Art. 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;

c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture é integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;

d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati. Per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela;

f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali delle opere;

g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili;

h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;

i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

l) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare.

Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:

1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

3) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO - INDICAZIONE DEL GEOLOGO - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

L’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.

Depone in tal senso l’esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell’ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari.

Per contro, l’applicazione meccanicistica dei più volte citati artt. 35 e 26 d.P.R. n. 207 del 2010, nei termini e con gli esiti propugnati dall’odierna appellante, condurrebbe proprio a tali incoerenti ed irragionevoli conseguenze, determinando un aggravio documentale ed economico per i concorrenti che, da un lato, non risponde ad esigenze effettive delle amministrazioni e le cui conseguenze si pongono, dall’altro lato, in tensione con i richiamati principi di certezza affermati in ambito sovranazionale (ancora, Cons. Stato, V, n. 4080 del 2017) e con divieto di enucleare cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici non previste in modo espresso dal bando di gara (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19).

SUBAPPALTO - DIFFERENZA TRA INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICA

ANAC DELIBERA 2017

L’orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato 21 aprile 2016, n.1595 e Consiglio di Stato 20 luglio 2016 n. 3285) e dell’Autorità (Delibera n. 583 del 18 maggio 2016 e Delibera n. 615 del 7 giugno 2017) secondo cui la relazione geologica rientra tra gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo anche in assenza di esplicita previsione del bando in tal senso e anche nel caso di insussistenza di modifiche rilevanti dal punto di vista geologico tra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto di offerta tecnica - fondato sul combinato disposto del comma 1 dell’art. 35 del d.P.R. 207/2010 («il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo») e del comma 1, lett. a) dell’art. 26 dello stesso d.P.R. 207/2010 (secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere –inter alia – la relazione geologica) – trova applicazione nel caso di appalti di servizi di progettazione, con riferimento alla progettazione esecutiva;

RILEVATO che la gara in epigrafe non è una gara di progettazione ma ha ad oggetto servizi di verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati e che la redazione della relazione geologica non rientra tra le prestazioni oggetto dell’affidamento;

RILEVATO altresì che la lex specialis di gara non richiede la presenza della figura professionale del geologo;

CONSIDERATO che le indagini diagnostiche e geognostiche, rientranti nell’oggetto della gara, sono attività specialistiche di supporto alla progettazione che, a differenza della relazione geologica, possono essere oggetto di subappalto (art. 91, comma 3, d. lgs. n. 163/2006)

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ministero della Difesa III° Reparto Infrastrutture – Verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati n. 4 e 6 della caserma …– Importo a base di gara: euro 48.248, 67- S.A.: Ministero della Difesa III° Reparto Infrastrutture

APPALTO INTEGRATO - MANCANZA DI RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PROGETTO ESECUTIVO - ESCLUSIONE

ANAC DELIBERA 2017

E’ legittima l’esclusione dalla gara per mancanza della relazione geologica nell’offerta tecnica a corredo del progetto esecutivo, la cui obbligatorietà, stabilita dalla normativa, non è superabile nemmeno in assenza di previsione della lex specialis di gara o in caso di insussistenza di modifiche rilevanti al progetto definitivo posto a base di gara.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Architetto A/ Comune di Alberobello. Procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento a norma dell’edificio scolastico “La Sorte Notarnicola” sulla base del progetto preliminare – appalto integrato. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 741.571,67 euro.

MANCATA ALLEGAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – AVVALIMENTO DI UN’UNICA AUSILIARIA PER L’INTERO RAGGRUPPAMENTO

ANAC DELIBERA 2017

La relazione geologica è da considerarsi indispensabile elemento del progetto, fatto salvo un contrario avviso del responsabile del procedimento, debitamente motivato ex ante, a tutela della par condicio dei partecipanti.

Il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, può soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dal Comune di Sant’Anna Arresi – Procedura aperta per la progettazione definitiva-esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile da Sant’Anna Arresi a Portopino – Importo a base di gara: euro 1.740.053,00 - S.A. Comune di Sant’Anna Arresi (CI)

VARIANTI PROGETTUALI MIGLIORATIVE IN SEDE DI OFFERTA – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO. - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DI LAVORI – PROGETTO ESECUTIVO – RELAZIONE GEOLOGICA – INDICAZIONE DEL GEOLOGO.

ANAC DELIBERA 2016

Nell’ambito di valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa, appare legittima la scelta operata dalla stazione appaltante che nell’attribuzione di punteggio alle offerte tecniche per distinti sub-criteri, valuti eventuali interventi/prestazioni migliorative e/o integrative rispetto al progetto posto a base di gara.

Con riferimento al progetto esecutivo che prevede almeno le medesime relazione specialistiche contenute nel progetto definitivo, deve ricomprendersi anche la relazione geologica e la mancata indicazione della figura professionale del geologo tra i soggetti incaricati della progettazione determina l’incompletezza dell’offerta.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla A– Procedura aperta per l’affidamento di lavori di restauro e consolidamento della Torre delle Nazioni e progettazione esecutiva del restauro della Sala Dorica. Importo a base di gara euro: 6.441.509,40. S.A.: Mostra D’Oltremare S.p.A.

CARENZA RELAZIONE GEOLOGICA NEL'OFFERTA DEL CONCORRENTE - GRAVE INCOMPLETEZZA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2015

Evidenzia il Collegio che l’insussistenza di modifiche rilevanti dal punto di vista geologico tra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto di offerta tecnica, non consente di superare il criterio di rigida simmetria imposto dalla norma di riferimento, come rilevato nel richiamato precedente della Sezione, non potendosi giammai prescindere dal contributo del geologo, foss’anche quello di verificare e confermare che le previsioni progettuali oggetto di offerta tecnica del concorrente dal punto di vista geologico non implicano modificazioni rispetto alla progettazione definitiva; cio' a fortiori, per opere come quelle per cui è processo in cui la componente geologica assume un ruolo determinante ai fini della realizzabilita' stessa dell’intervento progettato.

E’ appena il caso di aggiungere che trattandosi di un profilo di grave incompletezza dell’offerta tecnica, tale da minarne funditus l’affidabilita' e la valutabilita', nessuna possibilita' di soccorso istruttorio a fini di integrazione o chiarimento sarebbe stato possibile attivare in favore della ricorrente principale, che avrebbe dovuto senz’altro essere esclusa dalla gara.

COMPLETAMENTO: L'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata; 
COMPLETAMENTO: L'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;