• REGIO DECRETO NAPOLONICO DEL 6 MAGGIO 1806

    RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE.
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  • Preambolo

    NAPOLEONE I,

    Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

    IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA:

    Sentito il Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

  • TITOLO I. FORMAZIONE DEL CORPO DEGL'INGEGNERI D'ACQUE E STRADE.

    SEZIONE I. DEL CORPO DEGL' INGEGNERI D' ACQUE E STRADE.


  • Art. 1.

    E istituito un Corpo d'ingegneri di acque e strade composto di num. 114 individui distribuiti in differenti gradi, come segue:

    Ispetturi generali : N. 6.

    Ingegneri in capo : N 24.

    Ingegneri ordinarj di prima classe N 24.

    Ingegneri ordinarj di seconda classe. N 124.

    Aspiranti N 36.
  • Art. 2.

    Gli Ispettori generali e gli ingegneri in capo hanno patenti dal Re.
  • Art. 3.

    Gl'ingegneri ordinarj e gli aspiranti sono nominati dal Re.
  • Art. 4.

    Gli aspiranti sono scelti fra gli allievi che si sono più distinti nella scuola delle acque e strade, e fino ja tanto che questo non sia in vigore , fra gli allievi delle due università del Regno, e della scuola militare del Genio.

  • SEZIONE II.


  • Art. 5.

    Alcuni degli ispettori generali sono continuamente in giro, visitando le singole parti del Regno , secondo le istruzioni ricevute dalla Direzione generale.
  • Art. 6.

    Gli altri formano il Consiglio della medesima Direzione.
  • Art. 7.

    Questo servigio viene fatto alternativamente.
  • Art. 8.

    Gl'ispettori generali portano l'attenzione sopra tutto ciò che risguarda gli atti e le persone dell'amministrazione ; essi sono specialmente incaricati,

    I. Di portarsi ad osservare ne' dipartimenti del Regno i lavori per acque e strade che si può stanno compiendo, e di esaminare il modo e la esattezza della esecuzione di essi;

    II. D'indagare i miglioramenti de' quali essere, nelle materie del loro istituto suscettibile ciascun dipartimento, e di formarne i progetti, uditi gl' ingegneri del luogo;

    III. Di raccogliere ed esaminare sopra luogo i progetti che loro verranno presentati dagl'ingegneri e dalle diverse autorità per trasmetterli col proprio voto alla Direzione generale.
  • Art. 9.

    Gli ingegneri in capo ,

    I. Attendono alla conservazione di tutto ciò che risguarda le acque e le strade nel circondario loro commesso;

    II. Propongono tutti que' lavori che possono riputarsi utili al paese loro affidato, ne formano i progetti, i tipi, le perizie, e fanno la proposizione de' capitoli parziali che per avventura trovassero necessarj di apporre nelle condizioni degli appalti ;

    III. Sono tenuti di dirigere tutti i lavori che s'intraprendono nel loro circondario per acqua e strade, e d'invigilarne alla esecuzione.
  • Art. 10.

    In tutti gli accennati oggetti ricevono gli ordini immediatamente dalla Direzione generale colla quale corrispondono.

    A quest' effetto vengono essi distribuiti fra tutti i dipartimenti in modo che ve ne abbia almeno uno in ogui dipartimento.
  • Art. 11.

    Sono autorizzati a provvedere immediatamente a tutti que' bisogni urgenti che non soffrissero dilazione di riparo ; ma debbono sollecitamente fare un rapporto delle operazioni eseguite in questi casi alla Prefettura ed alla Direzione generale. .- 12. Per ordine del Governo, ed anco a richiesta de' Prefetti, possono essere incaricati di eseguire o di far eseguire opere non appartenenti ad acque e strade , purchè siano dipendenti dall'Amministrazione pubblica , diparti, mentale o comunale.

    I Prefetti però sono tenuti di dare la loro richiesta alla Direzione generale.
  • Art. 13.

