Art. 31. Forma e contenuto delle riserve

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e) del D.Lgs 207/2010 a partire dalla data della di entrata in vigore 08-06-2011
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Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA SOSPENSIONE DEI LAVORI - RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI DANNI

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sulla prevalenza o meno del contenuto degli atti di gara, rispetto al capitolato speciale, in caso di disposizioni potenzialmente contrastanti riguardo alla esistenza o meno di una clausola compromissoria. [B] Sulla possibilità o meno di stipulare in corso di rapporto una clausola arbitrale quando le parti abbiano escluso la competenza arbitrale nel contratto di appalto. [C] Sulla possibilità o meno di considerare l’introduzione di una clausola arbitrale successivamente all’aggiudicazione come una violazione del principio di libera concorrenza. [D] Sul ruolo della Camera Arbitrale, di cui all’art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 e sulla disciplina generale applicabile agi giudizi arbitrali dopo l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici. [E] Sulla sussistenza o meno di un diritto di recesso dal contratto d’appalto in capo alla Stazione Appaltante e sui presupposti per farlo valere. [F] Sulle differenze, quanto a presupposti e effetti, tra il diritto di recesso unilaterale dal contratto e l'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c. esperibili dalla Stazione Appaltante. [G] Sugli obblighi giuridici esistenti a carico della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore e sulla attribuzione della responsabilità della risoluzione in caso di reciproci inadempimenti. [H] Sulla possibilità o meno che l’impresa si rifiuti di ricevere la consegna lavori nel caso di carenze nel progetto tecnico imputabili alla Stazione Appaltante. [I] Sugli obblighi risarcitori in capo all’Appaltatore nel caso di legittima risoluzione unilaterale del contratto da parte della Stazione Appaltante. [L] Sulla recentissima giurisprudenza in merito agli obblighi a carico dell’Impresa per evitare di incorrere nella decadenza dalle riserve iscritte e sull’onere della prova nel giudizio arbitrale. [M] Sulle caratteristiche necessarie affinché le indicazioni inserite nella riserva siano sufficienti per considerare assolti gli oneri posti a carico dell’Impresa per evitare la decadenza delle relative pretese. [N] Sulle ipotesi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto all’Impresa la possibilità di non iscrivere immediata riserva senza incorrere nella decadenza dalle pretese. [O] Sulla possibilità o meno di configurare una rinuncia, anche tacita, da parte della Stazione Appaltante ad eccepire la decadenza della riserva. [P] Sull’onere di iscrizione e di quantificazione delle riserve nel caso dei c.d. “fatti continutativi” secondo il recente orientamento della giurisprudenza. [Q] Sulla sussistenza o meno di un onere a carico dell’Impresa di immediata riserva al momento della consegna lavori per contestare difetti progettuali. [R] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione da parte dell’Impresa di atti di sottomissione o di atti aggiuntivi possa configurare rinuncia alle riserve inscritte in contabilità. [S] Sulla sussistenza o meno di un onere di tempestiva riserva per il ristoro delle spese per la sicurezza dei cantieri. [T] Sulla possibilità o meno per l’impresa di richiedere il danno derivante dalla parziale consegna dei lavori, senza previamente richiedere la risoluzione del contratto, e sulle differenze tra mancata consegna e frazionamento della stessa. [U] Sulla risarcibilità o meno del mancato utile in caso di anomalo andamento dei lavori e sull’onere della prova posto a carico dell’Impresa. [V] Sulle spese documentabili che debbono ritenersi, secondo la giurisprudenza, ricomprese nelle c.d. spese generali. [W] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa di ottenere il rimborso degli oneri di sicurezza e sui termini della relativa riserva. [X] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa di ottenere il pagamento del corrispettivo per le addizioni o variazioni dell’opera in assenza di ordine scritto e formale approvazione della Stazione Appaltante. [Y] Sulla risarcibilità o meno del danno all’immagine, richiesta in via riconvenzionale dalla Stazione Appaltante nel giudizio arbitrale. [Z] Sulla possibilità o meno di configurare la riserva come atto di messa in mora idoneo a far decorrere gli interessi legali sulle somme dovute per lavori all’Impresa, e sulla differenza con la decorrenza degli interessi di mora. [AA] Sulla decorrenza della rivalutazione monetaria per i danni derivanti da illegittima sospensione dei lavori o da andamento anomalo degli stessi

