) del c.c.." (cosi' C.d.S., III, 19 luglio 2011, n. 4362; nello stesso senso, in pratica, anche III, 1° febbraio 2012, n. 504, secondo la quale " … la parte interessata ad ottenere il compenso revisionale ha l'onere di attivarsi entro un tempo ragionevole, per provocare una decisione dell'amministrazione. Tale termine non puo' essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito."). Sicche', poiche' al momento della presentazione della domanda di revisione prezzi non era ancora decorso il predetto termine di prescrizione, la richiesta della societa' in tal caso appellante avrebbe dovuto trovare accoglimento.

REVISIONE CONTRATTUALE IN MISURA SUPERIORE ALL'INDICE FOI

TAR SARDEGNA SENTENZA 2012

Deve infatti ritenersi che, in ragione della natura eccezionale delle circostanze che possono legittimare il riconoscimento di una revisione contrattuale in misura maggiore rispetto a quanto spettante secondo l'indice “F.O.I.”, sia preciso onere - in via generale - dell'impresa affidataria del servizio di portare tempestivamente a conoscenza l'amministrazione di tali sopravvenute circostanze, ritenute "eccezionali" dall'impresa medesima ai fini in questione.

Se deve ritenersi sussistente in capo all'impresa tale onere "in via generale", come sopra rilevato, a maggior ragione deve ritenersi sussistente tale preciso obbligo per l'impresa di rappresentare eventuali fatti eccezionali sopravvenuti, a fronte di una richiesta dell'amministrazione comunale di prorogare il contratto "alle medesime condizioni".

Ritiene il collegio che tale omissione da parte dell'impresa precluda la possibilita' di richiedere compensi revisionali in misura eccezionale non solo per il "futuro" (cioè per il periodo di proroga del contratto), a fronte dell'accettazione incondizionata da parte della ricorrente della proroga in questione "alle medesime condizioni", ma anche per il "passato" (cioè per il periodo in questione dal 1 gennaio 2008 alla data dell'atto di proroga), posto che risulterebbe palesemente irragionevole riconoscere la spettanza di compensi speciali per il periodo antecedente all'atto di proroga, palesemente non spettanti per il periodo successivo in forza dell'accettazione incondizionata da parte della ricorrente della proroga in questione, pur a fronte del permanere delle medesime circostanze in ordine all'incremento delle tariffe di smaltimento.

FORNITURE E SERVIZI - REVISIONE PREZZI CONTRATTI AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATIVA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2012

La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell’affermazione secondo cui l’art. 6 della Legge n° 537/1993 e ss.mm. (oggi l’art. 115 del Decreto Lgs. n°163/2006) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici (appalti di servizi e forniture) ad esecuzione periodica o continuativa (ex multis: Consiglio di Stato, V Sezione, 16 Giugno 2003 n° 3373; 8 Maggio 2002 n° 2461; 19 Febbraio 2003 n° 916), e cio' in quanto la clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della Pubblica Amministrazione da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici. Per evitare tali inconvenienti, il Legislatore del 1993/1994 ha quindi disposto l’inserimento obbligatorio (automatico) della clausola di revisione prezzi ed ha contemporaneamente delineato il procedimento istruttorio attraverso cui la stazione appaltante deve determinare l’entita' del compenso revisionale.

Alle mere proroghe contrattuali puo' applicarsi la clausola revisionale prevista dall’art. 6 (ora dall’art. 115 del Decreto Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163), nel mentre, conclusione opposta vale con riferimento agli atti con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volonta', sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorche' a contenuto analogo a quello originario (cosi': T.A.R. Lazio I Sezione, 31 Marzo 2005 n° 2367). La “ratio” di cio' è che, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (per la durata del contratto pattuita).

REVISIONE DEI PREZZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Con riferimento alla revisione dei prezzi, è sufficiente ricordare l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione in mancanza di ragioni che militino in senso contrario, secondo cui la revisione dei prezzi in tal modo prevista si applica solo alle proroghe contrattuali ma non agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volonta', sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorche' di contenuto analogo a quello originario (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 1° giugno 2010 n. 3474).

REVISIONE PREZZI - NORMA IMPERATIVA - REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2012

La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell’affermazione secondo cui l’art. 6 della Legge n° 537/1993 e ss.mm. (oggi l’art. 115 del Decreto Lgs. n°163/2006) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici (appalti di servizi e forniture) ad esecuzione periodica o continuativa (ex multis: Consiglio di Stato, V Sezione, 16 Giugno 2003 n° 3373; 8 Maggio 2002 n° 2461; 19 Febbraio 2003 n° 916), e cio' in quanto la clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della Pubblica Amministrazione da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici.

