Obbligo indicazione nominativa del geologo e sanabilità della cauzione provvisoria
In tema di appalti di lavori e concessioni, l'obbligo di indicare nominativamente il geologo incaricato della redazione della relazione geologica costituisce un requisito di ammissione se previsto dal disciplinare. Tale figura deve far parte della struttura di progettazione dell'offerente (come dipendente, socio o associato) o del raggruppamento di professionisti, non essendo ammesso il subappalto della relazione geologica ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 (normativa applicabile ratione temporis). La mancata designazione del geologo non può essere colmata mediante il soccorso istruttorio né tramite il rinvio a studi geologici preliminari privi del grado di dettaglio richiesto per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.
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