ATTO AGGIUNTIVO IN CORSO DI ESECUZIONE - RINUNCIA SUCCESSIVA ALLA RISERVA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla possibilità o meno che il Consulente Tecnico nominato in sede di giudizio arbitrale possa esaminare documenti non ritualmente acquisiti al procedimento, ovvero acquisire informazioni da soggetti terzi. [B] Sui limiti e le condizioni entro le quali l’appaltatore può richiedere il risarcimento del danno nel caso di consegna tardiva dei lavori da parte dell’Amministrazione committente. [C] Sulla esistenza o meno di un onere di formulazione della riserva in capo all'appaltatore e sul rapporto con la regolare tenuta di un registro di contabilità, alla luce di quanto disposto dal R.D. n. 350 del 1985. [D] Sull’efficacia o meno della riserva apposta su un registro di contabilità non regolarmente tenuto in caso di puntuale controdeduzione da parte della Direzione dei lavori. [E] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione di un atto aggiuntivo in corso di esecuzione dell’appalto possa qualificare rinuncia alla riserva precedentemente formulata. [F] Sui titoli di danno in relazione ai quali operare il risarcimento per la maggiore durata dell’appalto imputabile all’Amministrazione appaltante e sull’onere della prova. [G] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali per la maggiore durata dell’appalto imputabile all’Amministrazione appaltante e sulla percentuale eventualmente risarcibile. [H] Sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria delle somme dovute all’appaltatore a titolo risarcitorio, per il calcolo degli interessi legali. [I] Sulla decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute dall’Amministrazione all’appaltatore a titolo di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. [L] Sul contenuto necessario delle riserve avanzate dall’appaltatore per maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti affinché le stesse possano essere ritenute ammissibili in sede di giudizio arbitrale. [M] Sulla necessità o meno di dimostrare il vantaggio avuto dall’Amministrazione appaltante per fondare una azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. [N] Sulla natura sussidiaria dell’azione di ingiustificato arricchimento e sulla necessità o meno di dimostrare nel concreto l’esperibilità di altra azione tipica

RITARDATO PAGAMENTO - DANNO DA RIVALUTAZIONE MONETARIA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla disciplina procedurale e sostanziale applicabile ai giudizi arbitrali avviati in ragione di clausola compromissoria contenuta in contratti di appalto stipulati prima del 1999. [B] Sulle ipotesi in cui vige il termine perentorio di 60 giorni, delineato dagli articoli 46 e 47 del Capitolato Generale delle OO.PP., per proporre l'istanza di arbitrato o la domanda giudiziale. [C] Sulla necessità o meno di formulare formali riserve nel caso di controversie in materia di interessi e revisione prezzi. [D] Sulla riconoscibilità o meno del danno da rivalutazione monetaria (ex art. 1224, comma 2, c.c.) nel caso di ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo relativamente ai corrispettivi di appalto da parte della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 35 e 36 del DPR n. 1063/62. [E] Sulla risarcibilità o meno del danno da “scoperto bancario” causato dal ritardo nei pagamenti dei corrispettivi da parte della stazione appaltante e sull’onere della prova

IPOTESI DI DECADENZA DALL'ISCRIZIONE DELLA RISERVA - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulle modalità di tenuta e redazione del registro di contabilità. [B] L’ente pubblico non può rinunziare, né in forma espressa, né in forza di un comportamento tacito concludente, alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità. [C] Il dies a quo per l’inizio del decorso del termine di prescrizione ordinario relativo alle domande presentate dall’appaltatore è collegato all’avvenuto collaudo. [D] Sul tempo del giudizio ai sensi dell’art. 33 del D.M. 145 del 2000

ISCRIZIONE DELLE RISERVE E DECADENZA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla necessità o meno che le riserve, per essere efficaci, siano iscritte nel registro di contabilità e confermate all’atto della sottoscrizione del conto finale. [B] Sulla legittimazione della singola società facente parte di un ATI a promuovere l’arbitrato e sui problemi relativamente al quantum risarcibile al singolo per riserve iscritte dall’ATI in corso di esecuzione del contratto. [C] Sulla possibilità o meno che la Stazione Appaltante rinunci alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità. [D] Sulla possibilità o meno che l’accettazione dell’opera senza riserve da parte della Stazione Appaltante liberi l’appaltatore della garanzia per difformità di cui all’art. 1667 cod. civ.