Con orientamento costante, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l'art. 6 citato, nella parte in cui vieta in modo diretto ed assoluto l'effetto del rinnovo tacito, non impedisce, pero' la prorogabilita' del contratto (Cfr.: Consiglio di Stato, V Sezione, 20 Ottobre 1998 n° 1508; VI Sezione, 29 Marzo 2002 n° 1767). A tanto consegue che alle mere proroghe contrattuali puo' applicarsi la clausola revisionale prevista dall’art. 6 (ora dall’art. 115 del Decreto Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163), nel mentre, conclusione opposta vale con riferimento agli atti con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volonta', sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorche' a contenuto analogo a quello originario (cosi': T.A.R. Lazio I Sezione, 31 Marzo 2005 n° 2367).

La “ratio” di cio' è che, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (per la durata del contratto pattuita).

Con riferimento al quantum revisionale, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi (e delle pubbliche forniture) prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’I.S.T.A.T. sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle P.A., ma l’insegnamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che – a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’Istituto nazionale di statistica di tali dati – la revisione prezzi debba essere calcolata utilizzando l’indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T. (ex plurimis: Consiglio di Stato, V Sezione, 8 Maggio 2002 n° 2461).

REVISIONE PREZZI - NO MARGINE ALEATORIO

TAR PUGLIA SENTENZA 2012

Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa - relativi a servizi e forniture - stipulati da Pubbliche Amministrazioni, la regola ordinaria è quella per cui la revisione prezzi spetta senza alcun margine di alea a danno dell’appaltatore.

Nel caso di specie, deve farsi applicazione dei principi innanzi richiamati, atteso che il contratto di appalto di servizi in questione è stato perfezionato “inter partes” il 24 Novembre 2000 (con decorrenza dal 1° Gennaio 2001 e durata novennale) senza, pero', prevedere l’aggiornamento (annuale) del corrispettivo pattuito a titolo di revisione prezzi, con la conseguente inserzione automatica, ai sensi dell’art. 1339 Codice Civile, della richiamata disposizione normativa (prima l’art. 6 della Legge 24 Dicembre 1993 n° 537 e ss.mm. e poi l’art. 115 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163) avente carattere imperativo, in quanto finalizzata (come detto) a soddisfare interessi di ordine pubblico.

Con riferimento al quantum revisionale, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi (e delle pubbliche forniture) prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’I.S.T.A.T. sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle P.A., ma l’insegnamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che – a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’Istituto nazionale di statistica di tali dati – la revisione prezzi debba essere calcolata utilizzando l’indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T..

INDICE FOI MESE DICEMBRE 2011

ISTAT COMUNICATO 2012

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

REVISIONE PREZZI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Per quanto riguarda la natura dell’istituto si è sottolineato che la revisione dei prezzi ha una duplice funzione: da un lato di tutela dell’esigenza dell’Amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto; dall’altro di tutela dell’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 935 del 17 febbraio 2010).

La previsione di un meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica dimostra, quindi, che la legge ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un "nuovo" corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto riferito alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale di riferimento, con beneficio di entrambi i contraenti, poiché l’appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea propria dei contratti di durata, e la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento di una prestazione divenuta onerosa.

La giurisprudenza è poi pacifica nel ritenere che la disciplina dettata in materia di revisione prezzi ha carattere imperativo e che una eventuale clausola contrattuale difforme rispetto alla disciplina normativamente prevista deve ritenersi nulla (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6709 del 2 novembre 2009).

La legge non ha invece provveduto a stabilire espressamente un periodo massimo oltre il quale non sia possibile richiedere di procedere alla revisione del prezzo.

Considerata la natura indisponibile del diritto in questione e considerata la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto possa essere fatto valere, si deve ritenere che, contrariamente a quanto affermato dal TAR per il Veneto, la richiesta possa essere effettuata entro il termine di prescrizione stabilito per le prestazioni che devono essere rese in modo periodico, e quindi nel termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4) del c.c.

Infatti il diritto alla revisione non è altro, a ben vedere, che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio. Pertanto il diritto alla revisione si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo stesso, così come si prescriverebbe il diritto al pagamento del rateo, se questo non venisse pagato, ovvero il diritto all’integrazione, se il rateo venisse pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto. E poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione.

CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO E CLASUOLA REVISIONE PREZZI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2011

La disposizione relativa alla obbligatoria ed automatica inserzione della clausola di revisione periodica del prezzo dell’appalto (art. 6, comma 4 legge 24 dicembre 1993, n. 537, ora confluito nella previsione normativa di cui all’art. 115 dlgs 12 aprile 2006, n. 163) costituisce una prescrizione imperativa non suscettibile di essere derogata pattiziamente (con la conseguenza che l’eventuale clausola difforme deve considerarsi nulla).

