Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Riequilibrio finanziario

NESSUN DIRITTO AL RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COATTIVO NELLE CONCESSIONI.

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA

La giurisprudenza amministrativa ha a sua volta chiarito che l’ordinamento non attribuisce al concessionario un diritto alla rinegoziazione alle condizioni dallo stesso prospettate, ma impone soltanto l’attivazione di un confronto negoziale, il cui esito resta incerto. Si tratta quindi di un’obbligazione essenzialmente “procedimentale” o di “mezzi” [...], ma alla quale non può essere impressa a (...)

CONCESSIONE DI SERVIZI: GIURISDIZIONE SULLA RINEGOZIAZIONE DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RECESSO (165)

TAR LOMBARDIA BS - SENTENZA

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia riguardante la rinegoziazione di una concessione di lavori e servizi, anche nella fase esecutiva, qualora la PA eserciti poteri autoritativi di valutazione dell'interesse collettivo. Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il concessionario non è titolare di un (...)

L'ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PER EMERGENZA PANDEMICA DEVE ESSERE PROVATA RIGOROSAMENTE TRAMITE I DATI FISCALI UFFICIALI

TRIBUNALE DI ROMA - SENTENZA

Per la valida stipulazione dei contratti della Pubblica Amministrazione non è richiesta la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente, essendo sufficiente che il vincolo si formi mediante l'incontro di dichiarazioni scritte separate quali l'offerta e l'aggiudicazione. In materia di concessione di serv (...)

Ottemperanza al lodo arbitrale e sospensione per riequilibrio finanziario comunale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

In tema di esecuzione del giudicato nei confronti di enti locali in crisi finanziaria, la sospensione delle azioni esecutive prevista nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha natura cautelare e temporanea e non dà luogo a una procedura concorsuale; ne consegue che, una volta approvato il piano, il creditore può legittimamente agire in ottemperanza, restando però esclu (...)