    Gli ingegneri ordinarj servono in sussidio, e sotto gli ordini degli ingegneri in capo nelle rispettive loro incumbenze. A tale oggetto vengono distribuiti a que posti ; e vengono loro assegnate quelle opere che la Direzione determina.

    Ne' casi di urgente bisogno possono provvedere immediatamente, ma sono tenuti ben tosto : d' informarne l'ingegnere in capo, il quale ne riferisce alla Direzione generale come all'art. 11.
  • Art. 14.

    GP ingegneri ordinari sono tenuti di eseguire colla massima esattezza le misure, scandagli , livellazioni e tutte le altre operazioni dell'arte. Sono incaricati de' progetti, dettagli, e perizie delle opere , e della formazione dei disegni, delle tavole de prospetti di lavori, di spese ec.
  • Art. 15.

    I medesimi tengono regolare registro di quanto possa occorrere sui conti de' lavori ordinarj, secondo il disposto dall'art. 68 del presente Decreto; e si mettono in grado di présentare all' ingegnere in capo tutti i conti e gli stati che potrà loro domandare. 3:16. Gli aspiranti prestano la loro opera agl' ispettori generali od agľ ingegneri in capo, seicondo che la Direzione generale trova più conveniente. Ciascuno di essi dipende dagli ordini di quell'ingegnere a cui è addetto.

  • SEZIONE III. ANNUI STIPENDJ ED INDENNIZZAZIONI.


  • Art. 17.

    Gli annui stipendi degl' individui del Corpo sono fissati a norma della seguente lista.

    Ispettori generali ……………………. lir. 7,000

    Ingegneri in capo ……………………… “ 4,500

    Ingegneri ordinarj di prima classe “ 3,500.

    Ingegneri ordinarj di seconda classe “ 2,500.

    Le indennizzazioni delle spese necessarie per le visite saranno regolate come qui sotto:

    omissis
  • Art. 18.

    Occorrendo altre spese necessarie, glid spettori ed ingegneri sono rimborsati secondo la polizza regolare e giustificata che presentano alla Direzione generale.
  • Art. 19.

    Gli aspiranti servono senz' annuo stipendio ; quando però sono destinati a far qualche visita, ovvero ad assistere a qualche lavoro, ricevono una indennizzazione di lir….. 15 per miglio. 6 --- per giorno. L'indennizzazione di lir. 15 per miglio non ha luogo quando viaggiano coi loro principali.
  • Art. 20.

    Nell'atto che l'aspirante viene ammesso nel Corpo, riceve per una sola volta lir. 300 a titolo di compenso per la spesa dell' uniforme,

  • SEZIONE IV. PROMOZIONE DEGL’ INDIVIDUI DEL CORPO.


  • Art. 21.

    A misura che restano vacanti i posti de' gradi superiori , vengono promossi gl’ individui che si sono più distinti per abilità, zelo é probità nel grado o classe immediatamente inferiore, non esclusa però la classe susseguente.
  • Art. 22.

    Nulladimeno il Governo può talvolta collocare senza l'esperimento della precedente carriera ne'gradi superiori del Corpo degl' ingegneri qualche soggetto singolarmente distinto per la dottrina nelle scienze idrometriche che meritasse i suoi riguardi.
  • Art. 23.

    Tutte le promozioni sono fatte dal Re sull'indicazione del Direttore generale, e rapporto del Ministro dell'Interno. .

  • SEZIONE V. UNIFORME DEL CORPO.


  • Art. 24.

    L'uniforme del Corpo è l'abito verde bruno alla francese, colle rivolte di color cremisi al collaretio ed alle maniche ; giubba giallognola, calzoni verdi bruni; cappello alla francese con asola), é bottone di argento. La distinzione dei gradi si fa nel seguente modo :

    Direttore generale.

    Ricamo d'argento sul collaretto , sulle ma piche, sulle saccocce, e intorno l'abito le asole Ispettore generale, Ricamo d'argento. a foglie d'olivo con doppio giro alle rivolte del collaretto e delle maniche, e sopra le saccocce.

    Ingegnere in capo.

    il medesimo ricamo, ma con sol giro.