Avendo il rapporto in contestazione natura concessoria ex lege ed essendo la ditta sostanzialmente una impresa monopolista “assistita”, l’odierna ricorrente non ha diritto all’adeguamento-differenziale inflattivo (i.e. la revisione periodica del prezzo dell’appalto ex art. 115 dlgs n. 163/2006), essendo quest’ultimo istituto tipico di un assetto concorrenziale del mercato inesistente nella fattispecie in esame.

REQUISITI PIU' STRINGENTI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE - RISPETTO DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

AVCP PARERE 2011

Sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e piu' restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicita' e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruita' a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorchè appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicita' o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).

Al riguardo, in assenza di specifiche prescrizioni contenute nella lex specialis, non appare sufficiente il generico richiamo (evidenziato dalla stazione appaltante nella nota pervenuta il 10 gennaio 2011) agli allegati al bando che stabiliscono che gli operatori economici devono formulare l’offerta tenendo conto dei costi relativi alla sicurezza e del costo del lavoro come determinato dal C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-assistenziale. Ne' appare corretto affermare, alla luce di quanto stabilito dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in assenza (anche sotto questo profilo) di specifiche indicazioni, che si terra' conto dell’aumento ISTAT se e quando si verificheranno circostanze del genere, se si considera che la lex specialis prevede che “i prezzi rimarranno invariati per tutta la durata del contratto” (cfr. pag. 1 del bando di gara).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' cooperativa sociale A - (gestione servizio sociale professionale e servizio spazio protetto a supporto dell’analogo servizio comunale) - Importo a base d’asta € 404.870,00 - S.A.: Comune B.

RIDUZIONE SUL DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL CANONE - LIMITI

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sulla ammissibilità o meno della domanda riconvenzionale avanzata nel giudizio arbitrale dalla Stazione Appaltante oltre la prima memoria. [B] Sugli effetti della normativa in materia di revisione periodica dei prezzi riguardo al corrispettivo previsto nei contratti di durata e sugli effetti nel rapporto contrattuale. [C] Sulla nullità o meno della clausola del contratto in cui si preveda una riduzione del dieci per cento a carico dell’Impresa concessionaria sul diritto alla revisione del canone pattuito. [D] Sul dies a quo per il calcolo degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di revisione del canone. [E] Sul calcolo della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di revisione del canone, in assenza di prova del maggior danno

INDICE FOI MESE DICEMBRE 2010

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO 2011

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative al mese di dicembre 2010, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (11A00678)

G.A. COMPETENTE NELLE CONTROVERSIE RELATIVE A CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZO

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2010

Quanto alla giurisdizione l’art. 244 del Codice dei contratti pubblici disponeva al comma 3: "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4". Quest'ultima disposizione è stata infine trasfusa nell’art. 133 comma 1 lett. e) n. 2) del Codice del processo amministrativo, a norma del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto".

Le disposizioni succedutesi nel tempo, riguardanti l'obbligo di inserimento di una clausola di revisione periodica del prezzo in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, costituiscono norme di carattere imperativo e inderogabile alle quali, in caso di mancata previsione della clausola in questione, si applica il principio civilistico di cui all’art. 1339 cod.civ. relativo alla inserzione automatica di clausole (cfr. CGA 18 novembre 2009 n. 1106; Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2009 n. 6709).

CLAUSOLA REVIONE PREZZI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2010

L'art. 6 della legge 537/93 (come ora l’art. 115 del d.lgs. 163/06) si limitava a sancire il principio dell'obbligatorio inserimento nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa di beni o servizi stipulati con le pubbliche amministrazioni di una clausola di revisione del prezzo, senza specificamente definire il contenuto del relativo credito e rimettendo, quindi, alla determinazione delle parti contraenti i presupposti costitutivi del diritto, la sua entita' e le modalita' del suo esercizio, fermo, peraltro, il limite generale della frode alla legge, che non consentiva, come non consente adesso, di vanificare quel diritto mediante il ricorso a clausole che di fatto ne aggirino l’obbligo.

Non puo' ritenersi elusivo della richiamata previsione normativa la stipulazione di una clausola che, conformemente allo spirito ed alla lettera della legge, preveda che si faccia luogo alla revisione del prezzo originariamente pattuito soltanto dopo l’avvenuto decorso di un primo arco temporale, che nel caso concreto è stato fissato in un anno e mezzo e che, alla luce di tutto quanto si è detto, non appare incongruo od irragionevole o tale da frustrare, vanificare od aggirare l’obbligo posto dall’art. 6 cit.

