Art. 9.

Gli ingegneri in capo ,

I. Attendono alla conservazione di tutto ciò che risguarda le acque e le strade nel circondario loro commesso;

II. Propongono tutti que' lavori che possono riputarsi utili al paese loro affidato, ne formano i progetti, i tipi, le perizie, e fanno la proposizione de' capitoli parziali che per avventura trovassero necessarj di apporre nelle condizioni degli appalti ;

III. Sono tenuti di dirigere tutti i lavori che s'intraprendono nel loro circondario per acqua e strade, e d'invigilarne alla esecuzione.
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