Articolo 169. Procedure di gara regolamentate.

1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all’articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.

2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano alla stazione appaltante o all’ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell’esigenza di garantire una adeguata concorrenza.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 169 disciplina le cosiddette "procedure regolamentate". Si tratta, in pratica, delle procedure di gara che sono precedute dall’adozione di atti interni con i quali le stazioni a...

Commento

NOVITA’ • Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possano decidere autonomamente quali condotte siano rilevanti come “grave illecito professionale” ai sensi dell’articolo 94 e seguenti. CONSIGL...
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