REVISIONE PREZZI E PRESCRIZIONE RICHIESTA INTERESSI MORATORI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla evoluzione normativa in materia di clausola di revisione prezzi nei contratti pubblici per l’appalto di servizi. [B] Sulla configurabilità o meno di una rinuncia tacita, o per fatti concludenti, alla clausola di revisione prezzi da parte dell’Impresa. [C] Sulla natura degli interessi moratori inseriti nel contratto d’appalto e sulla prescrizione applicabile in caso di appalto di servizi avente natura periodica. [D] Sulla applicabilità o meno agli appalti di servizi della prescrizione decennale del diritto agli interessi moratori, di cui all'art. 36 Capitolato Gen. OO.PP. [E] Sulla sussistenza o meno del danno da perdita di chance, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità della somma rivendicata dall’Impresa con il giudizio arbitrale

RINNOVO E PROROGA CONTRATTI PUBBLICI ED OPERATIVITA' REVISIONE PREZZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

L’art. 6, co. 2, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994 (ora abrogato dall’art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006), disponeva: “è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli”; e, col periodo seguente, poi soppresso dall’art. 23, co. 1, della legge – comunitaria 2004 – 18 aprile 2005 n. 62: “Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volonta' di procedere alla rinnovazione”. Il successivo co. 4 (oggi art. 115 del cit. d.lgs. n. 163 del 2006) prevedeva, inoltre, l’obbligo di inserimento in tutti i contratti a esecuzione periodica o continuativa della clausola di revisione periodica del prezzo, stabilendo altresi' che la revisione venga operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base di dati rilevati ed elaborati dall’ISTAT.

Riguardo al co. 2, la giurisprudenza ne ha rinvenuto la “ratio” nell’esigenza di impedire rinnovi automatici dei contratti di durata, inizialmente sostituiti con l’eventuale scelta consapevole della singola amministrazione di rinnovare o meno il contratto (cfr., in particolare, Cons. St., Sez. V, 6 settembre 2007 n. 4679).

Del resto, non v’è dubbio che il divieto concerne testualmente il “rinnovo tacito” e la comminatoria di nullita' si riferisce, del pari testualmente, ai contratti stipulati in violazione di tale specifico divieto.

Quanto alla proroga, da cui il rinnovo si differisce per consistere in un nuovo rapporto giuridico frutto di un diverso esercizio dell’autonomia negoziale delle parti (vedasi in tal senso Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2006 n. 39), il gia' richiamato art. 23 della legge n. 62 del 2005 cosi' statuisce al co. 2: “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia' scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica”, dettando in proposito puntuali condizioni. Tuttavia, diversamente dall’art. 6, co. 2, della legge n. n. 537 del 1993, in tale disposizione è assente la comminatoria di nullita' dei contratti stipulati in contrasto con la medesima.

A prescindere dalla qualificazione come “rinnovi” o “proroghe” delle riferite manifestazioni di volonta' della Stazione Appaltante dirette alla conferma della permanenza dei rapporti in essere con il contraente, è indubbio che in nessun caso si è trattato di rinnovo tacito, sicche' non opera nei confronti dei rispettivi contratti la nullita' sancita dal ripetuto art. 6, co. 2, della legge n. 537 del 1993. Conseguentemente, sussiste il diritto alla revisione al quale si riferisce l’art. 244, co. 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 e, di qui, per negare che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo stabilita dallo stesso art. 244, co. 3.

SERVIZI - REVISIONE PREZZI - DISCIPLINA DIVERSA DALL'ART. 1664 COD. CIV.

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2010

L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ora art. 115 del d.lvo 163/06, detta una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla p.a. che prevale su quella generale di cui all'articolo 1664 del codice civile. Tale disciplina ha natura imperativa e s’impone nelle pattuizioni private modificando ed integrando la volonta' delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all'articolo 1339 del codice civile; ne consegue che le clausole difformi sono nulle nella loro globalita', anche se la nullita' non investe l'intero contratto, in applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur”, sancito dall'articolo 1419 del codice civile.

REVISIONE PREZZI - FISSAZIONE CRITERI PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2010

A norma di cui all’art. 115 del codice dei contratti pubblici e cosi' la precedente norma di cui all’art. 44, co. 4, della l. n. 724 del 1994 non si limitano a stabilire, genericamente, la necessita' di prevedere una clausola revisionale, ma fissano anche i criteri che devono essere inderogabilmente osservati per un corretto adeguamento del corrispettivo. Ne consegue che non è conforme alla legislazione in materia la disciplina contrattuale che rinvia all’art. 1664 del codice civile e pone a carico dell’appaltatore le variazioni dei prezzi ricadenti entro la pattuita alea contrattuale del 10% (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 6709 del 2009).

