Art. 2.(Conclusione del procedimento).

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. comma così modificato dall'art. 1, comma 38, legge n. 190 del 2012; si veda anche quanto disposto dall'art.12 comma 2 del DL 76/2020 in vigore dal 17/7/2020

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti , nonchè le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo. introdotto dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, poi modificato dalla L. 120/2020 di conversione, in vigore dal 15-09-2020

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. comma così sostituito dal DL 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, e ulteriormente modificato dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonchè i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. introdotto dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, poi modificato dalla L. 120/2020 di conversione, in vigore dal 15-09-2020

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. comma così sostituito dal DL 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012

9-bis.L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto ((o dell'unità organizzativa)) a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. comma così sostituito dal DL 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012; modificato dal Dl 77/2021 in vigore dal 1/6/2021

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. comma così sostituito dal DL 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012; sostituito dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. comma così sostituito dal DL 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, e ulteriormente modificato dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. comma così sostituito dal DL 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, e ulteriormente modificato dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012

Articolo così sostituito dalla Legge 69/2009 in vigore dal 04/07/2009, e successivamente modificato dal DL 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, e ulteriormente modificato dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012. - Si veda quanto disposto dall'art. 12 comma 2 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020 converitto dalla L. 120/2020 in vigore dal 15-09-2020
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Giurisprudenza e Prassi

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: HA NATURA ORDINATORIA SALVO ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Il collegio ritiene l'appello è infondato. Quanto alla censura riguardante l’asserita violazione del termine di conclusione del procedimento, va premesso che il carattere della perentorietà del termine può essere attribuito ad una scadenza temporale solo da una espressa norma di legge.

Pertanto, in assenza di specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell’amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine va inteso come meramente sollecitatorio o ordinatorio, sicchè il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto.

La giurisprudenza ha sottolineato che «l’individuazione del termine come perentorio – oltre che dalla definizione come tale – discende in primo luogo dalla ragione della sua introduzione, normalmente consistente nell’esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento, in coerenza con la giurisprudenza prevalente, secondo cui, per i termini esistenti all’interno del procedimento amministrativo, il carattere perentorio o meno deve essere ricavato dalla loro ’ratio’» (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10 del 2014) nonché dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2023, n. 2354).

Nella specie non si ritiene sussistente tale specifica necessità, sicchè trovano applicazione i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riveste, di regola, natura ordinatoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del medesimo non vizia l’atto adottato (in ipotesi) tardivamente, salvo che la legge di settore lo qualifichi come perentorio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3307; principio ribadito anche per le sanzioni amministrative da Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2018, n. 21706 e sez. II, 18 aprile 2018, n. 9517).

INFORMATIVA ANTIMAFIA SOPRAVVENUTA – REVOCA TOTALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO – ILLEGITTIMITÀ

CGA SICILIA SENTENZA 2019

Il Collegio non ignora il recente approdo dell’Adunanza Plenaria n. 3/2018 in tema di effetti delle informative antimafia, nel senso che determinerebbero una sorta di incapacità giuridica, impedendo di ottenere contributi, finanziamenti, corrispettivi e persino il pagamento di somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni, quantunque aventi titolo in sentenze di condanna passate in giudicato. Ma, prescindendo dall’approfondire un simile orientamento che pone una serie di problemi, anche di teoria generale, di sicuro questo principio di diritto non può valere per i rapporti esauriti o che sarebbero dovuti esserlo da tempo e che non lo sono stati per ragioni imputabili alla pubblica amministrazione. Se così non fosse – si deve rilevare – i ritardi e le inefficienze dell’azione amministrativa sarebbero premiati e persino incentivati, ledendo le garanzie fondamentali delle parti private (la cui fisionomia può essere mutata nel tempo, avendo reciso i vecchi legami, riparato i propri errori, come deve ritenersi sia avvenuto nel caso della società odierna appellante alla luce dell’informativa liberatoria del 2015) e contribuendo a determinare un senso di incertezza e di insicurezza, nei traffici commerciali e nella serietà degli impegni giuridici, che concorre a definire il grado di “legalità” di un Paese e che potrebbe non essere di minor danno dell’insicurezza e del pericolo intollerabilmente originati e alimentati dal fenomeno e dal metodo mafioso.

