OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO NELLA VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ DEL PEF (193)
È illegittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico fondato sull'insostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF) qualora la Stazione Appaltante abbia omesso di attivare la fase di contraddittorio prevista dalla legge di gara per la richiesta di spiegazioni. La natura tecnico-discrezionale della valutazione di congruità del PEF preclude l'applicazione del regime di non annullabilità del provvedimento ex art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990, in quanto il Giudice non può ritenere palese che il contenuto dispositivo non sarebbe stato diverso all'esito del confronto procedimentale.
"[...] “proprio i margini di opinabilità dell’accertamento rendono il contraddittorio procedimentale un adempimento, in linea di massima, non solo utile, ma necessario” (Cons. St. sez. V, 27 ottobre 2025 n. 8296) E ciò non solo in funzione difensiva ma anche collaborativa, al fine di meglio supportare la decisione amministrativa, in applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e dei principi di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990.
Nel caso di specie non è stato assicurato il contraddittorio nei confronti della P. appellante ai fini della verifica del PEF. Né può ritenersi inapplicabile l’art. 25 del disciplinare al caso qui controverso, in quanto il rup ha richiamato proprio il contenuto di detta disposizione laddove ha fatto riferimento all’intenzione di principiare la verifica dalla “migliore offerta” (principiando dal PEF dell’appellante) e dove ha rilevato la rilevanza del PEF ai fini della verifica di congruità dell’offerta (la verifica della “sostenibilità economico/finanziaria dell’offerta complessivamente intesa si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l’analisi delle risultanze del piano economico finanziario” e della relativa “Relazione illustrativa”)."
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