Giurisprudenza e Prassi

L’APPALTATORE HA L’ONERE DI ISCRIVERE TEMPESTIVA RISERVA PER OGNI CONTESTAZIONE SULLA GESTIONE DELL'APPALTO, INCLUSA QUELLA SULLA NON IMPUTABILITÀ DEI RITARDI

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, le contestazioni relative all'applicazione di penali per ritardo e alla non imputabilità dello stesso devono essere formulate mediante l'iscrizione di apposite riserve nei documenti contabili. L'omissione di tale adempimento nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente (D.M. 145/2000 e D.P.R. 207/2010) comporta la decadenza dell'appaltatore dal diritto di contestare la legittimità della penale applicata dalla stazione appaltante.

"Ebbene, all’art. 31 del D.M. n. 145/2000, nel testo vigente all’epoca della conclusione del contratto e poi sostanzialmente trasfuso nell’art. 191, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, e applicabile al caso di specie, è disciplinata la forma e il contenuto delle riserve, ove si dispone al comma 2 che “Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”; inoltre ai sensi del d.P.R. n. 554/1999, atti idonei a ricevere le riserve sono – oltre al registro della contabilità, nel quale esse vanno, a pena di decadenza, riportate – gli atti contabili specificamente elencati nell’art. 156 (arg. ex art. 149); per le contestazioni inerenti la difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto e la sospensione dei lavori sono atti idonei a ricevere le riserve, rispettivamente, i relativi verbali di consegna (art. 131, comma 3), di sospensione e di ripresa (art. 133, comma 8); per espressa esclusione normativa (art. 128) non sono, invece, atti idonei a ricevere le riserve gli ordini di servizio.

Posto che in alcun atto è stata formulata alcuna riserva da parte della società attrice e men che mai con riferimento al fatto dell’applicazione della penale per il ritardo nell’ultimazione dei lavori (non contestati né il ritardo, né l’attribuibilità dello stesso, né il tempo, né la quantificazione della penale applicata), dette circostanze devono intendersi definitivamente accettate dall’impresa, intervenuta invero la decadenza del diritto a contestarle In tal senso la giurisprudenza di legittimità che afferma, infatti, che negli appalti pubblici è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e alla percezione del fatto dannoso (cfr. per tutte Cass. n. 28801/2018) [...]"

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