Esclusione per grave illecito professionale e onere di diligenza professionale
In tema di gravi illeciti professionali, la presentazione in gara di certificazioni false o revocate integra la fattispecie escludente qualora sia accertata la negligenza dell'operatore economico, intesa come inosservanza dei doveri di diligenza professionale concretamente esigibili ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. L'operatore non può invocare l'errore incolpevole per la mancata conoscenza della falsità di un titolo consegnato da un proprio dipendente o della revoca di certificazioni ISO, gravando sullo stesso un onere ispettivo e di verifica preventiva su tutta la documentazione prodotta a corredo dell'offerta.
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