Non è, del pari, conforme alla legislazione vigente, la previsione di un termine decadenziale di natura contrattuale per richiedere la revisione prezzi, in quanto tale clausola avrebbe l’effetto equivalente di modificare la previsione legale, pregiudicando l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, con conseguente incapacita' del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni.

La previsione di un termine entro il quale presentare la domanda revisionale, al piu', puo' valere ai fini della decorrenza degli interessi e dell’eventuale prescrizione, ma non puo' comportare una decadenza che, ove ammessa, finirebbe per eludere la disciplina legale, pregiudicando l’interesse pubblico.

Va rammentato che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 537/1993, come novellato dall’art. 44 della legge n. 724/94, tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati fissati con la medesima normativa. In questa prospettiva, l’adeguamento del compenso alle variazioni dei prezzi non puo' essere circoscritto sul piano oggettivo.

Cio' posto, considerato che l’art. 6 della legge n. 537/1993 è norma imperativa, non suscettibile di essere derogata pattiziamente (la sua finalita' primaria è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosita' sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacita' del fornitore di farvi compiutamente fronte), ne consegue che le disposizioni negoziali contrastanti con la disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullita' ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., ma sostituitede iure, ex art. 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge.

Nel caso, quindi, la disciplina legale in materia di revisione prezzi si inserisce automaticamente e prevale sulla previsione pattizia, assunta in contratto.

CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA PREZZO - RILEVAZIONE PREZZI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2010

L'art. 6, L. 24 dicembre 1993 n. 537, nel testo come sostituito dall'art. 44, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (ed oggi trasfuso negli artt.115 e 244 del Codice dei Contratto di cui al d.lgs. n. 163/2006) prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo e che le controversie derivanti dall'applicazione del predetto articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

Il comma 6 dell’art. 6 della 537 prevedeva che per: "….orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato", l'ISTAT avrebbe dovuto curare la "rilevazione e l'elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato….".

Poiche' pero' l'ISTAT non ha mai provveduto a pubblicare la rilevazione ed elaborazione dei costi dei principali beni e servizi acquisiti dalle pp.aa. (ne' ad oggi vi ha provveduto la sezione centrale dell'Osservatorio, cui la sopravvenuta normativa di cui all'art. 115 del codice dei contratti, demanda l’individuazione dei costi standardizzati per tipo di servizio in relazione a specifiche aree territoriali), la giurisprudenza ha ritenuto che non si possa dar rilievo a bollettini delle singole associazioni imprenditoriali, ma che a fronte della mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni pubbliche, la revisione dei prezzi d'appalto debba essere operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati ("indice FOI") mensilmente pubblicato dall'ISTAT .

E cio' per la fondamentale ragione che la variazione dei costi non debba essere parametrata al variare dei costi nel settore in quanto la finalita' è quella di ancorare il prezzo contrattuale alla soglia qualificata di inflazione.

CONTRATTI DI DURATA - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

TAR VENETO SENTENZA 2010

L’art. 115 dello stesso D.L.vo 163 del 2006 dispone che "tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5", ossia nella considerazione delle determinazioni annuali, operate dalla Sezione Centrale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dei "costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali" mediante "specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita' prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488" (comma 4 cit.); a sua volta, e sempre a tal fine, "l’ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre" (comma 5 cit.).

E’ ben noto, tuttavia, che le previsioni dell’art. 115 testè descritte non hanno ancora ricevuto attuazione, e che in tale contesto la revisione prezzi deve essere operata sulla base del solo indice F.O.I. della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2009 n. 3003; Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786, 20 agosto 2008 n. 3994 e 9 giugno 2009 n. 3569), ossia – in buona sostanza - secondo la disciplina previgente contenuta nell’art. 6, comma 6, della L. 537 del 1994 come sostituito dall’art. 44 della L. 724 del 1994: disciplina, quest’ultima, non solo recepita nella specie dall’art. 3 del Capitolato speciale di appalto annesso al contratto stipulato tra le parti, ma – essa si' – altrimenti resa comunque oggetto di recezione automatica all’interno dei contratti a contenuto eventualmente difforme, come – per l’appunto – affermato dalle stesse decisioni di Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2003 n. 3373 e 19 febbraio 2003 n. 916 citate dalla stessa ricorrente ma, all’evidenza, non riferibili anche alla susseguente – e, giova ribadire, non ancora applicata – disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 115 e 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.L.vo 163 del 2006.

