Art. 113-bis. Termini di pagamento. Clausole penali

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021, dall’art. 2 e art. 8 comma 4 lett. a) e b) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020 – si veda anche quanto dispone l’art. 10 comma 1-quinquies della L 238/2021 con effetti sui bandi/inviti dal 2 febbraio 2022

1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Comma inserito dalla L 238/2021 con effetti sui bandi/inviti dal 2 febbraio 2022

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater. Comma inserito dalla L 238/2021 con effetti sui bandi/inviti dal 2 febbraio 2022

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Comma inserito dalla L 238/2021 con effetti sui bandi/inviti dal 2 febbraio 2022

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo. omma inserito dalla L 238/2021 con effetti sui bandi/inviti dal 2 febbraio 2022

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Comma inserito dalla L 238/2021 con effetti sui bandi/inviti dal 2 febbraio 2022

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. Comma inserito dalla L 238/2021 con effetti sui bandi/inviti dal 2 febbraio 2022

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. si veda quanto disposto dall’art. 3 comma 6-bis del DL 6/2020 relativamente all’applicazione delle penali nel caso di attuazione delle misure di contenimento da “Coronavirus” - Si veda commi 2 dell’art. 50 DL 77/2021 in vigore dal 01/06/2021

articolo introdotto dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; poi sostituito integralmente compresa la rubrica dalla L. 37/2019 in vigore dal 26-05-2019

Commento

Commento alle modifiche introdotte dal Primo Correttivo (DLgs 56/2017 in vigore dal 20-05-2017) Pagamenti - Penali (co.1) La nuova disposizione stabilisce che i termini per l’emissione dei certifica...
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Giurisprudenza e Prassi

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Non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in quanto: + l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale; + sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale riferimento (ordinanza 15/2020) al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione;›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020)

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LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

PARLAMENTO EUROPEO RISOLUZIONE 2019

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DEBITI DELLE PA - PROCEDURE E TEMPI DI PAGAMENTO

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OGGETTO: Monitoraggio delle procedure e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE PRIVATE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RECUPERO IMMEDIATO CAPITALE - RINUNCIA INTERESSI DI MORA E COSTI DI RECUPERO

CORTE GIUST EU SENTENZA 2017

La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente al creditore di rinunciare a richiedere gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale di crediti esigibili, a condizione che una simile rinuncia sia effettuata liberamente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

RITARDO PAGAMENTI - NOZIONE DI IMPRESA E DI TRANSAZIONE COMMERCIALE

CORTE GIUST EU SENTENZA 2016

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev’essere interpretato nel senso che una persona fisica titolare di un’autorizzazione all’esercizio di attività in qualità di artigiano autonomo dev’essere considerata un’«impresa» ai sensi di detta disposizione, e il contratto concluso da tale persona dev’essere considerato una «transazione commerciale» ai sensi della stessa disposizione, se tale contratto, pur non rientrando tra le attività oggetto dell’autorizzazione, si riferisce ad un’attività economica o professionale autonoma strutturata e continuativa, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie.

La direttiva 2000/35 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una norma nazionale che prevede che gli interessi di mora maturati ma non pagati cessino di decorrere quando il loro ammontare raggiunge l’importo del capitale.

RITARDI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - NORMATIVA NAZIONALE CHE MODIFICA, A SFAVORE DI UN CREDITORE DELLO STATO, GLI INTERESSI PRODOTTI - LEGITTIMITA'

CORTE GIUST EU SENTENZA 2015

L’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché gli articoli 3, paragrafo 3, e 6 della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e gli articoli 7 e 12 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale abbia fatto uso della facoltà prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della prima delle citate direttive, possa, durante il termine di trasposizione della seconda di esse, adottare disposizioni legislative, come quelle in questione nel procedimento principale, idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall’esecuzione di un contratto concluso prima dell’8 agosto 2002.

REGOLAMENTO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE PA

NAZIONALE DM 2013

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 31/05/2017 - PENALI PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Cosa stabilisce il nuovo codice degli appalti 50/2016 in materia di penali applicabili dall'ente appaltante per ritardi di consegna/esecuzione contratto? In quale articolo viene trattato?


QUESITO del 04/05/2021 - PENALI PER RITARDO ESECUZIONE

Quesito n. 2 del 04/05/2021 TEMPI DI CONSEGNA - in allegato ______________________ aggiornamento quesito mer 5 mag 2021 alle ore 10:21 - inviato tramite mail Salve, cancellando la parte relativa al mio fornitore, la mia domanda principale era tra me e la stazione appaltante e i tempi di consegna. E’ possibile avere risposta in merito a questo, cancellando la parte relativa al mio rapporto col fornitore?


QUESITO del 14/01/2022 - PENALI E RITARDATA CONSEGNA PER COLPA NON IMPUTABILE ALL'APPALTATORE

UNDICESIMO PARERE Pongo un quesito posto già altre volte, ma che è di cruciale importanza in questo momento storico e che deve trovare necessariamente una soluzione. Quello delle date di consegna delle forniture e delle penali. Per chi fa forniture di ricambi per mezzi di trasporto, la questione dei tempi di fornitura è un problema notevole nella partecipazione alle gare. Quello che sta accadendo è che gli enti stanno "strozzando molte aziende" inserendo date di consegna impossibili da rispettare per una serie di motivi. le grosse case costruttrici fanno ormai pochissimo magazzino, ne hanno uno solo, per esempio in europa. e se io faccio un'offerta valida per 180gg - come accade nella migliore delle ipotesi - non ho la sfera magica quindi magari tra 6 mesi o un anno, perche il contratto dura minimo 24 mesi, quel pezzo non sarà più disponibile e io dovro aspettare i tempi di produzione e sforerò la data di consegna. le supply chain sono tutte un collo di bottiglia ormai, pertanto nulla può essere garantito per 180 gg. come possiamo difenderci? ci sarà pure un modo. per esempio un ente mi ha risposto cosi:" si rimanda alle ordinarie norme del Codice Civile che disciplinano l'impossibilità di esecuzione della prestazione per fatto non imputabile al debitore. " appunto se il fatto NON E' IMPUTABILE A ME, QUAL E' LA NORMA DA RICHIAMARE in questi casi? e se per esempio mi si addebita la penale, tale penale può essere ribaltata sul costruttore? perche nel caso del costruttore per esempio, a volte pur rispettando io stessa le tempistiche che lui mi ha dato, è lui che sfora ulteriormente dicendo che è colpa del subfornitore. Grazie


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 19/07/2021 - ART. 113-BIS DEL CODICE DEI CONTRATTI - CALCOLO PENALE

L'art. 113 -bis del codice dei contratti statuisce al comma 4, secondo periodo che "Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale". Considerato che può verificarsi che in corso di esecuzione dell'appalto siano approvate varianti in aumento e/o in diminuzione che modificano l'importo del contratto, con la presente si chiede se la penale vada sempre e comunque calcolata in relazione all'importo netto contrattuale iniziale o se vada calcolata considerando l'importo netto contrattuale così come rideterminato a seguito dell'approvazione delle varianti in aumento e/o in diminuzione.


QUESITO del 23/08/2018 - VALORE DELLO STATO DI AVANZAMENTO COMPLESSIVO (AL NETTO DI IVA)* (COD. QUESITO 358)

Il Valore dello stato di avanzamento complessivo (al netto di IVA)* da indicare nella scheda esecuzione avanzamento è da inserire con valore complessivo (ad esempio 1° + 2° SAL) oppure nel caso del 2° SAL deve essere inserito soltanto l'importo che sarà liquidato (differente tra SAL complessivo e 1°SAL).


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...