Articolo 169. Procedure di gara regolamentate.

1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all’articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 98, stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano alla stazione appaltante o all’ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell’esigenza di garantire una adeguata concorrenza.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 169 disciplina le cosiddette "procedure regolamentate". Si tratta, in pratica, delle procedure di gara che sono precedute dall’adozione di atti interni con i quali le stazioni...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • Con l’obiettivo di evitare dubbi interpretativi e nell’ottica di una complessiva armonizzazione del sistema, la modifica introdotta al comma 1 dell’articolo 169 del Codic...
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