Giurisprudenza e Prassi
Inammissibilità della rimodulazione sostanziale dei costi manodopera in sede giustificativa
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
Nelle gare pubbliche, l'indicazione separata dei costi della manodopera non costituisce un mero adempimento formale ma un elemento costitutivo dell'offerta. Qualora tale voce risulti incoerente rispetto all'importo globale offerto, rendendo l'offerta non sostenibile o contraddittoria, il concorrente non può procedere a una rimodulazione sostanziale delle singole voci di costo in sede di giustificativi, in quanto ciò altererebbe l'assetto negoziale presentato inizialmente e violerebbe il divieto di modifica dell'offerta economica.
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