SOSPENSIONE LAVORI LEGITTIMA - EQUO COMPENSO

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sospensione dei lavori disposta per carenza di fondi da parte della stazione appaltante. [B] L’onere della riserva non investe quelle pretese che toccano la sorte del contratto (risoluzione del contratto, nullità del medesimo). [C] Anche nel caso in cui la sospensione dei lavori sia legittima all’impresa può spettare il diritto all’equo compenso, secondo la disposizione di cui all’art. 1664, co. 2. del cod. civ.. [D] I criteri per il risarcimento del danno da illegittima sospensione lavori di cui alle lett. da a) a d) dell’art. 25 comma 2, d.m. 19 aprile 2000, n. 145, hanno una funzione di guida. [E] Sulla risoluzione contrattuale per colpa della stazione appaltante e sul risarcimento del danno per mancato utile dovuto all’impresa. [F] Sul comportamento che deve tenere l’impresa in caso di sospensione dei lavori illegittima al fine di ridurre il danno

SOSPENSIONE LAVORI PER CAUSA IMPUTABILE ALLA PA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulle riserve esplicitate con fogli separati allegati al registro di contabilità. [B] L’anomalo andamento dei lavori rientra tra i c.d. “fatti continuativi”. [C] Sulla avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel periodo successivo al termine di esecuzione del contratto protrattosi per causa imputabile alla stazione appaltante. [D] La richiesta del riconoscimento degli oneri della sicurezza è sottratta a decadenza. [E] Sull’istanza di riconoscimento degli interessi anatocistici correlata alla richiesta di risarcimento del danno

CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla clausola compromissoria dubbia e sull’orientamento da seguire in ordine all’applicazione dei contrapposti principi dell’”interpretazione conservativa” delle clausole contrattuali e dell’”interpretazione restrittiva” che porta alla giurisdizione statuale in luogo dell’arbitrato. [B] Nessuna norma prevede un onere di rinnovare o riproporre le riserve tempestivamente iscritte nei registri di contabilità. [C] Sul procedimento e sulla corretta modalità di redazione del “conto finale” dei lavori. [D] Il concetto di immodificabilità del prezzo a corpo non è assoluto ed inderogabile. [E] Sulla valenza della dichiarazione rilasciata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 554 del 1999. [F] Sulla possibilità o meno di assimilare la consegna parziale all'illecita sospensione parziale ai fini del risarcimento del danno all’impresa. [G] I criteri di cui alle lettere da a) a d) del comma 2 dell'art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, costituiscono soltanto criteri guida. [H] Sull’onere di iscrivere riserva riguardo a fatti continuativi. [I] Sulla necessità di determinare analiticamente nel PSC le voci della sicurezza non soggette a ribasso d’asta