INDICE PREZZI AL CONSUMO - DICEMBRE 2009

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO 2010

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di dicembre 2009, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

PREZZO CHIUSO - INDICE FOI - REVISIONE PREZZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Tutte le volte in cui il legislatore ha voluto fare riferimento, in materia di appalti pubblici, ad un indice specifico per l’aggiornamento del prezzo contrattuale, lo ha detto espressamente (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). Cosi', in materia di lavori, la revisione del prezzo è eccezionalmente ammessa ( cfr. art. 133 cit. commi 4 e 6, ma gia' art. 26 comma 4 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 per come introdotto dal comma 550 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) quando, per effetto di circostanze imprevedibili, il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato ciascun anno dal Ministero delle infrastrutture; qui è espressamente indicato che il decreto ministeriale debba rilevare ogni anno le oscillazioni percentuali dei piu' significativi materiali da costruzione. Cosi', nei contratti d’appalto relativi a servizi e forniture, gia' l’art. 44 della legge n. 724/94, modificando l’art. 6 comma 4 legge n. 537/93, stabiliva (oggi analoga previsione la si rinviene nell’art. 115 d.lgs. 163/06) che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo condotta sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni rilevati ed elaborati dall’ISTAT.

Nel caso dell’istituto all’esame, il legislatore ha rimesso alla potesta' del Ministero delle infrastrutture di rilevare annualmente lo scostamento tra tasso d’inflazione programmato e tasso di inflazione reale, senza altro aggiungere in ordine ai parametri cui far riferimento per tale determinazione. Nel silenzio sul punto della legge appare al Collegio non irragionevole la scelta ministeriale di legare detto tasso inflattivo ad un parametro di indubbia rilevanza generale, in quanto utilizzato dall’ISTAT per rilevare l’andamento della inflazione reale del Paese; e cioè l’indice FOI, espressivo dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

PROROGA E RINNOVO - REVISIONE PREZZI

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2009

Con orientamento costante, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l’art. 6 della Legge n° 537/1993 e ss.mm. (oggi l’art. 115 del Decreto Lgs. n°163/2006), nella parte in cui vieta in modo diretto ed assoluto l'effetto del rinnovo tacito, non impedisce, pero' la prorogabilita' del contratto (Cfr.: Consiglio di Stato, V Sezione, 20 Ottobre 1998 n° 1508; VI Sezione, 29 Marzo 2002 n° 1767). A tanto consegue che alle mere proroghe contrattuali puo' applicarsi la clausola revisionale prevista dall’art. 6 (ora dall’art. 115 del Decreto Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163), nel mentre, conclusione opposta vale con riferimento agli atti con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volonta', sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorche' a contenuto analogo a quello originario (cosi': T.A.R. Lazio I Sezione, 31 Marzo 2005 n° 2367).

La ratio di cio' è che, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (per la durata del contratto pattuita).

CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2008

L’art. 6 comma 4° della L. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. 724/1994 prevede che i contratti ad esecuzione periodica o continuativa con la Pubblica Amministrazione debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, per consentire il mantenimento dell’originario sinallagma contrattuale. Giurisprudenza ormai consolidata prevede che non sono ammesse limitazioni o riduzioni pattizie, essendo tale norma stata qualificata “norma speciale” rispetto all’art. 1664 c.c. (cfr. TAR Campania, Salerno, I, 5.10.2007 n. 2056; CS, V, 6.9.2007 n. 4679; TAR Catania, III, 22.6.2007 n. 1092; TAR Puglia Lecce, II, 23.5.2006 n. 2958).

Ogni altra affermazione limitativa (come quella contenuta da TAR Sardegna n. 104 del 1.2.2002, che consentiva un’alea contrattuale) è stata riformata dal CS V n. 916 del 19.2.2003.

Coerentemente, riconoscendo natura “cogente ed inderogabile” al succitato precetto, che sancisce l’obbligo alla revisione del prezzo, la giurisprudenza gli ha conferito valore di norma imperativa, con “sostituzione automatica” delle eventuali difformi volonta' contrattualizzate (vedasi CS, V, 16.5.2003 n. 3373; V, 8.5.2002 n. 2461; V, 20.5.2002 n. 2712). Conseguentemente il TAR Sardegna si è adeguato (cfr. I, n. 338 del 22.3.2006; I, n. 1179 del 25.5.2005; I, n. 1926 del 26.9.2005).

Nel caso di specie non puo', quindi, costituire impedimento l’art. 22 del Capitolato speciale di appalto, che prevedeva l’attivazione della revisione prezzi solo dal terzo anno, con sostanziale “franchigia” per il primo biennio.

Ne deriva che l’interpretazione fornita dall’atto impugnato (coerente con la citata disposizione limitativa di Capitolato speciale di appalto) non puo' essere ritenuta rispettosa della norma di legge, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere la revisione prezzi –decorso il primo anno.