Anche per tale concorrente ragione, quindi, l’atto del Ministero impugnato deve ritenersi illegittimo nella parte in cui, con la revoca, ha disposto il recupero delle somme già erogate, non facendo salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite al momento della revoca del finanziamento.

ANNULLAMENTO DI UN PARERE NEGATIVO DISPOSTO PER UN VIZIO DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - LASCIA SOSTANZIALMENTE INTEGRO L’AMBITO DISCREZIONALE AFFIDATO ALL’AMMINISTRAZIONE

TAR VENETO VE SENTENZA 2018

La parte ricorrente in sostanza lamenta in primo luogo che l’utilizzo nel provvedimento impugnato delle stesse argomentazioni utilizzate in sede di appello avverso la sentenza da eseguire, sarebbe sintomatico di un intento elusivo volto a confermare acriticamente il precedente giudizio di non compatibilità dell’intervento progettato rispetto alle esigenze di tutela del bene vincolato.

La doglianza non può essere accolta perché l’annullamento del primo parere negativo è stato disposto per un vizio di difetto di motivazione il quale produce un effetto conformativo che, determinando un vincolo di ampiezza limitata, lascia sostanzialmente integro l’ambito discrezionale affidato all’Amministrazione ai fini di un nuovo esercizio dell’attività valutativa che può avere nuovamente un esito negativo (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 giugno 2018 n. 3664; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 novembre 1995 n. 898).

DIRITTO ACCESSO ATTI DETENUTI DA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2011

L’accesso documentale deve ritenersi ammissibile anche con riguardo agli atti di rilevanza pubblicistica delle societa' a partecipazione pubblica maggioritaria (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23.9.2010, n. 7083)

RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE - LIMITI TEMPORALI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2010

In seguito alle modifiche apportate all'art. 2, l. n. 241 del 1990, dall'art. 2, l. n. 15 del 2005, il ricorso avverso il silenzio di cui all'articolo 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e successive modificazioni, puo' essere proposto, decorsi i termini di conclusione del procedimento, anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 (prescritti per la conclusione del procedimento). È fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. Il suddetto termine di un anno non costituisce un vero e proprio termine di decadenza, regolato dagli artt. 2964 e ss. c.c., ma una mera presunzione legale assoluta, avente ad oggetto la persistenza dell'interesse ad agire in giudizio per il rilascio del provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento. Infatti, mentre nei casi di decadenza l'inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dal legislatore con la perdita della situazione giuridica soggettiva stessa, nella fattispecie in esame l'inerzia dell'interessato non preclude, per espressa previsione di legge, la possibilita' di proporre nuovamente l'istanza laddove ne ricorrano i presupposti. (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 04 dicembre 2008 , n. 1561).

La norma è espressione di un principio generale immanente dell’agere delle pubbliche amministrazioni, per le quali la certezza nei rapporti giuridici riveste valore particolarmente significativo. D’altra parte, anche in virtu' del principio dell’affidamento, risulta implausibile la richiesta di conclusione di un procedimento a distanza temporale cosi' elevata.

Ed allora, ove sia ravvisabile, anche in virtu' del notevole lasso di tempo trascorso, una sopravvenienza che, esaurendo il provvedimento originario di ogni capacita' lesiva dell'interesse sostanziale, priva l'interesse originario della sua realizzabilita' - rende, cioè, irrealizzabile l'interesse e lo fa venir meno, sul piano processuale consegue la inutilita' della stessa pronuncia del giudice.

Pertanto, deve dichiararsi inammissibile, poiche' tardivo, il ricorso ai sensi art. 2, l. n. 241 del 1990 presentato oltre il termine di un anno dalla conclusione del procedimento, tenuto conto che la possibilita' di ripresentare l'istanza è ammessa solo ove ne ricorrano i presupposti.