PAR CONDICIO E FORMALIZZAZIONE RISERVE

LODO ARBITRALE 2010

[A] In caso di dubbio alla interpretazione della portata della clausola compromissoria deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. [B] Sulla clausola compromissoria contenuta nel contratto ma esclusa da bando di gara. [C] Il rispetto del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti non impedisce all’Amministrazione committente di effettuare scelte diverse rispetto a quelle effettuate in un primo momento. Affermare il contrario significa “ingessare” l’appalto. [D] La par condicio tra i concorrenti si esaurisce al momento della gara. [E] Sull’impugnazione dell’atto di nomina del presidente del Collegio da parte della Camera arbitrale dei lavori pubblici. [F] Sulla clausola del capitolato speciale che prevede la formalizzazione della riserva mediante raccomandata. [G] Sul registro di contabilità costituito da fogli separati solo spillati tra loro, non sottoscritti né vidimati. [H] Sugli allibramenti generici e del tutto “indeterminati” - anche sui libretti delle misure - effettuati sulla base di macro-aliquote percentuali, non suffragate da analitici e circostanziati conteggi. [I] Un registro di contabilità deve lasciare disponibili numerose pagine per l’esplicazione delle riserve. [L] Sulla dichiarazione dell’impresa ex. art. 71 del D.P.R. 554 del 1999. [M] Sulla necessità o meno di far sottoscrivere all’appaltatore gli stati di avanzamento lavori ed i relativi certificati di pagamento. [N] La sottoscrizione dell’atto di sottomissione relativo ad una variante non ha natura né transattiva né abdicativa di pretese future. [O] Sull’entità del risarcimento del danno per la risoluzione del contratto per inadempimento della committente. [P] Sulla quantificazione del danno relativamente al mancato utile. [Q] Sul danno costituito dal mancato ammortamento dei macchinari e mezzi d’opera

REVISIONE PREZZI E RISARCIMENTO DANNI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla mancata previsione in progetto dei costi necessaria a mantenere in asciutto gli scavi con l’utilizzo di pompe durante l'esecuzione delle murature o di altre opere in fondazione. [B] Sulla differenza tra l’istituto della “revisione prezzi” ed risarcimento del danno derivante dall'anomalo andamento dell'appalto imputabile alla committente. [C] Gli oneri della sicurezza seguono un regime a sé in occasione dell'erogazione dei pagamenti, conseguentemente il credito per le spese relative non rientra nel regime delle riserve. [D] Sulla richiesta di indennizzo avanzata dall’impresa per la lavorazione prevista nel capitolato speciale d’appalto ma sottostimata economicamente nell’elenco prezzi di gara. [E] Sull’andamento frazionato delle attività e sulle modalità esecutive del tutto straordinarie che incidono sull’onere di tempestiva iscrizione delle riserve da parte delle imprese. [E] Sulla legittimità o meno della clausola del capitolato speciale d’appalto che impone all’impresa il pagamento degli onorari per il collaudo. [F] Sul Piano della Sicurezza e Coordinamento che pur prevedendo tra le opere provvisionali anche la viabilità interna ed esterna al cantiere ha omesso di procedere alla stima del relativo onere

GESTIONE VARIANTI E RISERVE

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Un’adeguata progettazione, correlata con una puntuale programmazione delle fasi di cantierizzazione dell’intervento, consente di norma la riduzione del rischio di varianti in corso d’opera, sospensioni, proroghe dei lavori e conseguenti ritardi nell’utilizzo nonché contenzioso con l’impresa esecutrice che, comunque, non può che identificarsi con un esecutore qualificato e non mero esecutore materiale. Al riguardo, l’art. 31, D. M. 19 aprile 2000, n. 145, recante le norme sul nuovo capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici dispone che “l’appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili” anche al fine di scongiurare situazioni di pericolo, per la sicurezza degli operatori e dei fruitori dell’opera (nel caso di specie un presidio ospedaliero), nonché danni alle opere eseguite derivanti dal blocco dei lavori.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 15/11/2006 - ACCORDO BONARIO - RISERVE

Contratto d'appalto dell'aprile 2005, lavori ultimati nel maggio 2006. E' legittimo da parte del responsabile del procedimento non applicare la procedura dell'art. 31bis legge 109/94, perchè le riserve sono state apposte al registro di contabilità a lavori ultimati, in seguito alla sottoscrizione dello stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale? E' corretto in conseguenza, aver comunicato all'impresa che in relazione al tempo di insorgenza la definizione delle controversie avverrà nell’ambito dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 204 comma 3 del regolamento 554/94?


QUESITO del 30/10/2006 - RISERVE

Le riserve apposte regolarmente sul registro di contabilità dall’Impresa esecutrice dei lavori, negli stati di avanzamento successivi devono essere richiamate sul registro di contabilità a chiusura dei calcoli relativi al periodo di riferimento.