Art. 35 Relazioni specialistiche

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO - INDICAZIONE DEL GEOLOGO - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

L’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.

Depone in tal senso l’esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell’ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari.

Per contro, l’applicazione meccanicistica dei più volte citati artt. 35 e 26 d.P.R. n. 207 del 2010, nei termini e con gli esiti propugnati dall’odierna appellante, condurrebbe proprio a tali incoerenti ed irragionevoli conseguenze, determinando un aggravio documentale ed economico per i concorrenti che, da un lato, non risponde ad esigenze effettive delle amministrazioni e le cui conseguenze si pongono, dall’altro lato, in tensione con i richiamati principi di certezza affermati in ambito sovranazionale (ancora, Cons. Stato, V, n. 4080 del 2017) e con divieto di enucleare cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici non previste in modo espresso dal bando di gara (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 17/04/2009 - REVISIONE PREZZI

Nell'ambito di esecuzione di un lavoro, si è reso necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi per l'esecuzione di lavori non previsti nell'appalto. Nella fattispecie si è dovuto togliere alberature rese pericolanti dal maltempo, prevedere la potatura di alberi d'alto fusto lungo i tratti della pista, eliminare ceppaie, prevedere l'automazione di un cancello, prevedere la copertura con salvalepre delle aiuole. Si sono pertanto concordati i nuovi prezzi e si è richiesto di dare atto che tali nuovi prezzi non comportano un aumento dell'importo contrattuale, perchè nel caso in esame, il direttore dei lavori ha previsto lavorazioni in meno nell'ambito della discrezionalità che gli è consentita dalla norma. Sì è perciò richiesto di stimare le lavorazioni in più e dare atto dell'importo delle lavorazioni in meno. Si chiede di conoscere se tale procedimento è corretto. Data la natura degli interventi correlati ai nuovi prezzi non si riscontrava la necessità di predisporre una perizia di variante.