Divieto ribasso costi manodopera e inammissibilità spostamento in spese generali
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera è finalizzato a garantire un controllo stringente sulla tutela dei lavoratori. Ne consegue che è illegittima l'aggiudicazione disposta a favore di un concorrente che, dopo aver indicato costi della manodopera palesemente insufficienti, pretenda di dimostrare la congruità complessiva dell'offerta imputando la quota mancante di tali costi alla voce 'spese generali', trattandosi di una inammissibile modifica dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia.
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