Certificato di collaudo

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul meccanismo (automatico) di adeguamento e incremento del prezzo del contratto introdotto dal comma 4 dell'art. 26 L. 109/94, sull’istituto della revisione prezzi previgente alla legge Merloni e sulla compromettibilità o meno ad arbitri di questi due istituti. [B] Sul ritardo o l’omissione del collaudo dell’opera da parte della stazione appaltante

CONTRATTI ESECUZIONE PERIODICA - REVISIONE PREZZI

TAR PIEMONTE SENTENZA 2007

L’art. 115, del D.lgs. n. 163/2006 ( Codice dei contratti pubblici) prevede che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”. La sfera di applicazione della disposizione, già sufficientemente chiara con riguardo al limite costituito dal riferimento ai “contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture”, deve essere ulteriormente precisata alla luce della definizione dell’oggetto della disciplina dettata dall’intero Codice dei contratti pubblici, individuata dall’art. 1 del citato D.lgs. n. 163/2006 nei seguenti termini: “Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere”. Occorre rilevare, altresì, che il citato D.lgs. n. 163/2006 distingue le concessioni di servizi, prevedendo all’art. 30 che “Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi”. Dalle disposizioni in esame (artt. 1, 30 e 115 del Codice dei contratti pubblici) si deduce pertanto che la norma sulla revisione periodica del prezzo, di cui all’art. 115 citato, si riferisce, per quanto riguarda la materia dei servizi, esclusivamente ai contratti di appalto di servizi (e non alle concessioni).

Nella fattispecie in esame muovendo dalla premessa che le convenzioni tra i presìdi socio-assistenziali-sanitari del Piemonte e le A.S.L. hanno natura giuridica di contratti di durata a prestazioni corrispettive, i ricorrenti sostengono l’applicabilità alle stesse dell’art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il rapporto tra Regione, quale ente titolare del servizio pubblico della sanità, o unità sanitarie locali e i soggetti privati erogatori delle prestazioni (sanitarie o socio-sanitarie), non può essere qualificato come appalto di servizi ma rientra nell’ambito delle relazioni di carattere pubblicistico. Tale rapporto, secondo le disposizioni del D.lgs. n. 502/1992, e in particolare dell’art. 8-bis (“Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8- quater , nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies”), dell’art. 8-quater e dell’art. 8-quinquies, deriva da due atti: l’accreditamento istituzionale, con il quale si dispone l’inserimento della struttura accreditata nell’ambito organizzativo del servizio pubblico sanitario, e l’accordo contrattuale. Per quanto concerne gli accordi contrattuali, il loro contenuto si può ricavare dalla lettura congiunta degli articoli 8-quinquies e 8-sexies del citato D.Lgs. n. 502/1992. Si osservi che gli accordi devono indicare anche “il volume massimo delle prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”. Ciò che rileva nel caso di specie è che le prestazioni, che la struttura privata accreditata può fornire sulla base delle convenzioni in esame, non sono acquisite dalla pubblica amministrazione (Regione o Azienda Sanitaria) ma sono rivolte esclusivamente alla collettività degli utenti. I due atti – quello organizzativo, l’accreditamento; quello convenzionale – svolgono in realtà una funzione unitaria che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario agli utenti, nel limite del “volume massimo” concordato. La natura giuridica di tali accordi non può essere ricondotta all’ambito dei contratti di appalto di servizi ai quali è applicabile l’art. 115 del Codice dei contratti pubblici.

INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

ISTAT COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di giugno 2014, per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE DI OPERAI E IMOPIEGATI

ISTAT COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (14A08133)

INDICI PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

ISTAT COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A00455)

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

ISTAT COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A08803)

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 26/06/2009 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI. ISTRUTTORIA E PERIODO DI RIFERIMENTO PER APPLICARE L'ADEGUAMENTO.

In un appalto di servizio triennale, è stata inserita nel contratto la clausola della revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 dlgs 163/06 senza indicazioni relative al "fattore tempo". La ditta affidataria ha chiesto l'adeguamento dei prezzi in vigore all'indice ISTAT annuale. Considerato che l'art. 115 del dlgs 163/06 prevede che tale revisione sia operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei dati di cui all'art. 7, c.4, lett c) e c. 6 del dlgs 163/06 si chiede se la Sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici ha determinato i costi standardizzati per tipo di servizio e forniture in relazione a specifiche aree territoriali. In caso di assenza di tali costi standardizzati, l'istruttoria come si deve svolgere? E' sufficiente applicare l'indice ISTAT? La revisione dei prezzi, posto che la gara è stata aggiudicata nell'aprile 2008 e la richiesta della ditta è del marzo 2009 che decorrenza deve avere?


