Art. 191 Forma e contenuto delle riserve

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM MIT 49/2018, IN VIGORE DAL 30/05/2018

[1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.]
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Giurisprudenza e Prassi

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sugli orientamenti giurisprudenziali riguardo all’onere a carico dell’appaltatore di iscrivere tempestiva riserva negli atti contabili. [B] Sulle tre teorie che si sono succedute nel tempo a giustificazione dell’onere di iscrivere tempestiva riserva. [C] Sulla c.d. teoria del “controllo di spesa”. [D] Sui fatti comunque producenti spesa che per giurisprudenza costante non sono soggetti all’onere di tempestiva riserva. [E] Sulle formalità a cui l’appaltatore deve attenersi per non incorrere nella decadenza per tardiva iscrizione delle riserve. [F] Sulla nozione di “atti idonei a ricevere la riserva” ulteriori rispetto al registro di contabilità. [G] Sulla rinunzia esplicita o implicita alle riserve già formulate da parte dell’appaltatore. [H] Sulla rinunzia a far valere la tardività delle riserve da parte della stazione appaltante e sulla possibilità o meno che tale rinunzia provenga dai soggetti da quest’ultima incaricati: RUP, direttore lavori e collaudatore. [I] Sulla differenza tra i c.d. “fatti istantanei” ed i “fatti continuativi” ai fini della tempestiva iscrizione della riserva e sui differenti orientamenti giurisprudenziali al riguardo. [L] Sulle c.d. “riserve generali” esenti dall’onere della tempestiva iscrizione negli atti contabili. [M] Sulle tre fasi nelle quali si articola il procedimento di collaudo di un’opera pubblica. [N] Sulla responsabilità a carico dell’appaltatore dopo l’approvazione, espressa o tacita, del certificato di collaudo. [O] Sugli oneri di custodia e manutenzione dell’opera a carico dell’appaltatore dopo il collaudo, qualora l’amministrazione proceda alla "presa in consegna anticipata"

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

Sulla natura del verbale di consistenza e sulla sua funzionalizzazione o meno all'allibramento di corrispettivi di spettanza dell'appaltatore

GESTIONE VARIANTI E RISERVE

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Un’adeguata progettazione, correlata con una puntuale programmazione delle fasi di cantierizzazione dell’intervento, consente di norma la riduzione del rischio di varianti in corso d’opera, sospensioni, proroghe dei lavori e conseguenti ritardi nell’utilizzo nonché contenzioso con l’impresa esecutrice che, comunque, non può che identificarsi con un esecutore qualificato e non mero esecutore materiale. Al riguardo, l’art. 31, D. M. 19 aprile 2000, n. 145, recante le norme sul nuovo capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici dispone che “l’appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili” anche al fine di scongiurare situazioni di pericolo, per la sicurezza degli operatori e dei fruitori dell’opera (nel caso di specie un presidio ospedaliero), nonché danni alle opere eseguite derivanti dal blocco dei lavori.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 15/11/2006 - ACCORDO BONARIO - RISERVE

Contratto d'appalto dell'aprile 2005, lavori ultimati nel maggio 2006. E' legittimo da parte del responsabile del procedimento non applicare la procedura dell'art. 31bis legge 109/94, perchè le riserve sono state apposte al registro di contabilità a lavori ultimati, in seguito alla sottoscrizione dello stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale? E' corretto in conseguenza, aver comunicato all'impresa che in relazione al tempo di insorgenza la definizione delle controversie avverrà nell’ambito dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 204 comma 3 del regolamento 554/94?


QUESITO del 30/10/2006 - RISERVE

Le riserve apposte regolarmente sul registro di contabilità dall’Impresa esecutrice dei lavori, negli stati di avanzamento successivi devono essere richiamate sul registro di contabilità a chiusura dei calcoli relativi al periodo di riferimento.