PROJECT FINANCING - SILENZIO P.A. - IMPUGNAZIONE - TERMINE - DECADENZA - PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA - ART. 2, C.5 , L. 241/1990

TAR SICILIA CT SENTENZA 2009

Si applica anche alle procedure di project financing il disposto dell'art. 2, quinto comma, della legge 241/1990 (nel testo risultante dall'art. 3, comma 6-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con L. 14 maggio 2005, n. 80), secondo il quale, decorsi i termini fissati per la conclusione dei procedimenti, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida, "fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3... É fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

Il suddetto termine di un anno non costituisce un vero e proprio termine di decadenza, regolato dagli articoli 2964 e ss. cod. civ., ma una mera presunzione legale assoluta, avente ad oggetto la persistenza dell'interesse ad agire in giudizio per il rilascio del provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento. Infatti, mentre nei casi di decadenza l'inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dal legislatore con la perdita della situazione giuridica soggettiva stessa, nella fattispecie in esame l'inerzia dell'interessato non preclude, per espressa previsione di legge, la possibilità di proporre nuovamente l'istanza laddove ne ricorrano i presupposti.

PROJECT FINANCING - SCANSIONE TEMPI PROCEDURA - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - SILENZIO P.A. – ILLEGITTIMITÀ

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2009

A decorrere dal momento di ricezione delle proposte di project financing, i tempi del relativo esame ai fini dell'indizione della gara ex art. 37 quater della l. n. 109/1994 sono normativamente prefissati in quindici giorni, quanto al profilo della formale completezza della documentazione rassegnata dai singoli promotori e in quattro mesi, quanto al profilo della fattibilità e della rispondenza al pubblico interesse delle proposte medesime. Una simile scansione riflette i principi generali di celerità, di doverosità e di certezza dei tempi dell'azione amministrativa, nonché di affidamento del privato nel suo corretto esercizio, così come consacrati nell'art. 2 della l. n. 241/1990, richiamati dall'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e riconducibili tutti al canone costituzionale di buon andamento. Ne discende che la P.A., a seguito della pubblicazione dell'avviso indicativo, della presentazione della proposta e di un'istanza-diffida, non può legittimamente sottrarsi all'obbligo di espletare le attività previste dagli artt. 37 bis, comma 2 ter, e 37 ter della l. n. 109/1994. In ogni caso è illegittima l'inerzia dell'amministrazione che non risulta essersi pronunciata con un provvedimento espresso, nonostante il decorso dei termini stabiliti dagli articoli citati.

REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI - APPLICAZIONE

TAR SARDEGNA SENTENZA 2008

Laddove il rinnovo operato per tutto il 2001, con la successiva proroga per i primi tre mesi del 2002, era espressamente applicativo dell’articolo 27, comma 6, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 che prevedeva (prima dall’abrogazione ad opera dell’articolo 3, comma 166 della legge 24 dicembre 2003 n. 350) la possibilita' di rinnovare i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali “a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3%”, avendo la ricorrente beneficiato di una speciale disposizione con la riduzione prevista dalla legge, non puo' poi invocare una diversa normativa per ottenere la revisione dei prezzi, eliminando cosi', di fatto, lo sconto accettato.

La revisione periodica del prezzo prevista dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6"; tale comma espressamente stabilisce che "per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercati. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno". Alla luce di tali disposizioni, la revisione prezzi puo' operare solo per quei contratti ad esecuzione periodica o continuativa la cui effettiva durata non sia inferiore a sei mesi perche' è semestrale il termine (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) di pubblicazione degli elenchi dei prezzi rilevati che rappresentano il necessario ed indispensabile elemento di riferimento per l'attivita' istruttoria finalizzata all'accertamento da parte delle pubblica amministrazione delle variazioni di prezzo eventualmente giustificatrici della revisione dei prezzi. Invece, nel caso di specie, le lettere di ordinazione hanno avuto sempre durata mensile o trimestrale, il che gia' di per se' esclude l'ammissibilita' della richiesta di revisione prezzi.

PREZZO CHIUSO - GIURISDIZIONE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

Il collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, che afferma la sussistenza della Giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere della controversia in ordine alla corresponsione del prezzo chiuso dovuto in esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche, allorquando l’Amministrazione appaltante ne neghi la debenza.

