Giurisprudenza e Prassi

DIGITALIZZAZIONE E "ONCE ONLY": L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AVVIENE OBBLIGATORIAMENTE TRAMITE INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI (99)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2026

Il corretto espletamento della fase di verifica dei requisiti in sede di gara d'appalto si fonda sull'interoperabilità telematica delle piattaforme istituzionali, il cui utilizzo esonera le amministrazioni dal richiedere, e gli operatori dal produrre, certificazioni acquisibili d'ufficio.

"[...] l’utilizzo del fascicolo telematico da parte dell’Amministrazione, in linea con quanto sostenuto dalla condivisibile e recente giurisprudenza, “permette alle stazioni appaltanti l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ed offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli enti certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera Anac n. 262/2023. ..” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 1206/2026).

Del resto, a conferma delle considerazioni spese sul punto dal Comune, l’art. 6 della stessa delibera ANAC n. 262/2023, sotto la rubrica “Documentazione a comprova dei requisiti generali” indica che “6.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante: a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND; b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDN 6.2 Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell’Allegato I (cause automatiche di esclusione) e nell’Allegato II (cause non automatiche di esclusione)”.

[...]

L’avviso trova conferma nella piana lettura dell’art. 99 del D.lgs n. 36/2023 che dispone in argomento: “1. La stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. 2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. 3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.”.

Dalla disposizione in commento emerge come l’utilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti e/o degli enti concedenti sia consentito al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione (Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 05/02/2025, n. 2684) [...]"

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO: Operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento. (Riferimento: Art. 24, comma 1)
PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI: L'infrastruttura tecnologica che abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni, con cui anche la BDNCP è interoperabile. (Riferimento: Art. 23, comma 3)
PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI: L'infrastruttura tecnologica che abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni, con cui anche la BDNCP è interoperabile. (Riferimento: Art. 23, comma 3)