QUESITO del 04/04/2009 - REVISIONE DEI PREZZI - MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZA

In riferimento alla revisione periodica dei prezzi, nel caso in cui l'Osservatorio dei contratti pubblici non avesse previsto costi standardizzati per specifico servizio, di cui al combinato disposto art. 115, art. 7, c. 4, lett. c) e art. 7, c.5, d.lgs. n. 163/2006, per contratti di appalto di servizio regolarmente stipulati e registrati e in corso di validità, quali regole si applicano per la revisione dei prezzi ? Qualora esistessero tabelle di aggiornamento salariale emanate con DM, la PA si deve adeguare alle stesse o è l'appaltatore che vede decrescere il proprio margine d'impresa ?


QUESITO del 25/08/2008 - REVISIONE PREZZI

La Ditta appaltatrice ha richiesto formalmente alla Stazione appaltante la revisione dei prezzi di contratto (a somministrazione continuativa di durata triennale), ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n° 163/2006, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (Famiglie di Operai e Impiegati). Premesso che: - la gara a procedura aperta è stata bandita in data 08/08/2006; - il Capitolato Speciale d’appalto prevede che i prezzi di fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale; - il Capitolato Speciale d’appalto, non prevede nessuna clausola di revisione dei prezzi; - nessuna delle Ditte partecipanti alla gara ha impugnato il Capitolato Speciale d’appalto (inclusa la Ditta Appaltatrice); - nell’offerta economica la Ditta appaltatrice si è impegnata formalmente ad accettare “incondizionatamente” tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale d’appalto; - nel contratto d’appalto, redatto in forma pubblica - amministrativa regolarmente registrato presso il locale Ufficio del Registro, i prezzi di fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale. Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede di sapere se Codesta Stazione Appaltante è tenuta obbligatoriamente (senza possibilità di eventuale negoziazione) ad accordare alla Ditta Appaltatrice la revisione dei prezzi contrattuali richiesta, utilizzando come unico parametro di riferimento il dato ISTAT – F.O.I.


QUESITO del 15/05/2008 - ADEGUAMENTO PREZZI

Nel giugno 2006, su esito di gara d'appalto mediante pubblico incanto, la Provincia di B. ha affidato a una cooperativa l’incarico per la catalogazione di libri delle biblioteche afferenti alla Rete Bibliotecaria Bresciana, attività da effettuarsi presso il Centro di Catalogazione dell’Ufficio Biblioteche (Settore Cultura) che cura la parte tecnica e logistica. L’iter contrattuale è stato curato dal Servizio Contratti e Appalti della Provincia. La spesa complessiva impegnata è di € 249.278,40 iva compresa: 12.600 ore di lavoro (in circa 21 mesi) a € 19,784 all’ora (16,49 + iva). Il lavoro è iniziato a settembre 2006. La prestazione viene pagata con cadenza mensile su fatturazione. Con raccomandata del 15/2/08 la cooperativa richiede l’adeguamento dei prezzi per il periodo set07-mag08, “ai sensi dell’art.44 della L.724/94”, sulla base dell’indice medio FOI dell’ISTAT per il periodo set06-ago07: 1,6%. Visti gli artt. 115 e 7 (comm. 4c e 5) del nuovo codice dei contratti pubblici: Il contratto firmato recita che “i prezzi sono fissi e invariabili” e non prevede clausola di revisione periodica dei prezzi. Che cosa determina che un contratto sia “ad esecuzione periodica o continuativa”? La durata? Per “revisione periodica” si intende dopo un anno? In che cosa consiste praticamente ”l’istruttoria del dirigente responsabile”? La pubblicazione annuale dell’Osservatorio dei Contratti sui costi standardizzati e l’elaborazione dei prezzi di mercato dell’ISTAT non comprendono tra i servizi la catalogazione libraria. Siamo obbligati alla revisione? Da quando? E di quanto? Se sì: avendo in corso anche un altro appalto simile, con altra cooperativa, saremo obbligati ad adeguarlo anche se quest’ultima cooperativa non lo chiede?


QUESITO del 04/01/2008 - REVISIONE PREZZI - ISTANZA AUTORIZZAZIONE

n un'appalto di servizio pluriennale va riconosciuta la revisione ISTAT, anche se non prevista in contratto?


QUESITO del 12/03/2007 - REVISIONE PREZZI

Con la presente nota si chiedono le modalità di applicazione della revisione prezzi così come disciplinata dall'art 115 del decreto legislativo in relazione all'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7,comma 4,lettera c) e comma 5.