    Ingegnere ordinario di prima classe.

    Il ricamo dell'ingegnere in capo, ma in seta bianca.

    Ingegnere ordinario di seconda classe.

    Il precedente ricamo , ma solo al collo ed alle maniche.

    Aspirante Il medesimo ricamo, ma solo al collo.

    Vi sarà un modello per l' uniforme di ciascun grado.
  • Art. 25.

    Ad ogni individuo è prescritto di por: tare l'uniforme quando visita o dirige i lavori.

  • SEZIONE VI. DE SUBALTERNI DEL CORPO DEGĽ INGEGNERI.


  • Art. 26.

    Vi sono de custodi particolari ad ogni tronco di arginatura, alle chiaviche, ai sostegni ed ai canali navigabili. Questi dipendono dagli ordini dei rispettivi ingegneri in capo ed ingegneri ordinarj ai quali sono subordinati.
  • Art. 27.

    Oltre l' ordinario servigio che fanno a norma de generali regolamenti o delle istruzioni prescritte alla particolare loro destinazione sono tenuti per ufficio a prestare la loro opera ad ogni individuo del Corpo degl'ingegneri per le indagini da farsi entro il confine della rispettiva ispezione.
  • Art. 28.

    L'annuo stipendio de custodi è fissato secondo la qualità del loro servizio.
  • Art. 29.

    I custodi sono nominati dalla Direzione generale sulla proposizione dell'ingegnere in capo.
  • Art. 30.

    Il custode ha per uniforme un abito bigio alla francese', colle rivolte rosse al collaretto ed alle maniche
  • Art. 31.

    Ad ogni custode viene per una sola volta contribuita una somma somma per la spesa dell'uniforme.

  • TITOLO II. FUNZIONE DELLE AUTORITÀ CIVILI IN MATERIA D' ACQUE E STRADE.

    SEZIONE 1. DELLE PREFETTURE.


  • Art. 32.

    Le Prefetture hanno la vigilanza diretta sopra tutti i lavori per acque e strade che si eseguiscono ne' rispettivi loro dipartimenti.
  • Art. 33.

    Sono conseguentemente avvisate dalla Direzione generale di tutti i lavori ch'essa commette, agl' ingegneri.
  • Art. 34.

    In caso di negligenza o mancanza per parte degl' impiegati in oggetti di strade ed acque, ne informano la Direzione generale..
  • Art. 35.

    Ricevono i reclami delle parti , e giudicano in tutti gli affari che sono loro attribuiti 9 del Decreto Reale degli 8 giugno 1805.
  • Art. 36.

    Procedono, mediante regolare asta, a tutti gli appalti dei lavori per acque é strade, e riconosciuta la regolarità degli atti ,ne sottopongono la deliberazione col loro parere alla Direzione generale per l'approvazione del Ministro dell'Interno.
  • Art. 37.

    Approvano la deliberazione degli appalti. proposti dai comuni per lavori d' acque e strade, quando si conoscano che gli atti, e le sperimento dell' asta pe sono regolari.
  • Art. 58.

    Prestano braccio forte a richiesta dell'ingegnere ne' bisogni straordinarj per lavori di acque, e strade, 39. Fanno seguire i pagamenti ordinati dalla Direzione generale sui fondi assegnati ai relativi oggetti:
  • Art. 40.

    Propongono i progetti di miglioramento nel sistema delle acque e delle strade.

  • SEZIONE II. DELLE MAGISTRATURE DI ACQUE C STRADE.


  • Art. 41.

    In tutti i dipartimenti vi sono delle magistrature civili che prestano il gratuito loro servigio in sussidio delle Prefetture negli oggetti di strade e di acque.
  • Art. 42.

    Trattandosi di lavori generali che risguardino in grande il sistema del Po, ciascuno dei magistrati interessati nel suddetto fiume sceglie nel suo seno un individuo per occuparsene.
  • Art. 43.

    L'unione di questi membri forma il magistrato ordinato dall'articolo 3 del Real Decreto 25 giugno 1805.
  • Art. 44.