Infatti, ricalcando il tradizionale orientamento circa il riparto di giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice ordinario in materia di compenso revisionale (tra le più recenti cfr. T.A.R. Sicilia Catania Sez . I 26.1.2007 n.75, ove viene ribadito che “in materia di revisione dei prezzi dei contratti di appalto di opere pubbliche, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie sulla pretesa concernente la revisione stessa quando manchi il riconoscimento dell'ente pubblico committente ; sono invece devolute alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative alla concreta determinazione del compenso dovuto all'appaltatore, una volta intervenuto il riconoscimento”; cfr. anche T.A.R. Sicilia Catania Sez IV, decreto n.9/07 del 15 maggio 2007 sul ric. N. 894/07 R.G.), la giurisprudenza ritiene “di competenza del giudice amministrativo le liti concernenti la revisione del compenso di appalti di opere pubbliche a prezzo chiuso. Infatti, senza una formale delibera da parte dell’Amministrazione, non esiste il diritto soggettivo dell’appaltatore ma, piuttosto, un mero interesse legittimo (in termini, Cassazione civile , Sez. Un., 15 ottobre 2006 , n. 23072)”.

Nel caso in esame andava analizzato se sussisteva in capo al giudice amministrativo la giurisdizione a conoscere del ricorso avverso il silenzio ex articolo 2 della legge 241/90 su istanza volta al riconoscimento del diritto al prezzo chiuso previsto dall’art.45 comma 4 legge regionale Sicilia n.21/85.

La Giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06 giugno 2006, n. 6747) ha avuto modo di chiarire che il termine di un anno previsto dall’art. 2 comma 5 della legge 241/90 “non costituisce un vero e proprio termine di decadenza, regolato dagli articoli 2964 e ss. cod. civ., ma una mera presunzione legale assoluta, avente ad oggetto la persistenza dell'interesse ad agire in giudizio per il rilascio del provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento. Infatti, mentre nei casi di decadenza l'inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dal legislatore con la perdita della situazione giuridica soggettiva stessa, nella fattispecie in esame l'inerzia dell'interessato non preclude, per espressa previsione di legge, la possibilità di proporre nuovamente l'istanza laddove ne ricorrano i presupposti.”

È da considerare perciò illegittima l'inerzia dell'Amministrazione appaltante sull'istanza di corresponsione del prezzo chiuso, stante il principio secondo cui essa è tenuta ad esaminare le istanze di privati volte all'ottenimento di un beneficio, anche nei casi in cui la richiesta non è suscettibile di accoglimento, incombendo in tal caso sulla P.A. l'obbligo di motivare congruamente il provvedimento di diniego.

TRATTATIVA PRIVATA - UNICA OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

In una procedura a trattativa privata, qualora il bando non contenga la previsione di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, l’amministrazione gode della facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto in relazione al libero apprezzamento dell’interesse pubblico volto a garantire la presenza di un minimo di concorrenzialità nell’offerta.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - TERMINI PER LA CONCLUSIONE

TAR PIEMONTE SENTENZA 2007

Ogni procedimento amministrativo, sia esso d’ufficio o ad istanza di parte, deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine fissato da disposizioni di settore o, in mancanza, entro il termine generale di novanta giorni; - lo stesso può essere sospeso, per un’unica volta, solo per acquisire pareri o valutazioni previste da specifiche disposizioni normative, nonché informazioni e certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione; - in caso di mancata adozione del provvedimento nel suddetto termine, l’interessato può proporre ricorso - entro un anno dal compiuto inadempimento e senza più bisogno di previa diffida - ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 31/01/2018 - VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI APPALTI PUBBLICI (COD. QUESITO 188) (81)

Le pubbliche amministrazioni hanno termini perentori per rispondere alle richieste inviate da un altro ente pubblico per la verifica di autocertificazioni presentate dalle ditte in sede di partecipazione alle gare di appalto? Vale la regola del silenzio assenso dopo 30 giorni dalla ricezione, vista anche la recente riforma Madia, oppure la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquisisce efficacia fintanto che non riceviamo risposta? E nel caso passino inutilmente 30 giorni,dobbiamo sollecitare la risposta?