Ottemperanza al lodo arbitrale e sospensione per riequilibrio finanziario comunale
In tema di esecuzione del giudicato nei confronti di enti locali in crisi finanziaria, la sospensione delle azioni esecutive prevista nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha natura cautelare e temporanea e non dà luogo a una procedura concorsuale; ne consegue che, una volta approvato il piano, il creditore può legittimamente agire in ottemperanza, restando però escluso che il giudice amministrativo possa ordinare l'inserimento della pretesa creditoria nell'elenco dei debiti fuori bilancio se tale comando non è direttamente ricavabile dal tenore testuale del titolo esecutivo.
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