    Questo magistrato è sempre assistito da uno degl' ispettori generali scelto dal Governo,

  • SEZIONE III. DELLE AUTORITÀ DISTRETTUALI E COMUNALI


  • Art. 45.

    In ogni distretto e comune l'autorità locale in vigila sulla lodevole conservazione degli argini e strade situate nella propria giurisdizione,
  • Art. 46.

    Essa rende avvertita la Prefettura d'ogni disordine o pericolo che vi si manifestasse non che di qualunque ritardo o mancanza che venisse scoperta nell' esecuzione delle opere interessanti il proprio territorio.
  • Art. 47.

    A richiesta delle autorità locali, gl ingegneri ordinarj sono tenuti di dare gli opportuni schiarimenti sullo stato degli argini, sulla regolarità e solidità delle opere dalle quali possa dipendere la sicurezza del distretto e del comune.

  • TITOLO III. DELLE SPESE PEI LAVORI D’ACQUE E STRADE.

    SEZIONE I. COMPETENZA DELLE SPESE PEI LAVORI D'ACQUE E STRADE.


  • Art. 48.

    Il Tesoro Regio somministra le somme occorrenti per le spese dei lavori dei fiumi che scorrono stabilmente fra gli argini. , 49. Gl'interessati nel rispettivo circondario contribuiscono al Tesoro quella quota annua, che equivalga alla spesa per l'addietro sostenuta in danaro ed in opere per ordinaria manutenzione.
  • Art. 50.

    Una commissione formata d'ingegneri in capo in concorso di due delegati per ciascun dipartimento nominati dal rispettivo magistrato, "sarà incaricata di proporre ogni triennio il contributo per l'ordinaria manutenzione.
  • Art. 51.

    Questa proposizione è resa pubblica per dare adito agl' interessati di presentare i loro riclami
  • Art. 52.

    Tutte le spese che hanno per unico oggetto la navigazione, sono a carico dello Stato.
  • Art. 53.

    Le spese per l'ordinaria difesa dei fiumi e torrenti disarginati sono a carico dei rispetitivi interessati.
  • Art. 54.

    Ha luogo il sussidio del Tesoro Regio in caso di opera e spesa straordinaria che interessi lo Stato pei rapporti di confine, o di commercio, o per la conservazione di un territorio abitato , minacciato dalla corrosione.
  • Art. 55.

    A questo intento gl'ingegneri in capo visitano ogni anno i fiumi e torrenti principali, esaminano lo stato delle rispettive sponde, ed indicano le opere di difesa che spettano agl' interessati, in forza dei regolamenti - veglianti, o di quelli che verranno stabiliti Bulle opere dei torrenti, è fiumi disārginati.
  • Art. 56.

    In caso di negligenza, gl'interessati sono costretti dalla pubblica autorità ad eseguirle. ;
  • Art. 57.

    Sono parimente a carico degl' interessati le spese che risguardano i lavori degli argini in golena, circondarj, traversagni , e di bonificazione, non che quelle appartenenti alle società indicate nel titolo IV.
  • Art. 58.

    In caso di opere straordinarie , delle quali lo Stato faccia assumere l'esecuzione per asciugamento di paludi o per colmate, i possidenti interessati nella bonificazione corrispondono in via di anticipazione quella quota che secondo le circostanze sarà riconosciuta cons veniente ed equitativa. Terminata l'opera, į fondi bonificati vengono costituiti debitori verso lo Stato della spesa effettiva, sostenuta dal Tesoro Regio. Il Governo determina i modi e le rate pel relativo, rimborso. Il possidente che si rifiuta all' anticipazione, è obbligato à vendere il fondo a cederlo agl'interessati, a stima di periti.
  • Art. 59.

    La costruzione e conservazione delle strade, che la legge 27 marzo 1804 ha classificate dipartimentali , resta a carico dello Stato.
  • Art. 60.

    Le strade comunali e private sono a carico de' comuni e padroni coerentemente alla citata legge.

  • SEZIONE II. METODO DELLE SPESE ORDINATE DAL GOVERNO PEI LAVORI D'ACQUE É STRADE.


