Modifiche al Codice dal 1 febbraio

LEGGE EUROPEA 238/2021

Altre modifiche al Codice Appalti dal 1 febbraio introdotte dall'art. 10 della recente Legge 238/2021

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LEGGE 23 DICEMBRE 2021, N. 238

«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.»

(GU n.12 del 17-01-2022 - Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022)


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ARTICOLO 10 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI – PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2018/2273)


La legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

L’articolo 10 novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea n. 2018/2273.

• incarichi di progettazione subappaltabili (art. 31)

• operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 46)

• violazione di norme riguardanti i motivi di esclusione (art. 80)

• soppressione dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori (art. 105)

• anche nelle concessioni soppressione dell’obbligo di indicare la terna (art. 174)

• abrogazione della disciplina transitoria del subappalto

• subappalto nei contratti da svolgersi all’estero (DM 192/2017)

• acconti e saldi in fase di esecuzione dell’appalto (art. 113-bis)

• applicazione delle norme introdotte nel codice