  • Art. 61.

    Tutti i lavori d' acque e strade si fanne eon appalti regolari. Vi ha delle discipline e dei capitoli normali per gli appalti, e ve ne ha de' parziali per le circostanze di ciascuna opera.
  • Art. 62.

    Per declinare dall'appalto, e fare le . razioni per economia , si richiede un ordine espresso del Governo che ne riconoscerà il caso e la necessità.
  • Art. 63.

    Se il bisogno dell'opera sia urgente', l' ingegnere in capo può incominciarne l' intrapresa per economia. E tenuto però di darne parte senza indugio alla Direzione generale.
  • Art. 64.

    È vietato a chiunque degl' impiegati per oggetti d' acque e strade di avere interesse mediato o immediato negli appalti de' lavori.
  • Art. 65.

    In ogni opera intrapresa per appalto vi è un ingegnere o un aspirante, o altra per sona destinata dalla Direzione generale per invigilare alla pronta esecuzione ed esatto adempimento degli articoli dell'appalto stesso.
  • Art. 66.

    Le collaudazioni de' lavori eseguiti per l' appalto si fanno da un ispettore generale o da ingegnere in capo destinato dalla Direzione.
  • Art. 67.

    Appaltandosi l' annua manutenzione di qualche opera, il contratto si fa per nove anni, 11 Ministro dell'Interno secondo le circostanze dei casi, può diversamente disporre.
  • Art. 68.

    I conti dei lavori ordinarj che si dovessero necessariamente eseguire per economia, si tengono presso l'ingegnere ordinario sotto la dipendenza dell'ingegnere in cápo, o si tengono presso l'ingegnere in capo, se a lui solo è affidata la direzione dell'opera.
  • Art. 69.

    Nel caso che venisse eseguito per economia un lavoro straordinario , la Direzione generale secondo l'esigenza dell'opera provvede , perchè i conti ne siano tenuti in regola.
  • Art. 70.

    Nelle perizie per le spese d' acque e strade si esprimono le misure in metri o nuove italiane, contrapponendovi l'equivalente in misure del rispettivo paese, Della società degl' interessati negli scom.
  • Art. 71.

    I possidenti interessati nei lavori d'acque, che hanno per unico oggetto gli scoli e le bonificazioni e migliorie dei terreni', sono unite in altrettante società , quante possono essere determinate dalla comunione dell'interesse e dalle divisioni territoriali del Regno.'‘
  • Art. 72.

    Sono conservate le società esistenti, salve quelle modificazioni od addizioni che fossero riconosciute opportune.
  • Art. 73.

    L'elenco delle società viene immancabilmente pubblicato nel decorso del prossimo futuro anno 1807.
  • Art. 74.

    Le società degl' interessati sono sotto la ispezione delle Prefetture , ed esercitano le loro incumbenze secondo le norme, e discipline che verranno superiormente prescritte.
  • Art. 95.

    Gli articoli 61, 62, 67 del presente Reale Decreto sono applicabili ancora ai lavori spettanti alla società degl'interessati negli scoli.

  • TITOLO V. DISPOSIZIONI GENERALI.


  • Art. 76.

    Vi è un regolamento per l'adattamento conservazione e polizia delle strade.
  • Art. 77.

    Vi è un regolamento per la custodia degli argini ordinaria e straordinaria.
  • Art. 78.

    Vi è un regolamento per la navigazione, la irrigazione ed uso d’ acque per opificj.
  • Art. 79.

    Saranno emanate le necessarie discipline per la società degl' interessati negli scoli e nelle bonificazioni.
  • Art. 80.

    Tutti questi regolamenti saranno nelle forme di pubblica amministrazione
  • Firme

    Il Nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà stampato , pubblicato ed inserito nel Bol. lettino delle Leggi.

    Dato dal Nostro Palazzo di S. Cloud questo di 6 maggio 1806.

    NAPOLEONE Per l’Imperatore e Re Il Ministro Segret. di Stato A. Aldini